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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/04/2025, n. 1816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1816 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice onorario dott.ssa Rosalba Musillami, nella causa civile iscritta al N. 8519/2024
R.G.L. promossa da
cod. fisc. , nato a [...] il 7 ottobre Parte_1 C.F._1
1974, elettivamente domiciliato in Catania, via Gabriele D'Annunzio n. 41 presso lo studio degli Avv.ti Michele Maria Giorgianni e Salvatore Neri, già rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Di Mauro
- ricorrente -
CONTRO
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande 21 ed elettivamente domiciliato in Palermo, Via Laurana 59, nell'ufficio legale dell' presso l'avvocato Marco Di Gloria che lo rappresenta e difende CP_2
-resistente -
Avente ad oggetto: Ordinanza ingiunzione
All'udienza del 15.04.2025, definitivamente pronunciando, dà lettura - ai sensi dell'art. 429 cpc - della seguente
SENTENZA
Munita del dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Dichiara cessata la materia del contendere. CP_ Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie ed accessori come per legge e che distrae in favore degli Avv.ti Michele Maria Giorgianni e Salvatore Neri, dichiaratisi antistatari.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso del 04.06.2024 il ricorrente opponeva l'Ordinanza Ingiunzione n.
000509193 relativa ad atto di accertamento n. 5502.17/11/2021.0140057 del CP_2
17/11/2021 con la quale veniva ordinato a , “in qualità di legale Parte_1
rappresentante / responsabile della società SICILCRYO S.R.L.” il pagamento di complessivi di €uro 4.584,00.
Eccepiva in via preliminare l'estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione comminata attesa la violazione dell'art.14 della Legge n. 689/1981; nel merito il difetto di legittimazione passiva anche tenuto conto che si tratta dell'amministratore giudiziario nonchè l'avvenuto pagamento dei contributi.
CP_ Si costituiva l che dava atto di avere annullato in autotutela l'ordinanza ingiunzione opposta.
All'udienza di oggi entrambe le parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del
CP_ contendere. Il procuratore del ricorrente insisteva per la condanna dell' alle spese di lite, mentre il procuratore dell' ne chiedeva la compensazione. CP_1
La causa viene quindi decisa come in epigrafe.
* CP_ Il Giudice, esaminata la documentazione prodotta dall' e preso atto dell'intervenuto annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione opposta, dichiara cessata la materia del contendere.
Atteso che il provvedimento di annullamento è intervenuto successivamente al CP_ deposito del ricorso, le spese di lite vanno poste a carico dell' per il principio della soccombenza virtuale e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM
55/2014 e del DM 147/2022 tenuto conto dell'attività svolta e con distrazione ai procuratori che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 15.04.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice onorario dott.ssa Rosalba Musillami, nella causa civile iscritta al N. 8519/2024
R.G.L. promossa da
cod. fisc. , nato a [...] il 7 ottobre Parte_1 C.F._1
1974, elettivamente domiciliato in Catania, via Gabriele D'Annunzio n. 41 presso lo studio degli Avv.ti Michele Maria Giorgianni e Salvatore Neri, già rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Di Mauro
- ricorrente -
CONTRO
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande 21 ed elettivamente domiciliato in Palermo, Via Laurana 59, nell'ufficio legale dell' presso l'avvocato Marco Di Gloria che lo rappresenta e difende CP_2
-resistente -
Avente ad oggetto: Ordinanza ingiunzione
All'udienza del 15.04.2025, definitivamente pronunciando, dà lettura - ai sensi dell'art. 429 cpc - della seguente
SENTENZA
Munita del dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Dichiara cessata la materia del contendere. CP_ Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie ed accessori come per legge e che distrae in favore degli Avv.ti Michele Maria Giorgianni e Salvatore Neri, dichiaratisi antistatari.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso del 04.06.2024 il ricorrente opponeva l'Ordinanza Ingiunzione n.
000509193 relativa ad atto di accertamento n. 5502.17/11/2021.0140057 del CP_2
17/11/2021 con la quale veniva ordinato a , “in qualità di legale Parte_1
rappresentante / responsabile della società SICILCRYO S.R.L.” il pagamento di complessivi di €uro 4.584,00.
Eccepiva in via preliminare l'estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione comminata attesa la violazione dell'art.14 della Legge n. 689/1981; nel merito il difetto di legittimazione passiva anche tenuto conto che si tratta dell'amministratore giudiziario nonchè l'avvenuto pagamento dei contributi.
CP_ Si costituiva l che dava atto di avere annullato in autotutela l'ordinanza ingiunzione opposta.
All'udienza di oggi entrambe le parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del
CP_ contendere. Il procuratore del ricorrente insisteva per la condanna dell' alle spese di lite, mentre il procuratore dell' ne chiedeva la compensazione. CP_1
La causa viene quindi decisa come in epigrafe.
* CP_ Il Giudice, esaminata la documentazione prodotta dall' e preso atto dell'intervenuto annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione opposta, dichiara cessata la materia del contendere.
Atteso che il provvedimento di annullamento è intervenuto successivamente al CP_ deposito del ricorso, le spese di lite vanno poste a carico dell' per il principio della soccombenza virtuale e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM
55/2014 e del DM 147/2022 tenuto conto dell'attività svolta e con distrazione ai procuratori che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 15.04.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente
2