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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/11/2025, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere relatore
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 422/2023 R.G. rimessa in decisione all'udienza del 12.11.2025 e vertente
TRA
E elettivamente domiciliati in Teramo, alla Via Parte_1 Parte_2
Galileo Galilei n. 118/A – San Nicolò a Tordino, presso lo studio legale dell'avv. Parte_3
che li rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di appello
[...]
APPELLANTI
E
già in persona del Vicepresidente del Consiglio di Controparte_1 CP_1
Amministrazione dott. con sede in Brescia, Via Corfù n. 102, P.IVA , Controparte_2 P.IVA_1 iscritta all'Albo delle Banche di cui all'art. 13 del Testo Unico Bancario (TUB) al numero 8074, nella qualità di procuratrice speciale di società a responsabilità limitata con Controparte_3
unico socio costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30.04.1999 (Legge sulla Cartolarizzazione), con sede legale in Roma (RM), Via Mario Carucci, 131, C.F. , in virtù di procura speciale P.IVA_2
per atto del Notaio di Roma del 10.01.2017, Rep. n. 430 Racc. n. 301, rappresentata Persona_1
e difesa, dall'avv. Alessandro Marsico ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in
Brescia, Via Corfù n. 102
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza Tribunale di Teramo n. 1062/2022 pubblicata il 26.10.2022
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti:
<< Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 1062/2022 Sent. – n. 2152/2020 RG – n. 1484/2022 Rep., emessa dal
Tribunale di Teramo, in data 26.10.2022, depositata e pubblicata il 26.10.2022, e non notificata ai fini dell'impugnazione, disattesa ogni contraria istanza,
IN VIA PRELIMINARE: - autorizzare la chiamata in causa del terzo
[...]
Controparte_4
(C.F. ), (già
[...] P.IVA_3 Controparte_5
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, (P.I. )
[...] P.IVA_4
con sede in 64100 – Teramo (TE), Viale Crucioli n. 3) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Castiglione Messer Raimondo (TE), Viale Umberto I n. 13;
- revocare l'ordinanza del 03.05.2021 e, per l'effetto, ammettere tutte le istanze istruttorie articolate dagli opponenti nell'atto di citazione in opposizione a precetto e nella II° memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. delle stesse parti allora opponenti;
IN VIA PRINCIPALE IN VIRTU' DEL PRIMO MOTIVO DI APPELLO:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o la carenza di titolarità del diritto di credito in capo alla cessionaria costituita per il tramite della Controparte_3 mandataria e, per l'effetto, accogliere l'opposizione proposta dagli odierni Controparte_1 opponenti, oggi appellanti, e per le motivazione di cui all'opposizione in primo grado proposta, dichiarare nullo, inefficace, illegittimo, infondato e di nessun effetto l'atto di precetto del 27.07.2020;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o la carenza di titolarità del diritto di credito in capo alla cessionaria costituita per il tramite della Controparte_3 mandataria e, per l'effetto, in accoglimento dell'opposizione proposta dagli Controparte_1 odierni opponenti, oggi appellanti, e per le motivazione di cui all'opposizione in primo grado proposta accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dell'opposta, oggi appellata, a procedere ad esecuzione forzata nei confronti degli odierni opponenti, oggi appellanti, per il pagamento della somma precettata e, per l'effetto, dichiarare nullo, illegittimo e di nessun effetto l'atto di precetto del
27.07.2020;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o la carenza di titolarità del diritto di credito in capo alla cessionaria costituita per il tramite della Controparte_3 mandataria e, per l'effetto, accertare e dichiarare che alcuna somma risulta Controparte_1 essere dovuta dagli opponenti all'opposta per le causali di cui in narrativa;
2 - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o la carenza di titolarità del diritto di credito in capo alla cessionaria costituita per il tramite della Controparte_3 mandataria e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'inesigibilità e/o infondatezza Controparte_1 delle pretese ex adverso azionate per le causali di cui in narrativa e per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti, oggi appellanti, per le causali di cui in narrativa.
IN VIA PRINCIPALE IN VIRTU' DEL SECONDO MOTIVO DI APPELLO:
- dichiarare ammissibile l'opposizione a precetto proposta dagli odierni appellanti e, per tale verso, respingere e rigettare la contraria eccezione in tal senso proposta dall'odierna appellata;
e, per l'effetto,
- accogliere l'opposizione proposta dagli odierni opponenti, oggi appellanti, e per le motivazione di cui alla presente opposizione, dichiarare nullo, inefficace, illegittimo, infondato e di nessun effetto l'atto di precetto del 27.07.2020;
IN VIA SUBORDINATA:
- in accoglimento dell'opposizione proposta dagli odierni opponenti, oggi appellanti, e per le motivazione di cui alla giudizio di opposizione a precetto in primo grado proposto, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dell'opposta oggi appellata a procedere ad esecuzione forzata nei confronti degli odierni opponenti, per il pagamento della somma precettata e, per l'effetto, dichiarare nullo, illegittimo e di nessun effetto l'atto di precetto del 27.07.2020;
- accertare e dichiarare che alcuna somma risulta essere dovuta dagli opponenti, oggi appellanti, all'opposta, oggi appellata, e/o alla per le causali Controparte_6
di cui in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: - accertare e dichiarare l'inesigibilità e/o infondatezza delle pretese ex adverso azionate per le causali di cui in narrativa e per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti per le causali di cui in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO:
- accertare e dichiarare per le causali di cui in narrativa la nullità e/o la illegittimità e/o l'invalidità del contratto di mutuo oggetto di causa;
- accertare e dichiarare per le causali di cui in narrativa la nullità e/o la illegittimità e/o l'invalidità del contratto di mutuo e, per l'effetto, dichiarare gratuito lo stesso;
- conseguentemente condannare l'opposta, oggi appellata, e/o Controparte_6
alla restituzione in favore dell'opponente, oggi appellante, di tutte le somme percepite a
[...]
titolo di interessi ovvero quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa anche giuste risultanze che emergeranno nel corso del giudizio;
3 IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:
1) accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, la nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi convenzionali e moratori siccome prevedente la corresponsione ovvero la promessa di pagamento di interessi usurari relativamente al contratto di mutuo per cui è causa;
2) dichiarare gratuito lo stesso per pattuizione di tasso usurario ex art. 1815, 2° comma, c.c.;
3) conseguentemente condannare l'opposta e/o Controparte_6
alla restituzione di tutte le somme percepite a titolo di interessi ovvero quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa anche giuste risultanze che emergeranno nel corso del giudizio;
IN OGNI CASO:
- dichiarare la Controparte_4
(C.F. ), (già
[...] Controparte_4 P.IVA_3
in persona del suo legale Controparte_5
rappresentante pro tempore, (P.I. ) con sede in 64100 – Teramo (TE), Viale Crucioli n. P.IVA_4
3) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Castiglione Messer Raimondo
(TE), Viale Umberto I n. 13 tenuta a garantire, manlevare e tenere indenne gli opponenti da ogni conseguenza di natura patrimoniale e non, comunque connessa all'accoglimento delle domande dell'opposta nei confronti degli opponenti e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quelle somme che dovessero essere accertate e liquidate in corso di causa anche a titolo di spese legali in favore della opposta ed ai danni dell'opponente;
- IN VIA PRINCIPALE IN VIRTU' DEL TERZO MOTIVO DI APPELLO:
A) IN VIA PRINCIPALE:
- dichiarare ammissibile l'opposizione a precetto proposta dagli odierni appellanti e, per tale verso, respingere e rigettare la contraria eccezione in tal senso proposta dall'odierna appellata:
- accogliere l'opposizione proposta dagli odierni opponenti oggi appellanti e per le motivazione di cui alla opposizione proposta, dichiarare nullo, inefficace, illegittimo, infondato e di nessun effetto l'atto di precetto del 27.07.2020;
IN VIA SUBORDINATA:
- in accoglimento dell'opposizione proposta dagli odierni opponenti oggi appellanti e per le motivazione di cui alla opposizione proposta accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dell'opposta/appellata a procedere ad esecuzione forzata nei confronti degli odierni
4 opponenti/appellanti, per il pagamento della somma precettata e, per l'effetto, dichiarare nullo, illegittimo e di nessun effetto l'atto di precetto del 27.07.2020;
- accertare e dichiarare che alcuna somma risulta essere dovuta dagli opponenti/appellanti all'opposta/appellata e/o alla per le causali di cui Controparte_6
in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO:
- accertare e dichiarare l'inesigibilità e/o infondatezza delle pretese ex adverso azionate per le causali di cui in narrativa e per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti/appellanti per le causali di cui in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO:
- accertare e dichiarare per le causali di cui in narrativa la nullità e/o la illegittimità e/o l'invalidità del contratto di mutuo oggetto di causa;
- accertare e dichiarare per le causali di cui in narrativa la nullità e/o la illegittimità e/o l'invalidità del contratto di mutuo e, per l'effetto, dichiarare gratuito lo stesso;
- conseguentemente condannare l'opposta e/o alla Controparte_6 restituzione in favore dell'opponente/appellante di tutte le somme percepite a titolo di interessi ovvero quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa anche giuste risultanze che emergeranno nel corso del giudizio;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:
1) accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, la nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi convenzionali e moratori siccome prevedente la corresponsione ovvero la promessa di pagamento di interessi usurari relativamente al contratto di mutuo per cui è causa;
2) dichiarare gratuito lo stesso per pattuizione di tasso usurario ex art. 1815, 2° comma, c.c.;
3) conseguentemente condannare l'opposta/appellata e/o Controparte_6
alla restituzione di tutte le somme percepite a titolo di interessi ovvero quella somma
[...]
maggiore o minore che risulterà in corso di causa anche giuste risultanze che emergeranno nel corso del giudizio;
IN OGNI CASO:
• dichiarare la
[...]
(C.F. ), (già Controparte_4 P.IVA_3
in persona del suo legale Controparte_5
rappresentante pro tempore, (P.I. ) con sede in 64100 – Teramo (TE), Viale Crucioli n. P.IVA_4
5 3) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Castiglione Messer Raimondo
(TE), Viale Umberto I n. 13 tenuta a garantire, manlevare e tenere indenne gli opponenti da ogni conseguenza di natura patrimoniale e non, comunque connessa all'accoglimento delle domande dell'opposta nei confronti degli opponenti/appellanti e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quelle somme che dovessero essere accertate e liquidate in corso di causa anche a titolo di spese legali in favore della opposta ed ai danni dell'opponente;
IN OGNI CASO:
-CONDANNARE in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario da liquidarsi ex DM
55/2014 come segue:
B) IN VIA SUBORDINATA - in via subordinata, in virtù dei principi sanciti dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte con Sentenza n. 9479/2023 del 06.04.2023, previa riqualificazione dell'opposizione a precetto in primo grado proposta nel giudizio di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 771/2013 Ing. del Tribunale di Teramo, dichiarare ammissibile l'opposizione anche a decreto ingiuntivo e le domande di nullità ed illegittimità delle clausole abusive così come proposta dagli odierni appellanti e, per tale verso, respingere e rigettare la contraria eccezione in tal senso proposta dall'odierna appellata, nonché revocarsi, dichiararsi inesistente, nullo, inefficace e privo di effetto alcuno il decreto ingiuntivo opposto n. 771/2013 Ing. del Tribunale di Teramo perché infondato, ingiusto ed illegittimo ed accertare e dichiarare l'inesigibilità e/o infondatezza delle pretese ex adverso azionate monitoriamente per le causali di cui in narrativa e per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti oggi appellanti per le causali di cui in narrativa;
e, per l'effetto,
- accertare e dichiarare per le causali di cui in narrativa la nullità e/o la illegittimità e/o l'invalidità del contratto di mutuo oggetto di causa;
- accertare e dichiarare per le causali di cui in narrativa la nullità e/o la illegittimità e/o l'invalidità del contratto di mutuo e, per l'effetto, dichiarare gratuito lo stesso;
- conseguentemente condannare l'opposta e/o alla Controparte_6 restituzione in favore dell'opponente di tutte le somme percepite a titolo di interessi ovvero quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa anche giuste risultanze che emergeranno nel corso del giudizio;
IN VIA SUBORDINATA:
1) accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, la nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi convenzionali e moratori siccome prevedente la corresponsione
6 ovvero la promessa di pagamento di interessi usurari relativamente al contratto di mutuo per cui è causa;
2) dichiarare gratuito lo stesso per pattuizione di tasso usurario ex art. 1815, 2° comma, c.c.;
3) conseguentemente condannare l'opposta e/o Controparte_6
alla restituzione di tutte le somme percepite a titolo di interessi ovvero quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa anche giuste risultanze che emergeranno nel corso del giudizio;
- in accoglimento dell'opposizione proposta dagli odierni appellanti accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dell'opposta a procedere ad esecuzione forzata nei confronti degli odierni appellanti, per il pagamento della somma precettata e, per l'effetto, dichiarare nullo, illegittimo e di nessun effetto l'atto di precetto del 27.07.2020;
- accertare e dichiarare che alcuna somma risulta essere dovuta dagli opponenti all'opposta e/o alla per le causali di cui in narrativa;
Controparte_6
IN OGNI CASO:
- dichiarare la Controparte_4
(C.F. ), (già
[...] Controparte_4 P.IVA_3
in persona del suo legale Controparte_5
rappresentante pro tempore, (P.I. ) con sede in 64100 – Teramo (TE), Viale Crucioli n. P.IVA_4
3) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Castiglione Messer Raimondo
(TE), Viale Umberto I n. 13 tenuta a garantire, manlevare e tenere indenne gli opponenti da ogni conseguenza di natura patrimoniale e non, comunque connessa all'accoglimento delle domande dell'opposta nei confronti degli opponenti e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quelle somme che dovessero essere accertate e liquidate in corso di causa anche a titolo di spese legali in favore della opposta ed ai danni dell'opponente;
- IN VIA PRINCIPALE IN VIRTU' DEL QUARTO MOTIVO DI APPELLO:
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità (e comunque l'inefficacia) della fideiussione rilasciata dal Sig. per le obbligazioni tutte assunte dalla Sig.ra , Parte_1 Parte_2
per tutte le ragioni di fatto e di diritto di cui in narrativa e, pertanto, dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'intimazione opposta quantomeno nei confronti del Sig. Parte_1
dichiarando nullo, illegittimo ed infondato il decreto ingiuntivo n. 771/2013 Ing. del Tribunale di
Teramo e l'atto di precetto notificato il 27.07.2020.
IN OGNI CASO:
7 con vittoria di spese, rimborso forfettario, competenze professionali del doppio grado di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
B) Ex art. 356 c.p.c., si chiede ammettersi tutte le richieste istruttorie già ritualmente articolate in primo grado e non ammesse in primo grado dal Tribunale di Teramo anche e in particolare si chiede:
I) Si chiede ammettersi prova per interpello e testi sulle seguenti circostanze:
1) “Vero che, al momento della concessione del mutuo n. 003/007142/61 del 13.06.2008, la
[...]
richiedeva alla Sig.ra di acquistare n. 60 azioni della stessa CP_5 Parte_2 CP_5
e, pertanto al momento dell'accredito della somma di € 19.850,00 a titolo di mutuo sul conto
[...]
corrente della Sig.ra , la provvedeva ad addebitare sul conto Controparte_7 Controparte_5 corrente della stessa correntista la somma di € 2.096,00 per l'acquisto delle predette azioni”;
2) “Vero che, in data 29.03.2013, la Sig.ra provvedeva a richiedere alla Parte_2 CP_5
la vendita delle predette n. 60 azioni della stessa che, pertanto, venivano
[...] Controparte_5 vendute dalla al prezzo di € 2.100,00”; Controparte_5
3) “Vero che, la ometteva di provvedere al versamento e/o restituzione della somma Controparte_5
di 2.100,00 in favore della Sig.ra quale netto ricavo della vendita delle n. 60 azioni Parte_2 della stessa ”. Controparte_5
Interrogatorio da deferire al legale rapp.te p.t. della CP_1
Si indicano a testi, i Sigg.ri.:
1) Sig. residente in [...]; Testimone_1
2) Legale rapp.te p.t. della
[...]
a responsabilità limitata, con sede in Controparte_4
Teramo (TE);
B) Si chiede ordinare ex art. 210 c.p.c. e succ. disp. alla
[...]
a Controparte_4 responsabilità limitata e/o alla la produzione dell'attestazione di vendita delle n. 60 CP_1 azioni intestate alla Sig.ra e/o dell'avvenuto pagamento o meno delle stesse in Parte_2 favore di quest'ultima;
C) Si chiede ordinare ex art. 210 c.p.c. e succ. disp. alla
[...]
a Controparte_4
responsabilità limitata e/o alla la produzione di copia autentica di tutti gli estratti CP_1
conto e di tutte le distinte attestanti le operazioni tutte ivi annotate dalla data di accensione fino ad oggi in ordine ai seguenti rapporti di finanziamento e/o di c/c meglio specificati nell'atto di citazione e, quindi:
8 a) contratto di conto corrente n. 2/003/031055/15;
b) contratto di mutuo chirografario n. 003/007142/61 del 13.06.2008;
D) Si chiede disporsi C.T.U. tecnico-contabile diretta a quantificare l'ammontare effettivo del saldo finale dei seguenti rapporti di finanziamento e/o di c/c per cui è causa alla luce degli incassi e delle dedotte invalidità e contestazioni di cui all'atto di citazione in ordine al saggio di interesse ed alla capitalizzazione trimestrale degli stessi, commissione di massimo scoperto, interessi moratori ed usurai ecc., salvo altro in ordine ai rapporti meglio specificati nell'atto di citazione e, quindi:
a) contratto di conto corrente n. 2/003/031055/15;
b) contratto di mutuo chirografario n. 003/007142/61 del 13.06.2008;
E) Ordinarsi alla alla (sic)
[...]
a responsabilità limitata e/o alla Controparte_4
la resa dei conti ex artt. 263 e segg. c.p.c., in ordine al rapporti di finanziamento CP_1
meglio specificati nell'atto di citazione e, quindi:
a) contratto di conto corrente n. 2/003/031055/15;
b) contratto di mutuo chirografario n. 003/007142/61 del 13.06.2008;
F) Si chiede, anche ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e 119 del T.U.b., che l'Ill.mo Sig. voglia: ordinare Pt_4 anche ai sensi dell'art. 119 TUB, ad integrazione di quelli già in atti, l'acquisizione in originale di tutti i contratti di apercredito debitamente sottoscritti, di tutti gli estratti conto sin dall'origine degli impugnati rapporti, delle ricevute di versamento, delle schede della banca e di quanto altro inerente ai rapporti di apertura di credito impugnati, nonché di un completo rendiconto (che indichi, tra l'altro, da una parte il capitale effettivamente erogato dalla banca e dall'altra le remunerazioni, le competenze ed i guadagni percetti dalla banca con riferimento all'intero periodo del rapporto); nonché di Ordinare alla Banca d'Italia di fornire una visura storica in ordine alla posizione contabile controversa;
G) Si chiede disporsi C.T.U. tecnico-contabile atta a determinare:
le rate di finanziamento effettivamente già incassate dalla Controparte_6
e/o dalla società opposta sino ad oggi in ordine al contratto di finanziamento oggetto di
[...]
causa e/o del c/c oggetto di causa;
i tassi di interesse, anche di mora, via via effettivamente applicati da Controparte_6
e/o dalla società opposta per tutti i contratti di finanziamento e/o di c/c oggetto Controparte_6
di causa e se gli stessi abbiano o meno superato il “tasso-soglia dell'usura, includendovi nella determinazione dello stesso anche le commissioni, le spese, commissioni finanziarie, commissioni accessorie, premi assicurativi, spese contrattuali;
9 in caso di superamento del tasso-soglia, le somme che gli opponenti avrebbero effettivamente dovuto corrispondere alla e/o all'opposta per la sola sorte Controparte_6
capitale (impossibilità di applicare qualsiasi altro interesse corrispettivo, convenzionale o moratorio, ex combinato degli artt. 1815 cod. civ. e 1 L. 24/2001);
quantificare l'ammontare effettivo del saldo finale dei rapporti di finanziamento e di c/c per cui è causa alla luce degli incassi e delle dedotte invalidità e contestazioni in ordine al saggio di interesse ed alla capitalizzazione trimestrale degli stessi e pure per ogni singola e diversa operazione, competenze, spese varie, commissioni, oneri vari, valute di addebito, interessi ultralegali ecc., mai convenzionalmente pattuiti tra le parti.
H) DISPORRE perizia contabile (C.T.U.) avente per oggetto i seguenti quesiti: “con riferimento ai rapporti di apertura di credito mediante affidamento con scopertura su c/c impugnato, a)
CALCOLARE la durata solare dell'intera apertura di credito tra le parti in causa;
b) CALCOLARE la scopertura media in linea capitale;
c)CALCOLARE l'ammontare delle competenze complessivamente addebitate nel corso degli interi rapporti;
d) CALCOLARE il tasso di interesse effettivo globale medio annuo con riferimento ai periodi trimestrali di rilevazione del c.d. tasso – soglia secondo i criteri dettati esclusivamente dalla Legge 108/1996 ed art 6444 c.p.; e)
DETERMINARE l'effettivo dare – avere sino alla data di esecuzione della CTU, aggiungendo al capitale effettivamente erogato nel tempo dalla banca gli interessi al tasso legale, senza capitalizzazioni, con eliminazione delle non convenute c.m.s. trimestrali, computando le valute delle singole operazioni dal giorno in cui la banca ha acquisito o perduto la disponibilità dei relativi importi, oppure in difetto con la valuta del giorno dell'operazione effettuata dall'utente; il tutto con rivalutazione monetari.
I) DISPORRE perizia contabile (C.T.U.) avente per oggetto i seguenti quesiti:
“In ordine al contratto di finanziamento e contratto di conto corrente oggetto di causa, al fine di determinarne il saldo, da calcolarsi, alla data indicata in ricorso, [avendo riguardo anche alle movimentazioni relative ai conti (conti il cui saldo non può esser valutato autonomamente, trattandosi di meri conti di evidenza, le cui registrazioni sono destinate ad essere regolate sull'ordinario conto di corrispondenza, unico punto di riferimento nel rapporto tra banca e cliente, cfr. Cass. civ., sez. I , 16/03/2018 , n. 6575)] ricostruendo i rapporti di dare-avere effettivi tra le parti alla stregua delle pattuizioni validamente intercorse tra le stesse;
il Ctu dovrà osservare le modalità ed i criteri di seguito indicati:
1) Utilizzi la documentazione in atti e quella ulteriore che dovesse acquisire nel corso delle operazioni solo su consenso delle parti;
10 2) Nel caso in cui, invece, sussistendo un saldo iniziale documentato, la documentazione sia incompleta nei periodi intermedi, qualora l'estratto conto iniziale del successivo periodo documentato (preceduto dall' intervallo non documentato) rechi saldo migliorativo per il correntista, escluda l'eventuale miglioramento del saldo formatosi nel periodo non documentato (ripartendo quindi dal saldo ricalcolato del precedente periodo documentato). Qualora, invece, l'estratto conto iniziale del secondo periodo documentato (preceduto dal periodo non documentato) rechi saldo peggiorativo per il correntista, mantenga il saldo indicato e riparta da quello 4) con riferimento alla c.m.s.:
i) per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009
n. 2 escluda la c.m.s. nel caso di mancanza di pattuizione o di pattuizione non contenente criteri di determinazione dell'entità (indicazione dell'aliquota percentuale) e delle modalità di calcolo e di capitalizzazione sufficientemente determinate;
nonché se, pur prevista e determinata, sia stata applicata sulla parte di fido utilizzata o sul periodo di massima esposizione e non sulla parte rimasta disponibile e non utilizzata;
ii) dall'1.10.2009 (v. art.
2-bis del d.l. 28.11.2008, n. 185, conv. in l. 28 gennaio 2009, n. 2; Istruzioni
Banca d'Italia del 29.7.2009) applichi la commissione di massimo scoperto, comunque essa sia denominata (purché sia relativa alla remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti), ove risulti che la banca abbia stipulato clausole conformi o adeguato le clausole sulla c.m.s. alle previsioni di cui all'art. 2 bis co. 1 cit., ossia: i) ove pattuita per iscritto e se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo di almeno trenta giorni escludendola comunque se sia stata calcolata per scoperto di conto in assenza di fido o indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affida-mento richiesto dal cliente, e sia specificata-mente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo;
ii) purché sia stata concessa facoltà di recesso al cliente;
iii) purché l'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo di cui al periodo precedente non abbia superato lo 0,5% per trimestre dell'importo dell'affidamento. In caso di mancata conformità a tale previsione di legge, escluda l'applicazione della c.m.s.; iii) per il periodo successivo al 1.10.2012
(decreto CICR 20 giugno 2012, n. 644), escluda la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo 117-bis del testo unico
11 bancario e del suddetto decreto CICR e tenendo cioè conto delle seguenti coordinate: per i contratti di apertura di credito è possibile pattuire per iscritto una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, di ammontare non superiore allo 0,5% per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente (art. 117 bis co. 1 TUB). Per i contratti di conto corrente e di apertura di credito, in caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, è possibile prevedere solo una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento
(art. 117 bis co. 2 TUB). Ogni altra commissione di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti andrà esclusa dai conteggi (117 bis co. 3 TUB).
5) in caso di pattuizione scritta degli interessi passivi nei contratti oggetto di causa verifichi se al momento della pattuizione degli stessi, o dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca, si sia superato il tasso usurario ex l. n. 108/1996 (vigente ed applicabile dal 2.4.1997, data di pubblicazione in GU del primo tasso-soglia) e qualora risulti che il tasso di interesse effettivo globale
(TEG), calcolato secondo i parametri di seguito indicati, risulti superiore al tasso soglia rilevato dal
Ministero del Tesoro con D.M. corrispondente al trimestre in cui vi è stata la pattuizione, ricalcoli il
CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, senza tenere conto di alcun interesse a qualsiasi titolo applicato;
nell'eseguire il suddetto calcolo ai fini della verifica dell'usura originaria, si attenga ai seguenti parametri:
i) tenga conto di ogni onere e spesa escluse imposte e tasse nonché della maggiorazione prevista per la mora (ma, in caso di superamento del tasso soglia per effetto della pattuizione dell'interesse moratorio, ricalcoli l'interesse al tasso corrispettivo o legale)
ii) con riferimento alla c.m.s, per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il
1.10.2010: determini la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con “la CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati (conformemente a quanto statuito da SS.UU. n.
16303/2018);
12 periodo successivo all'1.10.2010: computi nella base di calcolo da confrontare con il tasso soglia ogni onere con funzione di remunerazione del credito, ivi compresa la commissione di massimo scoperto, con esclusione delle sole imposte e tasse:
iii) Per quanto attiene alle altre voci di spesa e/o oneri, ad eccezione dei recuperi per Bolli ed oneri postali, le escluda ove non siano state determinate per iscritto.
6) Ove non risulti superato il predetto tasso soglia, predisponga il calcolo applicando il tasso di interesse pattuito tra le parti nel contratto nella misura numerica ivi indicata, ovvero il diverso tasso di interesse modificato dalla secondo le variazioni via via intervenute e risultanti dagli estratti CP_5
conto. Nel caso in cui le variazioni del tasso di interesse siano peggiorative rispetto alle originarie pattuizioni contrattuali, verifichi se le stesse siano state comunicate per iscritto dalla nel CP_5
rispetto della normativa tempo per tempo vigente con riferimento allo ius variandi. In caso di risposta negativa, calcoli il CTU gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto l'ultimo tasso di interesse pattuito o ritualmente comunicato.
7) A partire dall'entrata in vigore del TUB, calcoli gli interessi secondo quanto previsto per le valute dall'art. 120 TUB nel testo pro tempore vigente laddove nel contratto non vi sia una diversa pattuizione;
8) In caso di mancata pattuizione per iscritto del tasso di interesse passivo nel contratto sottoscritto dalle parti, calcoli il CTU gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto:
i) per i contratti stipulati prima del 9.7.92 (entrata in vigore L.154/92- vedi Corte Cost. ord. 18.12.09
n.338) il tasso legale;
ii) per i contratti stipulati tra il 9.7.92 e il 2.1.2011, il tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB (nel testo ante-cedente il D.L.vo n.141/10);
iii) per i contratti stipulati dopo il 2.1.2011, il tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB (così come modificato dal D.L.vo n.141/10).
9) Con riguardo all'anatocismo,
a) per i contratti stipulati anteriormente al 30.6.2000:
Ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, eliminando la capitalizzazione degli interessi:
-qualora dall'origine del rapporto e fino alla data del 30.6.2000 (relativa alla pubblicazione della delibera CICR) risulti essere stata applicata la capitalizzazione gli interessi;
-ed altresì qualora dall'1.7.2000 risulti essere stata applicata la capitalizzazione degli interessi in assenza di reciprocità tra le parti, e quindi in violazione dell'art. 120 TUB, ovvero qualora
13 l'adeguamento alla delibera CICR non sia stato specificamente pattuito per iscritto tra le parti, non essendo a tal fine sufficiente la mera pubblicazione in G.U. o la comunicazione al correntista;
-ed in ogni caso esclusa ogni capitalizzazione degli interessi passivi dalla data dell'1.1.2014 sino alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016. Per il periodo successivo alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016, verificare se la si sia adeguata alle CP_5
disposizioni ivi previste (artt. 4 e 5) e se il cliente abbia espressamente autorizzato quanto previsto dall'art. 4 comma 5 della citata delibera e, solo in caso affermativo, applichi il regime di capitalizzazione espressamente autorizzato dal cliente;
b) per i contratti stipulati nel periodo dall'1.7.2000 al 31.12.2013:
Ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, eliminando la capitalizzazione degli inte-ressi, qualora risulti essere stata applicata la capitalizzazione degli interessi in assenza di reciprocità tra le parti, e quin-di in violazione dell'art. 120 TUB, ed in ogni caso esclusa ogni capitalizzazione degli interessi passivi dalla data dell'1.1.2014 sino alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016. Per il periodo successivo alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016, verificare se la si sia adeguata alle disposizioni ivi CP_5 previste (artt. 4 e 5) e se il cliente abbia espressamente autorizzato quanto previsto dall'art. 4 comma
5 della citata delibera e, solo in caso affermativo, applichi il regime di capitalizzazione espressamente autorizzato dal cliente;
c) per i contratti stipulati successivamente all'1.1.2014:
Ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti eliminando la capitalizzazione degli interessi passivi dalla data dell'1.1.2014 sino alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016. Per il pe-riodo successivo alla data di entrata in vigore delibera
CICR del 3 agosto 2016, verifichi se la Banca si sia adeguata alle disposizioni ivi previste (artt. 4 e
5) e se il cliente abbia espressamente autorizzato quanto previsto dall'art. 4 comma 5 della citata delibera e, solo in caso affermativo, applichi il regime di capitalizzazione espressamente auto-rizzato dal cliente.
10)VALUTE: Con riferimento alle operazioni in cui è specificamente contestata l'applicazione di una valuta antergata/postergata:
a) per i contratti antecedenti il 2011: accerti il CTU se sussista una pattuizione contrattuale in tal senso e se la stessa sia stata rispettata;
ove sussista pattuizione contrattuale e la stessa non sia stata rispettata, effettui il CTU il conteggio in base alle pattuizioni intercorse tra le parti;
ove non sussista specifica pattuizione contrattuale, effettui il conteggio secondo data valuta (ovvero portando la valuta alla data contabile dell'operazione) con verifica progressiva;
14 b) per i contratti successivi al 2011:
verifichi il CTU se la clausola pattuita sia conforme a quanto previsto dall'art. 120 TUB e se tale clausola sia stata in concreto rispettata dalla banca;
nei casi contrari, effettui il CTU ogni conteggio, tenendo conto dei giorni di valuta così come previsti dall'art. 120 TUB.>>
Per l'appellata
<< CHIEDE IN VIA PRELIMINARE CHE sia rigettata l'avversa eccezione (sollevata con le note di trattazione scritta del 15.06.2025) di tardività/inammissibilità della produzione documentale di cui alla comparsa di costituzione comprovante la titolarità del credito in capo a posto che: Controparte_3
i. l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo all'esponente era stata sollevata nel corso del giudizio di primo grado dai sig.ri e con la comparsa Pt_1 Controparte_8
conclusionale ex art. 190 c.p.c. del 26.09.2022, RENDENDO DI FATTO MATERIALMENTE
IMPOSSIBILE PRODURRE ALCUNCHE' nel breve termine di scadenza della replica;
ii. di intuitiva evidenza, pertanto, come sia assolutamente temeraria l'affermazione di parte appellante che dichiara di “non accettare il contraddittorio sulla documentazione nuova – eccependone la tardività e l'inammissibilità della stessa - prodotta in allegato alla Comparsa di costituzione e risposta del 07.11.2023 dalla Controparte_9
”, visto che è controparte che nel giudizio di prime cure ha, in palese violazione del principio
[...] del contraddittorio, impedito all'esponente di esercitare compiutamente il diritto di difesa, né del resto, in quella fase finale, alcun termine poteva essere concesso dal Giudice di prime cure ex art. 182 c.p.c. ;
iii. assurda ed inconcludente, infine, l'avversa doglianza secondo la quale la Gazzetta Ufficiale di cui al Doc.2 sarebbe documento diverso da quello prodotto in primo grado, atteso che trattasi sempre della stessa gazzetta ufficiale, che infatti è del medesimo contenuto come può agevolmente verificare anche l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, semplicemente estratta, in questa sede di gravame, dal sito ufficiale https://www.gazzettaufficiale.it/;
E QUINDI INSISTE perché l'Ecc.ma Corte d'Appello adita Voglia, contrariis reiectis, per tutti i motivi espositi, accogliere le seguenti CONCLUSIONI
In via preliminare:
- accertare e dichiarare la legittimazione attiva e la titolarità del diritto di Controparte_3
per il tramite della procuratrice speciale ad agire esecutivamente in forza
[...] Controparte_1
di Decreto Ingiuntivo n. 771/2013 emesso dal Tribunale di Teramo;
15 - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e violazione del principio di sinteticità e di chiarezza degli atti processuali;
- accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in appello per violazione dell'art. 164, VI comma c.p.c.;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o tardività dell'atto di citazione;
- rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo in quanto infondata in fatto ed in diritto;
In via principale: rigettare l'avverso atto di citazione in appello perché oltremodo generico ed inconsistente, nonché infondato in fatto e in diritto;
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sopraccitata sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il Tribunale di
Teramo ha rigettato l'opposizione proposta da e avverso il precetto Parte_1 Parte_2
loro notificato dalla il 27.7.2020, avente ad oggetto il pagamento della somma Controparte_1 complessiva di € 7.653,21 e basato sul titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 771/2013 emesso dal medesimo Tribunale in data 18.4.2013, in favore della Controparte_5
poi dichiarato esecutivo in quanto non opposto. Le parti opponenti sono state,
[...]
altresì, condannate al pagamento delle spese di lite in favore della opposta, spese liquidate in complessivi € 4.237,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed iva e cpa come per legge.
1.1. A fondamento dell'opposizione al precetto i debitori avevano:
a) dedotto l'insussistenza del credito di € 5.855,16 portata, quale somma residua dal mutuo chirografario n. 003/007142/61 del 13.06.2008 (la restante parte del credito si riferisce ad € 216,04 a titolo di scoperto di conto corrente n. 2/003/031055/15 oltre interessi al tasso del 13,5%, garantito da fideiussione rilasciata dal , per nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultra Pt_1
legale, illegittimo esercizio dello ius variandi per violazione degli artt. 1175, 1375 e 1439 c.c., illegittima pattuizione ed applicazione della capitalizzazione trimestrale dell'interesse composto, inammissibilità delle commissioni finanziarie, inammissibilità delle commissioni accessorie, nullità del contratto in quanto avente un costo superiore alla tollerabilità e quindi contrario all'ordine pubblico e per violazione della buona fede, usurarietà degli interessi pattuiti, in via subordinata invalidità della fideiussione prestata da per violazione principio trasparenza e della Parte_1
16 buona fede, per nullità del mutuo garantito (exceptio doli), in fideiussione omnibus (secondo uno schema stigmatizzato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 2.5.2005);
b) eccepito, altresì, il pagamento parziale della somma di € 2.100,00 in data 29.3.2013.
Con la note difensive conclusionali precedenti alla discussione orale della causa, gli opponenti eccepivano che l'opposta quale procuratrice speciale di Controparte_1 Controparte_3
non aveva provato la cessione del credito oggetto di causa in favore di quest'ultima da parte
[...] dell'originaria creditrice poi divenuta Controparte_5 [...]
Controparte_10
1.2. In estrema sintesi, la decisione del giudice di prime cure è basata sulla ritenuta dimostrazione, ex art. 58 t.u.b., dell'inclusione del credito per cui è causa nell'avviso di cessione sulla
Gazzetta Ufficiale versato in atti, e, quanto alle eccezioni relative alla illegittimità del contratto di mutuo stipulato da e alla invalidità della fideiussione prestata da Parte_2 Parte_1
sulla preclusione derivante dalla definitività, in quanto non opposto, del decreto ingiuntivo costituente titolo esecutivo. Preclusione rispetto alla quale non osta la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza del 17.05.2022, C-693/19 e C831/19) che trova applicazione alle materia di competenza del diritto europeo e, quindi, non alle fattispecie in esame. Infine, quanto all'eccepita invalidità della fideiussione rilasciata dal per contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. Pt_1
a) l. n. 287/1990 (rientrante nella materia della concorrenza e del mercato, cui è preposta la l. n.
287/1990, dunque di competenza europea), non sono stati prodotti in giudizio né il contratto di fideiussione né il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2015 (necessario per la verifica della corrispondenza delle clausole presenti nel contratto di fideiussione de quo con quelle oggetto di censure da parte della Banca d'Italia) né il modulo di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel
2003, con la conseguenza che gli opponenti non hanno assolto l'onere probatorio a loro carico.
2. Avverso tale decisione, gli opponenti hanno proposto appello.
Si riassumono di seguito i motivi posti a fondamento del gravame.
2.1. Il giudice di prime cure, in violazione di legge, con motivazione contraddittoria e, altresì, non tenendo conto delle risultanze probatorie, ha erroneamente ritenuto la legittimazione e titolarità del diritto di credito da parte della presunta cessionaria costituta in Controparte_3
giudizio per il tramite della mandataria Controparte_1
2.2. E' stata ritenuta l'inammissibilità delle sollevate eccezioni di nullità del decreto ingiuntivo e delle clausole abusive dei contratti posti a fondamento dello stesso, sull'assunto erroneo che il tema fosse coperto dal giudicato del medesimo decreto ingiuntivo, non opposto. Sennonché, il giudicato
17 non opera poiché le domande formulate nel presente giudizio sono diverse e distinte rispetto a quelle avanzata dalle parte opposta nel procedimento monitorio.
2.3. La predetta valutazione si rivela erronea anche alla luce della recente giurisprudenza della
Suprema Corte (Cass. ss.uu. 9479/2023) la quale ha riconosciuto che, qualora il decreto ingiuntivo non venga opposto nei termini, la contestazione delle clausole abusive dei contratti bancari posti a fondamento della domanda monitoria risulta essere sempre proponibile dagli ingiunti sia mediante l'opposizione a decreto ingiuntivo tardiva ex art. 650 c.p.c. sia con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proponibile anche in sede di esecuzione. Pertanto, riqualificata l'opposizione a precetto quale opposizione tardiva, dovranno essere accolti tutte le contestazioni delle clausole abusive dei contratti bancari posti a fondamento della domanda, avanzate dagli opponenti e qui richiamate.
2.4. La decisione è erronea anche con specifico riferimento alla invalidità della fideiussione in quanto sia il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2015 sia il modulo di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003 costituiscono fatti notori “ormai noto a tutti gli operatori del diritto”.
2.5. La riforma della sentenza gravata comporterà la condanna della banca appellata al rimborso delle spese legali nei confronti degli appellanti.
3. Si è costituita, depositando comparsa, la (di seguito, per brevità, Controparte_1 CP_1 nella spiegata qualità, eccependo l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione del principio di sinteticità e di chiarezza e la sua nullità per genericità, e resistendo, nel merito, agli avversi assunti.
4. Sulle conclusioni riportate in epigrafe e all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022), all'udienza del 12.11.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
5. L'eccezione di inammissibilità del gravame va disattesa.
5.1. E' evidente che il torrenziale atto di citazione in appello – di ben 113 pagine a fronte delle
5 pagine della sentenza gravata, pieno zeppo di ripetizioni, argomentazioni ridondanti e citazioni di indirizzi giurisprudenziali, buona parte dei quali superati – non è stato redatto in modo sintetico.
5.2. Tuttavia esso, malgrado la malagevole lettura, consente di avere sufficiente contezza nei termini sopra riassunti degli aspetti, di fatto e di diritto, oggetto del gravame, oltre che delle ragioni di dissenso rispetto al percorso motivazionale del giudice di primo grado, correlate a quelle alternative sulle quali si basa la richiesta riforma della decisione (nel senso che, in considerazione della sua perdurante natura di revisio prioris instantiae, l'appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, non debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero presentare un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado, ma è
18 sufficiente che contenga la individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, v., per tutte, Cass. SS.UU. sent. 27199/2017).
5.3. Il vizio dell'editio actionis contestato dalla parte appellata in relazione alla genericità della domanda per omessa indicazione degli elementi di fatto e di diritto posti a suo fondamento e, quindi, alla assoluta incertezza sul contenuto della causa petendi, non attiene all'atto di appello in quanto tale, ma all'atto di citazione di primo grado – invero, già tempestivamente contestato nel corso del primo grado del giudizio sotto questo stesso profilo – e sarà, quindi, esaminato unitamente ai motivi di appello.
6. Ciò posto, il primo motivo di appello è infondato.
6.1. L'appellata già nell'atto di precetto del 27.7.2020 e poi, per ciò che più conta, nella CP_1
comparsa di costituzione nel primo grado del giudizio depositata il 12.1.2021, deduceva in maniera chiara e precisa la qualità di cessionaria del credito controverso da parte della Controparte_3
di cui era ed è pacificamente procuratrice speciale, specificando nel dettaglio le circostanze della
[...]
cessione: - contratto ex artt. 1 e 4 della legge sulla Cartolarizzazione ed ex art. 58 t.u.b. sottoscritto in data 20.09.2016 con la cedente Controparte_10
- acquisto pro soluto, con effetti economici a decorrere dalla data del 29.09.2016,
[...] un portafoglio di crediti pecuniari individuabili “in blocco”; avviso pubblicato dalla cessionaria mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II n. 154 del
31.12.2016 (come da documento allegato sub n. 1); - cessione nella quale è annoverato il credito vantato dalla cedente nei confronti degli appellanti (posizione ndg 1658371/56939/315506), con tutti gli annessi privilegi, garanzie e accessori.
6.2. Gli appellanti, sotto il predetto profilo, non impugnavano l'atto di precetto della ed, CP_1
anzi, formulavano tutti i motivi di opposizione sul presupposto dell'intervenuta cessione del credito e per questo motivo chiedevano, tra le altre cose, che la Controparte_4
, qualificata come cedente del credito controverso, fosse, in funzione di
[...]
tale qualità, chiamata in giudizio avendo gli opponenti proposto una domanda di accertamento negativo del credito (eccepito come inesistente ovvero estinto) anche nei confronti della predetta cedente (v. pp. 59 e 60 atto di citazione di primo grado), e chiesto, altresì, di essere manlevati dalla stessa (v. P. 65 ibidem).
6.3. Coerentemente, quindi, gli opponenti né alla prima udienza del 14.1.2021 né nei successivi atti difensivi (memorie ex art. 183, comma 6, nn. 1 e 2, c.p.c.) né alla seguente udienza del 3.5.2021 contestavano la titolarità del credito della parte opposta. Sennonché, con una condotta processuale di
19 scarsa lealtà e correttezza processuale, la contestazione veniva sollevata per la prima volta nelle note conclusionali antecedenti alla discussione orale della causa.
6.4. La contestazione degli appellanti interveniva, però, quando la titolarità attiva del credito in capo all'opposta era da ritenersi ormai già incontestata in quanto non specificamente contestata dagli opponenti, rectius in quanto già implicitamente riconosciuta dai medesimi i quali, pur gravati dall'onere di prendere posizione sui fatti posti dall'opposta a fondamento della propria pretesa esecutiva e, più in generale, sui fatti dalla stessa esposti nella memoria di costituzione, non soltanto non avevano dedotto alcunché sul punto, ma avevano articolato difese e domande nei confronti della creditrice cedente incompatibili con la predetta contestazione che, a ben vedere, implicavano il riconoscimento della titolarità attiva della pretesa.
6.5. Il collegio non ignora il principio il principio affermato dalla Suprema Corte – e richiamato nella motivazione della sentenza gravata – per il quale il difetto di titolarità attiva o passiva afferisce al merito della controversia e costituisce una mera difesa, in quanto volta a negare la fondatezza della domanda, non soggetta alle preclusioni assertive (v. Cass. 2951/2016). Il principio, secondo lo stesso insegnamento nomofilattico, fa salva, tuttavia, l'ipotesi in cui la controparte articoli o abbia articolato una difesa incompatibile con la negazione della titolarità della pretesa e, quindi, abbia implicitamente riconosciuto tale pretesa. Tale, come si è detto, è proprio l'evenienza del caso di specie (in tal senso, oltre alla succitata sentenza, v., tra le altre, Cass. 25860/2024).
6.6. Più in generale, va considerato che qualora la questione in parola implichi ovvero da essa conseguano ulteriori accertamenti di fatto, va comunque tenuto conto che restano ferme le preclusioni maturate per l'allegazione e per la prova di fatti impeditivi, modificativi ed estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti. E, quindi, alla parte non può essere consentito sollevare, per la prima volta, una questione da cui derivi una ripartizione dell'onere probatorio più gravosa per la controparte la quale, date le preclusioni ormai intervenute, non è ormai (più) consentito di allegare e/o provare alcunché di nuovo. Dunque, riconoscere, con riferimento al caso di specie, alla parte opponente la predetta possibilità equivarrebbe a pretendere dalla parte opposta una prova che alla stessa non è più consentito di fornire, con violazione del principio della parità delle parti e del diritto di difesa (v. su una fattispecie analoga alla presente, v. Cass. 16904/2018 avente la seguente massima:
”La titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, così che grava sull'attore l'onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione, ovvero li contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito. (Nella specie, la S.C. in un giudizio di opposizione all'esecuzione ha ritenuto insussistente
20 l'onere, da parte del creditore, di provare la titolarità del credito azionato in via esecutiva, sul presupposto che il debitore ne aveva contestato i fatti costitutivi soltanto con la comparsa conclusionale).>>). Del resto, fa riflettere il fatto che, a seguito dell'integrazione documentale operata dalla in sede di costituzione nel presente grado di appello – in effetti, costituente la prima CP_1 occasione per controbattere all'avversa nuova difesa con cui si contestava anche la sufficienza dell'allegazione dell'avviso di cui all'art. 58 t.u.b. – mediante deposito delle comunicazioni scritte ai debitori circa la intercorsa cessione, la proposta di cessione dei crediti e la relativa accettazione nonché procura alla (già allegata ma in questo caso) contenente anche l'estratto dell'allegato CP_1
A ove è riportata la posizione degli appellanti, costoro eccepivano l'inammissibilità di tale produzione documentale ex art. 345 c.p.c.. Il che dimostra che non può essere consentito, se non violando i canoni fondamentali del processo, contestare la titolarità attiva della pretesa quando la controparte non può più integrare le proprie allegazioni di fatto e provare alcunché in replica alla contestazione che rende necessarie le predette ulteriori attività difensive.
6.7. Fermo restando quanto esposto, si osserva che, comunque, la contestazione in parola (che
è sottesa al motivo in esame) è infondata nel merito. Riguardo la prova della cessione del credito in blocco dei crediti bancari ai sensi dell'art. 58 t.u.b. va richiamato il principio giurisprudenziale secondo il quale, per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (così Cass. 31188/2017
e, più di recente, Cass. 10860/2024, Cass. 29872/2024 e Cass. 4277/2023).
6.8. Nella specie, come già lucidamente rilevato dal Tribunale, nell'avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II n. 154 del 31.12.2016 i crediti ceduti (anche) dalla (poi, Controparte_5 [...]
in favore della sono, Controparte_10 Controparte_3
in sintesi, quelli derivanti da contratti sottoscritti dalla prima e classificati a sofferenza entro la data del 26.9.2016, con tutte le relative garanzie. Ebbene, i crediti azionati rientrano in detto ambito poiché derivano da contratti (mutuo e relativa fideiussione del 16.5.2002) stipulati con la predetta cedente e qualificabili senz'altro a sofferenza a fronte del loro incontestato mancato pagamento, a seguito di decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo il 23.4.2013 cui è seguita la notifica in data 29.4.2013 di atto di precetto da parte della . Dunque, data la coincidenza tra i Controparte_5
crediti oggetto del precetto opposto, e le categorie di crediti indicati nell'avviso pubblicato sulla
21 Gazzetta Ufficiale, deve ritenersi che i primi siano compreso tra i secondi e, pertanto che la titolarità dei crediti da parte dell'appellata sia provata.
7. Il secondo motivo è infondato.
7.1. Invero, come ben evidenziato nella motivazione della sentenza appellata – con la quale gli appellanti, asserendo senza alcun costrutto giuridico che le domande proposte nel presente giudizio sono diverse da quella azionate in via monitoria, mostrano di non misurarsi minimamente –, sono consolidati i principi per cui il giudicato, derivante dalla mancata proposizione di opposizione al decreto ingiuntivo, spiega i suoi effetti sul credito azionato incluso il titolo posto a fondamento dello stesso (v., tra le altre, Cass. 22465/2018 e Cass. 18725/2007) e non possono, pertanto, farsi valere in sede di opposizione all'esecuzione i fatti estintivi, impeditivi e modificativi della pretesa anteriori alla formazione del giudicato (cfr. Cass. 11360/2010 e Cass. 25159/2006), evenienza quest'ultima, nel caso di specie, pacificamente ricorrente. Tali principi sono stati ritenuti compatibili con i principi del diritto unionale dalla Suprema Corte (v. Cass. 16983/2018 riferita a fattispecie omologa alla presente) e, più di recente, ribaditi sebbene al di fuori della peculiare fattispecie del decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un consumatore sulla base di un contratto delle cui clausole non sia stata valutata la eventuale vessatorietà secondo la disciplina consumeristica, fattispecie che non ricorre nel caso in esame secondo quanto si dirà avuto riguardo al successivo motivo di appello (v. Cass. SU
9479/2023 su cui si dirà infra).
7.2. L'intangibilità del giudicato osta, dunque, come già ritenuto dal Tribunale, a qualsiasi valutazione in ordine alla invalidità ed efficacia dei contratti posti a fondamento dell'azione monitoria così come a tutti gli altri fatti estintivi, impeditivi e modificativi dei crediti azionati dedotti dagli appellanti (v. supra paragr.
1.1. lett. a) e b)), fermo restando quanto si dirà infra.
8. Il terzo motivo è infondato.
8.1. Gli opponenti sostengono che i motivi di opposizione a precetto concernenti il credito azionato in via monitoria (v. supra paragr.
1.1. lett. a)) sono ammissibili alla luce dell'arresto della
Suprema Corte, sent. ss.uu., n. 9479/2023.
8.2. Sul tema, in conformità a quanto questa Corte territoriale ha già avuto modo di osservare
(v. sent. 16814/2024), si osserva, in sintesi, quanto segue.
8.2.1. il 17.5.2022 sono state emesse dalla Grande Sezione della CGUE quattro coeve pronunce
(sentenza in C-600/19, Ibercaja Banco;
sentenza in C725/19, Impuls Leasing Romania;
sentenza in
C-869/19, ; sentenza in cause riunite C-693/19, , e C831/19, CP_11 Controparte_12 [...]
, quest'ultima originata da rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Controparte_13
Milano) di cui, al pari della successiva sopraindicata sentenza nomofilattica che ne ha delineato le
22 conseguenze processuali nel nostro ordinamento interno (la citata Cass. SU 9479/2023), il giudice nazionale non può non tenere conto;
8.2.2. con esse, ed in particolare con l'ultima sopra indicata, la quale ha efficacia immediata e retroattiva nell'ordinamento nazionale (si vedano i §§ 4.1 e 8 dell'appena citato arresto delle Sezioni
Unite della Cassazione), è stato dichiarato che “l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa - per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità - successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come consumatore ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo”;
8.2.3. L'intervento nomofilattico con il quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno delineato le conseguenze processuali, nell'ordinamento interno, di tale interpretazione della direttiva
93/13/CEE, dopo avere ribadito che il “rilievo d'ufficio del carattere abusivo delle clausole contrattuali … è funzionale all'effettività della tutela del consumatore sotto il profilo della non vincolatività delle clausole medesime, ai sensi dell'art. 6, par. 1, della anzidetta direttiva” e che “la portata retroattiva delle sentenze interpretative della CGUE impone di rinvenire anche per il
“passato” - ossia a fronte di decreti ingiuntivi in precedenza emessi … e divenuti irrevocabili, nonché di conseguenti procedimenti esecutivi ancora in corso … la soluzione che, nell'ambito dell'ordinamento processuale interno, assicuri al consumatore stesso tutela effettiva alla luce dei dicta della Corte di Lussemburgo”, ha individuato tale soluzione nella opposizione (tardiva) al decreto ingiuntivo finalizzata a “far valere (soltanto ed esclusivamente) il carattere abusivo delle clausole contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito oggetto di ingiunzione”;
8.2.4. Più in particolare, la sentenza 9479/2023 ha sancito (ai sensi dell'art. 363 c.p.c., avendo dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità per rinunzia al ricorso), i seguenti, per quanto qui astrattamente rilevante, principi di diritto: “ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della
CGUE del 17 maggio 2022, nel caso in cui il decreto ingiuntivo non opposto, su cui sia fondata l'esecuzione o l'intervento del creditore, non sia motivato in ordine al carattere non abusivo delle
23 clausole del contratto fonte del credito oggetto d'ingiunzione, il giudice dell'esecuzione ha il dovere di controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole che incidono sulla sussistenza o sull'entità del credito azionato, nel contraddittorio e previa instaurazione di una sommaria istruttoria, a prescindere dalla proposizione di un'opposizione esecutiva (potendo, ove non adito prima dalle parti, dare atto, nel provvedimento di fissazione dell'udienza, della mancanza di motivazione del decreto ingiuntivo e invitare il creditore, procedente o intervenuto, a produrre il contratto); il giudice dell'esecuzione è altresì tenuto a informare le parti dell'esito del controllo svolto
- avvertendo il consumatore che entro quaranta giorni da tale informazione ha facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c., esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione - e a soprassedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito fino alla vana scadenza del predetto termine o alle determinazioni del giudice dell'opposizione sull'istanza ex art. 649 c.p.c.”; “ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, quando il titolo azionato è un decreto ingiuntivo non opposto e non motivato sul carattere non abusivo delle clausole del contratto che è fonte del credito ingiunto, ferma la rilevabilità d'ufficio della nullità di protezione, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta dal debitore per far valere l'abusività delle clausole va riqualificata come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimessa alla decisione del giudice di questa, operando la translatio iudicii;
nella medesima ipotesi, se il debitore ha proposto l'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. per far valere l'abusività di una clausola, il giudice dell'esecuzione deve dare termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
(se del caso anche rilevando l'abusività di altre clausole), senza procedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c.”; “ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della
CGUE del 17 maggio 2022, l'opposizione tardiva (ex art. 650 c.p.c.) al decreto ingiuntivo non motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del diritto azionato in via monitoria può riguardare esclusivamente il profilo di abusività di dette clausole;
conseguentemente, il giudice dell'opposizione ha il potere (ex art. 649 c.p.c.) di sospendere, in tutto o in parte, l'esecutorietà del provvedimento monitorio a seconda degli effetti che l'accertamento sull'abusività delle clausole negoziali potrebbe comportare sul titolo giudiziale”.
24 8.2.5. Con ancor più particolare riferimento alle opposizioni esecutive in corso (come la presente), la sentenza ha precisato che “se sia, allo stato, già in corso un'opposizione esecutiva ed emerga un problema di abusività delle clausole del contratto concluso tra consumatore e professionista, il giudice dell'opposizione rileverà d'ufficio la questione e interpellerà il consumatore se intende avvalersi della nullità di protezione. Ove il consumatore voglia avvalersene, il giudice darà al consumatore termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.” (v. §
8.2.1.2.)
8.3. Tanto doverosamente premesso, si osserva che, anche volendo accogliere la prospettazione degli appellanti, la conseguenza non sarebbe l'invocata invalidazione dell'atto di precetto, bensì la mera fissazione del termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c..
8.4. Ma tale opzione, nel caso di specie, deve escludersi.
8.4.1. Invero, non può che convenirsi con la parte opposta odierna appellata – la quale sollevò la relativa eccezione tempestivamente nella comparsa di costituzione e risposta – in ordine alla totale indeterminatezza delle contestazioni articolate dagli appellanti i quali hanno riversato nell'atto di opposizione a precetto – come, poi, in quello di appello – l'esposizione di tutte (o quasi tutte) le possibili criticità verificabili in un rapporto di mutuo o di fideiussione, in modo del tutto teorico ed astratto – come fosse una dissertazione – e, quindi, senza alcun riferimento, reale e specifico, ai contratti conclusi dalle parti, cioè senza indicare le circostanze di fatto e i concreti motivi perché i contratti stipulati dalle parti fossero interessati dalle cause d'invalidità e inefficacia illustrate in via del tutto generale. Indeterminatezza che rende l'atto di citazione a precetto nullo per vizio della editio actionis e che pertanto da parte dell'istruttore in primo grado, avrebbe meritato di essere stigmatizzata ex art. 164, commi 4 e 5, c.p.c..
8.4.2. Va aggiunto che, nel contesto di assoluta genericità appena evidenziato, le parti opponenti né nell'atto di opposizione a precetto né successivamente (invero, neppure nell'odierno atto di appello) non si sono mai qualificate come consumatori né hanno fatto riferimento alla vessatorietà ovvero abusività delle clausole del mutuo chirografario e della fideiussione dagli stessi stipulati (il primo da e la seconda da , limitandosi a dedurre la violazione di Parte_2 Parte_1
principi di ordine pubblico e di disposizioni del diritto interno disciplinanti i rapporti bancari. Non deducendo la propria qualità di consumatori né le ragioni dei rapporti bancari intrattenuti né allegando all'atto di citazione in opposizione a precetto finanche il contratto di conto corrente e di mutuo chirografario, gli opponenti non hanno sottoposto al giudice la questione della vessatorietà/abusività delle clausole dei contratti conclusi né consentito allo stesso di apprezzarla (anche in sede di decisione sulle istanze istruttorie) e di rilevarla d'ufficio adottando le determinazioni conseguenti. Posto che,
25 come si è detto, anche in questo grado del giudizio gli appellanti non hanno fatto alcuna chiarezza, alla predetta grave carenza non è ora più possibile mettere rimedio (neppure d'ufficio) se non in violazione delle preclusioni poste dall'art. 345 c.p.c. e del diritto di difesa della parte appellata (si richiamano i principi esposti al paragr. 6.6.).
9. Il quarto motivo è infondato.
9.1. La doglianza, con cui si sostiene la erroneità del rigetto della eccezione di nullità del contratto di fideiussione o di singole sue clausole perché conformi alle clausole predisposte dall'ABI, frutto di una intesa anticoncorrenziale accertata “dal provvedimento n. 55 del 2.05.2005 emesso dalla
Banca D'Italia” sconta la mancata produzione del provvedimento in questione nel corso del giudizio di primo grado, provvedimento che, in quanto atto amministrativo, non è altrimenti conoscibile dal giudice, neanche “attraverso fonti di conoscenza di carattere ufficiale, quali i siti internet istituzionali degli enti pubblici” (secondo quanto l'appellante sostiene facendo riferimento a un arresto relativo al rito lavoristico), come affermato dalla sentenza impugnata con valutazione che trova il conforto della prevalente giurisprudenza di merito (App. Napoli 13/1/2020; App. Bologna 17/3/2021; App. Venezia
13/9/2021; App. Catania 9/3/2022; Trib. Milano 20/7/2023) e, da ultimo, di legittimità (v. Cass.
7387/2025 <la natura di atto amministrativo del provvedimento della banca d'italia n. 55 2005 sulla nullità delle fideiussioni omnibus osta all'applicabilità principio "iura novit curia" cui all'art. 113 c.p.c., da coordinare con l'art. 1 disp. prel. c.c., poiché quest'ultima disposizione non comprende gli atti amministrativi tra le fonti diritto, la conseguenza che spetta alla parte interessata l'onere produzione dell'atto è suscettibile equipollenti>>).
Nella specie, il provvedimento indicato è stato prodotto soltanto nel presente grado del giudizio, in allegato all'atto di appello;
la produzione risulta, pertanto, inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c..
Manca, di conseguenza, la prova della intesa anticoncorrenziale allegata quale causa di nullità derivata, anche solo parziale, della fideiussione omnibus sottoscritta dal . Per_2
9.2. In ogni caso, al di là della questione della omessa tempestiva produzione in giudizio del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 l'eccezione non potrebbe, nel merito, essere accolta.
9.2.1. E' noto che i contratti di fideiussione che riproducano le intese dichiarate parzialmente nulle perché in violazione del principio della libera concorrenza (artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea) sono parzialmente nulli
– e non integralmente nulli come mostrano di ritenere gli appellanti – ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge 287/1990 e 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (v. Cass. ss.uu. 41994/2021).
26 9.2.2. Allora, gli appellanti avrebbero dovuto allegare in modo puntuale e specifico – ma ancora una volta non lo hanno fatto – che l'esistenza dell'intesa restrittiva trovasse espressione in una o più clausole del contratto di garanzia e che tali clausole avessero rilevanza nella fattispecie concreta (ad esempio, rappresentando il fondamento della pretesa creditoria della banca ovvero, più in generale, avendo esse consentito una estensione della garanzia ad una serie indefinita e futura di rapporti e così fatto ricadere sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca).
9.3. Tali rilievi rendono, perciò, irrilevante rispetto al profilo testé esaminato il sopra illustrato tema dei limiti alla intangibilità del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo de quo (emesso dopo il provvedimento accertativo della anticoncorrenzialità di alcune clausole dello schema ABI) pure in ordine alla validità del contratto di garanzia.
10. Il quinto motivo di appello – che in realtà non è propriamente un motivo di gravame – resta assorbito.
9. In conclusione, l'appello deve essere respinto.
10. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico della parte appellante.
10.1. Esse si liquidano come in dispositivo, in conformità alle tabelle di cui al D.M. 55/2022 come aggiornate con D.M. 147/2022, ed in base al valore della controversia trattandosi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (valore che, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., è commisurato all'entità del credito per cui si procede), secondo i valori medi per tutte le fasi.
11. Alla luce di quanto innanzi esposto la Corte ravvisa la responsabilità processuale aggravata degli appellanti ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c..
11.1. Invero, alla luce della manifesta inconsistenza dei motivi di appello e soprattutto dei citati profili di tardività ed inammissibilità delle difese avanzate (anche con lesione dei diritti di difesa della controparte), deve ritenersi che le parti appellanti abbiano agito con dolo o quanto meno con colpa grave e che, pertanto, esse debbano essere condannate a pagare in favore dell'appellata la somma di
€ 2.900,00, determinata equitativamente in ragione di circa 1/2 dell'importo delle spese di lite da rimborsare alla medesima.
12. L'esito del giudizio comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 ).
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello;
27 2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rimborsare all'appellata le spese del presente grado del giudizio liquidate in complessivi € 5.809,00 oltre rimborso forfettario del 15% ed iva e cpa come per legge, per compenso;
3) condanna gli appellanti, in solido tra loro, a pagare in favore dell'appellato la somma di
€ 2.900,00, oltre interessi legali sino al saldo.
4) dichiara che gli appellanti sono tenuti al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott. Francesco S. Filocamo)
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