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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 27/11/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dr. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1327/2024 del R.G. Trib. in data 11.7.2024, promossa d a
- nata il [...] in [...] al Reghena (PN) e residente in [...]Parte_1
(PN) via Piave n. 3/E, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Laura Martin C.F._1
r i c o r r e n t e
c o n t r o
- nata il [...] a [...], c.f. , e Parte_2 C.F._2
nato il [...] a [...], c.f. , entrambi residenti Parte_3 C.F._3 in ZA MO (PN), Via Piave n. 3/E, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Russi
r e s i s t e n t i
- C.F.: nato a [...] l'[...], residente in CP_1 C.F._4
ZA MO, Via Piave n.3E, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Turrin
r e s i s t e n t e
- nato il [...] a [...] – C.F. e Controparte_2 C.F._5 residente in [...] ad ZA MO (PN), rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio
Santarossa
r e s i s t e n t e
1 avente per oggetto: comunione e condominio – impugnazione di delibera assembleare – spese condominiali, causa rimessa in decisione all'udienza del giorno 3/10/25, sulle seguenti conclusioni:
Per la parte ricorrente : Parte_1
“Nel merito: in principalità: dichiarare nulla e/o annullabile e/o comunque invalida la delibera impugnata limitatamente al punto n. 4 all'ordine del giorno e, per l'effetto, ordinare ai resistenti - in caso di opposizione - di astenersi da ogni forma di turbativa e molestia del diritto di servitù in oggetto;
in subordine: accertare le condizioni previste dall'articolo 1068 c.c. per il trasferimento del locus servitutis e, per l'effetto, dichiarare il trasferimento della servitù di parcheggio costituita in favore dell'immobile della ricorrente (censito catastalmente al foglio n. 17, mapp. 1231, sub. 4, del Comune di ZA MO) e gravante sulla parte di area scoperta condominiale censita catastalmente al foglio n. 17, mapp. 1231, sub. 9, lettera “d” del Comune di ZA MO (PN), alla parte di area scoperta condominiale censita catastalmente al Foglio n. 17, mapp. 1231, sub. 9, lettera “a” del medesimo Comune, attribuita a titolo di servitù di parcheggio in favore dell'immobile del sig. (censito catastalmente al foglio n. 17, mapp. 1231, sub. Controparte_2
2, del Comune di ZA MO), e viceversa. In ogni caso: condannare i resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
Per le parti resistenti Parte_2 Pt_3
“Voglia il Tribunale di Pordenone, nella persona del G.D., rigettata ogni altra ulteriore istanza, così provvedere. Nel merito: rigettare la domanda della ricorrente sig.ra perché priva di Parte_1 ogni fondamento in fatto ed in diritto e non provata, per tutte le ragioni di cui alla narrativa della presente memoria di costituzione. Sempre nel merito: rigettarsi la domanda della ricorrente in via subordinata di trasferimento della servitù ex art. 1068 c.c. in quanto infondata in fatto ed in diritto, difettando i presupposti per tutte le ragioni di cui alla narrativa della presente memoria. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CAP come per legge. In via istruttoria: - disporsi prova per testimoni sulle circostanze di fatto di cui alla parte narrativa da n.
1 a n. 9 in fatto precedute dalla locuzione “è vero che” , con riserva di migliore capitolazione nelle apposite memorie di legge, con espressa riserva di indicare testimoni, - ammettersi prova contraria per testi, con i nominativi sopra indicati, sulle istanze istruttorie avversarie a cui eventualmente verrà dato ingresso;
Con espressa riserva di meglio dedurre, produrre in via istruttoria”.
2 Per la parte resistente : CP_1
“A) NEL MERITO: Per le causali esposte e/o per quelle eventualmente emergenti, rigettarsi ogni avversaria domanda in quanto infondata. Spese legali e di eventuali CTU/CTP integralmente rifuse. B) IN VIA ISTRUTTORIA: Si richiamano i documenti prodotti: 1) verbale assemblea
29/4/2024; 2) verbale assemblea 17/10/2022; 3) verbale assemblea 6/6/2023. Ammettersi prova per interrogatorio formale della ricorrente e per testi sulle seguenti circostanze: 1) Vero che sin dal
2021 il signor utilizza il posteggio di pertinenza della condomina signora Parte_4 Parte_1 per parcheggiarvi il proprio furgone targato CJ153BB. 2) Vero che anche successivamente alla deliberazione assunta dall'assemblea il 17/10/2022 (di cui si rammostra verbale: all. 2) il furgone del signor targato CJ153BB è stato e viene parcheggiato sullo stallo di pertinenza Parte_4 della signora a ridosso dei contatori del gas. Testi: . Il teste viene Parte_1 Testimone_1 indicato a riprova anche su ogni eventuale capitolo avversario, se ammissibile e rilevante.”
Per la parte resistente : CP_2
“nel merito in via principale rigettarsi tutte le domande, sia principale che subordinata, avanzate dalla signora , poiché infondate in fatto e diritto per le ragioni tutte indicate in Parte_1 narrativa. in ogni caso: con vittoria di spese, diritti, onorari oltre accessori di legge con distrazione
a favore del costituito procuratore. in via istruttoria, documenti depositati con la comparsa di costituzione.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, agendo quale condomina del Condominio Villa Piave di Parte_1
ZA MO (PN), ha proposto due domande nei confronti degli altri condomini, odierne parti resistenti.
In via principale, la ricorrente ha chiesto la dichiarazione di nullità o l'annullamento della delibera dell'assemblea condominiale di data 29/4/2024, limitatamente al punto 4 dell'ordine del giorno, in cui era stata approvata la “... installazione di 2 dissuasori di parcheggio davanti ai contatori del gas, fondamentali a garantire la necessaria sicurezza per mezzo dell'attuazione di quanto deliberato all'unanimità in data 17 ottobre 2022 e ribadito in data 6 giugno 2023 ... I pali dissuasori verranno installati in modo da lasciare una luce di 27 cm circa tra i contatori e la parte del dissuasore più vicina ad essi, cioè lo spazio necessario alla completa apertura dello sportello
3 ...”. La dichiarazione di nullità è stata chiesta per avere la deliberazione, nella tesi della ricorrente, inciso illegittimamente su un proprio diritto esclusivo, limitando e turbando il diritto di servitù, poiché i dissuasori avrebbero dovuto essere installati sulla porzione di area scoperta condominiale da adibire a posto auto, oggetto del suo diritto reale, così di fatto impedendo il parcheggio del furgone del suo convivente. Conseguentemente, ha anche chiesto l'ordine ai Parte_1 condomini resistenti “... di astenersi da ogni forma di turbativa e molestia del diritto di servitù in oggetto ...”.
In subordine, la ricorrente ha chiesto il trasferimento della servitù ai sensi dell'art. 1068 comma 4
c.c., mediante inversione con il condomino delle rispettive porzioni di area scoperta CP_2 da destinare a posto auto.
2. Si sono costituiti i condomini convenuti, contestando le domande della ricorrente.
Tutti i resistenti hanno dedotto che la delibera impugnata si era limitata a dare attuazione a due precedenti delibere assunte all'unanimità, con il voto favorevole di . Con la prima Parte_1 delle due, in data 17/10/22, i condomini avevano deliberato che dovesse “... essere lasciato (tra auto parcheggiata e contatori) uno spazio sufficiente all'apertura completa dello sportello
d'accesso al contatore, autorizzando il posteggio dell'auto in maniera conseguentemente più arretrata ...”. Con la seconda delle due, in data 6/6/2023, la condomina si era Parte_1 impegnata “... a parcheggiare dando la possibilità di aprire lo sportello in qualsiasi momento ... in caso contrario durante l'assemblea del prossimo anno sarà necessario arrivare ad una soluzione
...”. Conseguentemente, i resistenti hanno escluso qualsiasi lesione della servitù di parcheggio, che già era stata precedentemente e parzialmente limitata, con l'assenso della stessa titolare, per effetto delle due unanimi delibere condominiali citate.
I resistenti hanno anche dedotto che l'installazione dei dissuasori non precluderebbe né ostacolerebbe il parcheggio, qualora quest'ultimo avesse a oggetto un'auto, così come previsto nel titolo costitutivo (che secondo la parte resistente , in particolare, avrebbe originato CP_2 una c.d. servitù irregolare di natura personale e non un diritto reale). Invece, proprio la sistematica occupazione del posto auto con un furgone, per di più di proprietà di soggetto terzo non condomino
(e quindi, secondo il resistente , privo del diritto di natura personale di parcheggiare), CP_2 aveva comportato la violazione dei citati deliberati assembleari e la conseguente lesione, per effetto dell'impossibilità di accedere ai contatori del gas, della facoltà di uso spettanti ai condomini su
4 quelle specifiche parti comuni. Va anche preso atto che le citate deduzioni dei resistenti non hanno originato domande riconvenzionali.
Infine, la domanda subordinata della parte ricorrente, di trasferimento della servitù, è stata contestata da tutte le parti resistenti per difetto dei presupposti di legge.
3. Nella decisione della causa, istruita con le sole produzioni documentali, vanno considerate le trascritte conclusioni delle parti.
La domanda principale ha a oggetto la dichiarazione di nullità della delibera condominiale impugnata.
Il discrimine tra nullità e annullabilità della delibera assembleare condominiale è stato precisato dalla giurisprudenza di legittimità.
Con particolare riferimento al vizio di nullità, la Suprema Corte a sezioni unite ha chiarito che “...
l'assemblea non può perseguire finalità extracondominiali (Cass., Sez. 2, n. 5130 del 06/03/2007); e neppure può occuparsi dei beni appartenenti in proprietà esclusiva ai singoli condomini o a terzi, giacché qualsiasi decisione che non attenga alle parti comuni dell'edificio non può essere adottata seguendo il metodo decisionale dell'assemblea, che è il metodo della maggioranza, ma esige il ricorso al metodo contrattuale, fondato sul consenso dei singoli proprietari esclusivi. E allora, il potere deliberativo dell'assemblea in tanto sussiste in quanto l'assemblea si mantenga all'interno delle proprie attribuzioni;
ove l'assemblea straripi dalle attribuzioni ad essa conferite dalla legge, la deliberazione avrà un oggetto giuridicamente impossibile e risulterà viziata da "difetto assoluto di attribuzioni". Il "difetto assoluto di attribuzioni" è un vizio che non attiene al quomodo dell'esercizio del potere, ma attiene all'an del potere stesso;
esso non dipende dal cattivo esercizio in concreto di un potere esistente, ma dalla carenza assoluta in astratto del potere esercitato: in tali casi, la deliberazione non è idonea a conseguire l'effetto giuridico che si proponeva, risultando affetta da nullità radicale per "impossibilità giuridica" dell'oggetto ...” (in motivazione, Cass.
SS.UU. 9839/2021).
Quale conseguenza del principio che precede, la giurisprudenza richiamata dalla parte resistente
, secondo la quale “... in materia di condominio di edifici, l'autonomia privata consente CP_1 alle parti di stipulare convenzioni che pongano limitazioni, nell'interesse comune, ai diritti dei condomini, sia relativamente alle parti comuni, sia riguardo al contenuto del diritto dominicale sulle parti di loro esclusiva proprietà ...” (in motivazione, Cass. 12582/2015), va interpretata nel
5 senso che la limitazione del diritto individuale del singolo condomino è possibile solo in via contrattuale, cioè può intervenire solo con l'assenso del proprietario esclusivo e quindi con deliberazione unanime, non con una delibera a maggioranza e con il voto contrario del titolare del diritto limitato.
Descritte le premesse giuridiche e considerato che la ricorrente , al pari degli altri Parte_1 condomini, vanta un diritto di servitù di natura reale sulla porzione di area comune a lei riservata quale posto auto scoperto, inequivocamente derivando la natura reale di tale diritto dal contenuto e dai termini letterali del titolo costitutivo, va preso atto, innanzitutto, che le prime due delibere, risalenti agli anni 2022 e 2023, non sono state impugnate, né può esserne rilevata d'ufficio la nullità, avendo avuto natura contrattuale, in quanto approvate all'unanimità.
La delibera impugnata in questa sede, invece, è nulla per difetto assoluto di attribuzioni, avendo avuto a oggetto la servitù costituita a favore dell'immobile di proprietà della condomina
, che ha votato contro. In altri termini, avendo previsto l'installazione dei due Parte_1 dissuasori nel posto auto della ricorrente, la delibera si è illegittimamente occupata, limitandone l'utilizzo, della porzione di area comune oggetto del diritto reale spettante al singolo condomino.
Quindi, la stessa delibera ha avuto un oggetto impossibile, non potendo l'assemblea decidere di un diritto esclusivo del condomino senza il consenso di quest'ultimo.
Non resta che prendere atto della conseguente nullità, che prescinde dal contenuto della deliberazione e consegue invece al difetto assoluto di attribuzioni.
L'accoglimento della domanda principale nel merito rende superfluo l'esame di quella subordinata.
4. La soccombenza delle parti resistenti ne comporta la condanna alla rifusione delle spese, nella misura di cui al dispositivo, determinata secondo le previsioni di cui al D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, applicando, per la semplicità delle questioni trattate e la limitata attività svolta, i parametri minimi per le cause di valore indeterminabile e di bassa complessità, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendosi svolta attività di trattazione o istruttoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone in composizione monocratica, in persona del Giudice dr. Giorgio
Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1028/24 R.G., così decide:
6 1) accerta e dichiara la nullità della delibera di data 29/4/2024 dell'assemblea condominiale del limitatamente al punto 4 dell'ordine del giorno;
Controparte_3
2) condanna le parti resistenti, in solido tra loro, alla rifusione alla parte ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.906,00 per compenso e in euro 545,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15% e oltre agli ulteriori accessori, se e in quanto dovuti per legge.
Così deciso in Pordenone, il 27 novembre 2025
Il Giudice
Dr. Giorgio Cozzarini
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dr. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1327/2024 del R.G. Trib. in data 11.7.2024, promossa d a
- nata il [...] in [...] al Reghena (PN) e residente in [...]Parte_1
(PN) via Piave n. 3/E, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Laura Martin C.F._1
r i c o r r e n t e
c o n t r o
- nata il [...] a [...], c.f. , e Parte_2 C.F._2
nato il [...] a [...], c.f. , entrambi residenti Parte_3 C.F._3 in ZA MO (PN), Via Piave n. 3/E, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Russi
r e s i s t e n t i
- C.F.: nato a [...] l'[...], residente in CP_1 C.F._4
ZA MO, Via Piave n.3E, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Turrin
r e s i s t e n t e
- nato il [...] a [...] – C.F. e Controparte_2 C.F._5 residente in [...] ad ZA MO (PN), rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio
Santarossa
r e s i s t e n t e
1 avente per oggetto: comunione e condominio – impugnazione di delibera assembleare – spese condominiali, causa rimessa in decisione all'udienza del giorno 3/10/25, sulle seguenti conclusioni:
Per la parte ricorrente : Parte_1
“Nel merito: in principalità: dichiarare nulla e/o annullabile e/o comunque invalida la delibera impugnata limitatamente al punto n. 4 all'ordine del giorno e, per l'effetto, ordinare ai resistenti - in caso di opposizione - di astenersi da ogni forma di turbativa e molestia del diritto di servitù in oggetto;
in subordine: accertare le condizioni previste dall'articolo 1068 c.c. per il trasferimento del locus servitutis e, per l'effetto, dichiarare il trasferimento della servitù di parcheggio costituita in favore dell'immobile della ricorrente (censito catastalmente al foglio n. 17, mapp. 1231, sub. 4, del Comune di ZA MO) e gravante sulla parte di area scoperta condominiale censita catastalmente al foglio n. 17, mapp. 1231, sub. 9, lettera “d” del Comune di ZA MO (PN), alla parte di area scoperta condominiale censita catastalmente al Foglio n. 17, mapp. 1231, sub. 9, lettera “a” del medesimo Comune, attribuita a titolo di servitù di parcheggio in favore dell'immobile del sig. (censito catastalmente al foglio n. 17, mapp. 1231, sub. Controparte_2
2, del Comune di ZA MO), e viceversa. In ogni caso: condannare i resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
Per le parti resistenti Parte_2 Pt_3
“Voglia il Tribunale di Pordenone, nella persona del G.D., rigettata ogni altra ulteriore istanza, così provvedere. Nel merito: rigettare la domanda della ricorrente sig.ra perché priva di Parte_1 ogni fondamento in fatto ed in diritto e non provata, per tutte le ragioni di cui alla narrativa della presente memoria di costituzione. Sempre nel merito: rigettarsi la domanda della ricorrente in via subordinata di trasferimento della servitù ex art. 1068 c.c. in quanto infondata in fatto ed in diritto, difettando i presupposti per tutte le ragioni di cui alla narrativa della presente memoria. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CAP come per legge. In via istruttoria: - disporsi prova per testimoni sulle circostanze di fatto di cui alla parte narrativa da n.
1 a n. 9 in fatto precedute dalla locuzione “è vero che” , con riserva di migliore capitolazione nelle apposite memorie di legge, con espressa riserva di indicare testimoni, - ammettersi prova contraria per testi, con i nominativi sopra indicati, sulle istanze istruttorie avversarie a cui eventualmente verrà dato ingresso;
Con espressa riserva di meglio dedurre, produrre in via istruttoria”.
2 Per la parte resistente : CP_1
“A) NEL MERITO: Per le causali esposte e/o per quelle eventualmente emergenti, rigettarsi ogni avversaria domanda in quanto infondata. Spese legali e di eventuali CTU/CTP integralmente rifuse. B) IN VIA ISTRUTTORIA: Si richiamano i documenti prodotti: 1) verbale assemblea
29/4/2024; 2) verbale assemblea 17/10/2022; 3) verbale assemblea 6/6/2023. Ammettersi prova per interrogatorio formale della ricorrente e per testi sulle seguenti circostanze: 1) Vero che sin dal
2021 il signor utilizza il posteggio di pertinenza della condomina signora Parte_4 Parte_1 per parcheggiarvi il proprio furgone targato CJ153BB. 2) Vero che anche successivamente alla deliberazione assunta dall'assemblea il 17/10/2022 (di cui si rammostra verbale: all. 2) il furgone del signor targato CJ153BB è stato e viene parcheggiato sullo stallo di pertinenza Parte_4 della signora a ridosso dei contatori del gas. Testi: . Il teste viene Parte_1 Testimone_1 indicato a riprova anche su ogni eventuale capitolo avversario, se ammissibile e rilevante.”
Per la parte resistente : CP_2
“nel merito in via principale rigettarsi tutte le domande, sia principale che subordinata, avanzate dalla signora , poiché infondate in fatto e diritto per le ragioni tutte indicate in Parte_1 narrativa. in ogni caso: con vittoria di spese, diritti, onorari oltre accessori di legge con distrazione
a favore del costituito procuratore. in via istruttoria, documenti depositati con la comparsa di costituzione.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, agendo quale condomina del Condominio Villa Piave di Parte_1
ZA MO (PN), ha proposto due domande nei confronti degli altri condomini, odierne parti resistenti.
In via principale, la ricorrente ha chiesto la dichiarazione di nullità o l'annullamento della delibera dell'assemblea condominiale di data 29/4/2024, limitatamente al punto 4 dell'ordine del giorno, in cui era stata approvata la “... installazione di 2 dissuasori di parcheggio davanti ai contatori del gas, fondamentali a garantire la necessaria sicurezza per mezzo dell'attuazione di quanto deliberato all'unanimità in data 17 ottobre 2022 e ribadito in data 6 giugno 2023 ... I pali dissuasori verranno installati in modo da lasciare una luce di 27 cm circa tra i contatori e la parte del dissuasore più vicina ad essi, cioè lo spazio necessario alla completa apertura dello sportello
3 ...”. La dichiarazione di nullità è stata chiesta per avere la deliberazione, nella tesi della ricorrente, inciso illegittimamente su un proprio diritto esclusivo, limitando e turbando il diritto di servitù, poiché i dissuasori avrebbero dovuto essere installati sulla porzione di area scoperta condominiale da adibire a posto auto, oggetto del suo diritto reale, così di fatto impedendo il parcheggio del furgone del suo convivente. Conseguentemente, ha anche chiesto l'ordine ai Parte_1 condomini resistenti “... di astenersi da ogni forma di turbativa e molestia del diritto di servitù in oggetto ...”.
In subordine, la ricorrente ha chiesto il trasferimento della servitù ai sensi dell'art. 1068 comma 4
c.c., mediante inversione con il condomino delle rispettive porzioni di area scoperta CP_2 da destinare a posto auto.
2. Si sono costituiti i condomini convenuti, contestando le domande della ricorrente.
Tutti i resistenti hanno dedotto che la delibera impugnata si era limitata a dare attuazione a due precedenti delibere assunte all'unanimità, con il voto favorevole di . Con la prima Parte_1 delle due, in data 17/10/22, i condomini avevano deliberato che dovesse “... essere lasciato (tra auto parcheggiata e contatori) uno spazio sufficiente all'apertura completa dello sportello
d'accesso al contatore, autorizzando il posteggio dell'auto in maniera conseguentemente più arretrata ...”. Con la seconda delle due, in data 6/6/2023, la condomina si era Parte_1 impegnata “... a parcheggiare dando la possibilità di aprire lo sportello in qualsiasi momento ... in caso contrario durante l'assemblea del prossimo anno sarà necessario arrivare ad una soluzione
...”. Conseguentemente, i resistenti hanno escluso qualsiasi lesione della servitù di parcheggio, che già era stata precedentemente e parzialmente limitata, con l'assenso della stessa titolare, per effetto delle due unanimi delibere condominiali citate.
I resistenti hanno anche dedotto che l'installazione dei dissuasori non precluderebbe né ostacolerebbe il parcheggio, qualora quest'ultimo avesse a oggetto un'auto, così come previsto nel titolo costitutivo (che secondo la parte resistente , in particolare, avrebbe originato CP_2 una c.d. servitù irregolare di natura personale e non un diritto reale). Invece, proprio la sistematica occupazione del posto auto con un furgone, per di più di proprietà di soggetto terzo non condomino
(e quindi, secondo il resistente , privo del diritto di natura personale di parcheggiare), CP_2 aveva comportato la violazione dei citati deliberati assembleari e la conseguente lesione, per effetto dell'impossibilità di accedere ai contatori del gas, della facoltà di uso spettanti ai condomini su
4 quelle specifiche parti comuni. Va anche preso atto che le citate deduzioni dei resistenti non hanno originato domande riconvenzionali.
Infine, la domanda subordinata della parte ricorrente, di trasferimento della servitù, è stata contestata da tutte le parti resistenti per difetto dei presupposti di legge.
3. Nella decisione della causa, istruita con le sole produzioni documentali, vanno considerate le trascritte conclusioni delle parti.
La domanda principale ha a oggetto la dichiarazione di nullità della delibera condominiale impugnata.
Il discrimine tra nullità e annullabilità della delibera assembleare condominiale è stato precisato dalla giurisprudenza di legittimità.
Con particolare riferimento al vizio di nullità, la Suprema Corte a sezioni unite ha chiarito che “...
l'assemblea non può perseguire finalità extracondominiali (Cass., Sez. 2, n. 5130 del 06/03/2007); e neppure può occuparsi dei beni appartenenti in proprietà esclusiva ai singoli condomini o a terzi, giacché qualsiasi decisione che non attenga alle parti comuni dell'edificio non può essere adottata seguendo il metodo decisionale dell'assemblea, che è il metodo della maggioranza, ma esige il ricorso al metodo contrattuale, fondato sul consenso dei singoli proprietari esclusivi. E allora, il potere deliberativo dell'assemblea in tanto sussiste in quanto l'assemblea si mantenga all'interno delle proprie attribuzioni;
ove l'assemblea straripi dalle attribuzioni ad essa conferite dalla legge, la deliberazione avrà un oggetto giuridicamente impossibile e risulterà viziata da "difetto assoluto di attribuzioni". Il "difetto assoluto di attribuzioni" è un vizio che non attiene al quomodo dell'esercizio del potere, ma attiene all'an del potere stesso;
esso non dipende dal cattivo esercizio in concreto di un potere esistente, ma dalla carenza assoluta in astratto del potere esercitato: in tali casi, la deliberazione non è idonea a conseguire l'effetto giuridico che si proponeva, risultando affetta da nullità radicale per "impossibilità giuridica" dell'oggetto ...” (in motivazione, Cass.
SS.UU. 9839/2021).
Quale conseguenza del principio che precede, la giurisprudenza richiamata dalla parte resistente
, secondo la quale “... in materia di condominio di edifici, l'autonomia privata consente CP_1 alle parti di stipulare convenzioni che pongano limitazioni, nell'interesse comune, ai diritti dei condomini, sia relativamente alle parti comuni, sia riguardo al contenuto del diritto dominicale sulle parti di loro esclusiva proprietà ...” (in motivazione, Cass. 12582/2015), va interpretata nel
5 senso che la limitazione del diritto individuale del singolo condomino è possibile solo in via contrattuale, cioè può intervenire solo con l'assenso del proprietario esclusivo e quindi con deliberazione unanime, non con una delibera a maggioranza e con il voto contrario del titolare del diritto limitato.
Descritte le premesse giuridiche e considerato che la ricorrente , al pari degli altri Parte_1 condomini, vanta un diritto di servitù di natura reale sulla porzione di area comune a lei riservata quale posto auto scoperto, inequivocamente derivando la natura reale di tale diritto dal contenuto e dai termini letterali del titolo costitutivo, va preso atto, innanzitutto, che le prime due delibere, risalenti agli anni 2022 e 2023, non sono state impugnate, né può esserne rilevata d'ufficio la nullità, avendo avuto natura contrattuale, in quanto approvate all'unanimità.
La delibera impugnata in questa sede, invece, è nulla per difetto assoluto di attribuzioni, avendo avuto a oggetto la servitù costituita a favore dell'immobile di proprietà della condomina
, che ha votato contro. In altri termini, avendo previsto l'installazione dei due Parte_1 dissuasori nel posto auto della ricorrente, la delibera si è illegittimamente occupata, limitandone l'utilizzo, della porzione di area comune oggetto del diritto reale spettante al singolo condomino.
Quindi, la stessa delibera ha avuto un oggetto impossibile, non potendo l'assemblea decidere di un diritto esclusivo del condomino senza il consenso di quest'ultimo.
Non resta che prendere atto della conseguente nullità, che prescinde dal contenuto della deliberazione e consegue invece al difetto assoluto di attribuzioni.
L'accoglimento della domanda principale nel merito rende superfluo l'esame di quella subordinata.
4. La soccombenza delle parti resistenti ne comporta la condanna alla rifusione delle spese, nella misura di cui al dispositivo, determinata secondo le previsioni di cui al D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, applicando, per la semplicità delle questioni trattate e la limitata attività svolta, i parametri minimi per le cause di valore indeterminabile e di bassa complessità, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendosi svolta attività di trattazione o istruttoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone in composizione monocratica, in persona del Giudice dr. Giorgio
Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1028/24 R.G., così decide:
6 1) accerta e dichiara la nullità della delibera di data 29/4/2024 dell'assemblea condominiale del limitatamente al punto 4 dell'ordine del giorno;
Controparte_3
2) condanna le parti resistenti, in solido tra loro, alla rifusione alla parte ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.906,00 per compenso e in euro 545,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15% e oltre agli ulteriori accessori, se e in quanto dovuti per legge.
Così deciso in Pordenone, il 27 novembre 2025
Il Giudice
Dr. Giorgio Cozzarini
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