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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/06/2025, n. 2113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2113 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 8431/2024, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e riservata per la decisione a seguito della scadenza del termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c.
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. STALLONE ILARIA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
Alla scadenza del termine sopra citato le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – , parte ricorrente, al- Parte_1
lega d'aver contratto matrimonio in Sannicandro di Bari in data
02/09/1987 con , parte resistente, unione Controparte_1
dalla quale sono nati due figli, oggi maggiorenni.
Lamenta che la convivenza col marito è divenuta intollerabile a causa del comportamento dello stesso, contraddistinto da totale di- saffezione e disinteresse nei confronti della moglie e del figlio
[...]
, affetto da “Ritardo Mentale Moderato” ed invalido al 100%. Per_1
Chiede, previa emanazione dei provvedimenti temporanei ed ur- genti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., dichiarare la separazione perso- nale dei coniugi;
stabilire che il figlio continui a vivere con Per_2
essa ricorrente e che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale nei suoi confronti;
disciplinare gli in- contri tra il resistente ed il predetto figlio. Con vittoria di spese.
“LA MANCATA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE” – Quest'ultimo non si
è costituito in giudizio ma è comparso alla 1^ udienza: è stata co- munque dichiarata la sua contumacia.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i co- niugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e la causa è stata rimessa in decisione.
“SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE” – Tale domanda è fondata e per- tanto merita accoglimento.
L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudi- ziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecu- zione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle convergenti allegazioni delle parti contenute ne- gli atti di causa (e, in special modo, nel ricorso introduttivo e nella comparsa di risposta), confermate sia all'udienza presidenziale, nel corso della quale i coniugi sono comparsi personalmente, sia nel prosieguo del giudizio, essendo pacifico che il resistente, in esecu- zione dei provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti emessi ex articolo 708 c.p.c., ha lasciato la casa familiare, senza più farvi ritorno e, a partire da tale epoca, non constano fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Del resto, dalle stesse allegazioni della parte ricorrente si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
“ESERCIZIO CONGIUNTO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI CON-
FRONTI DEL FIGLIO MICHELE E ATTRIBUZIONE CASA FAMILIARE” – In ordine a tali aspetti ritiene il collegio che nessuna pronuncia possa essere adottata in questa sede, in quanto entrambi i figli della coppia sono maggiorenni e per gli stessi non è stato chiesto alcun assegno di contributo al mantenimento, il che lascia presumere una loro indipendenza economica.
In particolare, la ricorrente chiede disporsi l'esercizio congiunto di entrambi i genitori della responsabilità genitoriale sul figlio
[...]
, assumendo che quest'ultimo è invalido al 100% perché af- Per_1
fetto da “Ritardo Mentale Moderato”, richiesta che va rigettata, non avendo detta parte provato quest'ultima circostanza e non risul- tando il predetto figlio incapace d'intendere e di volere, per cui, es- sendo egli maggiorenne, nessuna regolamentazione può darsi in or- dine ai suoi rapporti con i genitori.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la con- danna della parte resistente, soccombente, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che sono indicate in dispositivo nella misura del dovuto, calcolato sulla base delle pre- scrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni al minimo che si rendono necessarie in ragione della esi- guità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettivamente svolta, anche in ragione della natura contumaciale del giudizio.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 31/07/2024 da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
, con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi
[...]
, nata in Sannicandro di Bari in [...] Parte_2
14/07/1969, e , nato in [...] Controparte_1
Bari in data 01/11/1964 (matrimonio celebrato in Sannicandro di Bari in data 02/09/1987, trascritto nel registro degli atti di ma- trimonio del predetto Comune di Sannicandro di Bari al n. 42, parte II, serie A, anno 1987);
2. CONFERMA i provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo
473 bis.22 c.p.c. dati con ordinanza in data 19/02/2025, da in- tendersi qui integralmente riprodotti e trascritti;
3. RIGETTA nel resto;
4. CONDANNA parte resistente al pagamento, in favore della con- troparte, delle spese di lite, che liquida in € 104,35 per spese ed
€ 2.000,00 per compensi professionali, oltre 15% di spese gene- rali, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 03/06/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 8431/2024, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e riservata per la decisione a seguito della scadenza del termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c.
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. STALLONE ILARIA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
Alla scadenza del termine sopra citato le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – , parte ricorrente, al- Parte_1
lega d'aver contratto matrimonio in Sannicandro di Bari in data
02/09/1987 con , parte resistente, unione Controparte_1
dalla quale sono nati due figli, oggi maggiorenni.
Lamenta che la convivenza col marito è divenuta intollerabile a causa del comportamento dello stesso, contraddistinto da totale di- saffezione e disinteresse nei confronti della moglie e del figlio
[...]
, affetto da “Ritardo Mentale Moderato” ed invalido al 100%. Per_1
Chiede, previa emanazione dei provvedimenti temporanei ed ur- genti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., dichiarare la separazione perso- nale dei coniugi;
stabilire che il figlio continui a vivere con Per_2
essa ricorrente e che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale nei suoi confronti;
disciplinare gli in- contri tra il resistente ed il predetto figlio. Con vittoria di spese.
“LA MANCATA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE” – Quest'ultimo non si
è costituito in giudizio ma è comparso alla 1^ udienza: è stata co- munque dichiarata la sua contumacia.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i co- niugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e la causa è stata rimessa in decisione.
“SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE” – Tale domanda è fondata e per- tanto merita accoglimento.
L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudi- ziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecu- zione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle convergenti allegazioni delle parti contenute ne- gli atti di causa (e, in special modo, nel ricorso introduttivo e nella comparsa di risposta), confermate sia all'udienza presidenziale, nel corso della quale i coniugi sono comparsi personalmente, sia nel prosieguo del giudizio, essendo pacifico che il resistente, in esecu- zione dei provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti emessi ex articolo 708 c.p.c., ha lasciato la casa familiare, senza più farvi ritorno e, a partire da tale epoca, non constano fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Del resto, dalle stesse allegazioni della parte ricorrente si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
“ESERCIZIO CONGIUNTO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI CON-
FRONTI DEL FIGLIO MICHELE E ATTRIBUZIONE CASA FAMILIARE” – In ordine a tali aspetti ritiene il collegio che nessuna pronuncia possa essere adottata in questa sede, in quanto entrambi i figli della coppia sono maggiorenni e per gli stessi non è stato chiesto alcun assegno di contributo al mantenimento, il che lascia presumere una loro indipendenza economica.
In particolare, la ricorrente chiede disporsi l'esercizio congiunto di entrambi i genitori della responsabilità genitoriale sul figlio
[...]
, assumendo che quest'ultimo è invalido al 100% perché af- Per_1
fetto da “Ritardo Mentale Moderato”, richiesta che va rigettata, non avendo detta parte provato quest'ultima circostanza e non risul- tando il predetto figlio incapace d'intendere e di volere, per cui, es- sendo egli maggiorenne, nessuna regolamentazione può darsi in or- dine ai suoi rapporti con i genitori.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la con- danna della parte resistente, soccombente, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che sono indicate in dispositivo nella misura del dovuto, calcolato sulla base delle pre- scrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni al minimo che si rendono necessarie in ragione della esi- guità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettivamente svolta, anche in ragione della natura contumaciale del giudizio.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 31/07/2024 da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
, con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi
[...]
, nata in Sannicandro di Bari in [...] Parte_2
14/07/1969, e , nato in [...] Controparte_1
Bari in data 01/11/1964 (matrimonio celebrato in Sannicandro di Bari in data 02/09/1987, trascritto nel registro degli atti di ma- trimonio del predetto Comune di Sannicandro di Bari al n. 42, parte II, serie A, anno 1987);
2. CONFERMA i provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo
473 bis.22 c.p.c. dati con ordinanza in data 19/02/2025, da in- tendersi qui integralmente riprodotti e trascritti;
3. RIGETTA nel resto;
4. CONDANNA parte resistente al pagamento, in favore della con- troparte, delle spese di lite, che liquida in € 104,35 per spese ed
€ 2.000,00 per compensi professionali, oltre 15% di spese gene- rali, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 03/06/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato