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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 29/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 29 maggio 2023 ed iscritta al n. 1069
del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2023 da:
- (c.f. ) e (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentate e difese dai procc. domm. avv.ti Marco Longoni e Sergio Vergottini del foro di Lecco ed elettivamente domiciliate presso e nello studio del secondo difensore sito in Lecco, via Aspromonte n.
33, giusta procura agli atti telematici
ATTRICI
contro
- (c.f. ), rappresentata e difesa dai procc. domm. avv.ti Antonella Controparte_1 P.IVA_1
Rizzi e Luca Giovanni Colombo del foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dei difensori sito in Milano, via Boccaccio n. 45, giusta procura agli atti telematici
CONVENUTA
Oggetto: Proprietà
In data 14.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per le attrici: “Voglia il Tribunale Ill.Mo, respinta ogni contraria domanda, eccezione e/o deduzione, così giudicare:
NEL MERITO:
pagina 1 di 13 1) condannare la convenuta ai sensi dell'art. 896 c.c. a recidere i rami delle piante di sua proprietà che si trovano al di
sopra della proprietà delle attrici, ossia che oltrepassano la linea di confine tra le rispettive proprietà, piante indicate nel
supplemento di perizia del CTU (pag. 3 supplemento di perizia datato 29/05/2024) come appresso:
2) condannare la convenuta a rimuovere dalla recinzione posta a confine tutti i rovi e altra vegetazione;
3) accertare e dichiarare che solo dopo l'instaurazione del giudizio controparte: a) ha provveduto al taglio delle piante
indicate ai numeri 10 e 11 della perizia di parte attrice allegata all'atto introduttivo del giudizio b) ha reciso i rami delle
piante indicate nella perizia di parte attrice allegata all'atto introduttivo del giudizio ai numeri 2, 3, 4, 5, 8, 9,10, 11, 12,
13, 14, 17, 19;
4) condannare controparte a realizzare il monitoraggio fitosanitario e della stabilità delle piante indicate ai numeri 28, 29
e 30 dell'elenco di cui alla perizia di parte attrice allegata all'atto introduttivo, come da indicazioni impartite dal CTU
nella propria perizia e precisamente a pag. 6 e 7 della relazione datata 06/04/2024: “... si raccomanda di effettuare quanto
prima un'indagine fitosanitaria e di stabilità da effettuarsi secondo i criteri (Società Italiana Arboricoltura) e CP_2
applicando le “Linee guida per la valutazione delle condizioni vegetative, fitosanitarie e di stabilità degli alberi”
(approvate dal Consiglio della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, 2016),
con indagine di Livello 3 – Valutazione Avanzata (analisi anche strumentale), riportando l'identificazione della classe di
propensione al cedimento e la valutazione del rischio (compilazione della matrice “propensione al
cedimento/conseguenze). Tale indagine dovrà essere effettuata anche in quota, in prossimità della codominanza descritta
precedentemente. L'indagine dovrà essere accompagnata da una relazione di sintesi, elaborata da un professionista
pagina 2 di 13 abilitato, che dovrà indicare le future necessarie azioni d'intervento e/o di monitoraggio per garantire la massima stabilità
dell'esemplare, fino a quando possibile”);
5) condannare la convenuta, ai sensi dell'art. 614 bis, a corrispondere alle attrici una somma di denaro – da liquidare in
via equitativa – per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti di condanna di cui sopra e per ogni violazione
o inosservanza successiva all'obbligo di contenere i rami della piante all'interno delle sua proprietà e a tenere sgombera la
recinzione e a manutenere le piante.
Spese, comprese quelle per il CT di parte, e compenso di causa rifusi, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Condannare
controparte ai sensi dell'art. 12 bis, comma 3, della legge 28/2010.
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale di controparte e all'esito prova per testi sul
seguente capitolo:
“Vero che i rami degli alberi di , fra cui quelli indicati nella perizia (doc. n. 1, pag. 5) e foto (doc. n. Controparte_1
2) che le si rammostrano si trovano al di sopra del giardino delle Sigg.re – e quindi oltrepassano il Pt_1 Pt_2
confine, segnalato con una recinzione a sua volta invasa da rovi e altra vegetazione?”.
Si indicano quali testi:
- Dott. , con studio in OLGINATE – Via Belvedere n. 9 –; Testimone_1
- Sig. , residente in [...] –; Testimone_2
- Sig. , residente in [...] –; Controparte_3
- Sig.ra , residente in [...] –; Controparte_4
- Sig. , residente in [...] –; CP_5
- Sig. , residente in [...] –.” CP_6
Per la convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe tutte
le declaratorie occorrenti ed opportune, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
- Disporre la sospensione, ex art. 295 c.p.c., del presente giudizio sino ad avvenuta decisione della causa pendente avanti il
Giudice di Pace di Lecco, Dott. Bagalà, causa R.G. 856/2023, per i motivi di cui in narrativa
NEL MERITO
- Respingere le domande dedotte dalle ricorrenti, perché infondate in fatto ed in diritto e/o comunque inammissibili.
pagina 3 di 13 - Ordinare la cancellazione della trascrizione n. 6912/9125 del 16 giugno 2023 presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Lecco, a cura e spese delle attrici.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari ovvero in subordine con compensazione delle spese di causa.
Ci si oppone all'ammissione delle istanze di prova orale richieste dalla controparte.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione notificato il 29.5.2023, e hanno Parte_1 Parte_2
esposto di essere comproprietarie dell'abitazione con annesso giardino sita in Galbiate, Via Campesone
n. 12, confinante con la proprietà della che consta di un vasto terreno nel quale è Controparte_1
presente vegetazione anche ad alto fusto che non risulterebbe essere stata manutenuta a dovere. In
particolare, le attrici hanno lamentato una generale carenza di cura, da parte della , Controparte_1
della vegetazione posta a ridosso del confine delle due proprietà, tanto che alcune piante sconfinano di svariati metri nella proprietà attorea ed altre risultano morte o pericolanti: a sostegno di tali doglianze, le attrici hanno prodotto una relazione di parte (a firma dell'agronomo , sub doc. 1), Testimone_1
nella quale è data compiuta indicazione degli esemplari arborei che invadono la proprietà
o che rappresentano un pericolo per la stessa, con suggerimento degli interventi da Parte_3
porre in essere per evitare lo sconfinamento.
Pertanto, le attrici hanno chiesto che la società convenuta venga condannata a recidere i rami che oltrepassano il confine, liberando la recinzione che delimita le due proprietà; ad abbattere gli esemplari di cedro identificati in perizia ai numeri 10 e 11 perché ammalorati;
ad effettuare un monitoraggio fitosanitario sugli esemplari nn. 28, 29 e 30. Hanno altresì chiesto la condanna della confinante al pagamento ex art. 614 bis c.p.c. di una somma da determinarsi equitativamente per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti adottati, oltre alla condanna ex art. 96 comma 1 e 3
c.p.c..
2. - Rimasta inizialmente contumace seppur regolarmente citata, si è Controparte_1
costituita in data 18.4.2024 confutando le doglianze attoree e sostenendo di avere sempre provveduto a manutenere la proprietà tramite apposita impresa specializzata e che, quindi, il terreno non versi in stato di abbandono. Ha poi fatto rilevare come le attrici abbiano promosso due cause aventi medesimo oggetto: oltre alla presente, infatti, ne hanno instaurata altra innanzi al Giudice di Pace per ottenere la pagina 4 di 13 rimozione di alcuni esemplari ad alto fusto asseritamente posti a meno di tre metri dal confine delle proprietà. Per l'effetto, ha chiesto preliminarmente la sospensione ex art. 295 c.p.c. della presente causa e, nel merito, il rigetto delle domande attoree.
3. - Alla prima udienza del 23.11.2023 è stato dato ingresso ad una C.T.U., affidata all'agronomo il quale ha depositato la propria perizia in data 6.4.2024. Il Persona_1
Consulente è stato poi chiamato a chiarimenti, depositati in data 29.5.2024.
La causa è infine passata in decisione, con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c..
4. - Parte convenuta ha tenuto ferma la domanda di sospensione ex art. 295 c.p.c. sino all'avvenuta decisione della causa pendente avanti il Giudice di Pace di Lecco (rubricata al n. 856/2023
R.G.).
Come noto, l'art. 295 c.p.c. prevede che il Giudice disponga la sospensione del processo nel caso in cui egli stesso o altro Giudice debba “risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa”. Nel caso di specie, tale circostanza non ricorre.
Infatti, come si ricava dalla lettura del ricorso al Giudice di Pace (doc. 4 della convenuta,
peraltro tardivamente depositato), le odierne attrici hanno domandato la condanna di Controparte_1
alla rimozione delle piante ad alto fusto collocate a distanza inferiore a tre metri dal confine delle
[...]
due proprietà e tale domanda non è in alcun modo sovrapponibile alle richieste avanzate in questa sede,
né attiene a circostanze idonee a incidere sulla decisione nel presente giudizio. Le richieste formulate nella causa odierna, di abbattimento di alcuni esemplari arborei e di manutenzione delle piante che oltrepassano il confine, prescindono infatti dalla distanza a cui le piante in questione sono state poste rispetto al confine stesso e riguardano quindi piante diverse.
5. - Nel merito, le attrici hanno chiesto la condanna della convenuta a:
a) recidere i rami che oltrepassano il confine delle due proprietà;
b) rimuovere i rovi presenti sulla recinzione di proprietà attorea;
c) attestare che solo dopo l'instaurazione del giudizio sono stati abbattuti i cedri identificati nella perizia di parte ai nn. 10 e 11;
d) effettuare un monitoraggio fitosanitario sulle piante identificate ai nn. 28, 29 e 30.
pagina 5 di 13 La causa è stata istruita mediante C.T.U., affidata ad agronomo esperto ed eseguita con competenza, attenzione, chiarezza e nel perfetto contraddittorio fra le parti. Oltretutto lo stesso C.T.U. è
stato nominato nella causa innanzi al Giudice di Pace e ciò contribuisce viepiù ad evitare provvedimenti sovrapponibili.
Orbene, il C.T.U., nel corso delle operazioni peritali, ha potuto anzitutto constatare la “bassa manutenzione” del terreno della convenuta, la presenza di “rovi e arbusti lasciati crescere senza alcuna attività di contenimento” e la “presenza di vegetazione di alberi e arbusti che oltrepassa (in alcuni casi anche significativamente) la recinzione, sconfinando nella proprietà . Parte_3
Ha poi dato atto dell'effettuazione, medio tempore, di alcuni degli interventi richiesti dalle attrici: in particolare, i cedri classificati ai nn. 10 e 11 sono stati integralmente abbattuti insieme a parte delle piante che oltrepassavano il confine della proprietà, di modo che anche la richiesta di recisione dei rami sconfinanti è stata parzialmente adempiuta.
La restante parte delle domande attoree non ha invece trovato esecuzione nelle more delle operazioni peritali.
Appare, quindi, opportuno trattare separatamente gli interventi già effettuati da quelli ancora da svolgere.
5.1 - Con riferimento alle domande relative all'abbattimento dei cedri di cui ai nn. 10 e 11 e alla rimozione dei rami che oltrepassano la recinzione attorea, il C.T.U. ha attestato che “l'attività del 13 dicembre 2023 aveva permesso di ottenere una prima visione dello stato dell'arte dei luoghi e di prendere nota della comunicazione da parte della circa l'intenzione di intervenire Controparte_1
nell'imminente ad abbattere numero 2 esemplari di deperiti (nello specifico, con Parte_4
riferimento al prospetto della perizia di parte attrice, gli esemplari identificati con il codice 10 e 11”.
Al successivo sopralluogo del 19.2.2024, il C.T.U. ha “constatato come i due esemplari sopra indicati
fossero stati abbattuti e che, per poter adeguatamente operare, anche altri esemplari arborei erano
stati oggetto di eliminazione” (pag. 2 della perizia). Tali ultimi esemplari sono da identificarsi nei codici “2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 19” della perizia di parte, la cui numerazione è stata integralmente fatta propria anche dal C.T.U..
pagina 6 di 13 Risulta, quindi, per tabulas che l'abbattimento dei cedri e di parte della vegetazione che oltrepassava il confine sia stato effettuato in corso di causa, nonostante le attrici avessero già tentato stragiudizialmente (cfr. docc.
3-4 delle attrici) e in sede di mediazione (doc. 5 delle attrici) di ottenere il medesimo risultato.
La necessità di tali interventi è stata confermata dal C.T.U. in sede di chiarimenti, laddove ha esposto che “lo stato vegetativo e fitosanitario dei due esemplari (ndr. cedri nn. 10 e 11) era precario,
le piante non più recuperabili e a grave rischio di schianto, pertanto soggette a procedura di abbattimento” (pag. 1 dei chiarimenti).
Con riferimento agli altri esemplari abbattuti (codici 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 19)
l'agronomo nominato dall' ha dato atto di non aver effettuato una misurazione della vegetazione CP_7
presente nella proprietà di , ma di avere comunque accertato uno “status vegetativo dei Controparte_1
luoghi invasivo” e che “larga parte della vegetazione arbustiva ed arborea presentava vegetazione protesa entro i confini di proprietà . Visionati i ceppi degli esemplari abbattuti, ha Parte_3
concluso che “gli stessi fossero collocati assai vicino al confine di proprietà (1-2 metri massimo)” e che “da questa informazione, considerando la tipologia e dimensione degli alberi abbattuti (dato quest'ultimo stimabile dalla dimensione del ceppo), è possibile affermare con ragionevole certezza che
il raggio della chioma di questi alberi protendesse oltre il confine di proprietà” (pag. 2 dei chiarimenti).
La ricostruzione del C.T.U. appare convincente e ben motivata: non vi sono, dunque, ragioni per discostarsene.
Pertanto, l'abbattimento di tutte le piante in parola – effettuato in corso di causa – certamente era doveroso come sostenuto dalle attrici, poiché gli esemplari arborei erano disseccati e a rischio di schianto o oltrepassavano il confine delle proprietà.
5.2 - In corso di causa non è stato posto rimedio alle altre doglianze attoree: in particolare, non è
stata integralmente eliminata la vegetazione che oltrepassa il confine né quella che si appoggia alla recinzione e non è stato effettuato il monitoraggio fitosanitario auspicato sulle piante nn. 28, 29 e 30.
Quanto alla recisione dei rami che oltrepassano il confine, il C.T.U., in sede di chiarimenti, ha indicato in modo puntuale quali siano gli esemplari che ancora sconfinano entro la proprietà
pagina 7 di 13 All'uopo, il consulente d'ufficio ha predisposto la Tabella 1 (pag. 3 dei chiarimenti), Parte_3
che deve qui intendersi per riportata, ove attesta che le piante attualmente oltrepassanti il confine siano quelle identificate ai nn. 1, 20, 21 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 (in fase di superamento del confine alla data del 19.2.2024), 37, 38 e 39. Alla data del 19.2.2024 non avevano,
invece, superato il confine le piante ai nn. 6, 7, 15, 16 e 18.
Con riguardo alla liberazione della recinzione di confine, il C.T.U. ha riportato che durante il sopralluogo del febbraio 2024 era presente “vegetazione che sta tornando ad aggredire il muro basale del confine” (pag. 3 dei chiarimenti).
Da ultimo, con riferimento al monitoraggio fitosanitario richiesto dalle attrici sulle piante nn.
28, 29 e 30, in sede di perizia è stato accertato che “gli alberi hanno altezza superiore ai 25 metri ed
età maggiore di 20 anni;
da una valutazione visiva, presentano buone condizioni vegetative e fitosanitarie. (…) Probabili interventi passati di capitozzatura hanno provocato uno sviluppo
vegetativo di adattamento e, nell'esemplare codificato con il numero 30, un'importante codominanza che può rappresentare un punto di debolezza strutturale” (pag. 4 della perizia). La situazione dell'esemplare 30 è tale da far ritenere necessaria “un'indagine fitosanitaria e di stabilità da effettuarsi secondo i criteri S.I.A. (Società Italiana Arboricoltura) e applicando le “Linee guida per la valutazione delle condizioni vegetative, fitosanitarie e di stabilità degli alberi” (approvate dal Consiglio della
2016), con indagine Controparte_8
di Livello 3 – Valutazione Avanzata (analisi anche strumentale), riportando l'identificazione della
classe di propensione al cedimento e la valutazione del rischio (compilazione della matrice
“propensione al cedimento/conseguenze)” e ciò “anche in quota” (pag. 6 della perizia).
Nessuna modifica allo stato dei luoghi è avvenuta in corso di causa, né alcuna valutazione fitosanitaria è stata disposta da . Controparte_1
Di fatto, quindi, con riferimento ai profili ora attenzionati, le domande delle attrici risultano fondate e accoglibili.
5.3 - Le concrete modalità e tempistiche di intervento sono state ipotizzate dal C.T.U. e concretizzate nella “bozza 2 documento di accordo extragiudiziale” che il Perito aveva redatto nell'ottica di una conciliazione tra le parti, poi non avvenuta.
pagina 8 di 13 Sulla scorta del complesso delle risultanze peritali, dei chiarimenti redatti a inizio 2024 e della correttezza del metodo utilizzato dal C.T.U., tale bozza appare essere la migliore concretizzazione delle esigenze di manutenzione del verde di proprietà di al fine di scongiurare lo Controparte_1
sconfinamento degli alberi nella proprietà delle attrici nel tempo, garantendo cure idonee e programmate alle piante di proprietà della convenuta.
La bozza di accordo in parola prevedeva anche alcune clausole relative all'oggetto della causa
856/2023 R.G. innanzi al Giudice di Pace, in quanto l'intesa era stata redatta nell'auspicio di conciliare entrambe le vertenze. In questa sede, tuttavia, possono essere presi provvedimenti unicamente sull'oggetto della domanda giudiziale ed è per questa ragione che, nel riportare l'elenco degli interventi a cui viene condannata, vengono espunti quelli relativi alla causa innanzi al Giudice di Controparte_1
Pace, apportando le modifiche che si rendono necessarie.
Conseguentemente, conformemente all'elaborato peritale, che ha individuato le aree di confine tra le due proprietà indicandole con le lettere A, B e C (come si evince dalla figura 1 di perizia, che per comodità qui si riporta)
gli interventi a cui è condannata sono i seguenti: Controparte_1
“1) Lungo i confini indicati in FIGURA 1 con le lettere “A” e “B”, Controparte_1
provvederà a contenere con frequenza triennale le eventuali ramificazioni di alberi e arbusti che
oltrepassano la linea di confine con la proprietà mediante tagli filo tronco (con Parte_3
rispetto del collare).
pagina 9 di 13 2) Lungo i confini indicati in FIGURA 1 con le lettere “A” e “B”, Controparte_1
provvederà ad effettuare tagli della vegetazione erbacea annuale e perenne presente (ad esempio rovi)
da effettuarsi con frequenza annuale e con altezza di taglio massimo 5 cm.
3) Lungo i confini indicati in FIGURA 1 con le lettere “A”, “B” e “C”, Controparte_1
provvederà a mantenere libera la recinzione di divisione con la proprietà da Parte_3
eventuale vegetazione proveniente dalla sua proprietà, programmando eventuale eradicazione della stessa con frequenza triennale. Si specifica altresì che lungo il confine C l'edera presente sarà oggetto
di solo contenimento con le medesime frequenze precedentemente indicate.
4) Sui tre esemplari di indicati ai numeri 28, 29 e 30, Parte_4 Controparte_1
produrrà entro sei mesi dalla pubblicazione della presente sentenza relazione di professionista
abilitato inerente i risultati di indagine fitosanitaria e di stabilità da effettuarsi secondo i criteri CP_2
(Società Italiana Arboricoltura) e applicando le “Linee guida per la valutazione delle condizioni vegetative, fitosanitarie e di stabilità degli alberi” (approvate dal Consiglio della
[...]
2016), con indagine di Livello 3 - Controparte_8
Valutazione Avanzata (analisi anche strumentale), riportando per ciascun esemplare l'identificazione
della classe di propensione al cedimento e la valutazione del rischio (compilazione della matrice
“propensione al cedimento/conseguenze); si segnala che l'indagine dovrà essere effettuata anche in quota, in particolare per l'esemplare codificato con il numero 30, che presenta un'importante
codominanza.
5) Vista l'imponenza dei 3 esemplari di di cui al punto precedente e Parte_4
considerando che il totale contenimento delle ramificazioni che oltrepassano il confine potrebbe
provocare seri danni agli stessi, il contenimento della ramificazione oltrepassante il confine sarà
effettuata entro sei mesi dalla pubblicazione della presente sentenza mediante tagli di ritorno su
sezioni di ramo con diametro non superiore a 6 cm;
tale operazione di contenimento dovrà essere
successivamente effettuata con frequenza massima triennale per escludere il continuo avanzamento
incontrollato della vegetazione verso la proprietà Parte_3
6) Per altra vegetazione arbustiva esistente lungo il confine “C”, con particolare riferimento ai
due CO VE (codificati nella tabella come esemplari numero 31 e 32), Controparte_1
pagina 10 di 13 effettuerà con frequenza triennale interventi di contenimento volti ad evitare che la vegetazione degli stessi oltrepassi il confine di proprietà con Parte_3
6. - Le attrici hanno chiesto l'applicazione dell'art. 614 bis c.p.c., norma che costituisce una misura di coercizione indiretta, tesa a incentivare l'adempimento spontaneo di obblighi che non risultano facilmente coercibili.
Le prescrizioni ivi contenute sono certamente applicabili al caso di specie.
In considerazione della cadenza semestrale, annuale e triennale degli interventi che CP_1
viene condannata ad eseguire, appare congruo prevedere una somma di denaro dovuta dalla
[...]
convenuta per ogni violazione o inosservanza ai termini per gli interventi indicati al paragrafo 5.3 (e non, invece, una somma di denaro che decorra da ogni giorno di ritardo).
Tale somma deve necessariamente essere parametrata al tipo di intervento da svolgere, al numero e alla tipologia delle piante su cui intervenire (prevalentemente ad alto fusto), alla doverosità
della manutenzione del verde ed ai possibili rischi derivanti dal mancato rispetto delle prescrizioni individuate dal C.T.U. e fatte proprie da questo Giudice.
Pertanto, appare equo condannare la convenuta, per ogni inosservanza delle scadenze indicate nel paragrafo 5.3. – siano esse semestrali, annuali o triennali – al pagamento della somma di euro
6.000,00, con decorrenza dei termini per l'adempimento dalla pubblicazione della presente sentenza.
7. - Non può essere accolta la domanda attorea di condanna della convenuta ex art. 96 commi 1
e 3 c.p.c., atteso che non risulta adeguatamente provato il requisito del dolo/colpa grave in capo a
: la convenuta, prima della propria costituzione, ha provveduto ad eseguire alcun degli Controparte_1
interventi richiesti delle attrici, mentre la verifica dello stato fitosanitario delle piante e del superamento o meno del confine di proprietà da parte delle fronde degli alberi sono state accertate in modo puntuale e preciso solo tramite la C.T.U. (la quale, peraltro, ha accertato che alcuni esemplari -nn. 6, 7, 15, 16,
18- non oltrepassano la proprietà delle attrici).
8. - Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto la convenuta va condannata a rifonderle alle attrici nell'importo che si liquida – con applicazione del D.M. 147/2022 per le cause di valore indeterminato di media complessità, nei valori medi per tutte le fasi del giudizio e con applicazione pagina 11 di 13 dell'aumento ex art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014 – in euro 10.445,00 (di cui euro 545,00 per anticipazioni ed euro 9.900,00 per onorari), oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Anche i compensi e le spese della mediazione devono essere rifusi alle attrici, parametrato al valore indeterminabile della causa e con liquidazione unicamente della fase di attivazione, in euro
584,00 (di cui euro 48,00 per spese ed euro 536,00 per compensi) oltre 15% spese generali, CPA ed
IVA, se dovuta.
Stante le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che hanno di fatto avvalorato la tesi attorea, le spese di C.T.U. vengono definitivamente poste a carico della convenuta, così come liquidate con provvedimento del 30.9.2024 in euro 1.000,00 oltre oneri di legge.
Rientrano inoltre fra le spese di lite anche quelle di natura tecnica che le attrici hanno dovuto affrontare per le prestazioni rese dal proprio consulente tecnico di parte (Cass. 15.10.2024 n. 26729;
Cass. 18.5.2015 n. 10173; Cass.
3.1.2013 n. 84). È certo che il C.T.P., dott.ssa abbia Persona_2
effettuato le prestazioni di cui danno conto gli elaborati peritali del C.T.U. e le osservazioni allegate alla consulenza d'ufficio e che per la propria attività abbia richiesto il pagamento dell'onorario portato dalla fattura in atti, pari ad euro 990,08, somme che si stima congrua rispetto all'attività espletata.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così
provvede:
ACCERTA che solo dopo l'instaurazione del giudizio ha provveduto al taglio delle piante Controparte_1
indicate ai numeri 10 e 11 della perizia di parte attrice e ha reciso i rami delle piante indicate ai numeri
2, 3, 4, 5, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 17, 19;
CO
(c.f. ) in persona del legale rappresentate pro tempore: Controparte_1 P.IVA_1
- a recidere i rami delle piante di sua proprietà che oltrepassano la linea di confine tra le rispettive proprietà;
- a rimuovere dalla recinzione posta a confine i rovi e la vegetazione presente;
pagina 12 di 13 - a realizzare il monitoraggio fitosanitario e della stabilità delle piante indicate ai numeri 28, 29 e 30 dell'elenco di cui alla perizia di parte attrice allegata all'atto introduttivo;
il tutto con le modalità e le tempistiche indicate in parte motiva nel paragrafo 5.3, avuto riguardo alla
Tabella 1 dei chiarimenti depositati dal C.T.U.;
CO
(c.f. ), in persona del legale rappresentate pro tempore, al Controparte_1 P.IVA_1
pagamento, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., della somma di euro 6.000,00 per ogni inosservanza delle scadenze indicate nel paragrafo 5.3, con decorrenza dei termini per l'adempimento a far data dalla pubblicazione della presente sentenza;
CO
(c.f. ), in persona del legale rappresentate pro tempore, a rifondere Controparte_1 P.IVA_1
le spese processuali alle attrici per euro 10.445,00 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta,
per il presente giudizio, per euro 584,00 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, per la fase di mediazione e per euro 990,08 per spese di C.T.P.
PONE definitivamente a carico di le spese di CTU, così come liquidate con Controparte_1
provvedimento del 30.9.2024 in euro 1.000,00 oltre oneri di legge.
Così deciso in Lecco il 29 gennaio 2025.
IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 29 maggio 2023 ed iscritta al n. 1069
del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2023 da:
- (c.f. ) e (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentate e difese dai procc. domm. avv.ti Marco Longoni e Sergio Vergottini del foro di Lecco ed elettivamente domiciliate presso e nello studio del secondo difensore sito in Lecco, via Aspromonte n.
33, giusta procura agli atti telematici
ATTRICI
contro
- (c.f. ), rappresentata e difesa dai procc. domm. avv.ti Antonella Controparte_1 P.IVA_1
Rizzi e Luca Giovanni Colombo del foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dei difensori sito in Milano, via Boccaccio n. 45, giusta procura agli atti telematici
CONVENUTA
Oggetto: Proprietà
In data 14.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per le attrici: “Voglia il Tribunale Ill.Mo, respinta ogni contraria domanda, eccezione e/o deduzione, così giudicare:
NEL MERITO:
pagina 1 di 13 1) condannare la convenuta ai sensi dell'art. 896 c.c. a recidere i rami delle piante di sua proprietà che si trovano al di
sopra della proprietà delle attrici, ossia che oltrepassano la linea di confine tra le rispettive proprietà, piante indicate nel
supplemento di perizia del CTU (pag. 3 supplemento di perizia datato 29/05/2024) come appresso:
2) condannare la convenuta a rimuovere dalla recinzione posta a confine tutti i rovi e altra vegetazione;
3) accertare e dichiarare che solo dopo l'instaurazione del giudizio controparte: a) ha provveduto al taglio delle piante
indicate ai numeri 10 e 11 della perizia di parte attrice allegata all'atto introduttivo del giudizio b) ha reciso i rami delle
piante indicate nella perizia di parte attrice allegata all'atto introduttivo del giudizio ai numeri 2, 3, 4, 5, 8, 9,10, 11, 12,
13, 14, 17, 19;
4) condannare controparte a realizzare il monitoraggio fitosanitario e della stabilità delle piante indicate ai numeri 28, 29
e 30 dell'elenco di cui alla perizia di parte attrice allegata all'atto introduttivo, come da indicazioni impartite dal CTU
nella propria perizia e precisamente a pag. 6 e 7 della relazione datata 06/04/2024: “... si raccomanda di effettuare quanto
prima un'indagine fitosanitaria e di stabilità da effettuarsi secondo i criteri (Società Italiana Arboricoltura) e CP_2
applicando le “Linee guida per la valutazione delle condizioni vegetative, fitosanitarie e di stabilità degli alberi”
(approvate dal Consiglio della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, 2016),
con indagine di Livello 3 – Valutazione Avanzata (analisi anche strumentale), riportando l'identificazione della classe di
propensione al cedimento e la valutazione del rischio (compilazione della matrice “propensione al
cedimento/conseguenze). Tale indagine dovrà essere effettuata anche in quota, in prossimità della codominanza descritta
precedentemente. L'indagine dovrà essere accompagnata da una relazione di sintesi, elaborata da un professionista
pagina 2 di 13 abilitato, che dovrà indicare le future necessarie azioni d'intervento e/o di monitoraggio per garantire la massima stabilità
dell'esemplare, fino a quando possibile”);
5) condannare la convenuta, ai sensi dell'art. 614 bis, a corrispondere alle attrici una somma di denaro – da liquidare in
via equitativa – per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti di condanna di cui sopra e per ogni violazione
o inosservanza successiva all'obbligo di contenere i rami della piante all'interno delle sua proprietà e a tenere sgombera la
recinzione e a manutenere le piante.
Spese, comprese quelle per il CT di parte, e compenso di causa rifusi, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Condannare
controparte ai sensi dell'art. 12 bis, comma 3, della legge 28/2010.
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale di controparte e all'esito prova per testi sul
seguente capitolo:
“Vero che i rami degli alberi di , fra cui quelli indicati nella perizia (doc. n. 1, pag. 5) e foto (doc. n. Controparte_1
2) che le si rammostrano si trovano al di sopra del giardino delle Sigg.re – e quindi oltrepassano il Pt_1 Pt_2
confine, segnalato con una recinzione a sua volta invasa da rovi e altra vegetazione?”.
Si indicano quali testi:
- Dott. , con studio in OLGINATE – Via Belvedere n. 9 –; Testimone_1
- Sig. , residente in [...] –; Testimone_2
- Sig. , residente in [...] –; Controparte_3
- Sig.ra , residente in [...] –; Controparte_4
- Sig. , residente in [...] –; CP_5
- Sig. , residente in [...] –.” CP_6
Per la convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe tutte
le declaratorie occorrenti ed opportune, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
- Disporre la sospensione, ex art. 295 c.p.c., del presente giudizio sino ad avvenuta decisione della causa pendente avanti il
Giudice di Pace di Lecco, Dott. Bagalà, causa R.G. 856/2023, per i motivi di cui in narrativa
NEL MERITO
- Respingere le domande dedotte dalle ricorrenti, perché infondate in fatto ed in diritto e/o comunque inammissibili.
pagina 3 di 13 - Ordinare la cancellazione della trascrizione n. 6912/9125 del 16 giugno 2023 presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Lecco, a cura e spese delle attrici.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari ovvero in subordine con compensazione delle spese di causa.
Ci si oppone all'ammissione delle istanze di prova orale richieste dalla controparte.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione notificato il 29.5.2023, e hanno Parte_1 Parte_2
esposto di essere comproprietarie dell'abitazione con annesso giardino sita in Galbiate, Via Campesone
n. 12, confinante con la proprietà della che consta di un vasto terreno nel quale è Controparte_1
presente vegetazione anche ad alto fusto che non risulterebbe essere stata manutenuta a dovere. In
particolare, le attrici hanno lamentato una generale carenza di cura, da parte della , Controparte_1
della vegetazione posta a ridosso del confine delle due proprietà, tanto che alcune piante sconfinano di svariati metri nella proprietà attorea ed altre risultano morte o pericolanti: a sostegno di tali doglianze, le attrici hanno prodotto una relazione di parte (a firma dell'agronomo , sub doc. 1), Testimone_1
nella quale è data compiuta indicazione degli esemplari arborei che invadono la proprietà
o che rappresentano un pericolo per la stessa, con suggerimento degli interventi da Parte_3
porre in essere per evitare lo sconfinamento.
Pertanto, le attrici hanno chiesto che la società convenuta venga condannata a recidere i rami che oltrepassano il confine, liberando la recinzione che delimita le due proprietà; ad abbattere gli esemplari di cedro identificati in perizia ai numeri 10 e 11 perché ammalorati;
ad effettuare un monitoraggio fitosanitario sugli esemplari nn. 28, 29 e 30. Hanno altresì chiesto la condanna della confinante al pagamento ex art. 614 bis c.p.c. di una somma da determinarsi equitativamente per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti adottati, oltre alla condanna ex art. 96 comma 1 e 3
c.p.c..
2. - Rimasta inizialmente contumace seppur regolarmente citata, si è Controparte_1
costituita in data 18.4.2024 confutando le doglianze attoree e sostenendo di avere sempre provveduto a manutenere la proprietà tramite apposita impresa specializzata e che, quindi, il terreno non versi in stato di abbandono. Ha poi fatto rilevare come le attrici abbiano promosso due cause aventi medesimo oggetto: oltre alla presente, infatti, ne hanno instaurata altra innanzi al Giudice di Pace per ottenere la pagina 4 di 13 rimozione di alcuni esemplari ad alto fusto asseritamente posti a meno di tre metri dal confine delle proprietà. Per l'effetto, ha chiesto preliminarmente la sospensione ex art. 295 c.p.c. della presente causa e, nel merito, il rigetto delle domande attoree.
3. - Alla prima udienza del 23.11.2023 è stato dato ingresso ad una C.T.U., affidata all'agronomo il quale ha depositato la propria perizia in data 6.4.2024. Il Persona_1
Consulente è stato poi chiamato a chiarimenti, depositati in data 29.5.2024.
La causa è infine passata in decisione, con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c..
4. - Parte convenuta ha tenuto ferma la domanda di sospensione ex art. 295 c.p.c. sino all'avvenuta decisione della causa pendente avanti il Giudice di Pace di Lecco (rubricata al n. 856/2023
R.G.).
Come noto, l'art. 295 c.p.c. prevede che il Giudice disponga la sospensione del processo nel caso in cui egli stesso o altro Giudice debba “risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa”. Nel caso di specie, tale circostanza non ricorre.
Infatti, come si ricava dalla lettura del ricorso al Giudice di Pace (doc. 4 della convenuta,
peraltro tardivamente depositato), le odierne attrici hanno domandato la condanna di Controparte_1
alla rimozione delle piante ad alto fusto collocate a distanza inferiore a tre metri dal confine delle
[...]
due proprietà e tale domanda non è in alcun modo sovrapponibile alle richieste avanzate in questa sede,
né attiene a circostanze idonee a incidere sulla decisione nel presente giudizio. Le richieste formulate nella causa odierna, di abbattimento di alcuni esemplari arborei e di manutenzione delle piante che oltrepassano il confine, prescindono infatti dalla distanza a cui le piante in questione sono state poste rispetto al confine stesso e riguardano quindi piante diverse.
5. - Nel merito, le attrici hanno chiesto la condanna della convenuta a:
a) recidere i rami che oltrepassano il confine delle due proprietà;
b) rimuovere i rovi presenti sulla recinzione di proprietà attorea;
c) attestare che solo dopo l'instaurazione del giudizio sono stati abbattuti i cedri identificati nella perizia di parte ai nn. 10 e 11;
d) effettuare un monitoraggio fitosanitario sulle piante identificate ai nn. 28, 29 e 30.
pagina 5 di 13 La causa è stata istruita mediante C.T.U., affidata ad agronomo esperto ed eseguita con competenza, attenzione, chiarezza e nel perfetto contraddittorio fra le parti. Oltretutto lo stesso C.T.U. è
stato nominato nella causa innanzi al Giudice di Pace e ciò contribuisce viepiù ad evitare provvedimenti sovrapponibili.
Orbene, il C.T.U., nel corso delle operazioni peritali, ha potuto anzitutto constatare la “bassa manutenzione” del terreno della convenuta, la presenza di “rovi e arbusti lasciati crescere senza alcuna attività di contenimento” e la “presenza di vegetazione di alberi e arbusti che oltrepassa (in alcuni casi anche significativamente) la recinzione, sconfinando nella proprietà . Parte_3
Ha poi dato atto dell'effettuazione, medio tempore, di alcuni degli interventi richiesti dalle attrici: in particolare, i cedri classificati ai nn. 10 e 11 sono stati integralmente abbattuti insieme a parte delle piante che oltrepassavano il confine della proprietà, di modo che anche la richiesta di recisione dei rami sconfinanti è stata parzialmente adempiuta.
La restante parte delle domande attoree non ha invece trovato esecuzione nelle more delle operazioni peritali.
Appare, quindi, opportuno trattare separatamente gli interventi già effettuati da quelli ancora da svolgere.
5.1 - Con riferimento alle domande relative all'abbattimento dei cedri di cui ai nn. 10 e 11 e alla rimozione dei rami che oltrepassano la recinzione attorea, il C.T.U. ha attestato che “l'attività del 13 dicembre 2023 aveva permesso di ottenere una prima visione dello stato dell'arte dei luoghi e di prendere nota della comunicazione da parte della circa l'intenzione di intervenire Controparte_1
nell'imminente ad abbattere numero 2 esemplari di deperiti (nello specifico, con Parte_4
riferimento al prospetto della perizia di parte attrice, gli esemplari identificati con il codice 10 e 11”.
Al successivo sopralluogo del 19.2.2024, il C.T.U. ha “constatato come i due esemplari sopra indicati
fossero stati abbattuti e che, per poter adeguatamente operare, anche altri esemplari arborei erano
stati oggetto di eliminazione” (pag. 2 della perizia). Tali ultimi esemplari sono da identificarsi nei codici “2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 19” della perizia di parte, la cui numerazione è stata integralmente fatta propria anche dal C.T.U..
pagina 6 di 13 Risulta, quindi, per tabulas che l'abbattimento dei cedri e di parte della vegetazione che oltrepassava il confine sia stato effettuato in corso di causa, nonostante le attrici avessero già tentato stragiudizialmente (cfr. docc.
3-4 delle attrici) e in sede di mediazione (doc. 5 delle attrici) di ottenere il medesimo risultato.
La necessità di tali interventi è stata confermata dal C.T.U. in sede di chiarimenti, laddove ha esposto che “lo stato vegetativo e fitosanitario dei due esemplari (ndr. cedri nn. 10 e 11) era precario,
le piante non più recuperabili e a grave rischio di schianto, pertanto soggette a procedura di abbattimento” (pag. 1 dei chiarimenti).
Con riferimento agli altri esemplari abbattuti (codici 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 19)
l'agronomo nominato dall' ha dato atto di non aver effettuato una misurazione della vegetazione CP_7
presente nella proprietà di , ma di avere comunque accertato uno “status vegetativo dei Controparte_1
luoghi invasivo” e che “larga parte della vegetazione arbustiva ed arborea presentava vegetazione protesa entro i confini di proprietà . Visionati i ceppi degli esemplari abbattuti, ha Parte_3
concluso che “gli stessi fossero collocati assai vicino al confine di proprietà (1-2 metri massimo)” e che “da questa informazione, considerando la tipologia e dimensione degli alberi abbattuti (dato quest'ultimo stimabile dalla dimensione del ceppo), è possibile affermare con ragionevole certezza che
il raggio della chioma di questi alberi protendesse oltre il confine di proprietà” (pag. 2 dei chiarimenti).
La ricostruzione del C.T.U. appare convincente e ben motivata: non vi sono, dunque, ragioni per discostarsene.
Pertanto, l'abbattimento di tutte le piante in parola – effettuato in corso di causa – certamente era doveroso come sostenuto dalle attrici, poiché gli esemplari arborei erano disseccati e a rischio di schianto o oltrepassavano il confine delle proprietà.
5.2 - In corso di causa non è stato posto rimedio alle altre doglianze attoree: in particolare, non è
stata integralmente eliminata la vegetazione che oltrepassa il confine né quella che si appoggia alla recinzione e non è stato effettuato il monitoraggio fitosanitario auspicato sulle piante nn. 28, 29 e 30.
Quanto alla recisione dei rami che oltrepassano il confine, il C.T.U., in sede di chiarimenti, ha indicato in modo puntuale quali siano gli esemplari che ancora sconfinano entro la proprietà
pagina 7 di 13 All'uopo, il consulente d'ufficio ha predisposto la Tabella 1 (pag. 3 dei chiarimenti), Parte_3
che deve qui intendersi per riportata, ove attesta che le piante attualmente oltrepassanti il confine siano quelle identificate ai nn. 1, 20, 21 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 (in fase di superamento del confine alla data del 19.2.2024), 37, 38 e 39. Alla data del 19.2.2024 non avevano,
invece, superato il confine le piante ai nn. 6, 7, 15, 16 e 18.
Con riguardo alla liberazione della recinzione di confine, il C.T.U. ha riportato che durante il sopralluogo del febbraio 2024 era presente “vegetazione che sta tornando ad aggredire il muro basale del confine” (pag. 3 dei chiarimenti).
Da ultimo, con riferimento al monitoraggio fitosanitario richiesto dalle attrici sulle piante nn.
28, 29 e 30, in sede di perizia è stato accertato che “gli alberi hanno altezza superiore ai 25 metri ed
età maggiore di 20 anni;
da una valutazione visiva, presentano buone condizioni vegetative e fitosanitarie. (…) Probabili interventi passati di capitozzatura hanno provocato uno sviluppo
vegetativo di adattamento e, nell'esemplare codificato con il numero 30, un'importante codominanza che può rappresentare un punto di debolezza strutturale” (pag. 4 della perizia). La situazione dell'esemplare 30 è tale da far ritenere necessaria “un'indagine fitosanitaria e di stabilità da effettuarsi secondo i criteri S.I.A. (Società Italiana Arboricoltura) e applicando le “Linee guida per la valutazione delle condizioni vegetative, fitosanitarie e di stabilità degli alberi” (approvate dal Consiglio della
2016), con indagine Controparte_8
di Livello 3 – Valutazione Avanzata (analisi anche strumentale), riportando l'identificazione della
classe di propensione al cedimento e la valutazione del rischio (compilazione della matrice
“propensione al cedimento/conseguenze)” e ciò “anche in quota” (pag. 6 della perizia).
Nessuna modifica allo stato dei luoghi è avvenuta in corso di causa, né alcuna valutazione fitosanitaria è stata disposta da . Controparte_1
Di fatto, quindi, con riferimento ai profili ora attenzionati, le domande delle attrici risultano fondate e accoglibili.
5.3 - Le concrete modalità e tempistiche di intervento sono state ipotizzate dal C.T.U. e concretizzate nella “bozza 2 documento di accordo extragiudiziale” che il Perito aveva redatto nell'ottica di una conciliazione tra le parti, poi non avvenuta.
pagina 8 di 13 Sulla scorta del complesso delle risultanze peritali, dei chiarimenti redatti a inizio 2024 e della correttezza del metodo utilizzato dal C.T.U., tale bozza appare essere la migliore concretizzazione delle esigenze di manutenzione del verde di proprietà di al fine di scongiurare lo Controparte_1
sconfinamento degli alberi nella proprietà delle attrici nel tempo, garantendo cure idonee e programmate alle piante di proprietà della convenuta.
La bozza di accordo in parola prevedeva anche alcune clausole relative all'oggetto della causa
856/2023 R.G. innanzi al Giudice di Pace, in quanto l'intesa era stata redatta nell'auspicio di conciliare entrambe le vertenze. In questa sede, tuttavia, possono essere presi provvedimenti unicamente sull'oggetto della domanda giudiziale ed è per questa ragione che, nel riportare l'elenco degli interventi a cui viene condannata, vengono espunti quelli relativi alla causa innanzi al Giudice di Controparte_1
Pace, apportando le modifiche che si rendono necessarie.
Conseguentemente, conformemente all'elaborato peritale, che ha individuato le aree di confine tra le due proprietà indicandole con le lettere A, B e C (come si evince dalla figura 1 di perizia, che per comodità qui si riporta)
gli interventi a cui è condannata sono i seguenti: Controparte_1
“1) Lungo i confini indicati in FIGURA 1 con le lettere “A” e “B”, Controparte_1
provvederà a contenere con frequenza triennale le eventuali ramificazioni di alberi e arbusti che
oltrepassano la linea di confine con la proprietà mediante tagli filo tronco (con Parte_3
rispetto del collare).
pagina 9 di 13 2) Lungo i confini indicati in FIGURA 1 con le lettere “A” e “B”, Controparte_1
provvederà ad effettuare tagli della vegetazione erbacea annuale e perenne presente (ad esempio rovi)
da effettuarsi con frequenza annuale e con altezza di taglio massimo 5 cm.
3) Lungo i confini indicati in FIGURA 1 con le lettere “A”, “B” e “C”, Controparte_1
provvederà a mantenere libera la recinzione di divisione con la proprietà da Parte_3
eventuale vegetazione proveniente dalla sua proprietà, programmando eventuale eradicazione della stessa con frequenza triennale. Si specifica altresì che lungo il confine C l'edera presente sarà oggetto
di solo contenimento con le medesime frequenze precedentemente indicate.
4) Sui tre esemplari di indicati ai numeri 28, 29 e 30, Parte_4 Controparte_1
produrrà entro sei mesi dalla pubblicazione della presente sentenza relazione di professionista
abilitato inerente i risultati di indagine fitosanitaria e di stabilità da effettuarsi secondo i criteri CP_2
(Società Italiana Arboricoltura) e applicando le “Linee guida per la valutazione delle condizioni vegetative, fitosanitarie e di stabilità degli alberi” (approvate dal Consiglio della
[...]
2016), con indagine di Livello 3 - Controparte_8
Valutazione Avanzata (analisi anche strumentale), riportando per ciascun esemplare l'identificazione
della classe di propensione al cedimento e la valutazione del rischio (compilazione della matrice
“propensione al cedimento/conseguenze); si segnala che l'indagine dovrà essere effettuata anche in quota, in particolare per l'esemplare codificato con il numero 30, che presenta un'importante
codominanza.
5) Vista l'imponenza dei 3 esemplari di di cui al punto precedente e Parte_4
considerando che il totale contenimento delle ramificazioni che oltrepassano il confine potrebbe
provocare seri danni agli stessi, il contenimento della ramificazione oltrepassante il confine sarà
effettuata entro sei mesi dalla pubblicazione della presente sentenza mediante tagli di ritorno su
sezioni di ramo con diametro non superiore a 6 cm;
tale operazione di contenimento dovrà essere
successivamente effettuata con frequenza massima triennale per escludere il continuo avanzamento
incontrollato della vegetazione verso la proprietà Parte_3
6) Per altra vegetazione arbustiva esistente lungo il confine “C”, con particolare riferimento ai
due CO VE (codificati nella tabella come esemplari numero 31 e 32), Controparte_1
pagina 10 di 13 effettuerà con frequenza triennale interventi di contenimento volti ad evitare che la vegetazione degli stessi oltrepassi il confine di proprietà con Parte_3
6. - Le attrici hanno chiesto l'applicazione dell'art. 614 bis c.p.c., norma che costituisce una misura di coercizione indiretta, tesa a incentivare l'adempimento spontaneo di obblighi che non risultano facilmente coercibili.
Le prescrizioni ivi contenute sono certamente applicabili al caso di specie.
In considerazione della cadenza semestrale, annuale e triennale degli interventi che CP_1
viene condannata ad eseguire, appare congruo prevedere una somma di denaro dovuta dalla
[...]
convenuta per ogni violazione o inosservanza ai termini per gli interventi indicati al paragrafo 5.3 (e non, invece, una somma di denaro che decorra da ogni giorno di ritardo).
Tale somma deve necessariamente essere parametrata al tipo di intervento da svolgere, al numero e alla tipologia delle piante su cui intervenire (prevalentemente ad alto fusto), alla doverosità
della manutenzione del verde ed ai possibili rischi derivanti dal mancato rispetto delle prescrizioni individuate dal C.T.U. e fatte proprie da questo Giudice.
Pertanto, appare equo condannare la convenuta, per ogni inosservanza delle scadenze indicate nel paragrafo 5.3. – siano esse semestrali, annuali o triennali – al pagamento della somma di euro
6.000,00, con decorrenza dei termini per l'adempimento dalla pubblicazione della presente sentenza.
7. - Non può essere accolta la domanda attorea di condanna della convenuta ex art. 96 commi 1
e 3 c.p.c., atteso che non risulta adeguatamente provato il requisito del dolo/colpa grave in capo a
: la convenuta, prima della propria costituzione, ha provveduto ad eseguire alcun degli Controparte_1
interventi richiesti delle attrici, mentre la verifica dello stato fitosanitario delle piante e del superamento o meno del confine di proprietà da parte delle fronde degli alberi sono state accertate in modo puntuale e preciso solo tramite la C.T.U. (la quale, peraltro, ha accertato che alcuni esemplari -nn. 6, 7, 15, 16,
18- non oltrepassano la proprietà delle attrici).
8. - Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto la convenuta va condannata a rifonderle alle attrici nell'importo che si liquida – con applicazione del D.M. 147/2022 per le cause di valore indeterminato di media complessità, nei valori medi per tutte le fasi del giudizio e con applicazione pagina 11 di 13 dell'aumento ex art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014 – in euro 10.445,00 (di cui euro 545,00 per anticipazioni ed euro 9.900,00 per onorari), oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Anche i compensi e le spese della mediazione devono essere rifusi alle attrici, parametrato al valore indeterminabile della causa e con liquidazione unicamente della fase di attivazione, in euro
584,00 (di cui euro 48,00 per spese ed euro 536,00 per compensi) oltre 15% spese generali, CPA ed
IVA, se dovuta.
Stante le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che hanno di fatto avvalorato la tesi attorea, le spese di C.T.U. vengono definitivamente poste a carico della convenuta, così come liquidate con provvedimento del 30.9.2024 in euro 1.000,00 oltre oneri di legge.
Rientrano inoltre fra le spese di lite anche quelle di natura tecnica che le attrici hanno dovuto affrontare per le prestazioni rese dal proprio consulente tecnico di parte (Cass. 15.10.2024 n. 26729;
Cass. 18.5.2015 n. 10173; Cass.
3.1.2013 n. 84). È certo che il C.T.P., dott.ssa abbia Persona_2
effettuato le prestazioni di cui danno conto gli elaborati peritali del C.T.U. e le osservazioni allegate alla consulenza d'ufficio e che per la propria attività abbia richiesto il pagamento dell'onorario portato dalla fattura in atti, pari ad euro 990,08, somme che si stima congrua rispetto all'attività espletata.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così
provvede:
ACCERTA che solo dopo l'instaurazione del giudizio ha provveduto al taglio delle piante Controparte_1
indicate ai numeri 10 e 11 della perizia di parte attrice e ha reciso i rami delle piante indicate ai numeri
2, 3, 4, 5, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 17, 19;
CO
(c.f. ) in persona del legale rappresentate pro tempore: Controparte_1 P.IVA_1
- a recidere i rami delle piante di sua proprietà che oltrepassano la linea di confine tra le rispettive proprietà;
- a rimuovere dalla recinzione posta a confine i rovi e la vegetazione presente;
pagina 12 di 13 - a realizzare il monitoraggio fitosanitario e della stabilità delle piante indicate ai numeri 28, 29 e 30 dell'elenco di cui alla perizia di parte attrice allegata all'atto introduttivo;
il tutto con le modalità e le tempistiche indicate in parte motiva nel paragrafo 5.3, avuto riguardo alla
Tabella 1 dei chiarimenti depositati dal C.T.U.;
CO
(c.f. ), in persona del legale rappresentate pro tempore, al Controparte_1 P.IVA_1
pagamento, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., della somma di euro 6.000,00 per ogni inosservanza delle scadenze indicate nel paragrafo 5.3, con decorrenza dei termini per l'adempimento a far data dalla pubblicazione della presente sentenza;
CO
(c.f. ), in persona del legale rappresentate pro tempore, a rifondere Controparte_1 P.IVA_1
le spese processuali alle attrici per euro 10.445,00 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta,
per il presente giudizio, per euro 584,00 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, per la fase di mediazione e per euro 990,08 per spese di C.T.P.
PONE definitivamente a carico di le spese di CTU, così come liquidate con Controparte_1
provvedimento del 30.9.2024 in euro 1.000,00 oltre oneri di legge.
Così deciso in Lecco il 29 gennaio 2025.
IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi
pagina 13 di 13