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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 22/09/2025, n. 1439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1439 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3253/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Europa n. 14, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Sergio Lucisano che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato CP_1
e Marcello Carnovale - resistente
Oggetto: assegno ordinario di invalidità
Conclusioni di parte ricorrente: “… In via principale: accertare e dichiarare che il
ricorrente detiene il requisito contributivo per beneficiare dell'assegno ordinario di
invalidità, per le motivazioni offerte in ricorso e, per l'effetto, disporre CTU medico-legale
al fine di verificare il requisito sanitario;
condannare l' alla corresponsione, in favore CP_1
del ricorrente, dei ratei maturati dalla prestazione dovuta, dalla data della domanda, fino
all'effettivo soddisfo, oltre quelli a maturarsi, nonché interessi e rivalutazione monetaria,
dal dì del dovuto fino al soddisfo. In subordine, accertare e dichiarare che il ricorrente
1 detiene il requisito contributivo per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità, per le
motivazioni offerte in ricorso e, per l'effetto, assegnare termine per proporre istanza di
accertamento tecnico-preventivo ex art. 445 bis cpc …”.
Conclusioni di parte resistente: “… rigettare integralmente il ricorso promosso, in quanto
improponibile, improcedibile e/o inammissibile e, comunque, infondato per le ragioni tutte
esplicitate. Con vittoria di spese e compensi …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio inizialmente con procedimento per a.t.p.o. al fine di valutare il requisito sanitario per l'assegno ordinario di invalidità a seguito di revoca conseguente a revisione sanitaria.
Risulta dalla lettura degli atti (non si è reso necessario in tal senso acquisire il fascicolo) che,
nel procedimento per a.t.p.o. originato da tale istanza (n. 6018/2022 R.G.A.L.) il Giudice ha emanato un provvedimento di inammissibilità motivato - sulla premessa, si legge, per cui l'art. 445 bis c.p.c. “alla luce del suo tenore letterale nonché dell'art. 100 c.p.c.” deve essere interpretato nel senso per cui, ai fini dell'ammissibilità dell'istanza ex art. 445 bis c.p.c., va considerato anche l'interesse ad agire (come proiezione rispetto alla sussistenza del diritto),
che potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione “prima facie”, altri presupposti della prestazione - sull'assenza del requisito contributivo per l'assegno ordinario di invalidità.
La parte ricorrente ha proposto ricorso assumendo l'erroneità del provvedimento (qualificato
CP_ come ordinanza) e chiedendo il riconoscimento del diritto e la condanna dell' al pagamento dell'assegno ordinario di invalidità, come da conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando principalmente l'inammissibilità, l'improponibilità, l'intervenuta decadenza e, comunque,
l'infondatezza della domanda, anche in ragione dell'incumulabilità con la rendita Inail
percepita per lo stesso evento invalidante, secondo le conclusioni sopra trascritte.
2 All'esito della c.t.u. espletata, la causa è stata rinviata per la discussione.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 12.9.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
In ordine all'ammissibilità dell'odierna domanda, deve considerarsi che la parte ricorrente ha correttamente introdotto in via preventiva il procedimento ex art. 445 bis c.p.c. e che il provvedimento di inammissibilità non può costituire un impedimento alla proposizione della domanda di merito, anche sul rilievo per cui l'ordinanza di inammissibilità emessa non è
stata prevista dal legislatore e per essa dovrebbe valutarsi l'effettiva possibilità di impugnazione.
A tale riguardo, non è prospettabile appello o ricorso in Cassazione, potendo farsi riferimento anche in questa sede al principio affermato per altra fattispecie da Cass. 12386/2018 - da adattarsi al caso in esame - per cui per il provvedimento negativo dell'istanza di consulenza tecnica non contiene alcun giudizio in merito ai fatti controversi, non pregiudica il diritto alla prova ed è conseguentemente privo dei caratteri di decisorietà e definitività.
La possibilità di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. potrebbe, in ipotesi, affermarsi in ragione del richiamo dell'art. 445 bis c.p.c. alla disciplina dell'art. 696-bis c.p.c., con possibilità
dunque di applicazione del principio sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
202/2023 [secondo cui: “Va dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 669-
quaterdecies e 695 c.p.c., nella parte in cui non consentono di proporre il reclamo, previsto
dall'art. 669-terdecies c.p.c., avverso il provvedimento che rigetta il ricorso per la nomina
del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite, di cui all'art. 696-bis
del medesimo codice. Il provvedimento del giudice, che rigetta (o dichiara inammissibile)
3 la richiesta di espletamento di una consulenza tecnica ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c., priva
definitivamente la parte di una importante facoltà processuale diretta alla possibile
composizione della lite, arrecando al diritto di agire in giudizio. La previsione, dunque,
della possibilità di proporre una domanda di fronte a un giudice senza poter contestare
dinanzi a un giudice diverso le ragioni che hanno condotto a un provvedimento di diniego
si pone in contrasto con il diritto di agire e difendersi in giudizio (art. 24 Cost.) e con il
canone di ragionevolezza (art. 3, comma 1, Cost.)”].
Tuttavia, deve rilevarsi che l'ordinanza di inammissibilità è precedente alla sentenza della
Corte Costituzionale e che la possibilità di reclamo deve porsi in alternativa alla proposizione della domanda di merito, anche in base alla giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui: “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap
e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità di cui alla l. n.
222/1984, la domanda è procedibile, ai sensi dell'art. 445-bis, comma 2, c.p.c., se sia stata
presentata istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni
sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere, sicché il ricorrente è legittimato a procedere
secondo le forme ordinarie, per l'accertamento del diritto, anche se l'istanza sia stata
rigettata o dichiarata inammissibile senza procedere all'espletamento del richiesto
accertamento tecnico” (così Cass. Sez. Lav. 10753/2022).
CP_ Deve poi evidenziarsi che non può comunque prospettarsi la decadenza affermata dall'
evidenziandosi peraltro che, per quanto l'art. 445 bis, comma 3, c.p.c. indichi solo l'interruzione della prescrizione a seguito della proposizione del ricorso per a.t.p.o., la stessa struttura dell'accertamento tecnico preventivo quale condizione di procedibilità della domanda induce ad affermare che la proposizione di ricorso ex art. 445 bis c.p.c. ha efficacia anche impeditiva della decadenza (cfr. principi affermati da Cass. Sez. Lav. 21985/2018).
La domanda è dunque ammissibile.
4 Ciò posto, passando al merito della controversia, rilievo decisivo deve attribuirsi alla circostanza per cui il c.t.u., con conclusioni condivisibili poiché adeguatamente motivate -
che possono dunque porsi a base della decisione - ha affermato l'insussistenza del requisito sanitario per l'assegno ordinario di invalidità.
La domanda deve dunque rigettarsi.
Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. di parte ricorrente in atti.
CP_ Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell' (cfr. Cass.
16515/2016).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
nulla per le spese di lite;
pone le spese di c.t.u., liquidate come da
CP_ separato decreto, a carico dell'
Si comunichi
Cosenza, 22.9.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3253/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Europa n. 14, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Sergio Lucisano che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato CP_1
e Marcello Carnovale - resistente
Oggetto: assegno ordinario di invalidità
Conclusioni di parte ricorrente: “… In via principale: accertare e dichiarare che il
ricorrente detiene il requisito contributivo per beneficiare dell'assegno ordinario di
invalidità, per le motivazioni offerte in ricorso e, per l'effetto, disporre CTU medico-legale
al fine di verificare il requisito sanitario;
condannare l' alla corresponsione, in favore CP_1
del ricorrente, dei ratei maturati dalla prestazione dovuta, dalla data della domanda, fino
all'effettivo soddisfo, oltre quelli a maturarsi, nonché interessi e rivalutazione monetaria,
dal dì del dovuto fino al soddisfo. In subordine, accertare e dichiarare che il ricorrente
1 detiene il requisito contributivo per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità, per le
motivazioni offerte in ricorso e, per l'effetto, assegnare termine per proporre istanza di
accertamento tecnico-preventivo ex art. 445 bis cpc …”.
Conclusioni di parte resistente: “… rigettare integralmente il ricorso promosso, in quanto
improponibile, improcedibile e/o inammissibile e, comunque, infondato per le ragioni tutte
esplicitate. Con vittoria di spese e compensi …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio inizialmente con procedimento per a.t.p.o. al fine di valutare il requisito sanitario per l'assegno ordinario di invalidità a seguito di revoca conseguente a revisione sanitaria.
Risulta dalla lettura degli atti (non si è reso necessario in tal senso acquisire il fascicolo) che,
nel procedimento per a.t.p.o. originato da tale istanza (n. 6018/2022 R.G.A.L.) il Giudice ha emanato un provvedimento di inammissibilità motivato - sulla premessa, si legge, per cui l'art. 445 bis c.p.c. “alla luce del suo tenore letterale nonché dell'art. 100 c.p.c.” deve essere interpretato nel senso per cui, ai fini dell'ammissibilità dell'istanza ex art. 445 bis c.p.c., va considerato anche l'interesse ad agire (come proiezione rispetto alla sussistenza del diritto),
che potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione “prima facie”, altri presupposti della prestazione - sull'assenza del requisito contributivo per l'assegno ordinario di invalidità.
La parte ricorrente ha proposto ricorso assumendo l'erroneità del provvedimento (qualificato
CP_ come ordinanza) e chiedendo il riconoscimento del diritto e la condanna dell' al pagamento dell'assegno ordinario di invalidità, come da conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando principalmente l'inammissibilità, l'improponibilità, l'intervenuta decadenza e, comunque,
l'infondatezza della domanda, anche in ragione dell'incumulabilità con la rendita Inail
percepita per lo stesso evento invalidante, secondo le conclusioni sopra trascritte.
2 All'esito della c.t.u. espletata, la causa è stata rinviata per la discussione.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 12.9.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
In ordine all'ammissibilità dell'odierna domanda, deve considerarsi che la parte ricorrente ha correttamente introdotto in via preventiva il procedimento ex art. 445 bis c.p.c. e che il provvedimento di inammissibilità non può costituire un impedimento alla proposizione della domanda di merito, anche sul rilievo per cui l'ordinanza di inammissibilità emessa non è
stata prevista dal legislatore e per essa dovrebbe valutarsi l'effettiva possibilità di impugnazione.
A tale riguardo, non è prospettabile appello o ricorso in Cassazione, potendo farsi riferimento anche in questa sede al principio affermato per altra fattispecie da Cass. 12386/2018 - da adattarsi al caso in esame - per cui per il provvedimento negativo dell'istanza di consulenza tecnica non contiene alcun giudizio in merito ai fatti controversi, non pregiudica il diritto alla prova ed è conseguentemente privo dei caratteri di decisorietà e definitività.
La possibilità di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. potrebbe, in ipotesi, affermarsi in ragione del richiamo dell'art. 445 bis c.p.c. alla disciplina dell'art. 696-bis c.p.c., con possibilità
dunque di applicazione del principio sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
202/2023 [secondo cui: “Va dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 669-
quaterdecies e 695 c.p.c., nella parte in cui non consentono di proporre il reclamo, previsto
dall'art. 669-terdecies c.p.c., avverso il provvedimento che rigetta il ricorso per la nomina
del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite, di cui all'art. 696-bis
del medesimo codice. Il provvedimento del giudice, che rigetta (o dichiara inammissibile)
3 la richiesta di espletamento di una consulenza tecnica ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c., priva
definitivamente la parte di una importante facoltà processuale diretta alla possibile
composizione della lite, arrecando al diritto di agire in giudizio. La previsione, dunque,
della possibilità di proporre una domanda di fronte a un giudice senza poter contestare
dinanzi a un giudice diverso le ragioni che hanno condotto a un provvedimento di diniego
si pone in contrasto con il diritto di agire e difendersi in giudizio (art. 24 Cost.) e con il
canone di ragionevolezza (art. 3, comma 1, Cost.)”].
Tuttavia, deve rilevarsi che l'ordinanza di inammissibilità è precedente alla sentenza della
Corte Costituzionale e che la possibilità di reclamo deve porsi in alternativa alla proposizione della domanda di merito, anche in base alla giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui: “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap
e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità di cui alla l. n.
222/1984, la domanda è procedibile, ai sensi dell'art. 445-bis, comma 2, c.p.c., se sia stata
presentata istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni
sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere, sicché il ricorrente è legittimato a procedere
secondo le forme ordinarie, per l'accertamento del diritto, anche se l'istanza sia stata
rigettata o dichiarata inammissibile senza procedere all'espletamento del richiesto
accertamento tecnico” (così Cass. Sez. Lav. 10753/2022).
CP_ Deve poi evidenziarsi che non può comunque prospettarsi la decadenza affermata dall'
evidenziandosi peraltro che, per quanto l'art. 445 bis, comma 3, c.p.c. indichi solo l'interruzione della prescrizione a seguito della proposizione del ricorso per a.t.p.o., la stessa struttura dell'accertamento tecnico preventivo quale condizione di procedibilità della domanda induce ad affermare che la proposizione di ricorso ex art. 445 bis c.p.c. ha efficacia anche impeditiva della decadenza (cfr. principi affermati da Cass. Sez. Lav. 21985/2018).
La domanda è dunque ammissibile.
4 Ciò posto, passando al merito della controversia, rilievo decisivo deve attribuirsi alla circostanza per cui il c.t.u., con conclusioni condivisibili poiché adeguatamente motivate -
che possono dunque porsi a base della decisione - ha affermato l'insussistenza del requisito sanitario per l'assegno ordinario di invalidità.
La domanda deve dunque rigettarsi.
Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. di parte ricorrente in atti.
CP_ Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell' (cfr. Cass.
16515/2016).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
nulla per le spese di lite;
pone le spese di c.t.u., liquidate come da
CP_ separato decreto, a carico dell'
Si comunichi
Cosenza, 22.9.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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