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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/11/2025, n. 5299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5299 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12457/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 12457/2020 promossa da:
(cf. , nato a [...], il [...], quale erede Parte_1 C.F._1
di elett. dom. in elettivamente domiciliata in Aci Catena Piazza S. Lucia n° 11, rappr. e Persona_1
dif. dall'Avv. SELMI SILVANA (cf ) giusta procura in atti C.F._2
ATTRICE
Contro
(cf ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elett. dom. in VIA GI SIMILI 14 CATANIA, rappr. e dif. dall'Avv.LA ROSA
ON GI (cf ) giusta procura in atti C.F._3
, nato ad [...] il [...], residente in [...]
Paolo OR n. 2, C.F. - CONTUMACE C.F._4
CONVENUTI
Con provvedimento del 17.04.2025, ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate dalle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 1 di 13 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 29.10.2020, la sig.ra quale unica erede della Parte_1
Sig.ra conveniva la e il sig. , innanzi al Persona_1 Controparte_1 Parte_2
Tribunale di Catania per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare esclusivo responsabile del sinistro occorso alla sig.ra oggi defunta, il sig. Persona_1 Pt_3
conducente l'autovettura Lancia Y targata BN630ZV di proprietà del sig. . b)
[...] Parte_2 per l'effetto condannare in solido con la Compagnia assicuratrice Parte_2 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore al pronto risarcimento di tutti i Controparte_1 danni patiti dalla signora (e per ella in favore del suo unico erede sig.ra Persona_1 Pt_1
), quantificabili in € 64.985,97 o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di
[...] giustizia, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e rivalutazione monetaria.
Condannare la società convenuta al pagamento di spese competenze ed onorari di causa”.
A sostegno della domanda deduceva che la defunta in data 06.10.2017 alle ore 10:15 Persona_1 circa si trovava ad Acireale in via Eugenio Montale in prossimità del civico 10 allorquando, volendo spostarsi dal marciapiede sinistro di detta via a quello destro, incominciava l'attraversamento. Giunta al centro della carreggiata, l'autovettura Lancia Y targata BN630ZV, di proprietà del sig. Parte_2
e condotta dal sig. , che percorreva la detta via da est verso ovest, la investiva Parte_3 facendola rovinare a terra. Intervenivano sul luogo del sinistro gli Agenti della Polizia Municipale di
Acireale i quali, compiuti gli accertamenti del caso, ravvisavano nella condotta di guida del sig.
la violazione dell'art. 191 comma 2 e 4 c.d.s. elevando il verbale n. 125651. Soccorsa Parte_3 dal 118 e trasportata nel presidio Ospedaliero di Acireale, alla sig.ra veniva riscontrata Persona_1
“frattura tibia destra, frattura rotula destra e sinistra, frattura 1° e 2° dito piede sinistro”, quindi, ricoverata nel reparto di Ortopedia e Traumatologia per le cure del caso dal 07.10.2017 fino al
11.10.2017 e dimessa con la seguente diagnosi “frattura composta rotula dx e sn.; frattura epifisi prossimale tibia dx trattata con valva gessata a sn apparecchio gessato femoro-podalico, frattura 1° e
2° dito piede sn. divieto di carico per 40 giorni e terapia farmacologica”. A detta del consulente di parte residuavano postumi invalidanti a carattere permanente del 20% con una inabilità temporanea al
100% di giorni 70, una ITP al 75% di giorni 40, una ITP al 50% di giorni 20.
Tentata in via stragiudiziale la richiesta di risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro, con raccomandata del 07.11.2017 e con successiva pec del 01.07.2019, tuttavia, la compagnia assicuratrice non formulava alcuna offerta e anche il successivo invito alla negoziazione assistita, formulato in data
11.02.2020, non andava a buon fine.
pagina 2 di 13 La ritualmente costituitasi eccepiva la carenza di legittimazione Controparte_1 attiva di parte attrice e contestava la fondatezza della domanda sia in punto di an che di quantum debeatur chiedendo di “dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attrice per i motivi esposti in narrativa;
rigettare la domanda avanzata dall'attrice perché infondata in fatto ed in diritto;
in subordine ridurre la domanda per quanto di ragione in relazione alla percentuale di colpa della sig.ra
nel verificarsi del sinistro per cui è causa;
in ulteriore subordine ridurre la domanda Persona_1 per quanto di ragione, utilizzando nel caso de quo i criteri liquidativi emanati dall'osservatorio del
Tribunale di Milano per il calcolo dei risarcimenti del danno biologico da premorienza. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Nessuno si costituiva per , il quale rimaneva contumace, nonostante la regolarità Parte_2 della notifica dell'atto introduttivo avvenuta in data 20.04.2021, giusta ordinanza del 18.02.2021 che ne disponeva la rinnovazione.
La causa, previa concessione dei termini ex art.183, comma 6, c.p.c., veniva istruita documentalmente e per il tramite della prova per testi oltre alla espletata CTU medico-legale. Con provvedimento del
17.04.2025, ex art.127 ter c.p.c., precisate le conclusioni come da note depositate dalle parti, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò posto, la domanda proposta dall'attrice è parzialmente fondata per le considerazioni di seguito indicate.
Preliminarmente, tenuto conto dell'oggetto della presente controversia, è infondata e va disattesa l'eccezione della società convenuta relativamente al difetto di legittimazione attiva dell'attrice, risultando documentata la prova della sua qualità di unica erede, quale sorella e stante la trascrizione dell'accettazione di eredità.
In merito alla responsabilità del sinistro, va evidenziato in punto di diritto che l'art. 2054, comma 1,
c.c. prevede una presunzione di colpa in capo al conducente del veicolo (e quindi il proprietario, ai sensi del terzo comma) in caso di investimento di pedone, statuendo il suo obbligo “a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Per superare tale presunzione di colpa, occorre che il conducente del veicolo dimostri, da una parte, di avere adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto e, dall'altra parte, che la condotta del pedone fosse ragionevolmente non prevedibile e dunque il sinistro non evitabile. Orbene, nel caso di specie, avuto riguardo all'assolvimento dell'onere probatorio gravante sulle parti del presente giudizio, può dirsi che, da una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, non è stata superata la presunzione di responsabilità del conducente investitore, non risultando che il pedone abbia posto in essere comportamenti contrari alle norme di pagina 3 di 13 comune diligenza;
né la compagnia assicurativa ha fornito elementi probatori contrari non essendo stata in grado di dimostrare che il conducente del mezzo abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro.
Per costante giurisprudenza di legittimità, "è jus receptum il principio per cui, in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente è esclusa soltanto nel caso in cui risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti"
(Cass. Civ., Ord., n. 4551 del 22/02/2017). Ed ancora, "in caso di investimento del pedone, la prova liberatoria, che al conducente spetta fornire, è particolarmente rigorosa, tanto che la responsabilità di quest'ultimo non viene meno neppure nel caso in cui il pedone abbia repentinamente attraversato la strada, sempre che tale condotta anomala del pedone fosse, per le circostanze di tempo e di luogo, ragionevolmente prevedibile" (Cass. civ., Sez. III, Ord., 28/02/2019, n. 5819).
Ciò posto, dalle dichiarazioni rilasciate dal Sig. , immediatamente dopo l'incidente, Parte_3 come da verbale redatto dagli agenti della Polizia Municipale intervenuti, risulta che: “percorrevo la via Montale dir. di marcia est-ovest. Giunto nei pressi del civ.10 della suddetta via una sig. attraversava la strada dalla mia sx verso dx che riusciva ad evitare una autovettura alla mia sx ma non ho potuto fare niente per evitarla e lievemente l'ho toccata cadendo a terra. preciso che la persona si trovava in mezzo alla strada e all'improvviso me la sono vista davanti. Preciso che la signora dove attraversava non vi erano strisce pedonali ma qualche striscia sbiadita vicino allo stop”. Tale circostanza trova conferma nelle dichiarazioni rese nell'immediatezza del sinistro agli agenti della
Polizia Municipale intervenuti dal sig. presente sul luogo, “l'autovettura Parte_4
Lancia Y targata BN 630 ZV non è riuscita ad evitarla e con la parte anteriore angolo sx toccava leggermente la sig.ra perdendo l'equilibrio e cadendo a terra. Preciso che l'autovettura che ha urtato la signora procedeva a bassissima velocità”, tanto più che gli Agenti della Polizia Municipale, ravvisando nella condotta del conducente la violazione dell'art. 191 comma 2 e 4 del C.d.S., elevavano il verbale n. 125651.
In argomento, va osservato che il principio generale di cautela che informa la circolazione stradale pone a carico del conducente degli obblighi comportamentali anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari del pedone, siano essi genericamente imprudenti o violativi degli obblighi comportamentali specifici, dettati dall'art. 190 C.d.S. Il conducente, infatti, ha anche l'obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui. In particolare, il conducente, essendo tenuto a una condotta di guida pagina 4 di 13 prudente ed attenta, avrebbe dovuto accertarsi della presenza del pedone, ponendo in essere tutte le manovre necessarie, specie l'arresto tempestivo entro i limiti del campo visivo e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile, come nella specie, in cui la si trovava in mezzo alla strada, come Per_1 dichiarato dal conducente del veicolo coinvolto.
Ed ancora, quanto alla dinamica del sinistro, si legge sempre nel verbale “dalla posizione di quiete assunta dal veicolo “A” dopo l'urto con il pedone (n.b. nessun danno visibile al veicolo “A”), dai rilievi fotografici e dalle dichiarazioni rese dal conducente, dal pedone e da un testimone si presume quanto segue: il conducente del veicolo “A” lancia Y targato BN630ZV percorre la via E. Montale con direzione di marcia est-ovest, giunto nei pressi del civico 10, ad una andatura molto moderata, non consente ad una signora, che già aveva cominciato l'attraversamento della carreggiata di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza, la tocca leggermente, perde l'equilibrio e rovina a terra.
Subito dopo la signora viene aiutata da alcuni passanti chiamando il 118”.
In diritto, il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria
(Cass. Civ., n.10376/2024); si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (Cass. Civ.
n.9037/2019).
Ebbene, dalle dichiarazioni del teste escusso all'udienza del 14.02.2023, sig. Testimone_1
– che ha assistito al sinistro e sulla cui credibilità non si ha motivo di dubitare, avendo
[...] dichiarato di conoscere la in quanto vicina di casa dei genitori – emerge chiaramente che Per_1
l'autovettura lancia Y targata BN630ZV investiva la sig.ra mentre completava Per_1
l'attraversamento della strada. In particolare, il teste ha dichiarato “di aver assistito ad un sinistro accaduto agli inizi di ottobre del 2017, lo ricordo perché ero appena tornato dall'Australia, di mattina, intorno alle 10.00. Ricordo che stavo attendendo mia moglie a bordo della mia autovettura mentre ero posteggiato in seconda fila sulla via Eugenio Montale sul lato destro rispetto alla direzione di marcia all'altezza dell'ingresso laterale del negozio di informatica G.T.E. Ricordo di aver visto la sig.ra
che io conosco di vista in quanto vicina di casa dei miei genitori, che attraversava la strada Per_1 in direzione da sinistra verso destra, considerato il senso di marcia della strada che è a senso unico, all'altezza dell'ingresso laterale del negozio GTE. La aveva già iniziato l'attraversamento Per_1 della strada, ma non era ancora arrivata al centro sulle strisce pedonali, anche se erano un po' pagina 5 di 13 sbiadite, quando veniva colpita da una autovettura Lancia Y con il lato anteriore sinistro, prendendo la gamba destra. Ricordo che la non riuscì ad alzarsi da terra ed era dolorante. Quando Per_1 arrivò l'ambulanza, dopo circa mezz'ora, l'hanno alzata da terra e l'hanno portata via sulla barella, anzi preciso che so che l'hanno portata via con la barella perché, io sono andato via prima e ho solo visto arrivare l'ambulanza, ho visto che delle persone hanno provato ad alzarla” precisando “che le strisce pedonali erano poco visibili e quel poco rimasto era coperto dalle macchine posteggiate” e
“che le strisce pedonali si trovavano davanti alla mia macchina ed erano all'altezza dell'ingresso laterale del negozio G.T.E” ed ancora “sono intervenuti i vigili urbani, prima dell'ambulanza”.
Tali dichiarazioni testimoniali appaiono intrinsecamente attendibili e risultano corroborate dagli ulteriori elementi probatori emersi, in particolare, le dichiarazioni rese alla Polizia Municipale nell'immediatezza dei fatti dal conducente del veicolo e dalla dal certificato di P.S. in cui Per_1 viene verbalizzato “incidente stradale”, compatibile con il giorno e l'orario in cui si è verificato il sinistro, nonché con le risultanze della espletata C.T.U. dalle quali emerge che “Le lesioni refertate in capo alla de cuius possono considerarsi compatibili con il contatto e avvenuto con vettura in movimento e con la successiva proiezione al suolo, secondo tutti i criteri valutazione del nesso di causalità dell'ambito medico legale, nessuno escluso”.
Di contro, il teste escusso all'udienza del 15.06.2023, dopo averne Parte_4 disposto l'accompagnamento coattivo, ha reso una versione difforme della dinamica del sinistro rispetto a quella risultante dalle dichiarazioni rilasciate immediatamente dopo il sinistro e verbalizzate dagli Agenti di polizia municipale, tanto da essere stato richiamato circa l'obbligo di dire la verità. In particolare, dichiarava: Non conosco le parti. Ho assistito ad un sinistro circa due – tre anni fa,
d'estate, se mal non ricordo di mattina, io ero nella mia officina a lavorare, che si trova in via Eugenio
Montale nr.17, io ero fuori dall'officina, a circa venti metri più avanti, e vedo una signora che accanto
a me stava per attraversare la strada, era quasi al centro della strada, che è a senso unico, quando la signora si accascia per terra e mette le mani sul cofano anteriore lato guida e cade per terra, quando già l'autovettura Lancia Y era ferma. Io insieme al conducente abbiamo aiutato la signora ad alzarsi e lei disse che aveva avuto un malore. E poi l'abbiamo rimessa a sedere perché aveva il ginocchio sbucciato. Qualcuno ha chiamato l'ambulanza che è venuta e sono intervenuti i Vigili Urbani. Non credo che ci sono strisce pedonali nella zona dove ha attraversato la signora, forse sono cancellate.
A.D.R.: riconosco la firma come la mia apposta nel verbale di dichiarazioni rese davanti ai Vigili
Urbani, forse non hanno capito bene, ma ribadisco che la signora ha avuto un malore e non c'è stato urto con l'autovettura Y 10.
pagina 6 di 13 Tali dichiarazioni in ordine alla dinamica del sinistro oltre a contrastare visibilmente con le dichiarazioni rese dallo stesso nell'immediatezza dei fatti alla Polizia Municipale in data 06.09.2017, il quale riconosceva in udienza la propria firma apposta nel verbale in oggetto, sono confutate dal corredo probatorio emerso come sopra evidenziato e appaiono incompatibili con l'entità delle lesioni subite dalla per come accertate e valutate dal c.t.u. Tali evidenti contraddizioni impongono la Per_1 trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in sede per le valutazioni di competenza.
Secondo ormai consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte, cui questo giudice aderisce pienamente, 'in tema di responsabilità civile, il criterio del "più probabile che non" costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità - regolante cioè l'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi - mentre la valutazione del compendio probatorio è informata al criterio della attendibilità - ovvero della più elevata idoneità rappresentativa
e congruità logica degli elementi di prova assunti - ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità' (Cass. civ., sez.
III, 29 settembre 2021 n.26304). Inoltre, in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr., Cass. Civ., n.7623/2016).
Coniugati i principi di diritto sopra evidenziati, alla luce della complessiva valutazione delle risultanze istruttorie, può ritenersi raggiunta la prova in ordine alla responsabilità esclusiva del conducente della vettura nella causazione del sinistro in oggetto, avendo posto in essere una condotta gravemente negligente ed imprudente in violazione dell'art.191 commi 2 e 3 c.d.s., secondo cui:
2. sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato
l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.
3. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco- rosso in caso di persona sordo-cieca, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto. Nella specie, in disparte della visibilità o meno delle strisce pedonali, pagina 7 di 13 trattandosi di soggetto anziano che camminava piano e che già aveva attraversato metà della carreggiata, era obbligo del conducente arrestarsi e dare la precedenza alla pedone.
Ne deriva, pertanto, che la domanda deve trovare accoglimento pur nei limiti di quanto si dirà.
In relazione al quantum debeatur richiesto, la C.T.U. medico-legale ha accertato che la sig.ra Per_1
a seguito dell'incidente riportava “frattura composta di entrambe le rotule, a destra associata a
[...] frattura della estremità epifisaria prossimale della tibia e del perone. Al piede sinistro, inoltre, erano evidenziati distacchi ossei parcellari a carico del primo e del secondo dito” e che “il trauma comportò un peggioramento delle condizioni di salute della de cuius, determinando l'impossibilità o la difficoltà per la danneggiata di attendere alle proprie ordinarie occupazioni, e configurando, pertanto, ITA di 37 giorni, ITP del 75% di giorni 35 ed ITP al 50% di ulteriori giorni 30”, pertanto “il danno biologico prodottosi in capo alla de cuius per effetto delle singole lesioni, e calcolato adottando i barèmes di cui alla tabella delle menomazioni per lesioni micropermanenti prevista dal D.M. 3/7/2003, pubblicato sulla G.U. n. 211 dell'11/09/2003, può stimarsi nella misura complessiva del 13%”.
Le conclusioni raggiunte dalla CTU possono essere qui condivise in quanto esenti da contraddizioni logiche evidenti, avendo specificato adeguatamente la quantificazione del danno biologico con riferimento alla tipologia delle lesioni e dei barèmes di riferimento, tenuto conto che i consulenti di parte non hanno proposto osservazioni.
Sussiste, dunque, il diritto dell'attrice iure successionis al risarcimento del cd. danno biologico consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica (intesa come bene a sé stante) che è sempre presente in caso di accertata invalidità e condiziona la vita del soggetto leso nelle esplicazioni della sua personalità, in tutte le sue forme, sociali, culturali, estetiche, nel lavoro, nelle relazioni sociali, ricreative, ecc., e deve essere risarcito indipendentemente dalla esistenza di un ulteriore danno patrimoniale o morale;
come affermato dalla Corte di Legittimità con sentenza n. 14364/2019 : “ … Il presupposto di tale affermazione è la constatazione che "la lesione della salute risarcibile" si identifica
"nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire", sicchè lungi dal potersi affermare "che il danno alla salute "comprenda" pregiudizi dinamico-relazionali" dovrà dirsi "piuttosto che il danno alla salute è un danno "dinamico-relazionale"”, giacchè, se “non avesse conseguenze "dinamico- relazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile”. Ne deriva, pertanto, che “l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività "dinamico-relazionali" della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico”, restando, però, inteso che, in presenza di una lesione della salute, potranno sì aversi le
"conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi", ovvero, pagina 8 di 13 "conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità" e "conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili". Orbene, se tutte tali conseguenze, indifferentemente, "costituiscono un danno non patrimoniale", resta inteso che "la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità", laddove "la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto". In questo quadro, pertanto, “la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico", attraverso la sua "personalizzazione"”.
Al fine di poter riconoscere una maggiorazione del risarcimento a titolo di personalizzazione, occorre che vi siano conseguenze del tutto peculiari nel soggetto leso che non siano espressione del grado percentuale di invalidità già accertato dal consulente medico legale, circostanze “specifiche ed eccezionali” che potranno legittimare il giudice alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione
(ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 21939 del 21/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014). La personalizzazione del danno, infatti, non costituisce mai un automatismo e deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche condizioni eccezionali ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione. Tali aspetti devono essere allegati e provati dalla vittima: in particolare, deve essere allegato e dimostrato, ai fini della personalizzazione, un pregiudizio che concerna un'attività della vita che non è praticata dalla persona standard, ma che assuma connotati specifici,
“eccezionali” e “peculiari”. In argomento è appena il caso di rilevare che, secondo la granitica giurisprudenza di legittimità, “il grado di invalidità permanente espresso da un "baréme" medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (Cass. Civ., n.23778/2014). Nella specie, l'attrice non ha provato, né ha richiesto di pagina 9 di 13 provare, il danno concreto più grave subito rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, in quanto connotati da obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (Cass. Civ., n.11754/2018, anche di recente la Suprema Corte, con l'Ordinanza n. 28526 del 6 novembre 2024, nel ribadire il principio della "personalizzazione" del risarcimento del danno biologico, ha evidenziato come, in caso di lesioni alla salute, sia possibile adattare il risarcimento per tenere conto delle specifiche conseguenze personali e particolarmente gravi subite dalla vittima così confermando che la "personalizzazione" del danno può applicarsi solo se le sofferenze della vittima superano quelle normalmente previste per casi simili).
Diversamente, appare evidente il danno morale susseguente alla condotta gravemente negligente ed imprudente che ha procurato enormi sofferenze alla legate in particolare alla menomazione Per_1 che ne è derivata ed al peggioramento della relativa qualità di vita e della esistenza quotidiana, nel breve periodo che la separò dal decesso, oltre al particolare turbamento e patema d'animo che ne è derivato dalla afflizione psicologica conseguente al sinistro.
Il danno biologico iure hereditatis, invocato dall'attrice, va dunque quantificato, trattandosi di una valutazione equitativamente determinata, tenendo conto di quanto previsto dalla Tabella Unica
Nazionale, pubblicata con il DPR n. 12 del 13/01/2025 (G.U. n. 40 del 18/02/2025), in vigore dal
05.03.2025, basata sul sistema a "punto variabile" in relazione all'età del danneggiato e al grado di invalidità riconosciuto, con valori che aumentano in base alla gravità delle lesioni e si riducono con il crescere dell'età, prevista dall'art. 1, comma 17, Legge 4 agosto 2017, n. 124, per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni macropermanenti (oltre i 9 punti di invalidità), trattandosi comunque di parametri normativi che non possono che prevalere su quelli giurisprudenziali, nell'ambito di un giudizio puramente equitativo, che prescinde dal regime di successione temporale normativamente previsto. Sotto tale profilo, è appena il caso di rilevare che già la Suprema Corte si è espressa favorevolmente all'applicazione analogica di parametri normativi seppur inapplicabili ratione temporis
(così Cass.,Sez.lav.,sent.,n.2883 del 24 febbraio 2012, con riguardo al barème medico legale approvato con d.m. 3 luglio 2003, in quanto ciò non esclude che i criteri di cui al suddetto decreto “possano essere utilizzati dal giudice quale parametro di valutazione” invia analogica).
Pertanto, va quantificato il danno biologico permanente, come valutato dalla c.t.u., pari al 13%, nella somma complessiva di euro 34.412,01; e con riguardo al danno biologico temporaneo, indicato dalla c.t.u. in: ITA di 37 giorni, ITP del 75% di giorni 35 ed ITP al 50% di ulteriori giorni 30”, pari alla complessiva somma di euro 6.267,67, in esso ricompreso il danno morale di entità media, in assenza di ulteriori elementi probatori specifici a tal riguardo, nemmeno allegati nella specie.
pagina 10 di 13 Ciò posto, deve, tuttavia, rilevarsi che la è deceduta in data 21.05.2018, seppur appare Per_1 accertato che nessun nesso di causalità sussiste con riguardo alle condotte poste in essere per come sopra evidenziato. Sicchè, nella specie, deve osservarsi, come afferma la giurisprudenza di legittimità costante che, in tema di risarcimento del danno biologico, ove la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del danno spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto;
e, d'altra parte, non è giuridicamente configurabile un danno risarcibile in favore della persona per il tempo successivo alla sua morte (in questo senso v. le sentenze 3 ottobre 2003, n. 14767, 24 ottobre 2007, n. 22338, 31 gennaio 2011, n. 2297, 14 novembre 2011, n. 23739, 18 gennaio 2016, n. 679, 26 maggio 2016, n.
10897, e 26 giugno 2020, n. 12913). Infatti, qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti (Cass. Civ., n.41933/2021).
Ciò posto, tenuto conto del criterio enunciato dalla Suprema Corte nella predetta pronuncia, in ragione del principio di proporzionalità e sulla base del principio di equità, deve ritenersi che la somma sopra determinata con riguardo al danno biologico permanente deve essere suddivisa con la differenza tra gli anni effettivamente vissuti (71 anni) e quelli statisticamente probabili (85 anni, secondo gli indici istat nell'anno 2017 per le donne), pari a 14 anni. Tale risultato, pari ad euro 2.458,00 (34.412,01/14), che è
l'importo annuale, deve essere a sua volta moltiplicato per il numero di mesi di vita effettiva (0,8), dalla data del sinistro fino al decesso, avvenuto in data 21.05.2018, pari alla complessiva somma di euro 1.966,40. A cui deve aggiungersi la somma relativa alla invalidità temporanea sopra indicata pari alla complessiva somma di euro 8.234,07 (1.966,40 + 6.267,67). Nessun'altra somma deve essere riconosciuta non essendo state fornite prove documentali in ordine alle spese mediche sostenute.
Concludendo, il sig. e la vanno condannati in solido al Parte_2 Controparte_1 pagamento in favore della attrice, iure successionis, della somma suindicata, pari ad euro 8.234,07, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla sig.ra Persona_1
pagina 11 di 13 Posto che l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella, occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, alla data della verificazione del sinistro, e cioè il 06.10.2017, al fine di avere valori omogenei sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione. Il danno biologico da invalidità permanente liquidato, in quanto credito di valore, va poi rivalutato dalla data del sinistro, applicando gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di
Statistica (indici utilizzati dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati - indice F.O.I.). Sulle predette somme sono anche dovuti gli interessi al tasso legale dalla data del fatto illecito sino al momento della liquidazione, calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie;
cfr. Cass., Sezioni Unite, 1712/95) ma sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 20.6.1990, n. 6209). Le date di liquidazione ai fini della rivalutazione monetaria e degli interessi con riguardo alla invalidità temporanea decorrono dal giorno successivo alla loro decorrenza.
Stante la parziale soccombenza, le parti convenute in solido devono essere condannate al pagamento delle spese processuali che si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dell'effettivo valore della causa, determinato dal quantum riconosciuto in sentenza rispetto alla domanda avanzata, tenendo conto di quanto previsto dal terzo scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, nella misura della metà, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Le spese per la consulenza tecnica d'ufficio, disposta nel presente giudizio, sono poste, in via definitiva, a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, previa dichiarazione di contumacia di , ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede: Parte_2
- In parziale accoglimento della domanda avanzata, condanna le parti convenute in solido al pagamento in favore di della complessiva somma di euro 8.234,07, a Parte_1 titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure successionis, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro (06.10.2017) e rivalutata annualmente fino ad oggi e poi, sul coacervo come sopra liquidato, con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo;
- Condanna le parti convenute in solido alla refusione delle spese processuali sostenute dall'attrice che liquida nella complessiva somma di € 2.538,50 per compensi, oltre € 583,20 per spese vive (di cui €. 518,00 per contributo unificato, €. 27,00 diritti di cancelleria, ed €. pagina 12 di 13 38,20 per notifiche), oltre il rimborso delle spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- Pone il compenso per la consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico delle parti convenute in solido, come liquidato con separato decreto.
- Dispone trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica in sede per le valutazioni di competenza in ordine alle dichiarazioni rese dal teste Parte_4
Così deciso in Catania in data 30.10.2025.
Il Giudice dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dal G.O.P. Dott.ssa Giuliana Gianna.
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 12457/2020 promossa da:
(cf. , nato a [...], il [...], quale erede Parte_1 C.F._1
di elett. dom. in elettivamente domiciliata in Aci Catena Piazza S. Lucia n° 11, rappr. e Persona_1
dif. dall'Avv. SELMI SILVANA (cf ) giusta procura in atti C.F._2
ATTRICE
Contro
(cf ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elett. dom. in VIA GI SIMILI 14 CATANIA, rappr. e dif. dall'Avv.LA ROSA
ON GI (cf ) giusta procura in atti C.F._3
, nato ad [...] il [...], residente in [...]
Paolo OR n. 2, C.F. - CONTUMACE C.F._4
CONVENUTI
Con provvedimento del 17.04.2025, ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate dalle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 1 di 13 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 29.10.2020, la sig.ra quale unica erede della Parte_1
Sig.ra conveniva la e il sig. , innanzi al Persona_1 Controparte_1 Parte_2
Tribunale di Catania per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare esclusivo responsabile del sinistro occorso alla sig.ra oggi defunta, il sig. Persona_1 Pt_3
conducente l'autovettura Lancia Y targata BN630ZV di proprietà del sig. . b)
[...] Parte_2 per l'effetto condannare in solido con la Compagnia assicuratrice Parte_2 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore al pronto risarcimento di tutti i Controparte_1 danni patiti dalla signora (e per ella in favore del suo unico erede sig.ra Persona_1 Pt_1
), quantificabili in € 64.985,97 o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di
[...] giustizia, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e rivalutazione monetaria.
Condannare la società convenuta al pagamento di spese competenze ed onorari di causa”.
A sostegno della domanda deduceva che la defunta in data 06.10.2017 alle ore 10:15 Persona_1 circa si trovava ad Acireale in via Eugenio Montale in prossimità del civico 10 allorquando, volendo spostarsi dal marciapiede sinistro di detta via a quello destro, incominciava l'attraversamento. Giunta al centro della carreggiata, l'autovettura Lancia Y targata BN630ZV, di proprietà del sig. Parte_2
e condotta dal sig. , che percorreva la detta via da est verso ovest, la investiva Parte_3 facendola rovinare a terra. Intervenivano sul luogo del sinistro gli Agenti della Polizia Municipale di
Acireale i quali, compiuti gli accertamenti del caso, ravvisavano nella condotta di guida del sig.
la violazione dell'art. 191 comma 2 e 4 c.d.s. elevando il verbale n. 125651. Soccorsa Parte_3 dal 118 e trasportata nel presidio Ospedaliero di Acireale, alla sig.ra veniva riscontrata Persona_1
“frattura tibia destra, frattura rotula destra e sinistra, frattura 1° e 2° dito piede sinistro”, quindi, ricoverata nel reparto di Ortopedia e Traumatologia per le cure del caso dal 07.10.2017 fino al
11.10.2017 e dimessa con la seguente diagnosi “frattura composta rotula dx e sn.; frattura epifisi prossimale tibia dx trattata con valva gessata a sn apparecchio gessato femoro-podalico, frattura 1° e
2° dito piede sn. divieto di carico per 40 giorni e terapia farmacologica”. A detta del consulente di parte residuavano postumi invalidanti a carattere permanente del 20% con una inabilità temporanea al
100% di giorni 70, una ITP al 75% di giorni 40, una ITP al 50% di giorni 20.
Tentata in via stragiudiziale la richiesta di risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro, con raccomandata del 07.11.2017 e con successiva pec del 01.07.2019, tuttavia, la compagnia assicuratrice non formulava alcuna offerta e anche il successivo invito alla negoziazione assistita, formulato in data
11.02.2020, non andava a buon fine.
pagina 2 di 13 La ritualmente costituitasi eccepiva la carenza di legittimazione Controparte_1 attiva di parte attrice e contestava la fondatezza della domanda sia in punto di an che di quantum debeatur chiedendo di “dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attrice per i motivi esposti in narrativa;
rigettare la domanda avanzata dall'attrice perché infondata in fatto ed in diritto;
in subordine ridurre la domanda per quanto di ragione in relazione alla percentuale di colpa della sig.ra
nel verificarsi del sinistro per cui è causa;
in ulteriore subordine ridurre la domanda Persona_1 per quanto di ragione, utilizzando nel caso de quo i criteri liquidativi emanati dall'osservatorio del
Tribunale di Milano per il calcolo dei risarcimenti del danno biologico da premorienza. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Nessuno si costituiva per , il quale rimaneva contumace, nonostante la regolarità Parte_2 della notifica dell'atto introduttivo avvenuta in data 20.04.2021, giusta ordinanza del 18.02.2021 che ne disponeva la rinnovazione.
La causa, previa concessione dei termini ex art.183, comma 6, c.p.c., veniva istruita documentalmente e per il tramite della prova per testi oltre alla espletata CTU medico-legale. Con provvedimento del
17.04.2025, ex art.127 ter c.p.c., precisate le conclusioni come da note depositate dalle parti, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò posto, la domanda proposta dall'attrice è parzialmente fondata per le considerazioni di seguito indicate.
Preliminarmente, tenuto conto dell'oggetto della presente controversia, è infondata e va disattesa l'eccezione della società convenuta relativamente al difetto di legittimazione attiva dell'attrice, risultando documentata la prova della sua qualità di unica erede, quale sorella e stante la trascrizione dell'accettazione di eredità.
In merito alla responsabilità del sinistro, va evidenziato in punto di diritto che l'art. 2054, comma 1,
c.c. prevede una presunzione di colpa in capo al conducente del veicolo (e quindi il proprietario, ai sensi del terzo comma) in caso di investimento di pedone, statuendo il suo obbligo “a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Per superare tale presunzione di colpa, occorre che il conducente del veicolo dimostri, da una parte, di avere adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto e, dall'altra parte, che la condotta del pedone fosse ragionevolmente non prevedibile e dunque il sinistro non evitabile. Orbene, nel caso di specie, avuto riguardo all'assolvimento dell'onere probatorio gravante sulle parti del presente giudizio, può dirsi che, da una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, non è stata superata la presunzione di responsabilità del conducente investitore, non risultando che il pedone abbia posto in essere comportamenti contrari alle norme di pagina 3 di 13 comune diligenza;
né la compagnia assicurativa ha fornito elementi probatori contrari non essendo stata in grado di dimostrare che il conducente del mezzo abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro.
Per costante giurisprudenza di legittimità, "è jus receptum il principio per cui, in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente è esclusa soltanto nel caso in cui risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti"
(Cass. Civ., Ord., n. 4551 del 22/02/2017). Ed ancora, "in caso di investimento del pedone, la prova liberatoria, che al conducente spetta fornire, è particolarmente rigorosa, tanto che la responsabilità di quest'ultimo non viene meno neppure nel caso in cui il pedone abbia repentinamente attraversato la strada, sempre che tale condotta anomala del pedone fosse, per le circostanze di tempo e di luogo, ragionevolmente prevedibile" (Cass. civ., Sez. III, Ord., 28/02/2019, n. 5819).
Ciò posto, dalle dichiarazioni rilasciate dal Sig. , immediatamente dopo l'incidente, Parte_3 come da verbale redatto dagli agenti della Polizia Municipale intervenuti, risulta che: “percorrevo la via Montale dir. di marcia est-ovest. Giunto nei pressi del civ.10 della suddetta via una sig. attraversava la strada dalla mia sx verso dx che riusciva ad evitare una autovettura alla mia sx ma non ho potuto fare niente per evitarla e lievemente l'ho toccata cadendo a terra. preciso che la persona si trovava in mezzo alla strada e all'improvviso me la sono vista davanti. Preciso che la signora dove attraversava non vi erano strisce pedonali ma qualche striscia sbiadita vicino allo stop”. Tale circostanza trova conferma nelle dichiarazioni rese nell'immediatezza del sinistro agli agenti della
Polizia Municipale intervenuti dal sig. presente sul luogo, “l'autovettura Parte_4
Lancia Y targata BN 630 ZV non è riuscita ad evitarla e con la parte anteriore angolo sx toccava leggermente la sig.ra perdendo l'equilibrio e cadendo a terra. Preciso che l'autovettura che ha urtato la signora procedeva a bassissima velocità”, tanto più che gli Agenti della Polizia Municipale, ravvisando nella condotta del conducente la violazione dell'art. 191 comma 2 e 4 del C.d.S., elevavano il verbale n. 125651.
In argomento, va osservato che il principio generale di cautela che informa la circolazione stradale pone a carico del conducente degli obblighi comportamentali anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari del pedone, siano essi genericamente imprudenti o violativi degli obblighi comportamentali specifici, dettati dall'art. 190 C.d.S. Il conducente, infatti, ha anche l'obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui. In particolare, il conducente, essendo tenuto a una condotta di guida pagina 4 di 13 prudente ed attenta, avrebbe dovuto accertarsi della presenza del pedone, ponendo in essere tutte le manovre necessarie, specie l'arresto tempestivo entro i limiti del campo visivo e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile, come nella specie, in cui la si trovava in mezzo alla strada, come Per_1 dichiarato dal conducente del veicolo coinvolto.
Ed ancora, quanto alla dinamica del sinistro, si legge sempre nel verbale “dalla posizione di quiete assunta dal veicolo “A” dopo l'urto con il pedone (n.b. nessun danno visibile al veicolo “A”), dai rilievi fotografici e dalle dichiarazioni rese dal conducente, dal pedone e da un testimone si presume quanto segue: il conducente del veicolo “A” lancia Y targato BN630ZV percorre la via E. Montale con direzione di marcia est-ovest, giunto nei pressi del civico 10, ad una andatura molto moderata, non consente ad una signora, che già aveva cominciato l'attraversamento della carreggiata di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza, la tocca leggermente, perde l'equilibrio e rovina a terra.
Subito dopo la signora viene aiutata da alcuni passanti chiamando il 118”.
In diritto, il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria
(Cass. Civ., n.10376/2024); si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (Cass. Civ.
n.9037/2019).
Ebbene, dalle dichiarazioni del teste escusso all'udienza del 14.02.2023, sig. Testimone_1
– che ha assistito al sinistro e sulla cui credibilità non si ha motivo di dubitare, avendo
[...] dichiarato di conoscere la in quanto vicina di casa dei genitori – emerge chiaramente che Per_1
l'autovettura lancia Y targata BN630ZV investiva la sig.ra mentre completava Per_1
l'attraversamento della strada. In particolare, il teste ha dichiarato “di aver assistito ad un sinistro accaduto agli inizi di ottobre del 2017, lo ricordo perché ero appena tornato dall'Australia, di mattina, intorno alle 10.00. Ricordo che stavo attendendo mia moglie a bordo della mia autovettura mentre ero posteggiato in seconda fila sulla via Eugenio Montale sul lato destro rispetto alla direzione di marcia all'altezza dell'ingresso laterale del negozio di informatica G.T.E. Ricordo di aver visto la sig.ra
che io conosco di vista in quanto vicina di casa dei miei genitori, che attraversava la strada Per_1 in direzione da sinistra verso destra, considerato il senso di marcia della strada che è a senso unico, all'altezza dell'ingresso laterale del negozio GTE. La aveva già iniziato l'attraversamento Per_1 della strada, ma non era ancora arrivata al centro sulle strisce pedonali, anche se erano un po' pagina 5 di 13 sbiadite, quando veniva colpita da una autovettura Lancia Y con il lato anteriore sinistro, prendendo la gamba destra. Ricordo che la non riuscì ad alzarsi da terra ed era dolorante. Quando Per_1 arrivò l'ambulanza, dopo circa mezz'ora, l'hanno alzata da terra e l'hanno portata via sulla barella, anzi preciso che so che l'hanno portata via con la barella perché, io sono andato via prima e ho solo visto arrivare l'ambulanza, ho visto che delle persone hanno provato ad alzarla” precisando “che le strisce pedonali erano poco visibili e quel poco rimasto era coperto dalle macchine posteggiate” e
“che le strisce pedonali si trovavano davanti alla mia macchina ed erano all'altezza dell'ingresso laterale del negozio G.T.E” ed ancora “sono intervenuti i vigili urbani, prima dell'ambulanza”.
Tali dichiarazioni testimoniali appaiono intrinsecamente attendibili e risultano corroborate dagli ulteriori elementi probatori emersi, in particolare, le dichiarazioni rese alla Polizia Municipale nell'immediatezza dei fatti dal conducente del veicolo e dalla dal certificato di P.S. in cui Per_1 viene verbalizzato “incidente stradale”, compatibile con il giorno e l'orario in cui si è verificato il sinistro, nonché con le risultanze della espletata C.T.U. dalle quali emerge che “Le lesioni refertate in capo alla de cuius possono considerarsi compatibili con il contatto e avvenuto con vettura in movimento e con la successiva proiezione al suolo, secondo tutti i criteri valutazione del nesso di causalità dell'ambito medico legale, nessuno escluso”.
Di contro, il teste escusso all'udienza del 15.06.2023, dopo averne Parte_4 disposto l'accompagnamento coattivo, ha reso una versione difforme della dinamica del sinistro rispetto a quella risultante dalle dichiarazioni rilasciate immediatamente dopo il sinistro e verbalizzate dagli Agenti di polizia municipale, tanto da essere stato richiamato circa l'obbligo di dire la verità. In particolare, dichiarava: Non conosco le parti. Ho assistito ad un sinistro circa due – tre anni fa,
d'estate, se mal non ricordo di mattina, io ero nella mia officina a lavorare, che si trova in via Eugenio
Montale nr.17, io ero fuori dall'officina, a circa venti metri più avanti, e vedo una signora che accanto
a me stava per attraversare la strada, era quasi al centro della strada, che è a senso unico, quando la signora si accascia per terra e mette le mani sul cofano anteriore lato guida e cade per terra, quando già l'autovettura Lancia Y era ferma. Io insieme al conducente abbiamo aiutato la signora ad alzarsi e lei disse che aveva avuto un malore. E poi l'abbiamo rimessa a sedere perché aveva il ginocchio sbucciato. Qualcuno ha chiamato l'ambulanza che è venuta e sono intervenuti i Vigili Urbani. Non credo che ci sono strisce pedonali nella zona dove ha attraversato la signora, forse sono cancellate.
A.D.R.: riconosco la firma come la mia apposta nel verbale di dichiarazioni rese davanti ai Vigili
Urbani, forse non hanno capito bene, ma ribadisco che la signora ha avuto un malore e non c'è stato urto con l'autovettura Y 10.
pagina 6 di 13 Tali dichiarazioni in ordine alla dinamica del sinistro oltre a contrastare visibilmente con le dichiarazioni rese dallo stesso nell'immediatezza dei fatti alla Polizia Municipale in data 06.09.2017, il quale riconosceva in udienza la propria firma apposta nel verbale in oggetto, sono confutate dal corredo probatorio emerso come sopra evidenziato e appaiono incompatibili con l'entità delle lesioni subite dalla per come accertate e valutate dal c.t.u. Tali evidenti contraddizioni impongono la Per_1 trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in sede per le valutazioni di competenza.
Secondo ormai consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte, cui questo giudice aderisce pienamente, 'in tema di responsabilità civile, il criterio del "più probabile che non" costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità - regolante cioè l'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi - mentre la valutazione del compendio probatorio è informata al criterio della attendibilità - ovvero della più elevata idoneità rappresentativa
e congruità logica degli elementi di prova assunti - ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità' (Cass. civ., sez.
III, 29 settembre 2021 n.26304). Inoltre, in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr., Cass. Civ., n.7623/2016).
Coniugati i principi di diritto sopra evidenziati, alla luce della complessiva valutazione delle risultanze istruttorie, può ritenersi raggiunta la prova in ordine alla responsabilità esclusiva del conducente della vettura nella causazione del sinistro in oggetto, avendo posto in essere una condotta gravemente negligente ed imprudente in violazione dell'art.191 commi 2 e 3 c.d.s., secondo cui:
2. sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato
l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.
3. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco- rosso in caso di persona sordo-cieca, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto. Nella specie, in disparte della visibilità o meno delle strisce pedonali, pagina 7 di 13 trattandosi di soggetto anziano che camminava piano e che già aveva attraversato metà della carreggiata, era obbligo del conducente arrestarsi e dare la precedenza alla pedone.
Ne deriva, pertanto, che la domanda deve trovare accoglimento pur nei limiti di quanto si dirà.
In relazione al quantum debeatur richiesto, la C.T.U. medico-legale ha accertato che la sig.ra Per_1
a seguito dell'incidente riportava “frattura composta di entrambe le rotule, a destra associata a
[...] frattura della estremità epifisaria prossimale della tibia e del perone. Al piede sinistro, inoltre, erano evidenziati distacchi ossei parcellari a carico del primo e del secondo dito” e che “il trauma comportò un peggioramento delle condizioni di salute della de cuius, determinando l'impossibilità o la difficoltà per la danneggiata di attendere alle proprie ordinarie occupazioni, e configurando, pertanto, ITA di 37 giorni, ITP del 75% di giorni 35 ed ITP al 50% di ulteriori giorni 30”, pertanto “il danno biologico prodottosi in capo alla de cuius per effetto delle singole lesioni, e calcolato adottando i barèmes di cui alla tabella delle menomazioni per lesioni micropermanenti prevista dal D.M. 3/7/2003, pubblicato sulla G.U. n. 211 dell'11/09/2003, può stimarsi nella misura complessiva del 13%”.
Le conclusioni raggiunte dalla CTU possono essere qui condivise in quanto esenti da contraddizioni logiche evidenti, avendo specificato adeguatamente la quantificazione del danno biologico con riferimento alla tipologia delle lesioni e dei barèmes di riferimento, tenuto conto che i consulenti di parte non hanno proposto osservazioni.
Sussiste, dunque, il diritto dell'attrice iure successionis al risarcimento del cd. danno biologico consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica (intesa come bene a sé stante) che è sempre presente in caso di accertata invalidità e condiziona la vita del soggetto leso nelle esplicazioni della sua personalità, in tutte le sue forme, sociali, culturali, estetiche, nel lavoro, nelle relazioni sociali, ricreative, ecc., e deve essere risarcito indipendentemente dalla esistenza di un ulteriore danno patrimoniale o morale;
come affermato dalla Corte di Legittimità con sentenza n. 14364/2019 : “ … Il presupposto di tale affermazione è la constatazione che "la lesione della salute risarcibile" si identifica
"nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire", sicchè lungi dal potersi affermare "che il danno alla salute "comprenda" pregiudizi dinamico-relazionali" dovrà dirsi "piuttosto che il danno alla salute è un danno "dinamico-relazionale"”, giacchè, se “non avesse conseguenze "dinamico- relazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile”. Ne deriva, pertanto, che “l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività "dinamico-relazionali" della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico”, restando, però, inteso che, in presenza di una lesione della salute, potranno sì aversi le
"conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi", ovvero, pagina 8 di 13 "conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità" e "conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili". Orbene, se tutte tali conseguenze, indifferentemente, "costituiscono un danno non patrimoniale", resta inteso che "la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità", laddove "la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto". In questo quadro, pertanto, “la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico", attraverso la sua "personalizzazione"”.
Al fine di poter riconoscere una maggiorazione del risarcimento a titolo di personalizzazione, occorre che vi siano conseguenze del tutto peculiari nel soggetto leso che non siano espressione del grado percentuale di invalidità già accertato dal consulente medico legale, circostanze “specifiche ed eccezionali” che potranno legittimare il giudice alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione
(ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 21939 del 21/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014). La personalizzazione del danno, infatti, non costituisce mai un automatismo e deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche condizioni eccezionali ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione. Tali aspetti devono essere allegati e provati dalla vittima: in particolare, deve essere allegato e dimostrato, ai fini della personalizzazione, un pregiudizio che concerna un'attività della vita che non è praticata dalla persona standard, ma che assuma connotati specifici,
“eccezionali” e “peculiari”. In argomento è appena il caso di rilevare che, secondo la granitica giurisprudenza di legittimità, “il grado di invalidità permanente espresso da un "baréme" medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (Cass. Civ., n.23778/2014). Nella specie, l'attrice non ha provato, né ha richiesto di pagina 9 di 13 provare, il danno concreto più grave subito rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, in quanto connotati da obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (Cass. Civ., n.11754/2018, anche di recente la Suprema Corte, con l'Ordinanza n. 28526 del 6 novembre 2024, nel ribadire il principio della "personalizzazione" del risarcimento del danno biologico, ha evidenziato come, in caso di lesioni alla salute, sia possibile adattare il risarcimento per tenere conto delle specifiche conseguenze personali e particolarmente gravi subite dalla vittima così confermando che la "personalizzazione" del danno può applicarsi solo se le sofferenze della vittima superano quelle normalmente previste per casi simili).
Diversamente, appare evidente il danno morale susseguente alla condotta gravemente negligente ed imprudente che ha procurato enormi sofferenze alla legate in particolare alla menomazione Per_1 che ne è derivata ed al peggioramento della relativa qualità di vita e della esistenza quotidiana, nel breve periodo che la separò dal decesso, oltre al particolare turbamento e patema d'animo che ne è derivato dalla afflizione psicologica conseguente al sinistro.
Il danno biologico iure hereditatis, invocato dall'attrice, va dunque quantificato, trattandosi di una valutazione equitativamente determinata, tenendo conto di quanto previsto dalla Tabella Unica
Nazionale, pubblicata con il DPR n. 12 del 13/01/2025 (G.U. n. 40 del 18/02/2025), in vigore dal
05.03.2025, basata sul sistema a "punto variabile" in relazione all'età del danneggiato e al grado di invalidità riconosciuto, con valori che aumentano in base alla gravità delle lesioni e si riducono con il crescere dell'età, prevista dall'art. 1, comma 17, Legge 4 agosto 2017, n. 124, per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni macropermanenti (oltre i 9 punti di invalidità), trattandosi comunque di parametri normativi che non possono che prevalere su quelli giurisprudenziali, nell'ambito di un giudizio puramente equitativo, che prescinde dal regime di successione temporale normativamente previsto. Sotto tale profilo, è appena il caso di rilevare che già la Suprema Corte si è espressa favorevolmente all'applicazione analogica di parametri normativi seppur inapplicabili ratione temporis
(così Cass.,Sez.lav.,sent.,n.2883 del 24 febbraio 2012, con riguardo al barème medico legale approvato con d.m. 3 luglio 2003, in quanto ciò non esclude che i criteri di cui al suddetto decreto “possano essere utilizzati dal giudice quale parametro di valutazione” invia analogica).
Pertanto, va quantificato il danno biologico permanente, come valutato dalla c.t.u., pari al 13%, nella somma complessiva di euro 34.412,01; e con riguardo al danno biologico temporaneo, indicato dalla c.t.u. in: ITA di 37 giorni, ITP del 75% di giorni 35 ed ITP al 50% di ulteriori giorni 30”, pari alla complessiva somma di euro 6.267,67, in esso ricompreso il danno morale di entità media, in assenza di ulteriori elementi probatori specifici a tal riguardo, nemmeno allegati nella specie.
pagina 10 di 13 Ciò posto, deve, tuttavia, rilevarsi che la è deceduta in data 21.05.2018, seppur appare Per_1 accertato che nessun nesso di causalità sussiste con riguardo alle condotte poste in essere per come sopra evidenziato. Sicchè, nella specie, deve osservarsi, come afferma la giurisprudenza di legittimità costante che, in tema di risarcimento del danno biologico, ove la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del danno spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto;
e, d'altra parte, non è giuridicamente configurabile un danno risarcibile in favore della persona per il tempo successivo alla sua morte (in questo senso v. le sentenze 3 ottobre 2003, n. 14767, 24 ottobre 2007, n. 22338, 31 gennaio 2011, n. 2297, 14 novembre 2011, n. 23739, 18 gennaio 2016, n. 679, 26 maggio 2016, n.
10897, e 26 giugno 2020, n. 12913). Infatti, qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti (Cass. Civ., n.41933/2021).
Ciò posto, tenuto conto del criterio enunciato dalla Suprema Corte nella predetta pronuncia, in ragione del principio di proporzionalità e sulla base del principio di equità, deve ritenersi che la somma sopra determinata con riguardo al danno biologico permanente deve essere suddivisa con la differenza tra gli anni effettivamente vissuti (71 anni) e quelli statisticamente probabili (85 anni, secondo gli indici istat nell'anno 2017 per le donne), pari a 14 anni. Tale risultato, pari ad euro 2.458,00 (34.412,01/14), che è
l'importo annuale, deve essere a sua volta moltiplicato per il numero di mesi di vita effettiva (0,8), dalla data del sinistro fino al decesso, avvenuto in data 21.05.2018, pari alla complessiva somma di euro 1.966,40. A cui deve aggiungersi la somma relativa alla invalidità temporanea sopra indicata pari alla complessiva somma di euro 8.234,07 (1.966,40 + 6.267,67). Nessun'altra somma deve essere riconosciuta non essendo state fornite prove documentali in ordine alle spese mediche sostenute.
Concludendo, il sig. e la vanno condannati in solido al Parte_2 Controparte_1 pagamento in favore della attrice, iure successionis, della somma suindicata, pari ad euro 8.234,07, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla sig.ra Persona_1
pagina 11 di 13 Posto che l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella, occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, alla data della verificazione del sinistro, e cioè il 06.10.2017, al fine di avere valori omogenei sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione. Il danno biologico da invalidità permanente liquidato, in quanto credito di valore, va poi rivalutato dalla data del sinistro, applicando gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di
Statistica (indici utilizzati dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati - indice F.O.I.). Sulle predette somme sono anche dovuti gli interessi al tasso legale dalla data del fatto illecito sino al momento della liquidazione, calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie;
cfr. Cass., Sezioni Unite, 1712/95) ma sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 20.6.1990, n. 6209). Le date di liquidazione ai fini della rivalutazione monetaria e degli interessi con riguardo alla invalidità temporanea decorrono dal giorno successivo alla loro decorrenza.
Stante la parziale soccombenza, le parti convenute in solido devono essere condannate al pagamento delle spese processuali che si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dell'effettivo valore della causa, determinato dal quantum riconosciuto in sentenza rispetto alla domanda avanzata, tenendo conto di quanto previsto dal terzo scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, nella misura della metà, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Le spese per la consulenza tecnica d'ufficio, disposta nel presente giudizio, sono poste, in via definitiva, a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, previa dichiarazione di contumacia di , ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede: Parte_2
- In parziale accoglimento della domanda avanzata, condanna le parti convenute in solido al pagamento in favore di della complessiva somma di euro 8.234,07, a Parte_1 titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure successionis, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro (06.10.2017) e rivalutata annualmente fino ad oggi e poi, sul coacervo come sopra liquidato, con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo;
- Condanna le parti convenute in solido alla refusione delle spese processuali sostenute dall'attrice che liquida nella complessiva somma di € 2.538,50 per compensi, oltre € 583,20 per spese vive (di cui €. 518,00 per contributo unificato, €. 27,00 diritti di cancelleria, ed €. pagina 12 di 13 38,20 per notifiche), oltre il rimborso delle spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- Pone il compenso per la consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico delle parti convenute in solido, come liquidato con separato decreto.
- Dispone trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica in sede per le valutazioni di competenza in ordine alle dichiarazioni rese dal teste Parte_4
Così deciso in Catania in data 30.10.2025.
Il Giudice dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dal G.O.P. Dott.ssa Giuliana Gianna.
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