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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 17/02/2026, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 822/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PRIMICERIO LEONIDA, Presidente
AT EN, LA
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4075/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259007901161000 IRAP 2012
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150025261625000 IRAP 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160016400930000 IRAP 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 583/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 10020259007901161000, notificata il 18.7.2025, limitatamente alle seguenti cartelle esattoriali n. 10020150025261625000 e n. 10020160016400930000 relative a tributi IRAP e IVA per un totale di € 13.527,35.
Con il primo motivo si eccepisce l'omessa notifica delle summenzionate cartelle.
Con il secondo motivo si rileva la compiuta decadenza.
Con il terzo motivo si eccepisce la prescrizione, quantomeno di interessi e sanzioni.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione nel costituirsi ha allegato documentazione finalizzata a provare la regolare notifica delle due cartelle esattoriali e la successiva notifica della intimazione di pagamento
10020189004983823000 in data 15.1.2019.
Conseguentemente il concessionario ha ribadito la legittimità della impugnata intimazione e la infondatezza delle eccezioni di decadenza e prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è in parte fondato.
Quanto alla cartella n. 10020150025261625000 deve darsi atto del fatto che la notifica risulta essere avvenuta nelle mani del destinatario in data 22.12.2015.
A tale recapito ha fatto seguito la notifica nelle forme dell'articolo 140 cpc, con regolare ricezione della raccomandata informativa, della intimazione di pagamento 10020189004983823000 in data 15.1.2019. Tanto consente di affermare, limitatamente alla pretesa tributaria oggetto della cartella n.
10020150025261625000, la regolarità della notifica degli atti prodromici e la infondatezza della eccezione di decadenza e prescrizione.
In relazione ad interessi e sanzioni, pur tenendo conto del termine di sospensione stabilito dalla normativa emergenziale (dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2021), nel tempo trascorso fra il 15.1.2019 ed il
18.7.2025 risulta decorso il quinquennio con conseguente estinzione per compiuta prescrizione.
Quanto alla cartella n. 10020160016400930000 si osserva che la copia prodotta non consente di stabilire chi ed in quale data l'abbia ricevuta;
risulta, poi, il prospetto delle Poste dal quale si evince che in data
30.11.2016 in relazione a tale cartella risulta trasmessa una raccomandata, ma non è stata prodotta la cartolina di effettiva ricezione.
Sulla base di tali constatazioni deve rilevarsi la illegittimità della notifica della cartella esattoriale n.
10020160016400930000 con conseguente riverbero su tutti gli atti conseguenti, fra i quali l'impugnata intimazione.
In conclusione, l'intimazione di pagamento n. 10020259007901161000 deve essere annullata in relazione alla cartella n. 10020160016400930000 e ad interessi e sanzioni di cui alla cartella n.
10020150025261625000.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso limitatamente ad Iva ed Irap anno 2012 di cui alla cartella 10020150025261625000, accoglie nel resto ,compensa le spese
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PRIMICERIO LEONIDA, Presidente
AT EN, LA
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4075/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259007901161000 IRAP 2012
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150025261625000 IRAP 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160016400930000 IRAP 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 583/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 10020259007901161000, notificata il 18.7.2025, limitatamente alle seguenti cartelle esattoriali n. 10020150025261625000 e n. 10020160016400930000 relative a tributi IRAP e IVA per un totale di € 13.527,35.
Con il primo motivo si eccepisce l'omessa notifica delle summenzionate cartelle.
Con il secondo motivo si rileva la compiuta decadenza.
Con il terzo motivo si eccepisce la prescrizione, quantomeno di interessi e sanzioni.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione nel costituirsi ha allegato documentazione finalizzata a provare la regolare notifica delle due cartelle esattoriali e la successiva notifica della intimazione di pagamento
10020189004983823000 in data 15.1.2019.
Conseguentemente il concessionario ha ribadito la legittimità della impugnata intimazione e la infondatezza delle eccezioni di decadenza e prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è in parte fondato.
Quanto alla cartella n. 10020150025261625000 deve darsi atto del fatto che la notifica risulta essere avvenuta nelle mani del destinatario in data 22.12.2015.
A tale recapito ha fatto seguito la notifica nelle forme dell'articolo 140 cpc, con regolare ricezione della raccomandata informativa, della intimazione di pagamento 10020189004983823000 in data 15.1.2019. Tanto consente di affermare, limitatamente alla pretesa tributaria oggetto della cartella n.
10020150025261625000, la regolarità della notifica degli atti prodromici e la infondatezza della eccezione di decadenza e prescrizione.
In relazione ad interessi e sanzioni, pur tenendo conto del termine di sospensione stabilito dalla normativa emergenziale (dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2021), nel tempo trascorso fra il 15.1.2019 ed il
18.7.2025 risulta decorso il quinquennio con conseguente estinzione per compiuta prescrizione.
Quanto alla cartella n. 10020160016400930000 si osserva che la copia prodotta non consente di stabilire chi ed in quale data l'abbia ricevuta;
risulta, poi, il prospetto delle Poste dal quale si evince che in data
30.11.2016 in relazione a tale cartella risulta trasmessa una raccomandata, ma non è stata prodotta la cartolina di effettiva ricezione.
Sulla base di tali constatazioni deve rilevarsi la illegittimità della notifica della cartella esattoriale n.
10020160016400930000 con conseguente riverbero su tutti gli atti conseguenti, fra i quali l'impugnata intimazione.
In conclusione, l'intimazione di pagamento n. 10020259007901161000 deve essere annullata in relazione alla cartella n. 10020160016400930000 e ad interessi e sanzioni di cui alla cartella n.
10020150025261625000.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso limitatamente ad Iva ed Irap anno 2012 di cui alla cartella 10020150025261625000, accoglie nel resto ,compensa le spese