CASS
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/11/2025, n. 38172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38172 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - AN IM IA IE IU OS - Relatore - SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXX, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano del 09/01/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale OR IN che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
rilevato che il procedimento è stato trattato in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.; RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17/02/2022 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Rovereto, all'esito del giudizio abbreviato, ha condannato XXXXXXXXXXX alla pena di anni 3 di reclusione per i reati di cui agli artt. 572, commi 1 e 2, cod. pen. (capo 1) e 81, 582, 585 cod. pen. (capo 2), unificati dal vincolo della continuazione, applicando le pene accessorie di legge. Con sentenza del 03/11/2023 la Corte di appello di Trento, in parziale riforma della sentenza eliminava la pena accessoria, confermando nel resto il provvedimento. Con sentenza del 25/06/2024 la Corte di Cassazione, su ricorso dell'imputato, ha annullato la sentenza da ultimo indicata limitatamente alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 572, comma 2, cod. pen. rinviando per un nuovo giudizio alla Corte di appello di Bolzano. La Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza del 09/01/2025, ferma la revoca della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado.
2. Avverso quest'ultima pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore di fiducia, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. Con un unico motivo il difensore ha dedotto vizio di erronea applicazione della legge penale nonché mancanza, contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.) in relazione al riconoscimento della sussistenza dell'ipotesi aggravata di Penale Sent. Sez. 2 Num. 38172 Anno 2025 Presidente: GA NN Relatore: OS AB Data Udienza: 15/10/2025 cui all'art. 572, comma 2, cod. pen. In particolare il ricorrente evidenzia che il giudice procedente, nonostante le precise indicazioni della Corte di cassazione contenute nella sentenza di annullamento del 25/06/2024, aveva ritenuto sussistente l'ipotesi di cui all'art. 572, comma 2, cod. pen. (cd violenza assistita) sulla base di elementi inidonei ad integrare la suddetta aggravante. La Corte di appello aveva infatti ritenuto sufficiente ad integrare la circostanza il fatto che il figlio minore della coppia aveva assistito a soli tre degli episodi di maltrattamenti denunciati dalla moglie convivente del XXXX (XXXXXXXXXXXXX), peraltro non gravi. Il giudice a quo aveva poi affermato che non poteva escludersi che il minore avesse assistito ad ulteriori episodi sulla base di argomenti illogici e non condivisibili e aveva altresì omesso di considerare: a) che la stessa moglie dell'imputato aveva affermato che il XXXX era solito interrompere le condotte illecite perpetrate in suo danno non appena si avvedeva della presenza del figlio;
b) che era intervenuta sentenza di divorzio del 03/01/2023, pronunciata a seguito di ricorso congiunto dei coniugi, che aveva stabilito l'affidamento condiviso del minore, evidentemente riconoscendo che non vi era alcun pregiudizio per lo stesso nella frequentazione del padre. Tali elementi, a detta della difesa, avrebbero dovuto indurre la Corte di appello ad escludere che la condotta dell'imputato fosse stata idonea a compromettere lo sviluppo psico-fisico del figlio – o quanto meno che tale compromissione rientrasse nella volontà del ricorrente –. Il ricorrente chiedeva dunque l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.
1.1. Il principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente era il seguente: “Ai fini della configurabilità della fattispecie aggravata dei maltrattamenti commessi in presenza del minore, ai sensi dell'art. 572, comma secondo cod. pen., non è sufficiente che il minore assista ad un singolo episodio in cui si concretizza la condotta maltrattante, ma è necessario che il numero, la qualità e la ricorrenza degli episodi cui questi assiste siano tali da lasciare inferire il rischio della compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico”. Ciò detto, si osserva che nella sentenza oggetto del ricorso in esame la Corte di appello si è attenuta a tale principio, evidenziando che, valutati i criteri indicati dalla Suprema Corte, l'aggravante contestata sussisteva in quanto dall'istruttoria era emerso: 1) che, secondo quanto dichiarato dalla moglie, le condotte maltrattanti del XXXX erano abituali e frequenti e accadeva che il minore vi assistesse, tanto che le grida del piccolo inducevano l'imputato ad interrompere la lite;
si trattava quindi di una situazione ricorrente;
2) che, nell'ambito di tale contesto familiare, dalle dichiarazioni della persona offesa era stato possibile individuare con certezza almeno tre episodi specifici in cui il figlio della coppia aveva certamente assistito alle condotte del genitore in danno della madre;
3) che, per le ragioni esposte (trattandosi di liti frequenti in casa, dove il piccolo viveva), non si poteva escludere che il minore avesse assistito anche ad ulteriori episodi;
4) che la conclusione da ultimo indicata sub 3) era avvalorata dal fatto che la nonna del minore aveva riferito che quest'ultimo le aveva fatto capire che la sua mamma piangeva e nel dire ciò mimava il gesto del tirare i capelli;
episodio questo che non poteva che essere ricondotto a quanto il piccolo vedeva in casa;
5) che la relazione dei servizi sociali aveva evidenziato una condizione di disagio del minore. Da tali elementi, unitariamente considerati, il giudice di appello ha ritenuto, non solo provato il fatto che il minore aveva assistito a più episodi di maltrattamento, ma anche che tali episodi lo avevano turbato comportando un evidente rischio per il suo sviluppo psico-fisico. Ciò detto, va rilevato che per alcuni aspetti il motivo di ricorso non è consentito in quanto pur deducendo formalmente vizi della motivazione, nella sostanza invoca una 2 diversa valutazione delle risultanze istruttorie e una ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quella adottata dal giudice di merito. Il difensore contesta in sostanza la conclusione della Corte di appello secondo la quale il minore aveva assistito a plurimi episodi di maltrattamenti (almeno quattro) e che dunque il fatto che lo stesso assistesse alle condotte paterne fosse abituale e non occasionale. Al riguardo va preliminarmente ribadito il principio costantemente affermato da questa Corte secondo il quale eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, Sentenza n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 – 01). Alla luce di tali principi il motivo di ricorso è inammissibile il quanto, a ben vedere, il ricorrente pretende di contestare in questa sede di legittimità il fatto (nella specie la pluralità e gravità degli episodi in cui il minore ha assistito alle violenze), così come accertato e ricostruito dai giudici di merito, proponendo una ricostruzione alternativa degli accadimenti e/o una diversa valutazione delle risultanze processuali.
1.2 Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non sussiste peraltro alcun profilo di contraddittorietà o manifesta illogicità nel percorso logico – esposto in motivazione – attraverso il quale i giudici di appello hanno ricostruito i fatti. Gli stessi si sono infatti basati sulle dichiarazioni della moglie dell'imputato, la cui attendibilità era stata già ampiamente e positivamente vagliata nei precedenti gradi di giudizio. Quanto invece all'episodio riferito dalla nonna i giudici hanno ben spiegato che la scena raccontata dal minore all'anziana non poteva che essere riferita alla madre del minore (posto che quest'ultimo collegava il gesto del tirare i capelli col fatto che la mamma piangeva) e che la tirata di capelli era certamente avvenuta in casa (ed era quindi opera del padre) visto che il piccolo aveva pochissimi anni e dunque (non andando a scuola o all'asilo) frequentava solo l'abitazione familiare. Trattasi di motivazioni, per nulla illogiche o contraddittorie, con le quali il difensore non si confronta, limitandosi ad affermare la mera eventualità/possibilità che l'episodio dei capelli potesse non essere collegato ai maltrattamenti o potesse non essere avvenuto in casa. Per il resto la difesa del ricorrente non sembra affatto confrontarsi con la decisione del giudice di appello, risultando quindi il ricorso inammissibile anche per difetto di specificità. Ed infatti, la Corte di appello ha individuato una pluralità di elementi – il numero degli episodi cui il minore aveva assistito, il fatto che ne era stato evidentemente molto colpito dagli stessi visto che aveva sentito il bisogno di raccontare alla nonna del pianto della mamma collegato alla tirata di capelli, il disagio del piccolo risultante dalle relazioni dei servizi sociali –; elementi che, unitariamente e complessivamente considerati, inducevano a ritenere sussistente il“rischio della compromissione del normale sviluppo psico-fisico”. Il difensore, prospettando una diversa valutazione dei fatti emersi, opera invece una parcellizzazione dei singoli elementi valorizzati dalla Corte, pretendendo di affermare che, singolarmente considerati, si tratta di elementi non gravi e insufficienti a determinare il pericolo di cui si è detto. Operazione, questa si illogica e non corretta.
1.3 Non sono idonei a scardinare la motivazione della sentenza impugnata neppure gli ulteriori elementi indicati dalla difesa del ricorrente, vale a dire: che la sentenza di divorzio ha 3 disposto l'affidamento condiviso del minore, dal che si dovrebbe desumere, a detta del ricorrente, che i giudici civili hanno escluso che il rapporto col padre possa pregiudicare lo sviluppo del minore;
che la stessa persona offesa ha riferito che il XXXX, allorquando si avvedeva della presenza del piccolo, cessava le condotte violente e maltrattanti che stava ponendo in essere nei suoi confronti, dal che si dovrebbe desumere che l'imputato non voleva far assistere il minore. Quanto al primo argomento, va in primo luogo evidenziato che le statuizioni contenute nella sentenza di divorzio non erano state dedotte nei motivi di appello né nel giudizio di rinvio sicché si tratta di questione del tutto nuova e non deducibile in cassazione. In ogni caso si tratta di elemento non rilevante né decisivo. La sentenza di divorzio è infatti intervenuta il 03/01/2023 e dunque in epoca di molto successiva alla consumazione del reato di maltrattamenti (febbraio 2021). Qualunque valutazione i giudici civili abbiano potuto effettuare in ordine al rapporto tra il minore e l'imputato è dunque evidente che la stessa fotografa la situazione esistente al momento della pronuncia e non può dunque in alcun modo incidere sulla situazione esistente e sulla condizione del minore di due anni prima. Non vi è quindi alcun contrasto tra la sentenza penale e quella civile. Quanto invece al secondo argomento, fermo restando che si tratta anche in questo caso di questione sostanzialmente nuova, è sufficiente rilevare che l'art. 572, comma 2, cod. pen. contempla pacificamente una circostanza aggravante. Il criterio di imputazione soggettiva applicabile è dunque quello di cui all'art. 59, comma 2, cod. pen., secondo il quale, “Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa”. Contrariamente a quanto assume la difesa, per la configurabilità dell'aggravante non è necessario il dolo – non è cioè necessario che il XXXX volesse che il figlio assistesse ai maltrattamenti della madre – ma è sufficiente la colpa;
è quindi sufficiente che il minore ha assistito in quanto l'imputato, per negligenza o imperizia, non ha adottato le cautele necessarie ad impedire che ciò accadesse.
2. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00. Per la natura dei reati e il contesto in cui si sono consumati i fatti oggetto presente giudizio si ritiene di disporre l’oscuramento dei dati identificativi delle parti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 15/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AB OS NN GA IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 4 196/03 E SS.MM. 5
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale OR IN che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
rilevato che il procedimento è stato trattato in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.; RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17/02/2022 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Rovereto, all'esito del giudizio abbreviato, ha condannato XXXXXXXXXXX alla pena di anni 3 di reclusione per i reati di cui agli artt. 572, commi 1 e 2, cod. pen. (capo 1) e 81, 582, 585 cod. pen. (capo 2), unificati dal vincolo della continuazione, applicando le pene accessorie di legge. Con sentenza del 03/11/2023 la Corte di appello di Trento, in parziale riforma della sentenza eliminava la pena accessoria, confermando nel resto il provvedimento. Con sentenza del 25/06/2024 la Corte di Cassazione, su ricorso dell'imputato, ha annullato la sentenza da ultimo indicata limitatamente alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 572, comma 2, cod. pen. rinviando per un nuovo giudizio alla Corte di appello di Bolzano. La Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza del 09/01/2025, ferma la revoca della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado.
2. Avverso quest'ultima pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore di fiducia, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. Con un unico motivo il difensore ha dedotto vizio di erronea applicazione della legge penale nonché mancanza, contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.) in relazione al riconoscimento della sussistenza dell'ipotesi aggravata di Penale Sent. Sez. 2 Num. 38172 Anno 2025 Presidente: GA NN Relatore: OS AB Data Udienza: 15/10/2025 cui all'art. 572, comma 2, cod. pen. In particolare il ricorrente evidenzia che il giudice procedente, nonostante le precise indicazioni della Corte di cassazione contenute nella sentenza di annullamento del 25/06/2024, aveva ritenuto sussistente l'ipotesi di cui all'art. 572, comma 2, cod. pen. (cd violenza assistita) sulla base di elementi inidonei ad integrare la suddetta aggravante. La Corte di appello aveva infatti ritenuto sufficiente ad integrare la circostanza il fatto che il figlio minore della coppia aveva assistito a soli tre degli episodi di maltrattamenti denunciati dalla moglie convivente del XXXX (XXXXXXXXXXXXX), peraltro non gravi. Il giudice a quo aveva poi affermato che non poteva escludersi che il minore avesse assistito ad ulteriori episodi sulla base di argomenti illogici e non condivisibili e aveva altresì omesso di considerare: a) che la stessa moglie dell'imputato aveva affermato che il XXXX era solito interrompere le condotte illecite perpetrate in suo danno non appena si avvedeva della presenza del figlio;
b) che era intervenuta sentenza di divorzio del 03/01/2023, pronunciata a seguito di ricorso congiunto dei coniugi, che aveva stabilito l'affidamento condiviso del minore, evidentemente riconoscendo che non vi era alcun pregiudizio per lo stesso nella frequentazione del padre. Tali elementi, a detta della difesa, avrebbero dovuto indurre la Corte di appello ad escludere che la condotta dell'imputato fosse stata idonea a compromettere lo sviluppo psico-fisico del figlio – o quanto meno che tale compromissione rientrasse nella volontà del ricorrente –. Il ricorrente chiedeva dunque l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.
1.1. Il principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente era il seguente: “Ai fini della configurabilità della fattispecie aggravata dei maltrattamenti commessi in presenza del minore, ai sensi dell'art. 572, comma secondo cod. pen., non è sufficiente che il minore assista ad un singolo episodio in cui si concretizza la condotta maltrattante, ma è necessario che il numero, la qualità e la ricorrenza degli episodi cui questi assiste siano tali da lasciare inferire il rischio della compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico”. Ciò detto, si osserva che nella sentenza oggetto del ricorso in esame la Corte di appello si è attenuta a tale principio, evidenziando che, valutati i criteri indicati dalla Suprema Corte, l'aggravante contestata sussisteva in quanto dall'istruttoria era emerso: 1) che, secondo quanto dichiarato dalla moglie, le condotte maltrattanti del XXXX erano abituali e frequenti e accadeva che il minore vi assistesse, tanto che le grida del piccolo inducevano l'imputato ad interrompere la lite;
si trattava quindi di una situazione ricorrente;
2) che, nell'ambito di tale contesto familiare, dalle dichiarazioni della persona offesa era stato possibile individuare con certezza almeno tre episodi specifici in cui il figlio della coppia aveva certamente assistito alle condotte del genitore in danno della madre;
3) che, per le ragioni esposte (trattandosi di liti frequenti in casa, dove il piccolo viveva), non si poteva escludere che il minore avesse assistito anche ad ulteriori episodi;
4) che la conclusione da ultimo indicata sub 3) era avvalorata dal fatto che la nonna del minore aveva riferito che quest'ultimo le aveva fatto capire che la sua mamma piangeva e nel dire ciò mimava il gesto del tirare i capelli;
episodio questo che non poteva che essere ricondotto a quanto il piccolo vedeva in casa;
5) che la relazione dei servizi sociali aveva evidenziato una condizione di disagio del minore. Da tali elementi, unitariamente considerati, il giudice di appello ha ritenuto, non solo provato il fatto che il minore aveva assistito a più episodi di maltrattamento, ma anche che tali episodi lo avevano turbato comportando un evidente rischio per il suo sviluppo psico-fisico. Ciò detto, va rilevato che per alcuni aspetti il motivo di ricorso non è consentito in quanto pur deducendo formalmente vizi della motivazione, nella sostanza invoca una 2 diversa valutazione delle risultanze istruttorie e una ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quella adottata dal giudice di merito. Il difensore contesta in sostanza la conclusione della Corte di appello secondo la quale il minore aveva assistito a plurimi episodi di maltrattamenti (almeno quattro) e che dunque il fatto che lo stesso assistesse alle condotte paterne fosse abituale e non occasionale. Al riguardo va preliminarmente ribadito il principio costantemente affermato da questa Corte secondo il quale eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, Sentenza n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 – 01). Alla luce di tali principi il motivo di ricorso è inammissibile il quanto, a ben vedere, il ricorrente pretende di contestare in questa sede di legittimità il fatto (nella specie la pluralità e gravità degli episodi in cui il minore ha assistito alle violenze), così come accertato e ricostruito dai giudici di merito, proponendo una ricostruzione alternativa degli accadimenti e/o una diversa valutazione delle risultanze processuali.
1.2 Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non sussiste peraltro alcun profilo di contraddittorietà o manifesta illogicità nel percorso logico – esposto in motivazione – attraverso il quale i giudici di appello hanno ricostruito i fatti. Gli stessi si sono infatti basati sulle dichiarazioni della moglie dell'imputato, la cui attendibilità era stata già ampiamente e positivamente vagliata nei precedenti gradi di giudizio. Quanto invece all'episodio riferito dalla nonna i giudici hanno ben spiegato che la scena raccontata dal minore all'anziana non poteva che essere riferita alla madre del minore (posto che quest'ultimo collegava il gesto del tirare i capelli col fatto che la mamma piangeva) e che la tirata di capelli era certamente avvenuta in casa (ed era quindi opera del padre) visto che il piccolo aveva pochissimi anni e dunque (non andando a scuola o all'asilo) frequentava solo l'abitazione familiare. Trattasi di motivazioni, per nulla illogiche o contraddittorie, con le quali il difensore non si confronta, limitandosi ad affermare la mera eventualità/possibilità che l'episodio dei capelli potesse non essere collegato ai maltrattamenti o potesse non essere avvenuto in casa. Per il resto la difesa del ricorrente non sembra affatto confrontarsi con la decisione del giudice di appello, risultando quindi il ricorso inammissibile anche per difetto di specificità. Ed infatti, la Corte di appello ha individuato una pluralità di elementi – il numero degli episodi cui il minore aveva assistito, il fatto che ne era stato evidentemente molto colpito dagli stessi visto che aveva sentito il bisogno di raccontare alla nonna del pianto della mamma collegato alla tirata di capelli, il disagio del piccolo risultante dalle relazioni dei servizi sociali –; elementi che, unitariamente e complessivamente considerati, inducevano a ritenere sussistente il“rischio della compromissione del normale sviluppo psico-fisico”. Il difensore, prospettando una diversa valutazione dei fatti emersi, opera invece una parcellizzazione dei singoli elementi valorizzati dalla Corte, pretendendo di affermare che, singolarmente considerati, si tratta di elementi non gravi e insufficienti a determinare il pericolo di cui si è detto. Operazione, questa si illogica e non corretta.
1.3 Non sono idonei a scardinare la motivazione della sentenza impugnata neppure gli ulteriori elementi indicati dalla difesa del ricorrente, vale a dire: che la sentenza di divorzio ha 3 disposto l'affidamento condiviso del minore, dal che si dovrebbe desumere, a detta del ricorrente, che i giudici civili hanno escluso che il rapporto col padre possa pregiudicare lo sviluppo del minore;
che la stessa persona offesa ha riferito che il XXXX, allorquando si avvedeva della presenza del piccolo, cessava le condotte violente e maltrattanti che stava ponendo in essere nei suoi confronti, dal che si dovrebbe desumere che l'imputato non voleva far assistere il minore. Quanto al primo argomento, va in primo luogo evidenziato che le statuizioni contenute nella sentenza di divorzio non erano state dedotte nei motivi di appello né nel giudizio di rinvio sicché si tratta di questione del tutto nuova e non deducibile in cassazione. In ogni caso si tratta di elemento non rilevante né decisivo. La sentenza di divorzio è infatti intervenuta il 03/01/2023 e dunque in epoca di molto successiva alla consumazione del reato di maltrattamenti (febbraio 2021). Qualunque valutazione i giudici civili abbiano potuto effettuare in ordine al rapporto tra il minore e l'imputato è dunque evidente che la stessa fotografa la situazione esistente al momento della pronuncia e non può dunque in alcun modo incidere sulla situazione esistente e sulla condizione del minore di due anni prima. Non vi è quindi alcun contrasto tra la sentenza penale e quella civile. Quanto invece al secondo argomento, fermo restando che si tratta anche in questo caso di questione sostanzialmente nuova, è sufficiente rilevare che l'art. 572, comma 2, cod. pen. contempla pacificamente una circostanza aggravante. Il criterio di imputazione soggettiva applicabile è dunque quello di cui all'art. 59, comma 2, cod. pen., secondo il quale, “Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa”. Contrariamente a quanto assume la difesa, per la configurabilità dell'aggravante non è necessario il dolo – non è cioè necessario che il XXXX volesse che il figlio assistesse ai maltrattamenti della madre – ma è sufficiente la colpa;
è quindi sufficiente che il minore ha assistito in quanto l'imputato, per negligenza o imperizia, non ha adottato le cautele necessarie ad impedire che ciò accadesse.
2. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00. Per la natura dei reati e il contesto in cui si sono consumati i fatti oggetto presente giudizio si ritiene di disporre l’oscuramento dei dati identificativi delle parti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 15/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AB OS NN GA IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 4 196/03 E SS.MM. 5