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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 13/12/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NO
Prima Sezione Civile
N.R.G. 2100/2024 in persona del Giudice AL LL pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di 2° grado pendente tra:
(c.f. ), con gli avv.ti IANNOTTA ANTONIO, Parte_1 P.IVA_1
GA LE, RI IL, NT ED e LA DI LA
PARTE ATTRICE APPELLANTE
(C.F. ), con l'avv. DE NISCO VINCENZO Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ), contumace Controparte_2 P.IVA_3
(C.F. ), contumace Controparte_3 P.IVA_4
(C.F. ), contumace Controparte_4 P.IVA_5
(C.F. ), contumace Controparte_5 P.IVA_6
(C.F. ), contumace Controparte_6 P.IVA_7
(C.F. ), contumace Controparte_7 P.IVA_8
(C.F. ), contumace Controparte_8 P.IVA_9
C.F. ), contumace CP_9 P.IVA_10
(C.F. ), contumace Controparte_10 P.IVA_11
(C.F. ), contumace Controparte_11 P.IVA_12
(C.F. ), contumace Controparte_12 P.IVA_13
C.F. ), contumace Controparte_13 P.IVA_14
(C.F. ), contumace Controparte_14 P.IVA_15
(C.F. ), contumace CP_15 P.IVA_16
(C.F. ), contumace Controparte_16 P.IVA_17
(C.F. ), contumace Controparte_17 P.IVA_18
(C.F. ), contumace Controparte_18 P.IVA_19
pagina 1 di 7 (C.F. ), contumace Controparte_19 P.IVA_20
PARTI CONVENUTE APPELLATE
Oggetto: appello contro la sentenza n. n. 22/2024 del Giudice di pace di Bolzano, opposizione a cartella esattoriale, violazione codice della strada
Conclusioni
Parte attrice:
Voglia l'On.le Tribunale di Bolzano riformare integralmente la sentenza del Giudice di Pace di
Bolzano n. 22/2024, depositata in data 19.01.2024, non notificata e, per l'effetto:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito dell'opposizione proposta dalla società ex art. 615 c.p.c. avverso la Controparte_20 cartella esattoriale n. 02120200009457252/000 emessa dall' Controparte_21
;
[...]
- per l'effetto, confermare la suddetta cartella di pagamento per la parte riferibile ai verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del , Parte_1 prodotti in I grado (doc. 1- 18 fascicolo I grado).
Con rifusione di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli oneri riflessi.
Parte convenuta CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in qualità di Giudice dell'Appello, disattesa ogni altra diversa e contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti e per l'effetto:
• Dichiarare inammissibile/improcedibile l'appello avversario per tutti i motivi di cui al presente atto;
In via subordinata
• Nel merito rigettare l'appello proposto dal siccome infondato in fatto e Parte_1 diritto per tutti i motivi di cui al presente atto;
• condannare controparte al pagamento di spese e compenso legale, oltre oneri come per legge, anche del presente grado di giudizio.
• In via meramente subordinata in caso di denegato e non creduto accoglimento dell'appello ex adverso proposto accertare e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza de qua con riguardo ai capi non impugnati dall'appellante;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 7
1. Oggetto di causa
1.1. Con sentenza n. 22/2024 il Giudice di Pace di Bolzano ha accolto l'opposizione CP_2 all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., promossa da (per brevità contro Controparte_20
l' ed i vari enti impositori, annullando la cartella di pagamento n. Controparte_2
02120200009457252/000 in relazione ai capi da 1 a 182, da 287 a 448 e da 470 a 517 relativi a sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada, compensando tra le parti le spese di lite.
1.2. Con atto di citazione in appello il ha interposto, dinnanzi a questo Parte_1
Tribunale, tempestivo appello contro tale decisione, formulando i seguenti motivi di appello:
1.2.1. “Error in iudicando. Violazione di legge con riferimento agli artt. 203, commi 1 e 3, 204 e
204 bis C.d.S.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c.. Illogicità della motivazione.
Ingiustizia manifesta.”
1.2.2. “Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 196 e 84 CdS. Carenza, contraddittorietà, illogicità e perplessità della motivazione. Violazione ed errata applicazione dell'art. 386 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada.”
1.3. Nel giudizio di appello si è costituita solo eccependo l'inammissibilità Controparte_20 dell'appello ex art. 342 cpc, l'inammissibilità (parziale) dell'appello, per violazione dell'art. 345 cpc. (divieto ius novorum), nonché l'infondatezza dell'appello, chiedendo quindi la conferma della sentenza di primo grado.
2. Decisione
2.1. L'eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata.
2.1.1. In primo luogo, non vi è nessuna violazione dell'art 342 cpc, permettendo la formulazione dei motivi di appello del in modo sufficientemente chiaro, sia Parte_1
l'individuazione del capo della decisione di primo grado che viene impugnato, sia le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, sia le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
2.1.2. A riguardo va tenuto conto del particolare oggetto del giudizio, come introdotto dalla CP_2 società in primo grado, con il quale ha proposto avanti il Giudice di Pace di Bolzano opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n.
02120200009457252/000, limitatamente all'importo di € 46.636,59 relativi a sanzioni pagina 3 di 7 amministrative per violazioni a norme del C.d.S., irrogate da vari enti, tra cui il Parte_1
oggi appellante.
[...]
CP_2
2.1.3. Trattandosi di opposizione all'esecuzione, la stessa appellata non ha distinto le posizioni degli enti convenuti— peraltro unici legittimati passivi in ordine a contestazioni nel merito (cfr. Tribunale Velletri sez. lav., 27/01/2023, n.65) — i quali però, a loro volta, non possono che avere la legittimazione a contraddire (e ad appellare), in ordine ai soli capi della cartella di pagamento riguardanti sanzioni amministrative da essi stessi emesse;
l'individuazione e delimitazione dei capi della cartella di pagamento investiti dall'appello avviene quindi automaticamente, in conseguenza della proposizione dell'appello stesso, per il solo credito vantato dall'appellante indicato nell'atto di citazione in appello con l'importo Pt_1 complessivo di € 4.891,20.
2.2.
Con riferimento al primo motivo d'appello, l'odierna appellante, sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado, ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, posto che l'opponente non ha provveduto a proporre tempestiva opposizione avverso i verbali di contestazione sottostanti alla cartella impugnata. Tale eccezione è stata disattesa dal Giudice di prime cure richiamando l'ordinanza della Terza Sezione della Suprema Corte n. 10833 del 05.06.2020, laddove afferma che “il ricorso all'opposizione prevista dalla l. n. 689 del 1981 è limitato ai casi in cui la parte deduca vizi della notifica del verbale, quando il destinatario non abbia avuto conoscenza del procedimento di formazione del titolo in ragione di un correlativo vizio, radicandosi altrimenti il rimedio generale dell'opposizione all'esecuzione (Cass., 3, n. 16282 del
4/8/2016; Cass., U, n. 22080 del 22/9/2017, Cass., 2 n. 26483 del 23/10/2018).”
Il richiamato pronunciamento si ricollega ad un più risalente indirizzo, secondo cui la comunicazione, da parte del locatore di un veicolo, dell'identità del locatario integra un fatto sopravvenuto idoneo a paralizzare la pretesa creditoria dell'Amministrazione.
Siffatta lettura è stata tuttavia superata dall'arresto delle Sezioni Unite n. 22080 del 22.09.2017, al quale ha dato seguito la prevalente giurisprudenza di legittimità. Giova a tal fine richiamare la recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 29015 dell'11.11.2024, ove, in parte motiva, si osserva quanto segue: “Occorre qui ribadire il principio di diritto per cui è esclusa la possibilità di ricorrere allo strumento dell'opposizione all'esecuzione per chi, come l'odierna società
pagina 4 di 7 ricorrente, dia in noleggio autovetture senza conducente, non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto "estintivo" della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere esclusivamente mediante tempestiva opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale. Invero, le Sezioni Unite con sentenza n. 22080/2017 - sul presupposto che la notificazione del verbale di accertamento di infrazione stradale, "per come delineata dal legislatore nell'art. 201, comma 5, cod. strada, "non è presupposto di esistenza del titolo esecutivo", bensì "fatto costitutivo del (mantenimento del) diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione" - ha ritenuto che l'omessa (o invalida) notificazione "non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione, impedendo non tanto la formazione del titolo esecutivo stragiudiziale quanto il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria e che consente la riscossione coattiva". E conseguentemente hanno affermato che "il rimedio tipico per fare valere i vizi del titolo esecutivo costituito dal verbale di accertamento va individuato nell'opposizione a questo verbale", giacché, una "volta escluso che l'omessa (o la tardiva o l'invalida) notificazione del verbale di accertamento impedisca la formazione del titolo esecutivo, influenzando piuttosto la regolarità formale dell'azione della p.a., va esclusa la possibilità di esperire l'opposizione all'esecuzione"). Nel solco tracciato dalle Sezioni Unite, questa Corte a sezioni semplici ha già più volte statuito (Cass. n. 13664/2017, nonché nn. 1845 e 14552/2018, nn. 32920 e 3292/2022, nn. 510, 1382 e 1383/2023) che il dedotto difetto di legittimazione passiva - per l'inapplicabilità, alle società di noleggio veicoli senza conducente, dell'art. 196 cod. strada - avrebbe dovuto farsi valere, da parte della S., sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ex artt. 203 e 204 - bis cod. strada, per impedire che gli stessi divenissero definitivi.” In senso conforme si sono espresse anche le ordinanze del 21.10.2024, nn. 27210, 27213, 27215 e 2717.
Deve dunque prestarsi adesione a quest'ultimo orientamento, ormai ampiamente prevalente nella giurisprudenza della Corte suprema.
In definitiva, l'asserito difetto di legittimazione passiva ex art. 196 c.d.s. non poteva essere dedotto con l'atto di citazione in opposizione a cartella esattoriale ex art. 615 c.p.c., ma avrebbe dovuto essere fatto valere in sede di tempestiva opposizione ai verbali di accertamento. La mera pagina 5 di 7 comunicazione dei dati dei locatari non può essere, infatti, considerata circostanza idonea a determinare l'inefficacia dei verbali di contestazione.
Si osserva, infine, che né l'intervenuta modifica dell'art. 196 c.d.s., né le vicende in ordine alla notificazione dei verbali agli effettivi trasgressore hanno alcuna rilevanza, poiché nel momento in cui un verbale di accertamento di violazione al codice della strada è stato emesso e notificato ad un soggetto, a ragione o a torto, il rimedio esperibile per impedirne l'esecutività è sempre quello del ricorso al prefetto o al giudice di pace, e non l'opposizione alla cartella esattoriale
(salvo la c.d. opposizione recuperatoria, non esperita in questa sede). È evidente che la necessità, da parte della società di autonoleggio senza conducente, di impugnare il verbale di contestazione al fine di impedire che diventi esecutivo, nonostante abbia comunicato i dati del trasgressore, non rispecchia una disciplina caratterizzata da particolare ragionevolezza ed efficienza. Tuttavia, tale disciplina rientra nella discrezionalità del legislatore e non sembra presentare dubbi di costituzionalità.
2.3.
In conclusione, in accoglimento del primo motivo di appello, con assorbimento del secondo, e in parziale riforma della sentenza impugnata, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione CP_2 proposta da ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 02120200009457252/000 limitatamente per quanto riguarda i crediti vantati dal Parte_1
In relazione ai crediti degli altri enti impositori, la sentenza di annullamento della cartella è, invece, passata in giudicato.
3. Spese
I contrasti giurisprudenziali che si sono registrati in ordine alle questioni oggetto del presente giudizio giustificano, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Giudice di pace di Bolzano n. 22/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in parziale riforma della predetta sentenza,
1. dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta da ex art. 615 Controparte_20
c.p.c. avverso la cartella esattoriale n. 02120200009457252/000, emessa dall' CP_2
pagina 6 di 7 , nella parte in cui ha per oggetto crediti vantati dal Controparte_21 Parte_1 per violazioni al codice della strada,
2. dichiara integralmente compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti costituite.
12/12/2025
Il Giudice
AL LL
(firma digitale)
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NO
Prima Sezione Civile
N.R.G. 2100/2024 in persona del Giudice AL LL pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di 2° grado pendente tra:
(c.f. ), con gli avv.ti IANNOTTA ANTONIO, Parte_1 P.IVA_1
GA LE, RI IL, NT ED e LA DI LA
PARTE ATTRICE APPELLANTE
(C.F. ), con l'avv. DE NISCO VINCENZO Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ), contumace Controparte_2 P.IVA_3
(C.F. ), contumace Controparte_3 P.IVA_4
(C.F. ), contumace Controparte_4 P.IVA_5
(C.F. ), contumace Controparte_5 P.IVA_6
(C.F. ), contumace Controparte_6 P.IVA_7
(C.F. ), contumace Controparte_7 P.IVA_8
(C.F. ), contumace Controparte_8 P.IVA_9
C.F. ), contumace CP_9 P.IVA_10
(C.F. ), contumace Controparte_10 P.IVA_11
(C.F. ), contumace Controparte_11 P.IVA_12
(C.F. ), contumace Controparte_12 P.IVA_13
C.F. ), contumace Controparte_13 P.IVA_14
(C.F. ), contumace Controparte_14 P.IVA_15
(C.F. ), contumace CP_15 P.IVA_16
(C.F. ), contumace Controparte_16 P.IVA_17
(C.F. ), contumace Controparte_17 P.IVA_18
(C.F. ), contumace Controparte_18 P.IVA_19
pagina 1 di 7 (C.F. ), contumace Controparte_19 P.IVA_20
PARTI CONVENUTE APPELLATE
Oggetto: appello contro la sentenza n. n. 22/2024 del Giudice di pace di Bolzano, opposizione a cartella esattoriale, violazione codice della strada
Conclusioni
Parte attrice:
Voglia l'On.le Tribunale di Bolzano riformare integralmente la sentenza del Giudice di Pace di
Bolzano n. 22/2024, depositata in data 19.01.2024, non notificata e, per l'effetto:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito dell'opposizione proposta dalla società ex art. 615 c.p.c. avverso la Controparte_20 cartella esattoriale n. 02120200009457252/000 emessa dall' Controparte_21
;
[...]
- per l'effetto, confermare la suddetta cartella di pagamento per la parte riferibile ai verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del , Parte_1 prodotti in I grado (doc. 1- 18 fascicolo I grado).
Con rifusione di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli oneri riflessi.
Parte convenuta CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in qualità di Giudice dell'Appello, disattesa ogni altra diversa e contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti e per l'effetto:
• Dichiarare inammissibile/improcedibile l'appello avversario per tutti i motivi di cui al presente atto;
In via subordinata
• Nel merito rigettare l'appello proposto dal siccome infondato in fatto e Parte_1 diritto per tutti i motivi di cui al presente atto;
• condannare controparte al pagamento di spese e compenso legale, oltre oneri come per legge, anche del presente grado di giudizio.
• In via meramente subordinata in caso di denegato e non creduto accoglimento dell'appello ex adverso proposto accertare e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza de qua con riguardo ai capi non impugnati dall'appellante;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 7
1. Oggetto di causa
1.1. Con sentenza n. 22/2024 il Giudice di Pace di Bolzano ha accolto l'opposizione CP_2 all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., promossa da (per brevità contro Controparte_20
l' ed i vari enti impositori, annullando la cartella di pagamento n. Controparte_2
02120200009457252/000 in relazione ai capi da 1 a 182, da 287 a 448 e da 470 a 517 relativi a sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada, compensando tra le parti le spese di lite.
1.2. Con atto di citazione in appello il ha interposto, dinnanzi a questo Parte_1
Tribunale, tempestivo appello contro tale decisione, formulando i seguenti motivi di appello:
1.2.1. “Error in iudicando. Violazione di legge con riferimento agli artt. 203, commi 1 e 3, 204 e
204 bis C.d.S.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c.. Illogicità della motivazione.
Ingiustizia manifesta.”
1.2.2. “Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 196 e 84 CdS. Carenza, contraddittorietà, illogicità e perplessità della motivazione. Violazione ed errata applicazione dell'art. 386 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada.”
1.3. Nel giudizio di appello si è costituita solo eccependo l'inammissibilità Controparte_20 dell'appello ex art. 342 cpc, l'inammissibilità (parziale) dell'appello, per violazione dell'art. 345 cpc. (divieto ius novorum), nonché l'infondatezza dell'appello, chiedendo quindi la conferma della sentenza di primo grado.
2. Decisione
2.1. L'eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata.
2.1.1. In primo luogo, non vi è nessuna violazione dell'art 342 cpc, permettendo la formulazione dei motivi di appello del in modo sufficientemente chiaro, sia Parte_1
l'individuazione del capo della decisione di primo grado che viene impugnato, sia le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, sia le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
2.1.2. A riguardo va tenuto conto del particolare oggetto del giudizio, come introdotto dalla CP_2 società in primo grado, con il quale ha proposto avanti il Giudice di Pace di Bolzano opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n.
02120200009457252/000, limitatamente all'importo di € 46.636,59 relativi a sanzioni pagina 3 di 7 amministrative per violazioni a norme del C.d.S., irrogate da vari enti, tra cui il Parte_1
oggi appellante.
[...]
CP_2
2.1.3. Trattandosi di opposizione all'esecuzione, la stessa appellata non ha distinto le posizioni degli enti convenuti— peraltro unici legittimati passivi in ordine a contestazioni nel merito (cfr. Tribunale Velletri sez. lav., 27/01/2023, n.65) — i quali però, a loro volta, non possono che avere la legittimazione a contraddire (e ad appellare), in ordine ai soli capi della cartella di pagamento riguardanti sanzioni amministrative da essi stessi emesse;
l'individuazione e delimitazione dei capi della cartella di pagamento investiti dall'appello avviene quindi automaticamente, in conseguenza della proposizione dell'appello stesso, per il solo credito vantato dall'appellante indicato nell'atto di citazione in appello con l'importo Pt_1 complessivo di € 4.891,20.
2.2.
Con riferimento al primo motivo d'appello, l'odierna appellante, sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado, ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, posto che l'opponente non ha provveduto a proporre tempestiva opposizione avverso i verbali di contestazione sottostanti alla cartella impugnata. Tale eccezione è stata disattesa dal Giudice di prime cure richiamando l'ordinanza della Terza Sezione della Suprema Corte n. 10833 del 05.06.2020, laddove afferma che “il ricorso all'opposizione prevista dalla l. n. 689 del 1981 è limitato ai casi in cui la parte deduca vizi della notifica del verbale, quando il destinatario non abbia avuto conoscenza del procedimento di formazione del titolo in ragione di un correlativo vizio, radicandosi altrimenti il rimedio generale dell'opposizione all'esecuzione (Cass., 3, n. 16282 del
4/8/2016; Cass., U, n. 22080 del 22/9/2017, Cass., 2 n. 26483 del 23/10/2018).”
Il richiamato pronunciamento si ricollega ad un più risalente indirizzo, secondo cui la comunicazione, da parte del locatore di un veicolo, dell'identità del locatario integra un fatto sopravvenuto idoneo a paralizzare la pretesa creditoria dell'Amministrazione.
Siffatta lettura è stata tuttavia superata dall'arresto delle Sezioni Unite n. 22080 del 22.09.2017, al quale ha dato seguito la prevalente giurisprudenza di legittimità. Giova a tal fine richiamare la recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 29015 dell'11.11.2024, ove, in parte motiva, si osserva quanto segue: “Occorre qui ribadire il principio di diritto per cui è esclusa la possibilità di ricorrere allo strumento dell'opposizione all'esecuzione per chi, come l'odierna società
pagina 4 di 7 ricorrente, dia in noleggio autovetture senza conducente, non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto "estintivo" della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere esclusivamente mediante tempestiva opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale. Invero, le Sezioni Unite con sentenza n. 22080/2017 - sul presupposto che la notificazione del verbale di accertamento di infrazione stradale, "per come delineata dal legislatore nell'art. 201, comma 5, cod. strada, "non è presupposto di esistenza del titolo esecutivo", bensì "fatto costitutivo del (mantenimento del) diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione" - ha ritenuto che l'omessa (o invalida) notificazione "non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione, impedendo non tanto la formazione del titolo esecutivo stragiudiziale quanto il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria e che consente la riscossione coattiva". E conseguentemente hanno affermato che "il rimedio tipico per fare valere i vizi del titolo esecutivo costituito dal verbale di accertamento va individuato nell'opposizione a questo verbale", giacché, una "volta escluso che l'omessa (o la tardiva o l'invalida) notificazione del verbale di accertamento impedisca la formazione del titolo esecutivo, influenzando piuttosto la regolarità formale dell'azione della p.a., va esclusa la possibilità di esperire l'opposizione all'esecuzione"). Nel solco tracciato dalle Sezioni Unite, questa Corte a sezioni semplici ha già più volte statuito (Cass. n. 13664/2017, nonché nn. 1845 e 14552/2018, nn. 32920 e 3292/2022, nn. 510, 1382 e 1383/2023) che il dedotto difetto di legittimazione passiva - per l'inapplicabilità, alle società di noleggio veicoli senza conducente, dell'art. 196 cod. strada - avrebbe dovuto farsi valere, da parte della S., sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ex artt. 203 e 204 - bis cod. strada, per impedire che gli stessi divenissero definitivi.” In senso conforme si sono espresse anche le ordinanze del 21.10.2024, nn. 27210, 27213, 27215 e 2717.
Deve dunque prestarsi adesione a quest'ultimo orientamento, ormai ampiamente prevalente nella giurisprudenza della Corte suprema.
In definitiva, l'asserito difetto di legittimazione passiva ex art. 196 c.d.s. non poteva essere dedotto con l'atto di citazione in opposizione a cartella esattoriale ex art. 615 c.p.c., ma avrebbe dovuto essere fatto valere in sede di tempestiva opposizione ai verbali di accertamento. La mera pagina 5 di 7 comunicazione dei dati dei locatari non può essere, infatti, considerata circostanza idonea a determinare l'inefficacia dei verbali di contestazione.
Si osserva, infine, che né l'intervenuta modifica dell'art. 196 c.d.s., né le vicende in ordine alla notificazione dei verbali agli effettivi trasgressore hanno alcuna rilevanza, poiché nel momento in cui un verbale di accertamento di violazione al codice della strada è stato emesso e notificato ad un soggetto, a ragione o a torto, il rimedio esperibile per impedirne l'esecutività è sempre quello del ricorso al prefetto o al giudice di pace, e non l'opposizione alla cartella esattoriale
(salvo la c.d. opposizione recuperatoria, non esperita in questa sede). È evidente che la necessità, da parte della società di autonoleggio senza conducente, di impugnare il verbale di contestazione al fine di impedire che diventi esecutivo, nonostante abbia comunicato i dati del trasgressore, non rispecchia una disciplina caratterizzata da particolare ragionevolezza ed efficienza. Tuttavia, tale disciplina rientra nella discrezionalità del legislatore e non sembra presentare dubbi di costituzionalità.
2.3.
In conclusione, in accoglimento del primo motivo di appello, con assorbimento del secondo, e in parziale riforma della sentenza impugnata, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione CP_2 proposta da ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 02120200009457252/000 limitatamente per quanto riguarda i crediti vantati dal Parte_1
In relazione ai crediti degli altri enti impositori, la sentenza di annullamento della cartella è, invece, passata in giudicato.
3. Spese
I contrasti giurisprudenziali che si sono registrati in ordine alle questioni oggetto del presente giudizio giustificano, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Giudice di pace di Bolzano n. 22/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in parziale riforma della predetta sentenza,
1. dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta da ex art. 615 Controparte_20
c.p.c. avverso la cartella esattoriale n. 02120200009457252/000, emessa dall' CP_2
pagina 6 di 7 , nella parte in cui ha per oggetto crediti vantati dal Controparte_21 Parte_1 per violazioni al codice della strada,
2. dichiara integralmente compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti costituite.
12/12/2025
Il Giudice
AL LL
(firma digitale)
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