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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 5281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5281 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
Benedetta SE NG de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 4380 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
( C.F. ) in proprio e nella qualità di Parte_1 CodiceFiscale_1 erede di
[...]
( C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to Vincenzo Cancrini che li rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTI – APPELLATI INCIDENTALI
E
( C.F. ) incorporante Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Antonio Mastromarino che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
( C.F. ) Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATA
Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Roma, n. 9897/2021 resa nel procedimento 31523/2016 – contratti bancari -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( rg 31523/2016 ) e Parte_2 [...]
proponevano opposizione al decreto ingiuntivo 4325/2016 rilasciato in favore Parte_2 di ( poi dal sedici ottobre 2017 Controparte_4 Controparte_5 incorporata in a sua volta incorporata il ventisei marzo 2021 in Controparte_2 [...]
) per l'importo di € 90.606,63, oltre interessi come da domanda e spese. Controparte_1
Il credito vantato riguardava il saldo debitore del conto corrente n. 26864, acceso il venticinque giugno 2013 con ( di cui l'opposta era divenuta Controparte_4 cessionaria di attività e passività dal trenta novembre 2015 ) ed estinto il ventisette gennaio
2016 con lettera raccomandata inviata dall'opposta alle correntiste e passato a sofferenza.
Il conto era affidato fino a € 150.000,00 e garantito da pegno su obbligazioni della
[...] acquistate al prezzo di € 75.000,00 dalle correntiste con proprie liquidità. CP_4
In particolare già il dieci novembre 2014, atteso il mancato rinnovo del fido scaduto il cinque ottobre 2014, era stato richiesto il rientro dell'esposizione debitoria ( € 149.944,39 ); il sette gennaio 2015 aveva poi comunicato l'escussione del pegno. CP_4
Il residuo, dopo la chiusura del conto, era stato richiesto con il provvedimento monitorio.
Le opponenti asserivano che il conto era stato aperto e il pegno rilasciato su indicazione dell'opposta per finanziare la VE s.r.l. di cui le suddette erano socie, che era in difficoltà e che era titolare di conto bancario con la stessa . CP_4
Chiedevano la riunione ad altro procedimento ( 3518/2016 ), con cui era stato opposto un diverso decreto ingiuntivo ( 4870/2016 ) emesso nei confronti della s.r.l. VE, per connessione oggettiva e soggettiva;
sostenevano comunque la non debenza delle somme .
Affermavano la nullità del decreto per deposito del solo saldaconto, l'illegittimo anatocismo,
l'illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto e di commissioni “ Scoperto
Conto” o similari, l'illegittimo esercizio dello ius variandi, l'illegittima applicazione di interessi ultralegali e usurari;
affermavano che di conseguenza fosse addebitabile a colpa della controparte la segnalazione in Centrale Rischi e chiedevano il risarcimento del danno.
L'opposta si costituiva, chiedeva il rigetto dell'opposizione previa concessione della provvisoria esecutività del decreto.
2 Il sette dicembre 2016 il decreto era dichiarato provvisoriamente esecutivo.
Nel corso del giudizio interveniva, in persona della mandataria Controparte_2 CP_3
cessionaria dei crediti in sofferenza della quest'ultima già
[...] Controparte_6 cessionaria di crediti in sofferenza della Controparte_4
Era disposta ctu e all'esito il Tribunale con sentenza 9897/2021 respingeva l'istanza di riunione, revocava il decreto ingiuntivo, condannava le opponenti in solido a pagare a
[...] la minor somma di € 82.386,91 oltre interessi e a tre quarti delle spese di lite CP_7 comprese quelle di CTU.
Proponevano appello con sospensione degli effetti esecutivi della sentenza Parte_2
e , quest'ultimo in qualità di erede di
[...] Parte_1 Parte_2 deceduta successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni e prima del deposito della sentenza di primo grado.
Si costituiva incorporante e chiedeva il rigetto Controparte_1 Controparte_2 dell'appello nonché dell'istanza cautelare.
La Corte respingeva l'istanza di inibitoria.
Era fissata udienza per la precisazione delle conclusioni per il sedici giugno 2025 da trattare in forma scritta come da decreto depositato il ventidue aprile 2025.
Con atto depositato il quattordici maggio 2025 chiedeva la correzione del Controparte_2 dispositivo della sentenza laddove le opponenti erano state condannate a pagare l'importo liquidato solo in favore di e non nei confronti della cedente Controparte_3 Controparte_2
e in subordine proponeva appello incidentale tardivo.
Le appellanti affermavano l'inammissibilità e comunque l'intempestività delle richieste integrative.
Le appellanti proponevano le seguenti conclusioni :
“in via preliminare
- accertare e dichiarare il difetto di titolarità del credito, nonché la carenza di legittimazione attiva, dell per tutti i motivi e/o fatti esposti in narrativa, con ogni Controparte_1 conseguenziale pronuncia;
- Rigettare l'istanza di correzione materiale avanzata da per tutti motivi Controparte_1 indicati in atti;
3 - Rigettare l'appello incidentale tardivo spiegato dalla poiché Controparte_1 inammissibile e infondato, per i motivi esposti in narrativa;
in via istruttoria previa rimessione della causa sul ruolo istruttorio (ed in ogni ca-so),
- ammettere i mezzi di prova indicati dall'Appellante nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e nel corso del medesimo, da intendersi qui come ché integralmente tra-scritti, acquisendo comunque, anche a norma dell'art. 345 c.p.c. i documenti indicati in atti e dando corso alle prove articolate e ad apposita CTU contabile finalizzata al rical-colo del conto corrente n. 26864 e dei relativi rapporti di apertura di credito in conto corrente di cui è causa, per le ragioni tutte meglio esposte in atti;
nel merito (e in ogni caso),
- accertare e dichiarare che non sussiste il credito portato dalla sentenza impugnata, mandando comunque assolti gli Appellanti da qualsiasi debenza o onere di natura eco- nomica verso (ora , per le ragioni tut-te Controparte_2 Controparte_1 esposte in atti;
- accertare e dichiarare altresì l'inefficacia, illegittimità e/o la nullità della clausola di applicazione di interessi ultralegali, relativa ai rapporti di conto corrente e/o di apertura di credito in c/c di cui è causa, nonché l'invalidità parziale dei detti contratti di conto corrente e/o di apertura di credito in c/c in relazione alla clausola di attribuzione della facoltà di esercizio dello ius variandi in favore della Banca Opposta, l'indeterminatezza del tasso e/o l'illegittimo esercizio dello ius variandi da parte della stess e, per l'effetto, accertare CP_2
e dichiarare l'inefficacia, l'illegittimità e/o la nullità, anche ai sensi dell'art. 118 D.Lgs. 01/09/1993 n. 385, delle variazioni di interesse ultralegale, delle commissioni di massimo scoperto, delle commissioni sull'accordato, commissioni di istruttoria veloce o similari, delle spese e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese dalla Banca Opposta nei confronti degli Appellanti sul conto corrente di cui è causa in rela-zione ai contratti bancari citati;
- accertare e dichiarare la nullità/invalidità parziale dei contratti d'apertura di conto corrente e/o di apertura di credito in c/c di cui è causa, in relazione alla mancata e/o erronea indicazione dell'ISC e/o del TAEG come meglio indicato in atti, in relazione alla clausola di determinazione e di applicazione della commissione di massimo scoperto (o commissione sull'accordato o commissione di istruttoria veloce o similari), alla clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle spese e di qualsiasi altro onere, commissione e/o competenza e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto a tale titolo dal correntista e/o dai fideiussori;
- determinare il costo effettivo annuo, nonché il Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.), il TEG dei rapporti bancari di cui è causa e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la
[...]
ha applicato in danno degli Appellanti interessi ultralegali e costi nulli e/o interessi CP_8 usurari per tutto il corso dei rapporti di cui è causa come meglio indicato in atti, con conseguente accertamento della nullità degli interessi ultra-legali e/o usurari applicati e diritto degli Appellanti, ciascuno per quanto di ragione e specifica competenza, al ricalcolo dei rapporti di cui è causa, con conseguente epurazione dai conti e/o ripetizione integrale dei detto interessi ultralegali e/o usurari, anche ai sensi dell'art. 1815, 2° comma c.c. e/o,
4 comunque, in subordine, ex art. 117 7° comma TUB, per le ragioni tutte meglio indicate in atti;
- accertare e dichiarare altresì, sulla base dei documenti e della perizia econometrica in atti, che il ricalcolo del conto corrente di cui è causa delle Sigg.re e Parte_2 [...]
reca un saldo avere alla data del 31.9.2015 pari alla complessiva somma di Parte_2
€ 24.580,25 e/o alla maggiore o minore somma che sarà accertata nel corso dell'istruttoria, previa ogni opportuna, eventuale compensazione, per le ragioni tutte esposte in atti;
- per l'effetto, condannare a pagare e/o restituire a favore degli Controparte_1
Appellanti le somme indebitamente addebitato e/o apprese dal conto corrente di cui è causa pari – almeno – ad € 24.580,25 e/o alla maggiore o minore somma che sarà accertata nel corso dell'istruttoria, previa ogni opportuna, eventuale compensazione, nonché a risarcire i danni tutti, anche d'immagine o di merito di credito, patiti e patiendi dagli Appellanti in relazione all'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi e/o, comunque, per lo scorretto comportamento, posto in essere dalla in danno degli Appellanti medesimi, contrario CP_2 ai doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto e, più in generale per i fatti di causa meglio esposti in atti, ai sensi degli artt. 2043, 1337, 1338, 1218 e ss., 1453 e ss. c.c. Danni che si quantificano nella complessiva somma di € 95.000,00 o in quella maggiore o minore somma che sarà accertata nel corso dell'istruttoria o, in difetto, equitativamente determinata. Il tutto, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Con condanna della alla refusione integrale delle spese di lite e di CTU di ambo i CP_2 gradi di giudizio”.
concludeva chiedendo : Controparte_1
“IN VIA PRELIMINARE
In via principale
Si chiede che la Corte di Appello adita voglia provvedere alla correzione dell' errore materiale in cui è incorso il giudice di primo grado e dove si legge (capo 3° del dispositivo della sentenza n.9897 del 2021, nrg. 31523 del 2016 oggetto del presente appello) ” invece di: “ condanna peraltro in solido le opponent al pagamento, Parte_2 Parte_2 in favore dell e a titolo di saldo negativo del conto corrente n. 26864 alla Controparte_3 data del 27/1/2016, della complessiva somma di € 82.386,91, oltre agli interessi come indicato in motivazione DEBBA LEGGERSI condanna pertanto in solido le opponent Parte_2
e al pagamento in favore di
[...] Parte_2 Controparte_9
ora o in favore di
[...] Controparte_10 Controparte_9
ora e a titolo di saldo negativo
[...] Controparte_10 CP_3 del conto corrente n. 26864 alla data del 27 gennaio 2016, della complessiva somma di euro 82.386,91= oltre gli interessi come indicati in motivazione In via subordinata ed in accoglimento dell'appello incidentale tardivo. Si chiede che la Corte di Appello adita voglia provvedere alla riforma del capo della sentenza ed alla correzione dell' errore in cui è incorso il giudice di primo grado e dove si legge (capo 3° del dispositivo della sentenza n.9897 del 2021, nrg. 31523 del 2016 oggetto del presente appello) “condanna peraltro in solido le
5 opponenti e al pagamento, in favore della Parte_2 Parte_2 CP_3
e a titolo di saldo negativo del conto corrente n. 26864 alla data del 27/1/2016, della
[...] complessiva somma di € 82.386,91, oltre agli interessi come indicato in motivazione DEBBA LEGGERSI condanna pertanto in solido le opponent al Parte_2 Parte_2 pagamento in favore di ora Controparte_9 CP_10
o in favore di ora
[...] Controparte_9 CP_10
e a titolo di saldo negativo del conto corrente n. 26864 alla
[...] CP_3 data del 27 gennaio 2016, della complessiva somma di euro 82.386,91= oltre gli interessi come indicati in motivazione
NEL MERITO 1. A conferma della sentenza di primo grado emessa in data 27 maggio 2021 e pubblicata in data 7 giugno 2021 con il numero 9897 del 2021 all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nrg. 31523 del 2016, rigettare tutte le domande proposte dai sigg.ri e in quanto infondate in fatto ed in Parte_2 Parte_1 diritto;
2. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio di appello.”
La Corte all'esito dell'udienza del sedici giugno 2025, trattata in forma scritta come da decreto del ventidue aprile 2025, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Istanza di correzione e appello incidentale tardivo.
Come indicato in narrativa nel corso del giudizio di primo grado si è costituita CP_3 che, con atto del quindici giugno 2017, è divenuta cessionaria di crediti di
[...] [...]
già cessionaria di crediti in sofferenza di ex art. CP_11 Controparte_4
58 TUB.
dinanzi al Tribunale ha affermato che tra detti crediti facesse parte anche Controparte_3 quello oggetto della presente vertenza.
Sul punto non solo non vi è stata contestazione delle correntiste opponenti ma l'affermazione
è stata compiuta dalla stessa che, oltre ad aver ottenuto in proprio il Controparte_2 decreto ingiuntivo e ad essersi costituita sempre in proprio nel giudizio di opposizione, si è successivamente costituita in primo grado con distinta comparsa in qualità di mandataria di
; dopo detta costituzione come mandataria ha poi omesso per tutto CP_3 CP_2 il primo grado di depositare atti difensivi in proprio.
6 Il Tribunale ha invero affermato l'intervenuta cessione e ha disposto la condanna delle opponenti a pagare la somma liquidata direttamente ed esclusivamente in favore della cessionaria.
Il Giudice di primo grado a tale proposito ha ritenuto :
“….l , incorporante l gi CP_2 Controparte_5 Controparte_4 mediante atto di fusione per incorporazione, è in giudizio sia in proprio (quale opposta) che quale mandataria dell'intervenuta ..Le opponenti vanno peraltro Controparte_12 condannate in solido al pagamento, in favore della cessionari e a titolo di Controparte_3 saldo negativo del conto corrente n. 26864 alla data del 27/1/2016, della complessiva somma di € 82.386,91, oltre agli interessi come precedentemente indicato…..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando: dichiara ammissibile l'intervento ex art. 111 c.p.c. di
[...]
cessionaria del credito per cui è causa…. Condanna… in solido le opponenti CP_3
al pagamento, in favore dell ..della Parte_2 Parte_2 Controparte_12 complessiva somma di € 82.386,91, oltre agli interessi come indicato in motivazione…”.
Di conseguenza sussiste un diretto legame tra la motivazione e il dispositivo laddove il
Tribunale, pur non estromettendo la cedente, ha indicato sia in motivazione che in dispositivo come unica creditrice la cessionaria.
L'asserita violazione dell'art. 111 co. 3 e 4 c.p.c. dedotta avrebbe quindi dovuto essere oggetto di impugnazione in quanto, si ribadisce, la statuizione di prime cure, che, in tesi, sarebbe contraria alle suddette norme, è stata oggetto di una specifica valutazione del
Tribunale evincibile dal testo del provvedimento.
Non sussiste di conseguenza alcun errore materiale;
si è costituita in appello il CP_2 quindici settembre 2021 ( in proprio e non anche quale mandataria di ) Controparte_3 limitandosi a chiedere la conferma in toto della sentenza impugnata.
Si rileva poi che la richiesta di correzione è stata effettuata dopo oltre tre anni e mezzo con una memoria conclusionale contenente anche, in via subordinata, appello incidentale sul punto.
L'impugnazione tardiva effettuata con detta memoria è inammissibile.
Come indicato infatti condivisibilmente da Cass. 12724/2015
“ L'avvenuta impugnazione della sentenza comporta la necessità che tutte le altre impugnazioni avverso la medesima decisione siano proposte in via incidentale nello stesso giudizio entro il termine di cui all'art. 343 cod. proc. civ., sicché l'impugnazione incidentale proposta oltre tale termine è inammissibile, ancorché non siano ancora decorsi i termini
7 generali di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., che conservano rilevanza solo per l'operatività delle conseguenze previste dal secondo comma dell'art. 334 cod. proc. civ.”.
Parimenti è tardiva la domanda con cui gli appellanti hanno chiesto, solo il tredici giugno
2025, che fosse accertato il difetto di titolarità del credito in capo a Controparte_3
Il Giudice di primo grado, come già indicato, ha infatti espressamente affermato in motivazione la legittimazione di quest'ultima “in qualità di cessionaria” poichè la suddetta si era costituita in quanto avente causa da ( a sua volta cessionaria delle posizioni CP_6 in sofferenza di ); ha poi altrettanto espressamente affermato Controparte_4 detta legittimazione in un capo autonomo del dispositivo.
L'interesse all'impugnazione pertanto sussisteva direttamente in forza della sentenza di primo grado in quanto riguardante il soggetto destinatario del pagamento;
ogni contestazione, a fronte di atti già nella disponibilità delle parti da diversi anni ossia da quando in primo grado era stata prodotta la documentazione giustificativa della cessione, avrebbe dovuto essere effettuata dinanzi al Tribunale e comunque in sede di impugnazione e quindi nel conseguente termine perentorio che è spirato.
Atteso quanto detto il capo di sentenza con cui è individuato come creditrice solo e unicamente è passato in giudicato. Controparte_3
********
Primo motivo di impugnazione
“Sulla erroneità, nullità della sentenza impugnata per mancata riunione dei procedimenti: omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”
Il motivo è inammissibile perché come indicato condivisibilmente dalla Corte di Cassazione
( 28539/2022 e 8024/2018 ) “ i provvedimenti di riunione e separazione di cause/fondandosi su valutazioni di mera opportunità, costituiscono esercizio del potere discrezionale del giudice, hanno natura ordinatoria, e non comportano, per gli effetti che ne discendono sullo svolgimento dei processi (riunione o separazione degli stessi), alcuna nullità, essendo pertanto insuscettibili di impugnazione e insindacabili in sede di legittimità”.
Nel caso di specie poi si censura la sentenza perché non avrebbe riunito il presente procedimento ad altro, sempre di opposizione a decreto ingiuntivo, riguardante un conto corrente intestato alla VE s.r.l. affermando l'unicità della posizione in quanto il conto oggetto della presente vertenza era stato aperto per ripianare il debito bancario della società.
8 Ebbene, a prescindere dal suddetto rilievo di inammissibilità, comunque non vi è identità dei soggetti debitori e la motivazione che ha indotto le socie a chiedere un affidamento per coprire l'esposizione della s.r.l. e a versare le somme ottenute sul conto VE non incide su detta autonomia;
le affermazioni riguardanti poi un'asserita “costrizione” delle socie a contrarre il debito a fronte di uno scoperto “gonfiato” della s.r.l. rimangono del tutto apodittiche per cui anche sotto questo profilo la doglianza è priva di fondamento.
Si osserva ad abundantiam come, pur essendo documentato in atti ( all. note del sedici maggio 2025 dell'appellata ) che sin da maggio 2021 l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso
contro
VE s.r.l. è stata decisa in primo grado, gli appellanti nulla indicano riguardo ad eventuale impugnazione di detta sentenza o al passaggio in giudicato della stessa.
********
Secondo motivo di impugnazione
Erroneità, nullità della sentenza impugnata per omesso rilievo di nullità rilevabili d'ufficio (TAEG – ISC – trasparenza bancaria ) Par Gli appellanti sostengono che “…. l'indicazione dei requisiti del TAEG e/o del è stata indicata in modo difforme all'effettivo” e che “ dunque, è errata la sentenza gravata nella parte in cui, violando l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, riduce ad una mera violazione di una norma comportamentale, la violazione di prescrizioni contenutistiche del contratto bancario de quo, che rilevano invece - per espressa previsione normativa come sopra riportato - in termini di nullità, omettendo - appunto - di rilevarne la nullità conclamata”.
Il motivo è infondato.
In primo luogo le correntiste hanno aperto il conto corrente al fine, dichiarato nello stesso atto di appello nonché in primo grado, di finanziare una s.r.l.: di conseguenza alle stesse non può applicarsi la tutela del consumatore ex art. 125 TUB come modificato nel 2010.
In secondo luogo, a prescindere da detto rilievo, non vi è alcuna nullità ma eventualmente, laddove allegati e dimostrati i presupposti ( cosa che nel caso di specie non è avvenuto ) una responsabilità risarcitoria.
Come infatti condivisibilmente affermato da Cass. 4597 del 2023 in un caso relativo a un mutuo ma con principio applicabile anche al caso di specie “…. Il ricorrente lamenta che il Par giudice di primo grado, nonostante la discrasia tra l'indicatore di cost pubblicizzato….e quello effettivamente applicato dall .non ha ritenuto di sanzionare la condotta dello CP_13
9 stesso istituto di errata indicazione di tale voce con la comminatoria di nullità ai sensi dell'art. 117 comma 6 TUB.
6. Il motivo è infondato. …..l'indicatore sintetico di costo (ISC) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del 4.3.2003, che ha demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare “le operazioni e i servizi per i quali … gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia“. Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione. Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e Par trasparenza, non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB”. D'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione del è prevista Pt_4 esclusivamente per il caso del credito al consumo…. che prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto“. Ne consegue che….l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno). Ciò in Par quanto l'erronea indicazione del , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto (vedi S.U. n. 26724/2007) e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale”.
**********
Terzo motivo di appello
Erroneità, nullità della sentenza impugnata per usurarietà degli interessi: Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia.
Il contratto di conto corrente n.26864 è stato affidato sulla base di diverse e successive convenzioni di apertura di credito per elasticità di cassa fino a €150.000,00: la prima, scaduta il 15 novembre 2013, la seconda del ventisei marzo 2014 avente effetto retroattivo e con scadenza al cinque ottobre 2014 e la terza del sei agosto 2014 con cui si confermano le condizioni precedenti e si stabilisce il termine per il cinque ottobre 2014.
10 Il Tribunale, sulla scorta della CTU, ha riconosciuto l'usura originaria fino al ventisei marzo
2014 ( riducendo il credito di € 5.607,56 ) per utilizzi non eccedenti la linea di fido e di conseguenza sono state espunte tutte le relative competenze.
Gli appellanti sostengono che il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che la CP_2 avrebbe imposto alle correntiste un prelevamento di € 75.302,22 per sottoscrivere sue obbligazioni concesse in pegno: detta imposizione avrebbe di fatto fornito fondi alla CP_2
e pertanto non avrebbe potuto “ritenersi tale prelievo del tutto neutro ai fini della legge antiusura, come inopinatamente fa il CTU e, di riflesso, il Tribunale. Invece, tutti i saldi degli estratti conto andavano rettificati, con conseguente diminuzione dei NUMERI DARE sia i fini del ricalcolo del saldo finale, sia ai fini della determinazione trimestrale del TEG”.
Il profilo di doglianza è infondato.
Gli appellanti non si confrontano con l'esaustiva risposta data ad analogo rilievo posto dal
CTP al CTU in primo grado laddove è stata esclusa comunque l'usura, anche a voler raddoppiare il TEG ( essendo l'importo dell'affidamento doppio rispetto a quello delle obbligazioni acquistate ).
Il CTU ha infatti evidenziato:
“Sotto il profilo formale la concessione della linea di credito alle signore e Parte_2 [...]
, condizionata al rilascio di garanzia reale mediante costituzione di pegno su titoli, Pt_2 non costituisce, di per se, alcuna irregolarità o commistione. La circostanza, poi, che tale garanzia sia stata posta in essere mediante l'acquisto di titoli emessi dalla medesima banca, in potenziale conflitto d'interesse, conferisce all'operazione una certa opacità con possibili rilievi anche con riferimento alla legge n. 108/96. Sarà, tuttavia, il giudicante a valutare se la banca ha posto in essere tutti gli adempimenti informativi utili ad informare correttamente e compiutamente le clienti sul potenziale conflitto d'interesse, sulla policy seguita dalla banca per la gestione dei conflitti di interesse e sugli aspetti organizzativi posti a presidio della corretta gestione del conflitto d'interesse (art. 21 TUF e regolamento Intermediari n. 16190/2007). Laddove, pertanto, il giudicante dovesse rilevare un comportamento della banca non improntato a buona fede e correttezza, la garanzia per le modalità in cui è stata realizzata, determina per la banca ulteriori utilità o vantaggi che hanno rilievo ai fini della determinazione del TEG. E' indubitabile, infatti, che fornire mezzi finanziari per farseli concedere a prestito a condizioni più onerose determina per la Banca un'altra utilità, un altro vantaggio, una remunerazione, configuranti interessi a qualunque titolo concorrenti alla determinazione del tasso usurario almeno per il periodo intercorrente tra la costituzione del pegno e la sua escussione. In tal caso, la circostanza, che il credito, effettivamente erogato, sia risultato pari alla metà di quello formalmente accordato, determina un raddoppio certo dei TEG effettivamente applicati dalla banca nel periodo in cui il pegno è rimasto in essere, ma, stante il margine tra i TEG applicati ed i tassi soglia di riferimento, non è garantito il
11 certo superamento delle soglie di legge e, conseguente applicabilità dell'art. 1815 (gratuità del credito concesso e restituzione di ogni competenza)”.
Gli appellanti hanno poi censurato la CTU e la sentenza che l'ha recepita laddove non è stata ritenuta l'usura per il quarto trimestre 2015 e il primo trimestre 2016.
Il profilo di doglianza è infondato poiché non rileva l'eventuale usura sopravvenuta.
Ai fini della sussistenza o meno del carattere usurario dei tassi di interesse applicati in un contratto bancario, infatti, occorre prendere come riferimento il momento in cui gli stessi sono stati pattuiti, senza che rilevi che il tasso in concreto applicato, in sede di svolgimento del rapporto, sia divenuto usurario.
Come hanno statuito le Sezioni Unite della Suprema Corte, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto
(cfr. Cass. civ., S.U. 19.10.2017, n. 24675).
È vero che la decisione suddetta è stata resa con riferimento a un contratto di mutuo, ma si deve ritenere che lo stesso principio trovi applicazione anche in relazione al contratto di conto corrente bancario attesa l'identità di ratio.
Gli appellanti affermano poi che ai fini del calcolo dell'eventuale usurarietà degli interessi contrattuali non sarebbero state incluse correttamente tutte le voci.
Testualmente : “infatti, sono state escluse o limitate inopinatamente dal computo del teg, ad esempio, la “commissione sull'accordato: … 0,166% mensile …addebitata trimestralmente” (non annualizzata) e la “comm.ne istruttoria veloce imp. max trimestrale 150,00 eur, importo scoperto di conto maggiore di e. 100 e 30,00. al contrario, come visto nei conteggi sopra riportati, il teg contrattuale è risultato manifestamente superiore al tasso soglia, come dettagliatamente indicato nella ctp in atti.”
Il profilo di doglianza è del tutto generico, legato ad altrettanto generico rinvio alla CTP e non tiene conto del fatto che l'usura originaria è stata riconosciuta per la prima convenzione
12 di affidamento e non spiega perché per le successive convenzioni sarebbe stata superata anche in quanto, si osserva ad abundantiam “i conteggi sopra riportati “ ossia contenuti nell'atto di appello si riferiscono a usura sopravvenuta irrilevante per i motivi già esposti .
Per quanto riguarda la questione sull'asserita erronea determinazione del TAEG nei tre contratti di affidamento ( pag. 20 dell'atto di appello ) valgono le considerazioni in termini di irrilevanza ai fini della soglia di usura già evidenziati.
Per quanto riguarda l'asserita nullità del tasso applicato ossia Euribor a sei mesi per genericità e in quanto la non avrebbe fornito la prova delle quotazioni tempo per CP_2 tempo applicabili e quindi del tasso effettivo utilizzato si osserva quanto segue.
L'appellante non si confronta con la risposta analitica fornita dal CTU e recepita condivisibilmente dal Tribunale a fronte di analogo rilievo del CTP.
Il CTU ha affermato infatti:
“Con le convenzioni sopra richiamate, il tasso di interesse applicabile agli utilizzi non eccedenti la linea di fido concessa è stato indicizzato all'euribor 6 mesi, media mese precedente, aumentato dello spread del 6%. Tuttavia, l'omessa indicazione del tasso nominale di riferimento al momento della stipula non consente in modo univoco di determinare la base di riferimento (base 360 o base 365). Solo per coerenza con la metodologia di calcolo degli interessi (riferimento all'anno solare e non a quello commerciale) si può ritenere, come di fatto è accaduto, che l'euribor da prendere in considerazione sia quello base 365 (e non quello 360). Tuttavia, a parere dello scrivente, il meccanismo di indicizzazione con riferimento al parametro euribor 6 mesi, media mese precedente, risulta sufficientemente determinato, poiché il riferimento è a parametri di cui esistono rilevazioni ufficiali, oggettive e per nulla discrezionali, e nel dubbio, in caso di contestazioni e reclami, può sempre essere applicato quello più favorevole al cliente (in realtà la differenza tra i due tassi è irrisoria)”.
Come poi indicato condivisibilmente da Cass. 12007/2024 in motivazione
“qualora sia stipulato un contratto che faccia riferimento, per un parametro quantitativo rilevante del regolamento negoziale quale l'oggetto del corrispettivo o una penale, ad un determinato valore “esterno”, che le parti sanno essere determinato in virtù di specifici e noti meccanismi operativi concreti e che viene ufficializzato da determinati organismi istituzionali sovranazionali e, in particolare, europei (parametro che costituisce, quindi, un «dato oggettivo di agevole e pubblico riscontro calcolato in modo unitario su scala europea»), il dato di riferimento deve intendersi richiamato nel regolamento negoziale in virtù di tali sue oggettive caratteristiche”.
Nel caso di specie pertanto il riferimento a un dato riscontrabile univocamente implica la piena validità della clausola.
13 Per quanto riguarda infine l'anatocismo illegittimo, addotto dall'appellante in primo grado, lo stesso è stato scomputato per come applicato dopo gennaio 2014 e sul punto non vi è contestazione specifica.
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Quarto motivo di appello
Erroneità della sentenza gravata, avuto riguardo al buon diritto degli appellanti al risarcimento dei danni.
Gli appellanti sostengono che il Tribunale non avrebbe considerato e valutato la documentazione depositata a supporto della tesi del comportamento contrario a buona fede operato da nei confronti delle correntiste, socie della VE s.r.l.. Controparte_4
avrebbe infatti concesso alla s.r.l. un'apertura di credito in conto corrente di CP_4
€ 100.000,00 ( con le fideiussioni delle socie ) nell'attesa del rilascio della concessione edilizia per la realizzazione di immobili che avrebbero garantito un futuro mutuo di
€500.000,00.
La pratica per il mutuo, nonostante la positiva relazione preliminare notarile e il parere tecnico, di fatto non era stata portata a compimento ma era stato aumentato il finanziamento a breve termine e chieste ulteriori garanzie tra cui di fatto l'apertura di credito con pegno su obbligazioni in capo alle socie.
Gli appellanti sostengono: “tali affidamenti in c/c “a breve termine” erano evidentemente caratterizzati dall'applicazione di condizioni economiche fortemente più gravose per il correntista (e configuranti peraltro illegittime pattuizioni usurarie) rispetto ai tassi di interesse che sarebbero stati presumibilmente pattuiti in caso di stipula di un mutuo con garanzia ipotecaria a medio/lungo termine. Il tutto al fine esclusivo di massimizzare il profitto della Banca a breve termine.”
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha espressamente e articolatamente motivato sul punto affermando:
“quanto alle pretese illegittime segnalazioni in Centrale Rischi, si osserva, a prescindere da ogni altra considerazione sull'esistenza dell'accertata esposizione debitoria, che non sono stati provati, in base a conferente allegazione, quali sarebbero stati i danni patrimoniali e non patrimoniali in ipotesi riconducibili a dette segnalazioni… Con specifico riferimento alla
14 domanda di risarcimento dei pretesi danni patrimoniali, si osserva, a prescindere da ogni altra considerazione e in base alla ragione più liquida (cfr. Cass. 11458/2018), che le considerazioni sulla mancata concessione del mutuo riguardavano un distinto soggetto giuridico, ossia la e che la mancata erogazione del mutuo è stata Controparte_14 comunque ricollegata dalla stessa parte attrice non a una iniziativa speculativa della banca, ma a fatti 'esterni' alla condotta della banca stessa e non contrattuali (cfr. memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. di parte attrice: “… Tuttavia, proprio in quei giorni la Banca venne commissariata a seguito dell'ispezione degli organi di vigilanza della Banca d'Italia e delle verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza per la nota vicenda dello scandalo Lavori Pubblici (i.e. Ricostruzione dell'Aquila e G8) e, nonostante la predelibera ottenuta, la pratica di mutuo in questione venne - dapprima - sospesa e poi, definitivamente accantonata. …”)…..le stesse opponenti hanno fatto riferimento, come ambito fattuale e temporale in cui si era venuta a maturare la sospensione e l'accantonamento della pratica di mutuo, solo ed esclusivamente alla situazione di crisi della banca, invero commissariata, e alle indagini della GdF a margine del richiamato scandalo che l'aveva coinvolta. Analogamente, la circostanza che siano state chieste delle garanzie alle correntiste, da cui possano essere derivati dei costi, non rappresenta un inadempimento o un atto illecito da parte della banca, rilevante ai fini dell'accertamento di un'eventuale responsabilità. Non è stato infatti finanche allegato che solo in questa occasione e solo con le odierne opponenti la banca abbia richiesto la prestazione di garanzie atipiche e che la banca abbia inteso abusare della situazione delle correntiste, garanti dell Dalla stessa documentazione prodotta in Controparte_14 primo grado dalle attrici con la nota di deposito del 7/5/2019, successivamente alla scadenza dei termini ex art. 183/6 c.p.c., ma asseritamente acquisita in data successiva, emerge anzi il contrario. In detta documentazione infatti era affermato : “… intenzione delle socie è di effettuare un finanziamento nella società per curo 150.000,00 al fine di consentire alla VE il completamento dei lavori e quindi la conclusione delle vendite in merito alle quali sono previsti ricavi totali di euro 333.300,00 con residuali incassi (a settembre 2013) per complessivi euro 166.000,00, con i quali la società partecipata restituirebbe il finanziamento soci de quo e quindi, in ultima analisi, garantirebbe il puntuale rientro del fido in proposta”… Dunque le odierne opponenti hanno inteso, nell'ambito di un'operazione imprenditoriale ordinaria, richiedere un'apertura di credito che ben avrebbero potuto chiedere presso altra banca e necessario per l'effettuazione di finanziamento soci in favore della Non va inoltre dimenticato che -come detto- nella stessa Controparte_14 comparsa conclusionale delle opponenti è stato allegato che “… A fronte di tale erogazione, ai soci fu chiesto un investimento di € 75.000,00 in obbligazioni , realizzato CP_4 con risorse proprie prelevate da conti personali intrattenuti presso la Banca Sella, quali ulteriori garanzie per la linea di credito personale. …”; quindi, in ogni caso, la provvista per il richiamato investimento -a dire delle stesse opponenti- era stata acquisita da un differente conto presso altra banca e conseguentemente l'asserita nullità -comunque non oggetto di causa- riguarderebbe, a tutto concedere, il pegno, ma non la distinta operazione di apertura di credito che qui ci occupa. “.
Ebbene, a fronte di tale articolata motivazione con cui il Giudice di prime cure ha preso in esame i documenti prodotti ricostruendo analiticamente tutta la vicenda e ha fornito risposte del tutto condivisibili gli appellanti si sono limitati a ribadire la cronologia dei fatti e 15 l'interpretazione già indicata in primo grado senza confrontarsi e confutare quanto affermato dal Tribunale;
la difesa degli appellanti poi si basa su elementi che sono del tutto ininfluenti non tenendo conto, come indicato dal Giudice di prime cure, della complessità dell'operazione immobiliare, frutto di precise scelte imprenditoriali.
Ciò soprattutto, osserva la Corte, con riferimento alla decisione di non attendere i tempi del mutuo per scegliere la strada immediata dell'apertura di credito in conto corrente senza tenere conto della possibilità, comunque collegata a qualsiasi richiesta di erogazione somme, che la pratica non avesse buon fine.
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Per la prima volte nelle note conclusive del tredici giugno 2025 gli appellanti sostengono che il Tribunale non avrebbe statuito in ordine alla questione, asseritamente rilevabile d'ufficio, della nullità della clausola determinativa degli interessi debitori in quanto per quelli creditori non era stata applicata la reciprocità della capitalizzazione nonostante nel contratto fosse indicata la trimestralità e ciò sarebbe deducibile dal fatto che il TAN creditorio è indicato nel contratto nella misura dello 0,010% e il TAE nella stessa misura dello 0,010%.
Ebbene, a parte la tardività del rilievo comunque si rileva agevolmente come l'identità dei tassi è solo apparente e deriva dal fatto che il TAE è indicato con l'approssimazione di due cifre decimali.
La capitalizzazione degli interessi segue infatti la seguente formula di matematica finanziaria:
TAE = (((TAN/100)/4 + 1)alla quarta – 1) *100
Ebbene, nel caso di TAN, come quello di specie, pari a 0,010 avremmo il seguente calcolo
0,010/100 = 0,00010
0,00010/4 =0,000025
0,000025+1= 1,000025
1,000025 alla quarta = 1,000100003750063
1,000100003750063 -1 = 0,000100003750063
0,000100003750063 x 100 = 1,0100003750063
In conclusione il TAE è = 1,0100003750063 che arrotondato come quello debitorio a tre cifre dopo la virgola è 0,010 ossia proprio quello indicato in contratto .
16 In buona sostanza, applicando i suddetti criteri matematici e il principio generale di interpretazione secondo cui nel dubbio le clausole debbono essere interpretate nel senso che abbiano qualche effetto anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno ( art
1367 c.c. ) non vi è alcun contrasto con l'insegnamento della Corte di legittimità che stabilisce un principio di ordine generale non applicabile però nel presente giudizio.
Nel caso concreto infatti il tasso finale, previa capitalizzazione trimestrale, comunque è sicuramente pari a un numero uguale a quello iniziale per la parte intera e alle prime tre cifre nella parte decimale e non è in alcun modo allegato e tantomeno provato che in concreto detta capitalizzazione trimestrale non vi sia stata.
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Le spese del grado sono compensate interamente tra le parti atteso il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale.
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Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto di entrambe le impugnazioni;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ritenuta inaccoglibile l'istanza di correzione respinge l'appello principale e quello incidentale e conferma la sentenza impugnata.
17 Compensa interamente le spese del presente grado.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria
Roma, camera di consiglio del ventiquattro luglio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci Benedetta SE NG de Courtelary
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
Benedetta SE NG de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 4380 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
( C.F. ) in proprio e nella qualità di Parte_1 CodiceFiscale_1 erede di
[...]
( C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to Vincenzo Cancrini che li rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTI – APPELLATI INCIDENTALI
E
( C.F. ) incorporante Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Antonio Mastromarino che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
( C.F. ) Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATA
Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Roma, n. 9897/2021 resa nel procedimento 31523/2016 – contratti bancari -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( rg 31523/2016 ) e Parte_2 [...]
proponevano opposizione al decreto ingiuntivo 4325/2016 rilasciato in favore Parte_2 di ( poi dal sedici ottobre 2017 Controparte_4 Controparte_5 incorporata in a sua volta incorporata il ventisei marzo 2021 in Controparte_2 [...]
) per l'importo di € 90.606,63, oltre interessi come da domanda e spese. Controparte_1
Il credito vantato riguardava il saldo debitore del conto corrente n. 26864, acceso il venticinque giugno 2013 con ( di cui l'opposta era divenuta Controparte_4 cessionaria di attività e passività dal trenta novembre 2015 ) ed estinto il ventisette gennaio
2016 con lettera raccomandata inviata dall'opposta alle correntiste e passato a sofferenza.
Il conto era affidato fino a € 150.000,00 e garantito da pegno su obbligazioni della
[...] acquistate al prezzo di € 75.000,00 dalle correntiste con proprie liquidità. CP_4
In particolare già il dieci novembre 2014, atteso il mancato rinnovo del fido scaduto il cinque ottobre 2014, era stato richiesto il rientro dell'esposizione debitoria ( € 149.944,39 ); il sette gennaio 2015 aveva poi comunicato l'escussione del pegno. CP_4
Il residuo, dopo la chiusura del conto, era stato richiesto con il provvedimento monitorio.
Le opponenti asserivano che il conto era stato aperto e il pegno rilasciato su indicazione dell'opposta per finanziare la VE s.r.l. di cui le suddette erano socie, che era in difficoltà e che era titolare di conto bancario con la stessa . CP_4
Chiedevano la riunione ad altro procedimento ( 3518/2016 ), con cui era stato opposto un diverso decreto ingiuntivo ( 4870/2016 ) emesso nei confronti della s.r.l. VE, per connessione oggettiva e soggettiva;
sostenevano comunque la non debenza delle somme .
Affermavano la nullità del decreto per deposito del solo saldaconto, l'illegittimo anatocismo,
l'illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto e di commissioni “ Scoperto
Conto” o similari, l'illegittimo esercizio dello ius variandi, l'illegittima applicazione di interessi ultralegali e usurari;
affermavano che di conseguenza fosse addebitabile a colpa della controparte la segnalazione in Centrale Rischi e chiedevano il risarcimento del danno.
L'opposta si costituiva, chiedeva il rigetto dell'opposizione previa concessione della provvisoria esecutività del decreto.
2 Il sette dicembre 2016 il decreto era dichiarato provvisoriamente esecutivo.
Nel corso del giudizio interveniva, in persona della mandataria Controparte_2 CP_3
cessionaria dei crediti in sofferenza della quest'ultima già
[...] Controparte_6 cessionaria di crediti in sofferenza della Controparte_4
Era disposta ctu e all'esito il Tribunale con sentenza 9897/2021 respingeva l'istanza di riunione, revocava il decreto ingiuntivo, condannava le opponenti in solido a pagare a
[...] la minor somma di € 82.386,91 oltre interessi e a tre quarti delle spese di lite CP_7 comprese quelle di CTU.
Proponevano appello con sospensione degli effetti esecutivi della sentenza Parte_2
e , quest'ultimo in qualità di erede di
[...] Parte_1 Parte_2 deceduta successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni e prima del deposito della sentenza di primo grado.
Si costituiva incorporante e chiedeva il rigetto Controparte_1 Controparte_2 dell'appello nonché dell'istanza cautelare.
La Corte respingeva l'istanza di inibitoria.
Era fissata udienza per la precisazione delle conclusioni per il sedici giugno 2025 da trattare in forma scritta come da decreto depositato il ventidue aprile 2025.
Con atto depositato il quattordici maggio 2025 chiedeva la correzione del Controparte_2 dispositivo della sentenza laddove le opponenti erano state condannate a pagare l'importo liquidato solo in favore di e non nei confronti della cedente Controparte_3 Controparte_2
e in subordine proponeva appello incidentale tardivo.
Le appellanti affermavano l'inammissibilità e comunque l'intempestività delle richieste integrative.
Le appellanti proponevano le seguenti conclusioni :
“in via preliminare
- accertare e dichiarare il difetto di titolarità del credito, nonché la carenza di legittimazione attiva, dell per tutti i motivi e/o fatti esposti in narrativa, con ogni Controparte_1 conseguenziale pronuncia;
- Rigettare l'istanza di correzione materiale avanzata da per tutti motivi Controparte_1 indicati in atti;
3 - Rigettare l'appello incidentale tardivo spiegato dalla poiché Controparte_1 inammissibile e infondato, per i motivi esposti in narrativa;
in via istruttoria previa rimessione della causa sul ruolo istruttorio (ed in ogni ca-so),
- ammettere i mezzi di prova indicati dall'Appellante nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e nel corso del medesimo, da intendersi qui come ché integralmente tra-scritti, acquisendo comunque, anche a norma dell'art. 345 c.p.c. i documenti indicati in atti e dando corso alle prove articolate e ad apposita CTU contabile finalizzata al rical-colo del conto corrente n. 26864 e dei relativi rapporti di apertura di credito in conto corrente di cui è causa, per le ragioni tutte meglio esposte in atti;
nel merito (e in ogni caso),
- accertare e dichiarare che non sussiste il credito portato dalla sentenza impugnata, mandando comunque assolti gli Appellanti da qualsiasi debenza o onere di natura eco- nomica verso (ora , per le ragioni tut-te Controparte_2 Controparte_1 esposte in atti;
- accertare e dichiarare altresì l'inefficacia, illegittimità e/o la nullità della clausola di applicazione di interessi ultralegali, relativa ai rapporti di conto corrente e/o di apertura di credito in c/c di cui è causa, nonché l'invalidità parziale dei detti contratti di conto corrente e/o di apertura di credito in c/c in relazione alla clausola di attribuzione della facoltà di esercizio dello ius variandi in favore della Banca Opposta, l'indeterminatezza del tasso e/o l'illegittimo esercizio dello ius variandi da parte della stess e, per l'effetto, accertare CP_2
e dichiarare l'inefficacia, l'illegittimità e/o la nullità, anche ai sensi dell'art. 118 D.Lgs. 01/09/1993 n. 385, delle variazioni di interesse ultralegale, delle commissioni di massimo scoperto, delle commissioni sull'accordato, commissioni di istruttoria veloce o similari, delle spese e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese dalla Banca Opposta nei confronti degli Appellanti sul conto corrente di cui è causa in rela-zione ai contratti bancari citati;
- accertare e dichiarare la nullità/invalidità parziale dei contratti d'apertura di conto corrente e/o di apertura di credito in c/c di cui è causa, in relazione alla mancata e/o erronea indicazione dell'ISC e/o del TAEG come meglio indicato in atti, in relazione alla clausola di determinazione e di applicazione della commissione di massimo scoperto (o commissione sull'accordato o commissione di istruttoria veloce o similari), alla clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle spese e di qualsiasi altro onere, commissione e/o competenza e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto a tale titolo dal correntista e/o dai fideiussori;
- determinare il costo effettivo annuo, nonché il Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.), il TEG dei rapporti bancari di cui è causa e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la
[...]
ha applicato in danno degli Appellanti interessi ultralegali e costi nulli e/o interessi CP_8 usurari per tutto il corso dei rapporti di cui è causa come meglio indicato in atti, con conseguente accertamento della nullità degli interessi ultra-legali e/o usurari applicati e diritto degli Appellanti, ciascuno per quanto di ragione e specifica competenza, al ricalcolo dei rapporti di cui è causa, con conseguente epurazione dai conti e/o ripetizione integrale dei detto interessi ultralegali e/o usurari, anche ai sensi dell'art. 1815, 2° comma c.c. e/o,
4 comunque, in subordine, ex art. 117 7° comma TUB, per le ragioni tutte meglio indicate in atti;
- accertare e dichiarare altresì, sulla base dei documenti e della perizia econometrica in atti, che il ricalcolo del conto corrente di cui è causa delle Sigg.re e Parte_2 [...]
reca un saldo avere alla data del 31.9.2015 pari alla complessiva somma di Parte_2
€ 24.580,25 e/o alla maggiore o minore somma che sarà accertata nel corso dell'istruttoria, previa ogni opportuna, eventuale compensazione, per le ragioni tutte esposte in atti;
- per l'effetto, condannare a pagare e/o restituire a favore degli Controparte_1
Appellanti le somme indebitamente addebitato e/o apprese dal conto corrente di cui è causa pari – almeno – ad € 24.580,25 e/o alla maggiore o minore somma che sarà accertata nel corso dell'istruttoria, previa ogni opportuna, eventuale compensazione, nonché a risarcire i danni tutti, anche d'immagine o di merito di credito, patiti e patiendi dagli Appellanti in relazione all'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi e/o, comunque, per lo scorretto comportamento, posto in essere dalla in danno degli Appellanti medesimi, contrario CP_2 ai doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto e, più in generale per i fatti di causa meglio esposti in atti, ai sensi degli artt. 2043, 1337, 1338, 1218 e ss., 1453 e ss. c.c. Danni che si quantificano nella complessiva somma di € 95.000,00 o in quella maggiore o minore somma che sarà accertata nel corso dell'istruttoria o, in difetto, equitativamente determinata. Il tutto, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Con condanna della alla refusione integrale delle spese di lite e di CTU di ambo i CP_2 gradi di giudizio”.
concludeva chiedendo : Controparte_1
“IN VIA PRELIMINARE
In via principale
Si chiede che la Corte di Appello adita voglia provvedere alla correzione dell' errore materiale in cui è incorso il giudice di primo grado e dove si legge (capo 3° del dispositivo della sentenza n.9897 del 2021, nrg. 31523 del 2016 oggetto del presente appello) ” invece di: “ condanna peraltro in solido le opponent al pagamento, Parte_2 Parte_2 in favore dell e a titolo di saldo negativo del conto corrente n. 26864 alla Controparte_3 data del 27/1/2016, della complessiva somma di € 82.386,91, oltre agli interessi come indicato in motivazione DEBBA LEGGERSI condanna pertanto in solido le opponent Parte_2
e al pagamento in favore di
[...] Parte_2 Controparte_9
ora o in favore di
[...] Controparte_10 Controparte_9
ora e a titolo di saldo negativo
[...] Controparte_10 CP_3 del conto corrente n. 26864 alla data del 27 gennaio 2016, della complessiva somma di euro 82.386,91= oltre gli interessi come indicati in motivazione In via subordinata ed in accoglimento dell'appello incidentale tardivo. Si chiede che la Corte di Appello adita voglia provvedere alla riforma del capo della sentenza ed alla correzione dell' errore in cui è incorso il giudice di primo grado e dove si legge (capo 3° del dispositivo della sentenza n.9897 del 2021, nrg. 31523 del 2016 oggetto del presente appello) “condanna peraltro in solido le
5 opponenti e al pagamento, in favore della Parte_2 Parte_2 CP_3
e a titolo di saldo negativo del conto corrente n. 26864 alla data del 27/1/2016, della
[...] complessiva somma di € 82.386,91, oltre agli interessi come indicato in motivazione DEBBA LEGGERSI condanna pertanto in solido le opponent al Parte_2 Parte_2 pagamento in favore di ora Controparte_9 CP_10
o in favore di ora
[...] Controparte_9 CP_10
e a titolo di saldo negativo del conto corrente n. 26864 alla
[...] CP_3 data del 27 gennaio 2016, della complessiva somma di euro 82.386,91= oltre gli interessi come indicati in motivazione
NEL MERITO 1. A conferma della sentenza di primo grado emessa in data 27 maggio 2021 e pubblicata in data 7 giugno 2021 con il numero 9897 del 2021 all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nrg. 31523 del 2016, rigettare tutte le domande proposte dai sigg.ri e in quanto infondate in fatto ed in Parte_2 Parte_1 diritto;
2. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio di appello.”
La Corte all'esito dell'udienza del sedici giugno 2025, trattata in forma scritta come da decreto del ventidue aprile 2025, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Istanza di correzione e appello incidentale tardivo.
Come indicato in narrativa nel corso del giudizio di primo grado si è costituita CP_3 che, con atto del quindici giugno 2017, è divenuta cessionaria di crediti di
[...] [...]
già cessionaria di crediti in sofferenza di ex art. CP_11 Controparte_4
58 TUB.
dinanzi al Tribunale ha affermato che tra detti crediti facesse parte anche Controparte_3 quello oggetto della presente vertenza.
Sul punto non solo non vi è stata contestazione delle correntiste opponenti ma l'affermazione
è stata compiuta dalla stessa che, oltre ad aver ottenuto in proprio il Controparte_2 decreto ingiuntivo e ad essersi costituita sempre in proprio nel giudizio di opposizione, si è successivamente costituita in primo grado con distinta comparsa in qualità di mandataria di
; dopo detta costituzione come mandataria ha poi omesso per tutto CP_3 CP_2 il primo grado di depositare atti difensivi in proprio.
6 Il Tribunale ha invero affermato l'intervenuta cessione e ha disposto la condanna delle opponenti a pagare la somma liquidata direttamente ed esclusivamente in favore della cessionaria.
Il Giudice di primo grado a tale proposito ha ritenuto :
“….l , incorporante l gi CP_2 Controparte_5 Controparte_4 mediante atto di fusione per incorporazione, è in giudizio sia in proprio (quale opposta) che quale mandataria dell'intervenuta ..Le opponenti vanno peraltro Controparte_12 condannate in solido al pagamento, in favore della cessionari e a titolo di Controparte_3 saldo negativo del conto corrente n. 26864 alla data del 27/1/2016, della complessiva somma di € 82.386,91, oltre agli interessi come precedentemente indicato…..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando: dichiara ammissibile l'intervento ex art. 111 c.p.c. di
[...]
cessionaria del credito per cui è causa…. Condanna… in solido le opponenti CP_3
al pagamento, in favore dell ..della Parte_2 Parte_2 Controparte_12 complessiva somma di € 82.386,91, oltre agli interessi come indicato in motivazione…”.
Di conseguenza sussiste un diretto legame tra la motivazione e il dispositivo laddove il
Tribunale, pur non estromettendo la cedente, ha indicato sia in motivazione che in dispositivo come unica creditrice la cessionaria.
L'asserita violazione dell'art. 111 co. 3 e 4 c.p.c. dedotta avrebbe quindi dovuto essere oggetto di impugnazione in quanto, si ribadisce, la statuizione di prime cure, che, in tesi, sarebbe contraria alle suddette norme, è stata oggetto di una specifica valutazione del
Tribunale evincibile dal testo del provvedimento.
Non sussiste di conseguenza alcun errore materiale;
si è costituita in appello il CP_2 quindici settembre 2021 ( in proprio e non anche quale mandataria di ) Controparte_3 limitandosi a chiedere la conferma in toto della sentenza impugnata.
Si rileva poi che la richiesta di correzione è stata effettuata dopo oltre tre anni e mezzo con una memoria conclusionale contenente anche, in via subordinata, appello incidentale sul punto.
L'impugnazione tardiva effettuata con detta memoria è inammissibile.
Come indicato infatti condivisibilmente da Cass. 12724/2015
“ L'avvenuta impugnazione della sentenza comporta la necessità che tutte le altre impugnazioni avverso la medesima decisione siano proposte in via incidentale nello stesso giudizio entro il termine di cui all'art. 343 cod. proc. civ., sicché l'impugnazione incidentale proposta oltre tale termine è inammissibile, ancorché non siano ancora decorsi i termini
7 generali di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., che conservano rilevanza solo per l'operatività delle conseguenze previste dal secondo comma dell'art. 334 cod. proc. civ.”.
Parimenti è tardiva la domanda con cui gli appellanti hanno chiesto, solo il tredici giugno
2025, che fosse accertato il difetto di titolarità del credito in capo a Controparte_3
Il Giudice di primo grado, come già indicato, ha infatti espressamente affermato in motivazione la legittimazione di quest'ultima “in qualità di cessionaria” poichè la suddetta si era costituita in quanto avente causa da ( a sua volta cessionaria delle posizioni CP_6 in sofferenza di ); ha poi altrettanto espressamente affermato Controparte_4 detta legittimazione in un capo autonomo del dispositivo.
L'interesse all'impugnazione pertanto sussisteva direttamente in forza della sentenza di primo grado in quanto riguardante il soggetto destinatario del pagamento;
ogni contestazione, a fronte di atti già nella disponibilità delle parti da diversi anni ossia da quando in primo grado era stata prodotta la documentazione giustificativa della cessione, avrebbe dovuto essere effettuata dinanzi al Tribunale e comunque in sede di impugnazione e quindi nel conseguente termine perentorio che è spirato.
Atteso quanto detto il capo di sentenza con cui è individuato come creditrice solo e unicamente è passato in giudicato. Controparte_3
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Primo motivo di impugnazione
“Sulla erroneità, nullità della sentenza impugnata per mancata riunione dei procedimenti: omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”
Il motivo è inammissibile perché come indicato condivisibilmente dalla Corte di Cassazione
( 28539/2022 e 8024/2018 ) “ i provvedimenti di riunione e separazione di cause/fondandosi su valutazioni di mera opportunità, costituiscono esercizio del potere discrezionale del giudice, hanno natura ordinatoria, e non comportano, per gli effetti che ne discendono sullo svolgimento dei processi (riunione o separazione degli stessi), alcuna nullità, essendo pertanto insuscettibili di impugnazione e insindacabili in sede di legittimità”.
Nel caso di specie poi si censura la sentenza perché non avrebbe riunito il presente procedimento ad altro, sempre di opposizione a decreto ingiuntivo, riguardante un conto corrente intestato alla VE s.r.l. affermando l'unicità della posizione in quanto il conto oggetto della presente vertenza era stato aperto per ripianare il debito bancario della società.
8 Ebbene, a prescindere dal suddetto rilievo di inammissibilità, comunque non vi è identità dei soggetti debitori e la motivazione che ha indotto le socie a chiedere un affidamento per coprire l'esposizione della s.r.l. e a versare le somme ottenute sul conto VE non incide su detta autonomia;
le affermazioni riguardanti poi un'asserita “costrizione” delle socie a contrarre il debito a fronte di uno scoperto “gonfiato” della s.r.l. rimangono del tutto apodittiche per cui anche sotto questo profilo la doglianza è priva di fondamento.
Si osserva ad abundantiam come, pur essendo documentato in atti ( all. note del sedici maggio 2025 dell'appellata ) che sin da maggio 2021 l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso
contro
VE s.r.l. è stata decisa in primo grado, gli appellanti nulla indicano riguardo ad eventuale impugnazione di detta sentenza o al passaggio in giudicato della stessa.
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Secondo motivo di impugnazione
Erroneità, nullità della sentenza impugnata per omesso rilievo di nullità rilevabili d'ufficio (TAEG – ISC – trasparenza bancaria ) Par Gli appellanti sostengono che “…. l'indicazione dei requisiti del TAEG e/o del è stata indicata in modo difforme all'effettivo” e che “ dunque, è errata la sentenza gravata nella parte in cui, violando l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, riduce ad una mera violazione di una norma comportamentale, la violazione di prescrizioni contenutistiche del contratto bancario de quo, che rilevano invece - per espressa previsione normativa come sopra riportato - in termini di nullità, omettendo - appunto - di rilevarne la nullità conclamata”.
Il motivo è infondato.
In primo luogo le correntiste hanno aperto il conto corrente al fine, dichiarato nello stesso atto di appello nonché in primo grado, di finanziare una s.r.l.: di conseguenza alle stesse non può applicarsi la tutela del consumatore ex art. 125 TUB come modificato nel 2010.
In secondo luogo, a prescindere da detto rilievo, non vi è alcuna nullità ma eventualmente, laddove allegati e dimostrati i presupposti ( cosa che nel caso di specie non è avvenuto ) una responsabilità risarcitoria.
Come infatti condivisibilmente affermato da Cass. 4597 del 2023 in un caso relativo a un mutuo ma con principio applicabile anche al caso di specie “…. Il ricorrente lamenta che il Par giudice di primo grado, nonostante la discrasia tra l'indicatore di cost pubblicizzato….e quello effettivamente applicato dall .non ha ritenuto di sanzionare la condotta dello CP_13
9 stesso istituto di errata indicazione di tale voce con la comminatoria di nullità ai sensi dell'art. 117 comma 6 TUB.
6. Il motivo è infondato. …..l'indicatore sintetico di costo (ISC) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del 4.3.2003, che ha demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare “le operazioni e i servizi per i quali … gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia“. Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione. Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e Par trasparenza, non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB”. D'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione del è prevista Pt_4 esclusivamente per il caso del credito al consumo…. che prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto“. Ne consegue che….l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno). Ciò in Par quanto l'erronea indicazione del , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto (vedi S.U. n. 26724/2007) e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale”.
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Terzo motivo di appello
Erroneità, nullità della sentenza impugnata per usurarietà degli interessi: Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia.
Il contratto di conto corrente n.26864 è stato affidato sulla base di diverse e successive convenzioni di apertura di credito per elasticità di cassa fino a €150.000,00: la prima, scaduta il 15 novembre 2013, la seconda del ventisei marzo 2014 avente effetto retroattivo e con scadenza al cinque ottobre 2014 e la terza del sei agosto 2014 con cui si confermano le condizioni precedenti e si stabilisce il termine per il cinque ottobre 2014.
10 Il Tribunale, sulla scorta della CTU, ha riconosciuto l'usura originaria fino al ventisei marzo
2014 ( riducendo il credito di € 5.607,56 ) per utilizzi non eccedenti la linea di fido e di conseguenza sono state espunte tutte le relative competenze.
Gli appellanti sostengono che il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che la CP_2 avrebbe imposto alle correntiste un prelevamento di € 75.302,22 per sottoscrivere sue obbligazioni concesse in pegno: detta imposizione avrebbe di fatto fornito fondi alla CP_2
e pertanto non avrebbe potuto “ritenersi tale prelievo del tutto neutro ai fini della legge antiusura, come inopinatamente fa il CTU e, di riflesso, il Tribunale. Invece, tutti i saldi degli estratti conto andavano rettificati, con conseguente diminuzione dei NUMERI DARE sia i fini del ricalcolo del saldo finale, sia ai fini della determinazione trimestrale del TEG”.
Il profilo di doglianza è infondato.
Gli appellanti non si confrontano con l'esaustiva risposta data ad analogo rilievo posto dal
CTP al CTU in primo grado laddove è stata esclusa comunque l'usura, anche a voler raddoppiare il TEG ( essendo l'importo dell'affidamento doppio rispetto a quello delle obbligazioni acquistate ).
Il CTU ha infatti evidenziato:
“Sotto il profilo formale la concessione della linea di credito alle signore e Parte_2 [...]
, condizionata al rilascio di garanzia reale mediante costituzione di pegno su titoli, Pt_2 non costituisce, di per se, alcuna irregolarità o commistione. La circostanza, poi, che tale garanzia sia stata posta in essere mediante l'acquisto di titoli emessi dalla medesima banca, in potenziale conflitto d'interesse, conferisce all'operazione una certa opacità con possibili rilievi anche con riferimento alla legge n. 108/96. Sarà, tuttavia, il giudicante a valutare se la banca ha posto in essere tutti gli adempimenti informativi utili ad informare correttamente e compiutamente le clienti sul potenziale conflitto d'interesse, sulla policy seguita dalla banca per la gestione dei conflitti di interesse e sugli aspetti organizzativi posti a presidio della corretta gestione del conflitto d'interesse (art. 21 TUF e regolamento Intermediari n. 16190/2007). Laddove, pertanto, il giudicante dovesse rilevare un comportamento della banca non improntato a buona fede e correttezza, la garanzia per le modalità in cui è stata realizzata, determina per la banca ulteriori utilità o vantaggi che hanno rilievo ai fini della determinazione del TEG. E' indubitabile, infatti, che fornire mezzi finanziari per farseli concedere a prestito a condizioni più onerose determina per la Banca un'altra utilità, un altro vantaggio, una remunerazione, configuranti interessi a qualunque titolo concorrenti alla determinazione del tasso usurario almeno per il periodo intercorrente tra la costituzione del pegno e la sua escussione. In tal caso, la circostanza, che il credito, effettivamente erogato, sia risultato pari alla metà di quello formalmente accordato, determina un raddoppio certo dei TEG effettivamente applicati dalla banca nel periodo in cui il pegno è rimasto in essere, ma, stante il margine tra i TEG applicati ed i tassi soglia di riferimento, non è garantito il
11 certo superamento delle soglie di legge e, conseguente applicabilità dell'art. 1815 (gratuità del credito concesso e restituzione di ogni competenza)”.
Gli appellanti hanno poi censurato la CTU e la sentenza che l'ha recepita laddove non è stata ritenuta l'usura per il quarto trimestre 2015 e il primo trimestre 2016.
Il profilo di doglianza è infondato poiché non rileva l'eventuale usura sopravvenuta.
Ai fini della sussistenza o meno del carattere usurario dei tassi di interesse applicati in un contratto bancario, infatti, occorre prendere come riferimento il momento in cui gli stessi sono stati pattuiti, senza che rilevi che il tasso in concreto applicato, in sede di svolgimento del rapporto, sia divenuto usurario.
Come hanno statuito le Sezioni Unite della Suprema Corte, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto
(cfr. Cass. civ., S.U. 19.10.2017, n. 24675).
È vero che la decisione suddetta è stata resa con riferimento a un contratto di mutuo, ma si deve ritenere che lo stesso principio trovi applicazione anche in relazione al contratto di conto corrente bancario attesa l'identità di ratio.
Gli appellanti affermano poi che ai fini del calcolo dell'eventuale usurarietà degli interessi contrattuali non sarebbero state incluse correttamente tutte le voci.
Testualmente : “infatti, sono state escluse o limitate inopinatamente dal computo del teg, ad esempio, la “commissione sull'accordato: … 0,166% mensile …addebitata trimestralmente” (non annualizzata) e la “comm.ne istruttoria veloce imp. max trimestrale 150,00 eur, importo scoperto di conto maggiore di e. 100 e 30,00. al contrario, come visto nei conteggi sopra riportati, il teg contrattuale è risultato manifestamente superiore al tasso soglia, come dettagliatamente indicato nella ctp in atti.”
Il profilo di doglianza è del tutto generico, legato ad altrettanto generico rinvio alla CTP e non tiene conto del fatto che l'usura originaria è stata riconosciuta per la prima convenzione
12 di affidamento e non spiega perché per le successive convenzioni sarebbe stata superata anche in quanto, si osserva ad abundantiam “i conteggi sopra riportati “ ossia contenuti nell'atto di appello si riferiscono a usura sopravvenuta irrilevante per i motivi già esposti .
Per quanto riguarda la questione sull'asserita erronea determinazione del TAEG nei tre contratti di affidamento ( pag. 20 dell'atto di appello ) valgono le considerazioni in termini di irrilevanza ai fini della soglia di usura già evidenziati.
Per quanto riguarda l'asserita nullità del tasso applicato ossia Euribor a sei mesi per genericità e in quanto la non avrebbe fornito la prova delle quotazioni tempo per CP_2 tempo applicabili e quindi del tasso effettivo utilizzato si osserva quanto segue.
L'appellante non si confronta con la risposta analitica fornita dal CTU e recepita condivisibilmente dal Tribunale a fronte di analogo rilievo del CTP.
Il CTU ha affermato infatti:
“Con le convenzioni sopra richiamate, il tasso di interesse applicabile agli utilizzi non eccedenti la linea di fido concessa è stato indicizzato all'euribor 6 mesi, media mese precedente, aumentato dello spread del 6%. Tuttavia, l'omessa indicazione del tasso nominale di riferimento al momento della stipula non consente in modo univoco di determinare la base di riferimento (base 360 o base 365). Solo per coerenza con la metodologia di calcolo degli interessi (riferimento all'anno solare e non a quello commerciale) si può ritenere, come di fatto è accaduto, che l'euribor da prendere in considerazione sia quello base 365 (e non quello 360). Tuttavia, a parere dello scrivente, il meccanismo di indicizzazione con riferimento al parametro euribor 6 mesi, media mese precedente, risulta sufficientemente determinato, poiché il riferimento è a parametri di cui esistono rilevazioni ufficiali, oggettive e per nulla discrezionali, e nel dubbio, in caso di contestazioni e reclami, può sempre essere applicato quello più favorevole al cliente (in realtà la differenza tra i due tassi è irrisoria)”.
Come poi indicato condivisibilmente da Cass. 12007/2024 in motivazione
“qualora sia stipulato un contratto che faccia riferimento, per un parametro quantitativo rilevante del regolamento negoziale quale l'oggetto del corrispettivo o una penale, ad un determinato valore “esterno”, che le parti sanno essere determinato in virtù di specifici e noti meccanismi operativi concreti e che viene ufficializzato da determinati organismi istituzionali sovranazionali e, in particolare, europei (parametro che costituisce, quindi, un «dato oggettivo di agevole e pubblico riscontro calcolato in modo unitario su scala europea»), il dato di riferimento deve intendersi richiamato nel regolamento negoziale in virtù di tali sue oggettive caratteristiche”.
Nel caso di specie pertanto il riferimento a un dato riscontrabile univocamente implica la piena validità della clausola.
13 Per quanto riguarda infine l'anatocismo illegittimo, addotto dall'appellante in primo grado, lo stesso è stato scomputato per come applicato dopo gennaio 2014 e sul punto non vi è contestazione specifica.
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Quarto motivo di appello
Erroneità della sentenza gravata, avuto riguardo al buon diritto degli appellanti al risarcimento dei danni.
Gli appellanti sostengono che il Tribunale non avrebbe considerato e valutato la documentazione depositata a supporto della tesi del comportamento contrario a buona fede operato da nei confronti delle correntiste, socie della VE s.r.l.. Controparte_4
avrebbe infatti concesso alla s.r.l. un'apertura di credito in conto corrente di CP_4
€ 100.000,00 ( con le fideiussioni delle socie ) nell'attesa del rilascio della concessione edilizia per la realizzazione di immobili che avrebbero garantito un futuro mutuo di
€500.000,00.
La pratica per il mutuo, nonostante la positiva relazione preliminare notarile e il parere tecnico, di fatto non era stata portata a compimento ma era stato aumentato il finanziamento a breve termine e chieste ulteriori garanzie tra cui di fatto l'apertura di credito con pegno su obbligazioni in capo alle socie.
Gli appellanti sostengono: “tali affidamenti in c/c “a breve termine” erano evidentemente caratterizzati dall'applicazione di condizioni economiche fortemente più gravose per il correntista (e configuranti peraltro illegittime pattuizioni usurarie) rispetto ai tassi di interesse che sarebbero stati presumibilmente pattuiti in caso di stipula di un mutuo con garanzia ipotecaria a medio/lungo termine. Il tutto al fine esclusivo di massimizzare il profitto della Banca a breve termine.”
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha espressamente e articolatamente motivato sul punto affermando:
“quanto alle pretese illegittime segnalazioni in Centrale Rischi, si osserva, a prescindere da ogni altra considerazione sull'esistenza dell'accertata esposizione debitoria, che non sono stati provati, in base a conferente allegazione, quali sarebbero stati i danni patrimoniali e non patrimoniali in ipotesi riconducibili a dette segnalazioni… Con specifico riferimento alla
14 domanda di risarcimento dei pretesi danni patrimoniali, si osserva, a prescindere da ogni altra considerazione e in base alla ragione più liquida (cfr. Cass. 11458/2018), che le considerazioni sulla mancata concessione del mutuo riguardavano un distinto soggetto giuridico, ossia la e che la mancata erogazione del mutuo è stata Controparte_14 comunque ricollegata dalla stessa parte attrice non a una iniziativa speculativa della banca, ma a fatti 'esterni' alla condotta della banca stessa e non contrattuali (cfr. memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. di parte attrice: “… Tuttavia, proprio in quei giorni la Banca venne commissariata a seguito dell'ispezione degli organi di vigilanza della Banca d'Italia e delle verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza per la nota vicenda dello scandalo Lavori Pubblici (i.e. Ricostruzione dell'Aquila e G8) e, nonostante la predelibera ottenuta, la pratica di mutuo in questione venne - dapprima - sospesa e poi, definitivamente accantonata. …”)…..le stesse opponenti hanno fatto riferimento, come ambito fattuale e temporale in cui si era venuta a maturare la sospensione e l'accantonamento della pratica di mutuo, solo ed esclusivamente alla situazione di crisi della banca, invero commissariata, e alle indagini della GdF a margine del richiamato scandalo che l'aveva coinvolta. Analogamente, la circostanza che siano state chieste delle garanzie alle correntiste, da cui possano essere derivati dei costi, non rappresenta un inadempimento o un atto illecito da parte della banca, rilevante ai fini dell'accertamento di un'eventuale responsabilità. Non è stato infatti finanche allegato che solo in questa occasione e solo con le odierne opponenti la banca abbia richiesto la prestazione di garanzie atipiche e che la banca abbia inteso abusare della situazione delle correntiste, garanti dell Dalla stessa documentazione prodotta in Controparte_14 primo grado dalle attrici con la nota di deposito del 7/5/2019, successivamente alla scadenza dei termini ex art. 183/6 c.p.c., ma asseritamente acquisita in data successiva, emerge anzi il contrario. In detta documentazione infatti era affermato : “… intenzione delle socie è di effettuare un finanziamento nella società per curo 150.000,00 al fine di consentire alla VE il completamento dei lavori e quindi la conclusione delle vendite in merito alle quali sono previsti ricavi totali di euro 333.300,00 con residuali incassi (a settembre 2013) per complessivi euro 166.000,00, con i quali la società partecipata restituirebbe il finanziamento soci de quo e quindi, in ultima analisi, garantirebbe il puntuale rientro del fido in proposta”… Dunque le odierne opponenti hanno inteso, nell'ambito di un'operazione imprenditoriale ordinaria, richiedere un'apertura di credito che ben avrebbero potuto chiedere presso altra banca e necessario per l'effettuazione di finanziamento soci in favore della Non va inoltre dimenticato che -come detto- nella stessa Controparte_14 comparsa conclusionale delle opponenti è stato allegato che “… A fronte di tale erogazione, ai soci fu chiesto un investimento di € 75.000,00 in obbligazioni , realizzato CP_4 con risorse proprie prelevate da conti personali intrattenuti presso la Banca Sella, quali ulteriori garanzie per la linea di credito personale. …”; quindi, in ogni caso, la provvista per il richiamato investimento -a dire delle stesse opponenti- era stata acquisita da un differente conto presso altra banca e conseguentemente l'asserita nullità -comunque non oggetto di causa- riguarderebbe, a tutto concedere, il pegno, ma non la distinta operazione di apertura di credito che qui ci occupa. “.
Ebbene, a fronte di tale articolata motivazione con cui il Giudice di prime cure ha preso in esame i documenti prodotti ricostruendo analiticamente tutta la vicenda e ha fornito risposte del tutto condivisibili gli appellanti si sono limitati a ribadire la cronologia dei fatti e 15 l'interpretazione già indicata in primo grado senza confrontarsi e confutare quanto affermato dal Tribunale;
la difesa degli appellanti poi si basa su elementi che sono del tutto ininfluenti non tenendo conto, come indicato dal Giudice di prime cure, della complessità dell'operazione immobiliare, frutto di precise scelte imprenditoriali.
Ciò soprattutto, osserva la Corte, con riferimento alla decisione di non attendere i tempi del mutuo per scegliere la strada immediata dell'apertura di credito in conto corrente senza tenere conto della possibilità, comunque collegata a qualsiasi richiesta di erogazione somme, che la pratica non avesse buon fine.
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Per la prima volte nelle note conclusive del tredici giugno 2025 gli appellanti sostengono che il Tribunale non avrebbe statuito in ordine alla questione, asseritamente rilevabile d'ufficio, della nullità della clausola determinativa degli interessi debitori in quanto per quelli creditori non era stata applicata la reciprocità della capitalizzazione nonostante nel contratto fosse indicata la trimestralità e ciò sarebbe deducibile dal fatto che il TAN creditorio è indicato nel contratto nella misura dello 0,010% e il TAE nella stessa misura dello 0,010%.
Ebbene, a parte la tardività del rilievo comunque si rileva agevolmente come l'identità dei tassi è solo apparente e deriva dal fatto che il TAE è indicato con l'approssimazione di due cifre decimali.
La capitalizzazione degli interessi segue infatti la seguente formula di matematica finanziaria:
TAE = (((TAN/100)/4 + 1)alla quarta – 1) *100
Ebbene, nel caso di TAN, come quello di specie, pari a 0,010 avremmo il seguente calcolo
0,010/100 = 0,00010
0,00010/4 =0,000025
0,000025+1= 1,000025
1,000025 alla quarta = 1,000100003750063
1,000100003750063 -1 = 0,000100003750063
0,000100003750063 x 100 = 1,0100003750063
In conclusione il TAE è = 1,0100003750063 che arrotondato come quello debitorio a tre cifre dopo la virgola è 0,010 ossia proprio quello indicato in contratto .
16 In buona sostanza, applicando i suddetti criteri matematici e il principio generale di interpretazione secondo cui nel dubbio le clausole debbono essere interpretate nel senso che abbiano qualche effetto anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno ( art
1367 c.c. ) non vi è alcun contrasto con l'insegnamento della Corte di legittimità che stabilisce un principio di ordine generale non applicabile però nel presente giudizio.
Nel caso concreto infatti il tasso finale, previa capitalizzazione trimestrale, comunque è sicuramente pari a un numero uguale a quello iniziale per la parte intera e alle prime tre cifre nella parte decimale e non è in alcun modo allegato e tantomeno provato che in concreto detta capitalizzazione trimestrale non vi sia stata.
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Le spese del grado sono compensate interamente tra le parti atteso il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale.
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Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto di entrambe le impugnazioni;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ritenuta inaccoglibile l'istanza di correzione respinge l'appello principale e quello incidentale e conferma la sentenza impugnata.
17 Compensa interamente le spese del presente grado.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria
Roma, camera di consiglio del ventiquattro luglio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci Benedetta SE NG de Courtelary
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