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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/06/2025, n. 2258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2258 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 13555/2015 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
N NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Monocratico, dott.ssa Marina Cavallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13555/2015 R.G.
e vertente
T R A
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. M. Carnevale Parte_1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari, Via Calefati, 158
OPPONENTE
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. A. L'Altrella e dal prof. avv. V. Chionna elettivamente Parte_2
domiciliato presso lo studio del primo in Bari, Via Don Luigi Sturzo, 27
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 21.11.2024
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 16.9.2015 la società in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 2683/15 emesso dal Tribunale di Bari con cui le era pagina 1 di 5 stato ingiunto il pagamento, in favore di , della somma di € 613.539,05 oltre interessi e Parte_2
spese del procedimento, eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del giudice adito trattandosi di controversia di competenza funzionale ed inderogabile della Sezione Specializzata del Tribunale delle
Imprese, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.lgs. n. 168/2003, come modificato dall'art. 2 d.l. 24/01/2012, n. 1, convertito con l. 24/03/2012, n. 27, con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito sosteneva l'infondatezza della pretesa, relativa al pagamento della quota in favore del socio a seguito del recesso, in ragione della mancanza dei presupposti di legge per l'esercizio del recesso Pt_2
non rientrando, la causa comunicata, in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 2473 c.c. e non potendosi rilevare la giusta causa dedotta;
assumeva, altresì, la violazione del procedimento di cui all'art. 2473 c. 3 c.c.
Rappresentava, altresì, l'erroneità della valutazione della quota da parte del perito nominato in altro procedimento nonché la conseguente incertezza ed illiquidità del credito azionato.
Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata e, nel merito, l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in via riconvenzionale chiedeva di accertare e dichiarare la non sussistenza del diritto di recesso per giusta causa in capo al socio Parte_2
, in assenza dei presupposti di legge;
di accertare e dichiarare l'illegittimità della procedura di
[...] liquidazione della quota per violazione del disposto di cui all'art. 2437, comma 4, c.c.; di accertare e dichiarare del tutto erronee, illegittime e non corrette le risultanze della relazione del perito nominato ex art. 2473, comma 3, c.c., con consequenziale rideterminazione dell'effettivo valore del patrimonio aziendale e della quota del socio recedente. Il tutto con il favore delle spese del giudizio.
si costituiva con comparsa di risposta contestando l'eccezione preliminare svolta;
Parte_2 deducendo come il recesso del socio era stato ratificato dall'assemblea della società in data 11.7.2013 e il valore della quota era stato stabilito all'esito del procedimento di volontaria giurisdizione introdotto ai sensi dell'art. 2473 c.c. nell'ambito del quale la società opponente non aveva mosso contestazioni.
Contestava, pertanto, la domanda riconvenzionale svolta e chiedeva il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, con il favore delle spese di lite e la condanna della parte opponente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita sulla base della documentazione in atti, la stessa veniva rinviata all'udienza del 21.11.2024 per la precisazione delle conclusioni e veniva quindi introitata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Deve essere preliminarmente respinta l'eccezione di incompetenza del giudice adito per essere competente il
Tribunale di Bari – Sezione Specializzata Imprese.
In disparte il profilo in base al quale, trattandosi del medesimo ufficio, si tratterebbe di una questione di distribuzione degli affari e non di competenza va considerato il petitum.
pagina 2 di 5 Ed invero con il ricorso per decreto ingiuntivo il ha chiesto il pagamento della somma spettante a Pt_2
titolo di liquidazione della quota societaria a seguito del recesso dalla società.
Sul punto la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai diritti inerenti, queste ultime, di cui all'art. 3, commi 2, lett. b), e 3, del d.lgs. n. 168 del 2003, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 27 del 2012, detta competenza si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio (Cass.
8738/17).
Più specificamente, la controversia avente ad oggetto il diritto alla liquidazione della quota del socio receduto, non essendo ancorata al rapporto societario o alle partecipazioni sociali, ma ad un mero diritto di credito, non rientra nella competenza della Sezione Specializzata in materia di impresa (Cass. 10325/24).
Nel caso di specie, deve rimarcarsi come il socio abbia esercitato il suo diritto di recesso Parte_2
con comunicazione del 26.6.2013 e l'assemblea dei soci, in data 11.7.2013, ritenendo condivisibile la motivazione addotta, non si è opposta alla volontà del socio.
Ne consegue che, essendo venuto meno lo status di socio, non può ritenersi la competenza della Sezione
Specializzata indicata avendo la controversia ad oggetto un mero diritto di credito.
Del resto, la circostanza che vi sia stato tra le parti un procedimento diretto alla valutazione della quota del socio receduto, ai sensi della previsione dell'art. 2473 c.c., corrobora tale tesi, atteso che l'unico caso in cui l'ordinamento riconosce il diritto del socio di vedere stimato il valore reale della propria quota in caso di disaccordo su di esso è l'ipotesi di cui all'art. 2473 c.c., di recesso del socio, certo nell'an, ossia nel caso in cui il socio sia receduto a giusto titolo dalla società, maturando così il diritto alla liquidazione della quota, senza però che vi sia accordo sul valore di essa (Trib. Napoli 24.1.2024).
Nel merito l'opposizione è infondata e deve essere respinta.
Risulta dagli atti che il socio ha esercitato il recesso dalla società e che, a seguito della Pt_2 Pt_1
delibera con cui la società ha preso atto della volontà espressa, è stata introdotta la procedura di cui all'art. 2473 c. 3 c.c. diretta alla quantificazione della somma dovuta per la liquidazione della quota societaria.
Come già rappresentato, la società, esprimendosi in sede di assemblea, ha accettato il recesso operato dal socio
(non revocando in alcun modo la decisione) e ciò esclude che, a fronte di tale determinazione, possa rimettersene in discussione la legittimità.
Sotto tale profilo deve pertanto ritenersi inammissibile la domanda riconvenzionale diretta all'accertamento della legittimità del recesso operato dal socio.
pagina 3 di 5 Stessa sorte merita la domanda diretta ad accertare l'illegittimità della procedura ex art. 2473 c.c. nonché
l'erroneità della stima del perito.
Nel corso del procedimento ex art. 2473 c.c. la quota spettante in favore del è stata accertata Pt_2
nell'importo di € 613.539,05, pari alla somma di cui al decreto ingiuntivo opposto: nel corso del procedimento di volontaria giurisdizione alcuna osservazione è stata svolta dalla società opponente.
Nel caso di recesso di un socio da una società a responsabilità limitata la determinazione del valore della quota sociale di partecipazione, effettuata tramite perizia giurata, è vincolante e impugnabile solo per manifesta iniquità o errore evidente ai sensi dell'art. 1349 c.c. (Trib. Torino 12.3.2024).
La contestazione della valutazione operata dal perito non è stata tuttavia espressamente impugnata e, solo a seguito della notifica del decreto ingiuntivo oggetto di causa, la parte opponente l'ha messa in discussione e, tra l'altro, non nei limiti dell'iniquità manifesta e dell'errore.
La valutazione di “erroneità” o meno della determinazione dell'esperto nominato dal tribunale, trattandosi di determinazione operata da un professionista dotato di specifiche competenze nel settore della valutazione di imprese e vincolata a criteri oggettivi quali quelli indicati dal secondo comma dell'art. 2437 ter c.c. volti ad una valorizzazione in sostanza adeguata ai valori di mercato, criteri dunque destinati di per sé a delimitare
“l'equo apprezzamento” predicato dall'art. 1349 c.c., dovrà essere condotta in relazione alle regole tecniche sottese all'operato dell'esperto e non in riferimento a nozioni di comune esperienza (Trib. Firenze 20.2.2023).
Nel caso di specie non sono stati evidenziati elementi idonei a sostenere l'erroneità della stima eseguita avendo la parte opponente fatto riferimento alle osservazioni svolte in seno al procedimento ex art. 2473 c.c. e su cui il consulente ha preso posizione.
Inoltre la documentazione depositata dalla parte opponente non consente di ritenere che il perito abbia errato nella sua valutazione né quali siano gli accertamenti non corretti o i dati di cui non abbia tenuto conto nelle sue conclusioni.
Né la possibilità offerta dalla disposizione invocata, al comma 4, di provvedere al rimborso della quota secondo le diverse modalità indicate, consente di ravvisare una violazione idonea a porre nel nulla il procedimento ed il credito accertato.
In definitiva, a fronte di un credito certo, liquido ed esigibile, l'opposizione deve essere respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Deve essere inoltre rigettata la domanda diretta ad ottenere la condanna della società opponente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. non potendosi ritenere che la difesa svolta, anche se rivelatasi infondata, costituisca il ricorso abusivo allo strumento processuale.
pagina 4 di 5 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 147/22, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, in applicazione dei parametri medi (salvo che per la fase istruttoria trattandosi di causa documentale).
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla opposizione proposta da in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, nei confronti di , disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, Parte_2
così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) dichiara inammissibili le domande proposte in via riconvenzionale dall'opponente;
3) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto che si liquidano in complessivi € 22.426,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Bari, 9.6.2025
Il Giudice
dott.ssa Marina Cavallo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
N NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Monocratico, dott.ssa Marina Cavallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13555/2015 R.G.
e vertente
T R A
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. M. Carnevale Parte_1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari, Via Calefati, 158
OPPONENTE
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. A. L'Altrella e dal prof. avv. V. Chionna elettivamente Parte_2
domiciliato presso lo studio del primo in Bari, Via Don Luigi Sturzo, 27
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 21.11.2024
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 16.9.2015 la società in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 2683/15 emesso dal Tribunale di Bari con cui le era pagina 1 di 5 stato ingiunto il pagamento, in favore di , della somma di € 613.539,05 oltre interessi e Parte_2
spese del procedimento, eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del giudice adito trattandosi di controversia di competenza funzionale ed inderogabile della Sezione Specializzata del Tribunale delle
Imprese, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.lgs. n. 168/2003, come modificato dall'art. 2 d.l. 24/01/2012, n. 1, convertito con l. 24/03/2012, n. 27, con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito sosteneva l'infondatezza della pretesa, relativa al pagamento della quota in favore del socio a seguito del recesso, in ragione della mancanza dei presupposti di legge per l'esercizio del recesso Pt_2
non rientrando, la causa comunicata, in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 2473 c.c. e non potendosi rilevare la giusta causa dedotta;
assumeva, altresì, la violazione del procedimento di cui all'art. 2473 c. 3 c.c.
Rappresentava, altresì, l'erroneità della valutazione della quota da parte del perito nominato in altro procedimento nonché la conseguente incertezza ed illiquidità del credito azionato.
Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata e, nel merito, l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in via riconvenzionale chiedeva di accertare e dichiarare la non sussistenza del diritto di recesso per giusta causa in capo al socio Parte_2
, in assenza dei presupposti di legge;
di accertare e dichiarare l'illegittimità della procedura di
[...] liquidazione della quota per violazione del disposto di cui all'art. 2437, comma 4, c.c.; di accertare e dichiarare del tutto erronee, illegittime e non corrette le risultanze della relazione del perito nominato ex art. 2473, comma 3, c.c., con consequenziale rideterminazione dell'effettivo valore del patrimonio aziendale e della quota del socio recedente. Il tutto con il favore delle spese del giudizio.
si costituiva con comparsa di risposta contestando l'eccezione preliminare svolta;
Parte_2 deducendo come il recesso del socio era stato ratificato dall'assemblea della società in data 11.7.2013 e il valore della quota era stato stabilito all'esito del procedimento di volontaria giurisdizione introdotto ai sensi dell'art. 2473 c.c. nell'ambito del quale la società opponente non aveva mosso contestazioni.
Contestava, pertanto, la domanda riconvenzionale svolta e chiedeva il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, con il favore delle spese di lite e la condanna della parte opponente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita sulla base della documentazione in atti, la stessa veniva rinviata all'udienza del 21.11.2024 per la precisazione delle conclusioni e veniva quindi introitata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Deve essere preliminarmente respinta l'eccezione di incompetenza del giudice adito per essere competente il
Tribunale di Bari – Sezione Specializzata Imprese.
In disparte il profilo in base al quale, trattandosi del medesimo ufficio, si tratterebbe di una questione di distribuzione degli affari e non di competenza va considerato il petitum.
pagina 2 di 5 Ed invero con il ricorso per decreto ingiuntivo il ha chiesto il pagamento della somma spettante a Pt_2
titolo di liquidazione della quota societaria a seguito del recesso dalla società.
Sul punto la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai diritti inerenti, queste ultime, di cui all'art. 3, commi 2, lett. b), e 3, del d.lgs. n. 168 del 2003, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 27 del 2012, detta competenza si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio (Cass.
8738/17).
Più specificamente, la controversia avente ad oggetto il diritto alla liquidazione della quota del socio receduto, non essendo ancorata al rapporto societario o alle partecipazioni sociali, ma ad un mero diritto di credito, non rientra nella competenza della Sezione Specializzata in materia di impresa (Cass. 10325/24).
Nel caso di specie, deve rimarcarsi come il socio abbia esercitato il suo diritto di recesso Parte_2
con comunicazione del 26.6.2013 e l'assemblea dei soci, in data 11.7.2013, ritenendo condivisibile la motivazione addotta, non si è opposta alla volontà del socio.
Ne consegue che, essendo venuto meno lo status di socio, non può ritenersi la competenza della Sezione
Specializzata indicata avendo la controversia ad oggetto un mero diritto di credito.
Del resto, la circostanza che vi sia stato tra le parti un procedimento diretto alla valutazione della quota del socio receduto, ai sensi della previsione dell'art. 2473 c.c., corrobora tale tesi, atteso che l'unico caso in cui l'ordinamento riconosce il diritto del socio di vedere stimato il valore reale della propria quota in caso di disaccordo su di esso è l'ipotesi di cui all'art. 2473 c.c., di recesso del socio, certo nell'an, ossia nel caso in cui il socio sia receduto a giusto titolo dalla società, maturando così il diritto alla liquidazione della quota, senza però che vi sia accordo sul valore di essa (Trib. Napoli 24.1.2024).
Nel merito l'opposizione è infondata e deve essere respinta.
Risulta dagli atti che il socio ha esercitato il recesso dalla società e che, a seguito della Pt_2 Pt_1
delibera con cui la società ha preso atto della volontà espressa, è stata introdotta la procedura di cui all'art. 2473 c. 3 c.c. diretta alla quantificazione della somma dovuta per la liquidazione della quota societaria.
Come già rappresentato, la società, esprimendosi in sede di assemblea, ha accettato il recesso operato dal socio
(non revocando in alcun modo la decisione) e ciò esclude che, a fronte di tale determinazione, possa rimettersene in discussione la legittimità.
Sotto tale profilo deve pertanto ritenersi inammissibile la domanda riconvenzionale diretta all'accertamento della legittimità del recesso operato dal socio.
pagina 3 di 5 Stessa sorte merita la domanda diretta ad accertare l'illegittimità della procedura ex art. 2473 c.c. nonché
l'erroneità della stima del perito.
Nel corso del procedimento ex art. 2473 c.c. la quota spettante in favore del è stata accertata Pt_2
nell'importo di € 613.539,05, pari alla somma di cui al decreto ingiuntivo opposto: nel corso del procedimento di volontaria giurisdizione alcuna osservazione è stata svolta dalla società opponente.
Nel caso di recesso di un socio da una società a responsabilità limitata la determinazione del valore della quota sociale di partecipazione, effettuata tramite perizia giurata, è vincolante e impugnabile solo per manifesta iniquità o errore evidente ai sensi dell'art. 1349 c.c. (Trib. Torino 12.3.2024).
La contestazione della valutazione operata dal perito non è stata tuttavia espressamente impugnata e, solo a seguito della notifica del decreto ingiuntivo oggetto di causa, la parte opponente l'ha messa in discussione e, tra l'altro, non nei limiti dell'iniquità manifesta e dell'errore.
La valutazione di “erroneità” o meno della determinazione dell'esperto nominato dal tribunale, trattandosi di determinazione operata da un professionista dotato di specifiche competenze nel settore della valutazione di imprese e vincolata a criteri oggettivi quali quelli indicati dal secondo comma dell'art. 2437 ter c.c. volti ad una valorizzazione in sostanza adeguata ai valori di mercato, criteri dunque destinati di per sé a delimitare
“l'equo apprezzamento” predicato dall'art. 1349 c.c., dovrà essere condotta in relazione alle regole tecniche sottese all'operato dell'esperto e non in riferimento a nozioni di comune esperienza (Trib. Firenze 20.2.2023).
Nel caso di specie non sono stati evidenziati elementi idonei a sostenere l'erroneità della stima eseguita avendo la parte opponente fatto riferimento alle osservazioni svolte in seno al procedimento ex art. 2473 c.c. e su cui il consulente ha preso posizione.
Inoltre la documentazione depositata dalla parte opponente non consente di ritenere che il perito abbia errato nella sua valutazione né quali siano gli accertamenti non corretti o i dati di cui non abbia tenuto conto nelle sue conclusioni.
Né la possibilità offerta dalla disposizione invocata, al comma 4, di provvedere al rimborso della quota secondo le diverse modalità indicate, consente di ravvisare una violazione idonea a porre nel nulla il procedimento ed il credito accertato.
In definitiva, a fronte di un credito certo, liquido ed esigibile, l'opposizione deve essere respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Deve essere inoltre rigettata la domanda diretta ad ottenere la condanna della società opponente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. non potendosi ritenere che la difesa svolta, anche se rivelatasi infondata, costituisca il ricorso abusivo allo strumento processuale.
pagina 4 di 5 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 147/22, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, in applicazione dei parametri medi (salvo che per la fase istruttoria trattandosi di causa documentale).
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla opposizione proposta da in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, nei confronti di , disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, Parte_2
così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) dichiara inammissibili le domande proposte in via riconvenzionale dall'opponente;
3) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto che si liquidano in complessivi € 22.426,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Bari, 9.6.2025
Il Giudice
dott.ssa Marina Cavallo
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