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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 873/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CASTORINA ROSARIA MARIA, Presidente e Relatore
ACAGNINO MARIA, Giudice
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4357/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140009573378000 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140011962670000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140011962670000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140011962670000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140011962670000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259006558151000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259006558151000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259006558151000 IRAP 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore di ADER insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 29320259006558151000 notificata il 30/04/2025 e le sottese cartelle di pagamento n. 29320140009573378000 e n. 293201400119626670.
Eccepisce l'omessa allegazione delle cartelle, l'omessa notifica degli atti presupposti, la decadenza dal potere inpositivo e la prescrizione del credito.
Resiste DE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente la cartella n. 29320140009573378000 è stata ritualmente notificata in data 03/11/2014 mentre la cartella n. 29320140011962667000 è stata ritualmente notificata in data 30/10/2014.
La mancata opposizione da parte del contribuente alle cartelle di pagamento ritualmente notificate ha determinato la preclusione alla proposizione delle eccezioni che avrebbero potuto e dovuto proporsi in sede di opposizione avverso le cartelle medesime (artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992), ivi inclusa quella di prescrizione del credito fiscale eventualmente maturato precedentemente a tale notifica, secondo il principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perchè rimasto incontestato. Crf: Cass. Civ. ord. n. 3005/2020; Cass. Civ. ord. n. 714/2022; Cass. Civ. ord. n. 8198/2022.
Nessuno obbligo di allegazione delle cartelle, come detto regolarmente notificate sussisteva.
Il ricorrente sostiene l'intervenuta prescrizione e decadenza dei crediti iscritti a ruolo. Tuttavia l'intimazione di pagamento opposta è stata notificata entro il termine di maturazione della prescrizione decennale con conseguente infondatezza della eccezione. Ciò, anche in considerazione del c.d. Condono Legge di Stabilità
2014 (L. n° 147 del 27/12/2013) con il quale sono stati sospesi i termini di prescrizione prolungando, come per Legge, gli stessi per l'intera durata del Condono (02/01/2014 – 15/06/2014), nonché di tutte le leggi emanate ed emanande in materia di sospensione dei termini di riscossone dei tributi e quindi di relativa prescrizione degli stessi. Peraltro, dovranno tenersi in considerazione i provvedimenti legislativi avvicendatisi nel tempo emanati per fronteggiare i disagi economici e sociali connessi alla diffusione della pandemia da
COVID-19 ed implicanti la sospensione dei termini di riscossone dei tributi e quindi di relativa prescrizione degli stessi, primo fra i quali il DL n. 18/2020, 17.03.2020 “Decreto Cura Italia” convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in €3500,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Catania 26.1.2026
Il Presidente relatore
AR M. CA
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CASTORINA ROSARIA MARIA, Presidente e Relatore
ACAGNINO MARIA, Giudice
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4357/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140009573378000 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140011962670000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140011962670000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140011962670000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140011962670000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259006558151000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259006558151000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259006558151000 IRAP 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore di ADER insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 29320259006558151000 notificata il 30/04/2025 e le sottese cartelle di pagamento n. 29320140009573378000 e n. 293201400119626670.
Eccepisce l'omessa allegazione delle cartelle, l'omessa notifica degli atti presupposti, la decadenza dal potere inpositivo e la prescrizione del credito.
Resiste DE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente la cartella n. 29320140009573378000 è stata ritualmente notificata in data 03/11/2014 mentre la cartella n. 29320140011962667000 è stata ritualmente notificata in data 30/10/2014.
La mancata opposizione da parte del contribuente alle cartelle di pagamento ritualmente notificate ha determinato la preclusione alla proposizione delle eccezioni che avrebbero potuto e dovuto proporsi in sede di opposizione avverso le cartelle medesime (artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992), ivi inclusa quella di prescrizione del credito fiscale eventualmente maturato precedentemente a tale notifica, secondo il principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perchè rimasto incontestato. Crf: Cass. Civ. ord. n. 3005/2020; Cass. Civ. ord. n. 714/2022; Cass. Civ. ord. n. 8198/2022.
Nessuno obbligo di allegazione delle cartelle, come detto regolarmente notificate sussisteva.
Il ricorrente sostiene l'intervenuta prescrizione e decadenza dei crediti iscritti a ruolo. Tuttavia l'intimazione di pagamento opposta è stata notificata entro il termine di maturazione della prescrizione decennale con conseguente infondatezza della eccezione. Ciò, anche in considerazione del c.d. Condono Legge di Stabilità
2014 (L. n° 147 del 27/12/2013) con il quale sono stati sospesi i termini di prescrizione prolungando, come per Legge, gli stessi per l'intera durata del Condono (02/01/2014 – 15/06/2014), nonché di tutte le leggi emanate ed emanande in materia di sospensione dei termini di riscossone dei tributi e quindi di relativa prescrizione degli stessi. Peraltro, dovranno tenersi in considerazione i provvedimenti legislativi avvicendatisi nel tempo emanati per fronteggiare i disagi economici e sociali connessi alla diffusione della pandemia da
COVID-19 ed implicanti la sospensione dei termini di riscossone dei tributi e quindi di relativa prescrizione degli stessi, primo fra i quali il DL n. 18/2020, 17.03.2020 “Decreto Cura Italia” convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in €3500,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Catania 26.1.2026
Il Presidente relatore
AR M. CA