TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 4587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4587 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA Sezione Ottava Civile
❖➢
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Fausto Basile,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4 marzo 2025 ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 18028 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024 e vertente tra in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, via Lorenzo Respighi n.13, presso lo studio degli Avv.ti
Giulio Tumbarello e Roberto Adinolfi, che la rappresentano e difendono in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo;
Ricorrente
e
domiciliato in via Roma Nord n.9, Riposto (CT) cap 95018 Controparte_1
Resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato il 26.04.2024 e notificato a mezzo PEC a il 21.05.2024, unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di Controparte_1 comparizione, la ha chiesto all'intestato Tribunale di accertare Parte_1
l'intervenuta risoluzione di due contratti di locazione operativa di cose mobili stipulati tra le parti, per inadempimento di e di condannare quest'ultimo, al pagamento della Controparte_1
complessiva somma di euro 19.541,65 oltre interessi convenzionali di mora, nonché di condannare lo stesso alla restituzione dei beni mobili oggetto dei contratti di locazione operativa di beni mobili n. 200987/7271 (rif.int 206588) e n. 200D39/3472 (rif.int 223669) esponendo quanto segue:
A) che in virtù del contratto di locazione finanziaria di cose mobili n.200987/7271 (rif.int 206588) sottoscritto inter partes in data 11.03.2021, veniva pattuita la fornitura di n. N.1 DISTRIBUTORE
DI TOUCH 75 2019+ 18 a fronte di Controparte_2 CP_3 un corrispettivo pari ad euro € 23.335,80, oltre imposte, suddiviso in 60 canoni da € 388,93 ciascuno, da corrispondersi con cadenza mensile a mezzo di rimessa interbancaria diretta;
- che l'art. 12 delle Condizioni generali del contratto prevedeva una clausola risolutiva espressa in conseguenza del mancato pagamento di quattro canoni, senza preventiva costituzione in mora, mediante il solo invio di una lettera raccomandata A/R o pec;
- che nonostante l'avvenuta consegna dei beni sopra descritti (sv verbale consegna Controparte_1
datato 25.03.2021 All.02 al ricorso introduttivo), si rendeva inadempiente al pagamento dei predetti canoni a decorrere dalla scadenza del 01 settembre 2023 in poi;
- che di conseguenza la con missiva a mezzo lettera raccomandata del Controparte_4
30 gennaio 2024, comunicava la formale risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 12 delle
Condizioni generali del contratto e chiedeva il pagamento dei canoni di locazione finanziaria e degli interessi di mora nonché la restituzione dei beni locati;
- che, inoltre, il predetto articolo prevedeva anche una clausola penale della quale la CP_4 si riservava di avvalersi all'esito della eventuale mancata-restituzione del bene e della
[...]
sua ricollocazione sul mercato;
-che la restituzione del bene non risulta essere avvenuta;
- che dunque, risulta moroso, nei confronti della , in relazione Controparte_1 CP_4
alla restituzione dei beni di cui sopra, e in relazione al pagamento dell'importo pari ad € 11.524,81 di cui € 9.327,51 per capitale residuo;
€ 1.917,48 a titolo di canoni maturati ed insoluti, oltre interessi convenzionali di mora dalla scadenza di ogni singola fattura al saldo effettivo ed € 279,82
a titolo di penale sul capitale residuo (calcolato dalla ricorrente al 3% per riduzione ad equità).
B) Che, inoltre, con contratto di locazione finanziaria di cose mobili n.200D39/3472 (rif.int
223669) sottoscritto inter partes in data 29.09.2021, veniva pattuita la fornitura di N.1 DISTEMA
EXPODIGIT COMPLETO a fronte di un corrispettivo pari ad euro € 13.646,40, oltre imposte, suddiviso in 60 canoni da € 227,44 ciascuno, da corrispondersi con cadenza mensile a mezzo di rimessa interbancaria diretta
- che l'art. 12 delle Condizioni generali del contratto prevedeva una clausola risolutiva espressa in conseguenza del mancato pagamento di quattro canoni, senza preventiva costituzione in mora, mediante il solo invio di una lettera raccomandata A/R o pec;
- che nonostante l'avvenuta consegna dei beni sopra descritti (sv verbale consegna Controparte_1
datato 29.09.2021 All.08 al ricorso introduttivo), si rendeva inadempiente al pagamento dei predetti canoni a decorrere dalla scadenza del 01 ottobre 2023 in poi;
- che di conseguenza la con missiva a mezzo lettera raccomandata del Controparte_4
21 febbraio 2024, comunicava la formale risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 12 delle
Condizioni generali del contratto e chiedeva il pagamento dei canoni di locazione finanziaria e degli interessi di mora nonché la restituzione dei beni locati;
- che, inoltre, il predetto articolo prevedeva anche una clausola penale della quale la CP_4 si riservava di avvalersi all'esito della eventuale mancata-restituzione del bene e della
[...]
sua ricollocazione sul mercato;
-che la restituzione del bene non risulta essere avvenuta;
- che dunque, risulta moroso, nei confronti della , in relazione Controparte_1 CP_4
alla restituzione dei beni di cui sopra, e in relazione al pagamento dell'importo pari ad € 8.016,84 di cui € 6.686,80 per capitale residuo;
€ 1.129,44 a titolo di canoni maturati ed insoluti, oltre interessi convenzionali di mora dalla scadenza di ogni singola fattura al saldo effettivo ed € 200,60 a titolo di penale sul capitale residuo (calcolato dalla ricorrente al 3% per riduzione ad equità).
All'udienza di comparizione delle parti del 13.11.2024, svolta con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., la ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle domande;
il resistente non si è costituito in giudizio e non è comparso, nonostante la regolare notificazione del ricorso e del pedissequo decreto, per cui ne va dichiarata la contumacia.
****
Alla stregua gli atti e della documentazione acquisita al fascicolo processuale, va rilevato come parte ricorrente abbia documentalmente provato i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria derivante dal mancato pagamento dei canoni dei contratti di locazione finanziaria di beni mobili, sottoscritti tra le parti in causa, rispettivamente, in data 11.03.2021 (per il contratto n.
n.200987/7271) e in data 29.09.2024 (per il contratto n.200D39/3472), a fronte dell'acquisto e dell'avvenuta consegna dei beni all'utilizzatore (cfr. verbali di consegna). Controparte_1
In particolare, a seguito dei mancati pagamenti delle rate, rispettivamente, in data 30 gennaio 2024 ed in data 21 febbraio 2024, la ha inviato lettere di risoluzione dei contratti, avvalendosi della CP_5
clausola risolutiva espressa prevista dall'art 12 delle condizioni generali, con diffida di pagamento e invito alla restituzione dei beni.
I contratti di locazione finanziaria de quibus prevedono infatti che l'utilizzatore, qui resistente, è tenuto al pagamento sia dei canoni scaduti, pena la risoluzione del contratto, che, in tal caso, dell'importo della penale calcolata sulle successive rate a scadenza naturale del contratto, pari al 5% dell'ammontare in linea capitale dei canoni a scadere e del valore residuo dei beni (art. 12 delle condizioni generali). Neppure risulta che l'utilizzatore abbia restituito i beni concessi in locazione finanziaria e consegnati dall'odierno ricorrente e, pertanto, anche la penale applicata nella minore percentuale del
3% appare adeguatamente determinata, tenuto conto dell'equilibrio complessivo delle rispettive obbligazioni contrattuali.
Il resistente risulta, dunque, debitore della ricorrente per i canoni maturati ed insoluti di cui agli estratti contro depositati, nonché per i debiti residui alla data della risoluzione, anche a titolo di penale contrattuale, come previsto dall'art. 12 citato.
Va infine osservato che in tema di risoluzione e di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, il creditore ha soltanto l'onere di produrre il titolo e di allegare l'inadempimento di controparte, essendo onere di quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento, ovvero che il mancato adempimento è dipeso da causa a lui non imputabile secondo la diligenza professionale richiesta in considerazione della tipologia di contratto (Cass. S.U. 30 ottobre 2001 n. 13533). Nella specie, invece, parte ricorrente rimanendo contumace, nonostante le sia stato ritualmente notificato il ricorso introduttivo, non ha sollevato alcun tipo di eccezione estintiva, modificativa o impeditiva rispetto ai fatti costitutivi della pretesa creditoria dedotti e provati da parte ricorrente.
In conclusione, le domande formulate da isultano fondate e, pertanto, Controparte_4
meritano accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, VIII Sezione Civile, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta la intervenuta risoluzione di diritto dei contratti di locazione finanziaria stipulati tra le parti, a far data dal 30 gennaio 2024, per il contratto n.200987/7271 (rif.int 206588) e a far data dal
21 febbraio 2024, per il contratto n.200D39/3472 (rif.int 223669);
2) condanna al pagamento, in favore di della Controparte_1 Controparte_4 complessiva somma pari ad euro € 19.541,65 oltre gli interessi convenzionali dalla messa in mora al saldo effettivo, dalla quale andranno detratti o rimborsati gli importi incassati dalla concedente a seguito della vendita dei beni mobili oggetto dei contratti per cui è causa ove gli stessi venissero restituiti dall'utilizzatore o coattivamente recuperati dalla creditrice;
3) condanna alla restituzione a di N.1 Controparte_1 Controparte_4
DISTRIBUTORE DI SIGARETTE AM MOD. EGO TOUCH 75 2019+ CP_2 CP_3 [...]
[...] ; N.1 DISTEMA EXPODIGIT COMPLETO, il cui eventuale valore di realizzo andrà
[...] detratto o restituito all'utilizzatore resistente come da punto n. 2);
3) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_1 [...]
che liquida in euro 264,00 per esborsi, ed euro 2.540,00 per compenso CP_4
professionale, oltre oneri di legge
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Fausto Basile
Il presente provvedimento è stato redatto con l'ausilio della Dott.ssa Martina Roccamo e della
Dott.ssa Giulia Berdini, funzionarie addette all'Ufficio per il processo.
❖➢
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Fausto Basile,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4 marzo 2025 ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 18028 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024 e vertente tra in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, via Lorenzo Respighi n.13, presso lo studio degli Avv.ti
Giulio Tumbarello e Roberto Adinolfi, che la rappresentano e difendono in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo;
Ricorrente
e
domiciliato in via Roma Nord n.9, Riposto (CT) cap 95018 Controparte_1
Resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato il 26.04.2024 e notificato a mezzo PEC a il 21.05.2024, unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di Controparte_1 comparizione, la ha chiesto all'intestato Tribunale di accertare Parte_1
l'intervenuta risoluzione di due contratti di locazione operativa di cose mobili stipulati tra le parti, per inadempimento di e di condannare quest'ultimo, al pagamento della Controparte_1
complessiva somma di euro 19.541,65 oltre interessi convenzionali di mora, nonché di condannare lo stesso alla restituzione dei beni mobili oggetto dei contratti di locazione operativa di beni mobili n. 200987/7271 (rif.int 206588) e n. 200D39/3472 (rif.int 223669) esponendo quanto segue:
A) che in virtù del contratto di locazione finanziaria di cose mobili n.200987/7271 (rif.int 206588) sottoscritto inter partes in data 11.03.2021, veniva pattuita la fornitura di n. N.1 DISTRIBUTORE
DI TOUCH 75 2019+ 18 a fronte di Controparte_2 CP_3 un corrispettivo pari ad euro € 23.335,80, oltre imposte, suddiviso in 60 canoni da € 388,93 ciascuno, da corrispondersi con cadenza mensile a mezzo di rimessa interbancaria diretta;
- che l'art. 12 delle Condizioni generali del contratto prevedeva una clausola risolutiva espressa in conseguenza del mancato pagamento di quattro canoni, senza preventiva costituzione in mora, mediante il solo invio di una lettera raccomandata A/R o pec;
- che nonostante l'avvenuta consegna dei beni sopra descritti (sv verbale consegna Controparte_1
datato 25.03.2021 All.02 al ricorso introduttivo), si rendeva inadempiente al pagamento dei predetti canoni a decorrere dalla scadenza del 01 settembre 2023 in poi;
- che di conseguenza la con missiva a mezzo lettera raccomandata del Controparte_4
30 gennaio 2024, comunicava la formale risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 12 delle
Condizioni generali del contratto e chiedeva il pagamento dei canoni di locazione finanziaria e degli interessi di mora nonché la restituzione dei beni locati;
- che, inoltre, il predetto articolo prevedeva anche una clausola penale della quale la CP_4 si riservava di avvalersi all'esito della eventuale mancata-restituzione del bene e della
[...]
sua ricollocazione sul mercato;
-che la restituzione del bene non risulta essere avvenuta;
- che dunque, risulta moroso, nei confronti della , in relazione Controparte_1 CP_4
alla restituzione dei beni di cui sopra, e in relazione al pagamento dell'importo pari ad € 11.524,81 di cui € 9.327,51 per capitale residuo;
€ 1.917,48 a titolo di canoni maturati ed insoluti, oltre interessi convenzionali di mora dalla scadenza di ogni singola fattura al saldo effettivo ed € 279,82
a titolo di penale sul capitale residuo (calcolato dalla ricorrente al 3% per riduzione ad equità).
B) Che, inoltre, con contratto di locazione finanziaria di cose mobili n.200D39/3472 (rif.int
223669) sottoscritto inter partes in data 29.09.2021, veniva pattuita la fornitura di N.1 DISTEMA
EXPODIGIT COMPLETO a fronte di un corrispettivo pari ad euro € 13.646,40, oltre imposte, suddiviso in 60 canoni da € 227,44 ciascuno, da corrispondersi con cadenza mensile a mezzo di rimessa interbancaria diretta
- che l'art. 12 delle Condizioni generali del contratto prevedeva una clausola risolutiva espressa in conseguenza del mancato pagamento di quattro canoni, senza preventiva costituzione in mora, mediante il solo invio di una lettera raccomandata A/R o pec;
- che nonostante l'avvenuta consegna dei beni sopra descritti (sv verbale consegna Controparte_1
datato 29.09.2021 All.08 al ricorso introduttivo), si rendeva inadempiente al pagamento dei predetti canoni a decorrere dalla scadenza del 01 ottobre 2023 in poi;
- che di conseguenza la con missiva a mezzo lettera raccomandata del Controparte_4
21 febbraio 2024, comunicava la formale risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 12 delle
Condizioni generali del contratto e chiedeva il pagamento dei canoni di locazione finanziaria e degli interessi di mora nonché la restituzione dei beni locati;
- che, inoltre, il predetto articolo prevedeva anche una clausola penale della quale la CP_4 si riservava di avvalersi all'esito della eventuale mancata-restituzione del bene e della
[...]
sua ricollocazione sul mercato;
-che la restituzione del bene non risulta essere avvenuta;
- che dunque, risulta moroso, nei confronti della , in relazione Controparte_1 CP_4
alla restituzione dei beni di cui sopra, e in relazione al pagamento dell'importo pari ad € 8.016,84 di cui € 6.686,80 per capitale residuo;
€ 1.129,44 a titolo di canoni maturati ed insoluti, oltre interessi convenzionali di mora dalla scadenza di ogni singola fattura al saldo effettivo ed € 200,60 a titolo di penale sul capitale residuo (calcolato dalla ricorrente al 3% per riduzione ad equità).
All'udienza di comparizione delle parti del 13.11.2024, svolta con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., la ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle domande;
il resistente non si è costituito in giudizio e non è comparso, nonostante la regolare notificazione del ricorso e del pedissequo decreto, per cui ne va dichiarata la contumacia.
****
Alla stregua gli atti e della documentazione acquisita al fascicolo processuale, va rilevato come parte ricorrente abbia documentalmente provato i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria derivante dal mancato pagamento dei canoni dei contratti di locazione finanziaria di beni mobili, sottoscritti tra le parti in causa, rispettivamente, in data 11.03.2021 (per il contratto n.
n.200987/7271) e in data 29.09.2024 (per il contratto n.200D39/3472), a fronte dell'acquisto e dell'avvenuta consegna dei beni all'utilizzatore (cfr. verbali di consegna). Controparte_1
In particolare, a seguito dei mancati pagamenti delle rate, rispettivamente, in data 30 gennaio 2024 ed in data 21 febbraio 2024, la ha inviato lettere di risoluzione dei contratti, avvalendosi della CP_5
clausola risolutiva espressa prevista dall'art 12 delle condizioni generali, con diffida di pagamento e invito alla restituzione dei beni.
I contratti di locazione finanziaria de quibus prevedono infatti che l'utilizzatore, qui resistente, è tenuto al pagamento sia dei canoni scaduti, pena la risoluzione del contratto, che, in tal caso, dell'importo della penale calcolata sulle successive rate a scadenza naturale del contratto, pari al 5% dell'ammontare in linea capitale dei canoni a scadere e del valore residuo dei beni (art. 12 delle condizioni generali). Neppure risulta che l'utilizzatore abbia restituito i beni concessi in locazione finanziaria e consegnati dall'odierno ricorrente e, pertanto, anche la penale applicata nella minore percentuale del
3% appare adeguatamente determinata, tenuto conto dell'equilibrio complessivo delle rispettive obbligazioni contrattuali.
Il resistente risulta, dunque, debitore della ricorrente per i canoni maturati ed insoluti di cui agli estratti contro depositati, nonché per i debiti residui alla data della risoluzione, anche a titolo di penale contrattuale, come previsto dall'art. 12 citato.
Va infine osservato che in tema di risoluzione e di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, il creditore ha soltanto l'onere di produrre il titolo e di allegare l'inadempimento di controparte, essendo onere di quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento, ovvero che il mancato adempimento è dipeso da causa a lui non imputabile secondo la diligenza professionale richiesta in considerazione della tipologia di contratto (Cass. S.U. 30 ottobre 2001 n. 13533). Nella specie, invece, parte ricorrente rimanendo contumace, nonostante le sia stato ritualmente notificato il ricorso introduttivo, non ha sollevato alcun tipo di eccezione estintiva, modificativa o impeditiva rispetto ai fatti costitutivi della pretesa creditoria dedotti e provati da parte ricorrente.
In conclusione, le domande formulate da isultano fondate e, pertanto, Controparte_4
meritano accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, VIII Sezione Civile, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta la intervenuta risoluzione di diritto dei contratti di locazione finanziaria stipulati tra le parti, a far data dal 30 gennaio 2024, per il contratto n.200987/7271 (rif.int 206588) e a far data dal
21 febbraio 2024, per il contratto n.200D39/3472 (rif.int 223669);
2) condanna al pagamento, in favore di della Controparte_1 Controparte_4 complessiva somma pari ad euro € 19.541,65 oltre gli interessi convenzionali dalla messa in mora al saldo effettivo, dalla quale andranno detratti o rimborsati gli importi incassati dalla concedente a seguito della vendita dei beni mobili oggetto dei contratti per cui è causa ove gli stessi venissero restituiti dall'utilizzatore o coattivamente recuperati dalla creditrice;
3) condanna alla restituzione a di N.1 Controparte_1 Controparte_4
DISTRIBUTORE DI SIGARETTE AM MOD. EGO TOUCH 75 2019+ CP_2 CP_3 [...]
[...] ; N.1 DISTEMA EXPODIGIT COMPLETO, il cui eventuale valore di realizzo andrà
[...] detratto o restituito all'utilizzatore resistente come da punto n. 2);
3) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_1 [...]
che liquida in euro 264,00 per esborsi, ed euro 2.540,00 per compenso CP_4
professionale, oltre oneri di legge
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Fausto Basile
Il presente provvedimento è stato redatto con l'ausilio della Dott.ssa Martina Roccamo e della
Dott.ssa Giulia Berdini, funzionarie addette all'Ufficio per il processo.