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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/11/2024, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
1
R.g. n. 1362/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 1362/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 05/11/2024, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 30/05/2024 da e Parte_1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall' avv.to AGATA VINCENZO, tendente ad ottenere la
[...]
separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Macerata Campania (CE) in data
19/05/2012 e che dalla loro unione è nata la figlia (il 10.06.2013); Per_1
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) I coniugi vivranno separati, nel mutuo rispetto, dandosi reciproco permesso per l'espatrio.
2) La figlia minore resterà affidata ad entrambi i genitori che eserciteranno Persona_2
congiuntamente la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute.
3) Il domicilio privilegiato della minore è stabilito presso l'abitazione coniugale in Marcianise alla Via Cremona n.63 che, pertanto, resterà nella esclusiva disponibilità della madre, con tutti i beni e le suppellettili che la arredano. 2
4) La figlia minore, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi, trascorrerà con il padre: - il martedì di ogni settimana dall'uscita di scuola, o dalle 17,00 nei periodi non scolastici, fino al mattino successivo, quando sarà riaccompagnata dal padre a scuola all'inizio delle lezioni o, nei periodi non scolastici, presso l'abitazione della madre entro le ore
10.00; - il fine settimana, alternato con la madre, dall'uscita di scuola del venerdì, o dalle
17,00 nei periodi non scolastici, fino alla domenica successiva, quando sarà riaccompagnata dal padre, presso l'abitazione della madre entro le ore 21,00; - il giovedì di ogni settimana dall'uscita di scuola, o dalle 17,00 nei periodi non scolastici, fino alle 21.00, quando sarà riaccompagnata dal padre presso l'abitazione della madre;
ciò nelle settimane quando il padre non terrà con se la figlia nei weekend.
5) La figlia minore, fatte salve diverse modalità concordate tra i genitori passerà altresì con il padre, ad anni alterni, i giorni del 24 dicembre e del 01 gennaio o del 25 dicembre e del 31 gennaio dalle ore 10,00 alle ore 10,00 del giorno successivo;
sempre ad anni alterni passerà con il padre o la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo dalle ore 10,00 alle ore 20,00 e il giorno dell'epifania dalle ore 10,00 alle ore 20,00. Passerà con il padre o con la madre i compleanni e gli onomastici di questi, come il giorno della Festa del Papà e quello della mamma. Le regolamentazioni previste dal presente articolo prevarranno su quelle di cui al precedente art.4);
6) Per le vacanze estive il padre potrà tenere con sé la figlia per quindici giorni continui ed ininterrotti nei mesi di luglio e agosto da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
7) I genitori assicurano la loro reperibilità durante il periodo in cui terranno presso di sé la figlia minore alla quale sarà sempre permesso di contattare telefonicamente l'altro genitore.
8) Per tutti gli accordi innanzi indicati restano comunque salve le diverse regolamentazioni che i genitori potranno prendere, purché non pregiudichino l'interesse della minore.
9) Entrambi i genitori assicureranno alla figlia il mantenimento di rapporti continuativi con le rispettive famiglie di origine.
10) Il sig. , a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, verserà Parte_1
mensilmente alla moglie la somma di €.400,00, entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario sulle coordinate che gli verranno comunicate. Tale somma si rivaluterà annualmente secondo l'indice ISTAT. Il sig. sosterrà inoltre il 50% delle Parte_1
spese straordinarie, tra cui espressamente quelle mediche e scolastiche che dovranno essere 3
concordate tra i genitori e debitamente documentate. Per la regolamentazione delle stesse le parti si rimettono a quanto stabilito nel protocollo del 28/03/2024 adottato d'intesa tra la
Presidenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere e l'Ordine degli Avvocati.
11) Le parti dichiarano di aver definito in separata sede ogni altra questione relativa alla attribuzione ed alla divisione dei beni acquistati durante il matrimonio rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge;
ritenuto che le pattuizioni siano conformi all' interesse della figlia minore;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
Rilevato che le parti hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civile del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c.;
Rilevato, pertanto, che la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio e che a ciò si provvede con separata ordinanza;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nato a [...], il [...], e Parte_1 Parte_2
, nata a [...], il [...];
[...]
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Macerata Campania (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) - atto n. 5, parte II, serie A, anno 2012;
3) Rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Manda la cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 05/11/2024 4
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
R.g. n. 1362/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 1362/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 05/11/2024, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 30/05/2024 da e Parte_1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall' avv.to AGATA VINCENZO, tendente ad ottenere la
[...]
separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Macerata Campania (CE) in data
19/05/2012 e che dalla loro unione è nata la figlia (il 10.06.2013); Per_1
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) I coniugi vivranno separati, nel mutuo rispetto, dandosi reciproco permesso per l'espatrio.
2) La figlia minore resterà affidata ad entrambi i genitori che eserciteranno Persona_2
congiuntamente la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute.
3) Il domicilio privilegiato della minore è stabilito presso l'abitazione coniugale in Marcianise alla Via Cremona n.63 che, pertanto, resterà nella esclusiva disponibilità della madre, con tutti i beni e le suppellettili che la arredano. 2
4) La figlia minore, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi, trascorrerà con il padre: - il martedì di ogni settimana dall'uscita di scuola, o dalle 17,00 nei periodi non scolastici, fino al mattino successivo, quando sarà riaccompagnata dal padre a scuola all'inizio delle lezioni o, nei periodi non scolastici, presso l'abitazione della madre entro le ore
10.00; - il fine settimana, alternato con la madre, dall'uscita di scuola del venerdì, o dalle
17,00 nei periodi non scolastici, fino alla domenica successiva, quando sarà riaccompagnata dal padre, presso l'abitazione della madre entro le ore 21,00; - il giovedì di ogni settimana dall'uscita di scuola, o dalle 17,00 nei periodi non scolastici, fino alle 21.00, quando sarà riaccompagnata dal padre presso l'abitazione della madre;
ciò nelle settimane quando il padre non terrà con se la figlia nei weekend.
5) La figlia minore, fatte salve diverse modalità concordate tra i genitori passerà altresì con il padre, ad anni alterni, i giorni del 24 dicembre e del 01 gennaio o del 25 dicembre e del 31 gennaio dalle ore 10,00 alle ore 10,00 del giorno successivo;
sempre ad anni alterni passerà con il padre o la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo dalle ore 10,00 alle ore 20,00 e il giorno dell'epifania dalle ore 10,00 alle ore 20,00. Passerà con il padre o con la madre i compleanni e gli onomastici di questi, come il giorno della Festa del Papà e quello della mamma. Le regolamentazioni previste dal presente articolo prevarranno su quelle di cui al precedente art.4);
6) Per le vacanze estive il padre potrà tenere con sé la figlia per quindici giorni continui ed ininterrotti nei mesi di luglio e agosto da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
7) I genitori assicurano la loro reperibilità durante il periodo in cui terranno presso di sé la figlia minore alla quale sarà sempre permesso di contattare telefonicamente l'altro genitore.
8) Per tutti gli accordi innanzi indicati restano comunque salve le diverse regolamentazioni che i genitori potranno prendere, purché non pregiudichino l'interesse della minore.
9) Entrambi i genitori assicureranno alla figlia il mantenimento di rapporti continuativi con le rispettive famiglie di origine.
10) Il sig. , a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, verserà Parte_1
mensilmente alla moglie la somma di €.400,00, entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario sulle coordinate che gli verranno comunicate. Tale somma si rivaluterà annualmente secondo l'indice ISTAT. Il sig. sosterrà inoltre il 50% delle Parte_1
spese straordinarie, tra cui espressamente quelle mediche e scolastiche che dovranno essere 3
concordate tra i genitori e debitamente documentate. Per la regolamentazione delle stesse le parti si rimettono a quanto stabilito nel protocollo del 28/03/2024 adottato d'intesa tra la
Presidenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere e l'Ordine degli Avvocati.
11) Le parti dichiarano di aver definito in separata sede ogni altra questione relativa alla attribuzione ed alla divisione dei beni acquistati durante il matrimonio rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge;
ritenuto che le pattuizioni siano conformi all' interesse della figlia minore;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
Rilevato che le parti hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civile del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c.;
Rilevato, pertanto, che la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio e che a ciò si provvede con separata ordinanza;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nato a [...], il [...], e Parte_1 Parte_2
, nata a [...], il [...];
[...]
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Macerata Campania (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) - atto n. 5, parte II, serie A, anno 2012;
3) Rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Manda la cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 05/11/2024 4
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio