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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/05/2025, n. 2383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2383 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 21/05/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 15802/2023, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Alessia GIUGNO per parte ricorrente e l'Avv. Delia CERNIGLIARO per l' CP_1
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 11.53 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron.
___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
15802 R.G. L. 2023, promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Parte_1 Addì ______________ Rilasciata spedizione in GIUGNO, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata forma esecutiva all'Avv. ______________________ presso lo studio della medesima, in Palermo, Via Ricasoli 48; ______________________ per ___________________
- Ricorrente - ______________________ ______________________
CONTRO Il Cancelliere
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...]
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 21/05/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta la domanda proposta da . Parte_1
Dichiara quest'ultima non soggetta al pagamento delle spese processuali.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato 21/03/2023, , in contraddittorio con Parte_1
l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la CP_1
verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa (30/06/2022).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa e insisteva per il CP_1
rigetto del ricorso.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
21/12/2023, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal CP_1
c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-
economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 21/05/2025, la causa è
stata posta in decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che Parte_1
è affetta “cardiopatia ischemica ipertensiva in I classe NYHA, obesità con complicanze artrosiche a
carico delle ginocchia e del rachide in toto con protrusione discale L5 S1, edentulismo totale
protesizzabile, percentuale attribuita, ernia iatale con saltuarie turbe dispeptiche II classe”e ha concluso che, “trattandosi di patologie coesistenti, con il calcolo riduzionistico è risultato che le infermità sopra indicate ed evidenziate nel corso della consulenza tecnica hanno determinato nei
confronti della stessa una riduzione della capacità lavorativa in misura percentuale del 66%”.
Il c.t.u. ha, pertanto, escluso che la ricorrente possegga i requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza.
Le suddette conclusioni, del tutto conformi a quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice, in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Alla luce di quanto esposto, la domanda proposta da va Parte_1
rigettata.
Parte ricorrente, rimasta soccombente, non può essere condannata al pagamento delle spese processuali, avendo formulato nelle conclusioni del ricorso la dichiarazione di cui al novellato art. 152 disp. att. c.p.c.
Conseguentemente vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle CP_1
consulenze tecniche, già liquidate e poste provvisoriamente carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 21/05/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 21/05/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 15802/2023, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Alessia GIUGNO per parte ricorrente e l'Avv. Delia CERNIGLIARO per l' CP_1
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 11.53 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron.
___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
15802 R.G. L. 2023, promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Parte_1 Addì ______________ Rilasciata spedizione in GIUGNO, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata forma esecutiva all'Avv. ______________________ presso lo studio della medesima, in Palermo, Via Ricasoli 48; ______________________ per ___________________
- Ricorrente - ______________________ ______________________
CONTRO Il Cancelliere
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...]
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 21/05/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta la domanda proposta da . Parte_1
Dichiara quest'ultima non soggetta al pagamento delle spese processuali.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato 21/03/2023, , in contraddittorio con Parte_1
l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la CP_1
verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa (30/06/2022).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa e insisteva per il CP_1
rigetto del ricorso.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
21/12/2023, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal CP_1
c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-
economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 21/05/2025, la causa è
stata posta in decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che Parte_1
è affetta “cardiopatia ischemica ipertensiva in I classe NYHA, obesità con complicanze artrosiche a
carico delle ginocchia e del rachide in toto con protrusione discale L5 S1, edentulismo totale
protesizzabile, percentuale attribuita, ernia iatale con saltuarie turbe dispeptiche II classe”e ha concluso che, “trattandosi di patologie coesistenti, con il calcolo riduzionistico è risultato che le infermità sopra indicate ed evidenziate nel corso della consulenza tecnica hanno determinato nei
confronti della stessa una riduzione della capacità lavorativa in misura percentuale del 66%”.
Il c.t.u. ha, pertanto, escluso che la ricorrente possegga i requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza.
Le suddette conclusioni, del tutto conformi a quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice, in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Alla luce di quanto esposto, la domanda proposta da va Parte_1
rigettata.
Parte ricorrente, rimasta soccombente, non può essere condannata al pagamento delle spese processuali, avendo formulato nelle conclusioni del ricorso la dichiarazione di cui al novellato art. 152 disp. att. c.p.c.
Conseguentemente vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle CP_1
consulenze tecniche, già liquidate e poste provvisoriamente carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 21/05/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)