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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/03/2025, n. 4105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4105 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Lucia Bruni, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n r.g. 46706/2020 promossa da
(C.F. elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Roma, Via Pasubio n. 2 presso lo studio dell'Avv. Pierluigi Galella che la rappresenta e difende giusta procura in atti
attrice
contro
AVV. GIULIO MARIA DE GREGORIO (CF: ) CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Monti Parioli n. 40 presso lo studio dell'Avv.
Franco Tassoni che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
convenuto
oggetto: responsabilità professionale dell'avvocato
conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 12.03.2025 da intendersi trascritte
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi all'intestato Tribunale l'Avvocato Giulio Maria De Gregorio per ivi sentirne accertare la responsabilità professionale in ragione di un ritenuto suo inadempimento al mandato conferitogli per la propria difesa nel giudizio di Cassazione definitosi con sentenza n. 2832/2017, dichiarativa della improcedibilità del ricorso. Conseguentemente,
ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che assumeva di aver subito, meglio quantificati nella misura di € 147.381,36 (comprensivo dell'importo corrisposto per la prestazione professionale rivelatasi non conforme), o a quel diverso importo maggiore o minore, ritenuto di giustizia, anche mediante ricorso a parametri equitativi, oltre rivalutazione e interessi.
2. A fondamento della domanda l'attrice deduceva che:
- aveva sottoscritto con , in data 30.06.2003, un contratto preliminare Controparte_1
concernente la vendita di un terreno sito nel Comune di Formello, località Montecco, Via
Autunno, contraddistinto al N.C.T. del Comune di Roma al foglio 8, part. 396 di proprietà
dello stesso, al prezzo di euro 51.600,00 di cui risultavano già contestualmente versati €
14.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, da valere in conto prezzo al momento del rogito definitivo fissato per il successivo 31 luglio 2003 (cfr. doc.1 atto di citazione);
- in calce alla predetta scrittura venivano apposte due postille relative alla cubatura prevista per il terreno compromesso in vendita e alla sua regolarità urbanistica e amministrativa, con specifica riapprovazione scritta dell'intero contenuto dell'atto;
- con successiva scrittura del 02.08.2003, le parti contraenti, stante la mancata produzione della documentazione utile per il definitivo di compravendita da parte del venditore,
convenivano consensualmente, con valore altresì ricognitivo dei contenuti del precedente accordo negoziale, il differimento della data di stipula al 30.09.2003, puntualizzando che la
2 particella di interesse dovesse intendersi la 508, già individuata nella 396 nell'originaria convenzione;
- resosi il promissario venditore inadempiente alle formali convocazioni per addivenire al perfezionamento dell'atto traslativo della proprietà, veniva dunque citato in giudizio;
- pertanto, aveva convenuto dinanzi al Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di
Castelnuovo di Porto, per conseguire il trasferimento in suo favore, ai Controparte_1
sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c., della proprietà del terreno sopra citato;
- costituitosi tardivamente in causa, lo contestava l'avversa domanda affermando CP_1
la difformità della scrittura del 30.06.2003 prodotta dall'attrice rispetto a quella in suo possesso, da intendersi quindi frutto di pretesi abusivi riempimenti di spazi lasciati in bianco, con specifico riferimento alla individuazione catastale dell'immobile oggetto di compravendita. Lo stesso asseriva, inoltre, di aver sottoscritto la successiva scrittura privata del 02.082003 in buona fede, ignorandone i contenuti;
- il processo veniva istruito mediante acquisizione di produzioni documentali ed assunzione di prove orali per essere deciso con sentenza n. 118/07 (cfr. doc. 2 atto di citazione) del seguente tenore: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: in accoglimento della domanda attrice, dispone, ai sensi dell'art. 2932 c.c., il trasferimento a della Parte_1
proprietà del terreno sito in Formello, loc. Montecco, Via Autunno, censito al NCT di
Roma al foglio 8, particella 508, già 396, con correlativo obbligo per la di Parte_1
versare a controparte la somma residua di € 37.600,00 con le modalità stabilite nel contratto preliminare. Ordina al conservatore dei RR.II. competente, di trascrivere la presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità. Condanna al Controparte_1
pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice, determinate in euro 310,00 per spese, euro 1.200,00 per competenze ed euro 2.400,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura prevista dalla legge, IVA e CPA come per legge”;
3 - interponeva appello avverso la citata sentenza riproponendo le Controparte_1
doglianze già oggetto di dibattito in prime cure, con specifico riferimento alla impossibilità
di una conforme individuazione dell'immobile compromesso in vendita, determinante a suo dire la nullità della scrittura privata inter partes. Costituitasi ritualmente anche nel secondo grado di giudizio, resisteva al gravame proposto reiterando Parte_1
le difese espresse in primo grado, nonché l'eccezione di inammissibilità della documentazione prodotta in prime cure dall'appellante, costituitosi tardivamente, ad avvenuta consumazione dei termini processuali per le deduzioni istruttorie;
- nel corso del giudizio di appello decedeva l'appellante e il processo veniva proseguito dagli eredi e;
Controparte_2 Controparte_3
- la Corte di Appello di Roma, con statuizione n. 3741/2012 (cfr. doc. 3 atto di citazione),
ritenendo assorbente la riscontrata nullità del preliminare di compravendita del
30.06.2003, affermato privo dell'essenziale requisito della individuazione dell'immobile oggetto di trasferimento, sancita l'inefficacia sanante della scrittura integrativa del successivo 02.08.2003, decideva la controversia come segue: “… definendo il giudizio di appello, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto da , e per esso Controparte_1
dagli eredi e , avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli, Controparte_2 Controparte_3
sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, n. 118 del 28.5.2007 e, in totale riforma della stessa, rigetta la domanda ex art. 2932 c.c. proposta da;
2. dispone la Parte_1
cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di cui alla formalità del
22.10.2003 n. 47570 gen. e 31558 part. Roma 2, esonerando il Conservatore dei RR.II. da qualsiasi responsabilità;
3. condanna a rifondere le spese di lite per Parte_1
entrambi i gradi del giudizio agli eredi di , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, che si liquidano in complessivi € 9.300,00 di cui € 6.500,00 ed € 2.800,00 per diritti,
[...]
oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge”;
- l'attrice, difesa dall'Avv. Giulio Maria De Gregorio, proponeva ricorso per Cassazione
avverso detta sentenza lamentando l'omesso esame di un punto decisivo della
4 controversia e la violazione delle norme processuali attinenti ai termini per le produzioni documentali ed alle conseguenti preclusioni istruttorie, nonché l'incoerente e perplessa motivazione del compendio probatorio, da assumere idoneo a confermare, in ragione di una acquisita confessione giudiziale, la volontà del venditore di trasferire l'immobile oggetto di compravendita, da ritenersi dunque correttamente individuato;
- con sentenza n. 28382/2017 emessa in data 15.06.2017 e pubblicata in data 28.11.2017 (cfr.
doc. 4 atto di citazione), la Suprema Corte di Cassazione, sezione seconda civile, decideva la controversia dichiarando il ricorso improcedibile in quanto la sentenza di secondo grado, impugnata e asseritamente notificata in data 07.07.2012 (rectius 7 settembre 2012)
non risulterebbe essere stata prodotta dalla difesa della ricorrente in copia originale con l'attestazione di notificazione, al fine di consentire la verifica di tempestività del ricorso nel rispetto del termine c.d “breve” ad impugnare;
- l'attrice, conseguentemente, al fine di rimuovere gli effetti pregiudizievoli di tale statuizione, procedeva a formalizzare impugnazione per la revocazione della stessa ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c. e 395 n. 4 c.p.c., tuttavia definitasi con ordinanza n. 31380/18
dichiarativa della inammissibilità del ricorso avendo rilevato e definitivamente acclarato la sussistenza di “negligenze difensive” da parte della difesa dell'avv. De Gregorio (cfr. doc.
5 atto di citazione);
- in particolare, risulta essere stato sancito, in adesione alla proposta del relatore formulata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., che quest'ultimo avrebbe potuto agevolmente attivarsi per ottenere dal notificante il rilascio di copia del documento smarrito e produrlo, ma non lo ha fatto, così come non risulta proposta nessuna istanza di rimessione in termini.
Secondo l'attrice la circostanza che l'Avv. De Gregorio abbia omesso di comprovare la tempestività dell'impugnazione e, di conseguenza, abbia lasciato decorrere inutilmente i termini per l'impugnazione della sentenza di appello, sfavorevole alla odierna attrice parte vittoriosa in prime cure, le precludeva l'esame del ricorso della sentenza di appello sfavorevole alle tesi difensive della ricorrente, che invece avevano avuto pieno
5 riconoscimento in primo grado. Ne consegue il grave pregiudizio derivatogli nei suoi confronti tenuto conto non solo dell'esito favorevole del giudizio di primo grado, ma anche delle conclusioni rassegnate per l'accoglimento del secondo motivo di ricorso dal
Procuratore Generale nel giudizio di Cassazione.
In particolare, il Procuratore Generale aveva condiviso la censura sottoposta alla valutazione del Supremo Collegio, secondo la quale l'identificazione dell'immobile compromesso in vendita risultava correttamente in atti e aveva trovato riscontro probatorio nella confessione giudiziale di controparte (cfr. doc. 6 atto di citazione). Anche
in ordine alle coordinate della regola del più probabile che non, risulta dunque fondata la domanda attorea.
Pertanto, dalla condotta gravemente negligente del convenuto le derivavano danni patrimoniali e non patrimoniali di cui chiedeva il ristoro, non avendo sortito esito positivo il tentativo di negoziazione assistita avviato dall'attrice, circostanza da considerare ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
2. Con comparsa di costituzione e risposta del 05.03.2021 si costituiva in giudizio l'Avv.
Giulio Maria De Gregorio contestando la domanda attorea sia nell'an sia nel quantum.
In particolare, il convenuto deduceva che:
- nessun comportamento negligente poteva essergli imputato avendo fatto tutto il possibile per tutelare le ragioni della sua assistita ed evitare il passaggio in giudicato della sentenza di appello assolutamente sfavorevole per la Parte_1
- infatti, ricevuto il mandato per la proposizione del ricorso per Cassazione, aveva fatto tutto il possibile per ottenere dal precedente difensore, Avv. Trocano, la sentenza munita della relazione di notificazione, ma detto difensore gli comunicava che era stata smarrita;
- non era stato nelle condizioni di richiedere il duplicato della sentenza di appello in quanto notificata dall'avv. Apuzzo all'avv. Trocano “a mezzo del servizio postale”
in forza della nota legge del '92;
6 - la denuncia di smarrimento della sentenza e della relata di notifica effettuata dal precedente difensore ai Carabinieri, recava la data del 07.11.2012 (Cfr. all. 3) mentre il termine ultimo per la notifica del ricorso veniva a scadere in data 14.11.2012, ossia solo una settimana dopo;
- pertanto, unitamente al ricorso aveva depositato copia della sentenza impugnata e della denuncia di smarrimento presentata ai Carabinieri (in luogo della relata di notifica);
- la Corte di Cassazione avrebbe dovuto valorizzare adeguatamente la circostanza che i controricorrenti (mittenti della notificazione) non avevano sollevato alcuna eccezione di giudicato, dovendosi fare applicazione dello stesso principio elaborato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 8312 del 2019 in merito all'ipotesi del mancato deposito da parte del ricorrente di copia conforme della sentenza gravata e non contestazione della conformità all'originale da parte del controricorrente.
Aggiungeva che parte attrice non aveva fornito alcuna prova circa il positivo accoglimento del ricorso per Cassazione tenuto conto che la proposta del Procuratore Generale nel giudizio di Cassazione non ha carattere vincolante e ben avrebbe potuto essere disattesa dal Collegio in sede decisoria e non era detto che superasse le strette maglie del giudizio dei giudici di legittimità in quanto sottoposto all'alea del giudizio vertente su questioni attinenti alla interpretazione del contratto e delle risultanze processuali.
Infine, evidenziava in ogni caso, quand'anche la Suprema Corte avesse accolto il ricorso della sicuramente avrebbe rinviato la causa ad un'altra Sezione della Corte di Parte_1
Roma, non ricorrendo i presupposti per una cassazione senza rinvio con esame della causa da parte di un diverso collegio giudicante con esiti di certo non prevedibili come certificano le due decisioni di segno diametralmente opposto emesse dal Tribunale e dalla
Corte d'Appello.
7 3. Concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
la causa veniva istruita documentalmente e con l'espletamento dell'interrogatorio formale del convenuto.
Pertanto, rigettate le residue istanze istruttorie formulate dalle parti, all'udienza del
03.10.2023 la causa veniva presa in decisione dall'allora Giudice per poi essere rimessa sul ruolo per scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. per trasferimento dello stesso Giudice ad altra Sezione.
Dopo alcuni rinvii, mutato l'organo giudicante, la causa è stata discussa ex art. 281
sexies, comma terzo, c.p.c. all'udienza del 12.03.2025 ove le parti hanno precisato le rispettive conclusioni.
4. La domanda attorea è infondata.
ha chiesto l'accertamento della responsabilità professionale del Parte_1
convenuto Avv. Giulio Maria De Gregorio e, per l'effetto, la condanna del professionista al risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non) sull'assunto che l'improcedibilità del ricorso per Cassazione le precludeva l'esame della sentenza di appello sfavorevole alle tesi difensive della ricorrente, che invece avevano avuto pieno riconoscimento in primo grado,
unitamente alla circostanza delle conclusioni rassegnate per l'accoglimento del secondo motivo di ricorso dal Procuratore Generale nel giudizio di Cassazione.
4.1 È pacifico e documentalmente provato tra le parti che l'attrice abbia conferito l'incarico all'Avv. Giulio Maria De Gregorio per impugnare la sentenza n. 3741/2012 della
Corte di Appello di Roma innanzi alla Corte di Cassazione e che il ricorso per Cassazione
è stato dichiarato improcedibile con sentenza n. 28382/2017, emessa in data 15.06.2017 e pubblicata in data 28.11.2017, in quanto la sentenza di secondo grado, impugnata e asseritamente notificata in data 07.07.2012 (rectius 7 settembre 2012) non risulterebbe essere stata prodotta dalla difesa della ricorrente in copia originale con l'attestazione di notificazione, al fine di consentire la verifica di tempestività del ricorso nel rispetto del termine c.d “breve” ad impugnare.
5. Rimane controverso se l'Avv. De Gregorio abbia omesso di comprovare la tempestività dell'impugnazione e, di conseguenza, abbia lasciato decorrere inutilmente i
8 termini per l'impugnazione della sentenza di appello, sfavorevole alla odierna attrice parte vittoriosa in prime cure.
La disamina della questione impone la lettura dell'ordinanza resa dalla Corte di
Cassazione all'esito del giudizio di revocazione promosso dall'attrice ai sensi dell'art. 391
bis c.p.c. e 395 n. 4 c.p.c. ove, nel rigettare le richieste della ricorrente, affermava che la ricorrente, nel termine di 20 giorni dalla notifica- prescritto a pena di improcedibilità
dall'art. 369 c.p.c., avrebbe potuto agevolmente attivarsi per ottenere dal notificante – e non dal cancelliere- il rilascio di copia del documento smarrito e produrlo, ma non lo ha fatto, così come non risulta proposta nessuna istanza di rimessione in termini.
Nel caso di specie, invece, il convenuto si è attivato (come dallo stesso affermato)
nel richiedere la sentenza munita della relazione di notificazione al precedente difensore dell'attrice nel giudizio di appello e non all'Avv. Apuzzo, che aveva notificato la sentenza della Corte di Appello.
Pertanto, priva di pregio rimangono le difese sul punto da parte del convenuto,
avendo potuto lo stesso attivarsi nei confronti dell'avvocato notificante la sentenza impugnata.
Né assume rilievo il richiamo alla pronuncia delle Sezioni Unite (n. 8312/ 2019) in merito all'ipotesi del mancato deposito da parte del ricorrente di copia conforme della sentenza gravata e non contestazione della conformità all'originale da parte del controricorrente.
Infatti, è principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello per cui la previsione dell'art. 369, comma 2, c.p.c. non consente di distinguere tra il deposito della sentenza impugnata e quello della relazione di notificazione della stessa, con la conseguenza che la mancanza di uno dei due documenti determina l'improcedibilità del ricorso, a meno che il deposito del documento mancante avvenga entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso per cassazione, o detto documento sia nella disponibilità
9 del giudice perché prodotto dalla controparte o presente nel fascicolo d'ufficio senza che,
però, ove tale fascicolo manchi, ancorché richiesto, se ne debba attendere l'acquisizione.
L'improcedibilità non sussiste altresì quando il ricorso per cassazione è notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, perdendo rilievo in questo caso la data della notifica del provvedimento impugnato.
L'indirizzo, come sopra ricostruito, non è messo in discussione, anzi è confermato da successive pronunce delle Sezioni Unite, in materia di notifica della sentenza impugnata in formato digitale e deposito della copia notificata da parte del ricorrente senza attestazione di conformità all'originale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 22438 del
24/09/2018, Rv. 650462; conf. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597).
Invero, dette sentenze hanno chiaramente ribadito la validità del tradizionale orientamento della Corte di Cassazione, operando unicamente un temperamento dello stesso nel caso di ricorso o di sentenza impugnata notificati a mezzo p.e.c. e della mancata asseverazione di conformità delle copie della sentenza o della relata depositate dal ricorrente. Solo in tali casi, le Sezioni Unite hanno attribuito rilievo alla non contestazione della controparte rispetto alla mancanza di attestazione di conformità di atti che risultano in ogni caso depositati in giudizio (Cass. civ. n. 28781/2024), ma detta circostanza non ricorre nel caso di specie in quanto non si tratta di notifica a mezzo pec.
Pertanto, a fronte dell'improcedibilità del ricorso per Cassazione, stante il mancato deposito della relata di notifica della sentenza impugnata da parte dell'Avv. De Gregorio
nei termini di legge, deve affermarsi il suo non corretto adempimento dell'attività
professionale.
6. Tuttavia, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo,
se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe
10 conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti (Cass. civ. 33442/2022).
In particolare, nel caso di attività dell'avvocato, l'affermazione di responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita. Sul punto, va, quindi, ribadito che "in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione,
lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa" (Cass. sez. 3, 24/10/2017, n. 25112; Cass., sez.
3, 20/11/2020, n. 26516; Cass., sez. 2, 12/03/2021, n. 7064).
Ciò comporta che il cliente non può limitarsi a dimostrare la condotta asseritamente colpevole, dovendo dare la prova che, in assenza di quella condotta, si sarebbe probabilmente verificato un esito diverso e favorevole della lite (Cass., sez. 3, 10/11/2016,
n. 22882; Cass., sez. 3, 16/05/2017, n. 12038).
Infatti, la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente presuppone, quindi, la prova del danno e del nesso causale tra il fatto omesso,
conseguente alla negligente condotta del professionista, ed il pregiudizio del cliente.
7. Passando all'esame di quanto allegato e provato da parte attrice sulla circostanza che ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, non è possibile fare una valutazione prognostica circa il probabile esito favorevole del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione.
7.1 Nel ricorrere per Cassazione, l'attrice ha censurato la sentenza della Corte di
Appello sulla base dei seguenti motivi:
11 “a) aveva ammesso nel corso d'interrogatorio formale di aver promesso in Parte_2
vendita una porzione di terreno da staccarsi dalla particella 396;
b) aveva spiegato le ragioni per le quali era stato necessario far luogo ad una proroga
(<<perché non era ancora possibile provvedere al frazionamento ai fini della vendita, in quanto < i>
ancora non avevamo il dato relativo alla proprietà della particella 507>>) e perché non si era recato
presso il notaio per stipulare il "definitivo";
c) aveva ammesso di aver ricevuto la caparra;
d) era apparso compus sui e aveva sconfessato <<le stesse tesi difensive sull'abusivo < i>
riempimento della scrittura, poiché [aveva indicato] come particella catastale oggetto del loro
accordo esattamente quella riportata nella copia del preliminare della . Da ciò deriva Parte_1
che, nel rispetto della volontà delle parti (1362, cod. civ.) e, comunque, al fine di assicurare valenza
giuridica al negozio (art. 1367, cod. civ.), la Corte di merito avrebbe dovuto escludere ogni
incertezza sulla determinazione della porzione di terreno promessa in vendita, siccome individuata
nella copia del contratto prodotta dalla e ammesso con confessione giudiziale dal Parte_1
promittente alienante.”
7.2. In particolare, la sentenza impugnata emessa dalla Corte di Appello di Roma (n.
3741/2012) aveva accolto l'eccezione di nullità del contratto preliminare sottoscritto in data
30.06.2003 tra e ritenendo che: Parte_1 Controparte_2
- il contratto preliminare stipulato il 30.06.2003 era privo di un oggetto determinato o determinabile sicché, ai sensi dell'art. 1418 c.c., secondo i giudici di appello,
lo stesso doveva ritenersi nullo per mancanza di un elemento essenziale in quanto nel contratto a suo tempo prodotto dal convenuto non risultava indicato il relativo CP_1
mappale;
- la successiva scrittura del 02.08.2003, che forniva dette indicazioni, non era idonea a sanare il citato vizio. Anzi, detto atto provava l'assenza di alcun valido accordo e consenso sull'oggetto del preliminare e sulla identificazione dell'immobile da trasferire “in
12 quanto l'identificazione dei dati catastali in esso resa aveva l'unico scopo di precisare…
per quale immobile doveva essere svolta la regolarizzazione della documentazione necessaria al rogito notarile e non certo la finalità di integrare/sanare il preliminare del
30.06.2003”;
- non era possibile alcuna conversione del negozio nullo di cui all'art. 1424 c.c.
atteso che per lo stesso, avente ad oggetto la promessa di cessione della proprietà di un terreno, sussisteva l'impedimento della forma scritta chiesta a pena di nullità dall'art. 1351
c.c.;
- infine, l'attrice aveva invitato, con lettera datata 11.09.2003, lo Parte_1
a presentarsi presso lo studio notarile per la stipula del definitivo richiamando il CP_1
preliminare del 30.06.2003, quale fonte dell'obbligo a contrarre, e non il successivo atto del
02.08.2003 senza quindi attribuire a detto atto un effetto sostitutivo del preliminare o sanante.
7.1 Ciò posto, premesso che la Corte di cassazione non è legittimata a compiere una rivalutazione degli atti processuali, dei fatti o delle prove, potendo soltanto controllare che la motivazione della sentenza oggetto di impugnazione sia lineare e scevra di vizi logico giuridici (Cass. civ. 20753/2021), giova rammentare che ai fini della validità del contratto avente ad oggetto immobili, l'identificazione del bene-cosa è indispensabile per la (attuale)
determinatezza dell'oggetto del contratto. In mancanza il contratto è, ai sensi dell'art.1418
c.c., nullo.
In termini generali, l'identificazione di un immobile può avvenire attraverso mezzi diretti o indiretti, legali o convenzionali a seconda che siano stati predisposti al fine specifico di stabilire dei "contrassegni" di identificazione - così i dati catastali - ovvero consistano in un rinvio ad entità, rapporti o situazioni giuridiche di diverso contenuto e, rispettivamente,
che siano previsti o imposti dalla legge o in via convenzionale.
13 Il codice civile non stabilisce un criterio generale di identificazione dei beni immobili ai fini della validità del contratto. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, ai tali fini, con riguardo ai contratti ad effetti reali o obbligatori, relativi ad immobili non è
indispensabile l'indicazione dei confini e dei dati catastali, essendo sufficiente qualunque criterio idoneo ad identificare il bene in modo univoco (Cass. Sez. 2, Sentenza n.7079 del
22/06/1995 secondo cui "Il requisito della determinatezza o determinabilità dell'oggetto di un contratto preliminare relativo a bene immobile non postula la necessaria indicazione dei numeri del catasto o delle mappe censuarie e di tre almeno dei suoi confini - che sono indicazioni rilevanti ai fini della trascrizione (art. 2659 n. 4 e 2826 cod. civ.) - quando, pur in mancanza delle dette indicazioni, l'oggetto del contratto può essere determinato in base alle altre clausole del contratto medesimo").
Tuttavia, laddove l'identificazione dell'oggetto del preliminare afferisca ad una pronuncia giudiziale ex art. 2932 c.c., occorre che, nel preliminare stesso, l'immobile sia esattamente precisato con indicazione dei relativi confini e dati catastali, dovendo la sentenza corrispondere esattamente al contenuto del contratto, senza poter attingere da altra documentazione i dati necessari alla specificazione del bene oggetto del trasferimento
(Cass. civ. 5536/2024; Cass. civ. 18681/2024; Cass. civ. 21449/2017; Cass. 952/2013).
Pertanto, l'oggetto di un contratto preliminare di vendita immobiliare può essere determinato attraverso atti e fatti storici esterni al negozio, anche successivi alla sua conclusione, nella sola ipotesi in cui l'identificazione del bene da trasferire avvenga in sede di conclusione consensuale del contratto definitivo su base negoziale, e non quando,
invece, afferisca ad una pronuncia giudiziale ex art. 2932 c.c., caso nel quale occorre che l'esatta individuazione dell'immobile, con l'indicazione dei confini e dei dati catastali,
risulti dal preliminare, dovendo la sentenza corrispondere esattamente al contenuto del contratto, senza poter attingere da altra documentazione i dati necessari alla specificazione del bene oggetto del trasferimento;
trattandosi di contratto per il quale è imposta la forma scritta, l'accertamento della presenza dei requisiti necessari per una sicura identificazione
14 dell'oggetto del preliminare contratto è riservato al giudice di merito ed è soggetto al sindacato di legittimità solo sotto il profilo della logicità e congruità della motivazione.
8. In applicazione dei citati principi al caso di specie deve osservarsi che, al momento della stipula del preliminare (30.06.2003), l'impossibilità di individuare con precisione la superficie del terreno da trasferire, rende evidente che non sussistono nella specie i parametri di determinabilità dell'oggetto del contratto e cioè l'indicazione specifica della forma e dell'ubicazione della superficie da vendere all'interno della più ampia superficie indicata, sicché all'identificazione del terreno al quale si riferisce la proposta domanda ex art. 2932 c.c. non si può procedere ricorrendo alla successiva scrittura del 02.08.2003 e/o alla confessione resa dallo CP_1
Sul punto si richiama, inoltre, la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini del trasferimento della proprietà immobiliare (e relativi preliminari), il requisito della forma scritta prevista ad substantiam "non può essere sostituito da una dichiarazione
confessoria dell'altra parte, non valendo tale dichiarazione nè quale elemento integrante il contratto
nè - quando anche contenga il preciso riferimento ad un contratto concluso per iscritto - come prova
del medesimo;
pertanto, il requisito di forma può ritenersi soddisfatto solo se il documento
costituisca l'estrinsecazione formale diretta della volontà negoziale delle parti e non anche quando
esso si limiti a richiamare un accordo altrimenti concluso, essendo in tal caso necessario che anche
tale accordo rivesta la forma scritta e contenga tutti gli elementi essenziali del contratto non
risultanti dall'altro documento, senza alcuna possibilità di integrazione attraverso il ricorso a prove
storiche, non consentite dall'art. 2725 c.c." (Cass. civ. S.U. 6459/2020; Cass., Sez. II, 9 maggio
2011, n. 10163).
9. Alla luce di quanto detto la domanda attorea di accertamento della responsabilità
professionale e di condanna al risarcimento dei danni devono essere rigettate.
10. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite tra attrice e convenuto, la circostanza relativa all'oggettivo compimento da parte del convenuto della condotta negligente,
consistita nel mancato deposito della relata di notifica della sentenza impugnata con
15 conseguente improcedibilità del ricorso per Cassazione, unitamente a ragioni di equità,
giustifica la compensazione per intero delle spese di lite tra l'attore e il convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda attorea;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Roma, il 17.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Lucia Bruni
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Lucia Bruni, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n r.g. 46706/2020 promossa da
(C.F. elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Roma, Via Pasubio n. 2 presso lo studio dell'Avv. Pierluigi Galella che la rappresenta e difende giusta procura in atti
attrice
contro
AVV. GIULIO MARIA DE GREGORIO (CF: ) CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Monti Parioli n. 40 presso lo studio dell'Avv.
Franco Tassoni che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
convenuto
oggetto: responsabilità professionale dell'avvocato
conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 12.03.2025 da intendersi trascritte
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi all'intestato Tribunale l'Avvocato Giulio Maria De Gregorio per ivi sentirne accertare la responsabilità professionale in ragione di un ritenuto suo inadempimento al mandato conferitogli per la propria difesa nel giudizio di Cassazione definitosi con sentenza n. 2832/2017, dichiarativa della improcedibilità del ricorso. Conseguentemente,
ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che assumeva di aver subito, meglio quantificati nella misura di € 147.381,36 (comprensivo dell'importo corrisposto per la prestazione professionale rivelatasi non conforme), o a quel diverso importo maggiore o minore, ritenuto di giustizia, anche mediante ricorso a parametri equitativi, oltre rivalutazione e interessi.
2. A fondamento della domanda l'attrice deduceva che:
- aveva sottoscritto con , in data 30.06.2003, un contratto preliminare Controparte_1
concernente la vendita di un terreno sito nel Comune di Formello, località Montecco, Via
Autunno, contraddistinto al N.C.T. del Comune di Roma al foglio 8, part. 396 di proprietà
dello stesso, al prezzo di euro 51.600,00 di cui risultavano già contestualmente versati €
14.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, da valere in conto prezzo al momento del rogito definitivo fissato per il successivo 31 luglio 2003 (cfr. doc.1 atto di citazione);
- in calce alla predetta scrittura venivano apposte due postille relative alla cubatura prevista per il terreno compromesso in vendita e alla sua regolarità urbanistica e amministrativa, con specifica riapprovazione scritta dell'intero contenuto dell'atto;
- con successiva scrittura del 02.08.2003, le parti contraenti, stante la mancata produzione della documentazione utile per il definitivo di compravendita da parte del venditore,
convenivano consensualmente, con valore altresì ricognitivo dei contenuti del precedente accordo negoziale, il differimento della data di stipula al 30.09.2003, puntualizzando che la
2 particella di interesse dovesse intendersi la 508, già individuata nella 396 nell'originaria convenzione;
- resosi il promissario venditore inadempiente alle formali convocazioni per addivenire al perfezionamento dell'atto traslativo della proprietà, veniva dunque citato in giudizio;
- pertanto, aveva convenuto dinanzi al Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di
Castelnuovo di Porto, per conseguire il trasferimento in suo favore, ai Controparte_1
sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c., della proprietà del terreno sopra citato;
- costituitosi tardivamente in causa, lo contestava l'avversa domanda affermando CP_1
la difformità della scrittura del 30.06.2003 prodotta dall'attrice rispetto a quella in suo possesso, da intendersi quindi frutto di pretesi abusivi riempimenti di spazi lasciati in bianco, con specifico riferimento alla individuazione catastale dell'immobile oggetto di compravendita. Lo stesso asseriva, inoltre, di aver sottoscritto la successiva scrittura privata del 02.082003 in buona fede, ignorandone i contenuti;
- il processo veniva istruito mediante acquisizione di produzioni documentali ed assunzione di prove orali per essere deciso con sentenza n. 118/07 (cfr. doc. 2 atto di citazione) del seguente tenore: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: in accoglimento della domanda attrice, dispone, ai sensi dell'art. 2932 c.c., il trasferimento a della Parte_1
proprietà del terreno sito in Formello, loc. Montecco, Via Autunno, censito al NCT di
Roma al foglio 8, particella 508, già 396, con correlativo obbligo per la di Parte_1
versare a controparte la somma residua di € 37.600,00 con le modalità stabilite nel contratto preliminare. Ordina al conservatore dei RR.II. competente, di trascrivere la presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità. Condanna al Controparte_1
pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice, determinate in euro 310,00 per spese, euro 1.200,00 per competenze ed euro 2.400,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura prevista dalla legge, IVA e CPA come per legge”;
3 - interponeva appello avverso la citata sentenza riproponendo le Controparte_1
doglianze già oggetto di dibattito in prime cure, con specifico riferimento alla impossibilità
di una conforme individuazione dell'immobile compromesso in vendita, determinante a suo dire la nullità della scrittura privata inter partes. Costituitasi ritualmente anche nel secondo grado di giudizio, resisteva al gravame proposto reiterando Parte_1
le difese espresse in primo grado, nonché l'eccezione di inammissibilità della documentazione prodotta in prime cure dall'appellante, costituitosi tardivamente, ad avvenuta consumazione dei termini processuali per le deduzioni istruttorie;
- nel corso del giudizio di appello decedeva l'appellante e il processo veniva proseguito dagli eredi e;
Controparte_2 Controparte_3
- la Corte di Appello di Roma, con statuizione n. 3741/2012 (cfr. doc. 3 atto di citazione),
ritenendo assorbente la riscontrata nullità del preliminare di compravendita del
30.06.2003, affermato privo dell'essenziale requisito della individuazione dell'immobile oggetto di trasferimento, sancita l'inefficacia sanante della scrittura integrativa del successivo 02.08.2003, decideva la controversia come segue: “… definendo il giudizio di appello, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto da , e per esso Controparte_1
dagli eredi e , avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli, Controparte_2 Controparte_3
sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, n. 118 del 28.5.2007 e, in totale riforma della stessa, rigetta la domanda ex art. 2932 c.c. proposta da;
2. dispone la Parte_1
cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di cui alla formalità del
22.10.2003 n. 47570 gen. e 31558 part. Roma 2, esonerando il Conservatore dei RR.II. da qualsiasi responsabilità;
3. condanna a rifondere le spese di lite per Parte_1
entrambi i gradi del giudizio agli eredi di , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, che si liquidano in complessivi € 9.300,00 di cui € 6.500,00 ed € 2.800,00 per diritti,
[...]
oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge”;
- l'attrice, difesa dall'Avv. Giulio Maria De Gregorio, proponeva ricorso per Cassazione
avverso detta sentenza lamentando l'omesso esame di un punto decisivo della
4 controversia e la violazione delle norme processuali attinenti ai termini per le produzioni documentali ed alle conseguenti preclusioni istruttorie, nonché l'incoerente e perplessa motivazione del compendio probatorio, da assumere idoneo a confermare, in ragione di una acquisita confessione giudiziale, la volontà del venditore di trasferire l'immobile oggetto di compravendita, da ritenersi dunque correttamente individuato;
- con sentenza n. 28382/2017 emessa in data 15.06.2017 e pubblicata in data 28.11.2017 (cfr.
doc. 4 atto di citazione), la Suprema Corte di Cassazione, sezione seconda civile, decideva la controversia dichiarando il ricorso improcedibile in quanto la sentenza di secondo grado, impugnata e asseritamente notificata in data 07.07.2012 (rectius 7 settembre 2012)
non risulterebbe essere stata prodotta dalla difesa della ricorrente in copia originale con l'attestazione di notificazione, al fine di consentire la verifica di tempestività del ricorso nel rispetto del termine c.d “breve” ad impugnare;
- l'attrice, conseguentemente, al fine di rimuovere gli effetti pregiudizievoli di tale statuizione, procedeva a formalizzare impugnazione per la revocazione della stessa ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c. e 395 n. 4 c.p.c., tuttavia definitasi con ordinanza n. 31380/18
dichiarativa della inammissibilità del ricorso avendo rilevato e definitivamente acclarato la sussistenza di “negligenze difensive” da parte della difesa dell'avv. De Gregorio (cfr. doc.
5 atto di citazione);
- in particolare, risulta essere stato sancito, in adesione alla proposta del relatore formulata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., che quest'ultimo avrebbe potuto agevolmente attivarsi per ottenere dal notificante il rilascio di copia del documento smarrito e produrlo, ma non lo ha fatto, così come non risulta proposta nessuna istanza di rimessione in termini.
Secondo l'attrice la circostanza che l'Avv. De Gregorio abbia omesso di comprovare la tempestività dell'impugnazione e, di conseguenza, abbia lasciato decorrere inutilmente i termini per l'impugnazione della sentenza di appello, sfavorevole alla odierna attrice parte vittoriosa in prime cure, le precludeva l'esame del ricorso della sentenza di appello sfavorevole alle tesi difensive della ricorrente, che invece avevano avuto pieno
5 riconoscimento in primo grado. Ne consegue il grave pregiudizio derivatogli nei suoi confronti tenuto conto non solo dell'esito favorevole del giudizio di primo grado, ma anche delle conclusioni rassegnate per l'accoglimento del secondo motivo di ricorso dal
Procuratore Generale nel giudizio di Cassazione.
In particolare, il Procuratore Generale aveva condiviso la censura sottoposta alla valutazione del Supremo Collegio, secondo la quale l'identificazione dell'immobile compromesso in vendita risultava correttamente in atti e aveva trovato riscontro probatorio nella confessione giudiziale di controparte (cfr. doc. 6 atto di citazione). Anche
in ordine alle coordinate della regola del più probabile che non, risulta dunque fondata la domanda attorea.
Pertanto, dalla condotta gravemente negligente del convenuto le derivavano danni patrimoniali e non patrimoniali di cui chiedeva il ristoro, non avendo sortito esito positivo il tentativo di negoziazione assistita avviato dall'attrice, circostanza da considerare ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
2. Con comparsa di costituzione e risposta del 05.03.2021 si costituiva in giudizio l'Avv.
Giulio Maria De Gregorio contestando la domanda attorea sia nell'an sia nel quantum.
In particolare, il convenuto deduceva che:
- nessun comportamento negligente poteva essergli imputato avendo fatto tutto il possibile per tutelare le ragioni della sua assistita ed evitare il passaggio in giudicato della sentenza di appello assolutamente sfavorevole per la Parte_1
- infatti, ricevuto il mandato per la proposizione del ricorso per Cassazione, aveva fatto tutto il possibile per ottenere dal precedente difensore, Avv. Trocano, la sentenza munita della relazione di notificazione, ma detto difensore gli comunicava che era stata smarrita;
- non era stato nelle condizioni di richiedere il duplicato della sentenza di appello in quanto notificata dall'avv. Apuzzo all'avv. Trocano “a mezzo del servizio postale”
in forza della nota legge del '92;
6 - la denuncia di smarrimento della sentenza e della relata di notifica effettuata dal precedente difensore ai Carabinieri, recava la data del 07.11.2012 (Cfr. all. 3) mentre il termine ultimo per la notifica del ricorso veniva a scadere in data 14.11.2012, ossia solo una settimana dopo;
- pertanto, unitamente al ricorso aveva depositato copia della sentenza impugnata e della denuncia di smarrimento presentata ai Carabinieri (in luogo della relata di notifica);
- la Corte di Cassazione avrebbe dovuto valorizzare adeguatamente la circostanza che i controricorrenti (mittenti della notificazione) non avevano sollevato alcuna eccezione di giudicato, dovendosi fare applicazione dello stesso principio elaborato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 8312 del 2019 in merito all'ipotesi del mancato deposito da parte del ricorrente di copia conforme della sentenza gravata e non contestazione della conformità all'originale da parte del controricorrente.
Aggiungeva che parte attrice non aveva fornito alcuna prova circa il positivo accoglimento del ricorso per Cassazione tenuto conto che la proposta del Procuratore Generale nel giudizio di Cassazione non ha carattere vincolante e ben avrebbe potuto essere disattesa dal Collegio in sede decisoria e non era detto che superasse le strette maglie del giudizio dei giudici di legittimità in quanto sottoposto all'alea del giudizio vertente su questioni attinenti alla interpretazione del contratto e delle risultanze processuali.
Infine, evidenziava in ogni caso, quand'anche la Suprema Corte avesse accolto il ricorso della sicuramente avrebbe rinviato la causa ad un'altra Sezione della Corte di Parte_1
Roma, non ricorrendo i presupposti per una cassazione senza rinvio con esame della causa da parte di un diverso collegio giudicante con esiti di certo non prevedibili come certificano le due decisioni di segno diametralmente opposto emesse dal Tribunale e dalla
Corte d'Appello.
7 3. Concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
la causa veniva istruita documentalmente e con l'espletamento dell'interrogatorio formale del convenuto.
Pertanto, rigettate le residue istanze istruttorie formulate dalle parti, all'udienza del
03.10.2023 la causa veniva presa in decisione dall'allora Giudice per poi essere rimessa sul ruolo per scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. per trasferimento dello stesso Giudice ad altra Sezione.
Dopo alcuni rinvii, mutato l'organo giudicante, la causa è stata discussa ex art. 281
sexies, comma terzo, c.p.c. all'udienza del 12.03.2025 ove le parti hanno precisato le rispettive conclusioni.
4. La domanda attorea è infondata.
ha chiesto l'accertamento della responsabilità professionale del Parte_1
convenuto Avv. Giulio Maria De Gregorio e, per l'effetto, la condanna del professionista al risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non) sull'assunto che l'improcedibilità del ricorso per Cassazione le precludeva l'esame della sentenza di appello sfavorevole alle tesi difensive della ricorrente, che invece avevano avuto pieno riconoscimento in primo grado,
unitamente alla circostanza delle conclusioni rassegnate per l'accoglimento del secondo motivo di ricorso dal Procuratore Generale nel giudizio di Cassazione.
4.1 È pacifico e documentalmente provato tra le parti che l'attrice abbia conferito l'incarico all'Avv. Giulio Maria De Gregorio per impugnare la sentenza n. 3741/2012 della
Corte di Appello di Roma innanzi alla Corte di Cassazione e che il ricorso per Cassazione
è stato dichiarato improcedibile con sentenza n. 28382/2017, emessa in data 15.06.2017 e pubblicata in data 28.11.2017, in quanto la sentenza di secondo grado, impugnata e asseritamente notificata in data 07.07.2012 (rectius 7 settembre 2012) non risulterebbe essere stata prodotta dalla difesa della ricorrente in copia originale con l'attestazione di notificazione, al fine di consentire la verifica di tempestività del ricorso nel rispetto del termine c.d “breve” ad impugnare.
5. Rimane controverso se l'Avv. De Gregorio abbia omesso di comprovare la tempestività dell'impugnazione e, di conseguenza, abbia lasciato decorrere inutilmente i
8 termini per l'impugnazione della sentenza di appello, sfavorevole alla odierna attrice parte vittoriosa in prime cure.
La disamina della questione impone la lettura dell'ordinanza resa dalla Corte di
Cassazione all'esito del giudizio di revocazione promosso dall'attrice ai sensi dell'art. 391
bis c.p.c. e 395 n. 4 c.p.c. ove, nel rigettare le richieste della ricorrente, affermava che la ricorrente, nel termine di 20 giorni dalla notifica- prescritto a pena di improcedibilità
dall'art. 369 c.p.c., avrebbe potuto agevolmente attivarsi per ottenere dal notificante – e non dal cancelliere- il rilascio di copia del documento smarrito e produrlo, ma non lo ha fatto, così come non risulta proposta nessuna istanza di rimessione in termini.
Nel caso di specie, invece, il convenuto si è attivato (come dallo stesso affermato)
nel richiedere la sentenza munita della relazione di notificazione al precedente difensore dell'attrice nel giudizio di appello e non all'Avv. Apuzzo, che aveva notificato la sentenza della Corte di Appello.
Pertanto, priva di pregio rimangono le difese sul punto da parte del convenuto,
avendo potuto lo stesso attivarsi nei confronti dell'avvocato notificante la sentenza impugnata.
Né assume rilievo il richiamo alla pronuncia delle Sezioni Unite (n. 8312/ 2019) in merito all'ipotesi del mancato deposito da parte del ricorrente di copia conforme della sentenza gravata e non contestazione della conformità all'originale da parte del controricorrente.
Infatti, è principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello per cui la previsione dell'art. 369, comma 2, c.p.c. non consente di distinguere tra il deposito della sentenza impugnata e quello della relazione di notificazione della stessa, con la conseguenza che la mancanza di uno dei due documenti determina l'improcedibilità del ricorso, a meno che il deposito del documento mancante avvenga entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso per cassazione, o detto documento sia nella disponibilità
9 del giudice perché prodotto dalla controparte o presente nel fascicolo d'ufficio senza che,
però, ove tale fascicolo manchi, ancorché richiesto, se ne debba attendere l'acquisizione.
L'improcedibilità non sussiste altresì quando il ricorso per cassazione è notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, perdendo rilievo in questo caso la data della notifica del provvedimento impugnato.
L'indirizzo, come sopra ricostruito, non è messo in discussione, anzi è confermato da successive pronunce delle Sezioni Unite, in materia di notifica della sentenza impugnata in formato digitale e deposito della copia notificata da parte del ricorrente senza attestazione di conformità all'originale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 22438 del
24/09/2018, Rv. 650462; conf. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597).
Invero, dette sentenze hanno chiaramente ribadito la validità del tradizionale orientamento della Corte di Cassazione, operando unicamente un temperamento dello stesso nel caso di ricorso o di sentenza impugnata notificati a mezzo p.e.c. e della mancata asseverazione di conformità delle copie della sentenza o della relata depositate dal ricorrente. Solo in tali casi, le Sezioni Unite hanno attribuito rilievo alla non contestazione della controparte rispetto alla mancanza di attestazione di conformità di atti che risultano in ogni caso depositati in giudizio (Cass. civ. n. 28781/2024), ma detta circostanza non ricorre nel caso di specie in quanto non si tratta di notifica a mezzo pec.
Pertanto, a fronte dell'improcedibilità del ricorso per Cassazione, stante il mancato deposito della relata di notifica della sentenza impugnata da parte dell'Avv. De Gregorio
nei termini di legge, deve affermarsi il suo non corretto adempimento dell'attività
professionale.
6. Tuttavia, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo,
se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe
10 conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti (Cass. civ. 33442/2022).
In particolare, nel caso di attività dell'avvocato, l'affermazione di responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita. Sul punto, va, quindi, ribadito che "in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione,
lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa" (Cass. sez. 3, 24/10/2017, n. 25112; Cass., sez.
3, 20/11/2020, n. 26516; Cass., sez. 2, 12/03/2021, n. 7064).
Ciò comporta che il cliente non può limitarsi a dimostrare la condotta asseritamente colpevole, dovendo dare la prova che, in assenza di quella condotta, si sarebbe probabilmente verificato un esito diverso e favorevole della lite (Cass., sez. 3, 10/11/2016,
n. 22882; Cass., sez. 3, 16/05/2017, n. 12038).
Infatti, la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente presuppone, quindi, la prova del danno e del nesso causale tra il fatto omesso,
conseguente alla negligente condotta del professionista, ed il pregiudizio del cliente.
7. Passando all'esame di quanto allegato e provato da parte attrice sulla circostanza che ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, non è possibile fare una valutazione prognostica circa il probabile esito favorevole del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione.
7.1 Nel ricorrere per Cassazione, l'attrice ha censurato la sentenza della Corte di
Appello sulla base dei seguenti motivi:
11 “a) aveva ammesso nel corso d'interrogatorio formale di aver promesso in Parte_2
vendita una porzione di terreno da staccarsi dalla particella 396;
b) aveva spiegato le ragioni per le quali era stato necessario far luogo ad una proroga
(<<perché non era ancora possibile provvedere al frazionamento ai fini della vendita, in quanto < i>
ancora non avevamo il dato relativo alla proprietà della particella 507>>) e perché non si era recato
presso il notaio per stipulare il "definitivo";
c) aveva ammesso di aver ricevuto la caparra;
d) era apparso compus sui e aveva sconfessato <<le stesse tesi difensive sull'abusivo < i>
riempimento della scrittura, poiché [aveva indicato] come particella catastale oggetto del loro
accordo esattamente quella riportata nella copia del preliminare della . Da ciò deriva Parte_1
che, nel rispetto della volontà delle parti (1362, cod. civ.) e, comunque, al fine di assicurare valenza
giuridica al negozio (art. 1367, cod. civ.), la Corte di merito avrebbe dovuto escludere ogni
incertezza sulla determinazione della porzione di terreno promessa in vendita, siccome individuata
nella copia del contratto prodotta dalla e ammesso con confessione giudiziale dal Parte_1
promittente alienante.”
7.2. In particolare, la sentenza impugnata emessa dalla Corte di Appello di Roma (n.
3741/2012) aveva accolto l'eccezione di nullità del contratto preliminare sottoscritto in data
30.06.2003 tra e ritenendo che: Parte_1 Controparte_2
- il contratto preliminare stipulato il 30.06.2003 era privo di un oggetto determinato o determinabile sicché, ai sensi dell'art. 1418 c.c., secondo i giudici di appello,
lo stesso doveva ritenersi nullo per mancanza di un elemento essenziale in quanto nel contratto a suo tempo prodotto dal convenuto non risultava indicato il relativo CP_1
mappale;
- la successiva scrittura del 02.08.2003, che forniva dette indicazioni, non era idonea a sanare il citato vizio. Anzi, detto atto provava l'assenza di alcun valido accordo e consenso sull'oggetto del preliminare e sulla identificazione dell'immobile da trasferire “in
12 quanto l'identificazione dei dati catastali in esso resa aveva l'unico scopo di precisare…
per quale immobile doveva essere svolta la regolarizzazione della documentazione necessaria al rogito notarile e non certo la finalità di integrare/sanare il preliminare del
30.06.2003”;
- non era possibile alcuna conversione del negozio nullo di cui all'art. 1424 c.c.
atteso che per lo stesso, avente ad oggetto la promessa di cessione della proprietà di un terreno, sussisteva l'impedimento della forma scritta chiesta a pena di nullità dall'art. 1351
c.c.;
- infine, l'attrice aveva invitato, con lettera datata 11.09.2003, lo Parte_1
a presentarsi presso lo studio notarile per la stipula del definitivo richiamando il CP_1
preliminare del 30.06.2003, quale fonte dell'obbligo a contrarre, e non il successivo atto del
02.08.2003 senza quindi attribuire a detto atto un effetto sostitutivo del preliminare o sanante.
7.1 Ciò posto, premesso che la Corte di cassazione non è legittimata a compiere una rivalutazione degli atti processuali, dei fatti o delle prove, potendo soltanto controllare che la motivazione della sentenza oggetto di impugnazione sia lineare e scevra di vizi logico giuridici (Cass. civ. 20753/2021), giova rammentare che ai fini della validità del contratto avente ad oggetto immobili, l'identificazione del bene-cosa è indispensabile per la (attuale)
determinatezza dell'oggetto del contratto. In mancanza il contratto è, ai sensi dell'art.1418
c.c., nullo.
In termini generali, l'identificazione di un immobile può avvenire attraverso mezzi diretti o indiretti, legali o convenzionali a seconda che siano stati predisposti al fine specifico di stabilire dei "contrassegni" di identificazione - così i dati catastali - ovvero consistano in un rinvio ad entità, rapporti o situazioni giuridiche di diverso contenuto e, rispettivamente,
che siano previsti o imposti dalla legge o in via convenzionale.
13 Il codice civile non stabilisce un criterio generale di identificazione dei beni immobili ai fini della validità del contratto. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, ai tali fini, con riguardo ai contratti ad effetti reali o obbligatori, relativi ad immobili non è
indispensabile l'indicazione dei confini e dei dati catastali, essendo sufficiente qualunque criterio idoneo ad identificare il bene in modo univoco (Cass. Sez. 2, Sentenza n.7079 del
22/06/1995 secondo cui "Il requisito della determinatezza o determinabilità dell'oggetto di un contratto preliminare relativo a bene immobile non postula la necessaria indicazione dei numeri del catasto o delle mappe censuarie e di tre almeno dei suoi confini - che sono indicazioni rilevanti ai fini della trascrizione (art. 2659 n. 4 e 2826 cod. civ.) - quando, pur in mancanza delle dette indicazioni, l'oggetto del contratto può essere determinato in base alle altre clausole del contratto medesimo").
Tuttavia, laddove l'identificazione dell'oggetto del preliminare afferisca ad una pronuncia giudiziale ex art. 2932 c.c., occorre che, nel preliminare stesso, l'immobile sia esattamente precisato con indicazione dei relativi confini e dati catastali, dovendo la sentenza corrispondere esattamente al contenuto del contratto, senza poter attingere da altra documentazione i dati necessari alla specificazione del bene oggetto del trasferimento
(Cass. civ. 5536/2024; Cass. civ. 18681/2024; Cass. civ. 21449/2017; Cass. 952/2013).
Pertanto, l'oggetto di un contratto preliminare di vendita immobiliare può essere determinato attraverso atti e fatti storici esterni al negozio, anche successivi alla sua conclusione, nella sola ipotesi in cui l'identificazione del bene da trasferire avvenga in sede di conclusione consensuale del contratto definitivo su base negoziale, e non quando,
invece, afferisca ad una pronuncia giudiziale ex art. 2932 c.c., caso nel quale occorre che l'esatta individuazione dell'immobile, con l'indicazione dei confini e dei dati catastali,
risulti dal preliminare, dovendo la sentenza corrispondere esattamente al contenuto del contratto, senza poter attingere da altra documentazione i dati necessari alla specificazione del bene oggetto del trasferimento;
trattandosi di contratto per il quale è imposta la forma scritta, l'accertamento della presenza dei requisiti necessari per una sicura identificazione
14 dell'oggetto del preliminare contratto è riservato al giudice di merito ed è soggetto al sindacato di legittimità solo sotto il profilo della logicità e congruità della motivazione.
8. In applicazione dei citati principi al caso di specie deve osservarsi che, al momento della stipula del preliminare (30.06.2003), l'impossibilità di individuare con precisione la superficie del terreno da trasferire, rende evidente che non sussistono nella specie i parametri di determinabilità dell'oggetto del contratto e cioè l'indicazione specifica della forma e dell'ubicazione della superficie da vendere all'interno della più ampia superficie indicata, sicché all'identificazione del terreno al quale si riferisce la proposta domanda ex art. 2932 c.c. non si può procedere ricorrendo alla successiva scrittura del 02.08.2003 e/o alla confessione resa dallo CP_1
Sul punto si richiama, inoltre, la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini del trasferimento della proprietà immobiliare (e relativi preliminari), il requisito della forma scritta prevista ad substantiam "non può essere sostituito da una dichiarazione
confessoria dell'altra parte, non valendo tale dichiarazione nè quale elemento integrante il contratto
nè - quando anche contenga il preciso riferimento ad un contratto concluso per iscritto - come prova
del medesimo;
pertanto, il requisito di forma può ritenersi soddisfatto solo se il documento
costituisca l'estrinsecazione formale diretta della volontà negoziale delle parti e non anche quando
esso si limiti a richiamare un accordo altrimenti concluso, essendo in tal caso necessario che anche
tale accordo rivesta la forma scritta e contenga tutti gli elementi essenziali del contratto non
risultanti dall'altro documento, senza alcuna possibilità di integrazione attraverso il ricorso a prove
storiche, non consentite dall'art. 2725 c.c." (Cass. civ. S.U. 6459/2020; Cass., Sez. II, 9 maggio
2011, n. 10163).
9. Alla luce di quanto detto la domanda attorea di accertamento della responsabilità
professionale e di condanna al risarcimento dei danni devono essere rigettate.
10. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite tra attrice e convenuto, la circostanza relativa all'oggettivo compimento da parte del convenuto della condotta negligente,
consistita nel mancato deposito della relata di notifica della sentenza impugnata con
15 conseguente improcedibilità del ricorso per Cassazione, unitamente a ragioni di equità,
giustifica la compensazione per intero delle spese di lite tra l'attore e il convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda attorea;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Roma, il 17.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Lucia Bruni
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