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Sentenza 10 gennaio 2024
Sentenza 10 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/01/2024, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4449/2023
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Presidente Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice
Dott.ssa Wandalba FARANO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 12/06/2023 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4449/2023 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
28/07/1963, con il patrocinio dell'Avv. GAIANI JESSICA elettivamente domiciliato in Muggiò, via I Maggio n.12, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
E
(C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
07/04/1970, con il patrocinio dell'Avv. CASAROTTI DANIELE, elettivamente domiciliato in Milano, Piazzetta Guastalla n.15, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori secondo le modalità dell'affidamento Per_1 condiviso, con collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre nella ex casa familiare sita in Triuggio, Via dei Tigli, 20.
2) Le decisioni di maggiore interesse relative a , concernenti la sua salute, educazione ed Per_1 istruzione verranno assunte di comune accordo tra i genitori, nel rispetto delle inclinazioni naturali, delle attitudini e delle aspirazioni del figlio. Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, invece, saranno assunte autonomamente da ciascun genitore durante i tempi di permanenza del minore presso di sé.
3) Tenuto conto dell'età di (16 anni) e delle attuali abitudini del minore, i genitori Per_1 convengono che il diritto di visita del sig. venga esercitato in base agli accordi che Pt_1 saranno raggiunti di volta in volta tra padre e figlio, compatibilmente ai rispettivi impegni lavorativi e di studio, previa in ogni caso comunicazione alla madre. Il tutto secondo i tempi e le modalità e nel rispetto dei principi condivisi dai genitori e indicati nell'allegato piano genitoriale (doc. 7), da ritenersi parte integrante e sostanziale.
4) A titolo di contributo al mantenimento di , maggiorenne ma economicamente non Per_2 autosufficiente e , da intendersi comprensivo di tutte le spese che li riguardano ad Per_1 eccezione di quelle aventi carattere straordinario secondo quanto previsto al successivo punto
5) e di quelle relative alle attività di svago dei figli nel fine settimana – a titolo esemplificativo, cinema, pizzeria, week-end fuori porta con o senza pernottamento –, che saranno integralmente sostenute dal genitore con cui i figli si trovano al tempo dell'attività e che la autorizza, il sig. verserà alla sig.ra l'importo mensile complessivo di € 700,00 (€. 350,00 per Pt_1 CP_1 figlio). L'importo anzidetto sarà versato in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere dal deposito del presente ricorso e sarà aggiornato annualmente in misura pari agli indici ISTAT, costo della vita, con decorrenza giugno 2024 e con base di riferimento giugno 2023. 5) Le spese straordinarie relative ai figli saranno sostenute al 50% da ciascuno dei genitori. Per la regolamentazione di dette spese i ricorrenti convengono di riferirsi al protocollo in uso presso il Tribunale di Monza, Prot. N. 1377/2018, sottoscritto in data 07.05.2018, titolato “Linee Guida Condivise concernenti le spese per i figli” come di seguito parzialmente modificato: A. spese mediche / scolastiche / di istruzione (da documentare) erogabili senza il preventivo accordo: a. Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante ed eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
b. Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
c. Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal
[...]
se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); Organizzazione_1
d. Spese mediche urgenti;
e. Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
f. Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
g. Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
h. Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
i. Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
j. Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es.: Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). B. Spese mediche e altre spese per le quali è necessario il preventivo accordo. I ricorrenti convengono che ogni altra spesa non compresa tra quelle indicate alla precedente lettera A. sia soggetta a consenso dell'altro genitore. Tra queste, in via esemplificativa e non esaustiva: k. Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
l. Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
m. Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
n. Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
o. Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
p. Iscrizioni e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
q. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (Es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
r. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
s. Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
t. Viaggi, vacanze trascorsi senza i genitori (esclusivi i week-end fuori porta, regolati nei termini di cui al precedente punto 4); u. Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore utilizzati in via esclusiva dai figli (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). Documentazione della spesa: ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione. Modalità di richiesta e prestazione del consenso: la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata all'altra parte in forma scritta a mezzo e-mail, in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici – salvo urgenze – rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività. Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. Richiesta del rimborso e modalità di adempimento: il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la richiesta di rimborso in forma scritta a mezzo e-mail, con i relativi giustificativi. Il genitore tenuto a rimborsare le spese provvederà al pagamento del dovuto in favore del genitore anticipatario entro sette giorni dal ricevimento della richiesta di rimborso da parte di quest'ultimo. In caso di spese superiori a euro 500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e quindi a versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza. 6) I genitori convengono che a decorrere dal deposito del presente ricorso l'assegno unico e universale – così come eventuali, ulteriori benefici fiscali per i figli – venga diviso al 50% ed a tal fine si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, a compiere ogni incombente utile e necessario. 7) La ex casa familiare, sita in Triuggio, Via dei Tigli n. 20 di esclusiva proprietà della sig.ra resta assegnata, con quanto l'arreda, alla stessa, la quale continuerà a viverci CP_1 unitamente ai figli, facendosi carico di tutte le utenze e delle spese attinenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria.
8) Ad ogni effetto di legge i coniugi si rilasciano sin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti di identità e per l'espatrio del minore, e la presente dichiarazione potrà servire quale nulla osta necessario per qualsiasi autorità competente al rilascio o al rinnovo di essi.
9) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro ritenendo con ciò tacitato quanto dagli stessi reciprocamente preteso a titolo di: (i) conguaglio/arretrato per l'assegno mensile di concorso al mantenimento dei figli;
(ii) arretrati per assegni familiari;
(iii) arretrati per detrazioni fiscali;
(iv) arretrati assegno unico Org_ (marzo 2022 – aprile 2023); (v) arretrati rivalutazione
10) Le spese di lite del presente procedimento sono compensate integralmente tra le parti.
11) I coniugi rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale pronunciata dal Tribunale di Monza in data 03.05.2023 (sent. n. 2054/2021 – dep. in data 12.11.2021). Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli (12.08.2003), maggiorenne ma non Per_2 economicamente autosufficiente e (08.04.2007), minorenne e, per le restanti pattuizioni, Per_1 tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso depositato in data 12/06/2023, così provvede:
[...] Controparte_1
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
n data 05/06/2002 (atto n. 5, Parte II, Serie C, del registro
[...] Controparte_1 degli atti di matrimonio del Comune di Cavenago di Brianza (MB)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cavenago di Brianza (MB), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. 3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 21 dicembre 2023.
Il Presidente est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Presidente Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice
Dott.ssa Wandalba FARANO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 12/06/2023 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4449/2023 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
28/07/1963, con il patrocinio dell'Avv. GAIANI JESSICA elettivamente domiciliato in Muggiò, via I Maggio n.12, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
E
(C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
07/04/1970, con il patrocinio dell'Avv. CASAROTTI DANIELE, elettivamente domiciliato in Milano, Piazzetta Guastalla n.15, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori secondo le modalità dell'affidamento Per_1 condiviso, con collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre nella ex casa familiare sita in Triuggio, Via dei Tigli, 20.
2) Le decisioni di maggiore interesse relative a , concernenti la sua salute, educazione ed Per_1 istruzione verranno assunte di comune accordo tra i genitori, nel rispetto delle inclinazioni naturali, delle attitudini e delle aspirazioni del figlio. Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, invece, saranno assunte autonomamente da ciascun genitore durante i tempi di permanenza del minore presso di sé.
3) Tenuto conto dell'età di (16 anni) e delle attuali abitudini del minore, i genitori Per_1 convengono che il diritto di visita del sig. venga esercitato in base agli accordi che Pt_1 saranno raggiunti di volta in volta tra padre e figlio, compatibilmente ai rispettivi impegni lavorativi e di studio, previa in ogni caso comunicazione alla madre. Il tutto secondo i tempi e le modalità e nel rispetto dei principi condivisi dai genitori e indicati nell'allegato piano genitoriale (doc. 7), da ritenersi parte integrante e sostanziale.
4) A titolo di contributo al mantenimento di , maggiorenne ma economicamente non Per_2 autosufficiente e , da intendersi comprensivo di tutte le spese che li riguardano ad Per_1 eccezione di quelle aventi carattere straordinario secondo quanto previsto al successivo punto
5) e di quelle relative alle attività di svago dei figli nel fine settimana – a titolo esemplificativo, cinema, pizzeria, week-end fuori porta con o senza pernottamento –, che saranno integralmente sostenute dal genitore con cui i figli si trovano al tempo dell'attività e che la autorizza, il sig. verserà alla sig.ra l'importo mensile complessivo di € 700,00 (€. 350,00 per Pt_1 CP_1 figlio). L'importo anzidetto sarà versato in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere dal deposito del presente ricorso e sarà aggiornato annualmente in misura pari agli indici ISTAT, costo della vita, con decorrenza giugno 2024 e con base di riferimento giugno 2023. 5) Le spese straordinarie relative ai figli saranno sostenute al 50% da ciascuno dei genitori. Per la regolamentazione di dette spese i ricorrenti convengono di riferirsi al protocollo in uso presso il Tribunale di Monza, Prot. N. 1377/2018, sottoscritto in data 07.05.2018, titolato “Linee Guida Condivise concernenti le spese per i figli” come di seguito parzialmente modificato: A. spese mediche / scolastiche / di istruzione (da documentare) erogabili senza il preventivo accordo: a. Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante ed eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
b. Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
c. Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal
[...]
se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); Organizzazione_1
d. Spese mediche urgenti;
e. Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
f. Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
g. Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
h. Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
i. Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
j. Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es.: Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). B. Spese mediche e altre spese per le quali è necessario il preventivo accordo. I ricorrenti convengono che ogni altra spesa non compresa tra quelle indicate alla precedente lettera A. sia soggetta a consenso dell'altro genitore. Tra queste, in via esemplificativa e non esaustiva: k. Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
l. Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
m. Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
n. Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
o. Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
p. Iscrizioni e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
q. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (Es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
r. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
s. Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
t. Viaggi, vacanze trascorsi senza i genitori (esclusivi i week-end fuori porta, regolati nei termini di cui al precedente punto 4); u. Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore utilizzati in via esclusiva dai figli (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). Documentazione della spesa: ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione. Modalità di richiesta e prestazione del consenso: la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata all'altra parte in forma scritta a mezzo e-mail, in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici – salvo urgenze – rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività. Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. Richiesta del rimborso e modalità di adempimento: il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la richiesta di rimborso in forma scritta a mezzo e-mail, con i relativi giustificativi. Il genitore tenuto a rimborsare le spese provvederà al pagamento del dovuto in favore del genitore anticipatario entro sette giorni dal ricevimento della richiesta di rimborso da parte di quest'ultimo. In caso di spese superiori a euro 500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e quindi a versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza. 6) I genitori convengono che a decorrere dal deposito del presente ricorso l'assegno unico e universale – così come eventuali, ulteriori benefici fiscali per i figli – venga diviso al 50% ed a tal fine si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, a compiere ogni incombente utile e necessario. 7) La ex casa familiare, sita in Triuggio, Via dei Tigli n. 20 di esclusiva proprietà della sig.ra resta assegnata, con quanto l'arreda, alla stessa, la quale continuerà a viverci CP_1 unitamente ai figli, facendosi carico di tutte le utenze e delle spese attinenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria.
8) Ad ogni effetto di legge i coniugi si rilasciano sin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti di identità e per l'espatrio del minore, e la presente dichiarazione potrà servire quale nulla osta necessario per qualsiasi autorità competente al rilascio o al rinnovo di essi.
9) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro ritenendo con ciò tacitato quanto dagli stessi reciprocamente preteso a titolo di: (i) conguaglio/arretrato per l'assegno mensile di concorso al mantenimento dei figli;
(ii) arretrati per assegni familiari;
(iii) arretrati per detrazioni fiscali;
(iv) arretrati assegno unico Org_ (marzo 2022 – aprile 2023); (v) arretrati rivalutazione
10) Le spese di lite del presente procedimento sono compensate integralmente tra le parti.
11) I coniugi rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale pronunciata dal Tribunale di Monza in data 03.05.2023 (sent. n. 2054/2021 – dep. in data 12.11.2021). Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli (12.08.2003), maggiorenne ma non Per_2 economicamente autosufficiente e (08.04.2007), minorenne e, per le restanti pattuizioni, Per_1 tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso depositato in data 12/06/2023, così provvede:
[...] Controparte_1
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
n data 05/06/2002 (atto n. 5, Parte II, Serie C, del registro
[...] Controparte_1 degli atti di matrimonio del Comune di Cavenago di Brianza (MB)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cavenago di Brianza (MB), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. 3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 21 dicembre 2023.
Il Presidente est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona