Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 22/05/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
RG 833/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Paolo Sechi e Mavi Piredda, elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in Sassari, Viale Umberto n. 42;
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela
[...] P.IVA_1
Cabiddu, elettivamente domiciliato in Sassari, Piazza Marconi n. 8;
CONVENUTO
OGGETTO: infortunio sul lavoro All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del lavoro, presentato il
9.5.2024, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' , allegando di aver presentato (in CP_1
data 26.10.2022) domanda di revisione dei postumi dell'infortunio subito il 15.11.2018, per il quale l' aveva riconosciuto un indennizzo per il danno biologico in misura CP_1
del 12%.
2. Parte ricorrente ha lamentato che l' , ritenendo immodificati i postumi esitanti CP_1
dall'infortunio, non ha correttamente valutato la gravità delle lesioni derivanti dall'aggravamento delle conseguenze di siffatto evento, comportante la frattura del gomito
3. Parte ricorrente ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
2) Previo accertamento che il danno biologico derivante dall'infortunio sul lavor di cui trattasi è quantificabile nella misura del 27% salvo la veriore accertando, dichiararsi tenuto l' a costituire in favore del ricorrente una rendita per il danno biologico nella CP_1
misura del 27% salvo veriore, da accertarsi in corso di giudizio, con la decorrenza di legge;
3) Per l'effetto condannarsi l' al pagamento delle somme dovute con gli accessori di CP_1
legge, detratto quanto già corrisposto.
4) con vittoria di spese ed onorari, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver percepito onorari”.
4. Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza della domanda e ne ha CP_1 chiesto l'integrale rigetto, confermando le valutazioni già espresse in sede amministrativa.
5. La causa, istruita mediante CTU, viene decisa all'udienza del 22 maggio 2025 all'esito della discussione orale tra le parti.
6. L'ausiliare del giudice, dopo aver esaminato tutta la documentazione sanitaria disponibile agli atti, ha così sintetizzato gli esiti dell'esame clinico in sede di visita: “Paziente in buone condizioni generali.
Arto superiore destro normoconformato. Cicatrice chirurgica sulla spalla da accesso artroscopico e sul gomito da accesso chirurgico per riduzione e sintesi frattura dell'olecrano. Tono e trofismo delle masse muscolari del braccio e dell'avambraccio parzialmente ipotrofici. Non turbe vascolo-nervose clinicamente apprezzabili.
Dismorfismo spalla dx con risalita dell'acromion-claveare. Ridotti di circa la metà i movimenti di elevazione ed abduzione. Gomito dx ridotta di circa 20° l'estensione, di un terzo la flessione e di un quarto la prono-supinazione”.
7. Il CTU ha quindi rassegnato le seguenti risposte rispetto ai quesiti assegnati: “1. A seguito dell'infortunio del 15/11/2018 sono residenti postumi permanenti pari al dodici per cento a cui tuttavia devono essere riconosciuti ulteriori quattro punti per un totale pari al 15% del totale fin dalla data della visita di revisione.
2 2. Calcolo effettuato applicando le tabelle di riferimento riferite alla frattura CP_1 dell'olecrano destro con le conseguenti limitazioni funzionali del gomito, peraltro già riconosciute dall' ma pur non condividendo l'ascrizione delle lesioni tendinee della CP_1 cuffia dei rotatori e della lussazione di spalla destra all'infortunio de quo, non è né corretto né legittimo escludere che nella caduta l'istante non abbia riportato un trauma diretto di spalla, peraltro già menomata per processi degenerativi artrosici, riconducibile al cod 224 (Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi.)”.
8. A fronte poi delle osservazioni mosse dal CTP dell' alla bozza di elaborato peritale, CP_1
con riferimento al riconoscimento di ulteriori quattro punti percentuali, il CTU ha così replicato: “Ho attentamente letto le obiezioni alla bozza di ctu inviata in cui sostanzialmente il sanitario contesta il riconoscimento dell'aggravamento dei CP_1 postumi” dopo il trauma non ascrivibile a nuovi fatti ma alla condizione di cui sopra sofferenza cronica della scapolo-omerale.
Riconosce che il ctu non condivide le lesioni tendinee della cuffia dei rotatori all'infortunio de quo ma tuttavia ascrive un maggior punteggio dalla data di revisione.
Il sanitario scrive: “per quanto riguarda la diretta conseguenza del trauma in CP_1
oggetto frattura scomposta olecrano destro e frattura del VIII costa destra trattata chirurgicamente. Omette di segnalare che nell'infortunio de quo, come risulta documentato nella cartella clinica del Pronto Soccorso e del Reparto ortopedico, l'istante ha riportato anche la lussazione di spalla che notoriamente è un fatto traumatico e non degenerativo. Il lungo periodo di cure che ha dovuto subire unitamente all'intervento sul gomito lo hanno costretto ad una immobilità dell'arto superiore compresa la scapolo- omerale. Tutti siamo a conoscenza che una protratta immobilità di spalla determina sempre una limitazione funzionale su una spalla integra figuriamoci su una spalla affetta da una degenerazione scheletrica e tendinea oltre agli esiti di una lussazione post traumatica. Infatti è necessario valutare le alterazioni anatomo patologiche conseguenti alla lussazione traumatica della spalla ed il seguente periodo di immobilità per le cure delle lesioni traumatiche del gomito. Non è corretto ascrivere totalmente le limitazioni articolari della spalla al solo processo degenerativo artrosico dimenticando che nell'infortunio l'istante ha subito una lussazione traumatica Le tabelle infatti col cod CP_1
3 225 riconoscono gli esiti di lussazione di spalla apprezzabili strumentalmente in assenza di ripercussioni funzionali ed attribuiscono una valutazione del quattro per cento che è quella che il ctu ha quantificato come aggravamento alla data della visita di revisione.
Ancora come è possibile che il sanitario non si renda conto che se vi è stato un CP_1
trauma diretto al gomito con relativa frattura è chiaro che indirettamente sono coinvolte le articolazioni limitrofe spalla e radiocarpica.
Nelle conclusioni il ctu ha chiaramente esplicitato che le lesioni degenerative artrosiche e tendinee della cuffia dei rotatori non erano ascrivibili all'evento traumatico, ma non è legittimo negare che in quell'infortunio si è verificata una lussazione traumatica di spalla che qualche reliquato sicuramente lascia tanto che le tabelle lo quantificano al 4% CP_1 del totale”.
9. A seguito poi di una richiesta di chiarimenti, con riferimento alle ragioni per cui ha ritenuto che la rottura della cuffia dei rotatori della spalla destra non fosse conseguenza dell'infortunio per cui è causa, nonché in ordine alla contestazione mossa dall' CP_1
secondo cui il sig. già prima dell'evento avesse lamentato una sofferenza cronica Pt_1
a carico della medesima spalla, accentuatasi dopo il trauma e ascrivibile alla condizione
Per_ cronica degenerativa preesistente, il dott. ha così integrato l'elaborato peritale: “Le motivazioni per cui ho ritenuto che la rottura della cuffia dei rotatori della spalla destra non sia conseguenza dell'infortunio per cui è causa sono sostanzialmente due.
La prima è il riscontro documentale della cartella clinica dove al momento del ricovero nell'immediatezza del l'evento lesivo viene posta diagnosi di: “Frattura olecrano destro e frattura VIII costa destra”.
La seconda è il quadro clinico strumentale dove viene rilevata una diffusa degenerazione artrosica e tendinea della scapolo-omerale destra coll'immagine di una involuzione adiposa in rottura completa della cuffia dei rotatori accertata in data 16/01/2019.
La RMN eseguita dopo due mesi dal trauma fuga qualsiasi dubbio che quella rottura sia riconducibile all'evento traumatico del 15/11/20. L'involuzione adiposa degenerativa per manifestarsi ha necessità di un tempo superiore ai due mesi.
Nella ctu depositata non ho mai riconosciuto tale lesione come riconducibile all'infortunio del 15/11/2018. Ma non concordo assolutamente che l' pur CP_1 affermando: “….sofferenza cronica accentuatasi dopo il trauma …..” non lo quantifichi.
4 L'evento traumatico causa della frattura dell'olecrano del braccio destro ha sicuramente indirettamente interessato la scapolo-omerale destra, il braccio infatti non è sospeso nello spazio ma è articolato con quella scapolo-omerale. Non è né corretto né legittimo escludere che nella caduta l'istante non abbia riportato un trauma diretto di spalla peraltro già menomata per processi degenerativi artrosici riconducibile al cod 224
(valutata al tre%): Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo omerale ai gradi estremi)
Confermo pertanto quanto valutato nella CTU del 24/10/2024 dove nelle risposte al punto
1 ho scritto: “A seguito dell'infortunio del 15/11/2018 sono residuati postumi permanenti pari al dodici per cento a cui tuttavia devono essere riconosciuti ulteriori tre punti per un totale pari al 15% fin dalla data della visita di revisione”.
10. Le conclusioni rassegnate dal consulente, come puntualizzate anche a seguito della richiesta di chiarimenti, devono essere condivise e fatte proprie dal giudicante, avendo il
CTU congruamente motivato rispetto alla riscontrata obiettività clinica e al ritenuto riconoscimento di un peggioramento degli esiti del già riconosciuto infortunio, nei limiti sopra individuati.
11. Pertanto, si deve concludere che esita in capo al ricorrente un danno biologico complessivo nella misura del 15% con decorrenza dalla visita di revisione;
ne deriva che il sig. ha diritto a percepire un indennizzo in conto capitale rapportato a tale misura Pt_1
di invalidità, detratto quanto già riconosciuto dall' a titolo di indennizzo per il CP_1
medesimo evento infortunistico.
12. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
13. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- accerta che è affetto da postumi inabilitanti permanenti Parte_1
nella misura del 15% con decorrenza dalla data della visita di revisione;
- condanna a corrispondere al ricorrente un indennizzo in conto capitale rapportato a CP_1 tale misura di invalidità, dedotto quanto già riconosciuto dall'Istituto per il medesimo infortunio, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria;
5 - condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che CP_1 liquida in complessivi € 2.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Sassari, 22/05/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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