Sentenza 30 ottobre 2017
Ordinanza collegiale 11 giugno 2018
Accoglimento
Sentenza 15 gennaio 2019
Parere definitivo 7 novembre 2019
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 15/01/2019, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/01/2019
N. 00369/2019REG.PROV.COLL.
N. 00790/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 790 del 2018, proposto da
DR TO e ME PO, rappresentati e difesi dall'avvocato Cinzia Meloni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ettore Romagnoli, 89;
contro
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, anche domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE II n. 01313/2017, resa tra le parti, concernente non ammissione al contributo per la realizzazione di una nuova imbarcazione a seguito dell’affondamento di altra imbarcazione;.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 novembre 2018 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti l’avvocato Cinzia Meloni e l'avvocato dello Stato Wally Ferrante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Gli odierni appellanti A.T. e C.P., hanno impugnato dinanzi al TAR del Lazio il provvedimento MiPAAF prot. 0018095 in data 16 luglio 2012, con cui è stata disposta l’archiviazione della loro domanda di contributo per la costruzione di un peschereccio con ritiro di uno naufragato.
2. Il provvedimento è stato adottato in quanto proprietario dell’imbarcazione e beneficiario del contributo risultava A.T. (proprietario e comandante della nave), mentre la gran parte della documentazione contabile relativa alle spese sostenute è intestata alla moglie C.P. (armatore), così che la percentuale imputabile ad A.T. non raggiunge la quota minima del 70%.
3. Il provvedimento fa seguito ad un precedente provvedimento negativo in data 24 novembre 2005, motivato con l’esuberanza del nuovo peschereccio rispetto ai limiti dimensionali previsti, che è stato annullato dal TAR del Lazio con sentenza n. 3920/2009 (per la ritenuta irragionevolezza del riferimento al limite del tonnellaggio, anziché a quello, alternativamente consentito e nel caso rispettato, della stazza lorda).
4. A seguito di declinatoria della competenza, la causa è stata riassunta dinanzi al TAR Toscana che, con la sentenza oggi appellata (II, n. 1313/2017), ha respinto il ricorso.
5. I ricorrenti hanno sostanzialmente lamentato che la partecipazione di A.T. alla spesa raggiunge il 71,77%, ed è dunque adeguata.
La loro tesi è che tra i coniugi sussista una impresa familiare con partecipazione del 49% per A.T. e del 51% per C.P., e dunque sulla percentuale della spesa sostenuta da A.T. debba essere ricompreso anche il 49% delle fatture erroneamente intestate ad entrambi; il fatto che i conti da cui sono stati effettuati parte dei pagamenti fossero intestati a C.P. ovvero ad entrambi non rilevava, in quanto la situazione di impresa familiare di fatto ha determinato la confusione dei patrimoni; in ogni caso, la percentuale minima della spesa che deve far capo all’impresa beneficiaria del contributo è, ex art. 3 del d.m. 30 giugno 2003, pari al 60% (mentre il 70% è, ex art. 11, il livello di realizzazione della spesa che consente di ritenere conclusa l’iniziativa).
6. Il TAR Toscana ha viceversa sottolineato che, in base alla giurisprudenza, l’impresa familiare disciplinata dall’art. 230-bis c.c. - volto a tutelare il familiare che presti in modo continuativo la sua attività nella famiglia o nell’impresa familiare, riconoscendogli il mantenimento e la partecipazione agli utili ed ai beni acquistati nonché alle decisioni riguardanti il loro impiego e la gestione straordinaria - non costituisce un modulo societario ed i rapporti facenti capo al titolare di essa non possono essere imputati ai suoi collaboratori (cfr. Cass civ., I, n. 24560/2015; lav, n. 20552/2015; SS.UU., n. 23676/2014).
Aggiungendo che il ritardo dell’Amministrazione nel definire il procedimento non è di per sé motivo di illegittimità del provvedimento sfavorevole, ma, al più, può comportare una responsabilità risarcitoria laddove sia stato causa di specifici danni, che però nel giudizio non risultano dimostrati
7. Nell’appello, si lamenta che il TAR non abbia correttamente considerato quanto dedotto nel ricorso e la documentazione allegata, posto che:
- A.T. era obbligato personalmente per 153.000 euro (avendo sottoscritto 36 cambiali di 4.250 euro ciascuna – somma assai superiore a quella indicata in sentenza, tratta dalla memoria del Ministero) e per altri 253.000 euro quale intestatario della fattura n. 87/2004, a nulla rilevando che i denari per pagare il cantiere siano stati forniti dall’impresa armatrice di cui è titolare C.P.;
- la somma di dette obbligazioni, pari ad euro 403.630,00 maggiorata del 5% a titolo di rimborso di spese generali, è pari a 426.300 euro, vale a dire al 71,77% della spesa totale ammissibile (594.000 euro);
- a garanzia del debito era stata accesa ipoteca sulla casa coniugale, di proprietà per il 50% di A.T..
8. Si è costituito il MiPAAF e controdeduce puntualmente, eccependo il difetto di legittimazione in capo a C.P. e ribadendo che la percentuale di spesa da raggiungere è indicata al 70% dall’art. 11 del d.m. 30 giugno 2003 e che non risultava raggiunta, in quanto ai sensi dell’art. 1 del Reg. /CE) n. 1685/2000 sono ammissibili le spese effettivamente sostenute dal beneficiario finale del contributo, e quindi non potevano essere considerate quelle sostenute da C.P., non rilevando neppure la supposta esistenza di un’impresa familiare.
Gli appellanti ripropongono anche la domanda di risarcimento dei danni determinati dal tasso di interesse bancario sopportato e dal costo dei bolli delle cambiali, oltre che dei danni morali, in ragione dell’ingiustificato ritardo del Ministero nel riscontrare le loro richieste.
9. Gli appellanti hanno depositato memoria conclusiva.
10. Con ordinanza n. 3508/2018, questa Sezione ha disposto l’acquisizione della documentazione menzionata nell’appello.
Gli appellanti hanno depositato copia delle cambiali e dei relativi pagamenti, nonché della fattura n. 87/2004 dei Cantieri Anconetani, intestata a A.T.
Dal ricorso di primo grado, si evince che il Cantiere, oltre a detta fattura, aveva emesso altre fatture per 341.000 euro, intestate ad entrambi i coniugi, somma quest’ultima in parte pagata (si presume, da C.P.) ed in parte tradottasi nelle cambiali predette, successivamente onorate alle rispettive scadenze.
11. Ciò premesso, non può negarsi la legittimazione a ricorrere a C.P., in quanto armatrice del peschereccio oggetto del contributo, e quindi titolare di un interesse qualificato alla conclusione favorevole del procedimento di concessione della sovvenzione pubblica richiesta dal marito, proprietario del peschereccio.
12. Nel merito, l’indicazione di diversi (e assai minori) importi in relazione alle cambiali firmate da A.T., nella narrazione in fatto della sentenza del TAR, censurata dagli appellanti, è in concreto irrilevante, posto che in prosieguo vengono indicati correttamente gli importi rivendicati dagli appellanti, e viene affermato un principio di diritto che conduce a negare l’imputabilità ad A.T. di una parte delle fatture cointestate, comunque indispensabile a raggiungere la percentuale minima di ammissibilità al contributo.
Va anche precisato che la computabilità, ai fini del raggiungimento della predetta soglia, della maggiorazione del 5% per spese generali, risulta indicata per la prima volta nel ricorso in riassunzione al TAR Toscana, ma era stata ammessa dal Ministero nella propria memoria, e dunque può essere considerata.
13. L’art. 1 del regolamento CE 1685/2000 dispone che siano ammissibili le spese effettivamente sostenute dal beneficiario finale.
La norma non prevede una soglia.
L’Avvocatura ha precisato che una soglia, per venire incontro alle esigenze degli operatori, è stata introdotta dalla disciplina nazionale, applicando in via analogica l’art. 11, primo comma, del d.m. 30 giugno 2003, (“Modalità di compilazione e termine di presentazione delle domande per l'ammissione al contributo per le nuove costruzioni di natanti”), secondo il quale, ai fini dell’erogazione del contributo, “L’iniziativa si può ritenere conclusa quando il livello di realizzazione è pari almeno al 70% della spesa ammessa”.
Tale prospettazione, riguardo all’individuazione della percentuale, appare poco convincente.
Infatti, l’art. 3, invocato dagli appellanti, prevede (primo comma) che “La partecipazione minima dell'impresa beneficiaria alle iniziative di «costruzione di nuove navi» è pari al 60% della spesa” (in coerenza con il limite del contributo pubblico che, sommando quello comunitario e quello nazionale, può arrivare al 40% - come previsto dal secondo comma), e quindi afferma un criterio che ben può essere applicato, in via analogica, per definire la soglia in questione, in quanto non si può pretendere che la spesa effettivamente sostenuta dall’impresa sia maggiore di quella da essa esigibile (ancorché concretamente sostenuta da terzi).
Lo stesso non può dirsi dell’art. 11, che ha una diversa ratio .
In ogni caso, la questione della percentuale da raggiungere non è dirimente, in quanto, come esposto, se la tesi degli appellanti risultasse fondata, ne conseguirebbe il superamento anche della soglia più alta.
14. Occorre stabilire se si possa ritenere che la spesa per la quale A.T. ha documentato i pagamenti e l’assunzione di obbligazioni cambiarie nei confronti del cantiere che ha effettuato i lavori sul peschereccio, sia stata effettivamente “sostenuta” da A.T., ancorché in parte significativa pagata con fondi di C.P. e in parte oggetto di fatturazione emessa nei confronti di entrambi i coniugi.
La possibilità di considerare una quota delle fatture cointestate come imputabile ad A.T., nella ricostruzione operata dal TAR, non può passare attraverso la configurabilità, in capo ad A.T., di una quota dell’impresa familiare di cui i coniugi fanno parte, ed alla quale si riferirebbe il debito di 153.000 euro. Al riguardo, la giurisprudenza della Cassazione, come sottolineato dal TAR, è unica nell’escludere che l’impresa familiare costituisca un modulo societario e determini l’imputazione pro quota ai familiari collaboratori dei rapporti facenti capo al titolare di essa.
15. In realtà, però, il ricorso di primo grado faceva leva anche sulla spettanza di obbligazioni in misura sufficiente in capo ad A.T., e la prospettazione dell’esistenza dell’impresa familiare era funzionale a supportare la pretesa a veder considerata una quota delle obbligazioni relative alle fatture cointestate.
Tuttavia, la cointestazione – che risulta coerente con una cointeressenza economica tra i coniugi pacificamente riconosciuta dagli appellanti e non confutata dal Ministero – fa presumere l’esistenza di un’obbligazione solidale tra i coniugi nei confronti del Cantiere creditore, che, in assenza di elementi ulteriori e contrari, si presume, nei rapporti interni, divisibile in parti uguali; la divisione in parti (quasi) uguali è confermata dall’assunzione dell’obbligazione cambiaria per la somma di euro 153.000 da parte di A.T.
La partecipazione di C.P. alle spese, stando agli atti ed alle prospettazioni delle parti in causa, può ritenersi limitata alla restante quota.
La quota imputabile ad A.T., tradottasi nell’obbligazione cambiaria, andava dunque considerata, insieme alla fattura a lui esclusivamente intestata.
E, dunque, la percentuale del 60% (ma anche quella del 70%) della spesa ammissibile, secondo quanto risulta dagli atti, risultava superata.
In altri termini, alla luce dell’esistenza di una cointeressenza economica tra i coniugi (quale che sia la configurazione dei relativi rapporti patrimoniali), non impedisce di considerare la parte dell’obbligazione nei confronti del Cantiere, oggetto di fatture cointestate, e in seguito di cambiali intestate ad A.T., imputabile pro-quota ad A.T., il quale, in tal modo, raggiunge la soglia di ammissibilità del contributo pubblico.
Ne consegue l’accoglimento dell’appello, nella parte relativa alla domanda di annullamento del provvedimento impugnato.
16. Viceversa, non può essere accolta la domanda di risarcimento dei danni, in mancanza, nel giudizio di appello, di argomentazioni specifiche sui presupposti di fatto e di diritto della pretesa, meramente riproposta nelle conclusioni del ricorso.
17. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la (prevalente) soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, accoglie parzialmente il ricorso proposto in primo grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato.
Condanna il Ministero appellato al pagamento in favore degli appellanti della somma di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre agli accessori di legge, per le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Franco Frattini, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore
Stefania Santoleri, Consigliere
Giulia Ferrari, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierfrancesco Ungari | Franco Frattini |
IL SEGRETARIO