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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/02/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
Verbale di udienza del 4 febbraio 2025 della causa iscritta al n. 2679/2023 R.G.A.C.
È presente l'avv. Monica Allevato, in sostituzione dell'avv. Concetta Sorrentino, per parte attrice, la quale si riporta all'atto introduttivo ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate;
nessuno è comparso per la convenuta , già dichiarata contumace;
Controparte_1
il giudice
dato atto, pronuncia e dà lettura della seguente sentenza, allegata al presente verbale di udienza e depositata telematicamente in uno con il medesimo.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 2679 R.G.A.C. dell'anno 2023, promossa
da in persona del legale rappresentante pro tempore, quale Parte_1 mandataria di rappresentata e difesa dall'avv. Concetta Parte_2
Sorrentino della presso il cui studio, in Roma, Controparte_2 largo Arrigo VII n. 4, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
attrice
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1 convenuta contumace
avente ad oggetto: corrispettivo appalto;
conclusioni di parte attrice: “Voglia il Tribunale adito, in accoglimento della presente domanda e disattesa ogni avversa istanza: - in via principale, accertare e dichiarare il diritto di credito di quale cessionaria dei crediti ceduti da Parte_2
, per i titoli di cui in premessa, e, per l'effetto, Controparte_3 condannare la stessa al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
[..
[...] dell'importo di € 190.253,00, ovvero della diversa somma maggiore o Controparte_4 minore che dovesse essere ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo, ovvero in via di subordine oltre gli interessi ex art. 1284 comma IV c.c. - In via subordinata, condannare l' a pagare la Controparte_1 somma di euro 190.253,00, in favore della per ingiustificato Parte_2 arricchimento, ex artt. 2041 e 2042 cod. civ. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Motivi della Decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente (a seguito di declaratoria di nullità ed ordine di rinnovazione) notificata, a mezzo PEC all'indirizzo Email_1 indicato quale Casella Istituzionale dell'Ateneo nel relativo sito, la Parte_2
per mezzo della sua mandataria documentava (estratto G.U.
[...] Parte_1
e comunicazione, a mezzo PEC, del 12.06.2023) di essere cessionaria della credito di € 190.253,00, portato dalla fattura n. 551 del 15.12.2022, emessa dalla Controparte_3
per la sostituzione di n. 2 generatori termici, giusta allegati attestanti
[...]
l'aggiudicazione di gara telematica MEPA e relativa determina di affidamento, nonché l'emissione di certificato di pagamento n. 1 del 14.12.2022, invocando conseguente condanna alla corresponsione, oltre accessori, come da ritrascritte conclusioni. Dichiarata la contumacia dell' convenuta, in ragione della regolarità della CP_1 notifica [che, per inciso, non andava eseguita all'Avvocatura Distrettuale dello Stato (Cons. Stato nn. 2556/2020, 1778/2015; Cass. SSUU n. 10700/2006)], alla odierna udienza la causa è stata discussa, e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Tanto premesso, la domanda attorea, siccome fondata, deve essere accolta. Legittimazione attiva alla - e titolarità della - pretesa creditoria, anche in difetto di relativa contestazione, devono ritenersi asseverate dalla documentazione versata in atti dall'attrice, ossia dalla G.U. in cui pubblicato il contratto di cessione del credito azionato, nonché dalla successiva comunicazione della cessione alla debitrice ceduta, la cui contumacia non consente di apprezzare l'eventuale pagamento liberatorio alla cedente, anteriore a quella comunicazione. Parimenti documentale la prova del credito. Ed infatti, quello della cedente rappresenta il corrispettivo dell'appalto dei lavori di sostituzione di n. 2 generatori termici, frutto degli allegati (a) avviso di appalto aggiudicato, (b) determina di aggiudicazione del dirigente , (c) Parte_3 documento di stipula numero RDO 3160233, (d) certificato di pagamento della rata n. 1 di Euro 190.253,00, e, quindi, (e) fattura n. 551 del 15.12.2022, di pari importo, di cui documentato l'invio nel Sistema di Interscambio. Come è noto, il creditore che agisce per l'adempimento è onerato della sola allegazione del titolo (fatto costitutivo, nel caso di specie di natura negoziale) dal quale promana la sua pretesa, potendosi limitare alla sola deduzione dell'altrui inadempimento, e rimanendo invece il debitore onerato della prova di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi (Cass. SSUU n. 13533/2001 e successive conformi), la cui esistenza la scelta contumaciale della convenuta non consente di apprezzare, nemmeno sotto il profilo della eventuale illegittimità della cessione.
2 Trattandosi nondimeno di credito derivante da transazione commerciale tra impresa e pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 2, lett. a), d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., sul medesimo sono dovuti gli interessi, al saggio e secondo la decorrenza (art. 4) di cui a quel provvedimento di legge, come richiesto. Spese e competenze di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, decidendo nella causa in epigrafe, disattesa o assorbita ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda attorea, e, per l'effetto, condanna la convenuta Controparte_1
al pagamento, in favore della mandataria della
[...] Parte_1 cessionaria della somma di € 190.253,00, oltre interessi al Parte_2 saggio e secondo la decorrenza di cui al d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i.;
- condanna altresì la ridetta convenuta alla refusione, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 786,00 per esborsi ed in complessivi € 7.052,00 per competenze professionali calcolate al minimo tariffario, in ragione della semplicità della controversia, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Concetta Sorrentino, dichiaratasi antistataria ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Cosenza all'udienza del 4 febbraio 2025
Il giudice
Gino Bloise
Provvedimento letto in udienza e successivamente depositato in uno con il relativo verbale.
Il cancelliere Francesco Raffaele Costabile
3
È presente l'avv. Monica Allevato, in sostituzione dell'avv. Concetta Sorrentino, per parte attrice, la quale si riporta all'atto introduttivo ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate;
nessuno è comparso per la convenuta , già dichiarata contumace;
Controparte_1
il giudice
dato atto, pronuncia e dà lettura della seguente sentenza, allegata al presente verbale di udienza e depositata telematicamente in uno con il medesimo.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 2679 R.G.A.C. dell'anno 2023, promossa
da in persona del legale rappresentante pro tempore, quale Parte_1 mandataria di rappresentata e difesa dall'avv. Concetta Parte_2
Sorrentino della presso il cui studio, in Roma, Controparte_2 largo Arrigo VII n. 4, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
attrice
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1 convenuta contumace
avente ad oggetto: corrispettivo appalto;
conclusioni di parte attrice: “Voglia il Tribunale adito, in accoglimento della presente domanda e disattesa ogni avversa istanza: - in via principale, accertare e dichiarare il diritto di credito di quale cessionaria dei crediti ceduti da Parte_2
, per i titoli di cui in premessa, e, per l'effetto, Controparte_3 condannare la stessa al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
[..
[...] dell'importo di € 190.253,00, ovvero della diversa somma maggiore o Controparte_4 minore che dovesse essere ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo, ovvero in via di subordine oltre gli interessi ex art. 1284 comma IV c.c. - In via subordinata, condannare l' a pagare la Controparte_1 somma di euro 190.253,00, in favore della per ingiustificato Parte_2 arricchimento, ex artt. 2041 e 2042 cod. civ. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Motivi della Decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente (a seguito di declaratoria di nullità ed ordine di rinnovazione) notificata, a mezzo PEC all'indirizzo Email_1 indicato quale Casella Istituzionale dell'Ateneo nel relativo sito, la Parte_2
per mezzo della sua mandataria documentava (estratto G.U.
[...] Parte_1
e comunicazione, a mezzo PEC, del 12.06.2023) di essere cessionaria della credito di € 190.253,00, portato dalla fattura n. 551 del 15.12.2022, emessa dalla Controparte_3
per la sostituzione di n. 2 generatori termici, giusta allegati attestanti
[...]
l'aggiudicazione di gara telematica MEPA e relativa determina di affidamento, nonché l'emissione di certificato di pagamento n. 1 del 14.12.2022, invocando conseguente condanna alla corresponsione, oltre accessori, come da ritrascritte conclusioni. Dichiarata la contumacia dell' convenuta, in ragione della regolarità della CP_1 notifica [che, per inciso, non andava eseguita all'Avvocatura Distrettuale dello Stato (Cons. Stato nn. 2556/2020, 1778/2015; Cass. SSUU n. 10700/2006)], alla odierna udienza la causa è stata discussa, e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Tanto premesso, la domanda attorea, siccome fondata, deve essere accolta. Legittimazione attiva alla - e titolarità della - pretesa creditoria, anche in difetto di relativa contestazione, devono ritenersi asseverate dalla documentazione versata in atti dall'attrice, ossia dalla G.U. in cui pubblicato il contratto di cessione del credito azionato, nonché dalla successiva comunicazione della cessione alla debitrice ceduta, la cui contumacia non consente di apprezzare l'eventuale pagamento liberatorio alla cedente, anteriore a quella comunicazione. Parimenti documentale la prova del credito. Ed infatti, quello della cedente rappresenta il corrispettivo dell'appalto dei lavori di sostituzione di n. 2 generatori termici, frutto degli allegati (a) avviso di appalto aggiudicato, (b) determina di aggiudicazione del dirigente , (c) Parte_3 documento di stipula numero RDO 3160233, (d) certificato di pagamento della rata n. 1 di Euro 190.253,00, e, quindi, (e) fattura n. 551 del 15.12.2022, di pari importo, di cui documentato l'invio nel Sistema di Interscambio. Come è noto, il creditore che agisce per l'adempimento è onerato della sola allegazione del titolo (fatto costitutivo, nel caso di specie di natura negoziale) dal quale promana la sua pretesa, potendosi limitare alla sola deduzione dell'altrui inadempimento, e rimanendo invece il debitore onerato della prova di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi (Cass. SSUU n. 13533/2001 e successive conformi), la cui esistenza la scelta contumaciale della convenuta non consente di apprezzare, nemmeno sotto il profilo della eventuale illegittimità della cessione.
2 Trattandosi nondimeno di credito derivante da transazione commerciale tra impresa e pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 2, lett. a), d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., sul medesimo sono dovuti gli interessi, al saggio e secondo la decorrenza (art. 4) di cui a quel provvedimento di legge, come richiesto. Spese e competenze di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, decidendo nella causa in epigrafe, disattesa o assorbita ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda attorea, e, per l'effetto, condanna la convenuta Controparte_1
al pagamento, in favore della mandataria della
[...] Parte_1 cessionaria della somma di € 190.253,00, oltre interessi al Parte_2 saggio e secondo la decorrenza di cui al d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i.;
- condanna altresì la ridetta convenuta alla refusione, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 786,00 per esborsi ed in complessivi € 7.052,00 per competenze professionali calcolate al minimo tariffario, in ragione della semplicità della controversia, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Concetta Sorrentino, dichiaratasi antistataria ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Cosenza all'udienza del 4 febbraio 2025
Il giudice
Gino Bloise
Provvedimento letto in udienza e successivamente depositato in uno con il relativo verbale.
Il cancelliere Francesco Raffaele Costabile
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