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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 20/12/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 5420/2025vol.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NO ZZ - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. HI ER - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, RG 5420/2025, promosso congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., da
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. FANTUZZI ERIKA presso il cui studio sito in VIA F.LLI TONDELLI 5 42122 REGGIO EMILIA è elettivamente domiciliata e
(C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. FANTUZZI ERIKA presso il cui studio sito in VIA F.LLI TONDELLI 5 42122 REGGIO EMILIA è elettivamente domiciliato con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI le parti hanno concluso come da ricorso congiunto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c depositato in data 10/11/2025 le parti hanno chiesto la modifica delle condizioni della sentenza di n. 410/2014 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data nel procedimento
Il Pubblico Ministero, al quale con comunicazione ricevuta il è stata richiesta la formulazione di parere entro 10 giorni, non ha espresso il parere entro il termine assegnato.
Ciò posto, osservato che le parti hanno concordemente chiesto l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono (foglio di p.c. depositato in atti in data 16.12.2025):
a) REVOCARE le condizioni di cui ai punti 4) e 5) del verbale di udienza del 25/02/2015 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e CONSEGUENTEMENTE DISPORRE che a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso “Ciascun genitore non dovrà più provvedere al mantenimento, cura ed educazione del figlio;
il Sig. , non dovrà più corrispondere alla Parte_1 madre (il giorno 1 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente a lei intestato), quale contributo per il mantenimento del figlio la somma di euro Per_1
300,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
ciascun genitore non dovrà più contribuire nella misura del 50% alle spese mediche documentate non rimborsabili dal servizio sanitario nazionale e a quelle scolastiche del figlio, ivi comprese le attività sportive, di tempo libero e i corsi parascolastici previamente concordate tra i coniugi”.
b) DISPORRE che, “qualora il figlio, per documentati motivi di salute connessi al peggioramento o alla riacutizzazione della patologia di cui risulta affetto, perda il lavoro o si trovi nell'impossibilità di proseguire l'attività lavorativa – i genitori siano tenuti nuovamente a provvedere al mantenimento, cura ed educazione del figlio ed a contribuire reciprocamente nella misura del 50% ciascuno al pagamento di tutti i costi e le spese di carattere straordinario che dovessero rendersi necessarie per il suo mantenimento seguendo le indicazioni del vigente Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
contestualmente DISPORRE che il Sig. sia tenuto a Pt_1 corrispondere nuovamente un contributo di mantenimento in favore del figlio, nella misura di euro 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Tale somma dovrà essere corrisposta dal padre - il giorno 1 di ogni mese - direttamente sul conto corrente intestato al figlio e non più sul conto Per_1 corrente intestato alla Sig.ra come convenuto in sede di cessazione degli Pt_2 effetti civili del matrimonio;
DISPORRE che tali obblighi incomberanno a carico dei genitori solo a seguito di comunicazione scritta da parte del figlio corredata da idonea documentazione medica e lavorativa attestante la sopravvenuta condizione di salute e la perdita dell'occupazione e sino al miglioramento delle predette condizioni di salute e al reperimento di nuova occupazione”. IN OGNI CASO Compensate le spese di causa.
ritenuto che le condizioni concordate tra le parti paiono meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico e considerata la raggiunta maggiore età del figlio ritenuto che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -51 c.p.c., a parziale modifica delle condizioni
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 18.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
HI ER NO ZZ
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NO ZZ - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. HI ER - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, RG 5420/2025, promosso congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., da
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. FANTUZZI ERIKA presso il cui studio sito in VIA F.LLI TONDELLI 5 42122 REGGIO EMILIA è elettivamente domiciliata e
(C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. FANTUZZI ERIKA presso il cui studio sito in VIA F.LLI TONDELLI 5 42122 REGGIO EMILIA è elettivamente domiciliato con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI le parti hanno concluso come da ricorso congiunto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c depositato in data 10/11/2025 le parti hanno chiesto la modifica delle condizioni della sentenza di n. 410/2014 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data nel procedimento
Il Pubblico Ministero, al quale con comunicazione ricevuta il è stata richiesta la formulazione di parere entro 10 giorni, non ha espresso il parere entro il termine assegnato.
Ciò posto, osservato che le parti hanno concordemente chiesto l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono (foglio di p.c. depositato in atti in data 16.12.2025):
a) REVOCARE le condizioni di cui ai punti 4) e 5) del verbale di udienza del 25/02/2015 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e CONSEGUENTEMENTE DISPORRE che a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso “Ciascun genitore non dovrà più provvedere al mantenimento, cura ed educazione del figlio;
il Sig. , non dovrà più corrispondere alla Parte_1 madre (il giorno 1 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente a lei intestato), quale contributo per il mantenimento del figlio la somma di euro Per_1
300,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
ciascun genitore non dovrà più contribuire nella misura del 50% alle spese mediche documentate non rimborsabili dal servizio sanitario nazionale e a quelle scolastiche del figlio, ivi comprese le attività sportive, di tempo libero e i corsi parascolastici previamente concordate tra i coniugi”.
b) DISPORRE che, “qualora il figlio, per documentati motivi di salute connessi al peggioramento o alla riacutizzazione della patologia di cui risulta affetto, perda il lavoro o si trovi nell'impossibilità di proseguire l'attività lavorativa – i genitori siano tenuti nuovamente a provvedere al mantenimento, cura ed educazione del figlio ed a contribuire reciprocamente nella misura del 50% ciascuno al pagamento di tutti i costi e le spese di carattere straordinario che dovessero rendersi necessarie per il suo mantenimento seguendo le indicazioni del vigente Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
contestualmente DISPORRE che il Sig. sia tenuto a Pt_1 corrispondere nuovamente un contributo di mantenimento in favore del figlio, nella misura di euro 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Tale somma dovrà essere corrisposta dal padre - il giorno 1 di ogni mese - direttamente sul conto corrente intestato al figlio e non più sul conto Per_1 corrente intestato alla Sig.ra come convenuto in sede di cessazione degli Pt_2 effetti civili del matrimonio;
DISPORRE che tali obblighi incomberanno a carico dei genitori solo a seguito di comunicazione scritta da parte del figlio corredata da idonea documentazione medica e lavorativa attestante la sopravvenuta condizione di salute e la perdita dell'occupazione e sino al miglioramento delle predette condizioni di salute e al reperimento di nuova occupazione”. IN OGNI CASO Compensate le spese di causa.
ritenuto che le condizioni concordate tra le parti paiono meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico e considerata la raggiunta maggiore età del figlio ritenuto che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -51 c.p.c., a parziale modifica delle condizioni
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 18.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
HI ER NO ZZ