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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/05/2025, n. 2165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2165 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del dott. Stefano
Sajeva ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.)
nella causa iscritta al n° 8143 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2024, vertente tra
(C.F. Parte_1
) in persona dell'amministratore pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Cascina Giuseppe, giusta procura allegata alla citazione.
ATTORE
e
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
, nato a [...] l' 11 marzo 1948 Parte_2
(CF.: )e residente in [...] CodiceFiscale_1 Pt_1
, nata a [...] l'11 dicembre Controparte_1
1950, (C.F. e residente in [...] Pt_1
n. 9, , nato a [...] il 28 novembre Controparte_2
1973 (C.F. ) e residente in [...] Pt_1
n. 9.
CONVENUTI – CONTUMACI
e nei confronti di
, nato a [...] il [...] e Controparte_3
residente in [...], (C.F. C.F._4
) rappresentato e difeso dall'avv. Messina Carolina Sabrina,
[...]
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione.
INTERVENUTO
FATTO E DIRITTO
rilevato che, con atto di citazione ritualmente notificato, il in epigrafe indicato dopo aver allegato di essere Parte_1
creditore di dell'importo di euro 54.470,85 giusta Parte_2
sentenza della Corte d'Appello di Palermo n.1325 del 7 marzo 2024
ha chiesto che fosse revocato ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'atto di donazione ai rogiti del Notaio del 19/12/2019 (rep. 53661 Per_1
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
racc. 17554, trascritto in data 13 gennaio 2020 ai nn. 1311/911) della piena proprietà della villetta sita nel Comune di , c/da Pt_1
NA snc (identificata al N.C.E.U. di al fg. 11 part. 2707 Pt_1
piano T) posto in essere dai coniugi e Parte_2
in favore del figlio Controparte_1 Controparte_2
perché concluso in frode alle proprie ragioni creditorie;
rilevato che, con comparsa del 25 novembre 2024, interveniva ai sensi dell'art. 105 c.p.c. , allegando di essere a Controparte_3
propria volta creditore di dell'importo di €. Parte_2
6.280,61 e chiedendo che l'atto liberale fosse dichiarato inefficace anche nei suoi confronti;
considerato che la causa è stata istruita mediante produzione documentale nella contumacia dei convenuti, ritualmente vocati e non costituiti;
atteso che con distinte note depositate rispettivamente il 9 e il
14 maggio 2025 l'attore e l'intervenuto hanno espressamente rinunciato agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c. a mezzo dei loro difensori muniti di apposita procura speciale;
verificata la ritualità degli atti di rinuncia depositati dalle suddette parti;
considerato che a norma dell'art. 306 c.p.c. “il processo si
estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle
parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione".
atteso che per costante indirizzo (sul punto già Cass.
n.3905/1995) “anche nel caso in cui la rinuncia agli atti del giudizio non
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
sia formulata in udienza, l'atto che la contiene non deve essere notificato al
convenuto contumace, ai sensi del comma 2 dell'art. 306 c.p.c., non
essendo compresa la rinuncia tra gli atti elencati tassativamente nell'art.
292 c.p.c. In tal caso l'effetto preclusivo di ulteriori attività processuali e
della decisione del merito si verifica nel momento stesso del deposito
dell'atto, momento nel quale, non sussistendo l'onere della notificazione al
contumace, si esaurisce il procedimento di manifestazione e comunicazione
della volontà abdicativa della parte istante, senza che a tal fine rilevi la
data dell'accertamento dichiarativo ad opera del giudice, che interviene,
successivamente, in uno dei modi previsti dall'art. 308 c.p.c., e senza che
l'effetto estintivo della rinuncia trovi impedimento nella costituzione del
convenuto o nell'intervento volontario di un terzo, successivi al deposito
dell'atto di rinuncia”;
ritenuto che nulla debba essere disposto in ordine alle spese di lite, attesa la contumacia dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA estinto il giudizio.
Nulla dispone in ordine alle spese.
Così deciso a Palermo, il 20 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Stefano Sajeva
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del dott. Stefano
Sajeva ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.)
nella causa iscritta al n° 8143 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2024, vertente tra
(C.F. Parte_1
) in persona dell'amministratore pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Cascina Giuseppe, giusta procura allegata alla citazione.
ATTORE
e
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
, nato a [...] l' 11 marzo 1948 Parte_2
(CF.: )e residente in [...] CodiceFiscale_1 Pt_1
, nata a [...] l'11 dicembre Controparte_1
1950, (C.F. e residente in [...] Pt_1
n. 9, , nato a [...] il 28 novembre Controparte_2
1973 (C.F. ) e residente in [...] Pt_1
n. 9.
CONVENUTI – CONTUMACI
e nei confronti di
, nato a [...] il [...] e Controparte_3
residente in [...], (C.F. C.F._4
) rappresentato e difeso dall'avv. Messina Carolina Sabrina,
[...]
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione.
INTERVENUTO
FATTO E DIRITTO
rilevato che, con atto di citazione ritualmente notificato, il in epigrafe indicato dopo aver allegato di essere Parte_1
creditore di dell'importo di euro 54.470,85 giusta Parte_2
sentenza della Corte d'Appello di Palermo n.1325 del 7 marzo 2024
ha chiesto che fosse revocato ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'atto di donazione ai rogiti del Notaio del 19/12/2019 (rep. 53661 Per_1
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
racc. 17554, trascritto in data 13 gennaio 2020 ai nn. 1311/911) della piena proprietà della villetta sita nel Comune di , c/da Pt_1
NA snc (identificata al N.C.E.U. di al fg. 11 part. 2707 Pt_1
piano T) posto in essere dai coniugi e Parte_2
in favore del figlio Controparte_1 Controparte_2
perché concluso in frode alle proprie ragioni creditorie;
rilevato che, con comparsa del 25 novembre 2024, interveniva ai sensi dell'art. 105 c.p.c. , allegando di essere a Controparte_3
propria volta creditore di dell'importo di €. Parte_2
6.280,61 e chiedendo che l'atto liberale fosse dichiarato inefficace anche nei suoi confronti;
considerato che la causa è stata istruita mediante produzione documentale nella contumacia dei convenuti, ritualmente vocati e non costituiti;
atteso che con distinte note depositate rispettivamente il 9 e il
14 maggio 2025 l'attore e l'intervenuto hanno espressamente rinunciato agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c. a mezzo dei loro difensori muniti di apposita procura speciale;
verificata la ritualità degli atti di rinuncia depositati dalle suddette parti;
considerato che a norma dell'art. 306 c.p.c. “il processo si
estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle
parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione".
atteso che per costante indirizzo (sul punto già Cass.
n.3905/1995) “anche nel caso in cui la rinuncia agli atti del giudizio non
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
sia formulata in udienza, l'atto che la contiene non deve essere notificato al
convenuto contumace, ai sensi del comma 2 dell'art. 306 c.p.c., non
essendo compresa la rinuncia tra gli atti elencati tassativamente nell'art.
292 c.p.c. In tal caso l'effetto preclusivo di ulteriori attività processuali e
della decisione del merito si verifica nel momento stesso del deposito
dell'atto, momento nel quale, non sussistendo l'onere della notificazione al
contumace, si esaurisce il procedimento di manifestazione e comunicazione
della volontà abdicativa della parte istante, senza che a tal fine rilevi la
data dell'accertamento dichiarativo ad opera del giudice, che interviene,
successivamente, in uno dei modi previsti dall'art. 308 c.p.c., e senza che
l'effetto estintivo della rinuncia trovi impedimento nella costituzione del
convenuto o nell'intervento volontario di un terzo, successivi al deposito
dell'atto di rinuncia”;
ritenuto che nulla debba essere disposto in ordine alle spese di lite, attesa la contumacia dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA estinto il giudizio.
Nulla dispone in ordine alle spese.
Così deciso a Palermo, il 20 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Stefano Sajeva
Tribunale di Palermo Sezione II Civile