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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 13/07/2025, n. 1560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1560 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA
N. 6357/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO
CONGIUNTO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Antonella Guerra PRESIDENTE
DOTT. Claudia Dal Martello GIUDICE REL/EST.
DOTT. Virginia Manfroni GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 473-bis.51 c.p.c. e art. 4 legge n. 898/70, con ricorso iscritto in data 17/05/2025
DA
, nato a [...], il [...], CF. Parte_1 C.F._1
, nata a [...], il [...], CF. Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti RIDOLFI NICOLE e SCOLA VERA, come da mandato in atti, presso il cui studio eleggono domicilio
RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
-Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-Ordinare al Comune di Verona di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-Dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI DI DIVORZIO:
1 1. I coniugi vivranno separati, portandosi il reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare ove ritenuto opportuno la propria residenza, che verrà comunicata all'altro coniuge.
2. La casa familiare sita in Negrar di Valpolicella, Via Palazzina Arbizzano n. 26, identificate a Catasto Fabbricati del Comune di Negrar di Valpolicella (VR) - sez. A,
Foglio 45, Particella 83, sub. 42, cat. A/2, vani 10,5, Foglio 45, Particella 83, Sub. 35, cat. C/6, mq 26, Foglio 45, Particella 83, sub. 62, cat. C/6, mq 10, con annessa quota di
1/3 del relitto stradale e prato irrig. adiacente identificato a Catasto Terreni del
Comune di Negrar di Valpolicella (VR) sez. B, Foglio 45, Particella 315, relit. Strad.,
Foglio 47, Particella 1061, relit. Strad., Foglio 45, Particella 360, prato irrig. e quota di 1/1 di prato irrig. identificato a Catasto Terreni del Comune di Negrar di
Valpolicella (VR) sez. B come segue Foglio 45, Particella 357, di proprietà esclusiva della IG.ra , verrà alla medesima assegnata, perché vi continui ad Parte_2 abitare unitamente alle figlie ed . Per_1 Per_2
3. Gli arredi, corredi e mobilio attualmente collocati nella casa familiare sono nella piena ed esclusiva titolarità della IG.ra , secondo le intese che sono state Pt_2 direttamente raggiunte tra i coniugi post separazione con accordo a latere.
4. Il IG. continuerà a vivere nell'abitazione di sua proprietà sita in San Parte_1
Martino Buon Albergo, Via Romolo Nicolis n. 4 e censita al Catasto Fabbricati del
Comune di San Martino Buon Albergo (VR) come segue: Foglio 38, Particella 701 sub.
81, cat. A/2, cl. 4, vani 5; Foglio 38, Particella 701 sub. 15 cat. C/6, cl. 3, 29 mq;
Foglio 38, Particella 701 sub. 17, cat. C/6, cl. 2, 44 mq;
Foglio 38, Particella 701, sub.
87, cat. F/5, 48 mq.
5. Il IG. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di assegno Parte_1 Parte_2 divorzile ai sensi dell'art. 5, comma 6, L. n. 898 del 1970, l'importo mensile di euro
400,00 entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario continuativo sul conto corrente intestato all'ex moglie, già noto. Detta somma sarà soggetta a rivalutazione annuale in base agli indici Istat a partire dal mese di aprile 2026.
6. I IG.ri e continueranno a sostenere finanziariamente le figlie, Pt_1 Pt_2 entrambe maggiorenni ma non ancora completamente indipendenti sotto il profilo economico, provvedendo ciascuno al mantenimento ordinario diretto di ed Per_1
nel rispettivo periodo di permanenza delle stesse presso l'abitazione dell'uno e Per_2
2 dell'altra, ciò sino a che le figlie non avranno raggiunto l'indipendenza economica.
7. Il padre si farà carico nella misura del 100% delle spese di iscrizione e tasse universitarie da sostenersi per la figlia e/o per corsi di specializzazione e/o Per_2 master di entrambe le figlie. Dette spese dovranno comunque essere specificatamente e previamente concordate, salvo quelle di importo non superiore a euro 100,00.
8. Fermo quanto stabilito al punto 7) che precede, i genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno a sostenere le spese straordinarie per le figlie e Per_2
come previste dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona del Per_1
13/12/2024, che per completezza si ritrascrive (e valendo, in caso di difformità, quello più aggiornato):
I) “Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici;
II) Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in regime di libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
III) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico, tasse universitarie statali (fatta eccezione per quanto previsto nel precedente punto 7. relativamente alle spese di iscrizione e tasse universitarie per ); Per_2
IV) Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione (fatta eccezione per quanto previsto nel precedente punto 7. relativamente a corsi di specializzazione e master per e Per_2
); gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
Per_1
3 spese per alloggio universitario;
V) Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad Internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
VI) Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensiva anche di abbigliamento e attrezzatura, corsi di lingua;
viaggi e vacanze senza i genitori”.
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo), chi dei due che ritenga necessari, od utile, la spesa, comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta entro 10 giorni dalla richiesta un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse delle figlie, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal Giudice. Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere concordate purché urgenti, permane comunque il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
9. Le detrazioni delle spese straordinarie sostenute per ed verranno Per_1 Per_2 ripartite tra i genitori nella misura del al 50% ciascuno, come per legge, fatta eccezione per quelle scolastiche integralmente sostenute dal padre nei termini stabiliti nel precedente punto 7), che verranno dallo stesso detratte al 100%.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
10. Ciascuno dei coniugi resterà unico intestatario dei propri conti correnti personali, accantonamenti, fondi pensionistici, assicurativi e bancari, quote societarie, proprietà immobiliari e beni mobili registrati come meglio descritti nella precedente trattazione e, stante il regime di separazione dei beni, nessuno dei coniugi potrà avanzare pretese nei confronti dell'altro.
11. Ciascuno dei coniugi resterà gravato dai mutui/finanziamenti rispettivamente contratti e meglio identificati nei punti P. (oneri ) e T. (oneri Parte_1 Parte_2
) della trattazione che precede, di cui ognuno si farà integralmente carico per
[...] quanto di propria competenza.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Risulta agli atti che nella coppia, al momento del deposito del ricorso, non c'erano figli minorenni (sono presenti invece due figlie maggiorenni non economicamente autosufficienti), e che, dal momento della separazione, la convivenza non è più ripresa.
Le parti, con nota di trattazione scritta, hanno dichiarato di rinunciare a comparire, reso le ulteriori dichiarazioni previste dal decreto di fissazione udienza conformemente a quanto indicato nel Protocollo specifico in materia di famiglia per la trattazione delle udienze civili ed alla normativa vigente ed insistito per l'accoglimento della domanda.
I coniugi hanno concordato le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/70, come modificato dalla legge n.55/2015.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
e , il 21/12/1996 e trascritto nel registro degli atti di
[...] Parte_2 matrimonio del Comune di Verona - atto N. 928 Parte II, serie A, Anno 1996 - alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione, prendendo atto degli
5 ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in Verona, nella camera di conIGlio dell'8 luglio 2025.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
6
N. 6357/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO
CONGIUNTO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Antonella Guerra PRESIDENTE
DOTT. Claudia Dal Martello GIUDICE REL/EST.
DOTT. Virginia Manfroni GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 473-bis.51 c.p.c. e art. 4 legge n. 898/70, con ricorso iscritto in data 17/05/2025
DA
, nato a [...], il [...], CF. Parte_1 C.F._1
, nata a [...], il [...], CF. Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti RIDOLFI NICOLE e SCOLA VERA, come da mandato in atti, presso il cui studio eleggono domicilio
RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
-Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-Ordinare al Comune di Verona di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-Dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI DI DIVORZIO:
1 1. I coniugi vivranno separati, portandosi il reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare ove ritenuto opportuno la propria residenza, che verrà comunicata all'altro coniuge.
2. La casa familiare sita in Negrar di Valpolicella, Via Palazzina Arbizzano n. 26, identificate a Catasto Fabbricati del Comune di Negrar di Valpolicella (VR) - sez. A,
Foglio 45, Particella 83, sub. 42, cat. A/2, vani 10,5, Foglio 45, Particella 83, Sub. 35, cat. C/6, mq 26, Foglio 45, Particella 83, sub. 62, cat. C/6, mq 10, con annessa quota di
1/3 del relitto stradale e prato irrig. adiacente identificato a Catasto Terreni del
Comune di Negrar di Valpolicella (VR) sez. B, Foglio 45, Particella 315, relit. Strad.,
Foglio 47, Particella 1061, relit. Strad., Foglio 45, Particella 360, prato irrig. e quota di 1/1 di prato irrig. identificato a Catasto Terreni del Comune di Negrar di
Valpolicella (VR) sez. B come segue Foglio 45, Particella 357, di proprietà esclusiva della IG.ra , verrà alla medesima assegnata, perché vi continui ad Parte_2 abitare unitamente alle figlie ed . Per_1 Per_2
3. Gli arredi, corredi e mobilio attualmente collocati nella casa familiare sono nella piena ed esclusiva titolarità della IG.ra , secondo le intese che sono state Pt_2 direttamente raggiunte tra i coniugi post separazione con accordo a latere.
4. Il IG. continuerà a vivere nell'abitazione di sua proprietà sita in San Parte_1
Martino Buon Albergo, Via Romolo Nicolis n. 4 e censita al Catasto Fabbricati del
Comune di San Martino Buon Albergo (VR) come segue: Foglio 38, Particella 701 sub.
81, cat. A/2, cl. 4, vani 5; Foglio 38, Particella 701 sub. 15 cat. C/6, cl. 3, 29 mq;
Foglio 38, Particella 701 sub. 17, cat. C/6, cl. 2, 44 mq;
Foglio 38, Particella 701, sub.
87, cat. F/5, 48 mq.
5. Il IG. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di assegno Parte_1 Parte_2 divorzile ai sensi dell'art. 5, comma 6, L. n. 898 del 1970, l'importo mensile di euro
400,00 entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario continuativo sul conto corrente intestato all'ex moglie, già noto. Detta somma sarà soggetta a rivalutazione annuale in base agli indici Istat a partire dal mese di aprile 2026.
6. I IG.ri e continueranno a sostenere finanziariamente le figlie, Pt_1 Pt_2 entrambe maggiorenni ma non ancora completamente indipendenti sotto il profilo economico, provvedendo ciascuno al mantenimento ordinario diretto di ed Per_1
nel rispettivo periodo di permanenza delle stesse presso l'abitazione dell'uno e Per_2
2 dell'altra, ciò sino a che le figlie non avranno raggiunto l'indipendenza economica.
7. Il padre si farà carico nella misura del 100% delle spese di iscrizione e tasse universitarie da sostenersi per la figlia e/o per corsi di specializzazione e/o Per_2 master di entrambe le figlie. Dette spese dovranno comunque essere specificatamente e previamente concordate, salvo quelle di importo non superiore a euro 100,00.
8. Fermo quanto stabilito al punto 7) che precede, i genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno a sostenere le spese straordinarie per le figlie e Per_2
come previste dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona del Per_1
13/12/2024, che per completezza si ritrascrive (e valendo, in caso di difformità, quello più aggiornato):
I) “Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici;
II) Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in regime di libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
III) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico, tasse universitarie statali (fatta eccezione per quanto previsto nel precedente punto 7. relativamente alle spese di iscrizione e tasse universitarie per ); Per_2
IV) Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione (fatta eccezione per quanto previsto nel precedente punto 7. relativamente a corsi di specializzazione e master per e Per_2
); gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
Per_1
3 spese per alloggio universitario;
V) Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad Internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
VI) Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensiva anche di abbigliamento e attrezzatura, corsi di lingua;
viaggi e vacanze senza i genitori”.
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo), chi dei due che ritenga necessari, od utile, la spesa, comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta entro 10 giorni dalla richiesta un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse delle figlie, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal Giudice. Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere concordate purché urgenti, permane comunque il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
9. Le detrazioni delle spese straordinarie sostenute per ed verranno Per_1 Per_2 ripartite tra i genitori nella misura del al 50% ciascuno, come per legge, fatta eccezione per quelle scolastiche integralmente sostenute dal padre nei termini stabiliti nel precedente punto 7), che verranno dallo stesso detratte al 100%.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
10. Ciascuno dei coniugi resterà unico intestatario dei propri conti correnti personali, accantonamenti, fondi pensionistici, assicurativi e bancari, quote societarie, proprietà immobiliari e beni mobili registrati come meglio descritti nella precedente trattazione e, stante il regime di separazione dei beni, nessuno dei coniugi potrà avanzare pretese nei confronti dell'altro.
11. Ciascuno dei coniugi resterà gravato dai mutui/finanziamenti rispettivamente contratti e meglio identificati nei punti P. (oneri ) e T. (oneri Parte_1 Parte_2
) della trattazione che precede, di cui ognuno si farà integralmente carico per
[...] quanto di propria competenza.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Risulta agli atti che nella coppia, al momento del deposito del ricorso, non c'erano figli minorenni (sono presenti invece due figlie maggiorenni non economicamente autosufficienti), e che, dal momento della separazione, la convivenza non è più ripresa.
Le parti, con nota di trattazione scritta, hanno dichiarato di rinunciare a comparire, reso le ulteriori dichiarazioni previste dal decreto di fissazione udienza conformemente a quanto indicato nel Protocollo specifico in materia di famiglia per la trattazione delle udienze civili ed alla normativa vigente ed insistito per l'accoglimento della domanda.
I coniugi hanno concordato le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/70, come modificato dalla legge n.55/2015.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
e , il 21/12/1996 e trascritto nel registro degli atti di
[...] Parte_2 matrimonio del Comune di Verona - atto N. 928 Parte II, serie A, Anno 1996 - alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione, prendendo atto degli
5 ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in Verona, nella camera di conIGlio dell'8 luglio 2025.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
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