CASS
Sentenza 2 agosto 2024
Sentenza 2 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/08/2024, n. 21923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21923 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso n. 18182-2021, proposto da: NA IE (C.F. [...]), LS CA (C.F. [...]), LU CA (C.F. [...]) e PA CA (C.F. [...]), rapp.ti e dif.si, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. NA LA ROCCA (adriana.larocca@milano.pecavvocati.it), elett.te dom.ta in ROMA, al L.GO SOMALIA, n. 67, presso lo studio dell’AVV. RITA GRADARA (ritagradara@ordineavvocatiroma.org);
- ricorrenti -
contro Civile Sent. Sez. 5 Num. 21923 Anno 2024 Presidente: CARADONNA LUNELLA Relatore: LEUZZI VA Data pubblicazione: 02/08/2024 2 di 8 AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rapp. e dif.;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 103/20/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 05/01/2021. Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 13.06.2024 dal Consigliere Dott. VA LEUZZI. Udito il Sostituto P.G. Dott. Mauro Vitiello, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale. Udita l’Avvocatura Generale dello Stato, in persona dell’Avv. dello Stato IA De Bellis. Udito per la parte ricorrente principale l’Avv. Michele Doglio in sostituzione dell’Avv. Adriana La Rocca. FATTI DI CAUSA L’AGENZIA DELLE ENTRATE notificò ad NA IE, LS CA, LU CA e PA CA, nella qualità di eredi di CA VA, a propria volta ex socio accomandatario nonché liquidatore della MILANO APPALTI DI CA VA S.A.S., un avviso di accertamento per riprese I.V.A., interessi e sanzioni relative all’anno di imposta 2013. I contribuenti impugnarono detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Napoli la quale, con sentenza n. 6016/2019, rigettò il ricorso. Avverso tale decisione NA IE, LS CA, LU CA e PA CA proposero appello innanzi alla C.T.R. della Campania la quale, con sentenza n. 103/20/2021, depositata il 5.1.2021, rigettò il gravame, ritenendo – per quanto in questa sede ancora rileva – l’avviso di accertamento correttamente notificato nei confronti degli eredi dell’ex socio accomandatario 3 di 8 della MILANO APPALTI DI CA VA S.A.S., stante (a) il decesso di quest’ultimo e (b) l’avvenuta cancellazione della società predetta dal registro delle imprese (l’una e l’altra circostanza verificatesi) anteriormente alla notifica dell’atto impositivo, nonché tenuto conto (c) della responsabilità solidale degli eredi del socio accomandatario defunto per le obbligazioni tributarie gravanti in capo a quest’ultimo. Avverso tale decisione NA IE, LS CA, LU CA e PA CA hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo;
si è costituita, con controricorso, l’AGENZIA DELLE ENTRATE. Con ordinanza interlocutoria emessa in esito all’adunanza camerale del 19 ottobre 2023, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. All’epilogo dell’udienza pubblica del 13 giugno 2024, la causa è stata decisa. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.), della “illegittimità della sentenza…per violazione e falsa applicazione dell’art. 28, comma 4, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 e per falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., dell’art. 2312, secondo comma, c.c. (richiamato dall’art. 2315 c.c.) e dell’art. 65 D.P.R. 29/09/1973, n. 600”, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto valida la notifica dell’avviso di accertamento ad essi contribuenti, quali eredi dell’ex socio accomandatario defunto, nonostante l’applicabilità, alla fattispecie, dell’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175 del 2014 imponesse la notifica dell’atto impositivo alla società. Il motivo è fondato e va accolto per quanto di ragione. Emergono alcune circostanze salienti e incontroverse: i. la s.a.s. veniva cancellata nel 2015; ii. l’avviso è stato emesso e notificato 4 di 8 nel 2018; iii. al momento della notifica dell’atto impositivo era già avvenuta la morte del socio accomandatario e liquidatore p.t. della società di persone, VA MI. La cancellazione dal registro delle imprese della società CA COSTRUZIONE GENERALI S.A.S. in data 17 marzo 2015 (cfr. sentenza impugnata, p. 11, penultimo cpv.) comportano l’applicazione, rispetto alle pretese tributarie attivate nei confronti dell’ente, della disciplina dettata dall’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175 del 2014, norma che ha superato il vaglio di legittimità costituzionale (cfr. Corte cost., n. 142 del 2020) e alla cui stregua “Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese”. Nella specie, viene, dunque, in evidenza un differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione dell’ente, rilevante nei soli confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi. Detta dilazione opera “su un piano sostanziale e non ‘procedurale’, in quanto non si risolve in una diversa regolamentazione dei termini processuali o dei tempi e delle procedure di accertamento o di riscossione” (cfr. Cass., Sez. 5, 2.4.2015, n. 6743, in motivazione). Questa Corte ha precisato condivisibilmente che “In tema di cancellazione della società dal registro delle imprese, il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione, previsto dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 - disposizione di natura sostanziale, operante solo nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati, con riguardo a tributi o contributi - implica che il liquidatore conservi tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e 5 di 8 processuale, con la conseguenza che egli è legittimato non soltanto a ricevere le notificazioni degli atti impositivi, ma anche ad opporsi ad essi, conferendo mandato alle liti, mentre sono privi di legittimazione i soci, poiché gli effetti previsti dall'art. 2495, comma 2, c.c. sono posticipati anche ai fini dell'efficacia e validità degli atti del contenzioso” (Cass., Sez. 5, 16.12.2022, n. 36892; nel medesimo senso v. Cass., Sez. 5, 27.6.2023, n. 18310). Quanto precede postula indefettibilmente che il soggetto intestatario e destinatario della notifica degli atti impositivi, ove questa si collochi entro il segmento temporale del rammentato quinquennio, è e rimane la società. Quest’ultima in ambito fiscale, d’altronde, per fictio non si estingue, sopravvivendo finanche alla cancellazione dal Registro delle Imprese. Nulla viene, peraltro, a modificarsi con riferimento alle regole processuali applicabili alla materia de qua, né, naturalmente, in alcunché cambia ordine alla legittimazione processuale attiva e passiva correlata al rapporto tributario dedotto in giudizio, alla capacità processuale rispetto all’atto impositivo che lo concerne né, in definitiva, in relazione all’attitudine ad essere destinatario della notifica dell’avviso di accertamento. Veniva, dunque, in auge, nella specie, l'obbligo – invero disatteso – di notificazione dell’atto impositivo presso il domicilio fiscale dell’ente ex art. 60, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 600 del 1973. Ciò non escludeva, tra l’altro, la possibilità, prevista dall'art. 145, comma 1, cod. proc. civ., così come modificato dalla l. n. 263 del 2005 (applicabile ratione temporis al caso di specie), di eseguire la notificazione alle persone giuridiche, in via alternativa a quella nella loro sede, direttamente alla persona fisica che le rappresenta (arg. da Cass., Sez. 5, 10.11.2020, n. 25137, Rv. 659556-01). Anche detta facoltà è stata trascurata dall’Amministrazione, che ha inteso rivolgersi sul piano della notifica agli eredi di colui che, per morte, era fisiologicamente cessato dalla carica sociale ricoperta. 6 di 8 La morte del socio ex accomandatario e liquidatore di una s.a.s. non implicava, all’evidenza, nel caso che occupa, alcun automatismo traslativo in capo agli eredi della rappresentanza dell’ente societario, ponendo, piuttosto, in capo agli altri soci del medesimo, non la prerogativa di rivolgersi ai successori di chi aveva detenuto la carica sociale, bensì l’incombenza di procedere – quale passaggio obbligato – all’eventuale nomina di un nuovo liquidatore. Trova, d’altronde, applicazione, rispetto agli eredi del defunto amministratore-liquidatore, per la società di persone rientrante nel “tipo” s.a.s., la disciplina fissata dall’art. 2284 cod. civ. (cui rinvia l’art. 2135 cod. civ.), norma in forza della quale “Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano”. In buona sostanza, il compendiato meccanismo di “postergazione” quinquennale comportava che il soggetto di riferimento ai fini della notifica dell’atto impositivo fosse inequivocabilmente e persistentemente la s.a.s. La notifica dell’atto impositivo, pertanto, andava effettuata nei confronti di quest’ultima, la quale per la fictio connessa alla norma su richiamata era da intendersi ancora “in vita” nei confronti dell’erario, per quel che riguardava i rapporti fiscali. L’Agenzia, di contro, ha ritenuto utile notificare all’erede dell’accomandatario MI VA l’atto impositivo, ancorché lo stesso riguardasse debiti sociali della s.a.s. e l’erede in parola rappresentasse all’evidenza – rebus sic stantibus – un interlocutore estraneo rispetto alla sfera giuridica dell’ente. In definitiva, la notifica dell’avviso di accertamento in questione, siccome eseguita nei confronti degli eredi dell’ex socio accomandatario e liquidatore, si palesava certamente nulla. Detta 7 di 8 notifica, in quanto incongruamente diretta ad una persona fisica – l’erede del liquidatore deceduto – sprovvista d’ogni capacità processuale riferibile all’atto impositivo non era idonea ad assolvere al proprio scopo, né a raggiungerlo a posteriori. L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto, infatti, di eleggere a proprio contraddittore un soggetto fisiologicamente privo – in dipendenza del semplice evento morte che aveva investito il socio accomandatario – di un addentellato di collegamento rispetto all’ente e ai suoi rapporti fiscali (e in genere patrimoniali), i quali si rivelavano per loro natura insuscettibili di transitare in via immediata nella sfera giuridica dell’erede del defunto liquidatore della s.a.s. La morte di VA MI, in ultima analisi, non determinava il subitaneo subentro dei suoi eredi nella posizione che egli ricopriva all’interno dell’ente, tampoco li esponeva ex abrupto all’obbligo di rispondere dei debiti fiscali della società da costui rappresentata, conferendo loro un’estemporanea capacità processuale con riferimento ad atti impositivi necessariamente riguardanti l’ente. L’assenza di un nesso fra atto impositivo ed erede dell’amministratore-liquidatore deceduto rivela un’inattitudine persistente e non emendabile della notifica dell’avviso di accertamento a raggiungere il proprio scopo. Pertanto, va accolto il ricorso. La sentenza d’appello va cassata e la causa decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario avverso l’atto impositivo. La peculiarità delle questioni investite dai ricorsi suggerisce la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso avverso l’avviso 8 di 8 di accertamento, annullando l’atto impositivo;
compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma in data 13.06.2024
- ricorrenti -
contro Civile Sent. Sez. 5 Num. 21923 Anno 2024 Presidente: CARADONNA LUNELLA Relatore: LEUZZI VA Data pubblicazione: 02/08/2024 2 di 8 AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rapp. e dif.;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 103/20/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 05/01/2021. Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 13.06.2024 dal Consigliere Dott. VA LEUZZI. Udito il Sostituto P.G. Dott. Mauro Vitiello, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale. Udita l’Avvocatura Generale dello Stato, in persona dell’Avv. dello Stato IA De Bellis. Udito per la parte ricorrente principale l’Avv. Michele Doglio in sostituzione dell’Avv. Adriana La Rocca. FATTI DI CAUSA L’AGENZIA DELLE ENTRATE notificò ad NA IE, LS CA, LU CA e PA CA, nella qualità di eredi di CA VA, a propria volta ex socio accomandatario nonché liquidatore della MILANO APPALTI DI CA VA S.A.S., un avviso di accertamento per riprese I.V.A., interessi e sanzioni relative all’anno di imposta 2013. I contribuenti impugnarono detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Napoli la quale, con sentenza n. 6016/2019, rigettò il ricorso. Avverso tale decisione NA IE, LS CA, LU CA e PA CA proposero appello innanzi alla C.T.R. della Campania la quale, con sentenza n. 103/20/2021, depositata il 5.1.2021, rigettò il gravame, ritenendo – per quanto in questa sede ancora rileva – l’avviso di accertamento correttamente notificato nei confronti degli eredi dell’ex socio accomandatario 3 di 8 della MILANO APPALTI DI CA VA S.A.S., stante (a) il decesso di quest’ultimo e (b) l’avvenuta cancellazione della società predetta dal registro delle imprese (l’una e l’altra circostanza verificatesi) anteriormente alla notifica dell’atto impositivo, nonché tenuto conto (c) della responsabilità solidale degli eredi del socio accomandatario defunto per le obbligazioni tributarie gravanti in capo a quest’ultimo. Avverso tale decisione NA IE, LS CA, LU CA e PA CA hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo;
si è costituita, con controricorso, l’AGENZIA DELLE ENTRATE. Con ordinanza interlocutoria emessa in esito all’adunanza camerale del 19 ottobre 2023, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. All’epilogo dell’udienza pubblica del 13 giugno 2024, la causa è stata decisa. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.), della “illegittimità della sentenza…per violazione e falsa applicazione dell’art. 28, comma 4, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 e per falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., dell’art. 2312, secondo comma, c.c. (richiamato dall’art. 2315 c.c.) e dell’art. 65 D.P.R. 29/09/1973, n. 600”, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto valida la notifica dell’avviso di accertamento ad essi contribuenti, quali eredi dell’ex socio accomandatario defunto, nonostante l’applicabilità, alla fattispecie, dell’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175 del 2014 imponesse la notifica dell’atto impositivo alla società. Il motivo è fondato e va accolto per quanto di ragione. Emergono alcune circostanze salienti e incontroverse: i. la s.a.s. veniva cancellata nel 2015; ii. l’avviso è stato emesso e notificato 4 di 8 nel 2018; iii. al momento della notifica dell’atto impositivo era già avvenuta la morte del socio accomandatario e liquidatore p.t. della società di persone, VA MI. La cancellazione dal registro delle imprese della società CA COSTRUZIONE GENERALI S.A.S. in data 17 marzo 2015 (cfr. sentenza impugnata, p. 11, penultimo cpv.) comportano l’applicazione, rispetto alle pretese tributarie attivate nei confronti dell’ente, della disciplina dettata dall’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175 del 2014, norma che ha superato il vaglio di legittimità costituzionale (cfr. Corte cost., n. 142 del 2020) e alla cui stregua “Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese”. Nella specie, viene, dunque, in evidenza un differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione dell’ente, rilevante nei soli confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi. Detta dilazione opera “su un piano sostanziale e non ‘procedurale’, in quanto non si risolve in una diversa regolamentazione dei termini processuali o dei tempi e delle procedure di accertamento o di riscossione” (cfr. Cass., Sez. 5, 2.4.2015, n. 6743, in motivazione). Questa Corte ha precisato condivisibilmente che “In tema di cancellazione della società dal registro delle imprese, il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione, previsto dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 - disposizione di natura sostanziale, operante solo nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati, con riguardo a tributi o contributi - implica che il liquidatore conservi tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e 5 di 8 processuale, con la conseguenza che egli è legittimato non soltanto a ricevere le notificazioni degli atti impositivi, ma anche ad opporsi ad essi, conferendo mandato alle liti, mentre sono privi di legittimazione i soci, poiché gli effetti previsti dall'art. 2495, comma 2, c.c. sono posticipati anche ai fini dell'efficacia e validità degli atti del contenzioso” (Cass., Sez. 5, 16.12.2022, n. 36892; nel medesimo senso v. Cass., Sez. 5, 27.6.2023, n. 18310). Quanto precede postula indefettibilmente che il soggetto intestatario e destinatario della notifica degli atti impositivi, ove questa si collochi entro il segmento temporale del rammentato quinquennio, è e rimane la società. Quest’ultima in ambito fiscale, d’altronde, per fictio non si estingue, sopravvivendo finanche alla cancellazione dal Registro delle Imprese. Nulla viene, peraltro, a modificarsi con riferimento alle regole processuali applicabili alla materia de qua, né, naturalmente, in alcunché cambia ordine alla legittimazione processuale attiva e passiva correlata al rapporto tributario dedotto in giudizio, alla capacità processuale rispetto all’atto impositivo che lo concerne né, in definitiva, in relazione all’attitudine ad essere destinatario della notifica dell’avviso di accertamento. Veniva, dunque, in auge, nella specie, l'obbligo – invero disatteso – di notificazione dell’atto impositivo presso il domicilio fiscale dell’ente ex art. 60, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 600 del 1973. Ciò non escludeva, tra l’altro, la possibilità, prevista dall'art. 145, comma 1, cod. proc. civ., così come modificato dalla l. n. 263 del 2005 (applicabile ratione temporis al caso di specie), di eseguire la notificazione alle persone giuridiche, in via alternativa a quella nella loro sede, direttamente alla persona fisica che le rappresenta (arg. da Cass., Sez. 5, 10.11.2020, n. 25137, Rv. 659556-01). Anche detta facoltà è stata trascurata dall’Amministrazione, che ha inteso rivolgersi sul piano della notifica agli eredi di colui che, per morte, era fisiologicamente cessato dalla carica sociale ricoperta. 6 di 8 La morte del socio ex accomandatario e liquidatore di una s.a.s. non implicava, all’evidenza, nel caso che occupa, alcun automatismo traslativo in capo agli eredi della rappresentanza dell’ente societario, ponendo, piuttosto, in capo agli altri soci del medesimo, non la prerogativa di rivolgersi ai successori di chi aveva detenuto la carica sociale, bensì l’incombenza di procedere – quale passaggio obbligato – all’eventuale nomina di un nuovo liquidatore. Trova, d’altronde, applicazione, rispetto agli eredi del defunto amministratore-liquidatore, per la società di persone rientrante nel “tipo” s.a.s., la disciplina fissata dall’art. 2284 cod. civ. (cui rinvia l’art. 2135 cod. civ.), norma in forza della quale “Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano”. In buona sostanza, il compendiato meccanismo di “postergazione” quinquennale comportava che il soggetto di riferimento ai fini della notifica dell’atto impositivo fosse inequivocabilmente e persistentemente la s.a.s. La notifica dell’atto impositivo, pertanto, andava effettuata nei confronti di quest’ultima, la quale per la fictio connessa alla norma su richiamata era da intendersi ancora “in vita” nei confronti dell’erario, per quel che riguardava i rapporti fiscali. L’Agenzia, di contro, ha ritenuto utile notificare all’erede dell’accomandatario MI VA l’atto impositivo, ancorché lo stesso riguardasse debiti sociali della s.a.s. e l’erede in parola rappresentasse all’evidenza – rebus sic stantibus – un interlocutore estraneo rispetto alla sfera giuridica dell’ente. In definitiva, la notifica dell’avviso di accertamento in questione, siccome eseguita nei confronti degli eredi dell’ex socio accomandatario e liquidatore, si palesava certamente nulla. Detta 7 di 8 notifica, in quanto incongruamente diretta ad una persona fisica – l’erede del liquidatore deceduto – sprovvista d’ogni capacità processuale riferibile all’atto impositivo non era idonea ad assolvere al proprio scopo, né a raggiungerlo a posteriori. L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto, infatti, di eleggere a proprio contraddittore un soggetto fisiologicamente privo – in dipendenza del semplice evento morte che aveva investito il socio accomandatario – di un addentellato di collegamento rispetto all’ente e ai suoi rapporti fiscali (e in genere patrimoniali), i quali si rivelavano per loro natura insuscettibili di transitare in via immediata nella sfera giuridica dell’erede del defunto liquidatore della s.a.s. La morte di VA MI, in ultima analisi, non determinava il subitaneo subentro dei suoi eredi nella posizione che egli ricopriva all’interno dell’ente, tampoco li esponeva ex abrupto all’obbligo di rispondere dei debiti fiscali della società da costui rappresentata, conferendo loro un’estemporanea capacità processuale con riferimento ad atti impositivi necessariamente riguardanti l’ente. L’assenza di un nesso fra atto impositivo ed erede dell’amministratore-liquidatore deceduto rivela un’inattitudine persistente e non emendabile della notifica dell’avviso di accertamento a raggiungere il proprio scopo. Pertanto, va accolto il ricorso. La sentenza d’appello va cassata e la causa decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario avverso l’atto impositivo. La peculiarità delle questioni investite dai ricorsi suggerisce la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso avverso l’avviso 8 di 8 di accertamento, annullando l’atto impositivo;
compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma in data 13.06.2024