Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/04/2025, n. 1705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1705 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
15 aprile 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11290 / 2022 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Emanuela Parisi, come da Parte_1
procura in atti
-ricorrente- contro
, in persona del legale PA
rappresentante pro tempore, (P. I./ C. F.: , rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1
dall'avvocato David Cassaniti, come da procura in atti;
, in persona del legale PA
rappresentante pro tempore, , (P. I./ C. F.: ), rappresentata e difesa Parte_2 P.IVA_2
dall'avvocato Vito Imbrogiano, come da procura in atti;
- resistente-
e nei confronti di
, in persona del Suo Controparte_3
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Livia Gaezza, giusta mandato generale alle liti n. rep. 80974 del 21.07.2015, ai rogiti Notar di Roma, Persona_1
in atti;
-litisconsorte necessario-
Avente ad oggetto: riconoscimento mansioni superiori- altre differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
1
di diploma di scuola secondaria di secondo grado e di una qualifica professionale post diploma di
“educatore all'infanzia”, rilasciata dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione
Professionale della Regione Siciliana e di avere maturato negli anni un'esperienza lavorativa nel settore dell'istruzione, esponeva:
-di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta a far data dal 16.10.2015 e fino al
10.10.2021, in virtù di un contratto a tempo indeterminato part - time, dapprima con la qualifica di assistente didattica, inquadrata al terzo livello del CCNL ANINSEI per il personale della scuola non statale, e, dal mese di settembre 2017, con la qualifica di assistente amministrativo;
- di non aver mai svolto né le mansioni di assistente didattica, né quelle di assistente amministrativo, affermando, invece, di aver espletato in concreto le mansioni di docente, occupandosi, sin dall'inizio dell'attività lavorativa, della cura, della formazione e dell'istruzione dei bambini di età ricompresa tra
0 e 5 anni;
-di aver lavorato, nel corso del suo primo anno scolastico (2015/16), in una classe definita sezione
«nido», formata da circa 20 bambini di 1 anno, affiancata da un'altra collega di lavoro;
- di aver seguito negli anni successivi, in ragione del rispetto del principio di continuità didattica, la classe formata dai medesimi alunni sino alla conclusione del ciclo prescolare (5 - 6 anni di età), con il passaggio degli stessi al ciclo della scuola primaria;
- di aver lavorato nell'a. s. 2016/17 nella classe denominata sezione «primavera», destinata ai bambini di età ricompresa tra 1 e 2 anni, affiancata da un'altra collega di lavoro;
-di aver lavorato nel corso dell'a. s. 2017/18, insieme ad un'altra collega, nella sezione definita
«materna I livello», in cui gli alunni avevano raggiunto l'età di circa 2 - 3 anni;
-di aver svolto le mansioni di docente unica nell'a. s. 2018/19 nella sezione «materna II livello», con alunni che avevano raggiunto l'età di 3 - 4 anni circa, e, poi, nell'a. s. 2019/20 nella sezione denominata «materna sperimentale», formata dagli alunni di età ricompresa tra i 5 - 6 anni;
- che durante l'a. s. 2019/20, precisamente dal mese di marzo 2020, a seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, disposta dal Governo nazionale per far fronte alla diffusione dell'epidemia da Covid 19, aveva continuato ad insegnare ai piccoli alunni anche a distanza, mediante l'ausilio di programmi di videoconferenza (Zoom), e ciò sino alla conclusione delle attività didattiche nel mese di giugno 2020;
-che nell'a. s. 2020/21, a seguito della nascita della sua prima figlia, avvenuta nel mese di luglio 2020, in accordo con il datore di lavoro, aveva deciso di sospendere il servizio per fruire di un periodo di aspettativa non retribuita dal mese di novembre 2020 al mese di agosto 2021, rientrando in servizio
2 nel mese di settembre 2021, con l'assegnazione di una nuova classe della sezione «primavera»
(bambini di età ricompresa tra 1 e 2 anni);
-di avere osservato l'orario stabilito contrattualmente di 19 ore settimanali così distribuite: dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 12.00, ed il sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00, mentre in concreto aveva osservato il seguente e diverso orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 14.00 e il sabato dalle ore 08.00 alle ore 12.30, precisando, inoltre, che fino a tutto l'a. s. 2018/19, per tre volte alla settimana, aveva iniziato a lavorare già alle ore 07.00;
-di aver percepito una retribuzione mensile fissa del tutto inadeguata, non corrispondente alle mansioni e al numero di ore realmente disimpegnate, di importo pari ad € 500,00 mensili, corrisposta solitamente in contanti sino all'anno 2018 e, poi, con strumenti di pagamento tracciabili;
- che a fronte di buste paga eccedenti la suddetta somma (€ 500,00), l'odierna ricorrente è stata obbligata a restituire alla società resistente la differenza in contanti;
-che a partire dal mese di novembre 2018, al fine di ottenere buste paga di importo inferiore o almeno pari alla somma di € 500,00, la società decurtava numerose ore di assenze non retribuite (a volte in misura addirittura superiore al 50 % delle ore lavorate), attestando falsamente inesistenti assenze dal servizio;
- che dal 5 marzo 2020 al 5 settembre 2020, la ricorrente riceveva , in luogo della retribuzione a lei dovuta, l'assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione salariale (F.I.S.) per via dell'emergenza sanitaria da Coronavirus, pur continuando ugualmente la stessa a svolgere il proprio servizio;
- che il datore di lavoro non aveva corrisposto la retribuzione relativa ai mesi di agosto e le tredicesime mensilità per l'intera durata del rapporto di lavoro;
-di non aver mai fruito delle ferie, delle festività soppresse e delle relative indennità sostitutive e di non aver mai percepito il credito fiscale ex D. L. n. 66/ 2014 (c. d. “bonus Renzi”);
- che la società resistente non aveva interamente adempiuto agli obblighi assistenziali e contributivi posti a suo carico nei confronti degli istituti previdenziali;
-che dalla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta in data 10.10.2021, a seguito di dimissioni volontarie, la società resistente non corrispondeva il trattamento di fine rapporto dovuto;
- di essere stata costretta a promuovere procedura monitoria, giusta decreto ingiuntivo n. 115/2022 del 22/02/2022, concesso da codesto Ufficio al fine di ingiungere le quote di TFR maturate sino al
31.12.2019, pari alla complessiva somma di € 2.286,31al lordo delle ritenute di legge;
- che successivamente alla data del 31.12.2019 e fino alla cessazione del rapporto di lavoro era maturata un'ulteriore quota di TFR, che non era stata ancora pagata dalla società resistente;
3 -che con lettera raccomandata a. r. del 31.05.2022, inviata a mezzo pec e consegnata in data
10.06.2022, rimasta senza riscontro, la ricorrente aveva diffidato il datore di lavoro alla corresponsione di tutto quanto dovuto per le causali meglio esposte in narrativa;
- che in data 4.08.2022, la ”, in persona del suo legale PA
rappresentante pro tempore, p.i. , aveva ceduto il ramo d'azienda Controparte_2 P.IVA_1
“consistente nel complesso di beni organizzati per l'attività scolastica di scuola dell'infanzia paritaria e sezione primavera ed alla preparazione dei cibi cotti per i bambini che frequentano” ad altra società, denominata anch'essa ” (cessionaria), PA
avente sede legale in Gravina di Catania, alla via Fratelli Bandiera n. 6, con p. i. ; P.IVA_2
- che la società cessionaria non era altro che il pregresso datore di lavoro, atteso che erano identici la denominazione sociale e l'immobile presso cui si trova la sede legale delle sue società, site entrambe in Gravina di Catania, alla via Fratelli Bandiera, presso numeri civici 6 e 8, e gli organi societari;
- che per la società cedente, le cariche di Presidente e di Vicepresidente del ConSIlio di amministrazione sono ricoperti, rispettivamente, dai coniugi e , mentre Controparte_2 Parte_2 nell'ambito della società cessionaria, le cariche di Presidente e Vicepresidente del ConSIlio di
Amministrazione sono ricoperte, a parti invertite, dalle medesime persone, ovverosia rispettivamente dai coniugi , quale Presidente, e quale Vicepresidente. Parte_2 Controparte_2
In ragione di tutto quanto esposto nel ricorso concludeva chiedendo al Tribunale del lavoro adito di:
"1) accertare e dichiarare che la SI.ra , per la durata del rapporto alle dipendenze Parte_1 del , avente sede legale in Gravina di Catania (CT), PA
via Fratelli Bandiera n. 8, p. Iva/cod. dal 15/10/2015 al 10/10/2021, ha svolto le P.IVA_1 mansioni di docente di scuola dell'infanzia riconducibili all'Area II, Livello IV° del CCNL ANINSEI, ricevendo una retribuzione insufficiente rispetto alla qualità e quantità del lavoro prestato per tutte le motivazioni esposte in narrativa e conseguentemente 2) condannare il PA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P. Iva/cod. fisc.
[...]
, con sede legale in Gravina di Catania (CT), via Fratelli Bandiera n. 8 (cedente), in P.IVA_1 solido con , in persona del legale rappresentante pro PA
tempore, P. Iva/cod. fisc. , avente sede legale in Gravina di Catania (CT), via Fratelli P.IVA_2
Bandiera n. 6 (cessionario), a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di € 77.540,70 lordi di cui € 54.264,97 a titolo di differenze di paga base, € 3.111,88 a titolo di credito maturato ex art. 1 D.L. n. 66/2014, € 8.365,03 per ferie e festività non godute, € 6.442,21 a titolo di tredicesime non percepite ed € 5.356,62 a titolo di TFR, somma calcolata sulla base dell'inquadramento nell'Area II, Livello IV° del CCNL ANINSEI, o altra maggiore o minore somma che risulterà nel corso dell'istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione sino all'effettivo
4 soddisfo; 3) in linea gradualmente subordinata e senza recesso alcuno dalle richieste che precedono, nella denegata ipotesi in cui non venissero riconosciute le superiori domande, accertare e dichiarare che la SI.ra , per la durata del rapporto alle dipendenze del Parte_1 [...]
, avente sede legale in Gravina di Catania (CT), via Fratelli Bandiera n. PA
8, p. Iva/cod. dal 15/10/2015 al 10/10/2021, ha svolto le mansioni riconducibili P.IVA_1 all'Area II, Livello III° del CCNL ANINSEI, ricevendo una retribuzione insufficiente rispetto alla qualità e quantità del lavoro prestato per tutte le motivazioni esposte in narrativa e conseguentemente
4) condannare il in persona del legale PA
rappresentante pro tempore, P. Iva/cod. fisc. con sede legale in Gravina di Catania P.IVA_1
(CT), via Fratelli Bandiera n. 8 (cedente), in solido con PA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P. Iva/cod. fisc. , avente sede
[...] P.IVA_2
legale in Gravina di Catania (CT), via Fratelli Bandiera n. 6 (cessionario), a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva, a lordo delle ritenute di legge, di € 72.825,37 di cui € 50.344,07 a titolo di differenze di paga base, € 3.111,88 a titolo di credito maturato ex art. 1 D.L. n. 66/2014, €
7.961,57 per ferie e festività non godute, € 6.383,23 a titolo di tredicesime non percepite ed € 5.024,62
a titolo di TFR, somma calcolata sulla base dell'inquadramento nell'Area II, Livello III° del CCNL
ANINSEI, o altra maggiore o minore somma che risulterà nel corso dell'istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione sino all'effettivo soddisfo;
5) in ogni caso, condannare il
, in persona del legale rappresentante pro tempore, PA
P. Iva/cod. fisc. , con sede legale in Gravina di Catania (CT), via Fratelli Bandiera n. P.IVA_1
8, o in solido con la società cessionaria, alla regolarizzazione del rapporto di lavoro mediante versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti sino alla cessazione dello stesso. Con ogni consequenziale statuizione per spese, diritti ed onorari del giudizio di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'articolo 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore anticipatario".
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio con memoria del 12 gennaio 2023
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, p.i.: PA
, la quale ha svolto ampie difese, volte al rigetto del ricorso. P.IVA_1
La società resistente, in via preliminare, eccepiva l'intervenuta prescrizione dei crediti asseritamente vantati dalla ricorrente ai sensi degli artt. 2948 c.c. e 2955 c.c., osservando che il rapporto intercorso tra le parti era stato sempre connotato dai caratteri della stabilità reale. Rilevava, sul punto, che la società resistente aveva sempre avuto più di 15 dipendenti e che la ricorrente aveva sempre accettato e firmato per quietanza tutte le buste paga a lei consegnate dal datore di lavoro, regolarmente pagate a mezzo di bonifico e/o con assegno, salvo contestare errori di calcolo solo con pec del 10.06.2022.
5 Nel merito, spiegava difese volte al rigetto del ricorso deducendo di aver correttamente inquadrato la ricorrente nell'area II, livello 3 del CCNL di categoria, stante l'assenza di titoli qualificanti.
Osservava che le richieste formulate in ricorso circa le mansioni espletate risultano sfornite di prova e contestava l'orario di lavoro asseritamente indicato nell'atto introduttivo dalla ricorrente e i conteggi allegati, relativi alle pretese economiche avanzate, insistendo sul fatto che l'istante sarebbe stata regolarmente retribuita per le mansioni contrattualmente previste e per le ore analiticamente indicate in busta paga, tutte regolarmente quietanzate. Contestava altresì le richieste formulate in seno all'atto introduttivo in relazione alle ferie non godute e alla festività soppresse, a suo dire calcolate arbitrariamente e contraddittoriamente, le quali, invece, erano state tutte retribuite respingendo, altresì, la richiesta di pagamento del credito maturato ex D. L. n. 66/2014 (bonus , stante Per_2
l'erronea quantificazione ed il fatto che esso era stato erogato.
Sulla scorta delle difese articolate in memoria concludeva, poi, nei seguenti termini: "1) in via preliminare dichiarare la nullità del ricorso introduttivo spiegato dalla ricorrente per contraddittorietà, indeterminatezza e genericità dello stesso;
2) rigettare integralmente il ricorso proposto e tutte le domande contenute poiché inammissibili, contraddittorie, inveritiero ovvero infondate, sia in fatto che in diritto, nonché del tutto sfornite di prova;
3) dichiarare prescritto ogni presunto credito della ricorrente maturato in virtù del rapporto di lavoro intercorso e per l'effetto rigettare ogni relativa istanza;
4) in subordine, nella non temuta ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, ridurre le spropositate richieste della ricorrente alla somma ritenuta congrua ed eventualmente provata;
5) condannare la ricorrente al pagamento delle spese e compensi di causa, oltre spese generali, emolumenti fiscali e previdenziali come per legge".
Con memoria del 12 gennaio 2023 si costituiva in giudizio anche PA
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, , p.i.
[...] Parte_2
, società cessionaria, la quale, in via preliminare eccepiva il proprio difetto di P.IVA_2
legittimazione passiva, stante il fatto che la ricorrente aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze del , P.I. società cedente, PA P.IVA_1
fino al mese di ottobre 2021, mentre il , P.I. PA
, società cessionaria, era stata costituita solo in data 06.07.2022. Rilevava, sul punto, P.IVA_2
che il contratto di cessione di ramo di azienda sul quale la ricorrente pretendeva di fondare la richiesta di condanna in solido tra le sue società era stato stipulato in data 04.08.2022, ossia dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la società cedente, con riferimento alla sezione primavera, e, pertanto, chiedeva di essere estromessa dal giudizio.
6 Nel merito, poi, contestava i conteggi allegati dalla ricorrente, stante il fatto che dai libri contabili della società cedente non risulta annotato alcun credito a favore della stessa, il cui rapporto di lavoro con la dante causa si era definitivamente concluso nell'ottobre del 2021.
Ciò posto, formulava le seguenti conclusioni, chiedendo al Tribunale del lavoro adito: "1) in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
[...]
, P.I. con sede in Gravina di Catania via Fratelli Bandiera Controparte_4 P.IVA_2
n. 6 e per l'effetto pronunciarne l'estromissione dal presente giudizio, con condanna alle spese;
2) dichiarare inammissibile o con qualunque altra formula rigettare la domanda spiegata in ricorso dalla SI , per tutti i motivi esposti in epigrafe;
3) in subordine, nella non Parte_1
temuta ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, ridurre le spropositate richieste della ricorrente alla somma ritenuta congrua relativamente all'attività prestata per un anno nella sola cd.
Sezione Primavera oggetto di cessione ed eventualmente provata;
4) condannare la ricorrente al pagamento delle spese e compensi di causa, oltre spese generali, emolumenti fiscali e previdenziali come per legge".
Con memoria del giorno 11 gennaio 2023 si costituiva in giudizio anche , in persona del suo CP_3
Presidente e legale rappresentante pro tempore, premettendo di essere completamente estraneo alle vicende del giudizio e dichiarandosi pronto a ricevere le ulteriori contribuzioni ed emolumenti omessi, rispetto a quanto dichiarato dal resistente, nei limiti ed al netto dei periodi già coperti da prescrizione ex art. 3, comma 9, legge n. 335/1995. Ciò posto, l' rassegnava le seguenti CP_3
conclusioni: "pronunciarsi secondo giustizia nel presente giudizio;
tenendo, comunque, conto, in relazione all'eventuale contribuzione omessa da parte del datore di lavoro, dell'intervenuta prescrizione della contribuzione, medio tempore maturatasi, e con-seguentemente condannare parte convenuta al versamento, in favore dell' dei contributi dovuti in forza dell'accertando rapporto CP_3
di lavoro unitamente alle sanzioni di legge, se previste, entro i limiti della prescrizione".
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione tra le parti, la causa veniva istruita in via documentale, espletamento di prove orali e di CTU contabile.
Sostituita l'udienza del 15 aprile 2025 con il deposito di note scritte, all'esito, esaminati gli atti la causa viene decisa con la presente sentenza.
∞∞∞
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento con le precisazioni di seguito esposte.
Parte ricorrente ha rivendicato, in primo luogo, il proprio diritto alle differenze retributive derivanti dallo svolgimento, per tutta la durata del rapporto di lavoro, di mansioni riconducibili al livello di docente di scuola dell'infanzia di cui all'Area II, Livello IV° del CCNL ANINSEI.
7 La giurisprudenza è ferma nel ritenere che, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, alla luce del disposto generale dell'art. 2103 c.c., non può prescindersi da tre fasi successive e, cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 28284 del
31.12.2009, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 26234 del 30.10.2008, Cassazione, Sezione Lavoro, n.
20272 del 27.09.2010).
Il lavoratore ha l'onere di allegare e di provare di avere svolto in misura prevalente e non episodica mansioni diverse da quelle del proprio inquadramento, dettagliatamente indicate e descritte, che corrispondano alla declaratoria generale e al profilo professionale del superiore invocato livello di professionalità, avendone assunto la responsabilità diretta ed avendole esercitate con il livello di autonomia ed iniziativa corrispondente alla qualifica rivendicata. Dal lavoratore deve essere altresì provata la prevalenza qualitativa e quantitativa delle superiori mansioni rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento, attribuendosi decisivo valore alle mansioni c.d.
"caratterizzanti", e cioè a quelle più specifiche sul piano professionale, purché non sporadiche o occasionali.
Giova a questo punto richiamare le declaratorie contrattuali di riferimento.
Sono inquadrati al livello III Area II del CCNL ANINSEI, contrattualmente attribuito alla ricorrente
“ lavoratori che eseguono mansioni complesse e articolate, che richiedono una presenza o compresenza in aula o laboratorio, per l'espletamento di attività educative – formative in genere comprese quelle del personale che in strutture convittuali curino la formazione degli ospiti nelle ore extracurricolari. • educatrici ed educatori di asilo nido, • istruttori in attività parascolastiche, sportive e colonie;
• operatori di ludoteca”.
Sono, invece, inquadrati al IV livello Area II del medesimo CCNL “ I lavoratori che svolgono o concorrono a svolgere obiettivi formativi, culturali e scientifici di varia natura, non connessi o
Strettamente connessi ai processi evolutivi di istruzione curriculare e per i quali è richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado o di una qualifica professionale con esperienza lavorativa nel settore di almeno tre anni. • docenti in corsi liberi d'arte, di cultura varia, di danza, di estetica e di acconciatura;
• docenti in doposcuola, in attività integrative scolastiche;
• docenti in corsi per corrispondenza;
• docenti in corsi a distanza;
• docenti di scuola dell'infanzia; • educatori di convitto,
8 • assistenti sociali”.
Ora, all'esito della istruttoria testimoniale espletata la prova che la ricorrente, come dedotto, ha svolto le mansioni di docente della scuola d'infanzia può dirsi pienamente raggiunta. I teste di parte ricorrente escussi hanno, infatti, confermato che la ricorrente ha svolto le mansioni descritte in ricorso con dichiarazioni univoche.
Assumono particolare rilievo le dichiarazioni del teste , genitore di uno dei bambini che Tes_1 aveva frequentato l'Istituto negli anni oggetto di causa e, diversamente da quanto eccepito dalla resistente, certamente a conoscenza completa dei fatti per avere avuto occasione frequente di interfacciarsi con la ricorrente e apprezzarne l'attività disimpegnata all'interno della classe frequentata dal figlio1. 1 Così il teste quanto alle mansioni svolte dalla ricorrente : “ Interrogato a prova diretta sulle circostanze di cui Testimone_2 all'articolato formulato nel ricorso introduttivo così risponde: Adr: Conosco la ricorrente perché io sono una ex cliente dell'Istituto Giardino d'Infanzia in quanto mio figlio ha frequentato la scuola dalla sezione nido nell'as. 2015/2016. In particolare, ricordo che iniziò a frequentare Persona_3 da gennaio 2016 Adr sub 1: si è vero è stata maestra di mio figlio da gennaio 2016 fino a giugno 2020 ovvero fino al completamento della scuola dell'infanzia e dunque mio figlio ha frequentato complessivamente per 5 anni. Adr sub 2 : si è vero, ricordo anche la maestra Catania che mi venne Pt_ presentata dalla SI.ra , Direttrice dell'Istituto . La Catania mi venne presentata insieme alla maestra . Entrambe si occupavano dei Parte_1 bambini . Non ricordo se ci fossero bambini di zero anni, posso dire che mio figlio aveva 14 mesi e più o meno ricordo bambin i di quell'età. Ricordo che c'era anche la mamma della Direttrice che aiutava con il cambio pannolino e aveva una funzione jolly, oltre che occuparsi della segreteria e che Per c'era anche la SI che faceva la cuoca. Le maestre si occupavano dell'aspetto didattico prevalentemente .
Adr sub 3: Posso dire che dopo il 2015/2016 i bambini vennero separati in 2 gruppi. Il gruppo dei bambini più grandi fu affidato alla maestra Per_5 Per_ e il Gruppo dei bambini più piccoli, tra cui mio figlio, fu affidato alla maestra insieme alla maestra e alla maestra . Pt_1 Persona_6 Confermo che la ricorrente fu la maestra di mio figlio per tutto il percorso della scuola dell'infanzia fino all'ingresso alle elementari.
Adr sub 4: si è vero
Adr sub 5: si è vero
Adr sub 6.si è vero
Adr sub 7: si è vero non è stata una didattica costante perchè eravamo all'infanzia, ma ha consentito di mantenere un contatto con la scuola
Adr sub 8: posso rispondere solo per sentito dire, anche se mio figlio ha continuato le elementari nello stesso Istituto, incontravo la ricorrente, ma non
c'erano più rapporti diretti
Adr sub 9: si è vero ciò al nido ove c'era l'eSIenza del cambio pannolino
Adr sub 10: si è vero lei era il referente per noi genitori come ci venne presentata dalla stessa Direttrice. Anche alle riunioni con i genitori era presente
Pt_ Pe la maestra oltre alla Direttrice SI.ra e si parlava dell'andamento della classe e dei singoli bambini sub 11: si è vero utilizzavano Pt_1 anche dei testi scolastici e si occupava di orientamento in attività psicomotorie e apprendimento . I testi venivano conSIliati dalla maestra e Pt_1 Pt_ dalla SI.ra . Le schede venivano inserite nel proprio blocco e regolarmente la maestra ci notiziava delle attività svolte
Interrogato a prova contraria sulle circostanze di cui all'articolato formulato nella memoria della resistente risponde:
Adr sub a) non so come era inquadrata, ma posso dire che di fatto era una maestra. Si occupava del percorso didattico e coordinava le altre insegnanti, ad esempio ricordo c'era una insegnante di musica ovvero la maestra e la ricorrente coordinava anche le attività extra didattiche Persona_9 ed era la referente per le attività speciali o per quelle connesse alle ricorrenze più importanti .
Adr sub b): Non so riferire per quanto riguarda attività di programmazione tra docenti e direzione. Posso dire che si facevano delle riunioni regolari
con le famiglie organizzate con la scuola alle quali partecipavamo noi genitori e nel corso delle quali la maestra discuteva delle attività Parte_1 fatte e dei comportamenti dei bambini
Adr sub c) Non so riferire quanto alle riunioni con i docenti e la direzione, posso dire di no quanto a quelle con noi genitori in quanto per noi e per i
bambini la ricorrente era la maestra.
9
In senso pienamente sovrapponibile e coincidente quanto dichiarato dal teste , a conoscenza Tes_3 diretta dei fatti di causa per avere lavorato, nel periodo di riferimento presso l'Istituto di pertinenza della società resistente 2 .
Dalla disamina delle predette disposizioni testimoniali si ricava che la ricorrente, ha svolto con continuità e prevalenza le mansioni di docente della scuola d'infanzia, occupandosi delle attività didattiche nelle varie classi che via via le sono state affidate, curando la programmazione annuale, partecipando alle riunioni e costituendo, per le famiglie e per i piccoli alunni il principale punto di riferimento . Appare sufficiente a fugare qualsivoglia dubbio sulla qualità delle mansioni ricoperte dalla ricorrente che constatazione che la stessa si occupasse di programmare le attività, utilizzando tecniche innovative ( v. Teste Allegra sul punto) suggerisse i testi e curasse la collazione dei lavori di ogni singolo bambino, dando poi riscontro alle famiglie .
Adr: Preciso che il primo anno mio figlio ha avuto la maestra e maestra . Nel secondo anno la maestra CP_5 Persona_10 Persona_11 Per_ come maestra principale e come maestre di supporto la maestra e di cui non ricordo il cognome perché rimase solo un anno. Persona_6 Il terzo anno c'era la maestra e la maestra Emanuela e gli ultimi due anni soltanto la maestra Pt_1 Pt_1 2 Così il teste .: Interrogato a prova diretta sulle circostanze di cui all'articolato formulato nel ricorso introduttivo così Testimone_4
risponde: Adr: Ho conosciuto la ricorrente quando ho iniziato a lavorare presso il Giardino d'Infanzia nel mese di settembre 2017. L'ho conosciuta il primo giorno di scuola, non la conoscevo prima. Io ho svolto attività da maestra, all'inizio sono entrata come affiancamento in una classe un po' più numerosa.
Adr sub 1) Non so esattamente quando la ricorrente ha iniziato a lavorare, posso dire che è vero dal momento in cui io sono arrivata .
Adr sub 2): Io non ero presente, posso dire di esserne a conoscenza perché mi è stato riferito e per avere visto le foto di quando la ricorrente era nella
sezione nido Adr sub 3) : Si è vero, da quando ci sono stata io, la ricorrente ha avuto sempre gli stessi alunni perché si cercava di creare una continuità.
Adr sub 4): Io quell'anno non ero presente, suppongo di si ma non c'ero.
Adr sub 5): Si è vero
Adr sub 6): si è vero era da sola
Adr sub 7) si è vero, lo abbiamo fatto tutte
Adr sub 8) si è vero non so riferire esattamente quanto alla data, io sono andata via il 16 settembre 2021 Adr sub 9) Si è vero, tutti lo facevamo
Adr sub 10) : Si è vero, era lei ad organizzare la giornata degli alunni Pe sub 11) Si è vero si occupava di tutto ciò anche con strumenti innovativi, sicchè era molto apprezzata all'interno della scuola Pe sub 12) Si è vero , anche se non venivano chiamati collegi dei docenti ma riunioni, realmente si trattava di quelli
Interrogato a prova contraria sulle circostanze di cui in memoria: sub a): Non è vero, la figura dell'assistente didattico presuppone che ci fosse una maestra, ma la maestra non c'era sub b) Erano le uniche riunioni che si svolgevano a scuola, a parte quelle con i genitori sub c) Lei era assistente didattico nel contratto, ma di fatto era la maestra perché stabiliva tutto quello che andava fatto in una classe insieme alla
direttrice.
Adr: Preciso che io sono arrivata a dicembre 2017 e ho svolto attività di affiancamento presso la sezione primavera insieme se non ricordo male alla SI.ra . Da dicembre 2017 ho iniziato a lavorare con la SI.ra . Preciso che all'inizio a me era stato indicato dalla Direzione che Pt_2 CP_5 avrei dovuto svolgere le mansioni di maestra, mentre la SI.ra era stata avvertita che sarei stata la sua assistente. Di fatto abbiamo lavorato CP_5 insieme facendo le stesse cose anche se lei aveva più esperienza e i bambini conoscendola da prima, la avevano come riferimento. Ciò è avvenuto fino alla fine dell'as. 2017/2018 e , successivamente, essendo la classe formata da pochi bambini la ricorrente è rimasta da sola e io ho preso una classe diversa.
10 All'evidenza, le attività descritte dalla teste sono ben distanti dalla figura dell'assistente didattico o dell'assistente amministrativo e vanno a connotare, perfettamente il superiore profilo rivendicato.
Di contro, i teste citati dalla società hanno reso dichiarazioni frammentarie, lacunose , generiche e in parte inattendibili.
In particolare, appaiono irrilevanti le dichiarazioni del teste la quale, riferendo di essere Per_9
dipendente della resistente e avere svolto attività correlata a progetti musicali a far data dal 2017 recandosi nelle classi ove prestava servizio la ricorrente, confermava pedissequamente, seppure senza nulla specificare a supporto, che la ricorrente svolgeva mansioni di assistente didattico ma, poi, inverosimilmente dichiarava : “ Adr: Non ricordo chi era la maestra, ricordo che gli insegnanti erano presenti ma non ricordo chi fossero. Io andavo e svolgevo la mia attività ma non so chi fosse la maestra” 3.
Suscita non poche perplessità che un soggetto che orbitava nelle classi della scuola dell'infanzia, pur potendo riconoscere certamente nelle mansioni della quelle dell'assistente, non sia in grado Parte_1
poi però di ricordare il nome neppure di una delle presunte maestre che, diversamente dalla ricorrente, si occupavano delle attività didattiche.
L'irrilevanza delle dichiarazioni rese si evince anche da quanto dichiarato alla fine dell'escussione dalla medesima teste: “ Adr: preciso che posso dire che la ricorrente svolgeva mansioni di assistente didattico rispetto a quello che io ho avuto modo di vedere quando ero in classe avendola vista cambiare i bambini e quindi svolgere quelle mansioni. Ciò posso dire con riferimento all'anno scolastico in cui rientrò in servizio ovvero anno scolastico 2021/ 2022”. Appare palese che, il solo fatto che la ricorrente si occupasse anche di cambiare il pannolino ai bambini più piccoli non è da sola, circostanza sufficiente a ritenere che le mansioni disimpegnate fossero quelle di assistente didattico.
Si tratta di dichiarazioni che rendono la testimonianza della teste complessivamente Per_9
inattendibile, tanto più considerato che trattandosi di soggetto impegnato nella realizzazione di progetti dedicati alla scuola dell'infanzia, si presume che il teste fosse in possesso delle qualità per distinguere i vari ruoli ricoperti all'interno delle classi ed apprezzarne la sostanza qualitativa.
Analoghe considerazioni devono formularsi quanto alla dichiarazione dell'ulteriore teste di parte resistente escusso. Nella specie, appaiono lacunose, a tratti poco credibili e in ogni caso insufficienti a superare l'evidenza probatoria emersa all'esito della escussione dei teste di parte ricorrente, le affermazioni del teste 4. Considerato che la teste ha dichiarato di essere docente di scuola Tes_5
primaria e, dunque, non a diretto contatto con l'attività lavorativa della ricorrente, appare certamente degno di nota che la stessa teste sia in grado di riferire sulle mansioni svolte dalla ricorrente, mentre non ricordi chi svolgesse, nel medesimo contesto le mansioni di maestra : “ Adr: Io sono insegnante di scuola primaria. Capitava che mi recassi presso la Direzione e quindi passassi davanti alle classi dell'infanzia vedendo la ricorrente a lavoro con i bambini insieme all'insegnante. Non ricordo però chi fosse questa insegnante. Posso dire che la ricorrente non era mai sola in classe e vedevo sempre altri con lei” .
Scarsamente credibile anche che la teste non sia in grado di menzionare alcuno trai dipendenti con mansioni di assistente didattico al di fuori della ricorrente: “ Adr: Preciso che non ricordo di altri soggetti che svolgevano le mansioni di assistente didattico, ricordo soltanto della ricorrente pur
12 precisando di non intrattenere con la stessa particolari rapporti personali sono a conoscenza delle mansioni di attribuzione della stessa. Preciso che non ricordo neppure i nomi delle maestre della scuola dell'infanzia”.
E ancora, creano dubbi le dichiarazioni della stessa laddove sostiene di essere a conoscenza Tes_5 dell'attività materialmente svolta dalla ricorrente, per essere passata davanti la classe e avere osservato dalla porta aperta cosa accadesse all'interno: “ Adr sub 1: non è vero che svolgeva queste mansioni che sono proprie dell'insegnante. Tanto posso dire perché, quando mi è capitato di passare di fronte le classi dell'infanzia ho sempre visto, come già ho detto, la SI.ra in compagnia di Parte_1 un'altra persona ed era sempre l'altra persona ad interagire con i bambini, spiegando una data attività
o una canzone da imparare. La porta infatti era sempre aperta quindi io potevo vedere cosa succedeva”.
Da quanto osservato discende che lo svolgimento da parte della ricorrente delle mansioni di docente della scuola dell'infanzia ha trovato piena conferma all'esito della compiuta istruttoria.
Non osta, in tal senso, quanto eccepito dalla resistente in ordine all'assenza in capo alla di Parte_1
titoli qualificanti per poter avere accesso al superiore inquadramento.
Tanto, tenuto conto del principio del tutto consolidato per il quale ai fini dell'accertamento alle differenze retributive derivanti dall'espletamento di mansioni superiori resta irrilevante il possesso di determinati titoli formali, nel caso di specie, comunque posseduti dalla ricorrente ( doc. 1 ricorso).
Parimenti, del tutto irrilevante che la ricorrente abbia successivamente alla fine del rapporto di lavoro, svolto le mansioni di assistente amministrativo presso altro Istituto scolastico e che abbia, indicato, la mansione contrattualmente attribuita al momento della domanda per avere accesso al predetto incarico.
Spettano, pertanto, alla ricorrente le differenze retributive tra quanto percepito e quanto alla stessa dovuto in forza dell'attribuzione di mansioni concretamente riconducibili al livello IV del CCNL di riferimento.
2.Venendo a delibare la domanda attorea quanto alle ulteriori differenze retributive oggetto del ricorso, deve ricordarsi che il relativo accertamento è sottoposto ad un onere probatorio diversificato a seconda delle causali indicate nei conteggi e, in particolare, la prova delle somme richieste a titolo di lavoro supplementare e/o straordinario è assoggettata al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c, ricadendo sul lavoratore il relativo onere probatorio, mentre con riferimento alla retribuzione ordinaria, mensilità aggiuntive, TFR, ferie e festività non godute, in ossequio al principio generale per cui il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale deve solo dimostrare l'esistenza del titolo, grava sul datore di lavoro la prova di aver già adempiuto.
13 2.1. Nel caso di specie, la ricorrente ha lamentato di avere sempre percepito una retribuzione inadeguata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, dichiarando di essere stata retribuita con il pagamento di euro 500,00 mensili anche laddove l'importo della busta paga risultava maggiore e di non avere mai percepito la retribuzione per il mese di agosto.
A fronte dell'onere della parte resistente di comprovare l'adeguato avvenuto pagamento della retribuzione, la prova documentale offerta si è rivelata frammentaria per avere parte datoriale prodotto in giudizio soltanto in parte buste paga recanti la sottoscrizione di quietanza della lavoratrice
( cfr. doc. 4 di in entrambe le memorie), mentre per altra parte le buste paga PA
risultano sottoscritte senza alcuna specificazione o, addirittura, la sottoscrizione della lavoratrice è del tutto assente.
Sul punto occorre richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione a mente del quale: "Le buste paga, ancorché sottoscritte dal lavoratore con la formula "per ricevuta", costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna ma non anche dell'effettivo pagamento, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro, attesa l'assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto da esse risulta e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore, il quale può provare l'insussistenza del carattere di quietanza delle sottoscrizioni eventualmente apposte, fermo restando che l'accettazione senza riserve della liquidazione da parte di quest'ultimo al momento della risoluzione del rapporto può assumere, in presenza di altre circostanze precise, concordanti ed obiettivamente concludenti dell'intenzione di accettare l'atto risolutivo, SInificato negoziale" (cfr. Cass. n. 13150/2016, richiamata da ultimo da Cass. 29367/2018).
Va tuttavia rimarcato come, condivisibilmente, la Suprema Corte abbia osservato nella pronuncia da ultimo citata che “l'onere dimostrativo di tale non corrispondenza può incombere sul lavoratore soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente, spettando in caso diverso al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti in effetti eseguiti (cfr. Cass. n. 1150/1994, Cass. n. 7310/2001)”.
Nella specie la sottoscrizione in alcune buste paga è stata apposta specificamente per quietanza e se ciò non implica alcuna volontà abdicativa all'esercizio dei diritti retributivi, consentendo al lavoratore di richiedere gli stipendi non pagati (cfr. Cass. 9588 del 14 luglio 2001), nondimeno incombeva sulla ricorrente, proprio in ragione della documentazione liberatoria in atti a favore della parte datoriale,
l'onere di provare la non corrispondenza tra quanto risultante dalle predette buste paga sottoscritte per quietanza e quanto effettivamente ricevuto.
14 A fronte della presenza di prospetti paga contenenti tutti gli elementi della retribuzione 5 ed altresì
regolare dichiarazione autografa di quietanza del lavoratore (come nella fattispecie, in cui, tra l'altro, la firma non è mai stata contestata dalla lavoratrice), l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni della busta paga e la retribuzione effettivamente erogata gravava, con riferimento ai periodi per cui la busta paga quietanzata è prodotta, sulla dipendente (Cassazione civile sez. lav.,
03/12/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 03/12/2020), n.27749).
I teste escussi nulla hanno, però, riferito sulla circostanza che fosse “ prassi” del datore di lavoro richiedere la restituzione di parte degli importi indicati in busta paga se eccedenti euro 500,00.
Anche la teste , al pari della ricorrente dipendente della convenuta e le cui dichiarazioni sono Tes_3
già state reputate credibili, ha affermato di non essere a conoscenza della superiore circostanza e di non avere mai ricevuto richiesta di restituzione di alcun importo.
Da tanto discende che, non essendovi prova dell'obbligo per la resistente di restituire le maggiori somme percepite, la documentazione allegata dalla ricorrente ( cfr estratti conto in atti) si rivela insufficiente a superare la presunzione operante in forza della sottoscrizione per quietanza. Va, comunque, considerato che dal raffronto tra i predetti estratti conto e il prospetto di cui a pag. 6 del ricorso introduttivo, gli unici periodi riferibili a buste paga quietanzate si riferiscono ai mesi da febbraio a luglio 2018. Quanto all'arbitraria decurtazione dei giorni di assenza, deve poi precisarsi la ricorrente ha lamentato la circostanza solo a far data dal mese di novembre 2018 ( si veda infra per il dettaglio della documentazione richiamata di cui al doc. n. 4 di parte resistente).
Quanto alla busta paga del mese di giugno 2016 la stessa parte ricorrente ha prodotto busta paga recante sottoscrizione per quietanza e, dalla disamina dei documenti prodotti da parte resistente ( doc.
3) il corrispondente importo risulta corrisposto per assegno bancario.
Nel resto, con riferimento alle mensilità per le quali non è presente alcuna quietanza in busta paga la prova del pagamento da parte del datore di lavoro non può dirsi raggiunta in ragione della documentazione allegata dalla resistente ( doc.3 di parte resistente ). 5 Risultano sottoscritte per quietanza, con indicazione di importi percepiti superiori ad euro 500,00 nette, le seguenti buste paga ( dicembre 2015 per euro 600,00; gennaio 2016 per euro 546,00; febbraio 2016 per euro 534,00; marzo 2016 per euro 566,00; aprile 2016 per euro 547,00; maggio 2016
per euro 574,00; giugno 2016 per euro 547,00 ( corrisposti con assegno euro 574,00); luglio 2016 per euro 547,00; settembre 2016 per euro 555,00;
ottobre 2016 per euro 562,00; novembre 2016 per euro 575,00; dicembre 2016 per euro 715,00; gennaio 2017 per euro 582,00; febbraio 2017 per euro
717,00; marzo 2017 per euro 839,00; aprile 2017 per euro 753,00; maggio 2017 per euro 838,00; agosto 2017 per euro 338,00; settembre 2017 per euro 597,00; ottobre 2017 per euro 742,00; novembre 2017 per euro 762,00 ; dicembre 2017 per euro 1416,00; gennaio 2018 per euro 837,00; febbraio
2018 per euro 738,00; marzo 2018 per euro 810,00; aprile 2018 per euro 776,00; maggio 2018 per euro 756,00; giugno 2018 per euro 697,00; luglio
2018 per euro 729,00)
Risultano altresì quietanzate le buste paga riferite a: tredicesima mensilità 2015 per euro 111,00; tredicesima mensilità 2016 per euro 398,00 ; tredicesima mensilità 2017 per euro 582,00.
15 In particolare, gli assegni prodotti, fatto salvo per quanto già rilevato quanto alla mensilità giugno
2016, ( c.f.r. assegno aprile 2016, assegno febbraio 2016, assegno marzo 2016, assegno maggio 2016
, assegno luglio 2016 ) sono riferiti alle medesime buste paga sottoscritte per quietanza.
Dalla disamina, poi, degli estratti conto prodotti dalla società, in disparte ogni considerazione sulla efficacia probatoria attribuibile alla predetta documentazione, non è dato ricavare la prova che, per le altre mensilità, la ricorrente ha percepito somme superiori a quelle dichiarate, sia considerato che gli importi risultanti dalla predetta documentazione sono per lo più inferiori o pari ad euro 500,00, sia considerato che per taluni importi, seppure superiori, non è possibile procedere alla corretta imputazione delle somme o non essendo visibile la mensilità di riferimento e considerata la non corrispondenza degli importi rispetto alle indicazioni di cui alle relative buste paga.
2.2. La domanda è, ulteriormente, fondata per quel che concerne le differenze retributive per il maggior orario di lavoro espletato nonché avuto riguardo alla indennità dovuta per ferie e festività non godute .
L'orario di lavoro dedotto dalla ricorrente è stato confermato dalle teste e , mentre Tes_1 Tes_3
in senso contrario nulla hanno riferito i teste di parte ricorrente6.
Quanto alla domanda avente ad oggetto il pagamento della indennità sostitutiva per ferie e permessi non goduti va richiamato l'orientamento più recente della Suprema Corte nella sentenza del n.
23153/2022 che, operando una reinterpretazione del diritto interno in materia di ferie e di indennità sostitutiva conforme ai principi del diritto europeo, ha affermato che “i lavoratori non possono 6 Così la teste : Adr sub 15: confermo l'orario da lunedì al venerdì non so riferire per la giornata del sabato in quanto mio figlio non Tes_1
frequentava quel giorno anche se so che erano aperti
Adr sub 16: non so riferire perchè non arrivavamo mai prima delle 8
Adr sub 17: non so riferire
Adr sub 18: non so riferire
Adr sub 19: non so riferire Adr sub 24: non so riferire, posso dire che rispetto alle scuole pubbliche erano sempre aperti tranne che nei giorni rossi di calendario
Adr sub: quanto all'orario di uscita di mio figlio posso dire che nel 2015/2016 due volte a settimana lo lasciavamo nel pomeriggio e lo prendevamo a volte alle 16:00, a volte alle 17:00/ 17.30 mentre il secondo anno e il terzo anno per 3 volte a settimana lo prendevamo nel pomeriggio. La maestra
maria terminava comunque alle 14.30. Se non restava il pomeriggio lo prendevamo alle 14.00/ 14.30;
Tes_ Così la teste : Adr sub 13) si è vero
Adr sub 15): Si è vero, lei faceva anche apertura a giorni alternati e iniziava prima se non erro alle 7:00 del mattino
Adr sub 16) si è vero Adr sub 17) : Non so riferire
Adr sub 18) Non so riferire, a me non è mai successo
Adr sub 19) Non so riferire
Adr sub 24) E' vero, nessuno fruiva di ferie o festività
Conosco l'orario di lavoro della ricorrente in quanto anche io ero presente in struttura , anche se io restavo a scuola fino alle 15.30 e la ricorrente terminava prima intorno alle 14.30. Preciso che durante i primi mesi da settembre 2017 a dicembre 2017 io iniziavo a lavorare alle 9 del mattino.
16 perdere il diritto alla indennità finanziaria per le ferie non godute, senza previa verifica del fatto che il datore li abbia effettivamente posti in condizione di esercitare il proprio diritto alla fruizione del riposo annuale, anche attraverso una informazione adeguata. Insomma, è il datore che deve provare di essersi assicurato che il lavoratore eserciti il diritto alla fruizione delle ferie: 1) informandolo in modo accurato ed in tempo utile del diritto al riposo, garantendo in tal modo che esso risponda all'effettivo scopo cui è preposto, quello di apportare all'interessato riposo e relax;
2) invitandolo, se necessario formalmente, al godimento delle ferie medesime”.
Alla stregua dei riportati principi, a fronte dell'inadempimento allegato dalla ricorrente, gravava dunque sulla parte resistente la prova di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie e assicurare la fruizione dei riposi durante le festività, prova che nel caso di specie non è stata fornita, per cui deve essere riconosciuto il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie e festività non godute e maturate. In ogni caso, i teste di parte ricorrente hanno confermato la circostanza del mancato godimento di ferie e permessi da parte della ricorrente .
3.Occorre a questo punto, soffermarsi sulla eccezione di prescrizione formulata dalla resistente per rilevarne l'infondatezza.
La Cassazione, con la sentenza n. 26246/2022, traendo le mosse dalla pronuncia della Consulta n.
194 del 26.6.2018, con cui è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 3 comma 1 D.Lgs.
n. 23/2015, limitatamente alle parole "di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio", ha ribadito come il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, ben possa prevedere un meccanismo di tutela anche solo risarcitorio-monetario, purché tale meccanismo si articoli nel rispetto del principio di ragionevolezza. In sostanza, è stato confermato il quadro normativo esistente a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 92/2012, che considera l'indennità risarcitoria quale legittimo ed efficace rimedio a protezione del lavoratore nelle ipotesi di illegittimità del licenziamento previste dal legislatore e la reintegrazione non più come la forma ordinariamente affidata al giudice per rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo contro ogni forma illegittima di risoluzione del rapporto.
Alla luce di tale considerazione, la sentenza citata ha evidenziato come il modificato quadro normativo non assicuri un'adeguata stabilità del rapporto di lavoro: se è pur vero che il lavoratore ha la possibilità di ottenere una tutela ripristinatoria piena ove il giudice accerti che, al di là delle ragioni apparenti addotte dal datore di lavoro (esistenza di una giusta causa o giustificato motivo oggettivo) il licenziamento trovi quale unica ragione quella di reagire alle rivendicazioni avanzate dal dipendente prima in pendenza del rapporto, tuttavia, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene "ad una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, all'esito di un accertamento in
17 giudizio, e quindi necessariamente ex post: così affidandone l'identificazione, o meno, al criterio del
"caso per caso" rimesso di volta in volta al singolo accertamento giudiziale".
La sentenza, in conclusione, ha enunciato il principio di diritto secondo cui "Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre,
a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro".
Ne discende che le somme richieste dalla ricorrente non possono dirsi prescritte, essendosi il rapporto interrotto per dimissioni volontarie in data 10 ottobre 2021.
4. Così delibato l'an della controversia al fine di quantificare le somme dovute alla ricorrente per le causali indicate in ricorso è stata disposta CTU contabile, assegnando al consulente il mandato di accertare “ tenuto conto della documentazione in atti, del CCNL ratione temporis applicabile nonché di quanto la ricorrente ha dichiarato di avere percepito per l'attività svolta e considerata
l'osservanza del seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 14:00 e il sabato dalle 8:00 alle 12:30 e fino all'anno 2018/2019 per 3 volte a settimana inizio alle ore 7:00: - le differenze retributive in ipotesi dovute alla lavoratrice a titolo di retribuzione su paga base, credito ex articolo 1 D.L. n. 66/14 se spettante, ferie e festività non godute, tredicesima e TFR in ragione del rapporto di lavoro oggetto di causa intercorso dal 16/10/2015 al 10/10/2021 alle dipendenze di parte resistente, tra quanto percepito per l'inquadramento al 3°livello Area II del CCNL ANINSEI e quanto spettante per l'espletamento di mansioni ascrivibili al livello 4° Area II del medesimo CCNL;
All'esito degli accertamenti effettuati il CTU ha concluso ritenendo che spettano alla ricorrente le seguenti somme:
DIFF. RETRIBUTIVE 57.883,03
RETR. 3.016,11 STRAORDINARIA
IND. FERIE 7.799,72 IND. FESTIVITA' 1.039,96
CREDITO EX ART. 1 5.744,00 DL66/14 TFR 4.099,33
TOTALE 79.582,16
Invero, considerando che il CTU ha operato il calcolo tenuto conto soltanto di quanto la ricorrente ha dichiarato di avere percepito, occorre decurtare dal conteggio complessivo le somme in ordine
18 alle quali la lavoratrice ha apposto quietanza in busta paga e tanto con solo riferimento ad importi eccedenti euro 500,00 ( già considerate dal CTU nel computo complessivo dell'importo complessivamente ricevuto).
Parimenti, vanno decurtate le somme a titolo di tredicesima mensilità che la ricorrente, da busta paga quietanzata, risulta avere già ricevuto per gli anni 2015, 2016 e 2017.
Ne discende che spetta, complessivamente, alla ricorrente la somma risultante dalla differenza tra quanto accertato dal CTU e quanto la ricorrente ha percepito in più rispetto alla somma fissa dichiarata di euro 500 mensili e tanto, come osservato, limitatamente alle retribuzioni per le quali vi
è in atti busta paga sottoscritta per quietanza ( euro 79.582,16 – 6913,00 ): [euro: 100,00 per dicembre 2015; 46,00 per gennaio 2016; 34,00 per febbraio 2016; 66,00 per marzo 2016; 47,00 per aprile 2016; 74,00 per maggio 2016; 74,00 per giugno 2016 ( v. assegno in atti); 47,00 per luglio
2016; 55,00 per settembre 2016; 62,00 per ottobre 2016; 75,00 per novembre 2016; 215,00 per dicembre 2016; 82,00 per gennaio 2017; 217,00 per febbraio 2017; 339 per marzo 2017; 253 per aprile 2017; 338 per maggio 2017; agosto 2017 per euro 338,00 ; 97,00 per settembre 2017; 242,00 per ottobre 2017; 262,00 per novembre 2017; 916,00 per dicembre 2017; 337 per gennaio 2018;
238,00 per febbraio 2018; 310,00 per marzo 2018; 276,00 per aprile 2018; 256,00 per maggio 2018;
197.00 per giugno 2018; 229,00 per luglio 2018 tredicesima mensilità 2015 euro 111,00 tredicesima mensilità 2016 euro 398,00 ; tredicesima mensilità 2017 per euro 582,00;].
L'importo complessivamente dovuto alla ricorrente è, dunque , pari ad euro 72.669,16.
Nel resto il giudizio del consulente si condivide e recepisce integralmente, anche tenuto conto delle precisazioni e delle modifiche ai conteggi operate in ragione di quanto evidenziato dal consulente tecnico di parte resistente 7 . In particolare, quanto alla richiesta di parte resistente di operare una “ lordizzazione” delle somme basti richiamare, in questa sede, il principio espresso a partire dalla sentenza della Cassazione 28 settembre 2011, n. 19790, a mente del quale l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive deve essere effettuato al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Quanto a queste ultime, infatti, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo del relativo contributo (ai sensi della L. 4 aprile 1952, n. 218, art. 19).
Per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed Erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che lo stesso abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli (Cass. 18477 dell'1.9.2014, Cass. n. 19790 del 28/09/2011, Cass. n. 3525 del 13/02/2013,
Cass. n. 21010 del 13/09/2013).
In tal senso, la giurisprudenza ha ulteriormente chiarito che “in sede di accertamento contabile delle differenze retributive spettanti ad un lavoratore, dalle somme lorde che spettano allo stesso devono essere detratte le somme corrisposte dal datore nel loro concreto ed effettivo importo, a nulla rilevando che il datore non abbia operato le ritenute previdenziali e fiscali prescritte"; e ciò, in quanto "l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista dalla L. 4 aprile 1952, n. 218, art. 19, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma 1, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un
ritiene che nessuna modificadella retribuzione dovuta deve essere operata per le motivazioni anzidette, lasciando ogni determinazione in merito alla
S.V. Con riguardo al calcolo delle differenze retributive, il CTP chiede che l'importo percepito venga lordizzato, in quanto sullo stesso sono stati già versati i contributi previdenziali e le ritenute fiscali. Posto che, sul punto, nulla viene esplicitamente richiesto nel mandato, che gli importi delle buste paga sono stati contestati e non considerati ai fini dell'accertamento dell'importo percepito, si ritiene che nessuna variazione del calcolo delle differenze retributive deve essere eseguita dalla scrivente, lasciando ogni determinazione in merito alla S.V. Con riguardo al calcolo delle ferie e delle festività non godute, il CTP evidenzia che non è stato considerato il periodo di aspettativa non retribuita, da novembre 2020 ad agosto 2021. Poiché il periodo predetto è stato dichiarato nel ricorso dalla lavoratrice e i calcoli della retribuzione, dovuta e percepita, sono stati modificati in tal senso, la scrivente ha provveduto, conseguenzialmente, a ricalcolare anche le predette indennità.
Con riguardo al credito ex art. 1 DL 66/2014, il CTP sostiene che non sono stati considerati gli importi già erogati a tale titolo e indicati nelle
Certificazioni Uniche. Sul punto, si precisa che le buste paga sono state interamente contestate dalla ricorrente e non considerate ai fini degli accertamenti richiesti dal mandato conferito, che rimanda appunto al ricorso. Le Certificazioni Uniche, citate dal CTP, non sono altro che
l'adempimento fiscale con cui vengono riepilogati e riportati i dati contenuti nelle buste paga. Pertanto, si ritiene che nessun aggiornamento dei calcoli eseguiti a tale titolo deve essere eseguito.
Con riferiemento al calcolo del TFR, il CTP evidenzia che è stata considerata tra la retribuzione a base di calcolo del TFR, anche quella del periodo di aspettativa non retribuita. Sul punto, la scrivente precisa che, avendo provveduto a modificare la retribuzione dovuta per il periodo anzidetto, conseguentemente ha provveduto a ricalcolare anche quanto spettante a titolo di trattamento di fine rapporto”.
20 momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire" (v., ex plurimis, Cass. nn. 18584/2008;
6337/2003; 9198/2000; 13735/1992; più di recente, nello stesso senso, Cass. nn. 18044/2015;
21010/2013);
5. Sussiste, poi, la responsabilità solidale delle resistenti quanto alla corresponsione degli emolumenti descritti ,con il conseguente rigetto della eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla cessionaria.
Sul punto occorre richiamare l'art. 2560, comma 2, c.c, il quale stabilisce: “Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”.
La norma è volta a realizzare un difficile equilibrio tra due interessi contrapposti: da un lato, la tutela del creditore, il quale potrà soddisfarsi anche sul patrimonio del cessionario;
dall'altro lato, l'interesse del cessionario ad avere l'esatta cognizione dei debiti assunti, che costituisce corollario dell'interesse generale a garantire la facile circolazione delle aziende. L'annotazione del debito nei libri contabili obbligatori è posta ex lege quale unico criterio di perimetrazione della responsabilità solidale a carico del cessionario.
Si richiama a tal proposito la sentenza n. 5054 del 28 febbraio 2017 emessa dalla Cassazione a Sezioni
Unite, pronuncia diretta a dirimere la specifica questione se ed, eventualmente, a quali condizioni, il cessionario di un'azienda commerciale risponda, a norma dell'art. 2560 c.c., comma 2, ovvero ad altro titolo, del debito restitutorio che consegue alla revoca fallimentare di un pagamento ricevuto dal cedente, la quale ha statuito che “il cessionario dell'azienda è obbligato, ai sensi dell'art. 2560, comma 2, c.c., alla restituzione conseguente alla revoca fallimentare di un pagamento ricevuto dal cedente anteriormente alla cessione solo se tale debito risulti dai libri contabili obbligatori, sempre che sussista un'effettiva alterità soggettiva delle parti titolari dell'azienda (non ravvisabile, ad esempio, nelle ipotesi di trasformazione, anche eterogenea, della forma giuridica di un soggetto ed in quella di conferimento dell'azienda di un'impresa individuale in una società unipersonale) e salvo che il cessionario stesso abbia inteso assumere anche il futuro debito derivante dall'esercizio dell'azione revocatoria dei pagamenti risultanti dalla contabilità aziendale.”.
L'operatività dell'art. 2560 c.c., comma 2, incontra, dunque, un limite solo nella carenza di un'effettiva alterità soggettiva delle parti titolari dell'azienda
Recentemente la Cassazione è intervenuta nuovamente con la sentenza n. 26450 del 13/09/2023 statuendo che “In tema di cessione di azienda, la disciplina di cui all'art. 2560, comma 2, c.c. - che richiede, ai fini della responsabilità del cessionario per i debiti anteriori al trasferimento, la loro
21 risultanza dai libri contabili obbligatori - è applicabile soltanto in presenza di un'effettiva alterità tra cedente e cessionario, non ravvisandosi, in caso di trasferimento solo formale, l'eSIenza di salvaguardia dell'interesse dell'acquirente dell'azienda di avere precisa conoscenza dei debiti di cui potrà essere chiamato a rispondere, correlato a quello, superindividuale, alla certezza dei rapporti giuridici e alla facilità di circolazione dell'azienda.(In una fattispecie in cui la compagine sociale e gli organi amministrativi dell'impresa erano rimasti immutati, la S.C. ha affermato la responsabilità del cessionario, per i debiti anteriori alla cessione, a prescindere dalla loro risultanza dalle scritture contabili)”.
Nel caso in esame, come comprovato dalla documentazione in atti( doc. n. 12, doc. n. 13, doc, n. 14 di parte resistente) l'assetto societario della cedente e della cessionaria, unitamente alla sede e all'oggetto sociale, appaiono perfettamente sovrapponibili.
Non appaiono, poi, rilevanti le deduzioni di parte resistente circa il fatto che la ricorrente aveva lavorato presso la sezione Primavera soltanto nell'anno scolastico 2016/2017, atteso che dal tenore testuale del documento denominato “ contratto di cessione di ramo d'azienda” ( doc. 3 di parte resistente) si evince chiaramente che la cessione ha interessato, non soltanto la sezione primavera, ma genericamente il “il complesso di beni organizzati per l'attività scolastica di scuola dell'infanzia paritaria e sezioni primavera”.
6. Da tutto quanto esposto e considerato discende che le resistenti vanno condannate in solido tra loro al pagamento, per le causali di cui in parte motiva, in favore della ricorrente della complessiva somma di euro 72.669,16 oltre interessi e rivalutazione come per legge.
7. Va, altresì, riconosciuto alla ricorrente il diritto ad ottenere dal datore di lavoro il versamento della contribuzione omessa, riferita alle accertate differenze retributive nei limiti della maturata prescrizione quinquennale.
8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza a carico delle società convenute e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei valori di cui al D.M. vigente in ragione della complessità della controversia, nella quale è stata espletata articolata attività istruttoria.
Le spese di lite possono compensarsi quanto ai rapporti con in ragione della natura della CP_3 chiamata dell'Istituto quale litisconsorte necessario.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, nei rapporti tra le parti sono definitivamente poste a carico delle società resistenti .
P.Q.M
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
22 condanna in persona del legale rappresentante pro PA
tempore, (P. I./ C. F.: , e Controparte_2 P.IVA_1 PA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, , in solido tra loro al
[...] Parte_2
pagamento in favore di della complessiva somma di euro 72.669,16 oltre interessi Parte_1
e rivalutazione come per legge, nonché al versamento dei contributi omessi nei limiti della intervenuta prescrizione quinquennale;
condanna in persona del legale rappresentante pro PA
tempore, (P. I./ C. F.: , e Controparte_2 P.IVA_1 PA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, , al pagamento delle spese di
[...] Parte_2
lite che si liquidano in euro 10.000,00 oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge da distrarre in favore dell'avv.to Paola Emanuela Parisi ex articolo 93 c.p.c ; compensa le spese nei confronti di;
CP_3 pone a carico di , in persona del legale rappresentante pro PA
tempore, (P. I./ C. F.: , e Controparte_2 P.IVA_1 PA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, , le spese di CTU liquidate
[...] Parte_2
con separato decreto.
Catania, 16/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso
23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Si riportano le dichiarazioni del teste : “ Interrogato a prova diretta sulle circostanze di cui all'articolato formulato nella memoria Per_9 della resistente risponde:
Adr: conosco la ricorrente perché lavoravamo insieme a scuola dove ho fatto dei progetti musicali Io ho lavorato dal 2017 ad oggi.
Adr sub a) si è veroAdr sub b): si è vero
Adr sub c) si è vero.
Adr: Preciso che mi recavo presso le classi una volta a settimana e vedevo la ricorrente in classe mentre io svolgevo le attività.
Adr: Non ricordo chi era la maestra, ricordo che gli insegnanti erano presenti ma non ricordo chi fossero, Io andavo e svolgevo la mia attività ma non so chi fosse la maestra. Interrogato a prova contraria sulle circostanze di cui all'articolato formulato nel ricorso introduttivo risponde: Adr sub 1: non so riferire perchè nel 2015/ 2016 non ero presente
Adr sub 2 : non so riferire perchè nel 2015/ 2016 non ero presente
Adr sub 3: si è vero era nella stessa classe
Adr sub 4: non ricordo Tes_ Adr sub 5: posso dire che quando mi è capitato di vederla la ricorrente non insegnava e non ricordo se fosse insieme alla SI.ra o meno Adr sub 6. No non è vero non era insegnante e non so quanti insegnanti vi fossero in classe. Pt_ Adr sub 7: posso dire di avere assistitito a delle , ricordo che era presente la ricorrente ma non ricordo che attività svolgeva
Adr sub 8: è vero che venne assegnata ad una nuova classe della sezione primavera
Adr sub 9: si è vero
Adr sub 10: non so riferire
Adr sub 11: non so riferire
Adr sub 12: io non sono mai stata presente a college dei docenti. C'erano delle riunioni generali in cui era presente tutto il personale e anche la SI.ra CP_6[... sub 13: non lo so perchè io non partecipavo a queste riunioni
Adr: preciso che posso dire che la ricorrente svolgeva mansion di assistente didattico rispetto a quello che io ho avuto modo di vedere quando ero in classe avendola vista cambiare i bambini e quindi svolgere quelle mansioni. Ciò posso dire con riferimento all'anno scolastico in cui rientrò in servizio ovvero anno scolastico 2021/ 2022.
11 4 Si riportano le dichiarazioni del teste “ Interrogato a prova diretta sulle circostanze di cui all'articolato formulato nella memoria Tes_5 della resistente risponde: Per
Conosco la ricorrente perché abbiamo lavorato insieme dal 2015 al 2021.
Adr sub a). si è vero io svolgevo le mansioni di insegnante ma in classi diverse ovvero nelle classi della scuola primaria .Adr sub b): posso dire che tutte le riunioni coinvolgevano tutto il personale scolastico compresa la ricorrente. Preciso che ho visto la ricorrente alle riunioni che coinvolgevano tutto il personale, poi noi della primaria avevamo le nostre riunioni.
Adr sub c): si è vero. Ciò posso dire perché so che avesse le mansioni di assistente didattico.
Adr: Io sono insegnante di scuola primaria. Capitava che mi recassi presso la Direzione e quindi passassi davanti alle classi dell'infanzia vedendo la ricorrente a lavoro con i bambini insieme all'insegnante. Non ricordo però chi fosse questa insegnante. Posso dire che la ricorrente non era mai sola in classe e vedevo sempre altri con lei.
Adr: Adr: Preciso che non ricordo di altri soggetti che svolgevano le mansioni di assistente didattico, ricordo soltanto della ricorrente pur precisando di non intrattenere con la stessa particolari rapporti personali sono a conoscenza delle mansioni di attribuzione della stessa. Preciso che non ricordo neppure i nomi delle maestre della scuola dell'infanzia.
Interrogato a prova contraria sulle circostanze di cui all'articolato formulato nel ricorso introduttivo risponde:
Adr sub 1: non è vero che svolgeva queste mansioni che sono proprie dell'insegnante. Tanto posso dire perchè quando mi è capitato di passare di fronte le classi dell'infanzia ho sempre visto, come già ho detto, la SI.ra in compagnia di un'altra persona ed era sempre l'altra persona ad Parte_1 interagire con i bambini, spiegando una data attività o una canzone da imparare. La porta infatti era sempre aperta quindi io potevo vedere cosa succedeva
Adr sub 2: si è vero
Adr sub 3 : si è vero
Adr sub 4: non ricordo chi era la SI.ra non ricordo neppure in che classe fosse in quegli anni Per_6 Adr sub 5 : non so riferire non conosco Persona_12 Adr sub 6: non è vero per le ragioni che ho già esplicitato al punto 1
Adr sub 11: non è vero perchè di queste cose si occupa una insegnante e lei come detto era una assistente didattica
Adr sub 12: si è vero ai collegi dei docenti partecipano anche gli assistenti 7 Si riportano le risposte offerte dal CTU alle osservazioni critiche di parte: “ Con pec del 23.05.2024, sono pervenute le osservazioni del CTP di parte resistente, Dott. per il tramite del legale, Avv. David Cassaniti (all. 2). Il CTP contesta, in primis, il calcolo della retribuzione Persona_13 percepita, specificando che nel conteggio è stata indicata la retribuzione di € 500,00 per tutto il periodo, senza tenere conto né del periodo di aspettativa non retribuita, richiesta e dichiarata dalla stessa ricorrente, per il perido dal novembre 2020 ad agosto 2021, né del periodo Covid, dal 05.03.2020 al CP 05.09.2020, in cui la ricorrente ha percepito la cassa integrazione dall i bonus fiscali del DL 66/2014 e DL 3/2020. Sul punto, la scrivente specifica, in primo luogo, che il mandato conferito, con riguardo agli importi percepiti, rimanda a quanto dichiarato dalla ricorrente in ricorso. Infatti, a pag. 4 e 5 dello stesso, la ricorrente dichiara di aver percepito € 500,00 per tutto il periodo di lavoro, e anche quando le buste paga risultavano di importo superiore, con conseguente bonifico da parte della resistente, l'eccedenza veniva restituita dalla ricorrente alla resistente in contanti. Occorre però precisare, che a pagina 3 del predetto ricorso, la ricorrente dichiara che “nell'anno scolastico 2020/2021, a seguito della nascita della prima figlia, avvenuta nel mese di luglio 2020, la ricorrente, in accordo con il datore di lavoro, decideva di sospendere il servizio per fruire di un periodo di aspettativa non retribuita dal mese di novembre 2020 al mese di agosto 2021”. Pertanto, i conteggi vanno correttamente aggiornati, sulla scorta di tale dichiarazione della ricorrente. Con riguardo al periodo Covid, invece, gli importi accreditati nell'estratto conto sono addirittura inferiori all'importo dichiarato dalla ricorrente (€ 500,00), come si evince dallo stralcio sotto riportato ( omissis).
Il CTP ha, inoltre, evidenziato l'errata quantificazione della retribuzione dovuta per il periodo di aspettativa non retribuita richiesta dalla ricorrente, ovvero da novembre 2020 ad agosto 2021. Sul punto, la scrivente, conseguentemente a quanto modificato con riguardo alla retribuzione percepita, ha provveduto a riquantificare la retribuzione dovuta in funzione di tale dichiarazione della lavoratrice. Il CTP ha, inoltre, evidenziato l'errata quantificazione della retribuzione dovuta, anche per il periodo di maternità, dal 07.09.2020 al 30.10.2020, perché coperto dalla dovuta indennità; per il periodo covid, dal 05.03.2020 al 05.09.2020, perché coperto dalla cassa integrazione, specificando che, le disposizioni ministeriali prevedevano che, seppur prestando l'attività in DAD, questa non potesse durare oltre i 40 minuti, con un tetto massimo di 5 ore settimanali per la scuola dell'infanzia. Poiché sul punto nulla è stato precisato nel mandato conferito, con cui è stato accertato un periodo di lavoro “dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 14:00 e il sabato dalle 8:00 alle 12:30 e fino all'anno 2018/2019 per 3 volte a settimana inizio alle ore 7:00….in ragione del rapporto di lavoro oggetto di causa intercorso dal 16.10.2015 al 10.10.2021”, senza alcuna specifica delle interruzioni dell'attività lavorativa per le motivazioni predette ed evidenziate dal CTP, tanto che negli estratti conto allegati risultano gliaccrediti dei bonifici da parte della società resistente e considerato che la ricorrente ha dichiarato di aver regolarmente continuato a svolgere il proprio servizio, la scrivente
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