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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 23/05/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 3556/2024
Il Giudice Rodolfo LE AR, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalla parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del
22.5.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
in Roccella Jonica, alla Via XXV Aprile n. 13, presso lo studio dell'Avv. CHIEFARI
FABRIZIO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_1 P.IVA_1
contumace
OGGETTO: spettanze assegno ordinario di invalidità.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicata, premesso che con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Locri, nell'ambito del giudizio per
ATPO r.g. n. 3200/22, veniva riconosciuta la sussistenza in suo favore del requisito sanitario di cui all'art. 1 l. 222/84 (assegno ordinario di invalidità), con decorrenza dal maggio 2023; dedotto che, a mezzo di patronato autorizzato, provvedeva in data
2.5.2024 a trasmettere alla sede territorialmente competente la documentazione CP_1
amministrativa necessaria alla liquidazione della provvidenza oggetto di riconoscimento;
dedotto che, con PEC dell'11.11.2024, l'ente veniva diffidato ad adempiere;
lamentato che nonostante l'infruttuoso decorrere del termine di centoventi giorni dall'inoltro della documentazione necessaria, l' non provvedeva al CP_1
pagamento della prestazione;
concludeva chiedendo “che l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 414 e seguenti c.p.c, previa fissazione dell'udienza di discussione voglia così provvedere: 1 Accertare e dichiarare, con qualsiasi statuizione, che la Signora possiede Parte_1
tutti requisiti per ottenere la corresponsione dell'Assegno Ordinario di Invalidità ai sensi della Legge n°222 del 1984 articolo 1, a far data dal accertamento peritale
(Maggio 2023 per come riconosciuto dal Tribunale di Locri con Decreto di Omologa
R.G. n°3200 del 2022 2) per l'effetto condannare, con qualsiasi statuizione,
l' in persona del legale rappresentante “pro tempore”, al versamento in CP_1
favore della ricorrente della corresponsione del beneficio previdenziale richiesto, oltre interessi legali come per legge, a far data da Maggio 2023”, con vittoria di spese.
Non si costituiva in giudizio l' , che deve essere dichiarato contumace attesa la CP_1
regolare notifica del ricorso.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalla parte, a seguito dell'udienza del 22.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ragione del riconoscimento del diritto preteso dall'istante, così come dedotto dalla stessa parte ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU
28.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97,
n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass.,
11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass.
SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza
è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, il riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere la prestazione richiesta e la liquidazione della stessa in favore dell'istante risultano dalla documentazione versata in atti dal ricorrente stesso.
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
2. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass.
26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Nel caso de quo è provato che l'istante ha provveduto a inoltrare la documentazione amministrativa all' in data 2.5.2024 e che l'ente ha proceduto alla liquidazione CP_1
della prestazione rivendicata solo con provvedimento del 30.1.2025, peraltro in data successiva alla notifica del ricorso, intervenuta in data 19.12.2024.
Per tale motivo, in ossequio al principio di soccombenza virtuale, le spese devono essere integralmente poste a carico dell' e vengono liquidate nella misura CP_1
minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate, esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara la contumacia dell' ; CP_1
b) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
c) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
delle spese di lite che liquida nella misura di euro 1.865,00, oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge, con attribuzione.
Locri, 23/05/2025 Il Giudice
Dott. Rodolfo LE AR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 3556/2024
Il Giudice Rodolfo LE AR, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalla parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del
22.5.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
in Roccella Jonica, alla Via XXV Aprile n. 13, presso lo studio dell'Avv. CHIEFARI
FABRIZIO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_1 P.IVA_1
contumace
OGGETTO: spettanze assegno ordinario di invalidità.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicata, premesso che con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Locri, nell'ambito del giudizio per
ATPO r.g. n. 3200/22, veniva riconosciuta la sussistenza in suo favore del requisito sanitario di cui all'art. 1 l. 222/84 (assegno ordinario di invalidità), con decorrenza dal maggio 2023; dedotto che, a mezzo di patronato autorizzato, provvedeva in data
2.5.2024 a trasmettere alla sede territorialmente competente la documentazione CP_1
amministrativa necessaria alla liquidazione della provvidenza oggetto di riconoscimento;
dedotto che, con PEC dell'11.11.2024, l'ente veniva diffidato ad adempiere;
lamentato che nonostante l'infruttuoso decorrere del termine di centoventi giorni dall'inoltro della documentazione necessaria, l' non provvedeva al CP_1
pagamento della prestazione;
concludeva chiedendo “che l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 414 e seguenti c.p.c, previa fissazione dell'udienza di discussione voglia così provvedere: 1 Accertare e dichiarare, con qualsiasi statuizione, che la Signora possiede Parte_1
tutti requisiti per ottenere la corresponsione dell'Assegno Ordinario di Invalidità ai sensi della Legge n°222 del 1984 articolo 1, a far data dal accertamento peritale
(Maggio 2023 per come riconosciuto dal Tribunale di Locri con Decreto di Omologa
R.G. n°3200 del 2022 2) per l'effetto condannare, con qualsiasi statuizione,
l' in persona del legale rappresentante “pro tempore”, al versamento in CP_1
favore della ricorrente della corresponsione del beneficio previdenziale richiesto, oltre interessi legali come per legge, a far data da Maggio 2023”, con vittoria di spese.
Non si costituiva in giudizio l' , che deve essere dichiarato contumace attesa la CP_1
regolare notifica del ricorso.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalla parte, a seguito dell'udienza del 22.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ragione del riconoscimento del diritto preteso dall'istante, così come dedotto dalla stessa parte ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU
28.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97,
n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass.,
11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass.
SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza
è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, il riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere la prestazione richiesta e la liquidazione della stessa in favore dell'istante risultano dalla documentazione versata in atti dal ricorrente stesso.
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
2. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass.
26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Nel caso de quo è provato che l'istante ha provveduto a inoltrare la documentazione amministrativa all' in data 2.5.2024 e che l'ente ha proceduto alla liquidazione CP_1
della prestazione rivendicata solo con provvedimento del 30.1.2025, peraltro in data successiva alla notifica del ricorso, intervenuta in data 19.12.2024.
Per tale motivo, in ossequio al principio di soccombenza virtuale, le spese devono essere integralmente poste a carico dell' e vengono liquidate nella misura CP_1
minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate, esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara la contumacia dell' ; CP_1
b) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
c) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
delle spese di lite che liquida nella misura di euro 1.865,00, oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge, con attribuzione.
Locri, 23/05/2025 Il Giudice
Dott. Rodolfo LE AR