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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/02/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1265/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI^ CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice Carmela Gallina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1265/2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE VERDI 88/A MERATE presso l'Avvocato LUCIANO MARIANNA, che la/lo rappresenta e difende
Opponente
Controparte_1
(C.F. elettivamente domiciliato in VIA DURINI, 4
[...] P.IVA_1
20122 presso l'Avvocato DINETTA SIMONA CP_1
Opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 6 ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo nr. 15513/23 reso da Parte_1
questo Tribunale in data 6.10.23 su istanza della Controparte_2
con il quale gli è stato ingiunto - quale fideiussore - il pagamento in via
[...]
solidale dell'importo di € 31.076,82 a titolo di complessivo saldo debitore inerente diversi contratti stipulati dalla ossia conto corrente, apertura di Controparte_3
credito, concessione di affidamento, fido promiscuo e mutuo chirografario
L'opposizione è articolata sui seguenti motivi:
• incompetenza territoriale del Tribunale di Milano;
• nullità della fidejussione per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede ex art. 1956 c.c.;
• illegittima applicazione di commissioni e spese non pattuite nonché di interessi anatocistici;
• nullità del contratto di mutuo per essere la provvista erogata stata destinata al ripianamento del saldo debitore del conto corrente.
Ha quindi concluso per la revoca del decreto e, in ogni caso, per l'accertamento dell'assenza di alcun credito dell'opposta.
Si è costituita in giudizio quest'ultima contestando le censure sopra riportate e concludendo per il rigetto dell'opposizione previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto.
Accolta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, senza svolgimento di attività istruttoria la causa è stata assunta in decisione a seguito del deposito degli scritti conclusivi nei termini di rito assegnati.
L'opposizione è priva di fondamento.
Preliminarmente occorre valutare la contestazione sollevata dall'opponente in sede di prima memoria relativa all'assenza della condizione di procedibilità per effetto della nullità del procedimento di mediazione.
pagina 2 di 6 L'opponente censura la mancata presenza personale della parte opposta in assenza dell'allegazione di giustificati motivi, nonché, l'irritualità della procura rilasciata per tale procedimento al difensore perché non autenticata.
La censura è inammissibile in quanto tardiva.
Al di là della mancata deduzione di tale contestazione in sede di mediazione – dovendosi ritenere tale sede deputata alla valutazione della ritualità delle procure e, più in generale, dei poteri dei soggetti eventualmente delegati – si rileva come anche nella presente sede l'opponente abbia sollevato la censura non già nel primo atto difensivo utile successivo alla mediazione – ossia la citazione in opposizione - bensì nella memoria ex art. 173 comma 1 nr. 1 c.p.c.
Quanto alla dedotta incompetenza territoriale del giudice adito in sede monitoria, reputa il Tribunale che l'eccezione sia infondata.
La clausola 15 presente nella fideiussione – titolo posto a fondamento della domanda proposta nei confronti del garante - attribuisce la facoltà di decidere la controversia all'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la sede della banca. La stessa, per come redatta, non può ritenersi avere valenza esclusiva posto che non reca elementi dai quali desumere la volontà delle parti di negare l'operatività dei fori concorrenti.
Riguardo a questi ultimi, posto che l'ingiunzione è stata richiesta anche nei confronti della debitrice principale sulla base di plurimi contratti (conto corrente, mutuo chirografario, affidamento) che identificano quale foro quello in cui ha sede legale la banca, risulta corretta la scelta dell'opposta di adire il foro generale delle persone fisiche e giuridiche. è infatti la sede legale della debitrice principale nonché quello ove è CP_1
posta la residenza del garante.
Quanto al merito, è priva di fondamento la censura di nullità della fidejussione per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede ex art. 1956 c.c.
L'opponente censura la circostanza che l'opposta, pur consapevole delle difficoltà economiche della società, avrebbe concesso ulteriore credito alla stessa senza aver preventivamente informato il garante ed acquisito la sua autorizzazione.
pagina 3 di 6 L'assunto è smentito dal ruolo ricoperto da tale soggetto: come documentato dalla visura camerale, il è stato prima amministratore e poi socio unico della società sino al Pt_1
18.1.2023, sì che i contratti sono stati sottoscritti dallo stesso ivi incluso il contestato finanziamento risalente al 21.12.22.
A ciò si aggiunga che la clausola 4 della fideiussione pone a carico di quest'ultimo l'onere specifico di “tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca”. Né può attribuirsi rilievo ai fii pretesi alla circostanza che in occasione precedente l'autorizzazione fosse stata richiesta.
La valenza assorbente del rilievo rende palese la pretestuosità della contestazione.
Le censure inerenti l'applicazione di spese e commissioni non pattuite sono smentite dai documenti.
L'opponente si duole dell'avvenuto addebito di una commissione denominata
“commissione fido accordato” calcolata con aliquota fissa sull'ammontare dei fidi concessi nonché – come attestato dagli estratti conto - di ulteriori oneri per le medesime operazioni di anticipazione e tenuta dei conti. Ciò violerebbe la natura omnicomprensiva della CFA quale codificata dall' art. 117 bis del TUB.
In realtà – come puntualmente replicato dall'opposta – le pagine riepilogative allegate menzionano la voce “spese di tenuta del conto corrente” consistente in importi fissi pari ad € 22 per ogni trimestre o frazione di trimestre, oggetto di specifica e documentata pattuizione.
Parimenti è priva di riscontro l'allegata applicazione di interessi anatocistici.
L'opponente si limita ad evidenziare che l'art. 120, comma 2 TUB nel testo modificato dalla Legge di stabilità 2014, a partire da gennaio 2014 ha reso tout court illegittima l'applicazione degli interessi anatocistici e tale illegittimità è stata confermata anche dall'ultima variazione della norma ad aprile 2016 per effetto del D.L. n. 18/2016, fatta eccezione per gli interessi di mora, capitalizzabili a partire dal 1° ottobre 2016.
pagina 4 di 6 Tuttavia, posto che la norma in commento prescrive la medesima periodicità nel conteggio degli interessi, l'opponente avrebbe dovuto identificare l'assenza di tale caratteristica nei contratti. Tale riscontro non è stato fornito ed anzi le pattuizioni – tutte accettate dalle parti - recano la medesima periodicità di computo.
La censura è dunque infondata.
Parimenti infondata è la contestazione relativa alla pretesa la nullità del contratto di mutuo in data 21.12.22 perché finalizzato all'estinzione delle passività inerenti il conto corrente.
L'assunto dell'opponente va sintetizzato come segue: l'estratto del conto corrente palesa che la quasi totalità della somma erogata attraverso il mutuo è stata utilizzata esclusivamente per ripianare lo scoperto del conto corrente della società e che appena due mesi dopo, si pone l'estinzione del fido promiscuo di Euro 50.000.
Ciò varrebbe a riscontrare l'esistenza di un collegamento funzionale tra i due contratti, con la conseguenza che l'accredito sul conto corrente della somma mutuata rappresenterebbe una mera operazione contabile diretta a ripianare lo scoperto a sua volta insussistente perché calcolato con addebiti illegittimi.
L'argomento è privo di pregio.
L'opposta attraverso gli estratti conto ha documentato come l'importo erogato pari ad €
20.000 era ben superiore rispetto all'entità dello scoperto del periodo: quest'ultimo alla data del 30.9.22 presentava un modesto saldo passivo pari ad € 3.106,10.
In ogni caso, con l'accredito della somma mutuata le operazioni di maggior impatto effettuate dalla società consistono in tre bonifici del 27.12.22 con cui sono stati pagati gli stipendi ai dipendenti, secondo quanto evidenziato dalle causali.
Ciò vale a smentire l'assunto.
Le considerazioni che precedono comportano il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo che va dichiarato definitivo.
pagina 5 di 6 Le spese di giudizio - nella misura liquidata in dispositivo secondo i valori medi dello scaglione di riferimento eccezion fatta per la fase istruttoria di carattere documentale liquidata nel minimo – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione VI civile in funzione monocratica in persona del giudice
Carmela Gallina definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza così decide:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo nr. 15513/23 reso da questo Tribunale in data 6.10.23 su istanza della
[...]
che dichiara definitivo;
Controparte_2
2. condanna l'opponente a rifondere all'opposta Parte_1 [...]
le spese del giudizio liquidate in € 6.713 per Controparte_2
compensi oltre al rimborso spese generali pari al 15% nonché Iva e Cap.
Milano, 5 febbraio 2025
Il giudice
Carmela Gallina
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI^ CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice Carmela Gallina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1265/2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE VERDI 88/A MERATE presso l'Avvocato LUCIANO MARIANNA, che la/lo rappresenta e difende
Opponente
Controparte_1
(C.F. elettivamente domiciliato in VIA DURINI, 4
[...] P.IVA_1
20122 presso l'Avvocato DINETTA SIMONA CP_1
Opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 6 ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo nr. 15513/23 reso da Parte_1
questo Tribunale in data 6.10.23 su istanza della Controparte_2
con il quale gli è stato ingiunto - quale fideiussore - il pagamento in via
[...]
solidale dell'importo di € 31.076,82 a titolo di complessivo saldo debitore inerente diversi contratti stipulati dalla ossia conto corrente, apertura di Controparte_3
credito, concessione di affidamento, fido promiscuo e mutuo chirografario
L'opposizione è articolata sui seguenti motivi:
• incompetenza territoriale del Tribunale di Milano;
• nullità della fidejussione per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede ex art. 1956 c.c.;
• illegittima applicazione di commissioni e spese non pattuite nonché di interessi anatocistici;
• nullità del contratto di mutuo per essere la provvista erogata stata destinata al ripianamento del saldo debitore del conto corrente.
Ha quindi concluso per la revoca del decreto e, in ogni caso, per l'accertamento dell'assenza di alcun credito dell'opposta.
Si è costituita in giudizio quest'ultima contestando le censure sopra riportate e concludendo per il rigetto dell'opposizione previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto.
Accolta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, senza svolgimento di attività istruttoria la causa è stata assunta in decisione a seguito del deposito degli scritti conclusivi nei termini di rito assegnati.
L'opposizione è priva di fondamento.
Preliminarmente occorre valutare la contestazione sollevata dall'opponente in sede di prima memoria relativa all'assenza della condizione di procedibilità per effetto della nullità del procedimento di mediazione.
pagina 2 di 6 L'opponente censura la mancata presenza personale della parte opposta in assenza dell'allegazione di giustificati motivi, nonché, l'irritualità della procura rilasciata per tale procedimento al difensore perché non autenticata.
La censura è inammissibile in quanto tardiva.
Al di là della mancata deduzione di tale contestazione in sede di mediazione – dovendosi ritenere tale sede deputata alla valutazione della ritualità delle procure e, più in generale, dei poteri dei soggetti eventualmente delegati – si rileva come anche nella presente sede l'opponente abbia sollevato la censura non già nel primo atto difensivo utile successivo alla mediazione – ossia la citazione in opposizione - bensì nella memoria ex art. 173 comma 1 nr. 1 c.p.c.
Quanto alla dedotta incompetenza territoriale del giudice adito in sede monitoria, reputa il Tribunale che l'eccezione sia infondata.
La clausola 15 presente nella fideiussione – titolo posto a fondamento della domanda proposta nei confronti del garante - attribuisce la facoltà di decidere la controversia all'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la sede della banca. La stessa, per come redatta, non può ritenersi avere valenza esclusiva posto che non reca elementi dai quali desumere la volontà delle parti di negare l'operatività dei fori concorrenti.
Riguardo a questi ultimi, posto che l'ingiunzione è stata richiesta anche nei confronti della debitrice principale sulla base di plurimi contratti (conto corrente, mutuo chirografario, affidamento) che identificano quale foro quello in cui ha sede legale la banca, risulta corretta la scelta dell'opposta di adire il foro generale delle persone fisiche e giuridiche. è infatti la sede legale della debitrice principale nonché quello ove è CP_1
posta la residenza del garante.
Quanto al merito, è priva di fondamento la censura di nullità della fidejussione per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede ex art. 1956 c.c.
L'opponente censura la circostanza che l'opposta, pur consapevole delle difficoltà economiche della società, avrebbe concesso ulteriore credito alla stessa senza aver preventivamente informato il garante ed acquisito la sua autorizzazione.
pagina 3 di 6 L'assunto è smentito dal ruolo ricoperto da tale soggetto: come documentato dalla visura camerale, il è stato prima amministratore e poi socio unico della società sino al Pt_1
18.1.2023, sì che i contratti sono stati sottoscritti dallo stesso ivi incluso il contestato finanziamento risalente al 21.12.22.
A ciò si aggiunga che la clausola 4 della fideiussione pone a carico di quest'ultimo l'onere specifico di “tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca”. Né può attribuirsi rilievo ai fii pretesi alla circostanza che in occasione precedente l'autorizzazione fosse stata richiesta.
La valenza assorbente del rilievo rende palese la pretestuosità della contestazione.
Le censure inerenti l'applicazione di spese e commissioni non pattuite sono smentite dai documenti.
L'opponente si duole dell'avvenuto addebito di una commissione denominata
“commissione fido accordato” calcolata con aliquota fissa sull'ammontare dei fidi concessi nonché – come attestato dagli estratti conto - di ulteriori oneri per le medesime operazioni di anticipazione e tenuta dei conti. Ciò violerebbe la natura omnicomprensiva della CFA quale codificata dall' art. 117 bis del TUB.
In realtà – come puntualmente replicato dall'opposta – le pagine riepilogative allegate menzionano la voce “spese di tenuta del conto corrente” consistente in importi fissi pari ad € 22 per ogni trimestre o frazione di trimestre, oggetto di specifica e documentata pattuizione.
Parimenti è priva di riscontro l'allegata applicazione di interessi anatocistici.
L'opponente si limita ad evidenziare che l'art. 120, comma 2 TUB nel testo modificato dalla Legge di stabilità 2014, a partire da gennaio 2014 ha reso tout court illegittima l'applicazione degli interessi anatocistici e tale illegittimità è stata confermata anche dall'ultima variazione della norma ad aprile 2016 per effetto del D.L. n. 18/2016, fatta eccezione per gli interessi di mora, capitalizzabili a partire dal 1° ottobre 2016.
pagina 4 di 6 Tuttavia, posto che la norma in commento prescrive la medesima periodicità nel conteggio degli interessi, l'opponente avrebbe dovuto identificare l'assenza di tale caratteristica nei contratti. Tale riscontro non è stato fornito ed anzi le pattuizioni – tutte accettate dalle parti - recano la medesima periodicità di computo.
La censura è dunque infondata.
Parimenti infondata è la contestazione relativa alla pretesa la nullità del contratto di mutuo in data 21.12.22 perché finalizzato all'estinzione delle passività inerenti il conto corrente.
L'assunto dell'opponente va sintetizzato come segue: l'estratto del conto corrente palesa che la quasi totalità della somma erogata attraverso il mutuo è stata utilizzata esclusivamente per ripianare lo scoperto del conto corrente della società e che appena due mesi dopo, si pone l'estinzione del fido promiscuo di Euro 50.000.
Ciò varrebbe a riscontrare l'esistenza di un collegamento funzionale tra i due contratti, con la conseguenza che l'accredito sul conto corrente della somma mutuata rappresenterebbe una mera operazione contabile diretta a ripianare lo scoperto a sua volta insussistente perché calcolato con addebiti illegittimi.
L'argomento è privo di pregio.
L'opposta attraverso gli estratti conto ha documentato come l'importo erogato pari ad €
20.000 era ben superiore rispetto all'entità dello scoperto del periodo: quest'ultimo alla data del 30.9.22 presentava un modesto saldo passivo pari ad € 3.106,10.
In ogni caso, con l'accredito della somma mutuata le operazioni di maggior impatto effettuate dalla società consistono in tre bonifici del 27.12.22 con cui sono stati pagati gli stipendi ai dipendenti, secondo quanto evidenziato dalle causali.
Ciò vale a smentire l'assunto.
Le considerazioni che precedono comportano il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo che va dichiarato definitivo.
pagina 5 di 6 Le spese di giudizio - nella misura liquidata in dispositivo secondo i valori medi dello scaglione di riferimento eccezion fatta per la fase istruttoria di carattere documentale liquidata nel minimo – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione VI civile in funzione monocratica in persona del giudice
Carmela Gallina definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza così decide:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo nr. 15513/23 reso da questo Tribunale in data 6.10.23 su istanza della
[...]
che dichiara definitivo;
Controparte_2
2. condanna l'opponente a rifondere all'opposta Parte_1 [...]
le spese del giudizio liquidate in € 6.713 per Controparte_2
compensi oltre al rimborso spese generali pari al 15% nonché Iva e Cap.
Milano, 5 febbraio 2025
Il giudice
Carmela Gallina
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