Sentenza breve 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza breve 03/06/2025, n. 4180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4180 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 04180/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02011/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2011 del 2025, proposto da
LO La RA, rappresentato e difeso dagli avvocati AL Starace e Umberto Morelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vico Equense, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Emilia Dubbioso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vico Equense;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 8 maggio 2025 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO E DIRITTO
1. - Il ricorrente (collocatosi al terzo posto della graduatoria finale, quale candidato idoneo non vincitore, all'esito del concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di operaio generico CAT. A Giuridico – A1 Economico – a tempo parziale al 50% ed indeterminato presso la Città di Vico Equense indetto con determina n. 1388/2022), con ricorso notificato il 17/04/2025 e depositato in giudizio il 25/04/2025, impugna la delibera di Giunta Comunale n. 55 del 25/3/2025 (recante in oggetto “ APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) 2025-2027 ”), limitatamente alla parte in cui, anche richiamando la precedente Delibera n. 38/2025, precluda l’assunzione del ricorrente; la delibera di Giunta Comunale n. 38 del 25/02/2025 (recante in oggetto “ INDIRIZZI AGGIORNAMENTO PIAO 2025-2027 ”), con la quale il Comune di Vico Equense, ritenendo “ opportuno razionalizzare la programmazione dei fabbisogni di personale mirando all’assunzione di figure professionali che rispondano alle mutate esigenze organizzative dell’Ente, come di seguito espresso, contenendo e destinando gli spazi finanziari all’assunzione di figure professionali ascrivibili all’area degli operatori esperti, degli istruttori e dei funzionari dell’elevata qualifica ”, delibera “ DI NON AUTORIZZARE, al fine di garantire una efficiente gestione delle capacità assunzionali dell’Ente in termini economici-finanziari ed assicurare un migliore funzionamento di alcuni uffici ritenuti oggi di importanza fondamentale per la tutela ed il corretto assetto del territorio, come il settore di vigilanza, le assunzioni non completate al 31 dicembre 2024, demandando al servizio personale tutti gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento ”; la determina del Segretario Comunale n. 273 del 5/3/2025 (recante in oggetto “ PROCEDIMENTI ASSUNZIONALI PROFILO OPERAIO - AREA OPERATORI – PROVVEDIMENTI ”), con la quale, in ottemperanza a quanto disposto dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 38/2025, si annulla la determinazione n. 1812 del 27/12/2024 (recante in oggetto “ SCORRIMENTO GRADUATORIA APPROVATA CON DETERMINAZIONE 1734/2022- PROFILO OPERAIO PROVVEDIMENTI ”), con la quale si determina di “ DI ASSUMERE con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale al 33% e con decorrenza 30 dicembre 2024 i signori La RA LO e CO AL, candidati idonei collocati al terzo e quarto posto della graduatoria approvata con determinazione n. 1734 del 27 dicembre 2022 ad oggi vigente, afferente al profilo di operaio area degli operatori in virtù del nuovo contratto collettivo funzioni locali del 16 novembre 2022 ”, in quanto destituita dell’autorizzazione a procedere all’assunzione, e, per l’effetto, la successiva determinazione n. 1824 del 30/12/2024 (recante in oggetto “ DETERMINAZIONE 1812/2024 - SOSPENSIONE EFFICACIA - PROVVEDIMENTI - INDIZIONE PROCEDURA MOBILITA' OBBLIGATORIA ”), con la quale si determina “ DI SOSPENDERE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 quater della legge 241/1990, per la durata di giorni 45, l'efficacia della determinazione n. 1812 del 27 dicembre 2024 con la quale si disponeva con decorrenza 30 dicembre 2024 l'assunzione di n. due unità profilo funzionale operaio area operatori di cui al CCNL del 16 novembre 2022, con contratto di lavoro ma tempo indeterminato e parziale al 33%; … DI PRECISARE che in ogni caso l'assunzione delle due unità utilmente collocate nella graduatoria approvata con determinazione n. 1734/2022 è subordinata all'esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria che viene indetta con il presente provvedimento ”; nonché ogni atto presupposto, connesso e conseguente.
A sostegno del ricorso deduce le seguenti censure:
1) Violazione dei principi generali in materia. Violazione e falsa applicazione dell’art. 35 del D.L. 165/2001 e dell’art. 1336 c.c. Violazione art. 17 DPR 487/1994 Violazione art 7 L.241/1990. Violazione art 21 quinquies e nonies L. 241/1990. Violazione del bando di concorso indetto con determinazione n. 3388 del 3.11.2022. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e sviamento. Violazione dei canoni di buona fede e correttezza. Violazione del legittimo affidamento. Difetto di motivazione. Violazione artt.1175 e 1176, 1336 e 1355 c.c.
Il 22/04/2025, si è costituito in giudizio il Comune di Vico Equense, depositando all’uopo una memoria di costituzione per opporsi all’azione proposta, nella quale ha eccepito che il ricorso è irricevibile, inammissibile, improcedibile ed infondato, chiedendo il rigetto dello stesso e dell’istanza cautelare.
Il 05/05/2025, il Comune di Vico Equense ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per genericità e la sua infondatezza nel merito, nonché l’assoluta inammissibilità ed infondatezza dell’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati, chiedendo di rigettare l’istanza cautelare in quanto priva dei presupposti e il ricorso in quanto inammissibile ed infondato.
Nella Camera di Consiglio dell’08/05/2025, dopo la discussione orale della causa (chiamata congiuntamente alla causa di cui al ricorso R.G. n. 1206/2025), il Presidente di questa Sezione ha avvisato le parti della possibilità di decidere la causa con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e ha formulato avviso ex art. 73 c.p.a. di una possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo e la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
2. - Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo.
A riguardo, occorre anzitutto premettere che, in regime di impiego pubblico contrattualizzato, l'art. 63, comma 1, del Testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (T.U.P.I.), prevede espressamente che " Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti ". Il comma 4 del medesimo articolo 63 stabilisce, in particolare, che " Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi ".
Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, «“ in materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo “scorrimento” della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale, il “diritto all’assunzione”, mentre se la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto è consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l’esercizio del potere dell’Amministrazione di merito, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo ex art. 63, co. 4, del d. lgs. 165/2001” (cfr. Cass. S.U. 18 giugno 2008, n. 16527; id. 16 novembre 2009, n. 24185; 13 giugno 2011, n. 12895; Cass. S.U. 7 luglio 2011, n. 14955; 6 maggio 2013, n. 10404) » (T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Quarta Ter, 28/12/202, n. 19890).
Ciò premesso, nella concreta fattispecie di causa, le doglianze del ricorrente si collocano in una fase successiva allo svolgimento della procedura concorsuale, nonché all’avvenuto scorrimento della graduatoria e alla assunzione del ricorrente medesimo e, segnatamente, investono la condotta dell’Amministrazione Comunale resistente, che (in tesi) - dopo avere, con determina n. 1812 del 27/12/2024 (la cui efficacia veniva, poi sospesa, con la determinazione n. 1824 del 30/12/2024, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 quater della legge 241/1990, per la durata di giorni 45 nelle more dell’espletamento della procedura di mobilità obbligatoria afferente al profilo di operaio indetta con la medesima determinazione n.1824/2024), preso atto della validità della graduatoria del concorso, approvata con determinazione n. 1734 del 27/12/2022, e disposto lo scorrimento della graduatoria (profilo operaio) e l’assunzione del ricorrente sig. LO La RA (candidato idoneo collocatosi al 3°posto della graduatoria di cui sopra), con contratto a tempo indeterminato e parziale al 33%, con decorrenza 30/12/2024 - allo scadere del termine di 45 giorni (il 13/2/2025), e nonostante l’esito negativo della procedura di mobilità, non convocava il ricorrente per la stipula del contratto di lavoro, sebbene ne avesse fatto espressa richiesta via p.e.c., e inopinatamente, con determina n. 273 del 5/3/2025 “ annullava le precedenti determinazioni n. 1812 del 23.12.2024 e n. 1824 del 30.12.2024 sul presupposto di dover ottemperare a quanto disposto dalla Giunta comunale con determinazione n. 38 del 25.2.2025 ”.
In applicazione del criterio del petitum sostanziale, pertanto, la parte ricorrente, nella specie, invoca una tutela riconducibile nel genus dei diritti soggettivi (sub specie di diritto all’assunzione), ovvero alla fase di costituzione del rapporto di lavoro, e non a quella di formazione delle graduatorie (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Quarta Ter, 28/12/202, n. 19890, cit.), e, a conferma di ciò, nel ricorso si afferma che “ Il ricorrente ha già proposto ricorso al Giudice del Lavoro a tutela del proprio diritto all’assunzione ed impugna anche in questa sede i richiamati atti… ”.
Né appare decisivo in favore della giurisdizione di questo Tribunale il fatto che, nella fattispecie in esame, vengono in rilievo atti di macro-organizzazione (i.e. la delibera di Giunta Comunale n. 55 del 25/3/2025 e la delibera di Giunta Comunale n. 38 del 25/02/2025, che, rispettivamente, approvano il piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027 e gli indirizzi di aggiornamento del piano predetto), ovvero che attengono all’organizzazione complessiva degli uffici e che sono espressione della potestà pubblicistica di autorganizzazione della P.A. (art. 2, comma 1, T.U.P.I.), in quanto, ai fini del radicamento della giurisdizione amministrativa, non è sufficiente l’impugnazione di un atto di macro-organizzazione, poichè la giurisdizione va determinata non già in base al criterio della soggettiva prospettazione della domanda, bensì, come sopra detto, alla stregua del criterio del c.d. petitum sostanziale, considerando l’intrinseca consistenza della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata a quest’ultima dall’ordinamento giuridico. Pertanto, sono attratte nella competenza del Giudice Ordinario le domande che, come nella specie, pur avendo formalmente ad oggetto l’impugnazione di atti amministrativi ai fini dell’annullamento, nella sostanza sono dirette a conseguire utilità inerenti al rapporto di lavoro, essendo, in tali casi, possibile invocare la disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo innanzi al Giudice Ordinario ai sensi dell’art. 63 del T.U. 165/2001.
Pertanto, anche considerato che, ai sensi dell’art. 9 c.p.a., “ Il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d’ufficio ”, deve essere declinata la giurisdizione di questo Tribunale Amministrativo Regionale in favore del Giudice Ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta nei termini di legge ( ex art. 11 c.p.a.), onde far salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda azionata innanzi a questo Tribunale.
3. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale Amministrativo Regionale.
4. - Sussistono i presupposti di legge (anche in considerazione della complessità della vicenda e della decisione in rito assunta dal Collegio) per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale Amministrativo Regionale e individua quale Giudice munito di giurisdizione il Giudice Ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta nei termini di legge, onde far salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda azionata innanzi a questo Tribunale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO