Articolo 2 della Legge 20 marzo 1911, n. 252
Articolo 1
Versione
18 aprile 1911
Art. 2.

Il Governo del Re e' autorizzato a provvedere con decreto Reale a tutte le disposizioni che conseguono dalla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 20 marzo 1911.

VITTORIO EMANUELE.

Luzzatti.

Visto, Il guardasigilli: Fani.

Entrata in vigore il 18 aprile 1911