Ordinanza cautelare 26 maggio 2021
Sentenza 4 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 04/02/2022, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/02/2022
N. 00201/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00675/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 675 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariagrazia Stigliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, e Questura di Taranto, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto adottato il 9 Marzo 2021 dal Questore di Taranto, Cat. -OMISSIS-Imm.r.m. notificato il 24 Aprile 2021, con cui si respinge l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, presentata dal sig. -OMISSIS-, con contestuale invito a lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni;
di ogni altro atto, anche non conosciuto dall’istante, si esso connesso, presupposto, conseguente e/o applicativo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2022 il Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Il cittadino straniero (nigeriano) Sig. -OMISSIS-, entrato in Italia il 01.05.2011, in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, successivamente convertito in lavoro autonomo, finora regolarmente rinnovato, ha presentato istanza, presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Taranto, volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
I.I. Avverso l’epigrafato del decreto adottato il 9 Marzo 2021 e notificato il 24 Aprile 2021, con il quale il Questore di Taranto ha respinto l’istanza suindicata, è insorto il ricorrente rassegnando le censure di seguito sintetizzate.
1) Violazione e falsa applicazione di legge. In particolare della violazione degli articoli 4, comma 3, 4 e 5, comma 5, del D. Lgs. n. 286/1998.
2)Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 286/1998; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 del D.L. n. 195/2002, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 9 ottobre 2002, n. 222; violazione degli articoli 1 e 3 della L. n. 241/1990; eccesso di potere per insufficienza della motivazione e difetto di istruttoria.
3) Violazione sia dell’art. 10-bis della L. n. 241 del 1990 che dell’art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 286 del 1998 - Mancata comunicazione del preavviso di rigetto.
4) Violazione dell’art. 3 della Legge n. 241 del 1990.
I.II. In data 20 maggio 2021 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce per il Ministero dell’Interno e la Questura di Taranto, eccependo l’infondatezza del gravame.
I.III. In esito all’udienza in Camera di Consiglio del 25 maggio 2021, con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente rilevando che “il provvedimento impugnato è motivato esclusivamente sulla base di allegate carenze reddituali del richiedente in quanto la documentazione reddituale esibita dall’extracomunitario ricorrente non sarebbe corrispondente a quella risultante dalla Banca dati dell’Agenzia delle Entrate; se è pur vero che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4 e 9 del D. Lgs. 1998 n. 286 e 13, comma 2, del D.P.R. 1999, n. 394, il rilascio del titolo di soggiorno per lunga permanenza nel territorio nazionale richiede la dimostrazione della disponibilità di un reddito sufficiente proveniente da fonte lecita (necessaria ai fini della sostenibilità dell'ingresso e del soggiorno dello straniero nella comunità nazionale per ragioni di lavoro subordinato o autonomo), purtuttavia l'esistenza di legami familiari in capo al ricorrente (che vive in Italia da diversi anni con la moglie -OMISSIS-, 2 figli nati in Italia e altri 2 figli - di -OMISSIS- - recentemente ricongiunti) avrebbe richiesto, come stabilito dall'art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 286 del 1998 (come interpretato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 202/2013), una valutazione più complessa di quella operata dalla Questura di Taranto, anche attraverso il bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti e la valutazione della possibilità di rilasciare al predetto il rinnovo del permesso di soggiorno per altri motivi, di lavoro autonomo o di famiglia, anziché espellere (“tout court”) il ricorrente con invito a lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni. Ritenuta, pertanto, la sussistenza del periculum in mora avendo il provvedimento impugnato prescritto al ricorrente di lasciare il territorio nazionale entro il termine di 15 giorni.
Rilevato, altresì, che quanto all’elemento reddituale (che il Collegio riserva di accertare puntualmente in sede di merito, stante la contraddittorietà fra quanto documentato dal ricorrente - in € 15.174,00 - e dall’Amministrazione - in € 10.800,00 - per il medesimo periodo d’imposta 2018), il provvedimento impugnato appare - allo stato - scontare il rilevato deficit istruttorio e motivazionale in ordine alla ritenuta insufficienza dello stesso ai fini in questione ”.
Con decreto n. -OMISSIS-, pubblicato in data 30 luglio 2021, la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato ha accolto l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, proposta dal difensore del ricorrente nel giudizio in esame.
Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.
Nella pubblica udienza dell’11 gennaio 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
II. Il ricorso è fondato nel merito e deve essere accolto.
II.I. Invero, ritiene il Collegio di dover confermare integralmente il contenuto della suindicata ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, alla quale sono da aggiungere i seguenti ulteriori rilievi.
Osserva, il Tribunale, che la Questura di Taranto ha erroneamente e insufficientemente motivato il provvedimento impugnato esclusivamente sulla base delle pretese carenze reddituali del richiedente, ritenendo che la documentazione reddituale esibita dall’extracomunitario ricorrente non fosse corrispondente a quella risultante dalla Banca dati dell’Agenzia delle Entrate.
II.II. Secondo il costante orientamento giurisprudenziale, se è pur vero che il possesso di un reddito minimo - idoneo al sostentamento dello straniero - costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto attinente alla sostenibilità dell'ingresso dello straniero nella comunità nazionale, al suo inserimento nel contesto lavorativo e alla capacità di contribuire con il proprio impegno allo sviluppo economico e sociale del paese (Consiglio di Stato, sez. III, 11 maggio 2015, n. 2335; 11 luglio 2014, n. 3596), purtuttavia il riscontro di tale requisito deve essere effettuato dall’Amministrazione in maniera puntuale, in quanto “il limite minimo di reddito non è rimesso alla discrezionalità dell'Amministrazione, ma è individuato dalla legge nell'importo annuo dell'assegno sociale” (Consiglio di Stato, Sez. III, 19/1/2015 n. 117).
II.III. Nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, quanto all’elemento reddituale, dai documenti depositati in giudizio, risulta che la Questura di Taranto ha dedotto l’insussistenza del requisito suddetto da una dichiarazione dei redditi (del ricorrente) del 2019, per l’anno d’imposta 2018 (recante un reddito di € 10.800,00) riportante però la dicitura di “stampa non definitiva”, dalla quale non si evince la data dell’aggiornamento reddituale, laddove, invece, la copia della dichiarazione n.46464014414 dei redditi (del 2019), presentata dal ricorrente in data 21 giugno 2019 per il periodo d’imposta 2018 (depositata in giudizio), evidenzia un reddito di € 15.174,00, con il superamento della soglia reddituale minima (pari ad € 14.884,75) fissata dall'articolo 26, comma 3, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Tale circostanza evidenzia il deficit istruttorio e motivazionale del provvedimento impugnato, non risultando correttamente verificato l’elemento reddituale.
Il rilievo, rappresentato dall’Amministrazione resistente, nella nota del 25.08.2021 inviata dalla Questura di Taranto all’Avvocatura Distrettuale dello Stato, secondo cui non risulterebbero depositate da parte ricorrente altre dichiarazioni dei redditi per gli anni successivi, risulta del tutto irrilevante ai fini del presente giudizio, non risultando espresso il predetto rilievo nel provvedimento impugnato, con conseguente inammissibilità dell’eventuale integrazione postuma della motivazione sottesa al provvedimento odiernamente gravato.
II.II. In ogni caso, osserva il Collegio, che, come dedotto dal ricorrente, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno allo straniero istante e quale circostanza ostativa all’impugnato ordine di immediato allontanamento dal territorio nazionale, si deve tenere conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali in Italia per lo straniero già presente sul territorio nazionale e anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale. Infatti, sebbene la sussistenza sul territorio italiano di legami familiari non possa costituire una garanzia di "inamovibilità" a favore dello straniero, ove questi sia socialmente pericoloso, compete comunque all'Amministrazione valutare la salvaguardia di quei legami, dando adeguato riscontro dell'esito di quella valutazione nel contesto motivazionale del provvedimento adottato (Consiglio di Stato, sez. III, 12 settembre 2018, n. 5331; in senso analogo, di recente, TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 12 ottobre 2020, n.1873, che richiama Consiglio di Stato, III, 20 maggio 2019, n. 3227; id. 16 gennaio 2017, n. 117).
Ebbene, dal ricorso e dagli atti ad esso allegati emerge che l’extracomunitario ricorrente ha intensi legami familiari sul territorio nazionale (vivendo in Italia da diversi anni con la moglie -OMISSIS-, 2 figli nati in Italia e altri 2 figli - di -OMISSIS- - recentemente ricongiunti), ma il provvedimento gravato non prende in considerazione in alcun modo la suddetta situazione familiare (solo nel corso del giudizio la P.A. resistente allega che i predetti familiari sarebbero residenti in una località diversa); ciò concretizza la violazione dell'art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 286 del 1998 (come interpretato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 202/2013), stante l’assenza di una valutazione più complessa di quella operata dalla Questura di Taranto, anche attraverso il bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti e la valutazione della possibilità di rilasciare al predetto il rinnovo del permesso di soggiorno per altri motivi, di lavoro autonomo o di famiglia, anziché espellere (“tout court”) il ricorrente, con invito - illegittimo - a lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni.
III. In conclusione il ricorso, sotto i profili suindicati, previo assorbimento delle censure non esaminate e facendo salvi i successivi provvedimenti di competenza dell’Amministrazione resistente, deve essere accolto.
Sussistono i presupposti di legge (fra cui l’impossibilità di ordinare, ex art. 133 T.U. n. 115/2002 e ss.mm., la rivalsa a carico dell’Amministrazione Statale resistente soccombente delle somme liquidate a titolo di compenso, che vengono poste a carico dell’Erario in considerazione dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato) per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
Il Tribunale, dispone, ex art. 82 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e ss.mm., la liquidazione in favore del difensore del ricorrente, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato - con decreto n.-OMISSIS-, pubblicato in data 30.07.2021, dall’apposita Commissione costituita presso questo T.A.R. - del compenso complessivo di € 1.000,00 (mille/00), oltre gli accessori di legge, ordinandone il pagamento a carico dell’Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato decreto del Questore di Taranto, facendo salvi i successivi provvedimenti dell’Amministrazione resistente.
Spese compensate.
Liquida in favore del difensore del ricorrente - avv. Mariagrazia Stigliano -, a seguito di ammissione del predetto al patrocinio a spese dello Stato, il compenso professionale in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre gli accessori di legge, ponendo la relativa somma a carico dell’Erario e ordinandone il pagamento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 11 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO