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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/03/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 6.3.2025:
Visto il provvedimento del 16.5.2024 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 5014/2022 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Viste le note di trattazione scritta in atti;
IL GOT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, decide la causa come di seguito.
Il Got
RI TO
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del got RI
TO, ha emesso ex art. 127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5014/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi vertente
TRA
, in proprio e n.q. di titolare della “Alma Parte_1
Hotel di AN La MO Ristorante Sapori Perduti” (P. IVA:
), con sede in Palermo, Via Mariano Stabile n. 136, P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Palermo, Via Catania n. 5, presso lo studio degli Avv.ti Domenico Chinnici e Rocco Chinnici che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura su foglio separato da intendersi parte integrante dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
OPPONENTE
E elettivamente domiciliato in Palermo, via CP_1
Alfonso Borrelli n. 4, presso lo studio dell'Avv. Michele Sabatino,
2 del Foro di Termini Imerese, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da in Parte_1
proprio e n.q., e conferma il decreto ingiuntivo n. 1043/2022 del Tribunale di Palermo in data 10.3.2022;
2) condanna in proprio e n.q., al Parte_1
pagamento delle spese di lite sostenute da parte opposta con riferimento al giudizio di opposizione, che liquida in complessivi € 5.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
Sentenza esecutiva per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, verte sull'opposizione proposta da
[...]
in proprio e nella qualità di titolare della “Alma Parte_1
Hotel di AN La MO Ristorante Sapori Perduti” (di seguito in proprio e n.q.), avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1043/2022 di questo Tribunale (del 10.3.2022), con cui si è ingiunto alla predetta il pagamento, in favore di CP_1
della somma di € 8.000,00, a titolo di saldo per la vendita di
[...]
3 beni strumentali all'attività di ristorazione di cui alla scrittura privata inter partes del 9.3.2021.
E' noto che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del
30/10/2001).
La pretesa creditoria della parte opposta si fonda sulla scrittura privata del 9.3.2021 (cfr. fasc. parte opposta).
L'opponente, dal canto suo, non ha contestato né il rapporto contrattuale, né la consegna dei materiali acquistati, bensì ha contestato che da una prima sommaria verifica dei beni oggetto di
4 compravendita emergeva, da un lato, la non presenza di alcuni dei beni indicati nel citato allegato A e, dall'altro lato, la totale inservibilità di alcune attrezzature.
Ai fini dell'onere della prova, va ricordato che, per effetto del novellato art. 115 cpc, applicabile alla presente controversia, la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte, sancendo espressamente che il giudice ponga a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita
(ex multis: Cass. CCiv. N. 14594/2012).
Ora, nel caso di specie, l'esistenza del rapporto contrattuale inter partes, non risulta contestata, essendo stata espressamente ammessa da parte opponente.
Di contro, a fronte dell'eccezione di insufficienza della pretesa creditoria, sollevata dal debitore opponente, il creditore opposto ha fornito adeguata prova del suo diritto, suffragando idoneamente la pretesa creditoria vantata in ricorso sulla base della documentazione versata in atti.
Dall'esame della copiosa documentazione versata in atti si evince che con la scrittura privata del 9.3.2021 le parti avevano concordato che il prezzo pattuito di euro 41.500,00 fosse corrisposto in tre rate entro il 30.9.2021 (cfr. scrittura inter partes).
Prima dell'acquisto, inoltre, l'opponente dichiarava “di avere esaminato i sopraindicati beni strumentali e di averli trovati in
5 apparente buono stato di manutenzione ed efficienza ……” e secondo l'accordo del 09.03.2021, l'acquirente avrebbe versato la terza rata solo “dopo opportuna verifica della esatta corrispondenza rispetto al contenuto di cui all'Allegato A), “che viene sottoscritto dalle parti”.
Tale verifica veniva effettuata positivamente, in data 29.09.2021 e l'opponente faceva pervenire al e-mail in cui l'Alma CP_1
Hotel comunicava l'avvenuto pagamento della seconda rata e contestualmente richiedeva una proroga sino al 31.10.2021 per il versamento della terza rata, senza muovere eccezioni o riserva di sorta circa la eventuale non corrispondenza o inservibilità dei predetti beni (cfr. email della Alma Hotel del 29.09.2021).
Veniva quindi emessa dall'opposto in data 31.10.2021, la fattura di saldo n.ro 3/2021, della quale in data 14.11.2021 la sig.ra
[...]
provvedeva a pagare, a titolo di acconto, la somma di € Pt_1
6.500,00 (cfr. bonifico pagamento parziale della fattura di saldo n.
3/2021).
Successivamente in data 20.12.2021 versava un ulteriore acconto sulla fattura di saldo per € 2.000,00 (cfr. bonifico pagamento parziale della fattura di saldo n. 3/2021), senza alcuna contestazione e/o riserva circa la corrispondenza dei beni oggetto dell'accordo e/o la loro inutilizzabilità.
Non ha trovato riscontro quanto genericamente sostenuto dall'opponente circa l'inutilizzabilità dei beni, atteso che a seguito
6 della verifica del 29.9.2021 la sig.ra ha continuato fino Parte_1
al dicembre 2021 con pagamenti parziali sulla somma inizialmente concordata ritenendo, pertanto i beni funzionanti e idonei allo scopo: sicché la somma di cui al decreto ingiuntivo opposto deve ritenersi dovuta: l'opposto, sul quale grava l'onere di dimostrare la corrispondenza tra il dato trascritto nella fattura e il credito azionato ha fornito, nel corso del procedimento, dati certi a cui ancorare il fondamento degli elementi dai quali ricava la somma contenuta nel decreto opposto.
L'opposizione deve, quindi, essere rigettata ed il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Deve, pertanto, ritenersi legittimo il decreto ingiuntivo n.
1043/2022 di questo Tribunale (con riferimento all'intero importo ingiunto, sia per la sorte capitale che per gli interessi).
Per quanto riguarda, in ultimo, il regime delle spese del presente giudizio, deve rilevarsi che, in forza del principio della soccombenza – da applicare, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, tenendo conto che nel procedimento per ingiunzione l'atto introduttivo del giudizio conseguente all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo, ed è in relazione a tale domanda che va determinato chi è vittorioso e chi è soccombente (cfr. Cass. civ. n. 1977/1983) – l'opponente va
7 condannata al pagamento delle spese di lite sostenute dall'opposto relativamente alla presente fase di opposizione.
La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo
– deve essere integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014.
Sentenza esecutiva per legge.
Così deciso in Palermo 6.3.2025
Il Got
RI TO
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