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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 16/06/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1825/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE sezione imprese in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MALQUORI MICHELE ( ), C.F._1
appellante
e
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. FAGIOLINI PAOLA P.IVA_2
( ), C.F._2
appellato
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._3
MATTA SALVATORE ( ), C.F._4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MATTA CP_3 P.IVA_3
SALVATORE ( ), C.F._4 (C.F. ), Controparte_4 C.F._5 appellati contumaci
Conclusioni per : «Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Parte_1
Firenze contraiis rejectis, in totale riforma della impugnata Sentenza del
Tribunale di Firenze n. 2302/2023 emessa dal Tribunale di Firenze Sezione
Quinta civile - Sezione specializzata in materia di impresa - in data
11.07.2023, depositata il 24.07.2023 e notificata il 25 luglio 2023, respingere ogni avversa domanda avanzata nei confronti della
[...]
con vittoria di spese e compensi per i due gradi di giudizio da Parte_1 distrarsi a favore del procuratore antistatario»; per il : «Piaccia Controparte_1 all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze: in tesi respingere l'appello promosso dalla perché infondato in Pt_2 fatto ed in diritto e confermare la sentenza n. 2302/2023 del 24.7.2023 del
Tribunale di Firenze;
in ipotesi, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. della società nei confronti della fallita e Parte_1 conseguentemente, condannarla al risarcimento del danno quantificato in €
50.000,00 (cinquantamilaeuro) oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo a favore del fallimento;
nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui sopra, accertare e dichiarare il diritto del fallimento Controparte_1
alla restituzione a titolo di arricchimento senza causa
[...] dell'importo di € 50.000,00 oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo;
in caso di reiezione delle domande formulate nei confronti della
[...]
condannare la sig.ra e/o la società unipersonale Pt_1 CP_2
pag. 2/12 al pagamento dell'ulteriore somma di € 50.000,00 rispetto CP_3 all'importo di condanna di cui alla sentenza 2302/2023 del Tribunale di
Firenze.
In ogni caso con condanna al pagamento delle spese di lite a favore dello Stato, essendo la comparente ammessa al gratuito patrocinio. Pertanto si chiede fin d'ora la liquidazione dei compensi ex art 82 Testo Unico
115/2002».
Rilevato
Parte_
(in prosieguo ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 2302 del 2023 del Tribunale di Firenze – sezione specializzata in materia d'impresa, con la quale è stata condannata a pagare al la somma di euro Controparte_1
50.000,00, oltre agli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dalla data della domanda al saldo.
Il , nell'ambito di un più ampio contenzioso coinvolgente CP_1
Parte_ anche altri soggetti, aveva agito in giudizio nei confronti di assumendo che a suo beneficio era stato effettuato un pagamento per euro 50.000,00 –
a mezzo di due assegni circolari, uno di euro 40.000,00 e l'altro di euro
10.000,00, con provvista a carico della società in bonis – privo di giustificazione. In ragione di ciò aveva formulato, in via gradata, domanda revocatoria ordinaria, domanda di risarcimento del danno, domanda di ripetizione dell'indebito e domanda di ingiustificato arricchimento.
Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., per il caso di rigetto delle domande spiegate, aveva chiesto la condanna di e/o di CP_2
imputando loro l'esecuzione del citato pagamento. CP_3
Il Tribunale, ritenuta inammissibile l'azione revocatoria ordinaria, ha accolto quella d'indebito ex art. 2033 c.c. – assorbite le altre – sulla base pag. 3/12 Parte_ della stessa narrazione offerta da dalla quale emergeva l'insussistenza di un rapporto con la società in bonis.
L'appello è affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la sintesi di cui all'atto d'impugnazione):
1. «Riconoscimento di inesistenza di rapporto debito/credito: erronea interpretazione delle risultanze processuali»;
2. «Riconoscimento del rapporto cambiario da parte dell'obbligato: mancata valutazione»;
3. «Violazione/falsa applicazione combinato disposto artt.li 2033 - 2697
c.c.».
Si è costituito in giudizio il , protestando l'infondatezza del CP_1 gravame e riproponendo le domande e le eccezioni rimaste assorbite, anche nei confronti di e/o di a cui la comparsa di CP_2 CP_3 costituzione e risposta è stata notificata e che non si sono costituite, così come pure , a cui pure è stato notificato l'atto d'appello. Controparte_4
Sospesa la provvisoria esecutività della sentenza impugnata, assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis – precisate le conclusioni come in esergo, all'esito dell'udienza dell'11 aprile 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c. – la decisione è stata riservata al Collegio con provvedimento del successivo 10 maggio.
Considerato
1. Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia di CP_4
, di e di
[...] CP_2 CP_3
Queste ultime due, in particolare, hanno depositato note scritte senza tuttavia costituirsi in giudizio, ciò che, da un lato, impone di considerarle contumaci e, dall'altro, impedisce di prenderne in esame il tenore (relativo alla necessità di notifica della comparsa di costituzione anche alle altre pag. 4/12 parti del giudizio di primo grado, sebbene le domande ivi contenute non siano rivolte anche nei loro confronti).
Parte_
2. Con il primo motivo d'impugnazione lamenta che il Tribunale, nella messa a disposizione della provvista per i due assegni circolari consegnatile, non abbia ravvisato l'adempimento, da parte di Controparte_1
dell'obbligazione cambiaria da essa assunta con la girata apposta sui
[...] titoli. In tanto consisterebbe l'impossibilità di ravvisare l'indebito.
Parte_ Con il secondo motivo d'appello lamenta che il Tribunale non abbia desunto la sussistenza dell'obbligazione cambiaria dall'eccezione di prescrizione sollevata dalla controparte, che comunque non avrebbe potuto condurre alla ripetizione del pagamento, ex art. 2034 c.c.
I motivi possono trattarsi congiuntamente, in ragione della loro connessione.
Il primo, per come concretamente articolato dall'appellante, è destituito di fondamento.
Parte_ Dalla documentazione prodotta da – che conferma quanto, peraltro, dalla stessa dedotto (pagg. 8 e 9 della comparsa di costituzione di Parte_ in primo grado) – risulta evidente che i due assegni circolari (doc. 6 Parte_ fasc. , pacificamente emessi attingendo alle disponibilità di titolarità di sono stati utilizzati da per onorare, a Controparte_1 CP_2 saldo e stralcio, il debito – d'importo sensibilmente superiore (euro
57.771,86), così come quello portato dalle cambiali (complessivi euro
57.500,00) – nascente dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenuto dalla creditrice esclusivamente nei confronti suoi e di CP_3
(doc. 4 fasc. B&A), tanto da ottenere, il giorno stesso del pagamento,
l'assenso alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale frattanto iscritta su un Parte_ immobile di sua proprietà (doc. 7 fasc. .
pag. 5/12 Dunque, il pagamento è stato eseguito dalla sia pur CP_2 utilizzando fondi non propri ma di titolarità di – in Controparte_1 quanto munita di delega a operare sui conti di quest'ultima, secondo l'accertamento del Tribunale – non raggiunta dall'ingiunzione, e ha riguardato l'obbligazione portata dal titolo giudiziale – diversa e autonoma rispetto a quella dedotta per ottenerlo – non quella cambiaria, che la Parte_ non ha mai adempiuto nei confronti di e che ne avrebbe CP_2 astrattamente legittimato il regresso nei confronti dei giranti.
Ciò impedisce di ritenere che l'emissione (subìta) degli assegni circolari a pagamento del debito monitorio della (e di possa CP_2 CP_3 costituire adempimento dell'obbligazione cambiaria di regresso in capo a che, peraltro, nessun «portatore» ha fatto valere nei suoi Controparte_1 confronti ai sensi della legge cambiaria (art. 50 del r.d. n. 1669 del 1933), tantomeno rispettandone i dettami quanto ad avviso al girante (art. 52) e a consegna degli effetti all'obbligato in regresso (art. 57).
In tal senso, la ricostruzione prospettata a sostegno del primo motivo d'impugnazione non può essere condivisa.
Il secondo mezzo d'impugnazione, che si rifà all'adempimento dell'obbligazione cambiaria assunta dalla società in bonis, è parimenti infondato.
Anche a voler ipotizzare che la attraverso gli assegni circolari, CP_2 abbia onorato il debito cambiario gravante su (in quanto Controparte_1
Parte_ girante degli effetti protestati) nei confronti di non può non rilevarsi come tale pagamento sia avvenuto il 10 marzo 2016, come risulta dalla ricevuta apposta in calce alla fotocopia degli stessi (doc. 6 fasc. B&A), ben oltre il termine di prescrizione dell'azione cambiaria – oggetto di eccezione da parte del sia nell'udienza del 12 ottobre 2021, successiva alla CP_1
Parte_ costituzione di che nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., poi riproposta nella comparsa di costituzione in appello, richiamando le pag. 6/12 eccezioni sollevate in primo grado (pag. 14) e soffermandosi specificamente sulla stessa (pagg. 13 e 14) – ossia, un anno dalla levata di protesto (ex art. 94, secondo comma, della legge cambiaria), avvenuta in data 3 luglio 2013.
Parte_ Né può giovare a l'evocazione del dettato dell'art. 2034 c.c.
(rectius: art. 2940 c.c.), che rende irripetibile ciò che è stato pagato in virtù di un debito prescritto (nella specie, quello cambiario asseritamente adempiuto).
Come chiarito dalla Suprema Corte, «è indubitabile, nel linguaggio ordinario, la distinzione tra il termine “spontaneo” ed il termine “volontario”, caratterizzato soltanto il primo dall'iniziativa autonoma del soggetto agente, senza alcuna influente situazione di necessità e che, se il legislatore ha adoperato, come nella specie, l'avverbio “spontaneamente”, l'ha fatto a ben ragione, tenendo cioè presente tutta la problematica che, sul piano giuridico, è sorta sulla “volontarietà di comportamento”. Il che sta ad indicare che occorre non confondere le fattispecie, per le quali il codice espressamente richiede il carattere della “spontaneità” della prestazione (ad esempio, v. artt. 2940, 2034 C.C. ecc. ecc.), con quelle per le quali richiede la semplice “volontarietà” (ad esempio, v. artt. 1237, 1444, secondo comma
C.C. ecc. ecc. ...). Ora, ove si consideri che l'esclusione di ripetizione è collegata all'ipotesi che l'obbligazione, ancorché non più dovuta per estinzione del credito causa la prescrizione, venga egualmente adempiuta, è agevole poter affermare anche la “ratio” della norma contenuta nell'art. 2940
C.C.: evitare, per la certezza dei rapporti giuridici, che chi, originariamente obbligato, avendo pagato quando però non vi è più tenuto, abbia a pentirsene, chiedendo in restituzione la prestazione eseguita. Di qui
l'esigenza, – ai fini dell'irripetibilità – della spontaneità del pagamento, che ricorre non tanto per l'assenza, unicamente, di violenza fisica o morale
(=pagamento volontario) quanto per l'iniziativa autonoma – a prescindere, cioè, da una qualsiasi situazione di necessità anche soltanto interna – da parte di chi, debitore in effetti era pur se non lo è più» (Cass. n. 3636 del pag. 7/12 1996, in motivazione, successivamente richiamata da Cass. n. 19654 del
2014, sempre in motivazione).
Nella specie non potrebbe certo considerarsi frutto d'iniziativa autonoma di – a ben vedere, nemmeno della sua volontà Controparte_1
– il pagamento effettuato da un soggetto terzo, la estranea CP_2 all'amministrazione della stessa e alla compagine sociale, come da visura Parte_ camerale (doc. 8 fasc. , che tanto ha potuto in ragione della concreta possibilità di operare sui conti societari.
Dunque, il secondo motivo è infondato.
3. Con il terzo mezzo d'impugnazione, l'appellante, in sintesi, lamenta che il non abbia dimostrato la nullità dell'obbligazione CP_1 cambiaria, limitandosi a «parlare» di prescrizione, irrilevante a fini di ripetizione ex art. 2034 (rectius: art. 2940) c.c.
Il motivo è infondato.
Parte_ A fronte della sussistenza dell'obbligazione cambiaria dedotta da il non ne ha eccepito la nullità – ciò che, con tutta evidenza, non CP_1
l'onerava della relativa prova – ma la prescrizione quanto agli effetti protestati e il mancato protesto quanto a quelli per pari importo consegnati
“in sostituzione” dei primi, con data di scadenza al 30 novembre 2013.
L'onere probatorio gravante sul , dunque, riguardava CP_1 esclusivamente i fatti estintivi e impeditivi dedotti.
Quanto all'estinzione per prescrizione, essa risulta dimostrata alla luce delle ragioni precedentemente illustrate a proposito del secondo motivo d'impugnazione.
Quanto al mancato protesto dei titoli cambiari di successiva emissione, esso è pacifico oltre che evidenziato dalla produzione documentale operata Parte_ Parte_ da in cui gli effetti ne risultano privi (doc. 3 fasc. .
pag. 8/12 Né rileva, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio, il fatto che esso risulti alla stregua della documentazione prodotta dalla controparte. Deve al riguardo rammentarsi che «[i]l principio dell'onere della prova (regola residuale di giudizio in conseguenza della quale la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento della sussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti costitutivi) non implica anche che la dimostrazione del buon fondamento del diritto vantato dipenda unicamente dalle prove prodotte dal soggetto gravato dal relativo onere, e non possa, altresì, desumersi da quelle espletate, o comunque acquisite, ad istanza ed iniziativa della controparte. Vige, difatti, nel nostro ordinamento processuale, in uno con il principio dispositivo, quello cd. “di acquisizione probatoria”, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute (e qual che sia la parte ad iniziativa della quale sono state raggiunte), concorrono, tutte ed indistintamente, alla formazione del libero convincimento del giudice, senza che la relativa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro, e senza che possa, conseguentemente, escludersi la utilizzabilità di un prova fornita da una parte per trarne argomenti favorevoli alla controparte» (Cass. n. 23286 del
2024, in massima).
4. Al lume delle considerazioni svolte, seguendo l'impostazione dell'appello – tutto incentrato sull'individuazione di un'obbligazione che smentisca l'indebito – va esclusa quella che trovi fondamento nel decreto ingiuntivo, non ottenuto nei confronti di va parimenti Controparte_1 esclusa la sussistenza dell'obbligazione cambiaria, perché prescritta, e va infine esclusa quella causale, perché pacificamente nessun rapporto Parte_ sostanziale è intercorso tra la pretesa debitrice e
Nella comparsa conclusionale e, più esplicitamente, nella memoria di replica l'appellante, a sostegno della tesi della sussistenza di un'obbligazione della società in bonis verso di sé, evoca il dettato dell'art. 67 pag. 9/12 della legge cambiaria, ai sensi del quale, «[q]uando il portatore abbia perduto l'azione cambiaria contro tutti gli obbligati e non abbia contro i medesimi azione causale, può agire contro il traente o l'accettante o il girante per la somma di cui si siano arricchiti ingiustamente a suo danno».
Parte_ Giova evidenziare come, in primo grado, non abbia tempestivamente allegato le circostanze di cui alla citata fattispecie normativa: non in citazione;
non nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., successiva all'udienza in cui il aveva eccepito la prescrizione;
CP_1 non nella seconda memoria istruttoria, a seguito di quella di controparte in cui l'eccezione di prescrizione era stata meglio illustrata.
Ciò rende inammissibile la deduzione di tale fattispecie d'ingiustificato arricchimento, oltre la maturazione delle preclusioni assertive.
Tantomeno vi fanno riferimento i motivi d'appello, limitandosi a richiamare l'obbligazione cambiaria di regresso e la pretesa irripetibilità di quanto versato in asserito adempimento della stessa, ove anche prescritta, con la conseguenza che, sul punto, una censura alla sentenza manca del tutto o, comunque, connota di difetto di specificità il gravame, carenza che non può certo essere colmata con gli scritti defensionali finali (con riferimento alla comparsa conclusionale, Cass. n. 10930 del 2022, in massima).
A ogni buon conto, anche un eventuale credito ai sensi della citata disposizione sarebbe stato insussistente al momento del pagamento, in quanto prescritto, atteso che, ai sensi dell'art. 94, ultimo comma, della legge cambiaria, applicabile alla fattispecie (Cass. n. 1328 del 1993, in massima),
«[l]'azione d'arricchimento si prescrive nel termine di un anno dal giorno della perdita dell'azione cambiaria», estintasi il 3 luglio 2014. Pertanto, quella di arricchimento si è a sua volta prescritta ben prima del pagamento, avvenuto il 10 marzo 2016.
pag. 10/12 5. In conclusione, l'appello dev'essere respinto – con assorbimento delle domande riproposte dal – e, per l'effetto, la sentenza CP_1 gravata va confermata, sia pur con le integrazioni ritraibili dalle motivazioni esposte.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e, limitatamente al rapporto processuale intercorso con il (in difetto della costituzione delle CP_1 altre parti), si liquidano in dispositivo a favore dello Stato – stante l'ammissione del al patrocinio a sue spese – in applicazione dei CP_1 valori medi tariffari relativi allo scaglione di riferimento (euro 26.001,00 – euro 52.000,00) – minimi quanto alla fase n. 3, essendo mancata l'istruttoria in appello – e nell'ammontare non dimidiato, secondo quello che
è il “diritto vivente” formatosi nell'interpretazione dell'art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002 (Corte cost. n. 64 del 2024, in motivazione).
7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la contumacia di , di e di Controparte_4 CP_2
CP_3
2. rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 2302 del 2023 del Tribunale di Firenze – sezione specializzata in materia d'impresa, che per l'effetto conferma, nei sensi di cui in motivazione;
3. condanna a rifondere allo Stato le spese di Parte_1 lite, liquidate in euro 8.469,00, oltre accessori di legge.
pag. 11/12 4. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione imprese, in data
12 giugno 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Anna Primavera
pag. 12/12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE sezione imprese in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MALQUORI MICHELE ( ), C.F._1
appellante
e
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. FAGIOLINI PAOLA P.IVA_2
( ), C.F._2
appellato
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._3
MATTA SALVATORE ( ), C.F._4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MATTA CP_3 P.IVA_3
SALVATORE ( ), C.F._4 (C.F. ), Controparte_4 C.F._5 appellati contumaci
Conclusioni per : «Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Parte_1
Firenze contraiis rejectis, in totale riforma della impugnata Sentenza del
Tribunale di Firenze n. 2302/2023 emessa dal Tribunale di Firenze Sezione
Quinta civile - Sezione specializzata in materia di impresa - in data
11.07.2023, depositata il 24.07.2023 e notificata il 25 luglio 2023, respingere ogni avversa domanda avanzata nei confronti della
[...]
con vittoria di spese e compensi per i due gradi di giudizio da Parte_1 distrarsi a favore del procuratore antistatario»; per il : «Piaccia Controparte_1 all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze: in tesi respingere l'appello promosso dalla perché infondato in Pt_2 fatto ed in diritto e confermare la sentenza n. 2302/2023 del 24.7.2023 del
Tribunale di Firenze;
in ipotesi, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. della società nei confronti della fallita e Parte_1 conseguentemente, condannarla al risarcimento del danno quantificato in €
50.000,00 (cinquantamilaeuro) oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo a favore del fallimento;
nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui sopra, accertare e dichiarare il diritto del fallimento Controparte_1
alla restituzione a titolo di arricchimento senza causa
[...] dell'importo di € 50.000,00 oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo;
in caso di reiezione delle domande formulate nei confronti della
[...]
condannare la sig.ra e/o la società unipersonale Pt_1 CP_2
pag. 2/12 al pagamento dell'ulteriore somma di € 50.000,00 rispetto CP_3 all'importo di condanna di cui alla sentenza 2302/2023 del Tribunale di
Firenze.
In ogni caso con condanna al pagamento delle spese di lite a favore dello Stato, essendo la comparente ammessa al gratuito patrocinio. Pertanto si chiede fin d'ora la liquidazione dei compensi ex art 82 Testo Unico
115/2002».
Rilevato
Parte_
(in prosieguo ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 2302 del 2023 del Tribunale di Firenze – sezione specializzata in materia d'impresa, con la quale è stata condannata a pagare al la somma di euro Controparte_1
50.000,00, oltre agli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dalla data della domanda al saldo.
Il , nell'ambito di un più ampio contenzioso coinvolgente CP_1
Parte_ anche altri soggetti, aveva agito in giudizio nei confronti di assumendo che a suo beneficio era stato effettuato un pagamento per euro 50.000,00 –
a mezzo di due assegni circolari, uno di euro 40.000,00 e l'altro di euro
10.000,00, con provvista a carico della società in bonis – privo di giustificazione. In ragione di ciò aveva formulato, in via gradata, domanda revocatoria ordinaria, domanda di risarcimento del danno, domanda di ripetizione dell'indebito e domanda di ingiustificato arricchimento.
Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., per il caso di rigetto delle domande spiegate, aveva chiesto la condanna di e/o di CP_2
imputando loro l'esecuzione del citato pagamento. CP_3
Il Tribunale, ritenuta inammissibile l'azione revocatoria ordinaria, ha accolto quella d'indebito ex art. 2033 c.c. – assorbite le altre – sulla base pag. 3/12 Parte_ della stessa narrazione offerta da dalla quale emergeva l'insussistenza di un rapporto con la società in bonis.
L'appello è affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la sintesi di cui all'atto d'impugnazione):
1. «Riconoscimento di inesistenza di rapporto debito/credito: erronea interpretazione delle risultanze processuali»;
2. «Riconoscimento del rapporto cambiario da parte dell'obbligato: mancata valutazione»;
3. «Violazione/falsa applicazione combinato disposto artt.li 2033 - 2697
c.c.».
Si è costituito in giudizio il , protestando l'infondatezza del CP_1 gravame e riproponendo le domande e le eccezioni rimaste assorbite, anche nei confronti di e/o di a cui la comparsa di CP_2 CP_3 costituzione e risposta è stata notificata e che non si sono costituite, così come pure , a cui pure è stato notificato l'atto d'appello. Controparte_4
Sospesa la provvisoria esecutività della sentenza impugnata, assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis – precisate le conclusioni come in esergo, all'esito dell'udienza dell'11 aprile 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c. – la decisione è stata riservata al Collegio con provvedimento del successivo 10 maggio.
Considerato
1. Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia di CP_4
, di e di
[...] CP_2 CP_3
Queste ultime due, in particolare, hanno depositato note scritte senza tuttavia costituirsi in giudizio, ciò che, da un lato, impone di considerarle contumaci e, dall'altro, impedisce di prenderne in esame il tenore (relativo alla necessità di notifica della comparsa di costituzione anche alle altre pag. 4/12 parti del giudizio di primo grado, sebbene le domande ivi contenute non siano rivolte anche nei loro confronti).
Parte_
2. Con il primo motivo d'impugnazione lamenta che il Tribunale, nella messa a disposizione della provvista per i due assegni circolari consegnatile, non abbia ravvisato l'adempimento, da parte di Controparte_1
dell'obbligazione cambiaria da essa assunta con la girata apposta sui
[...] titoli. In tanto consisterebbe l'impossibilità di ravvisare l'indebito.
Parte_ Con il secondo motivo d'appello lamenta che il Tribunale non abbia desunto la sussistenza dell'obbligazione cambiaria dall'eccezione di prescrizione sollevata dalla controparte, che comunque non avrebbe potuto condurre alla ripetizione del pagamento, ex art. 2034 c.c.
I motivi possono trattarsi congiuntamente, in ragione della loro connessione.
Il primo, per come concretamente articolato dall'appellante, è destituito di fondamento.
Parte_ Dalla documentazione prodotta da – che conferma quanto, peraltro, dalla stessa dedotto (pagg. 8 e 9 della comparsa di costituzione di Parte_ in primo grado) – risulta evidente che i due assegni circolari (doc. 6 Parte_ fasc. , pacificamente emessi attingendo alle disponibilità di titolarità di sono stati utilizzati da per onorare, a Controparte_1 CP_2 saldo e stralcio, il debito – d'importo sensibilmente superiore (euro
57.771,86), così come quello portato dalle cambiali (complessivi euro
57.500,00) – nascente dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenuto dalla creditrice esclusivamente nei confronti suoi e di CP_3
(doc. 4 fasc. B&A), tanto da ottenere, il giorno stesso del pagamento,
l'assenso alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale frattanto iscritta su un Parte_ immobile di sua proprietà (doc. 7 fasc. .
pag. 5/12 Dunque, il pagamento è stato eseguito dalla sia pur CP_2 utilizzando fondi non propri ma di titolarità di – in Controparte_1 quanto munita di delega a operare sui conti di quest'ultima, secondo l'accertamento del Tribunale – non raggiunta dall'ingiunzione, e ha riguardato l'obbligazione portata dal titolo giudiziale – diversa e autonoma rispetto a quella dedotta per ottenerlo – non quella cambiaria, che la Parte_ non ha mai adempiuto nei confronti di e che ne avrebbe CP_2 astrattamente legittimato il regresso nei confronti dei giranti.
Ciò impedisce di ritenere che l'emissione (subìta) degli assegni circolari a pagamento del debito monitorio della (e di possa CP_2 CP_3 costituire adempimento dell'obbligazione cambiaria di regresso in capo a che, peraltro, nessun «portatore» ha fatto valere nei suoi Controparte_1 confronti ai sensi della legge cambiaria (art. 50 del r.d. n. 1669 del 1933), tantomeno rispettandone i dettami quanto ad avviso al girante (art. 52) e a consegna degli effetti all'obbligato in regresso (art. 57).
In tal senso, la ricostruzione prospettata a sostegno del primo motivo d'impugnazione non può essere condivisa.
Il secondo mezzo d'impugnazione, che si rifà all'adempimento dell'obbligazione cambiaria assunta dalla società in bonis, è parimenti infondato.
Anche a voler ipotizzare che la attraverso gli assegni circolari, CP_2 abbia onorato il debito cambiario gravante su (in quanto Controparte_1
Parte_ girante degli effetti protestati) nei confronti di non può non rilevarsi come tale pagamento sia avvenuto il 10 marzo 2016, come risulta dalla ricevuta apposta in calce alla fotocopia degli stessi (doc. 6 fasc. B&A), ben oltre il termine di prescrizione dell'azione cambiaria – oggetto di eccezione da parte del sia nell'udienza del 12 ottobre 2021, successiva alla CP_1
Parte_ costituzione di che nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., poi riproposta nella comparsa di costituzione in appello, richiamando le pag. 6/12 eccezioni sollevate in primo grado (pag. 14) e soffermandosi specificamente sulla stessa (pagg. 13 e 14) – ossia, un anno dalla levata di protesto (ex art. 94, secondo comma, della legge cambiaria), avvenuta in data 3 luglio 2013.
Parte_ Né può giovare a l'evocazione del dettato dell'art. 2034 c.c.
(rectius: art. 2940 c.c.), che rende irripetibile ciò che è stato pagato in virtù di un debito prescritto (nella specie, quello cambiario asseritamente adempiuto).
Come chiarito dalla Suprema Corte, «è indubitabile, nel linguaggio ordinario, la distinzione tra il termine “spontaneo” ed il termine “volontario”, caratterizzato soltanto il primo dall'iniziativa autonoma del soggetto agente, senza alcuna influente situazione di necessità e che, se il legislatore ha adoperato, come nella specie, l'avverbio “spontaneamente”, l'ha fatto a ben ragione, tenendo cioè presente tutta la problematica che, sul piano giuridico, è sorta sulla “volontarietà di comportamento”. Il che sta ad indicare che occorre non confondere le fattispecie, per le quali il codice espressamente richiede il carattere della “spontaneità” della prestazione (ad esempio, v. artt. 2940, 2034 C.C. ecc. ecc.), con quelle per le quali richiede la semplice “volontarietà” (ad esempio, v. artt. 1237, 1444, secondo comma
C.C. ecc. ecc. ...). Ora, ove si consideri che l'esclusione di ripetizione è collegata all'ipotesi che l'obbligazione, ancorché non più dovuta per estinzione del credito causa la prescrizione, venga egualmente adempiuta, è agevole poter affermare anche la “ratio” della norma contenuta nell'art. 2940
C.C.: evitare, per la certezza dei rapporti giuridici, che chi, originariamente obbligato, avendo pagato quando però non vi è più tenuto, abbia a pentirsene, chiedendo in restituzione la prestazione eseguita. Di qui
l'esigenza, – ai fini dell'irripetibilità – della spontaneità del pagamento, che ricorre non tanto per l'assenza, unicamente, di violenza fisica o morale
(=pagamento volontario) quanto per l'iniziativa autonoma – a prescindere, cioè, da una qualsiasi situazione di necessità anche soltanto interna – da parte di chi, debitore in effetti era pur se non lo è più» (Cass. n. 3636 del pag. 7/12 1996, in motivazione, successivamente richiamata da Cass. n. 19654 del
2014, sempre in motivazione).
Nella specie non potrebbe certo considerarsi frutto d'iniziativa autonoma di – a ben vedere, nemmeno della sua volontà Controparte_1
– il pagamento effettuato da un soggetto terzo, la estranea CP_2 all'amministrazione della stessa e alla compagine sociale, come da visura Parte_ camerale (doc. 8 fasc. , che tanto ha potuto in ragione della concreta possibilità di operare sui conti societari.
Dunque, il secondo motivo è infondato.
3. Con il terzo mezzo d'impugnazione, l'appellante, in sintesi, lamenta che il non abbia dimostrato la nullità dell'obbligazione CP_1 cambiaria, limitandosi a «parlare» di prescrizione, irrilevante a fini di ripetizione ex art. 2034 (rectius: art. 2940) c.c.
Il motivo è infondato.
Parte_ A fronte della sussistenza dell'obbligazione cambiaria dedotta da il non ne ha eccepito la nullità – ciò che, con tutta evidenza, non CP_1
l'onerava della relativa prova – ma la prescrizione quanto agli effetti protestati e il mancato protesto quanto a quelli per pari importo consegnati
“in sostituzione” dei primi, con data di scadenza al 30 novembre 2013.
L'onere probatorio gravante sul , dunque, riguardava CP_1 esclusivamente i fatti estintivi e impeditivi dedotti.
Quanto all'estinzione per prescrizione, essa risulta dimostrata alla luce delle ragioni precedentemente illustrate a proposito del secondo motivo d'impugnazione.
Quanto al mancato protesto dei titoli cambiari di successiva emissione, esso è pacifico oltre che evidenziato dalla produzione documentale operata Parte_ Parte_ da in cui gli effetti ne risultano privi (doc. 3 fasc. .
pag. 8/12 Né rileva, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio, il fatto che esso risulti alla stregua della documentazione prodotta dalla controparte. Deve al riguardo rammentarsi che «[i]l principio dell'onere della prova (regola residuale di giudizio in conseguenza della quale la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento della sussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti costitutivi) non implica anche che la dimostrazione del buon fondamento del diritto vantato dipenda unicamente dalle prove prodotte dal soggetto gravato dal relativo onere, e non possa, altresì, desumersi da quelle espletate, o comunque acquisite, ad istanza ed iniziativa della controparte. Vige, difatti, nel nostro ordinamento processuale, in uno con il principio dispositivo, quello cd. “di acquisizione probatoria”, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute (e qual che sia la parte ad iniziativa della quale sono state raggiunte), concorrono, tutte ed indistintamente, alla formazione del libero convincimento del giudice, senza che la relativa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro, e senza che possa, conseguentemente, escludersi la utilizzabilità di un prova fornita da una parte per trarne argomenti favorevoli alla controparte» (Cass. n. 23286 del
2024, in massima).
4. Al lume delle considerazioni svolte, seguendo l'impostazione dell'appello – tutto incentrato sull'individuazione di un'obbligazione che smentisca l'indebito – va esclusa quella che trovi fondamento nel decreto ingiuntivo, non ottenuto nei confronti di va parimenti Controparte_1 esclusa la sussistenza dell'obbligazione cambiaria, perché prescritta, e va infine esclusa quella causale, perché pacificamente nessun rapporto Parte_ sostanziale è intercorso tra la pretesa debitrice e
Nella comparsa conclusionale e, più esplicitamente, nella memoria di replica l'appellante, a sostegno della tesi della sussistenza di un'obbligazione della società in bonis verso di sé, evoca il dettato dell'art. 67 pag. 9/12 della legge cambiaria, ai sensi del quale, «[q]uando il portatore abbia perduto l'azione cambiaria contro tutti gli obbligati e non abbia contro i medesimi azione causale, può agire contro il traente o l'accettante o il girante per la somma di cui si siano arricchiti ingiustamente a suo danno».
Parte_ Giova evidenziare come, in primo grado, non abbia tempestivamente allegato le circostanze di cui alla citata fattispecie normativa: non in citazione;
non nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., successiva all'udienza in cui il aveva eccepito la prescrizione;
CP_1 non nella seconda memoria istruttoria, a seguito di quella di controparte in cui l'eccezione di prescrizione era stata meglio illustrata.
Ciò rende inammissibile la deduzione di tale fattispecie d'ingiustificato arricchimento, oltre la maturazione delle preclusioni assertive.
Tantomeno vi fanno riferimento i motivi d'appello, limitandosi a richiamare l'obbligazione cambiaria di regresso e la pretesa irripetibilità di quanto versato in asserito adempimento della stessa, ove anche prescritta, con la conseguenza che, sul punto, una censura alla sentenza manca del tutto o, comunque, connota di difetto di specificità il gravame, carenza che non può certo essere colmata con gli scritti defensionali finali (con riferimento alla comparsa conclusionale, Cass. n. 10930 del 2022, in massima).
A ogni buon conto, anche un eventuale credito ai sensi della citata disposizione sarebbe stato insussistente al momento del pagamento, in quanto prescritto, atteso che, ai sensi dell'art. 94, ultimo comma, della legge cambiaria, applicabile alla fattispecie (Cass. n. 1328 del 1993, in massima),
«[l]'azione d'arricchimento si prescrive nel termine di un anno dal giorno della perdita dell'azione cambiaria», estintasi il 3 luglio 2014. Pertanto, quella di arricchimento si è a sua volta prescritta ben prima del pagamento, avvenuto il 10 marzo 2016.
pag. 10/12 5. In conclusione, l'appello dev'essere respinto – con assorbimento delle domande riproposte dal – e, per l'effetto, la sentenza CP_1 gravata va confermata, sia pur con le integrazioni ritraibili dalle motivazioni esposte.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e, limitatamente al rapporto processuale intercorso con il (in difetto della costituzione delle CP_1 altre parti), si liquidano in dispositivo a favore dello Stato – stante l'ammissione del al patrocinio a sue spese – in applicazione dei CP_1 valori medi tariffari relativi allo scaglione di riferimento (euro 26.001,00 – euro 52.000,00) – minimi quanto alla fase n. 3, essendo mancata l'istruttoria in appello – e nell'ammontare non dimidiato, secondo quello che
è il “diritto vivente” formatosi nell'interpretazione dell'art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002 (Corte cost. n. 64 del 2024, in motivazione).
7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la contumacia di , di e di Controparte_4 CP_2
CP_3
2. rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 2302 del 2023 del Tribunale di Firenze – sezione specializzata in materia d'impresa, che per l'effetto conferma, nei sensi di cui in motivazione;
3. condanna a rifondere allo Stato le spese di Parte_1 lite, liquidate in euro 8.469,00, oltre accessori di legge.
pag. 11/12 4. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione imprese, in data
12 giugno 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Anna Primavera
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