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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 21/07/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Brindisi n. 598 del 10.04.2024 Oggetto: impugnativa di licenziamento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di lavoro, in grado di appello, tra
, quale tutore legale di , rappresentata e difesa Parte_1 Parte_2 dall'avv. Fernando Palermo
Appellante e
rappresentato e difeso dall'avv. Vito Antonio Nigro Controparte_1
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato il 9.09.2021 , già lavoratore alle dipendenze del Controparte_2 [...]
(di seguito in qualità di maresciallo della Polizia Locale, impugnava il CP_1 CP_1 licenziamento disciplinare senza preavviso di cui alla determina n. 230 del 09.04.2021 -recante “Presa
d'atto” del verbale dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) n. 3769 del 17.03.2021- comminatogli in ragione dei fatti acclarati nella sentenza della Corte di Appello di Lecce-sezione
Unica penale, n. 1764 del 27.11.2019 (divenuta irrevocabile a seguito della pronuncia della Corte di
Cassazione n. 34306/2020), che aveva condannato il dipendente alla pena di tre anni e nove mesi di reclusione e all'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, in relazione ai capi di imputazione riportati alle lettere A, B e C (“A) falsità materiale pluriaggravata commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico in concorso;
B) determinazione, mediante inganno, alla truffa in danno anche di ente pubblico tentata continuata in concorso;
C) falsità materiale pluriaggravata commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico
1 in concorso”, rispettivamente ai sensi degli artt. 476, 640 e ancora 476 c.p.). Il ricorrente eccepiva la nullità e inefficacia del recesso datoriale sotto i seguenti profili: -mancata applicazione della sospensione dei termini del procedimento disciplinare fino al 30/04/2021, ai sensi del D.M.
21/01/2021, relativo all'emergenza epidemiologica;
-indebita considerazione come recidiva della sanzione della sospensione per tre mesi, da considerarsi nulla in quanto comminata in relazione a una contestazione disciplinare per la quale, nel 2011, era stata già applicata la sanzione della censura;
- mancanza nella determina del visto di regolarità contabile, ai sensi di quanto disposto dal TUEL
(d.lgs. n.267/2000); -incompatibilità e conflitto di interessi del componente dell' Controparte_3 in quanto dirigente sindacale;
-insussistenza di una giusta causa e non attribuibilità delle condotte sanzionate alle ipotesi di licenziamento disciplinare tassativamente previste nel pubblico impiego dall'art. 15 d.lgs. 75/2017; -disparità di trattamento rispetto ad altri dipendenti ugualmente condannati con sentenza penale. Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva, in via principale, l'annullamento del licenziamento intimato e la reintegra nel posto di lavoro con condanna del al pagamento CP_1 di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino alla data dell'effettiva reintegra;
in subordine, chiedeva il risarcimento dei danni o la liquidazione di una indennità nella misura ritenuta di giustizia.
Il costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso sostenendo la legittimità del CP_1 licenziamento irrogato in considerazione della particolare gravità della condotta ascritta al dipendente, tale da incrinare il rapporto fiduciario con l'Ente datore di lavoro, anche tenuto conto della qualità di pubblico ufficiale assunta dal ricorrente all'interno della Polizia locale.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale rigettava il ricorso ritenendo legittima la sanzione del licenziamento senza preavviso comminata ai sensi dell'art. 59, comma 9 punto 2 lett. b), c), f) del
CCNL 21.05.2018 Funzioni Locali, essendo stata emanata una sentenza penale di condanna, passata in giudicato, per fatti commessi in servizio dal ricorrente e comunque di gravità tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario. In particolare, quanto agli specifici motivi di doglianza, riteneva non configurabile, nella specie, l'asserita violazione della sospensione dei termini fino al
30.04.2021, di cui alla richiamata normativa emergenziale, in quanto nel medesimo periodo il procedimento disciplinare era già stato sospeso in attesa della definizione del processo penale in secondo grado, ed era stato successivamente riavviato in data 17.03.2021, dopo il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello n. 1764/2019. Quanto alla recidiva, ne riteneva l'irrilevanza stante la gravità dei fatti contestati, tali da giustificare di per sé il licenziamento e considerava pure irrilevante l'assenza di visto di regolarità contabile, in quanto l'atto espulsivo non Cont conteneva un impegno di spesa, ma solo la presa d'atto del verbale dell' e la irrogazione del licenziamento disciplinare. Riteneva, inoltre, che il procedimento disciplinare non fosse viziato a
2 Cont causa della presenza, quale componente dell' , del dirigente sindacale, dott. , non CP_3 sussistendo alcuna incompatibilità tra i due incarichi, ed escludeva l'asserita disparità di trattamento rispetto ad altri dipendenti condannati in sede penale, evidenziando, sul punto, il difetto di elementi utili ai fini di una comparazione, nonché, più in generale, l'assenza di un principio di parità di trattamento dei lavoratori in ambito disciplinare.
Avverso tale decisione ha proposto appello , quale tutore legale di , Parte_1 Parte_2 con ricorso dell'8.11.2024, censurandola per i motivi che di seguito si sintetizzano: 1) motivazione insufficiente in quanto il Tribunale aveva fondato la propria decisione unicamente sull'esistenza di un giudicato penale di condanna, omettendo di valutare l'elemento intenzionale sotteso alla condotta disciplinare contestata;
2) motivazione apparente ed erronea applicazione dell'art. 59 CCNL nella parte in cui non era stato tenuto conto che la sanzione del licenziamento era stata adottata sul presupposto di una contestata recidiva per una precedente condotta in relazione alla quale era stata già comminata una sanzione disciplinare, per come risultante dalla delibera n. 25/2021, con conseguente ritenuta violazione del principio del ne bis in idem; 3) motivazione insufficiente rispetto alla assenza del visto di regolarità contabile nella determina n. 25 (recte 230) del 9.04.2021 con cui era stato irrogato il licenziamento, che comportava riflessi economico-finanziari sul patrimonio dell'Ente (quale la liquidazione del tfr) tali da determinare un impegno di spesa;
4) erronea valutazione della giusta causa e non ascrivibilità dei comportamenti sanzionati alle ipotesi di licenziamento disciplinare tassativamente previste nel pubblico impiego, in particolare se valutate sotto il profilo della mancanza di attualità delle condotte, risalenti al 2012 e, dunque, non più idonee a compromettere il prestigio, il buon andamento ed il decoro dell'Amministrazione, e tenuto conto della buona condotta tenuta dal lavoratore negli anni successivi ai fatti contestati. Dopo aver rappresentato di essere intenzionato a presentare procedimento e istanza di revisione della sentenza penale n.
1764/2019, ha reiterato le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado.
Si è costituito nel presente giudizio il contestando le avverse deduzioni e invocando il CP_1 rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza del 18.06.2025 -sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti, a norma dell'art. 127 ter c.p.c.- la causa è stata decisa come da dispositivo, previa verifica del deposito nel termine perentorio stabilito.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve ritenersi formato il giudicato interno in relazione alle parti della sentenza gravata in cui sono stati respinti i motivi di impugnazione del licenziamento riferiti alla mancata
3 sospensione del procedimento disciplinare ai sensi della normativa emergenziale, alla presunta irregolarità nella formazione dell'UPD, e alla disparità di trattamento.
Si richiama in proposito il pacifico indirizzo giurisprudenziale, secondo cui, in materia di procedimento civile, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l'appellante, che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse. Tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice (cfr. Cass. n.
10796/2009; n. 25840/2020).
Nella specie parte appellante ha omesso qualsivoglia censura rispetto alla decisione delle predette questioni da parte del Tribunale.
***
Tanto premesso i motivi di appello sono infondati e devono essere disattesi per le ragioni che di seguito si espongono.
Come anticipato in premessa, con verbale del 17.03.2021 -recepito nella delibera n. 230 del Cont 9.04.2021- l' ha comminato all'appellante il licenziamento senza preavviso in conseguenza dei fatti accertati con sentenza penale irrevocabile n. 1764 del 27.11.2019, resa dalla Corte di Appello di
Lecce-sezione unica penale, che aveva condannato il dipendente alla pena di tre anni e nove mesi di reclusione in relazione ai capi di imputazione riportati alle lettere A, B, e C, rispettivamente ai sensi degli artt. 476, 640 e ancora 476 c.p., relativi ai delitti così descritti: -falsità materiale pluriaggravata per avere, , quale vigile urbano in servizio presso il comando di Polizia Municipale di Pt_2 [...]
e quale ausiliario del traffico del medesimo Comune e materiale sottoscrittore dell'atto, CP_1 Pt_3 formato, il 10 aprile 2009, un rapporto di servizio ad apparente firma anche di un altro vigile urbano, del tutto falso, relativo ad un sinistro stradale in cui si diceva essere stata coinvolta l'autovettura condotta dalla moglie dello (capo A); -tentata truffa aggravata, commessa da e C.B. Pt_2 Pt_2
(in data 4 febbraio 2013), consistita nell'avere simulato un sinistro stradale, in realtà mai avvenuto, in cui sarebbe stato coinvolto a bordo del suo motociclo, determinato da una buca sul manto Pt_4 stradale e così imputando il danno al (e alla società che aveva assicurato Controparte_1
l'ente per i danni da responsabilità civile) formando, il 10 ottobre 2009, su istigazione di Pt_2 un falso rapporto di servizio (capo B); -falsità materiale pluriaggravata, in relazione al falso Pt_4 rapporto di servizio di cui al capo B (capo C).
4 Il licenziamento è stato intimato ai sensi dell'art. 58 e art. 59 CCNL Funzioni Locali, facendo espresso richiamo del comma 1 dell'art. 59 (“
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali: a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza
o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento; b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro”), e del comma 9, punto 2, lett. c), e), f), ove sono tipizzati gli illeciti disciplinari che, secondo la normativa contrattuale, giustificano il licenziamento senza preavviso e cioè: “… c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità (…); e) condanna, anche non passata in giudicato: -per i delitti indicati dall'art.7, comma 1, e 8, comma 1, del D.Lgs.n.235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
-per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001 n.97;- per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro”.
Fatta tale necessaria premessa, alla luce della normativa contrattuale sopra riportata e dei principi generali che disciplinano la presente materia, il licenziamento irrogato all'appellante deve ritenersi legittimo.
Invero, come è noto, la giusta causa di licenziamento è ravvisabile a fronte di condotte che rivestano il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, ed in particolare di quello fiduciario, perché idonee a minare l'affidamento che il datore di lavoro deve poter riporre sulla futura correttezza dell'adempimento della prestazione lavorativa. Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, la fiducia è fattore che condiziona la permanenza del vincolo contrattuale e può avere un'intensità differenziata a seconda della funzione, della natura e della qualità del singolo rapporto, della posizione delle parti, dell'oggetto delle mansioni e del grado di affidamento che le stesse esigono, elementi, questi, che devono essere tutti apprezzati dal giudice di merito, perché la valutazione sulla gravità dell'inadempimento e sulla proporzionalità della sanzione rispetto all'addebito contestato deve essere espressa tenendo conto, da un lato, dei profili oggettivi e soggettivi della condotta, dall'altro delle caratteristiche proprie del rapporto in relazione al quale va valutata la possibilità o meno della prosecuzione (cfr. tra le tante Cass. n. 10236/2023).
5 Nella specie la condotta in ragione della quale è stato irrogato il licenziamento per cui è causa appare tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario, tenuto conto della gravità dei fatti di reato commessi dal dipendente, per come definitivamente accertati in sede penale, del ruolo ricoperto dallo stesso all'interno dell'amministrazione comunale, in quanto appartenente al Corpo della Polizia locale, e della delicatezza delle funzioni istituzionalmente riservate a tale Corpo di polizia, che implicano l'assunzione di importanti responsabilità e richiedono un grado di affidabilità particolarmente elevato sia nei confronti dell'amministrazione che nei confronti dei terzi, con evidenti ricadute anche sull'immagine del datore di lavoro e sulla fiducia dei cittadini. CP_1
La sanzione espulsiva adottata dal appare dunque conforme alle previsioni contrattuali di CP_1 cui all'art. 59, comma 9 cit. e proporzionata alla gravità della condotta, tenuto conto del principio di gradualità, per come previsto dall'art. 59, comma 1, e, segnatamente, considerata l'intenzionalità del comportamento del dipendente, la rilevanza degli obblighi violati, le responsabilità connesse alla posizione di lavoro, il grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi.
Le suesposte valutazioni non appaiono inficiate dalle doglianze espresse nei motivi di appello.
In particolare, per quanto riguarda la (lamentata) omessa valutazione dell'elemento intenzionale sotteso alla condotta del lavoratore (motivo di appello sub n. 1), è sufficiente evidenziare che il passaggio in giudicato della sentenza penale in relazione ai reati ascritti all'appellante ha comportato l'indiscutibile accertamento della intenzionalità della condotta, trattandosi di reati dolosi. Come più volte evidenziato dalla Suprema Corte in fattispecie analoghe, invero, nel giudizio disciplinare la sentenza penale in materia di falso è idonea a dimostrare l'intenzionalità della condotta dell'incolpato, trattandosi di reato doloso, sebbene non rilevi con riferimento alle valutazioni in essa contenute sulla commisurazione della pena, nonché sulla concessione delle attenuanti generiche e di altri benefici, trattandosi di determinazioni riconducibili a finalità del tutto distinte rispetto a quelle del giudizio disciplinare ( Cass. n. 23484/2010, n. 17113/2009).
Quanto alla mancanza di attualità delle condotte esaminate (motivo di appello sub n. 4), va detto che la sussistenza o meno della giusta causa del licenziamento deve essere valutata tenendo conto dell'insieme delle circostanze oggettive e soggettive riferibili al momento in cui l'illecito si è verificato. Nelle ipotesi -qual è quella che occupa- in cui la sanzione disciplinare è irrogata in ragione del giudicato formatosi sulla responsabilità penale del dipendente si realizza la non coincidenza fra il momento in cui la condotta è stata tenuta e quello in cui la stessa è stata definitivamente acclarata, sicché il tempo decorso dall'epoca del fatto, così come non rende intempestiva la reazione disciplinare, non può essere valorizzato per escludere la lesione del vincolo fiduciario, perché solo la formazione del giudicato penale consente al datore di ritenere certa la responsabilità del prestatore e
6 di misurare su detto accertamento la prognosi sulla correttezza o meno del futuro adempimento degli obblighi che dal rapporto di impiego scaturiscono (cfr. in tal senso, in fattispecie analoga, Cass. n.
10236/2023). Nella specie, la sanzione disciplinare è stata irrogata -con espresso riferimento all'art. 59, comma 9, punto 2, lett. c)- a seguito del giudicato penale formatosi su fatti che, seppure risalenti nel tempo, assumono rilevanza attuale ai fini del giudizio disciplinare e, per come già detto, sono connotati da gravità tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario, sicché deve essere confermata, anche sotto tale profilo, la legittimità del licenziamento.
Quanto alla lamentata violazione del principio del ne bis in idem e alla (ritenuta) contestazione della recidiva nella determina n. 25/2021 (motivo di appello sub n. 2) deve rilevarsi, innanzitutto, che la determina in questione non riguarda il licenziamento irrogato all'appellante, ma attiene alla sua interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, in conseguenza di quanto statuito nella citata sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Lecce-sezione unica penale n. 1764/2019. La determina n. 25/2021 non contiene la contestazione di alcuna recidiva, ma si limita a riportare, in premessa, il fatto storico della esistenza della sospensione dal servizio del dipendente per effetto di un precedente provvedimento disciplinare. L'appello deve quindi essere disatteso sul punto.
Solo per completezza si evidenzia che -pur risultando assolutamente generico il riferimento ai precedenti addebiti disciplinari e ai provvedimenti sanzionatori eventualmente adottati per ciascuno di essi, per come riportato nel motivo di appello- in nessuno dei documenti in atti relativi al procedimento disciplinare da cui è scaturito il licenziamento per cui è causa risulta contestata la recidiva, considerato che, per come già rilevato, il licenziamento è stato intimato per le ipotesi di cui all'art. 59 comma 9 punto 2 lett. c), e), f) (che non attengono a ipotesi di recidiva nelle mancanze) e per i fatti di reato di cui alla sentenza penale n. 1764/2019, che non risultano essere mai stati contestati in precedenza. Nel verbale dell'UPD n. 3769 del 17.03.2021(con cui è stato comminato il licenziamento) è contenuto il mero richiamo ad altro procedimento disciplinare -scaturito da una diversa e precedente sentenza penale di condanna definitiva per il reato di falsità ideologica commesso dal medesimo dipendente nell'agosto 2011 (sentenza penale n. 1712/2015)- ma tale richiamo risulta effettuato unicamente quale elemento di valutazione utile per la determinazione della sanzione proporzionata da irrogare nel caso di specie (v. pagg 3 e 4 verbale UPD n. 3769/2021, allegato in atti). Anche sotto tale profilo, dunque, il licenziamento appare legittimo.
Resta da esaminare l'eccepita nullità del recesso per la mancanza del visto di regolarità contabile nella determina n. 230 del 9.04.2021 (motivo di appello sub n. 3). Anche tale argomento appare destituito di fondamento ove si consideri che la determina in questione non contiene alcun impegno di spesa, avendo ad oggetto esclusivamente la presa d'atto del verbale dell'UPD e l'irrogazione del
7 licenziamento disciplinare e non anche determinazioni relative al trattamento economico di fine rapporto.
Per tutte le suesposte ragioni, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 08/11/2024 da quale tutore legale di nei confronti del Parte_1 Parte_2 Controparte_1 avverso la sentenza del 10/04/2024 n. 598/2024 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 3.473,00 ex D.M. n. 55/14, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis del dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 18/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di lavoro, in grado di appello, tra
, quale tutore legale di , rappresentata e difesa Parte_1 Parte_2 dall'avv. Fernando Palermo
Appellante e
rappresentato e difeso dall'avv. Vito Antonio Nigro Controparte_1
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato il 9.09.2021 , già lavoratore alle dipendenze del Controparte_2 [...]
(di seguito in qualità di maresciallo della Polizia Locale, impugnava il CP_1 CP_1 licenziamento disciplinare senza preavviso di cui alla determina n. 230 del 09.04.2021 -recante “Presa
d'atto” del verbale dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) n. 3769 del 17.03.2021- comminatogli in ragione dei fatti acclarati nella sentenza della Corte di Appello di Lecce-sezione
Unica penale, n. 1764 del 27.11.2019 (divenuta irrevocabile a seguito della pronuncia della Corte di
Cassazione n. 34306/2020), che aveva condannato il dipendente alla pena di tre anni e nove mesi di reclusione e all'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, in relazione ai capi di imputazione riportati alle lettere A, B e C (“A) falsità materiale pluriaggravata commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico in concorso;
B) determinazione, mediante inganno, alla truffa in danno anche di ente pubblico tentata continuata in concorso;
C) falsità materiale pluriaggravata commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico
1 in concorso”, rispettivamente ai sensi degli artt. 476, 640 e ancora 476 c.p.). Il ricorrente eccepiva la nullità e inefficacia del recesso datoriale sotto i seguenti profili: -mancata applicazione della sospensione dei termini del procedimento disciplinare fino al 30/04/2021, ai sensi del D.M.
21/01/2021, relativo all'emergenza epidemiologica;
-indebita considerazione come recidiva della sanzione della sospensione per tre mesi, da considerarsi nulla in quanto comminata in relazione a una contestazione disciplinare per la quale, nel 2011, era stata già applicata la sanzione della censura;
- mancanza nella determina del visto di regolarità contabile, ai sensi di quanto disposto dal TUEL
(d.lgs. n.267/2000); -incompatibilità e conflitto di interessi del componente dell' Controparte_3 in quanto dirigente sindacale;
-insussistenza di una giusta causa e non attribuibilità delle condotte sanzionate alle ipotesi di licenziamento disciplinare tassativamente previste nel pubblico impiego dall'art. 15 d.lgs. 75/2017; -disparità di trattamento rispetto ad altri dipendenti ugualmente condannati con sentenza penale. Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva, in via principale, l'annullamento del licenziamento intimato e la reintegra nel posto di lavoro con condanna del al pagamento CP_1 di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino alla data dell'effettiva reintegra;
in subordine, chiedeva il risarcimento dei danni o la liquidazione di una indennità nella misura ritenuta di giustizia.
Il costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso sostenendo la legittimità del CP_1 licenziamento irrogato in considerazione della particolare gravità della condotta ascritta al dipendente, tale da incrinare il rapporto fiduciario con l'Ente datore di lavoro, anche tenuto conto della qualità di pubblico ufficiale assunta dal ricorrente all'interno della Polizia locale.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale rigettava il ricorso ritenendo legittima la sanzione del licenziamento senza preavviso comminata ai sensi dell'art. 59, comma 9 punto 2 lett. b), c), f) del
CCNL 21.05.2018 Funzioni Locali, essendo stata emanata una sentenza penale di condanna, passata in giudicato, per fatti commessi in servizio dal ricorrente e comunque di gravità tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario. In particolare, quanto agli specifici motivi di doglianza, riteneva non configurabile, nella specie, l'asserita violazione della sospensione dei termini fino al
30.04.2021, di cui alla richiamata normativa emergenziale, in quanto nel medesimo periodo il procedimento disciplinare era già stato sospeso in attesa della definizione del processo penale in secondo grado, ed era stato successivamente riavviato in data 17.03.2021, dopo il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello n. 1764/2019. Quanto alla recidiva, ne riteneva l'irrilevanza stante la gravità dei fatti contestati, tali da giustificare di per sé il licenziamento e considerava pure irrilevante l'assenza di visto di regolarità contabile, in quanto l'atto espulsivo non Cont conteneva un impegno di spesa, ma solo la presa d'atto del verbale dell' e la irrogazione del licenziamento disciplinare. Riteneva, inoltre, che il procedimento disciplinare non fosse viziato a
2 Cont causa della presenza, quale componente dell' , del dirigente sindacale, dott. , non CP_3 sussistendo alcuna incompatibilità tra i due incarichi, ed escludeva l'asserita disparità di trattamento rispetto ad altri dipendenti condannati in sede penale, evidenziando, sul punto, il difetto di elementi utili ai fini di una comparazione, nonché, più in generale, l'assenza di un principio di parità di trattamento dei lavoratori in ambito disciplinare.
Avverso tale decisione ha proposto appello , quale tutore legale di , Parte_1 Parte_2 con ricorso dell'8.11.2024, censurandola per i motivi che di seguito si sintetizzano: 1) motivazione insufficiente in quanto il Tribunale aveva fondato la propria decisione unicamente sull'esistenza di un giudicato penale di condanna, omettendo di valutare l'elemento intenzionale sotteso alla condotta disciplinare contestata;
2) motivazione apparente ed erronea applicazione dell'art. 59 CCNL nella parte in cui non era stato tenuto conto che la sanzione del licenziamento era stata adottata sul presupposto di una contestata recidiva per una precedente condotta in relazione alla quale era stata già comminata una sanzione disciplinare, per come risultante dalla delibera n. 25/2021, con conseguente ritenuta violazione del principio del ne bis in idem; 3) motivazione insufficiente rispetto alla assenza del visto di regolarità contabile nella determina n. 25 (recte 230) del 9.04.2021 con cui era stato irrogato il licenziamento, che comportava riflessi economico-finanziari sul patrimonio dell'Ente (quale la liquidazione del tfr) tali da determinare un impegno di spesa;
4) erronea valutazione della giusta causa e non ascrivibilità dei comportamenti sanzionati alle ipotesi di licenziamento disciplinare tassativamente previste nel pubblico impiego, in particolare se valutate sotto il profilo della mancanza di attualità delle condotte, risalenti al 2012 e, dunque, non più idonee a compromettere il prestigio, il buon andamento ed il decoro dell'Amministrazione, e tenuto conto della buona condotta tenuta dal lavoratore negli anni successivi ai fatti contestati. Dopo aver rappresentato di essere intenzionato a presentare procedimento e istanza di revisione della sentenza penale n.
1764/2019, ha reiterato le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado.
Si è costituito nel presente giudizio il contestando le avverse deduzioni e invocando il CP_1 rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza del 18.06.2025 -sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti, a norma dell'art. 127 ter c.p.c.- la causa è stata decisa come da dispositivo, previa verifica del deposito nel termine perentorio stabilito.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve ritenersi formato il giudicato interno in relazione alle parti della sentenza gravata in cui sono stati respinti i motivi di impugnazione del licenziamento riferiti alla mancata
3 sospensione del procedimento disciplinare ai sensi della normativa emergenziale, alla presunta irregolarità nella formazione dell'UPD, e alla disparità di trattamento.
Si richiama in proposito il pacifico indirizzo giurisprudenziale, secondo cui, in materia di procedimento civile, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l'appellante, che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse. Tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice (cfr. Cass. n.
10796/2009; n. 25840/2020).
Nella specie parte appellante ha omesso qualsivoglia censura rispetto alla decisione delle predette questioni da parte del Tribunale.
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Tanto premesso i motivi di appello sono infondati e devono essere disattesi per le ragioni che di seguito si espongono.
Come anticipato in premessa, con verbale del 17.03.2021 -recepito nella delibera n. 230 del Cont 9.04.2021- l' ha comminato all'appellante il licenziamento senza preavviso in conseguenza dei fatti accertati con sentenza penale irrevocabile n. 1764 del 27.11.2019, resa dalla Corte di Appello di
Lecce-sezione unica penale, che aveva condannato il dipendente alla pena di tre anni e nove mesi di reclusione in relazione ai capi di imputazione riportati alle lettere A, B, e C, rispettivamente ai sensi degli artt. 476, 640 e ancora 476 c.p., relativi ai delitti così descritti: -falsità materiale pluriaggravata per avere, , quale vigile urbano in servizio presso il comando di Polizia Municipale di Pt_2 [...]
e quale ausiliario del traffico del medesimo Comune e materiale sottoscrittore dell'atto, CP_1 Pt_3 formato, il 10 aprile 2009, un rapporto di servizio ad apparente firma anche di un altro vigile urbano, del tutto falso, relativo ad un sinistro stradale in cui si diceva essere stata coinvolta l'autovettura condotta dalla moglie dello (capo A); -tentata truffa aggravata, commessa da e C.B. Pt_2 Pt_2
(in data 4 febbraio 2013), consistita nell'avere simulato un sinistro stradale, in realtà mai avvenuto, in cui sarebbe stato coinvolto a bordo del suo motociclo, determinato da una buca sul manto Pt_4 stradale e così imputando il danno al (e alla società che aveva assicurato Controparte_1
l'ente per i danni da responsabilità civile) formando, il 10 ottobre 2009, su istigazione di Pt_2 un falso rapporto di servizio (capo B); -falsità materiale pluriaggravata, in relazione al falso Pt_4 rapporto di servizio di cui al capo B (capo C).
4 Il licenziamento è stato intimato ai sensi dell'art. 58 e art. 59 CCNL Funzioni Locali, facendo espresso richiamo del comma 1 dell'art. 59 (“
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali: a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza
o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento; b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro”), e del comma 9, punto 2, lett. c), e), f), ove sono tipizzati gli illeciti disciplinari che, secondo la normativa contrattuale, giustificano il licenziamento senza preavviso e cioè: “… c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità (…); e) condanna, anche non passata in giudicato: -per i delitti indicati dall'art.7, comma 1, e 8, comma 1, del D.Lgs.n.235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
-per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001 n.97;- per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro”.
Fatta tale necessaria premessa, alla luce della normativa contrattuale sopra riportata e dei principi generali che disciplinano la presente materia, il licenziamento irrogato all'appellante deve ritenersi legittimo.
Invero, come è noto, la giusta causa di licenziamento è ravvisabile a fronte di condotte che rivestano il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, ed in particolare di quello fiduciario, perché idonee a minare l'affidamento che il datore di lavoro deve poter riporre sulla futura correttezza dell'adempimento della prestazione lavorativa. Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, la fiducia è fattore che condiziona la permanenza del vincolo contrattuale e può avere un'intensità differenziata a seconda della funzione, della natura e della qualità del singolo rapporto, della posizione delle parti, dell'oggetto delle mansioni e del grado di affidamento che le stesse esigono, elementi, questi, che devono essere tutti apprezzati dal giudice di merito, perché la valutazione sulla gravità dell'inadempimento e sulla proporzionalità della sanzione rispetto all'addebito contestato deve essere espressa tenendo conto, da un lato, dei profili oggettivi e soggettivi della condotta, dall'altro delle caratteristiche proprie del rapporto in relazione al quale va valutata la possibilità o meno della prosecuzione (cfr. tra le tante Cass. n. 10236/2023).
5 Nella specie la condotta in ragione della quale è stato irrogato il licenziamento per cui è causa appare tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario, tenuto conto della gravità dei fatti di reato commessi dal dipendente, per come definitivamente accertati in sede penale, del ruolo ricoperto dallo stesso all'interno dell'amministrazione comunale, in quanto appartenente al Corpo della Polizia locale, e della delicatezza delle funzioni istituzionalmente riservate a tale Corpo di polizia, che implicano l'assunzione di importanti responsabilità e richiedono un grado di affidabilità particolarmente elevato sia nei confronti dell'amministrazione che nei confronti dei terzi, con evidenti ricadute anche sull'immagine del datore di lavoro e sulla fiducia dei cittadini. CP_1
La sanzione espulsiva adottata dal appare dunque conforme alle previsioni contrattuali di CP_1 cui all'art. 59, comma 9 cit. e proporzionata alla gravità della condotta, tenuto conto del principio di gradualità, per come previsto dall'art. 59, comma 1, e, segnatamente, considerata l'intenzionalità del comportamento del dipendente, la rilevanza degli obblighi violati, le responsabilità connesse alla posizione di lavoro, il grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi.
Le suesposte valutazioni non appaiono inficiate dalle doglianze espresse nei motivi di appello.
In particolare, per quanto riguarda la (lamentata) omessa valutazione dell'elemento intenzionale sotteso alla condotta del lavoratore (motivo di appello sub n. 1), è sufficiente evidenziare che il passaggio in giudicato della sentenza penale in relazione ai reati ascritti all'appellante ha comportato l'indiscutibile accertamento della intenzionalità della condotta, trattandosi di reati dolosi. Come più volte evidenziato dalla Suprema Corte in fattispecie analoghe, invero, nel giudizio disciplinare la sentenza penale in materia di falso è idonea a dimostrare l'intenzionalità della condotta dell'incolpato, trattandosi di reato doloso, sebbene non rilevi con riferimento alle valutazioni in essa contenute sulla commisurazione della pena, nonché sulla concessione delle attenuanti generiche e di altri benefici, trattandosi di determinazioni riconducibili a finalità del tutto distinte rispetto a quelle del giudizio disciplinare ( Cass. n. 23484/2010, n. 17113/2009).
Quanto alla mancanza di attualità delle condotte esaminate (motivo di appello sub n. 4), va detto che la sussistenza o meno della giusta causa del licenziamento deve essere valutata tenendo conto dell'insieme delle circostanze oggettive e soggettive riferibili al momento in cui l'illecito si è verificato. Nelle ipotesi -qual è quella che occupa- in cui la sanzione disciplinare è irrogata in ragione del giudicato formatosi sulla responsabilità penale del dipendente si realizza la non coincidenza fra il momento in cui la condotta è stata tenuta e quello in cui la stessa è stata definitivamente acclarata, sicché il tempo decorso dall'epoca del fatto, così come non rende intempestiva la reazione disciplinare, non può essere valorizzato per escludere la lesione del vincolo fiduciario, perché solo la formazione del giudicato penale consente al datore di ritenere certa la responsabilità del prestatore e
6 di misurare su detto accertamento la prognosi sulla correttezza o meno del futuro adempimento degli obblighi che dal rapporto di impiego scaturiscono (cfr. in tal senso, in fattispecie analoga, Cass. n.
10236/2023). Nella specie, la sanzione disciplinare è stata irrogata -con espresso riferimento all'art. 59, comma 9, punto 2, lett. c)- a seguito del giudicato penale formatosi su fatti che, seppure risalenti nel tempo, assumono rilevanza attuale ai fini del giudizio disciplinare e, per come già detto, sono connotati da gravità tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario, sicché deve essere confermata, anche sotto tale profilo, la legittimità del licenziamento.
Quanto alla lamentata violazione del principio del ne bis in idem e alla (ritenuta) contestazione della recidiva nella determina n. 25/2021 (motivo di appello sub n. 2) deve rilevarsi, innanzitutto, che la determina in questione non riguarda il licenziamento irrogato all'appellante, ma attiene alla sua interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, in conseguenza di quanto statuito nella citata sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Lecce-sezione unica penale n. 1764/2019. La determina n. 25/2021 non contiene la contestazione di alcuna recidiva, ma si limita a riportare, in premessa, il fatto storico della esistenza della sospensione dal servizio del dipendente per effetto di un precedente provvedimento disciplinare. L'appello deve quindi essere disatteso sul punto.
Solo per completezza si evidenzia che -pur risultando assolutamente generico il riferimento ai precedenti addebiti disciplinari e ai provvedimenti sanzionatori eventualmente adottati per ciascuno di essi, per come riportato nel motivo di appello- in nessuno dei documenti in atti relativi al procedimento disciplinare da cui è scaturito il licenziamento per cui è causa risulta contestata la recidiva, considerato che, per come già rilevato, il licenziamento è stato intimato per le ipotesi di cui all'art. 59 comma 9 punto 2 lett. c), e), f) (che non attengono a ipotesi di recidiva nelle mancanze) e per i fatti di reato di cui alla sentenza penale n. 1764/2019, che non risultano essere mai stati contestati in precedenza. Nel verbale dell'UPD n. 3769 del 17.03.2021(con cui è stato comminato il licenziamento) è contenuto il mero richiamo ad altro procedimento disciplinare -scaturito da una diversa e precedente sentenza penale di condanna definitiva per il reato di falsità ideologica commesso dal medesimo dipendente nell'agosto 2011 (sentenza penale n. 1712/2015)- ma tale richiamo risulta effettuato unicamente quale elemento di valutazione utile per la determinazione della sanzione proporzionata da irrogare nel caso di specie (v. pagg 3 e 4 verbale UPD n. 3769/2021, allegato in atti). Anche sotto tale profilo, dunque, il licenziamento appare legittimo.
Resta da esaminare l'eccepita nullità del recesso per la mancanza del visto di regolarità contabile nella determina n. 230 del 9.04.2021 (motivo di appello sub n. 3). Anche tale argomento appare destituito di fondamento ove si consideri che la determina in questione non contiene alcun impegno di spesa, avendo ad oggetto esclusivamente la presa d'atto del verbale dell'UPD e l'irrogazione del
7 licenziamento disciplinare e non anche determinazioni relative al trattamento economico di fine rapporto.
Per tutte le suesposte ragioni, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 08/11/2024 da quale tutore legale di nei confronti del Parte_1 Parte_2 Controparte_1 avverso la sentenza del 10/04/2024 n. 598/2024 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 3.473,00 ex D.M. n. 55/14, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis del dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 18/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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