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Sentenza 3 luglio 2024
Sentenza 3 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/07/2024, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
Raffaele Califano Presidente relatore
Maria Cristina Rizzi Giudice
Michela Palladino Giudice
in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 201/2024 R.G.A.C. avente ad oggetto:
SEPARAZIONE PERSONALE
vertente tra i coniugi
Parte_1
- - C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Guerriero - -, C.F._2
RICORRENTE
E
Controparte_1
- -, C.F._3
rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Bonavita - -, C.F._4
RESISTENTE con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 18/01/2024, ha dedotto: Parte_1
- di essere sposata con;
Controparte_1
- che il matrimonio era stato celebrato in San Potito Ultra il primo agosto 2010 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 2, Parte II, Serie A. anno
2010;
- che hanno il figlio nato il [...]; Per_1
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
- che non era ipotizzabile un superamento della crisi e dei gravi pregiudizi dalla stessa scaturenti;
- che neppure era ipotizzabile una ricostituzione dell'unione spirituale e materiale oramai compromessa.
Ciò rappresentato, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e accogliersi le ulteriori domande conseguenziali proposte.
Il la sì è costituito, ha aderito alla domanda di separazione e ha avanzato CP_1
domande conseguenziali proprie.
In data 23 2 2024 le parti hanno dichiarato di avere raggiunto l'accordo in ordine a tutte le condizioni della separazione e provvedevano a depositarlo debitamente sottoscritto da essi coniugi e dai difensori.
All'udienza di comparizione delle parti tenutasi in forma scritta, come espressamente richiesto dai coniugi, che ribadivano la volontà di non volersi riconciliare, hanno confermato l'accordo depositato e hanno chiesto mutarsi il titolo della separazione da giudiziale a consensuale.
Il Pubblico ministero nulla ha opposto alla pronuncia della separazione alle condizioni concordate dai coniugi.
La separazione, divenuta consensuale, è da omologare.
La prosecuzione della convivenza si è dimostrata intollerabile.
Le condizioni convenute dai coniugi e indicate nell'accordo sottoscritto depositato il 23
2 2024 non sono contrarie alla legge e non evidenziano vizi che ne comportino la nullità.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate.
Trattandosi di separazione divenuta consensuale e di condizioni alla fine concordate, la soccombenza non viene in rilievo, per cui le spese di lite restano a carico delle parti e non sono in questa sede da regolamentare.
P.Q.M.
il TRIBUNALE definitivamente pronunziando così provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi - nata Parte_1
ad Atripalda il 19/03/1984 - e - nato ad [...] il [...], Controparte_1
alle condizioni espresse nell'accordo scritto indicato in motivazione;
2) nulla per le spese;
3) manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso, in Avellino nella camera di consiglio del 28 6 2024.
Il Presidente relatore ed estensore
Raffaele Califano
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
Raffaele Califano Presidente relatore
Maria Cristina Rizzi Giudice
Michela Palladino Giudice
in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 201/2024 R.G.A.C. avente ad oggetto:
SEPARAZIONE PERSONALE
vertente tra i coniugi
Parte_1
- - C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Guerriero - -, C.F._2
RICORRENTE
E
Controparte_1
- -, C.F._3
rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Bonavita - -, C.F._4
RESISTENTE con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 18/01/2024, ha dedotto: Parte_1
- di essere sposata con;
Controparte_1
- che il matrimonio era stato celebrato in San Potito Ultra il primo agosto 2010 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 2, Parte II, Serie A. anno
2010;
- che hanno il figlio nato il [...]; Per_1
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
- che non era ipotizzabile un superamento della crisi e dei gravi pregiudizi dalla stessa scaturenti;
- che neppure era ipotizzabile una ricostituzione dell'unione spirituale e materiale oramai compromessa.
Ciò rappresentato, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e accogliersi le ulteriori domande conseguenziali proposte.
Il la sì è costituito, ha aderito alla domanda di separazione e ha avanzato CP_1
domande conseguenziali proprie.
In data 23 2 2024 le parti hanno dichiarato di avere raggiunto l'accordo in ordine a tutte le condizioni della separazione e provvedevano a depositarlo debitamente sottoscritto da essi coniugi e dai difensori.
All'udienza di comparizione delle parti tenutasi in forma scritta, come espressamente richiesto dai coniugi, che ribadivano la volontà di non volersi riconciliare, hanno confermato l'accordo depositato e hanno chiesto mutarsi il titolo della separazione da giudiziale a consensuale.
Il Pubblico ministero nulla ha opposto alla pronuncia della separazione alle condizioni concordate dai coniugi.
La separazione, divenuta consensuale, è da omologare.
La prosecuzione della convivenza si è dimostrata intollerabile.
Le condizioni convenute dai coniugi e indicate nell'accordo sottoscritto depositato il 23
2 2024 non sono contrarie alla legge e non evidenziano vizi che ne comportino la nullità.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate.
Trattandosi di separazione divenuta consensuale e di condizioni alla fine concordate, la soccombenza non viene in rilievo, per cui le spese di lite restano a carico delle parti e non sono in questa sede da regolamentare.
P.Q.M.
il TRIBUNALE definitivamente pronunziando così provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi - nata Parte_1
ad Atripalda il 19/03/1984 - e - nato ad [...] il [...], Controparte_1
alle condizioni espresse nell'accordo scritto indicato in motivazione;
2) nulla per le spese;
3) manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso, in Avellino nella camera di consiglio del 28 6 2024.
Il Presidente relatore ed estensore
Raffaele Califano