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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 935/2019 R.G., tra:
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Bianco, C.F._1 elettivamente domiciliato in Palermo, via Bari n. 28, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
appellante,
e
(c.f. e p. iva ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Angela Morrione, elettivamente domiciliata in Palermo, via Volturno n. 2, presso la sede della società (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
convenuta.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 31 maggio 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concluso come da note depositate il 21 ed il 31 maggio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva appello avverso la sentenza n. 4502/2018 Reg. Parte_1
Sent., del 27 settembre 2018, pubblicata il 22 ottobre 2018, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 13794/2013 R.G..
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 24 maggio 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
In sintesi, evocava in giudizio esponendo: Parte_1 CP_1
- di essere proprietario di una serie di immobili siti in Palermo, nonché titolare dei rispettivi contratti di fornitura idrica intercorsi con
[...]
CP_1
- che la fatturazione relativa a tali beni era avvenuta con cadenza pluriennale e solo in base ad acconti in via presuntiva, in violazione della Carta dei Servizi;
- che nel frattempo si erano succeduti negli immobili vari conduttori e l'eccessivo lasso di tempo intercorrente fra le letture aveva comportato l'impossibilità di addebitare ai subentranti l'importo del conguaglio;
- che l' aveva sempre negato la voltura dei contratti in favore dei CP_1 conduttori a uso abitativo, consentendola in seguito solo a condizione
2 che il proprietario sottoscrivesse una clausola vessatoria che lo obbligava in solido con l'inquilino al pagamento dei consumi idrici;
- che gli importi dei conguagli erano stati calcolati al prezzo dell'ultima tariffa vigente;
- che dalle mancate volture erano derivati danni enormi sia all'attore che ai conduttori, i quali non avevano potuto usufruire della tariffa ad uso domestico residente non concessa al proprietario non residente;
- che, in data 10 settembre 2013, l'inquilino di una delle unità immobiliari aveva comunicato immediata disdetta del contratto di locazione a causa della eccessiva onerosità del contratto di fornitura idrica e, in precedenza, per lo stesso motivo, altro conduttore aveva abbandonato un immobile, circostanze che avevano causato al il grave danno consistito nel Pt_1 mancato introito dei relativi canoni;
- che aveva violato le norme tecniche relative alla UNI EN 805, non CP_1 avendo predisposto nelle proprie reti sistemi di sfiato dell'aria e fatturando ai singoli utenti acqua frammista ad aria,
e formulando le seguenti conclusioni:
- dichiarare inutiliter data la fattura n. 201396970 del 18/02/2013 e pertanto non dovuta dall'attore la somma in essa indicata
- dichiarare inutiliter data la fattura n. 201396921 del 18/02/2013 e pertanto non dovuta dall'attore la somma in essa indicata
- dichiarare inutiliter data la fattura n. 201396995 del 18/02/2013 e pertanto non dovuta dall'attore la somma in essa indicata
- dichiarare inutiliter data la fattura n. 201396993 del 18/02/2013 e pertanto non dovuta dall'attore la somma in essa indicata
- dichiarare inutiliter data la fattura n. 201396967 del 18/02/2013 e pertanto non dovuta dall'attore la somma in essa indicata
- dichiarare inutiliter data la fattura n. 201396958 del 18/02/2013 e pertanto non dovuta dall'attore la somma in essa indicata
- dichiarare inutiliter data la fattura n. 201396964 del 18/02/2013 e pertanto non dovuta dall'attore la somma in essa indicata in subordine dichiarare l'avvenuta prescrizione quinquennale delle somme indicate nelle fatture n. 201396995 e n. 201396993; Condannare l'appellata al risarcimento del danno patrimoniale e non quantificabile in € 8.000,00 o in quella somma meglio vista;
3 Condannare l'appellata al risarcimento del danno dovuto per la perdita di due conduttori per fatto e colpa esclusicvi di nella misura di un anno di locazione per ciascun CP_1 immobile e quindi € 8.400,00 per il primo immobile ed € 7.200,00 per il secondo immobile per un ammontare complessivo pari ad € 15.600,00; Accertare e dichiarare la mancata conformità degli impianti dell' alla norma CP_1
UNI EN 805; Conseguentemente condannare l'appellata alla restituzione del 30% di quanto corrisposto negli ultimi dieci anni per tutti i contratti di cui l'attore è titolare;
Condannare la convenuta alle spese del presente giudizio.
Costituitasi in giudizio la quale si opponeva all'accoglimento delle CP_1 domande e spiegava domanda riconvenzionale per il pagamento di alcune fatture non saldate, con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Palermo così statuiva:
1) rigetta tutte le domande spiegate dall'attore in via principale;
2) in parziale accoglimento della domanda subordinata dallo stesso spiegata, dichiara che: a) il credito di cui alla fattura nr . deve ritenersi prescritto nei limiti di € 307,65; P.IVA_2
b) il credito di cui alla fattura nr . deve ritenersi prescritto nei limiti di € 584,30; P.IVA_3
3) condanna l'Ing. al pagamento della somma di € 4.128.84, oltre interessi, a far data Pt_1 dalla domanda;
4) compensa nei limiti del 50% le spese di lite;
5) condanna l'attore a pagare all' il rimanente 50% delle spese del giudizio, che si CP_1 liquida (detto 50%) in complessivi € 2.500,00, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
*****
Le doglianze proposte in sede di impugnazione attengono alle parti della sentenza relative alla periodicità ed al ricorso ai conguagli nella fatturazione, alle tariffe applicate, al rifiuto della voltura delle utenze in favore dei conduttori ed alla violazione delle norme tecniche, con conseguente denunciata somministrazione di acqua mista ad aria.
In premessa, è opportuno svolgere alcune considerazioni di carattere assorbente rispetto ad una parte delle questioni riproposte dall'appellante.
4 In particolare, occorre sottolineare che risulta del tutto sfornito di prova l'allegato nesso causale fra il recesso dai contratti di locazione di due conduttori degli immobili di proprietà del d il diniego della voltura delle utenze di Pt_1 fornitura idrica in favore degli stessi.
A fondamento del proprio assunto, infatti, l'attore si è limitato a produrre le copie dei due contratti di locazione e quella di una dichiarazione sottoscritta dal conduttore del contratto del 16 giugno 2008, dal seguente tenore: “Con la presente, a seguito dell'eccessiva onerosità del contratto do disdetta della locazione CP_1 dell'appartamento di via Bari 8 in Palermo di cui al contratto registrato all'Ufficio Palermo 1 il 02 luglio 2008 al n°3737/3A”.
E' evidente come simile compendio sia del tutto inidoneo a supportare la tesi attorea, nulla essendo stato provato riguardo alle sorti del contratto di locazione intercorso con tale ET DO e pressochè nulla potendosi desumere, quanto all'altro contratto, dalla dichiarazione sopra riportata, resa da soggetto di cui non è neppure stata richiesta l'audizione come teste e nella quale si coglie solo un riferimento, tanto generico quanto privo di collegamento con la presunta negata volturazione dell'utenza, completamente sfornito di forza dimostrativa.
Quanto detto esime, dunque, dall'esaminare il motivo di appello riguardante la contestazione, mossa ad di non consentire l'intestazione delle CP_1 utenze ai soggetti conduttori o di subordinare la stessa all'assunzione di obbligazioni da parte dei proprietari.
Gli elementi di prova appena richiamati risultano, parimenti, assolutamente insufficienti a dimostrare la cessazione dei due contratti di locazione per effetto del lasso di tempo eccessivo trascorso tra una fatturazione e l'altra e per il ricorso, da parte della convenuta, a conguagli che applicassero scorrettamente all'intero periodo considerato solo l'ultima tariffa praticata.
Anche riguardo a tale aspetto, il mero riferimento (peraltro relativo ad un solo rapporto) alla “eccessiva onerosità del contratto , contenuto in una CP_1 dichiarazione scritta non confermata in sede testimoniale, non consente di provare alcunchè.
Ciò evidenziato, i motivi di appello proposti dal on colgono comunque Pt_1 nel segno.
5 L'appellante sottolinea come abbia regolarmente violato il disposto CP_1 dell'art.
6.3 della Carta dei Servizi, che prevede un numero minimo di due letture l'anno, e denuncia l'inattendibilità dei testi ascoltati nel corso del giudizio di primo grado.
Il motivo è privo di fondamento.
Il primo giudice ha opportunamente evidenziato come il regolamento vigente consentisse all'azienda di emettere fatture in acconto e prevedesse, inoltre, la facoltà per l'utente di procedere egli stesso alla ricognizione ed alla comunicazione delle risultanze del contatore (cfr. art. 36).
Dalla prova testimoniale acquisita, inoltre, è emerso come fosse stata la sostanziale inaccessibilità dei luoghi in cui i contatori erano stati installati (“…all'interno di una intercapedine piena di spazzatura, maleodorante e altamente rischiosa anche a causa della presenza di fili elettrici scoperti”), riconducibile ad una non corretta custodia e manutenzione da parte del titolare dell'utenza (onerato in tal senso dagli artt. 34 e 36 del regolamento), ad impedire le letture, fino a che non si era provveduto allo spostamento dei misuratori (in precedenza osteggiato dallo stesso “ricordo che l'attore, che io più volte ho incontrato per cercare di convincerlo a Pt_1 spostare i contatori, si è sempre rifiutato, dicendo che quando aveva fatto il contratto i contatori si trovavano in quel posto e che pertanto non andavano spostati;
altri condomini del medesimo stabile, invece, hanno acconsentito”).
La censura di inattendibilità dei testi per avere indicato il civico 28 di via Bari in luogo di quello (sede degli immobili oggetto di causa) n. 8 non è condivisibile.
Se è vero che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, il n. 28 non contraddistingue il luogo di residenza dell'attore (bensì quello della sua elezione di domicilio, presso lo studio del difensore, ai fini del giudizio), la suddetta indicazione appare comunque, indubbiamente, frutto di un mero errore materiale, non potendosi ragionevolmente dubitare, in assenza di precisi elementi in tal senso, che i testi (uno dei quali ha richiamato espressamente ripetuti colloqui intercorsi con l'ing. abbiano riferito di fatti riconducibili Pt_1
a luoghi differenti o, addirittura, abbiano inventato di sana pianta quanto dichiarato dinanzi al giudice.
6 Circa la affermata indisponibilità delle chiavi per rimuovere i tombini in cui i contatori si trovavano, essa potrebbe, al più, anche se comprovata e realmente ostativa all'accesso ai misuratori, riferirsi al periodo successivo allo spostamento degli apparecchi, in relazione al quale la fatturazione era tornata alle cadenze ordinarie.
In definitiva, per le ragioni esposte, deve senz'altro escludersi che le modalità di fatturazione adottate da possano condurre alla auspicata dall'attore CP_1 declaratoria di non debenza delle relative somme.
Non meritevole di accoglimento risulta l'impugnazione anche riguardo alla eccepita applicazione da parte della convenuta, in sede di conguaglio, delle tariffe in vigore alla fine del periodio di riferimento, anziché di quelle succedutesi nel corso dello stesso.
L'appellante si limita a ribadire il proprio assunto, senza peraltro confrontarsi con le motivazioni della sentenza, nella quale si evidenzia come nessuna prova emerga dalle fatture prodotte dal , al contrario, come la documentazione Pt_1 versata in atti da con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 2, c.p.c. dimostri CP_1 il contrario.
In effetti, le fatture depositate dall'attore non recano (quanto meno per come poi prodotte nel giudizio di appello) il retro, riportante per espressa dicitura “la struttura tariffaria d'appartenenza con le fasce di consumo annue e le relative tariffe in vigore”, da cui, secondo quanto esposto dalla difesa di si evincerebbe invece CP_1 proprio l'applicazione delle tariffe vigenti nei vari periodi.
Per contro, la società convenuta ha dato conto delle deliberazioni emesse in materia di tariffe, delle modalità di applicazione delle stesse e di calcolo degli importi dovuti dagli utenti, indicando a riscontro quanto emergente dalle singole fatture in atti (in particolare all. 12 e 13), tutti fatti e dati non puntualmente e specificamente contestati e/o disattesi dall'attore.
Infine, in relazione alla contestata somministrazione di acqua mista ad aria, l'appellante reitera la richiesta di consulenza tecnica di ufficio, deducendo di aver fornito prova, con la relazione tecnica prodotta, della circostanza per cui l'intera rete idrica comunale violasse la normativa in materia.
7 Anche sotto questo profilo, l'appello è infondato.
Il giudice di primo grado ha, in termini pienamente condivisibili, rilevato che nessun elemento probatorio a supporto della domanda può trarsi dalla consulenza tecnica redatta dallo stesso e relativa ad immobili differenti Pt_1 da quelli oggetto di causa.
Tenuto conto di ciò, ed anche sulla scorta delle difese e contestazioni di parte convenuta - la quale ha svolto controdeduzioni, corredate da documentazione, specificamente riferite alla tipologia ed alla condizione della rete idrica degli edifici di via Bari - una eventuale consulenza tecnica di ufficio non avrebbe altro che carattere meramente esplorativo e fungerebbe, inammissibilmente, da rimedio all'inerzia probatoria dell'attore.
Per le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato.
*****
In conseguenza del rigetto integrale dell'appello, , soccombente, Parte_1 va condannato al pagamento, in favore di delle spese del presente CP_1 grado di giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €3.850,00 per compensi (scaglione valore da €5.200,01 a €26.000,00; €1.000,00 per la fase di studio della controversia, €900,00 per la fase introduttiva del giudizio, €950,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €1.000,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
A seguito dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: “Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come
8 nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 4502/2018 Reg. Sent., del Parte_1
27 settembre 2018, pubblicata il 22 ottobre 2018, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 13794/2013 R.G., così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 CP_1 spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi
€3.850,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 28 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
9
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 935/2019 R.G., tra:
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Bianco, C.F._1 elettivamente domiciliato in Palermo, via Bari n. 28, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
appellante,
e
(c.f. e p. iva ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Angela Morrione, elettivamente domiciliata in Palermo, via Volturno n. 2, presso la sede della società (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
convenuta.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 31 maggio 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concluso come da note depositate il 21 ed il 31 maggio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva appello avverso la sentenza n. 4502/2018 Reg. Parte_1
Sent., del 27 settembre 2018, pubblicata il 22 ottobre 2018, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 13794/2013 R.G..
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 24 maggio 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
In sintesi, evocava in giudizio esponendo: Parte_1 CP_1
- di essere proprietario di una serie di immobili siti in Palermo, nonché titolare dei rispettivi contratti di fornitura idrica intercorsi con
[...]
CP_1
- che la fatturazione relativa a tali beni era avvenuta con cadenza pluriennale e solo in base ad acconti in via presuntiva, in violazione della Carta dei Servizi;
- che nel frattempo si erano succeduti negli immobili vari conduttori e l'eccessivo lasso di tempo intercorrente fra le letture aveva comportato l'impossibilità di addebitare ai subentranti l'importo del conguaglio;
- che l' aveva sempre negato la voltura dei contratti in favore dei CP_1 conduttori a uso abitativo, consentendola in seguito solo a condizione
2 che il proprietario sottoscrivesse una clausola vessatoria che lo obbligava in solido con l'inquilino al pagamento dei consumi idrici;
- che gli importi dei conguagli erano stati calcolati al prezzo dell'ultima tariffa vigente;
- che dalle mancate volture erano derivati danni enormi sia all'attore che ai conduttori, i quali non avevano potuto usufruire della tariffa ad uso domestico residente non concessa al proprietario non residente;
- che, in data 10 settembre 2013, l'inquilino di una delle unità immobiliari aveva comunicato immediata disdetta del contratto di locazione a causa della eccessiva onerosità del contratto di fornitura idrica e, in precedenza, per lo stesso motivo, altro conduttore aveva abbandonato un immobile, circostanze che avevano causato al il grave danno consistito nel Pt_1 mancato introito dei relativi canoni;
- che aveva violato le norme tecniche relative alla UNI EN 805, non CP_1 avendo predisposto nelle proprie reti sistemi di sfiato dell'aria e fatturando ai singoli utenti acqua frammista ad aria,
e formulando le seguenti conclusioni:
- dichiarare inutiliter data la fattura n. 201396970 del 18/02/2013 e pertanto non dovuta dall'attore la somma in essa indicata
- dichiarare inutiliter data la fattura n. 201396921 del 18/02/2013 e pertanto non dovuta dall'attore la somma in essa indicata
- dichiarare inutiliter data la fattura n. 201396995 del 18/02/2013 e pertanto non dovuta dall'attore la somma in essa indicata
- dichiarare inutiliter data la fattura n. 201396993 del 18/02/2013 e pertanto non dovuta dall'attore la somma in essa indicata
- dichiarare inutiliter data la fattura n. 201396967 del 18/02/2013 e pertanto non dovuta dall'attore la somma in essa indicata
- dichiarare inutiliter data la fattura n. 201396958 del 18/02/2013 e pertanto non dovuta dall'attore la somma in essa indicata
- dichiarare inutiliter data la fattura n. 201396964 del 18/02/2013 e pertanto non dovuta dall'attore la somma in essa indicata in subordine dichiarare l'avvenuta prescrizione quinquennale delle somme indicate nelle fatture n. 201396995 e n. 201396993; Condannare l'appellata al risarcimento del danno patrimoniale e non quantificabile in € 8.000,00 o in quella somma meglio vista;
3 Condannare l'appellata al risarcimento del danno dovuto per la perdita di due conduttori per fatto e colpa esclusicvi di nella misura di un anno di locazione per ciascun CP_1 immobile e quindi € 8.400,00 per il primo immobile ed € 7.200,00 per il secondo immobile per un ammontare complessivo pari ad € 15.600,00; Accertare e dichiarare la mancata conformità degli impianti dell' alla norma CP_1
UNI EN 805; Conseguentemente condannare l'appellata alla restituzione del 30% di quanto corrisposto negli ultimi dieci anni per tutti i contratti di cui l'attore è titolare;
Condannare la convenuta alle spese del presente giudizio.
Costituitasi in giudizio la quale si opponeva all'accoglimento delle CP_1 domande e spiegava domanda riconvenzionale per il pagamento di alcune fatture non saldate, con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Palermo così statuiva:
1) rigetta tutte le domande spiegate dall'attore in via principale;
2) in parziale accoglimento della domanda subordinata dallo stesso spiegata, dichiara che: a) il credito di cui alla fattura nr . deve ritenersi prescritto nei limiti di € 307,65; P.IVA_2
b) il credito di cui alla fattura nr . deve ritenersi prescritto nei limiti di € 584,30; P.IVA_3
3) condanna l'Ing. al pagamento della somma di € 4.128.84, oltre interessi, a far data Pt_1 dalla domanda;
4) compensa nei limiti del 50% le spese di lite;
5) condanna l'attore a pagare all' il rimanente 50% delle spese del giudizio, che si CP_1 liquida (detto 50%) in complessivi € 2.500,00, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
*****
Le doglianze proposte in sede di impugnazione attengono alle parti della sentenza relative alla periodicità ed al ricorso ai conguagli nella fatturazione, alle tariffe applicate, al rifiuto della voltura delle utenze in favore dei conduttori ed alla violazione delle norme tecniche, con conseguente denunciata somministrazione di acqua mista ad aria.
In premessa, è opportuno svolgere alcune considerazioni di carattere assorbente rispetto ad una parte delle questioni riproposte dall'appellante.
4 In particolare, occorre sottolineare che risulta del tutto sfornito di prova l'allegato nesso causale fra il recesso dai contratti di locazione di due conduttori degli immobili di proprietà del d il diniego della voltura delle utenze di Pt_1 fornitura idrica in favore degli stessi.
A fondamento del proprio assunto, infatti, l'attore si è limitato a produrre le copie dei due contratti di locazione e quella di una dichiarazione sottoscritta dal conduttore del contratto del 16 giugno 2008, dal seguente tenore: “Con la presente, a seguito dell'eccessiva onerosità del contratto do disdetta della locazione CP_1 dell'appartamento di via Bari 8 in Palermo di cui al contratto registrato all'Ufficio Palermo 1 il 02 luglio 2008 al n°3737/3A”.
E' evidente come simile compendio sia del tutto inidoneo a supportare la tesi attorea, nulla essendo stato provato riguardo alle sorti del contratto di locazione intercorso con tale ET DO e pressochè nulla potendosi desumere, quanto all'altro contratto, dalla dichiarazione sopra riportata, resa da soggetto di cui non è neppure stata richiesta l'audizione come teste e nella quale si coglie solo un riferimento, tanto generico quanto privo di collegamento con la presunta negata volturazione dell'utenza, completamente sfornito di forza dimostrativa.
Quanto detto esime, dunque, dall'esaminare il motivo di appello riguardante la contestazione, mossa ad di non consentire l'intestazione delle CP_1 utenze ai soggetti conduttori o di subordinare la stessa all'assunzione di obbligazioni da parte dei proprietari.
Gli elementi di prova appena richiamati risultano, parimenti, assolutamente insufficienti a dimostrare la cessazione dei due contratti di locazione per effetto del lasso di tempo eccessivo trascorso tra una fatturazione e l'altra e per il ricorso, da parte della convenuta, a conguagli che applicassero scorrettamente all'intero periodo considerato solo l'ultima tariffa praticata.
Anche riguardo a tale aspetto, il mero riferimento (peraltro relativo ad un solo rapporto) alla “eccessiva onerosità del contratto , contenuto in una CP_1 dichiarazione scritta non confermata in sede testimoniale, non consente di provare alcunchè.
Ciò evidenziato, i motivi di appello proposti dal on colgono comunque Pt_1 nel segno.
5 L'appellante sottolinea come abbia regolarmente violato il disposto CP_1 dell'art.
6.3 della Carta dei Servizi, che prevede un numero minimo di due letture l'anno, e denuncia l'inattendibilità dei testi ascoltati nel corso del giudizio di primo grado.
Il motivo è privo di fondamento.
Il primo giudice ha opportunamente evidenziato come il regolamento vigente consentisse all'azienda di emettere fatture in acconto e prevedesse, inoltre, la facoltà per l'utente di procedere egli stesso alla ricognizione ed alla comunicazione delle risultanze del contatore (cfr. art. 36).
Dalla prova testimoniale acquisita, inoltre, è emerso come fosse stata la sostanziale inaccessibilità dei luoghi in cui i contatori erano stati installati (“…all'interno di una intercapedine piena di spazzatura, maleodorante e altamente rischiosa anche a causa della presenza di fili elettrici scoperti”), riconducibile ad una non corretta custodia e manutenzione da parte del titolare dell'utenza (onerato in tal senso dagli artt. 34 e 36 del regolamento), ad impedire le letture, fino a che non si era provveduto allo spostamento dei misuratori (in precedenza osteggiato dallo stesso “ricordo che l'attore, che io più volte ho incontrato per cercare di convincerlo a Pt_1 spostare i contatori, si è sempre rifiutato, dicendo che quando aveva fatto il contratto i contatori si trovavano in quel posto e che pertanto non andavano spostati;
altri condomini del medesimo stabile, invece, hanno acconsentito”).
La censura di inattendibilità dei testi per avere indicato il civico 28 di via Bari in luogo di quello (sede degli immobili oggetto di causa) n. 8 non è condivisibile.
Se è vero che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, il n. 28 non contraddistingue il luogo di residenza dell'attore (bensì quello della sua elezione di domicilio, presso lo studio del difensore, ai fini del giudizio), la suddetta indicazione appare comunque, indubbiamente, frutto di un mero errore materiale, non potendosi ragionevolmente dubitare, in assenza di precisi elementi in tal senso, che i testi (uno dei quali ha richiamato espressamente ripetuti colloqui intercorsi con l'ing. abbiano riferito di fatti riconducibili Pt_1
a luoghi differenti o, addirittura, abbiano inventato di sana pianta quanto dichiarato dinanzi al giudice.
6 Circa la affermata indisponibilità delle chiavi per rimuovere i tombini in cui i contatori si trovavano, essa potrebbe, al più, anche se comprovata e realmente ostativa all'accesso ai misuratori, riferirsi al periodo successivo allo spostamento degli apparecchi, in relazione al quale la fatturazione era tornata alle cadenze ordinarie.
In definitiva, per le ragioni esposte, deve senz'altro escludersi che le modalità di fatturazione adottate da possano condurre alla auspicata dall'attore CP_1 declaratoria di non debenza delle relative somme.
Non meritevole di accoglimento risulta l'impugnazione anche riguardo alla eccepita applicazione da parte della convenuta, in sede di conguaglio, delle tariffe in vigore alla fine del periodio di riferimento, anziché di quelle succedutesi nel corso dello stesso.
L'appellante si limita a ribadire il proprio assunto, senza peraltro confrontarsi con le motivazioni della sentenza, nella quale si evidenzia come nessuna prova emerga dalle fatture prodotte dal , al contrario, come la documentazione Pt_1 versata in atti da con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 2, c.p.c. dimostri CP_1 il contrario.
In effetti, le fatture depositate dall'attore non recano (quanto meno per come poi prodotte nel giudizio di appello) il retro, riportante per espressa dicitura “la struttura tariffaria d'appartenenza con le fasce di consumo annue e le relative tariffe in vigore”, da cui, secondo quanto esposto dalla difesa di si evincerebbe invece CP_1 proprio l'applicazione delle tariffe vigenti nei vari periodi.
Per contro, la società convenuta ha dato conto delle deliberazioni emesse in materia di tariffe, delle modalità di applicazione delle stesse e di calcolo degli importi dovuti dagli utenti, indicando a riscontro quanto emergente dalle singole fatture in atti (in particolare all. 12 e 13), tutti fatti e dati non puntualmente e specificamente contestati e/o disattesi dall'attore.
Infine, in relazione alla contestata somministrazione di acqua mista ad aria, l'appellante reitera la richiesta di consulenza tecnica di ufficio, deducendo di aver fornito prova, con la relazione tecnica prodotta, della circostanza per cui l'intera rete idrica comunale violasse la normativa in materia.
7 Anche sotto questo profilo, l'appello è infondato.
Il giudice di primo grado ha, in termini pienamente condivisibili, rilevato che nessun elemento probatorio a supporto della domanda può trarsi dalla consulenza tecnica redatta dallo stesso e relativa ad immobili differenti Pt_1 da quelli oggetto di causa.
Tenuto conto di ciò, ed anche sulla scorta delle difese e contestazioni di parte convenuta - la quale ha svolto controdeduzioni, corredate da documentazione, specificamente riferite alla tipologia ed alla condizione della rete idrica degli edifici di via Bari - una eventuale consulenza tecnica di ufficio non avrebbe altro che carattere meramente esplorativo e fungerebbe, inammissibilmente, da rimedio all'inerzia probatoria dell'attore.
Per le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato.
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In conseguenza del rigetto integrale dell'appello, , soccombente, Parte_1 va condannato al pagamento, in favore di delle spese del presente CP_1 grado di giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €3.850,00 per compensi (scaglione valore da €5.200,01 a €26.000,00; €1.000,00 per la fase di studio della controversia, €900,00 per la fase introduttiva del giudizio, €950,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €1.000,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
A seguito dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: “Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come
8 nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 4502/2018 Reg. Sent., del Parte_1
27 settembre 2018, pubblicata il 22 ottobre 2018, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 13794/2013 R.G., così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 CP_1 spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi
€3.850,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 28 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
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