Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 873
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Omessa allegazione delle cartelle di pagamento

    La Corte ha ritenuto che non sussistesse alcun obbligo di allegazione delle cartelle, in quanto regolarmente notificate.

  • Rigettato
    Omessa notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che la mancata opposizione alle cartelle di pagamento ritualmente notificate precludesse la proposizione di eccezioni relative agli atti presupposti.

  • Rigettato
    Decadenza dal potere impositivo

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di decadenza, poiché l'intimazione di pagamento è stata notificata entro i termini di prescrizione, considerando anche le sospensioni previste per legge (Condono Legge di Stabilità 2014 e DL "Cura Italia").

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, poiché l'intimazione di pagamento è stata notificata entro i termini di prescrizione decennale, tenendo conto delle sospensioni dei termini di riscossione previste da leggi speciali (Condono Legge di Stabilità 2014 e DL "Cura Italia").

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 873
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 873
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo