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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/10/2025, n. 7732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7732 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22129/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
- Sezione specializzata in materia di impresa A -
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Giani Presidente Rel
dott.ssa Lorena Casiraghi Giudice dott. Edmondo Tota Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22129/2025 promossa da: con Direttore il Sig. Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Taine Alcides De Almeida, titolare della Carta Professionale n.
regolarmente registrata presso l'Ordine degli Avvocati del Portogallo, giusta procura in Num_1 calce all'allegato 1 dell'atto introduttivo
ATTRICE
Contro in persona del legale rappresentante Controparte_1
*
OGGETTO: diritto d'autore. Regolamento UE Europeo n. 861/2007
***
MOTIVAZIONE
1. L'attrice ha promosso il presente procedimento europeo per le controversie di modesta entità, di cui al Regolamento Europeo n. 861/2007, con atto depositato in cancelleria in data 12 giugno
2025, chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento dei danni Controparte_1 subiti a seguito dell'indebito sfruttamento economico dell'opera fotografica realizzata dal Sig.
pagina 1 di 5 i cui diritti economici esclusivi sulle immagini fotografiche sono detenuti Parte_2 dall'attrice (con atto del 30 giugno 2020, All. C1), allegando che:
- il sig. ha pubblicato un annuncio relativo a un'offerta di lavoro per conto Persona_1 della società convenuta sul sito Controparte_1 https://www.linkedin.com/posts/zacharystafford1_driver-motivated-hardworking-activity-
660611100051092272-hfZG, nel quale, senza autorizzazione, ha utilizzato la foto intitolata
“Piazza del Duomo | Milan, Italy” di creazione di (All. C2). Persona_2
- L'immagine è stata utilizzata in data 17 luglio 2020 sulla pagina LinkedIn.
- In data 31 luglio 2020, contestata la violazione del copyright, l'attrice ha ingiunto alla convenuta l'immediata cessazione della violazione.
- la violazione è tuttora in corso (All. C5);
- l'attore ha ingiunto alla convenuta l'immediata cessazione della violazione con comunicazione e-mail del 19.5.2025 (All. C6);
-la fotografia è una creazione del fotografo ed è stata pubblicata sul sito Parte_2 dell'attore in data 9 settembre 2018 con la data di creazione, il nome dell'autore, data e anno di pubblicazione accanto all'immagine.
Secondo la parte attrice, una semplice “ricerca con immagini” tramite Google sarebbe stata idonea ad indirizzare gli utenti al sito web dell'attore dove è possibile acquistare una licenza e dove viene indicato che la fotografia è protetta da copyright.
2. Depositata la domanda introduttiva del procedimento per le controversie di modesto valore, il
Giudice ordinava alla cancelleria la comunicazione della domanda e del relativo modulo di risposta, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, del Regolamento n. 861/2007.
La notifica si è perfezionata in data 27 giugno 2025 presso la sede della
[...]
CP_1
Il convenuto non si è costituito nonostante il decorso di trenta giorni dalla notifica del modulo di domanda, rimanendo contumace al processo.
Ritenuta la causa matura per la decisione, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 3 del medesimo
Regolamento Europeo è emessa sentenza.
3. Il procedimento europeo è disciplinato dalle disposizioni processuali dello Stato membro in cui esso si svolge. Pertanto, dichiarata la contumacia della convenuta, non trova applicazione, nel nostro ordinamento, al pari di quello francese (ex art. 472, 2° co., c.p.c.) e di quello spagnolo ex
pagina 2 di 5 art. 496, 2° co., L.E.C., il meccanismo automatico di ficta confessio, poiché non è espressamente contemplato nel diritto processuale italiano (art. 291 ss. c.p.c.) e ciò a differenza del default judgment inglese e del Versäumnisurteil tedesco e austriaco.
4. Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, di cui al Regolamento Europeo
n. 861/2007, modificato dal Regolamento (UE) n. 2421/2015, può trovare ivi applicazione in quanto il petitum attoreo è inferiore al valore massimo indicato dall'art. 2, paragrafo 1 del regolamento de quo e la causa ha natura transfrontaliera, ai sensi dell'art. 3 del medesimo regolamento.
L'attrice ha, invero, la propria sede legale in Portogallo, mentre il convenuto ha la sede legale in
Italia, nel distretto della Corte d'Appello di Milano e ciò radica la competenza per territorio e per materia del presente Tribunale adito, Specializzato in materia d'Impresa, considerata l'allegata violazione del diritto d'autore delle disposizioni in materia di diritto d'autore sulla fotografia.
5. Nel merito, la domanda proposta è fondata nei limiti di seguito spiegati.
La fotografia in esame rientra nell'ambito di tutela delle fotografie semplici di cui agli artt.90 e ss. l. a. L'attore, sul quale grava l'onere della prova nonostante la contumacia del convenuto, alla luce di quanto sopra rilevato, ha documentato che la fotografia in questione è stata pubblicata dallo stesso il 9.9.2018 sul sito https://sumfinity.com/photos/italy/milan/piazza-del-duomo/, munita dei requisiti di cui all'art. 90 della legge 633/1941 e, in particolar modo, con l'indicazione dell'autore. Nel caso di specie, era consentito ai terzi di acquistare una licenza per l'uso aziendale dell'immagine, esplicitamente protetta da copyright (All. C2).
Ciò è sufficiente a ritenere integrata la violazione del diritto connesso d'autore da parte della convenuta, che ha illecitamente utilizzato l'immagine per promuovere un'offerta di lavoro in data
14.7.2020 (allegato C3) e in data 13.05.2025 (All. C5).
La foto è stata infatti pubblicata su una pagina web riconducibile al titolare dei diritti nella quale sono chiaramente indicati a fianco della fotografia il nome di colui che è titolare dei diritti fotografici e la data dello scatto (inter alia, T Roma Sezione specializzata in materia d'impresa,
Sent., 1/06/2015, n. 12076 e T Roma 13 settembre 2017, II.247/1, AIDA 2017).
La riconducibilità alla società convenuta dell'annuncio di lavoro pubblicato in Controparte_1 data 14.7.2020 dal sig. risulta sia dall'indirizzo e-mail indicato per rispondere Parte_3 all'offerta di lavoro ( , sia dall'immagine utilizzata come sfondo Email_1 dallo stesso raffigurante la scritta “deVere”. Pt_3
pagina 3 di 5 Quanto all'annuncio di lavoro di cui allo screenshot del 13 maggio 2025 (all. C5), il post pubblicato dal sig. indica espressamente la società e il Persona_1 Controparte_1 medesimo indirizzo e-mail per rispondere all'offerta di lavoro.
Venendo alla quantificazione del danno, l'attore ha chiesto la liquidazione per l'intero arco temporale compreso tra il 14.7.2020 e il 13.5.2025.
Ritiene il Collegio che, sulla base delle sole due immagini relative al 14/7/2020 e al 13/5/2025, non possa presumersi, e quindi ritenersi provata, la persistenza di un'unica violazione protrattasi senza soluzione di continuità per l'intero arco temporale compreso tra il 14.7.2020 e il 13.5.2025 per le seguenti ragioni:
- gli annunci di lavoro del 14.7.2020 e del 13.05.2025 appaiono pubblicati da diversi soggetti;
-la persistenza della violazione nell'intero arco temporale di quasi cinque anni appare inverosimile, tenuto conto che le pubblicazioni in esame concernono, quanto al loro contenuto, offerte di lavoro.
Va poi messo in evidenza, al fine della quantificazione, che la società attrice non ha documentato alcuna iniziativa diligente prima dell'instaurazione del presente giudizio, essendosi limitata a produrre solo una e-mail del 19.5.2025 (All. C6), e quindi una diffida con data successiva allo screenshot del 13.5.2025, comprovante la violazione contestata.
Tenuto conto degli elementi emersi, si ritiene congruo adottare, come parametri per la quantificazione del danno, la tabella 5, relativa all'utilizzazione pubblicitaria di un'opera su internet, del Compendio delle norme e dei compensi per la produzione di opere dell'arte figurativa, plastica e fotografica edito dalla Società italiana degli Autori ed editori, senza applicare alcun aumento. Applicati i valori in esso indicati (€ 500 per il primo mese, per ciascuna delle due immagini pubblicate), il danno è liquidato, in moneta attuale, in euro 1.000,00 oltre interessi legali dal 13 maggio 2025, data di cessazione dell'illecito.
6. Le spese del presente giudizio sono integralmente a carico della parte convenuta. Pur non essendovi obbligo di patrocinio, nel caso di specie la parte si è costituita a mezzo di difensore, come era suo diritto.
Vanno dunque rimborsati all'attore le spese processuali sostenute e i compensi determinati dalla presenza del rappresentante tecnico. Esse sono liquidate, tenendo conto dei valori assolutamente modesti della causa, degli obiettivi che si propone il procedimento europeo, di semplicità e di contenimento delle spese processuali, oltre che di proporzione con il valore della causa e di pagina 4 di 5 necessità delle spese sostenute (Regolamento cit), e dell'assenza della fase istruttoria e decisionale.
In applicazione di tali criteri, tenuto conto dei parametri minimi di cui al DM n. 55/2014, applicati solo con riguardo alla fase introduttiva e di studio, si liquida a titolo di spese processuali, l'importo di € 750,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, spese non imponibili per € 223,00, IVA e CPA come per legge
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d'impresa – A –, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_4 confronti di così provvede: Controparte_1
- condanna la convenuta al versamento, in favore dell'attore, della Controparte_1 somma complessiva di euro 1.000,00 oltre interessi legali dal 13 maggio 2025 al saldo;
- condanna la convenuta alla rifusione integrale delle spese processuali liquidate, in favore dell'attore, in euro 750,00 per compensi, oltre ad euro 223,00 per spese non imponibili, nonché spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deliberato in Milano, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Silvia Giani
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
- Sezione specializzata in materia di impresa A -
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Giani Presidente Rel
dott.ssa Lorena Casiraghi Giudice dott. Edmondo Tota Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22129/2025 promossa da: con Direttore il Sig. Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Taine Alcides De Almeida, titolare della Carta Professionale n.
regolarmente registrata presso l'Ordine degli Avvocati del Portogallo, giusta procura in Num_1 calce all'allegato 1 dell'atto introduttivo
ATTRICE
Contro in persona del legale rappresentante Controparte_1
*
OGGETTO: diritto d'autore. Regolamento UE Europeo n. 861/2007
***
MOTIVAZIONE
1. L'attrice ha promosso il presente procedimento europeo per le controversie di modesta entità, di cui al Regolamento Europeo n. 861/2007, con atto depositato in cancelleria in data 12 giugno
2025, chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento dei danni Controparte_1 subiti a seguito dell'indebito sfruttamento economico dell'opera fotografica realizzata dal Sig.
pagina 1 di 5 i cui diritti economici esclusivi sulle immagini fotografiche sono detenuti Parte_2 dall'attrice (con atto del 30 giugno 2020, All. C1), allegando che:
- il sig. ha pubblicato un annuncio relativo a un'offerta di lavoro per conto Persona_1 della società convenuta sul sito Controparte_1 https://www.linkedin.com/posts/zacharystafford1_driver-motivated-hardworking-activity-
660611100051092272-hfZG, nel quale, senza autorizzazione, ha utilizzato la foto intitolata
“Piazza del Duomo | Milan, Italy” di creazione di (All. C2). Persona_2
- L'immagine è stata utilizzata in data 17 luglio 2020 sulla pagina LinkedIn.
- In data 31 luglio 2020, contestata la violazione del copyright, l'attrice ha ingiunto alla convenuta l'immediata cessazione della violazione.
- la violazione è tuttora in corso (All. C5);
- l'attore ha ingiunto alla convenuta l'immediata cessazione della violazione con comunicazione e-mail del 19.5.2025 (All. C6);
-la fotografia è una creazione del fotografo ed è stata pubblicata sul sito Parte_2 dell'attore in data 9 settembre 2018 con la data di creazione, il nome dell'autore, data e anno di pubblicazione accanto all'immagine.
Secondo la parte attrice, una semplice “ricerca con immagini” tramite Google sarebbe stata idonea ad indirizzare gli utenti al sito web dell'attore dove è possibile acquistare una licenza e dove viene indicato che la fotografia è protetta da copyright.
2. Depositata la domanda introduttiva del procedimento per le controversie di modesto valore, il
Giudice ordinava alla cancelleria la comunicazione della domanda e del relativo modulo di risposta, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, del Regolamento n. 861/2007.
La notifica si è perfezionata in data 27 giugno 2025 presso la sede della
[...]
CP_1
Il convenuto non si è costituito nonostante il decorso di trenta giorni dalla notifica del modulo di domanda, rimanendo contumace al processo.
Ritenuta la causa matura per la decisione, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 3 del medesimo
Regolamento Europeo è emessa sentenza.
3. Il procedimento europeo è disciplinato dalle disposizioni processuali dello Stato membro in cui esso si svolge. Pertanto, dichiarata la contumacia della convenuta, non trova applicazione, nel nostro ordinamento, al pari di quello francese (ex art. 472, 2° co., c.p.c.) e di quello spagnolo ex
pagina 2 di 5 art. 496, 2° co., L.E.C., il meccanismo automatico di ficta confessio, poiché non è espressamente contemplato nel diritto processuale italiano (art. 291 ss. c.p.c.) e ciò a differenza del default judgment inglese e del Versäumnisurteil tedesco e austriaco.
4. Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, di cui al Regolamento Europeo
n. 861/2007, modificato dal Regolamento (UE) n. 2421/2015, può trovare ivi applicazione in quanto il petitum attoreo è inferiore al valore massimo indicato dall'art. 2, paragrafo 1 del regolamento de quo e la causa ha natura transfrontaliera, ai sensi dell'art. 3 del medesimo regolamento.
L'attrice ha, invero, la propria sede legale in Portogallo, mentre il convenuto ha la sede legale in
Italia, nel distretto della Corte d'Appello di Milano e ciò radica la competenza per territorio e per materia del presente Tribunale adito, Specializzato in materia d'Impresa, considerata l'allegata violazione del diritto d'autore delle disposizioni in materia di diritto d'autore sulla fotografia.
5. Nel merito, la domanda proposta è fondata nei limiti di seguito spiegati.
La fotografia in esame rientra nell'ambito di tutela delle fotografie semplici di cui agli artt.90 e ss. l. a. L'attore, sul quale grava l'onere della prova nonostante la contumacia del convenuto, alla luce di quanto sopra rilevato, ha documentato che la fotografia in questione è stata pubblicata dallo stesso il 9.9.2018 sul sito https://sumfinity.com/photos/italy/milan/piazza-del-duomo/, munita dei requisiti di cui all'art. 90 della legge 633/1941 e, in particolar modo, con l'indicazione dell'autore. Nel caso di specie, era consentito ai terzi di acquistare una licenza per l'uso aziendale dell'immagine, esplicitamente protetta da copyright (All. C2).
Ciò è sufficiente a ritenere integrata la violazione del diritto connesso d'autore da parte della convenuta, che ha illecitamente utilizzato l'immagine per promuovere un'offerta di lavoro in data
14.7.2020 (allegato C3) e in data 13.05.2025 (All. C5).
La foto è stata infatti pubblicata su una pagina web riconducibile al titolare dei diritti nella quale sono chiaramente indicati a fianco della fotografia il nome di colui che è titolare dei diritti fotografici e la data dello scatto (inter alia, T Roma Sezione specializzata in materia d'impresa,
Sent., 1/06/2015, n. 12076 e T Roma 13 settembre 2017, II.247/1, AIDA 2017).
La riconducibilità alla società convenuta dell'annuncio di lavoro pubblicato in Controparte_1 data 14.7.2020 dal sig. risulta sia dall'indirizzo e-mail indicato per rispondere Parte_3 all'offerta di lavoro ( , sia dall'immagine utilizzata come sfondo Email_1 dallo stesso raffigurante la scritta “deVere”. Pt_3
pagina 3 di 5 Quanto all'annuncio di lavoro di cui allo screenshot del 13 maggio 2025 (all. C5), il post pubblicato dal sig. indica espressamente la società e il Persona_1 Controparte_1 medesimo indirizzo e-mail per rispondere all'offerta di lavoro.
Venendo alla quantificazione del danno, l'attore ha chiesto la liquidazione per l'intero arco temporale compreso tra il 14.7.2020 e il 13.5.2025.
Ritiene il Collegio che, sulla base delle sole due immagini relative al 14/7/2020 e al 13/5/2025, non possa presumersi, e quindi ritenersi provata, la persistenza di un'unica violazione protrattasi senza soluzione di continuità per l'intero arco temporale compreso tra il 14.7.2020 e il 13.5.2025 per le seguenti ragioni:
- gli annunci di lavoro del 14.7.2020 e del 13.05.2025 appaiono pubblicati da diversi soggetti;
-la persistenza della violazione nell'intero arco temporale di quasi cinque anni appare inverosimile, tenuto conto che le pubblicazioni in esame concernono, quanto al loro contenuto, offerte di lavoro.
Va poi messo in evidenza, al fine della quantificazione, che la società attrice non ha documentato alcuna iniziativa diligente prima dell'instaurazione del presente giudizio, essendosi limitata a produrre solo una e-mail del 19.5.2025 (All. C6), e quindi una diffida con data successiva allo screenshot del 13.5.2025, comprovante la violazione contestata.
Tenuto conto degli elementi emersi, si ritiene congruo adottare, come parametri per la quantificazione del danno, la tabella 5, relativa all'utilizzazione pubblicitaria di un'opera su internet, del Compendio delle norme e dei compensi per la produzione di opere dell'arte figurativa, plastica e fotografica edito dalla Società italiana degli Autori ed editori, senza applicare alcun aumento. Applicati i valori in esso indicati (€ 500 per il primo mese, per ciascuna delle due immagini pubblicate), il danno è liquidato, in moneta attuale, in euro 1.000,00 oltre interessi legali dal 13 maggio 2025, data di cessazione dell'illecito.
6. Le spese del presente giudizio sono integralmente a carico della parte convenuta. Pur non essendovi obbligo di patrocinio, nel caso di specie la parte si è costituita a mezzo di difensore, come era suo diritto.
Vanno dunque rimborsati all'attore le spese processuali sostenute e i compensi determinati dalla presenza del rappresentante tecnico. Esse sono liquidate, tenendo conto dei valori assolutamente modesti della causa, degli obiettivi che si propone il procedimento europeo, di semplicità e di contenimento delle spese processuali, oltre che di proporzione con il valore della causa e di pagina 4 di 5 necessità delle spese sostenute (Regolamento cit), e dell'assenza della fase istruttoria e decisionale.
In applicazione di tali criteri, tenuto conto dei parametri minimi di cui al DM n. 55/2014, applicati solo con riguardo alla fase introduttiva e di studio, si liquida a titolo di spese processuali, l'importo di € 750,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, spese non imponibili per € 223,00, IVA e CPA come per legge
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d'impresa – A –, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_4 confronti di così provvede: Controparte_1
- condanna la convenuta al versamento, in favore dell'attore, della Controparte_1 somma complessiva di euro 1.000,00 oltre interessi legali dal 13 maggio 2025 al saldo;
- condanna la convenuta alla rifusione integrale delle spese processuali liquidate, in favore dell'attore, in euro 750,00 per compensi, oltre ad euro 223,00 per spese non imponibili, nonché spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deliberato in Milano, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Silvia Giani
pagina 5 di 5