Sentenza 28 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/08/2002, n. 12592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12592 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2002 |
Testo completo
F 2 592 /0 2 REPUBBLICA ITALIAN IN NOME DHE POPOL ITAL ANO LA COR SUPREM I CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE BISTANZA TRA COSTRUZIONI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 2935/00 - Cron. 30202 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Rep. 3416. Rel. Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Dott. NI SETTIMJ Consigliere Ud. 23/05/02 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SE NTENZA UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio. dal Sig. JL SOLE 24 ORE per diritti € 55 LO MA, IF GI, elettivamente domiciliati in ROMA VLE IPPOCRATE 104, presso lo il 2.8 AGO. 2002 IL CANCELLIERE studio dell'avvocato CARLO BOGINO, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro elettivamente domiciliato in ROMA ISIDORI SANTINO, PZZA VILLA CARPEGNA 43, presso lo studio dell'avvocato ELIO DE PROPRIS, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente 2002 - 827 nonchè
contro
-1- LA OV;
intimata avverso la sentenza n. 19142/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 14/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/02 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito l'Avvocato Elio DE PROPRIS, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. - -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 23 febbraio 1996 IN RI affermò che VA RI aveva costruito un fabbricato senza rispettare le distan- ze di legge dal suo, e che MA AL e NI BI, proprietari di una costruzione contigua a tale manufatto, ne avevano utilizzato il solaio di copertura per realizzare un balcone il cui parapet- to dista solo un metro da una sua finestra;
conven- ne quindi l'una e gli altri innanzi al Pretore di Subiaco per sentir condannare la prima alla demoli- zione del manufatto, ed i secondi all'arretramento del detto parapetto alla distanza di legge dalla sua finestra. I convenuti restarono contumaci. Il Pretore accolse le domande. Il Tribunale di Roma, pronunziando sull'appello dei soccombenti, ha, per quel che in questa sede rileva, rigettato l'appello proposto da MA AL e NI BI, e confermato la loro condanna al detto arretramento del loro "affaccio", del quale ha ribadito la illegittimità, perché "posto sul corpo di fabbrica abusivamente realizzato dalla BI, e comunque perché posto a 3 distanza inferiore ai dieci metri previsti dal vi- gente PGR". MA AL e NI BI hanno chie- sto la cassazione di tale sentenza per un solo mo- tivo. IN RI ha resistito con controri- corso. VA RI non ha svolto attività di- fensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo del loro ricorso MA AL e NI BI affermano che la sentenza impugnata è contraddittoria, perché, dopo aver af- fermato che era stata VA RI a costruire il manufatto di cui essi hanno utilizzato il solaio di copertura realizzare il parapetto della loro ve- duta, che sono stati condannati ad arretrare, ha attribuito ad essi, con l'inciso trascritto in nar- rativa, anche la costruzione del detto manufatto. La censura è infondata. Quanto evidenziato dai ricorrenti non è una contraddittorietà della motivazione, ma solo un er- rore materiale (nell'inciso detto al posto di "BI" va letto "RI"), che emerge evidente 4 dal sesso femminile che viene attribuito fuor di luogo a NI BI. Tale errore è poi affatto irrilevante, dal momento che dalla motivazione della sentenza impu- gnata, soprattutto se letta insieme con il disposi- tivo, emerge chiaro che il Tribunale ha inteso con- fermare la statuizione del giudice di primo grado, e le ragioni da questi esposte per darne conto. Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna MA ria AL e NI BI a rifondere a IN RI le spese del giudizio di legittimità, che liquida in 40,00 euro, oltre 500,00 euro per onorari. Roma, 23 maggio 2002 Il presidente (Franco Pontorieri) 15! Prince dentine L'estensore IL CANCELLIERE C (Carlo Cioffi) Francesco CataniaFrancesco село DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 28 AGO/2002 IL CANCELLIERE C1 IL CANCEL Francescu.com 109 T 129,11 456 T 20,66 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in da APR. 2003 Serie 4. 14977 P P U al n.16.970 vocata € 149,77 003 (euroCENTOQUARANTANOVE/77. p. Dirigente (Dott.ssa MA Gracia 19 Il Responsabl e (Dr. M. RACOLORIND)