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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/04/2025, n. 1780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1780 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Sara Perlo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 6935/2024 promossa da:
nato in Perù il [...], in [...] e Parte_1
congiuntamente a in qualità di genitori esercenti la responsabilità Controparte_1
genitoriale nei confronti delle minori nata in Persona_1
Perù il 18.3.2009 e nata in [...] il [...]; Parte_2
nata in [...] il [...]; Parte_3
nato in [...] l'[...]; Parte_4
nato in [...] l'[...], tutti rappresentati Parte_5
e difesi dall'avv. Marco Berti del Foro di Torino, come da procura in atti. ricorrenti e
– rappresentato e difeso dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino Controparte_2 presso cui è domiciliato resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti: “accogliere la domanda proposta con il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare che gli odierni ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, disponendo altresì l'adozione da parte del
[...] dei provvedimenti conseguenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità CP_2 consolari competenti”.
Per il : non costituito e non comparso. Controparte_2
Motivi in fatto e di diritto della decisione
Premesso:
- che gli odierni ricorrenti sono discendenti diretti di nato a Persona_2
SS (VCO) il 6.2.1841 (cfr. doc. 1 e 22), cittadino italiano emigrato in Perù, mai naturalizzatosi peruviano (cfr. doc. 4, 5 e 6);
- che in data 14.2.1901, contraeva matrimonio con Persona_2 [...]
(cfr. doc. 2) e dalla loro unione nasceva nata Controparte_3 Persona_3
in Perù in data 24.7.1877 (cfr. doc. 7);
- che in data 22.10.1897, contraeva matrimonio con Persona_3 [...]
(cfr. doc. 8) e dalla loro unione nasceva nata in [...] in Per_4 Persona_5
data 4.12.1905 (cfr. doc. 9);
- che in data 6.5.1928, contraeva matrimonio con Persona_5 [...]
(cfr. doc. 10) e dalla loro unione nasceva Parte_6 Parte_7
, nato in [...] in data [...] (cfr. doc. 12);
[...]
- che , in data 14.2.1959, contraeva matrimonio con Parte_7
(cfr. doc. 13) e dalla loro unione nascevano Persona_6 Parte_3
nata in [...] l'[...] (cfr. doc. 14), odierna ricorrente,
[...] Parte_5
nato in [...] il [...] (cfr. doc. 15), odierno ricorrente e
[...] Parte_8
nato in [...] il [...] (cfr. doc. 16), odierno ricorrente;
[...]
- che in data 6.5.1983, contraeva matrimonio con Parte_3
(cfr. doc. 17) e dalla loro unione nasceva Persona_7 Persona_8
nato in [...] l'[...] (cfr. doc. 18), odierno ricorrente;
[...] Parte_7
- in data 13.2.2004, contraeva matrimonio con Parte_8 Parte_3 [...]
(cfr. doc. 19) e dalla loro unione nascevano , Controparte_1 Persona_1
nata in [...] il [...] (cfr. doc. 20), odierna ricorrente e , nata Parte_2
in Perù il 30.11.2016 (cfr. doc. 21), odierna ricorrente.
Tutti questi eventi sono stati provati con documentazione legittima e tradotta in lingua italiana.
Il , ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_2
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza odierna il legale dei ricorrenti ha insistito per l'accoglimento del ricorso, mentre nessuno è comparso per il . CP_2
* * * In ordine alla competenza del Tribunale di Torino si osserva che l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto- legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto- legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile
2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Pertanto, nel caso di specie, posto che il ricorrente è residente all'estero, che l'avo è nato a
SS (VCO) che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, la difesa ha chiesto il riconoscimento giudiziale della cittadinanza italiana iure sanguinis anche per linea materna, fatto che di per sé implica una valutazione interpretativa delle norme che solo l'autorità giurisdizionale può compiere. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia.
In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1,
L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla
Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
* * *
Nel caso di specie, la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiano in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Perù..
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano, , non essendo Persona_2
mai stato naturalizzato cittadino peruviano, non avesse perso la cittadinanza italiana, potendola dunque trasmettere, iure sanguinis, ai propri discendenti (cfr. doc. 4, 5 e 6 Certificati negativi dei registri d'iscrizione e di titolo di cittadinanza peruviana rilasciato dalla Soprintendenza Nazionale del Perù).
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge il passaggio della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea maschile fra e sua figlia legittima Persona_2 Persona_3
la quale a sua volta ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis per linea femminile alla figlia legittima che ha trasmesso la cittadinanza italiana iure Persona_5
sanguinis al figlio legittimo , il quale a sua volta ha trasmesso la Parte_7
cittadinanza italiana iure sanguinis ai figli legittimi Parte_3
odierna ricorrente, odierna ricorrente e Parte_5 Parte_8
odierno ricorrente; che ha trasmesso
[...] Parte_3
la cittadinanza italiana iure sanguinis al proprio figli legittimo Parte_4
, odierno ricorrente; che ha trasmesso la cittadinanza
[...] Parte_8
italiana iure sanguinis alle proprie figlie legittime odierna Persona_1
ricorrente e , odierna ricorrente. Parte_2 Con riferimento alla trasmissione della cittadinanza italiana per linea femminile, tale sequenza – sulla base della legge al tempo vigente – ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis con il matrimonio tra e Persona_3 [...]
, poiché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la Per_4
donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Orbene, la nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Inoltre, la Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. Ed invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina, che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Per i figli nati da madre italiana dopo il 1948 è riconosciuta la trasmissione iure sanguinis dalla madre, sempre in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n.555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost.
Invece, con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Giova infine rilevare che, nonostante la presenza di una divergenza nel nome dell'avo italiano, differenza che si può riscontrare tra il nome/cognome originario dell'antenato dei ricorrenti con quello che ha assunto in Perù ( Parte_9 Persona_9
o o
[...] Persona_10 Persona_11
l'identità della persona in questione, in ogni caso, è verificabile mediante la
[...]
semplice comparazione tra nomi e cognomi dei suoi genitori, riportati sia nell'atto di battesimo che in quello di nascita del figlio e di morte, nonché da tutte le indicazioni e corrispondenze riscontrabili anche nell'atto di nascita della sua immediata discendente. A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e che, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56- Controparte_4
6/420 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 Controparte_4
settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio
1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che, ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei ricorrenti ad essere riconosciuti cittadini italiani è fondato e la domanda deve essere accolta.
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda va accolta.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
RICONOSCE lo status di cittadino italiano iure sanguinis a Parte_1
nato in [...] il [...]; nata in
[...] Persona_1
Perù il 18.3.2009; nata in [...] il [...]; Parte_2
nata in [...] il [...]; Parte_3 [...]
nato in [...] l'[...] e Parte_4 [...]
nato in [...] l'[...] Parte_5
ORDINA al nterno e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_2
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino il 4.4.2025
Il Giudice Dott.ssa Sara Perlo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Sara Perlo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 6935/2024 promossa da:
nato in Perù il [...], in [...] e Parte_1
congiuntamente a in qualità di genitori esercenti la responsabilità Controparte_1
genitoriale nei confronti delle minori nata in Persona_1
Perù il 18.3.2009 e nata in [...] il [...]; Parte_2
nata in [...] il [...]; Parte_3
nato in [...] l'[...]; Parte_4
nato in [...] l'[...], tutti rappresentati Parte_5
e difesi dall'avv. Marco Berti del Foro di Torino, come da procura in atti. ricorrenti e
– rappresentato e difeso dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino Controparte_2 presso cui è domiciliato resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti: “accogliere la domanda proposta con il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare che gli odierni ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, disponendo altresì l'adozione da parte del
[...] dei provvedimenti conseguenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità CP_2 consolari competenti”.
Per il : non costituito e non comparso. Controparte_2
Motivi in fatto e di diritto della decisione
Premesso:
- che gli odierni ricorrenti sono discendenti diretti di nato a Persona_2
SS (VCO) il 6.2.1841 (cfr. doc. 1 e 22), cittadino italiano emigrato in Perù, mai naturalizzatosi peruviano (cfr. doc. 4, 5 e 6);
- che in data 14.2.1901, contraeva matrimonio con Persona_2 [...]
(cfr. doc. 2) e dalla loro unione nasceva nata Controparte_3 Persona_3
in Perù in data 24.7.1877 (cfr. doc. 7);
- che in data 22.10.1897, contraeva matrimonio con Persona_3 [...]
(cfr. doc. 8) e dalla loro unione nasceva nata in [...] in Per_4 Persona_5
data 4.12.1905 (cfr. doc. 9);
- che in data 6.5.1928, contraeva matrimonio con Persona_5 [...]
(cfr. doc. 10) e dalla loro unione nasceva Parte_6 Parte_7
, nato in [...] in data [...] (cfr. doc. 12);
[...]
- che , in data 14.2.1959, contraeva matrimonio con Parte_7
(cfr. doc. 13) e dalla loro unione nascevano Persona_6 Parte_3
nata in [...] l'[...] (cfr. doc. 14), odierna ricorrente,
[...] Parte_5
nato in [...] il [...] (cfr. doc. 15), odierno ricorrente e
[...] Parte_8
nato in [...] il [...] (cfr. doc. 16), odierno ricorrente;
[...]
- che in data 6.5.1983, contraeva matrimonio con Parte_3
(cfr. doc. 17) e dalla loro unione nasceva Persona_7 Persona_8
nato in [...] l'[...] (cfr. doc. 18), odierno ricorrente;
[...] Parte_7
- in data 13.2.2004, contraeva matrimonio con Parte_8 Parte_3 [...]
(cfr. doc. 19) e dalla loro unione nascevano , Controparte_1 Persona_1
nata in [...] il [...] (cfr. doc. 20), odierna ricorrente e , nata Parte_2
in Perù il 30.11.2016 (cfr. doc. 21), odierna ricorrente.
Tutti questi eventi sono stati provati con documentazione legittima e tradotta in lingua italiana.
Il , ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_2
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza odierna il legale dei ricorrenti ha insistito per l'accoglimento del ricorso, mentre nessuno è comparso per il . CP_2
* * * In ordine alla competenza del Tribunale di Torino si osserva che l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto- legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto- legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile
2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Pertanto, nel caso di specie, posto che il ricorrente è residente all'estero, che l'avo è nato a
SS (VCO) che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, la difesa ha chiesto il riconoscimento giudiziale della cittadinanza italiana iure sanguinis anche per linea materna, fatto che di per sé implica una valutazione interpretativa delle norme che solo l'autorità giurisdizionale può compiere. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia.
In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1,
L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla
Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
* * *
Nel caso di specie, la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiano in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Perù..
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano, , non essendo Persona_2
mai stato naturalizzato cittadino peruviano, non avesse perso la cittadinanza italiana, potendola dunque trasmettere, iure sanguinis, ai propri discendenti (cfr. doc. 4, 5 e 6 Certificati negativi dei registri d'iscrizione e di titolo di cittadinanza peruviana rilasciato dalla Soprintendenza Nazionale del Perù).
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge il passaggio della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea maschile fra e sua figlia legittima Persona_2 Persona_3
la quale a sua volta ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis per linea femminile alla figlia legittima che ha trasmesso la cittadinanza italiana iure Persona_5
sanguinis al figlio legittimo , il quale a sua volta ha trasmesso la Parte_7
cittadinanza italiana iure sanguinis ai figli legittimi Parte_3
odierna ricorrente, odierna ricorrente e Parte_5 Parte_8
odierno ricorrente; che ha trasmesso
[...] Parte_3
la cittadinanza italiana iure sanguinis al proprio figli legittimo Parte_4
, odierno ricorrente; che ha trasmesso la cittadinanza
[...] Parte_8
italiana iure sanguinis alle proprie figlie legittime odierna Persona_1
ricorrente e , odierna ricorrente. Parte_2 Con riferimento alla trasmissione della cittadinanza italiana per linea femminile, tale sequenza – sulla base della legge al tempo vigente – ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis con il matrimonio tra e Persona_3 [...]
, poiché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la Per_4
donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Orbene, la nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Inoltre, la Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. Ed invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina, che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Per i figli nati da madre italiana dopo il 1948 è riconosciuta la trasmissione iure sanguinis dalla madre, sempre in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n.555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost.
Invece, con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Giova infine rilevare che, nonostante la presenza di una divergenza nel nome dell'avo italiano, differenza che si può riscontrare tra il nome/cognome originario dell'antenato dei ricorrenti con quello che ha assunto in Perù ( Parte_9 Persona_9
o o
[...] Persona_10 Persona_11
l'identità della persona in questione, in ogni caso, è verificabile mediante la
[...]
semplice comparazione tra nomi e cognomi dei suoi genitori, riportati sia nell'atto di battesimo che in quello di nascita del figlio e di morte, nonché da tutte le indicazioni e corrispondenze riscontrabili anche nell'atto di nascita della sua immediata discendente. A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e che, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56- Controparte_4
6/420 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 Controparte_4
settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio
1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che, ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei ricorrenti ad essere riconosciuti cittadini italiani è fondato e la domanda deve essere accolta.
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda va accolta.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
RICONOSCE lo status di cittadino italiano iure sanguinis a Parte_1
nato in [...] il [...]; nata in
[...] Persona_1
Perù il 18.3.2009; nata in [...] il [...]; Parte_2
nata in [...] il [...]; Parte_3 [...]
nato in [...] l'[...] e Parte_4 [...]
nato in [...] l'[...] Parte_5
ORDINA al nterno e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_2
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino il 4.4.2025
Il Giudice Dott.ssa Sara Perlo