Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/06/2025, n. 4848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4848 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 17 giugno 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 23858/2024 RG
TRA rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Della Corte, elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio in Pomigliano d'Arco alla via Mauro Leone 59
- ricorrente -
E in persona del Presidente del Consiglio di Controparte_1
Amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pasquale Allocca e Debora
Lombardo, elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Garibaldi 387
- resistente -
FATTO E DIRITTO
Con l'atto di ricorso in atti il sig. esponeva: Parte_1
che era dipendente dell' con contratto di lavoro subordinato sin dal 1° Controparte_1
gennaio 2013, con anzianità convenzionale acquisita alle dipendenze della dal 12.02.1990, CP_2
allorquando la resistente succedeva – tramite fusione per incorporazione – alle aziende del
Trasporto Pubblico Locale (TPL) su ferro operanti nella regione Campania;
che era inquadrato nel parametro 210 con mansioni di COORDINATORE, giusta la declaratoria contrattuale di cui al CCNL della categoria Autoferrotranvieri – Internavigatori (mobilità TPL) applicato in azienda e svolgeva la propria prestazione presso la sede di Napoli;
che nel corso del rapporto lavorativo erano state costantemente richieste prestazioni di lavoro straordinario, sia diurno che notturno, che superavano i limiti fissati dalla normativa legale e convenzionale (rispettivamente 250 e 300 ore annuali), mantenendosi ben oltre quel criterio di ragionevolezza cui dovrebbe attenersi il datore di lavoro al fine di tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei propri dipendenti;
che complessivamente, nell'arco temporale compreso tra l'anno
2016 e l'anno 2023, aveva espletato 1.986,47 ore di lavoro straordinario in eccedenza rispetto ai
sopra citati limiti quantitativi, configurandosi in maniera innegabile una abnormità della prestazione espletata.
Concludeva chiedendo: “A. accertare e dichiarare che le ore di lavoro straordinario prestate dal ricorrente in maniera fissa e continuativa nei periodi di riferimento, ricompresi nell'arco temporale di riferimento, eccedono il limite massimo fissato dall'art.5, comma 3, D.Lgs.n.66/03 e dall'art.28, comma 2, CCNL 28/11/2015 nonchè quello desumibile dal Controparte_3
principio di ragionevolezza di cui ai precetti degli artt. 36, 32 Cost. e dell'art.2087 cc;
B. per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno da usura psicofisica e/o da stress e/o quello meglio ritenuto e condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno relativamente all'arco temporale 2016-2023, l'importo di €
31.704,06, così come risultante dal prospetto contabile riportato nella specifica sezione del presente atto;
C. in subordine, ove non dovessero essere ritenute congrue le somme indicate e/o non dovute alcune delle voci retributive richieste, ridurre le pretese del ricorrente nei limiti del giusto o nei limiti di quanto provato nel corso del processo. D. Condannare, in ogni caso, la società resistente al pagamento di spese e competenze del presente giudizio”.
Si costituiva l' che rilevava: Controparte_1
la nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c., attesa la lacunosità degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda;
l'infondatezza della domanda in quanto il lavoro straordinario prestato dal dipendente era dovuto a eccezionali esigenze tecnico-produttive e all'impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori, in virtù di vincoli alle assunzioni;
la mancata prova dell'esistenza del danno da usura psico-fisica in quanto tale danno non sarebbe in re ipsa ma doveva essere provato anche mediante presunzioni;
l'intervenuta prescrizione quinquennale dell'eventuale diritto al risarcimento del danno ex art. 2947
c.c.; in via subordinata, la necessità di determinare equitativamente il risarcimento, utilizzando il criterio della sola maggiorazione percentuale del 10% sulla retribuzione base oraria per le ore di straordinario diurne e del 30% sulla retribuzione base oraria per le ore di straordinario notturne, ovvero nella percentuale del 15% dell'importo a titolo di straordinario eccedente la soglia annua.
Concludeva chiedendo: “A) rigettare tutte le domande proposte dal ricorrente perché nulle, inammissibili, improcedibili, destituite di fondamento e non provate. B) In via subordinata, dichiarare la prescrizione quinquennale dell'eventuale diritto al risarcimento del danno o in subordine la prescrizione decennale del credito relativamente alla richiesta risarcitoria delle ore di 3
straordinario in eccesso. C) In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, determinare la misura del risarcimento del danno da usura psico- fisica in conformità al criterio equitativo del 10%/30% riconoscendo al ricorrente gli importi ivi indicati ovvero i diversi e minori importi che risulteranno in corso di causa. In via ulteriormente subordinata, riconoscere la misura del risarcimento del danno da usura psico-fisica nella percentuale del 15% dell'importo a titolo di straordinario eccedente la soglia annua”.
All'udienza del 17 giugno 2025 la causa veniva decisa come da sentenza pubblicamente letta.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c. sollevata dalla resistente. Il ricorso contiene infatti l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova, risultando quindi conforme ai requisiti previsti dall'art. 414 c.p.c.
Nel merito, la domanda risulta parzialmente fondata.
La questione controversa attiene al riconoscimento del danno da usura psico-fisica derivante dallo svolgimento di lavoro straordinario eccedente i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 5 D.lgs. n. 66/2003, che disciplina il lavoro straordinario stabilendo che “il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto” e che, in difetto di disciplina collettiva, è ammesso previo accordo tra datore e lavoratore per un periodo non superiore a 250 ore annuali. La norma prevede inoltre che il lavoro straordinario è ammesso in relazione a: “a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione”.
Nel settore del trasporto pubblico locale, tale disciplina è integrata dall'art. 28 del CCNL
Autoferrotranvieri del 28.11.2015 che, in deroga al limite di 250 ore annue, fissa “il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive”. L'art. 27 dello stesso CCNL stabilisce inoltre che “la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive” e che “la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario”. 4
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “la prestazione lavorativa 'eccedente', che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura-psico fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art.
36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto” (Cass. n.
26450/2021).
Dal punto di vista probatorio, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n.
12540/2019), il danno da usura psico-fisica causato dal superamento dei limiti di orario si distingue nettamente dal danno biologico. Mentre per quest'ultimo è necessaria la prova di una specifica patologia medicalmente accertabile, il danno da usura si configura come conseguenza normale del superamento significativo e continuativo dei limiti orari, in quanto lesione del diritto costituzionalmente garantito al riposo e alla salute.
Ai fini del risarcimento è quindi sufficiente che il lavoratore dimostri l'esistenza dei turni eccedenti, la loro durata e l'entità dello sforamento rispetto ai limiti legali e contrattuali. Spetta invece al datore di lavoro, in ossequio al principio della vicinanza della prova e in considerazione dell'obbligo di protezione derivante dall'art. 2087 c.c., dimostrare l'esistenza di legittime deroghe, la fruizione di riposi compensativi o l'adozione di concrete misure organizzative per prevenire l'usura.
La volontarietà del lavoratore nella prestazione dello straordinario non può configurare concorso di colpa né escludere il diritto al risarcimento, in quanto l'obbligo di sicurezza previsto dall'art. 2087
c.c. ha fondamento costituzionale nel diritto al riposo e alla salute, diritti indisponibili che permangono anche in caso di disponibilità del lavoratore.
Nel caso di specie, il ricorrente ha documentato attraverso le buste paga il numero complessivo di ore di straordinario prestate nel periodo 2017-2023, dimostrando un superamento significativo e continuativo dei limiti orari previsti dalla contrattazione collettiva. In particolare, dalle buste paga prodotte in atti emerge che il lavoratore ha svolto, in alcuni periodi, un numero di ore di straordinario significativamente eccedenti il limite delle 150 ore per semestre stabilito dall'art. 28 del CCNL.
Tale superamento dei limiti contrattuali, protrattosi per un considerevole arco temporale, costituisce di per sé, secondo l'orientamento della Suprema Corte, un elemento presuntivo dell'esistenza del danno da usura psico-fisica.
D'altra parte, va rilevato che la società resistente, pur eccependo l'esistenza di legittime deroghe ai limiti ordinari previste dalla contrattazione collettiva a causa di eccezionali esigenze tecnico- produttive e difficoltà nell'assunzione di nuovo personale, non ha fornito alcuna allegazione né 5
prova in ordine alla effettiva fruizione da parte del lavoratore di riposi giornalieri o settimanali compensativi, idonei a ridurre o compensare la maggiore penosità del lavoro straordinario effettuato.
Non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione quinquennale. Il diritto al risarcimento del danno da usura psico-fisica derivante dal superamento dei limiti di orario costituisce infatti una fattispecie di responsabilità contrattuale, in quanto violazione dell'obbligo di protezione gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c., e come tale, è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c.
Il ricorso è stato notificato il 10 dicembre 2024, pertanto, in applicazione del termine decennale di prescrizione, sono risarcibili i danni da usura psico-fisica verificatisi a partire dal 10 dicembre 2014.
Nel caso di specie, la domanda risarcitoria riguarda il periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2023, quindi interamente rientrante nel termine prescrizionale.
Venendo alla verifica concreta delle ore eccedenti i limiti contrattuali, occorre analizzare la documentazione prodotta dalle parti. La parte resistente ha prodotto un prospetto dettagliato che evidenzia, per ciascun periodo di 26 settimane dal 2016 al 2023, il numero di ore di straordinario effettuate dal ricorrente e quelle eccedenti il limite di 150 ore per semestre. Da tale prospetto, che appare più preciso rispetto a quello allegato dal ricorrente, emerge che il sig. ha svolto Pt_1
complessivamente 1899,35 ore di straordinario eccedenti il limite contrattuale nell'arco del periodo considerato, di cui circa il 89% di ore diurne e l'11% di ore notturne.
Si tratta quindi di un superamento consistente e protratto nel tempo dei limiti contrattuali.
In ordine alla quantificazione del danno da usura psico-fisica derivante dal sistematico superamento dei limiti di orario, occorre procedere alla liquidazione secondo criteri equitativi ex art. 1226 c.c., in conformità con i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità. La determinazione del quantum debeatur deve pertanto fondarsi su parametri oggettivi, pur nell'ambito dell'inevitabile discrezionalità che caratterizza la valutazione equitativa.
A questo riguardo deve escludersi la congruità di un criterio di quantificazione che includa nella base di calcolo del risarcimento l'intera retribuzione oraria che comporterebbe un'inammissibile duplicazione del compenso per la medesima attività, in quanto oggetto del riconoscimento risarcitorio è esclusivamente il danno da usura psicofisica, non dovendo tale importo compensare la prestazione lavorativa già regolarmente retribuita con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
In tal senso deve ritenersi che il criterio base di quantificazione debba individuarsi nelle maggiorazioni retributive previste dalla contrattazione collettiva a compensazione della maggiore penosità della esecuzione della prestazione lavorativa per il lavoro straordinario, lavoro notturno, 6
festivo che rappresentano, in via presuntiva, un indice di ristoro del pregiudizio subito dal prestatore di lavoro.
Pertanto, non possono condividersi i conteggi di parte attrice basati sul riconoscimento di un importo pari alla integrale retribuzione erogata per le ore di lavoro straordinario svolto.
Viceversa un valido parametro equitativo può essere individuato nel Verbale di Accordo dell'11/03/2024 sottoscritto da con le organizzazioni sindacali Contr CP_5 CP_6
e . Controparte_7 CP_8 CP_9
Tale accordo, nell'affrontare la questione delle “Prestazioni straordinarie personale anni Cont
precedenti”, ha stabilito, al fine di riconoscere lo sforzo profuso dai lavoratori nel periodo 2013-
2023, un contributo economico proporzionato all'impegno individuale, quantificato nella misura del
15% dell'importo riconosciuto come straordinario eccedente la soglia annua prevista dal CCNL del 28/11/2015. Controparte_3
Applicando il criterio del 15% del valore dello straordinario eccedente i limiti contrattuali, che appare equo e conforme alla prassi negoziale del settore, e considerando che le ore di straordinario eccedenti i limiti sono state 1899,35 nell'intero periodo considerato, il risarcimento del danno può essere quantificato nella misura di € 3.775,32, come correttamente calcolato nel prospetto prodotto dalla società resistente. Tale importo appare congruo e proporzionato a risarcire il danno da usura psicofisica determinato dallo svolgimento di un numero significativo di ore di straordinario eccedenti i limiti contrattuali nell'arco di circa sette anni. Trattandosi di un importo già attualizzato alla data della domanda, gli accessori dovranno essere computati dalla data di deposito del presente provvedimento.
Le spese di lite, in considerazione della reciproca soccombenza e della complessità delle questioni trattate si compensano nella misura del 50%.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara l' tenuto al Controparte_1
risarcimento del danno da usura psico-fisica subito dal ricorrente e per l'effetto condanna la società al pagamento in favore del sig. della somma di € 3.775,32 oltre interessi legali Parte_1
dalla data di deposito della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;
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Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in Controparte_1
complessivi € 1200,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Napoli Il Giudice
17 giugno 2025