TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
n. rgvg. 10204 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10204 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nata a [...] il [...] C.F. , Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ROCCHETTI LOREDANA presso il quale elettivamente domicilia
E nato a [...] il [...] C.F. , Controparte_2 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GAROFALO ALESSIO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31/05/2024 e - premesso Controparte_1 Controparte_2
di aver contratto matrimonio in NAPOLI il 09/06/2014 e che dalla loro unione sono nati i figli
(23.03.2020) e (20.08.2021) - rappresentavano la volontà di separarsi in quanto Per_1 Per_2
vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc Acquisito il parere del PM, all'udienza del 28.01.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. I IGi e vivranno separati con l'obbligo del reciproco Controparte_1 Controparte_2 rispetto.
2. I due figli minori e restano affidati con modalità condivisa ad entrambi i genitori Per_1 Per_2
e continueranno ad abitare con la madre, dove è stabilita la residenza privilegiata degli stessi.
3. Entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali mutamenti della loro residenza al fine di assicurare, nell'interesse dei due figli, una pronta reperibilità.
4. La casa coniugale di Quarto sita in via Crocillo n. 9, originariamente condotta in locazione dai coniugi, è stata rilasciata ed entrambi hanno collocato la propria dimora e la propria residenza presso le rispettive abitazioni: il marito in Castel Volturno (CE) al Parco Mantegna n. 28, la moglie in Napoli zona Pianura (NA), alla via Parmenide n. 26.
5. I coniugi si impegnano a che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei due figli minori siano assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni degli stessi.
6. l padre, salvo diversi accordi, potrà prelevare e tenere con sé i due figli minori secondo le seguenti modalità: a. il martedi ed il giovedi il padre preleverà i figli minori dall'abitazione della madre alle ore 19.00 e li riaccompagnerà presso la casa della stessa entro le ore 21.00 oppure, in alternativa, il padre, previa comunicazione alla madre ed allorquando riesca ad ottenere permessi a lavoro, li preleverà dall'uscita di scuola alle ore 16.00 e li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre entro le ore 21.00;
b. A week-end alterni il padre preleverà i figli minori dall'abitazione della madre il venerdi alle ore
19:00 oppure, in alternativa, previa comunicazione alla madre, dall'uscita di scuola alle ore 16.00 e li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre entro le ore 21:00 della domenica sera;
c. per le festività natalizie i due figli minori trascorreranno ad anni alterni il 24, il 25 e il 26 dicembre con un genitore ed il 31 dicembre, il 01 gennaio e il 06 gennaio con l'altro genitore;
per tali festività, nei giorni di sua pertinenza, il padre preleverà dalla casa materna i due figli minori la sera antecedente alle ore 19.00 e li riaccompagnerà entro le ore 21.00 del giorno stabilito;
d. per le festività pasquali i due figli minori trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e quello del lunedi in Albis per permettere ad entrambi i coniugi di fare un viaggio con i due figli minori;
per tali festività, nel giorno di sua pertinenza il padre preleverà dalla casa materna i due figli minori la sera antecedente entro le ore 19.00 e li riaccompagnerà la sera del lunedi in albis entro le ore 21.00;
e. le festività indicate in rosso in calendario e le ulteriori festività del 19 settembre, del 25 aprile, del
1° maggio, del 2 giugno, del 1° novembre e dell'08 dicembre di ogni anno dovranno essere ripartite in modo equo ed in largo anticipo tra le parti, compatibilmente con i giorni già assegnati ai due genitori, se ricadenti nei rispettivi week-end f. nelle vacanze estive il padre trascorrerà con i due figli minori 8 giorni da scegliere nei mesi di luglio o agosto;
il padre comunicherà alla madre il periodo prescelto per iscritto entro il 28 febbraio di ogni anno;
ciascun genitore comunicherà preventivamente all'altro il luogo in cui si recherà in vacanza con i figli ed eventuali variazioni;
g. ogni anno i due figli minori trascorreranno con il padre la festa del papa, nonché il compleanno e l'onomastico di quest'ultimo e con la madre la festa della mamma, nonché il compleanno e l'onomastico di quest'ultima; con espressa deroga ai patti di cui al precedente punto “b” nel caso in cui tali festività ricadano nel week end di pertinenza dell'altro genitore: ad esempio, la madre terra per tutto il week end i figli con sé se la festa della mamma, il compleanno e l'onomastico di quest'ultima dovessero ricadere nel week end di pertinenza del padre;
ovviamente il successivo week end i due figli lo trascorreranno con il padre invertendosi cosi i turni tra i genitori e viceversa nel caso della festa del papa e per il compleanno e l'onomastico di quest'ultimo; per tali festività, nel giorno di sua pertinenza, il padre preleverà dalla casa materna i due figli minori la sera antecedente alle ore 19.00 e li riaccompagnerà entro le ore 21.00 del giorno stabilito.
7. Nei giorni in cui i due figli minori si trovano con un genitore, l'altro deve garantire ed assicurare almeno due contatti telefonici giornalieri con videochiamata e comunicare il luogo di soggiorno e/o di destinazione in caso di viaggi e gite.
8. Le modalità pattuite circa l'esercizio del diritto di visita potranno essere modificate dai genitori, previo accordo tra gli stessi e tenendo sempre conto delle primarie esigenze ed interessi dei due figli minori.
9. Nel premettere che i ricorrenti sono entrambi economicamente autosufficienti, il IG CP_2 verserà alla SI , entro il giorno 10 di ogni mese, per il mantenimento dei due figli CP_1 minori, la somma mensile di € 500,00, comprensivi anche dei costi della baby sitter nell'orario che va dall'uscita di scuola dei bambini al ritorno a casa della madre dopo il lavoro, da intendersi ripartita in maniera uguale per ciascun figlio (€ 250,00 ciascuno), da corrispondere per intero a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo. Tale somma sarà aggiornata annualmente ed automaticamente secondo gli indici istat previsti per le famiglie e gli operai.
10. il IG a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo, in relazione Controparte_2 ai due figli minori, contribuirà nella misura del 50% alle seguenti spese che, per espressa pattuizione tra le parti, non rientrano nell'assegno di mantenimento ordinario pattuito, con diritto da parte del genitore che dovesse anticiparle di ottenere la ripetizione dall'altro a richiesta e su presentazione dei giustificativi di spesa (quietanze di pagamento, scontrini, ricevute, etc.): a a tutte le spese di abbigliamento, anche intimo (ad esempio a solo titolo esemplificativo: calzini, mutande, scarpe, magliette, pantaloni, giubbini, ecc.); b. a tutte le spese mediche e, precisamente, alle spese relative a visite mediche private, da intendersi quelle che si renderanno indispensabili per evitare le lungaggini dovute ai tempi di attesa delle strutture pubbliche e quelle non coperte dal servizio sanitario nazionale, alle spese di ticket per l'acquisto di farmaci, alle spese di ticket per visite mediche presso strutture pubbliche e alle spese relative a tutti i farmaci anche da banco;
c. alle spese concernenti la loro istruzione di ogni ordine e grado, comprese quelle relative -all'université e, precisamente, alle spese relative ai libri, alle gite scolastiche, al materiale di cancelleria, all'acquisto di divise scolastiche, alle tasse scolastiche relative a scuole pubbliche e a università pubbliche, alle spese di assicurazione e di mensa relative a scuole pubbliche e a università pubbliche, al doposcuola, a ripetizioni private, a corsi di inglese, a servizio pulmino privato e ad abbonamento mezzi pubblici;
d. alle spese relative al campo estivo;
e. alle spese concernenti le attività sportive, comprese le spese di corredo sportivo, di eventuali gare e relative a visite mediche richieste per la frequentazione delle dette attività sportive;
f. alle spese di babysitter, da intendersi quelle ulteriori rispetto a quelle già contenute nell'assegno di mantenimento, che si rendano necessarie in ragione della chiusura della scuola ed in caso di malattia dei bambini e solo nella denegata ipotesi in cui il padre e la nonna paterna siano impossibilitati a tenere con sé i bambini tempestivamente in quei giorni in cui il ricorso alla baby-sitter si appalesi necessario e, comunque, in misura non superiore ad euro 30,00 giornaliere, da dividere tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno. Con espressa intesa che nei giorni in cui si verifichi la chiusura della scuola il padre li preleverà la sera antecedente e li riaccompagnerà entro le ore 21:00 del giorno successivo, cosi anche in caso di malattia dei bambini e sempre che l'uscita dalla dimora materna sia compatibile con lo stato di salute degli stessi. g. nonchè a tutte le altre spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei bambini.
11. In relazione alle spese di cui alle lettere “a”, “d” “e”, “g” del precedente punto 10) della presente scrittura ciascun genitore dovrà preventivamente concordare l'ammontare della spesa con l'altro genitore prima di un eventuale esborso, diversamente il genitore che dovesse anticipare per l'intero le dette spese senza averle preventivamente concordate nell'ammontare con l'altro genitore non potrà rivendicare a semplice richiesta la quota del 50% nei confronti dell'altro.
12. L'assegno unico per i due figli a carico sarà totalmente a favore della SI . Controparte_1
A tal fine il IG si obbliga a richiedere alla competente INPS, a partire dalla data di CP_2 sottoscrizione del presente accordo, l'annullamento della richiesta di corresponsione dell'assegno unico in suo favore e a consegnare copia del provvedimento di annullamento alla SI , CP_1 al fine di consentirle di inoltrare la richiesta di corresponsione dell'assegno unico per i due figli minori in suo esclusivo favore.
13. T coniugi prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto per gli stessi e per i due figli minori”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 [...]
(atto n.42, parte II, S. A sez. W, reg. Atti Matrimonio anno 2014); CP_2
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31/01/2025
Il giudice estensore Il Presidente Dott. Immacolata Cozzolino
Dott. Carla Hubler