Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 10/06/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia
Marcatajo, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 2038/2022 R.G., promosso da
Parte_1
(Avv.to Amanda Tripoli)
-opponente- contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore; (Avv.to Marcello Cugliandro)
, in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_2
( Avv.to Marcella Cataldi)
-opposti-
Oggetto: Opposizione a intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.07.2022, il ricorrente, come in epigrafe indicato, opponeva l'intimazione di pagamento n.
29620229008220086/000 per un importo pari ad €. 11.634,87, notificata in data 15.06.2022, contenente la cartella esattoriale n.
2010 e l'avviso di addebito n. 59620120000800990000 di €. 4.656,67 avente ad oggetto l'omesso pagamento dei contributi per gli anni 2010
e 2011.
A sostegno del ricorso deduceva sia l'omessa notificazione dei prodromici atti dedotti in giudizio, sia l'intervenuta prescrizione quinquennale.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'ente previdenziale, contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto e, in particolare, eccependo sia la carenza di legittimazione passiva sia la tardività dell'opposizione.
Si costituiva pure l'ente riscossore il quale contestava la fondatezza del ricorso avendo ritualmente notificato sia la cartella che l'avviso di addebito impugnati, sia i successivi atti interruttivi della prescrizione.
Con note sostitutive di udienza del 29.01.2025, rilevava, altresì,
“l'integrale cessazione della materia del contendere atteso che: 1) la cartella di pagamento n. 29620110014280259000 e 2) l'avviso di addebito n. 59620120000800990000 sono stati annullati ex lege ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 della Legge di Bilancio 2023, che ha previsto lo stralcio dei carichi fino a € 1.000,00 affidati all'Agente della
Riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2015”, allegando a tal fine estratti di ruolo aggiornati.
La parte ricorrente, con note ex art. 127 ter c.p.c. del 14.02.2025,
“preso atto che i carichi oggetto del presente procedimento sono stati tutti
o sgravati o oggetto di saldo e stralcio ex art.1, commi 222-230, L. n.
197/2022, come si evince dalla documentazione versata in atti” insisteva nella liquidazione delle spese di lite.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 18.02.2025 per il deposito di note.
***
Sulla base di quanto dichiarato e documentato dalle parti e delle incontestate allegazioni in atti, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse e l'eventuale interesse a ottenere una pronuncia delibativa della fondatezza o meno dell'azione proposta (cfr. Cass. civ.
Sez. III, 11/09/1996, n. 8219) e non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto che l'automatico annullamento del debito è conseguente ad una espressa previsione legislativa, appare equo compensarle integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto annulla la cartella esattoriale n. 29620110014280259000 e l'avviso di addebito n. 59620120000800990000 di cui all'intimazione di pagamento opposta n. 29620229008220086/000;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso, il 10.06.2025.
IL GIUIDICE Giorgia Marcatajo