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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/12/2024, n. 10458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 10458 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 19625/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 29 maggio 2024 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...]; Cod. Fisc. ; rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall' l'Avv. BONGO TIZIANA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
, nato a [...] il [...]; Cod. Fisc. Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
CONCLUSIONI COME IN ATTI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: e domande e i provvedimenti del Giudice Delegato
pagina 1 di 3 Con ricorso iscritto a ruolo in data 29 maggio 2024, , premesso di aver celebrato matrimonio con Parte_1 rito civile in Torre dè Picenardi in data 10 dicembre 2007 (iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Torre dè Picenardi – anno 2007, n. 3, Parte I, Serie ) con , dalla cui unione non nascevano Controparte_1 figli e da cui si era separato con sentenza 5037/19 del Tribunale di Milano del 22 maggio 2019 pubblicata il 28 maggio 2019 (passata in giudicato), chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, senza altre statuizioni.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex. art. 473 bis. 22 c.p.c. del 21 novembre 2024 il Giudice delegato considerato che la parte convenuta, seppur destinataria di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si era costituita né era comparsa, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171 c.p.c.. Preso atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione per tali motivi, procedeva all'audizione di parte attrice. La stessa, in particolare, così dichiarava:” non vedo né sento mio marito da anni. Non si è presentato neppure nel giudizio di separazione. So che dovrebbe vivere a Milano ma da anni non abbiamo contatti. Non so cosa faccia. Anche prima lavorava un po' così, saltuariamente. Io lavoro come dipendente della part time con stipendio base di € 950 poi mi danno qualcosa in più per le ore CP_2 straordinarie. Vivo in una casa in locazione con il mio compagno. Voglio avere solo la pronuncia sullo status di divorzio”
All'esito il difensore di parte attrice insisteva per la pronuncia sullo status senza altra statuizione Il Giudice, in assenza di prole da tutelare e di istanze economiche, non emetteva alcun provvedimento temporaneo ed urgente e, ritenuta la causa matura per la decisione, in assenza di istanze istruttorie su cui dover provvedere, invitava la parte attrice alla discussione. Il difensore di parte attrice si riportava alle conclusioni di cui al ricorso, insistendo per la sola pronuncia sullo status. Il Giudice delegato viste le richieste e sentita la discussione, tratteneva subito la causa in decisone rimettendola al Collegio.
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che, essendo la parte attrice di cittadinanza albanese, sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 lett a) n. V del regolamento UE 1111/2019, atteso che in
Italia risiede, da più di un anno prima della domanda, la parte attrice;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità
Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento. Le parti e hanno celebrato matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
Torre dè Picenardi in data 10 dicembre 2007 (iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Torre dè
Picenardi – anno 2007, n. 3, Parte I, Serie).
pagina 2 di 3 Dalla loro unione non nascevano figli. Le parti si sono in seguito separate con sentenza n. 5037/19 del Tribunale di Milano del 22 maggio 2019 pubblicata il 28 maggio 2019 (passata in giudicato).
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche
(L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Va dunque pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile.
Nessuna altra statuizione va emessa.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide;
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e che hanno Parte_1 Controparte_1 celebrato matrimonio con rito civile in Torre dè Picenardi in data 10 dicembre 2007 (iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Torre dè Picenardi – anno 2007, n. 3, Parte I, Serie);
2) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
3) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torre dè Picenardi affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 27 novembre 2024.
Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 29 maggio 2024 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...]; Cod. Fisc. ; rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall' l'Avv. BONGO TIZIANA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
, nato a [...] il [...]; Cod. Fisc. Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
CONCLUSIONI COME IN ATTI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: e domande e i provvedimenti del Giudice Delegato
pagina 1 di 3 Con ricorso iscritto a ruolo in data 29 maggio 2024, , premesso di aver celebrato matrimonio con Parte_1 rito civile in Torre dè Picenardi in data 10 dicembre 2007 (iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Torre dè Picenardi – anno 2007, n. 3, Parte I, Serie ) con , dalla cui unione non nascevano Controparte_1 figli e da cui si era separato con sentenza 5037/19 del Tribunale di Milano del 22 maggio 2019 pubblicata il 28 maggio 2019 (passata in giudicato), chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, senza altre statuizioni.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex. art. 473 bis. 22 c.p.c. del 21 novembre 2024 il Giudice delegato considerato che la parte convenuta, seppur destinataria di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si era costituita né era comparsa, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171 c.p.c.. Preso atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione per tali motivi, procedeva all'audizione di parte attrice. La stessa, in particolare, così dichiarava:” non vedo né sento mio marito da anni. Non si è presentato neppure nel giudizio di separazione. So che dovrebbe vivere a Milano ma da anni non abbiamo contatti. Non so cosa faccia. Anche prima lavorava un po' così, saltuariamente. Io lavoro come dipendente della part time con stipendio base di € 950 poi mi danno qualcosa in più per le ore CP_2 straordinarie. Vivo in una casa in locazione con il mio compagno. Voglio avere solo la pronuncia sullo status di divorzio”
All'esito il difensore di parte attrice insisteva per la pronuncia sullo status senza altra statuizione Il Giudice, in assenza di prole da tutelare e di istanze economiche, non emetteva alcun provvedimento temporaneo ed urgente e, ritenuta la causa matura per la decisione, in assenza di istanze istruttorie su cui dover provvedere, invitava la parte attrice alla discussione. Il difensore di parte attrice si riportava alle conclusioni di cui al ricorso, insistendo per la sola pronuncia sullo status. Il Giudice delegato viste le richieste e sentita la discussione, tratteneva subito la causa in decisone rimettendola al Collegio.
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che, essendo la parte attrice di cittadinanza albanese, sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 lett a) n. V del regolamento UE 1111/2019, atteso che in
Italia risiede, da più di un anno prima della domanda, la parte attrice;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità
Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento. Le parti e hanno celebrato matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
Torre dè Picenardi in data 10 dicembre 2007 (iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Torre dè
Picenardi – anno 2007, n. 3, Parte I, Serie).
pagina 2 di 3 Dalla loro unione non nascevano figli. Le parti si sono in seguito separate con sentenza n. 5037/19 del Tribunale di Milano del 22 maggio 2019 pubblicata il 28 maggio 2019 (passata in giudicato).
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche
(L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Va dunque pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile.
Nessuna altra statuizione va emessa.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide;
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e che hanno Parte_1 Controparte_1 celebrato matrimonio con rito civile in Torre dè Picenardi in data 10 dicembre 2007 (iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Torre dè Picenardi – anno 2007, n. 3, Parte I, Serie);
2) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
3) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torre dè Picenardi affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 27 novembre 2024.
Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 3 di 3