Versione
12 marzo 1987
12 marzo 1987
Art. 17. 1. Alla legge 1 dicembre 1970, n. 898 , e' aggiunto il seguente articolo:
"Art. 12-ter. - 1. In caso di genitori rispetto ai quali sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la pensione di reversibilita' spettante ad essi per la morte di un figlio deceduto per fatti di servizio e' attribuita automaticamente dall'ente erogante in parti uguali a ciascun genitore.
2. Alla morte di uno dei genitori, la quota parte di pensione si consolida automaticamente in favore dell'altro.
3. Analogamente si provvede, in presenza della predetta sentenza, per la pensione di reversibilita' spettante al genitore del dante causa secondo le disposizioni di cui agli articoli 83 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ".
"Art. 12-ter. - 1. In caso di genitori rispetto ai quali sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la pensione di reversibilita' spettante ad essi per la morte di un figlio deceduto per fatti di servizio e' attribuita automaticamente dall'ente erogante in parti uguali a ciascun genitore.
2. Alla morte di uno dei genitori, la quota parte di pensione si consolida automaticamente in favore dell'altro.
3. Analogamente si provvede, in presenza della predetta sentenza, per la pensione di reversibilita' spettante al genitore del dante causa secondo le disposizioni di cui agli articoli 83 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ".
Giurisprudenza • 5
- 1. Trib. Genova, sentenza 11/10/2024, n. 2622Provvedimento: […] 26) I trasferimenti come qui effettuati sono esenti da imposte e tasse in genere, ai sensi dell'art. 17, della Legge n. 74/1987 e della sentenza della Corte costituzionale n. 202/2003, anche in riferimento alla prole, in quanto elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.Leggi di più...
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