Decreto cautelare 22 dicembre 2016
Ordinanza cautelare 11 gennaio 2017
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, ordinanza cautelare 11/01/2017, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/01/2017
N. 00006/2017 REG.PROV.CAU.
N. 01474/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1474 del 2016, proposto da:
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Anna Del Giudice, C.F. [...], Luca Alberto Clarizio, C.F. [...], con domicilio eletto presso il loro studio, in Bari, via Vito Nicola De Nicolò, n. 7;
contro
Azienda Sanitaria Locale Bari, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Faretra, C.F. [...], con domicilio eletto presso gli uffici dell’Azienda Sanitaria Locale di Bari, in Bari, Lungomare Starita, n. 6;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
delle determinazioni assunte con la nota del -OMISSIS-, ad oggetto “scadenza proroga per presentazione D.I.A.”, con cui l’Azienda Sanitaria Locale di Bari - Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione - ha diffidato la legale rappresentante della società ricorrente alla prosecuzione dell’attività di ristorazione;
di ogni altro provvedimento, anche non noto, ove esistente, comunque connesso, preordinato o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2017 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv.ti Anna Del Giudice e Alberto Clarizio, per la ricorrente e avv. Carmine Cagnazzo, su delega dell'avv. Anna Faretra, per l'Azienda sanitaria;
Considerato che parte ricorrente ha fatto inutilmente decorrere l’ampio termine assegnato – di fatto - per la regolarizzazione prescritta nella nota dell’11.8.2015 dell’A.S.L. di Bari, i cui rilievi non sono oggetto di gravame;
Ritenuto, pertanto, che la ricorrente non possa dolersi degli effetti prodotti dalla sua stessa inerzia e che non possa accampare la pretesa a proseguire l’attività di cui si tratta in assenza di tale formale regolarizzazione e fino alla regolarizzazione stessa;
Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Flavia Risso, Referendario, Estensore
Maria Colagrande, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Flavia Risso | Giacinta Serlenga |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.