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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 24/09/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N.366 / 2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. dott.ssa Benedetta Scarcella GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 366 affari civili dell'anno 2024 e vertente
TRA nato a [...] il [...] ed ivì residente in [...]
Medici n. 7, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Cucchiarini del Foro di Ancona con studio in Ancona, Via Frediani n. 22, ricorrente
E
, nata a [...] il [...] e residente a [...], 20040 CP_1
Aradi Utca n. 7, Ungheria, rappresentata e difesa dagli avvocati Luciano Miotti , Pietro
Paolo Miotti congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio via Gregorio VII n. 154, 00165 Roma
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso per la revisione delle condizioni del divorzio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.07.2024 il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario con la Signora in Budapest in data 10.09.1994, CP_1 trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Urbania al n. 8 Parte II Serie C anno 1994 esponeva quanto segue:
- dal matrimonio in data 13.07.1995 è nata una figlia di nome oggi di anni 29 ; Per_1
- i coniugi si sono separati consensualmente in data 14.02.2005;
- è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza Tribunale di Urbino n.° 429/2011 in data 9.11.2011;
- detta sentenza prevede che il signor corrisponda alla signora un Pt_1 CP_1
assegno per il mantenimento per la figlia (all'epoca minorenne) di € 800,00 mensili e un assegno divorzile in favore di € 500,00 ;
- la signora , figlia unica, dopo la morte dei genitori si è trasferita in Ungheria CP_1
dove ha ereditato diversi immobili, tra cui uno studio legale di proprietà madre, conseguendo, altresì, lo scorso anno, una discreta somma di denaro (€ 70.000,00 ) a seguito della vendita della quota dell'immobile sito in Urbania , Zona artigianale Cal Franco SN, che nell'anno 2000, che le era stata donata dal coniuge;
Parte_1
- la figlia, residente a [...], dopo aver conseguito il diploma scolastico, svolge attività lavorativa saltuaria presso un maneggio e riceve dal padre un contributo mensile di € 800,00 che viene versato su c/c bancario n.3776805 filiale CP_2
di Urbania intestato a quest'ultimo dal quale la figlia effettua prelievi in autonomia avendo delega a suo nome per operare su detto c/c;
- il Sig. in assenza di modifica alle condizioni di divorzio, si trova costretto anche a Pt_1
versare sul conto corrente della Signora la somma complessiva di € 1.300,00 a CP_1
titolo di mantenimento della figlia (€ 800,00) e a titolo di assegno divorzile (€ 500,00);
- il Sig. è prossimo al pensionamento, per cui non ritiene di poter più assolvere al Pt_1
pagamento dell'assegno divorzile in favore della signora la quale gode di CP_1
redditi propri ed ha una discreta capacità patrimoniale;
Tutto ciò premesso, considerato che la figlia vive in Italia con il suo compagno e la madre si
è trasferita in Ungheria ove vive e svolge attività lavorativa presso un'agenzia immobiliare di Budaors risultando essere capace di provvedere a sé stessa ed al proprio mantenimento, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertare e Dichiarare che la signora
per i motivi espressi nel presente ricorso – è soggetto autosufficiente in CP_1
grado di provvedere al proprio sostentamento e per l'effetto – a modifica di quanto stabilito nella Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.° 429/29011 del Tribunale di Urbino, voglia revocare e/o comunque dichiarare non più dovuto, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, il pagamento gravante sul Signor in favore Pt_1
della Signora a titolo di assegno divorzile e di corresponsione alla madre CP_1
dell'assegno di mantenimento della figlia;
Per_1
Dichiarare dovuto l'assegno di mantenimento in favore della figlia nella misura di Per_1
€ 800,00 mensili da corrispondere direttamente a quest'ultima sul c/c n.3776805
[...]
filiale di Urbania. CP_3
Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, oltre Iva e Cap come per legge in caso di ingiustificata opposizione.”
Si costituiva tempestivamente in giudizio la resistente eccependo che l'unico immobile ereditato dalla resistente con la successione dei genitori, è la sua attuale abitazione, sita in via Aradi n. 7 a Budaörs, come ammesso anche dal ricorrente, immobile che pertanto non produce alcun reddito o ricavo e che i suoi unici redditi sono prodotti dal lavoro di agente immobiliare, attività iniziata alla fine dell'anno 2021- inizi anno 2022, che bastano a malapena per il sostentamento della medesima ricorrente e per le spese della figlia Per_1
dovute alla sua attività sportiva, alle quali il ricorrente invece non ha mai partecipato e asserendo inoltre che, dalla vendita della casa in proprietà comune tra i due ex-coniugi, nel
2023 il ricorrente sig. ha ricavato 255.000,00 euro, contro i 70.000,00 euro della Pt_1
resistente sig.ra tra l'altro da quest'ultima utilizzati per la ristrutturazione della casa CP_1
destinata alla figlia (doc. 07).L'unico altro immobile di proprietà della Persona_2
resistente è proprio quello adibito ad abitazione della figlia ad Avullia, in Via Persona_2
XXVIII Giugno n. 27, che non produce alcuna entrata economica in quanto non può essere posto in locazione né tantomeno venduto, e relativamente al quale, anzi, la resistente sostiene in via unilaterale tutte le utenze, forniture, oneri e costi, non avendo invece il ricorrente mai corrisposto alcun contributo o partecipazione. inoltre, ha la Persona_2
firma sul conto corrente della resistente madre fin dall'anno 2013 presso la CP_4
filiale di Urbania, n. 0740/00617503, da cui ogni mese preleva tutto ciò di cui
[...]
necessità per il suo mantenimento. Inoltre, gli unici contributi versati dal ricorrente
[...]
per la resistente e per la figlia non sono mai stati assoggettati ad interessi e Parte_1
rivalutazione, come doveva accadere, fin dall'anno 2005.
Tutto ciò premesso, la signora chiedeva accogliersi le seguenti CP_1
conclusioni: “Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, 1) In via principale, rigettare totalmente il ricorso del sig. confermando le Parte_1
condizioni stabile con la sentenza Tribunale Urbino n. 429/2011 in data 9.11.2011, che impone al medesimo la corresponsione alla resistente signora di un assegno di CP_1
euro 800,00 mensili per il mantenimento della figlia stabilendo il pagamento Persona_2
direttamente presso il conto corrente intestato alla medesima e trattenuto Persona_2
presso la filiale di Tavullia n.conto: n. 1000/00001681, oltre ad un Controparte_4
assegno in favore della resistente signora di euro 500,00, il tutto oltre interessi CP_1
e rivalutazione, ovvero quelle maggiori o minori somme ritenuta di giustizia;
2) In via subordinata, confermare comunque il versamento di euro 800,00 mensili per il mantenimento della figlia stabilendo il pagamento direttamente presso il Persona_2
conto corrente intestato alla medesima e trattenuto presso la Persona_2 CP_4
filiale di Tavullian.conto: n. 1000/00001681, e stabilire comunque un pagamento
[...]
in favore della sig.ra quale contributo per le spese relative all'immobile di CP_1
residenza di relativamente al quale la resistente sostiene in via unilaterale Persona_2
tutte le utenze, forniture, oneri e costi, nella misura di euro 550,00 mensili, da versarsi sul conto corrente della resistente presso la la filiale di Urbania n. Controparte_4
0740/00617503, fino a quando non sarà in grado di provvedere Persona_2
autonomamente, ovvero quelle maggiori o minori somme ritenuta di giustizia.
3) Con vittoria di compensi e spese legali.
All'esito del tentativo di conciliazione esperito dal Giudice istruttore, le parti raggiungevano un accordo precisando le conclusioni nei seguenti termini: “ Accertare e Dichiarare che la signora er i motivi espressi nel presente ricorso – è soggetto CP_1
autosufficiente in grado di provvedere al proprio sostentamento e per l'effetto – a modifica di quanto stabilito nella Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.° 429/29011 del Tribunale di Urbino, voglia revocare e/o comunque dichiarare non più dovuto, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, il pagamento gravante sul Signor in favore della Signora a titolo di Pt_1 CP_1
assegno divorzile e di corresponsione alla madre dell'assegno di mantenimento della figlia;
Per_1 Dichiarare dovuto dal Signor l'assegno di mantenimento in favore Parte_1
della figlia nella misura di € 800,00 mensili da corrispondere direttamente a Per_1
quest'ultima sul c/c n.3776805 filiale di Urbania. CP_3
Dichiarare dovuto dal Signor l'importo di € 300,00 mensili da Parte_1
versare direttamente alla signora a titolo di contributo-spese con CP_1
riferimento all'immobile di proprietà di quest'ultima adibito ad abitazione della figlia
fino a quando sarà dalla stessa abitato. ” Per_1
OSSERVA IL COLLEGIO
Dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese delle parti risulta che la resistente sia allo stato economicamente indipendente mentre le ulteriori condizioni pattuite appaiono rispondenti all'interesse della figlia maggiorenne non economicamente indipendente Per_2
Ciò posto, non vi sono ragioni oggettive che inducano a ritenere non accoglibili le
[...]
condizioni pattuite dalle parti per la revisione delle condizioni del divorzio.
Le spese di lite devono essere compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della sentenza n.° 429/2011 di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa tra le parti dall'intestato Tribunale :
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- DISPONE in conformità a quanto indicato dalle parti e riportato in parte motiva.
Spese legali compensate.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Urbino, 18.9.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Vera Colella dott. Egidio de Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. dott.ssa Benedetta Scarcella GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 366 affari civili dell'anno 2024 e vertente
TRA nato a [...] il [...] ed ivì residente in [...]
Medici n. 7, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Cucchiarini del Foro di Ancona con studio in Ancona, Via Frediani n. 22, ricorrente
E
, nata a [...] il [...] e residente a [...], 20040 CP_1
Aradi Utca n. 7, Ungheria, rappresentata e difesa dagli avvocati Luciano Miotti , Pietro
Paolo Miotti congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio via Gregorio VII n. 154, 00165 Roma
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso per la revisione delle condizioni del divorzio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.07.2024 il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario con la Signora in Budapest in data 10.09.1994, CP_1 trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Urbania al n. 8 Parte II Serie C anno 1994 esponeva quanto segue:
- dal matrimonio in data 13.07.1995 è nata una figlia di nome oggi di anni 29 ; Per_1
- i coniugi si sono separati consensualmente in data 14.02.2005;
- è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza Tribunale di Urbino n.° 429/2011 in data 9.11.2011;
- detta sentenza prevede che il signor corrisponda alla signora un Pt_1 CP_1
assegno per il mantenimento per la figlia (all'epoca minorenne) di € 800,00 mensili e un assegno divorzile in favore di € 500,00 ;
- la signora , figlia unica, dopo la morte dei genitori si è trasferita in Ungheria CP_1
dove ha ereditato diversi immobili, tra cui uno studio legale di proprietà madre, conseguendo, altresì, lo scorso anno, una discreta somma di denaro (€ 70.000,00 ) a seguito della vendita della quota dell'immobile sito in Urbania , Zona artigianale Cal Franco SN, che nell'anno 2000, che le era stata donata dal coniuge;
Parte_1
- la figlia, residente a [...], dopo aver conseguito il diploma scolastico, svolge attività lavorativa saltuaria presso un maneggio e riceve dal padre un contributo mensile di € 800,00 che viene versato su c/c bancario n.3776805 filiale CP_2
di Urbania intestato a quest'ultimo dal quale la figlia effettua prelievi in autonomia avendo delega a suo nome per operare su detto c/c;
- il Sig. in assenza di modifica alle condizioni di divorzio, si trova costretto anche a Pt_1
versare sul conto corrente della Signora la somma complessiva di € 1.300,00 a CP_1
titolo di mantenimento della figlia (€ 800,00) e a titolo di assegno divorzile (€ 500,00);
- il Sig. è prossimo al pensionamento, per cui non ritiene di poter più assolvere al Pt_1
pagamento dell'assegno divorzile in favore della signora la quale gode di CP_1
redditi propri ed ha una discreta capacità patrimoniale;
Tutto ciò premesso, considerato che la figlia vive in Italia con il suo compagno e la madre si
è trasferita in Ungheria ove vive e svolge attività lavorativa presso un'agenzia immobiliare di Budaors risultando essere capace di provvedere a sé stessa ed al proprio mantenimento, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertare e Dichiarare che la signora
per i motivi espressi nel presente ricorso – è soggetto autosufficiente in CP_1
grado di provvedere al proprio sostentamento e per l'effetto – a modifica di quanto stabilito nella Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.° 429/29011 del Tribunale di Urbino, voglia revocare e/o comunque dichiarare non più dovuto, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, il pagamento gravante sul Signor in favore Pt_1
della Signora a titolo di assegno divorzile e di corresponsione alla madre CP_1
dell'assegno di mantenimento della figlia;
Per_1
Dichiarare dovuto l'assegno di mantenimento in favore della figlia nella misura di Per_1
€ 800,00 mensili da corrispondere direttamente a quest'ultima sul c/c n.3776805
[...]
filiale di Urbania. CP_3
Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, oltre Iva e Cap come per legge in caso di ingiustificata opposizione.”
Si costituiva tempestivamente in giudizio la resistente eccependo che l'unico immobile ereditato dalla resistente con la successione dei genitori, è la sua attuale abitazione, sita in via Aradi n. 7 a Budaörs, come ammesso anche dal ricorrente, immobile che pertanto non produce alcun reddito o ricavo e che i suoi unici redditi sono prodotti dal lavoro di agente immobiliare, attività iniziata alla fine dell'anno 2021- inizi anno 2022, che bastano a malapena per il sostentamento della medesima ricorrente e per le spese della figlia Per_1
dovute alla sua attività sportiva, alle quali il ricorrente invece non ha mai partecipato e asserendo inoltre che, dalla vendita della casa in proprietà comune tra i due ex-coniugi, nel
2023 il ricorrente sig. ha ricavato 255.000,00 euro, contro i 70.000,00 euro della Pt_1
resistente sig.ra tra l'altro da quest'ultima utilizzati per la ristrutturazione della casa CP_1
destinata alla figlia (doc. 07).L'unico altro immobile di proprietà della Persona_2
resistente è proprio quello adibito ad abitazione della figlia ad Avullia, in Via Persona_2
XXVIII Giugno n. 27, che non produce alcuna entrata economica in quanto non può essere posto in locazione né tantomeno venduto, e relativamente al quale, anzi, la resistente sostiene in via unilaterale tutte le utenze, forniture, oneri e costi, non avendo invece il ricorrente mai corrisposto alcun contributo o partecipazione. inoltre, ha la Persona_2
firma sul conto corrente della resistente madre fin dall'anno 2013 presso la CP_4
filiale di Urbania, n. 0740/00617503, da cui ogni mese preleva tutto ciò di cui
[...]
necessità per il suo mantenimento. Inoltre, gli unici contributi versati dal ricorrente
[...]
per la resistente e per la figlia non sono mai stati assoggettati ad interessi e Parte_1
rivalutazione, come doveva accadere, fin dall'anno 2005.
Tutto ciò premesso, la signora chiedeva accogliersi le seguenti CP_1
conclusioni: “Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, 1) In via principale, rigettare totalmente il ricorso del sig. confermando le Parte_1
condizioni stabile con la sentenza Tribunale Urbino n. 429/2011 in data 9.11.2011, che impone al medesimo la corresponsione alla resistente signora di un assegno di CP_1
euro 800,00 mensili per il mantenimento della figlia stabilendo il pagamento Persona_2
direttamente presso il conto corrente intestato alla medesima e trattenuto Persona_2
presso la filiale di Tavullia n.conto: n. 1000/00001681, oltre ad un Controparte_4
assegno in favore della resistente signora di euro 500,00, il tutto oltre interessi CP_1
e rivalutazione, ovvero quelle maggiori o minori somme ritenuta di giustizia;
2) In via subordinata, confermare comunque il versamento di euro 800,00 mensili per il mantenimento della figlia stabilendo il pagamento direttamente presso il Persona_2
conto corrente intestato alla medesima e trattenuto presso la Persona_2 CP_4
filiale di Tavullian.conto: n. 1000/00001681, e stabilire comunque un pagamento
[...]
in favore della sig.ra quale contributo per le spese relative all'immobile di CP_1
residenza di relativamente al quale la resistente sostiene in via unilaterale Persona_2
tutte le utenze, forniture, oneri e costi, nella misura di euro 550,00 mensili, da versarsi sul conto corrente della resistente presso la la filiale di Urbania n. Controparte_4
0740/00617503, fino a quando non sarà in grado di provvedere Persona_2
autonomamente, ovvero quelle maggiori o minori somme ritenuta di giustizia.
3) Con vittoria di compensi e spese legali.
All'esito del tentativo di conciliazione esperito dal Giudice istruttore, le parti raggiungevano un accordo precisando le conclusioni nei seguenti termini: “ Accertare e Dichiarare che la signora er i motivi espressi nel presente ricorso – è soggetto CP_1
autosufficiente in grado di provvedere al proprio sostentamento e per l'effetto – a modifica di quanto stabilito nella Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.° 429/29011 del Tribunale di Urbino, voglia revocare e/o comunque dichiarare non più dovuto, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, il pagamento gravante sul Signor in favore della Signora a titolo di Pt_1 CP_1
assegno divorzile e di corresponsione alla madre dell'assegno di mantenimento della figlia;
Per_1 Dichiarare dovuto dal Signor l'assegno di mantenimento in favore Parte_1
della figlia nella misura di € 800,00 mensili da corrispondere direttamente a Per_1
quest'ultima sul c/c n.3776805 filiale di Urbania. CP_3
Dichiarare dovuto dal Signor l'importo di € 300,00 mensili da Parte_1
versare direttamente alla signora a titolo di contributo-spese con CP_1
riferimento all'immobile di proprietà di quest'ultima adibito ad abitazione della figlia
fino a quando sarà dalla stessa abitato. ” Per_1
OSSERVA IL COLLEGIO
Dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese delle parti risulta che la resistente sia allo stato economicamente indipendente mentre le ulteriori condizioni pattuite appaiono rispondenti all'interesse della figlia maggiorenne non economicamente indipendente Per_2
Ciò posto, non vi sono ragioni oggettive che inducano a ritenere non accoglibili le
[...]
condizioni pattuite dalle parti per la revisione delle condizioni del divorzio.
Le spese di lite devono essere compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della sentenza n.° 429/2011 di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa tra le parti dall'intestato Tribunale :
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- DISPONE in conformità a quanto indicato dalle parti e riportato in parte motiva.
Spese legali compensate.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Urbino, 18.9.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Vera Colella dott. Egidio de Leone