Ordinanza cautelare 15 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 15/09/2022, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/09/2022
N. 00973/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 973 del 2022, proposto da
MI & EP S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Passafaro e Aldo Pietro Brielli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale - A.S.L. di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mariangela Carulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
3M Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Cassamagnaghi, Anna Cristina Salzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Benefis S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Mozzati, Gianluigi Pellegrino e Andrea Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- della delibera di aggiudicazione del Direttore Generale della A.S.L. di Taranto (Capofila) n. 1271 del 17 giugno 2022 e della relativa graduatoria “ALLEGATO A 07.02.2022 DEF”, relativamente al Lotto n. 93 (Medicazione trasparente traspirante) della procedura aperta indetta per l’affidamento della fornitura quinquennale di cateteri venosi centrali e relativi accessori, nella parte in cui non vengono escluse le prime due classificate Benefis S.r.l. e 3M Italia S.r.l. e viene aggiudicato alla Benefis S.r.l., pubblicata e comunicata in pari data;
- della proposta di aggiudicazione avanzata al Direttore Generale della A.S.L. di Taranto (Capofila) n. 1405/2022;
- del verbale della Commissione giudicatrice n. 7 del 3 dicembre 2021;
- del verbale della Commissione giudicatrice n. 3 del 1° febbraio 2022;
- del riscontro all'istanza di annullamento prot. n. 135365 del 3 agosto 2022, comunicata nella medesima data;
- del verbale della Commissione giudicatrice del 3 agosto 2022, allegato al riscontro prot. n. 135365 del 3 agosto 2022;
nonché per l’accertamento e la declaratoria
del diritto della ricorrente ad ottenere l’aggiudicazione del Lotto n. 93, previa esclusione delle società Benefis S.r.l. e 3M Italia S.r.l. e l’inefficacia del contratto di appalto, eventualmente stipulato nelle more.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale - A.S.L. di Taranto, della 3M Italia S.r.l. e della Benefis S.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 14 settembre 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori avv.to A. Passafaro, avv.to F. Tagliente in sostituzione dell'avv.to M. Carulli, avv.to v. Pellegrino in sostituzione degli avv.ti A. Mozzati, G. Pellegrino e A. Rossi, e avv.to F. Caputi Iambrenghi in sostituzione degli avv.ti S. Cassamagnaghi e A. C. Salzano;
Ritenuto che, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, il ricorso appare infondato, in quanto:
- va, anzitutto, disattesa l’eccezione di incompetenza territoriale/funzionale in favore del T.A.R. Puglia sede di Bari, sollevata ex artt. 13, 14 comma 3, 15 e 47 comma 1 c.p.a., dalla difesa della controinteressata Benefis S.r.l., atteso che sussiste la competenza territoriale/funzionale di questa Sezione staccata del T.A.R. Puglia (e non del T.A.R. Puglia sede di Bari) a conoscere la controversia che occupa sulla scorta del criterio ex art. 13 comma 1 primo periodo c.p.a. della sede dell’Autorità emanante i provvedimenti impugnati (da individuare, nel caso di specie, nella sola A.S.L. di Taranto, da considerare quale unica Stazione Appaltante della procedura di affidamento de qua come chiarito dall’art. 15 del Disciplinare di gara), non potendo comunque venire in rilievo (a parte ogni altra argomentazione) l’invocato criterio della efficacia disegnato al successivo secondo periodo dell’art. 13 comma 1 c.p.a. atteso che nella disciplina codicistica, secondo il significato lumeggiato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 13 del 2021 ), “ Il rapporto tra i due criteri di competenza territoriale previsti dall'art. 13, comma 1, c.p.a. segue […] una logica di complementarietà e di reciproca integrazione: il criterio principale è quello della sede dell'autorità che ha adottato l'atto impugnato, ma nel caso in cui la potestà pubblicistica spieghi i propri effetti diretti esclusivamente nell'ambito territoriale di un Tribunale periferico, il criterio della sede cede il passo a quello dell'efficacia spaziale” sicché “ il criterio della sede dell'Autorità che ha assunto l'atto impugnato è sostituito da quello dell'efficacia spaziale qualora questa si produca in un solo ambito territoriale”, con la conseguenza che “per gli atti emanati da un'Autorità periferica aventi efficacia non limitata ad un preciso ambito territoriale [… ] riprenderà vigore il criterio della sede dell'Autorità emanante per individuare il Tribunale competente”.
- sempre in limine il ricorso, pur se proposto il 10 agosto 2022, appare tempestivo dovendosi, da un lato, individuare in ossequio all’insegnamento della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 12 del 2020) l’exordium del termine per impugnare ex art. 120 comma 5 c.p.a. nella data del 12 luglio 2022 (in cui con nota prot. n. 0121792 la S.A. ha provveduto ad evadere l’istanza di accesso avanzata da parte ricorrente il 30 giugno 2022, esibendo la documentazione da cui sono emersi i vizi qui dedotti) e, dall’altro, in ogni caso, osservare che la delibera di aggiudicazione del Direttore Generale della A.S.L. di Taranto n. 1271/2022 del 17 giugno 2022 (e comunicata in pari data) è stata integrata dal pure impugnato provvedimento aslino prot. n. 135365 del 3 agosto 2022 che ne costituisce conferma cd. “propria”;
- per quanto attiene al fumus boni juris, a parte la posizione della controinteressata 3M Italia S.r.l., il prodotto offerto dalla Benefis S.r.l. “B-MED PU” risulta dalla scheda tecnica dotato di “film in poliuretano di grado medicale” che costituisce, all’evidenza, un film barriera trasparente (come da descrizione tecnica del Lotto n. 93), nel mentre la lex specialis non prescriveva che venisse espressamente dichiarata la presenza di una barriera meccanica batterica (tantomeno previo test di laboratorio in tal senso);
- quanto al secondo motivo di gravame, nessuna clausola della lex specialis (e, in particolare, l’Allegato 2 - Tabella elenco lotti) imponeva la necessaria presentazione nell’offerta tecnica di tre formati distinti (“Misure 6 x 7 cm circa, 8x10 cm circa - 10x 12 cm circa”) in quanto proprio la descrizione tecnica fornita dalla disciplina di gara chiariva che le misure ivi riportate erano meramente indicative (attraverso l’impiego dell’avverbio “circa”);
- in ultimo, le doglianze inerenti l’erronea attribuzione del punteggio tecnico in relazione al requisito “Altamente traspirante” e alle “Pubblicazioni” non paiono superare la c.d. “prova di resistenza”, in quanto il loro eventuale accoglimento non sarebbe in grado di determinare un diverso esito della gara in ragione del divario di ben 15 punti esistente tra l’aggiudicataria Benefis S.r.l. e la Società ricorrente e della circostanza, soprattutto, che in relazione al primo dei suddetti requisiti la Commissione giudicatrice ha già riconosciuto la superiorità della proposta della MI & EP S.r.l. (attribuendo alla stessa il punteggio di 20 a fronte di 17,05 punti attribuiti alla Benefis S.r.l.), mentre, in relazione al secondo requisito, il punteggio massimo attribuibile in aggiunta in favore della Società ricorrente sarebbe pari solo a cinque.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge la domanda cautelare proposta da parte ricorrente.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 14 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO