Sentenza 12 giugno 1999
Massime • 1
Il ricorso per cassazione va dichiarato improcedibile nel caso in cui l'atto di integrazione del contraddittorio, regolarmente notificato, non sia depositato presso la cancelleria della Corte entro venti giorni dalla scadenza del termine fissato dalla Corte stessa per l'integrazione del contraddittorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/06/1999, n. 5824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5824 |
| Data del deposito : | 12 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. GA FIDUCCIA - Consigliere -
Dott. Ugo FAVARA - Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Donato CALABRESE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI ME US, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GORIZIA 25, presso lo studio dell'avvocato EMILIO D'AMORE, che lo difende unitamente agli avvocati ROBERTO COPPOLA, OLIMPIA D'AMORE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RA MA, OS FF, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MIRABELLA ECLANO 36, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO CASALE, difesi dall'avvocato ARMANDO CALISE, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
UA DA, OS GAETANINA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1460/96 della Corte d'Appello di NAPOLI, emessa il 17/4/96 depositata il 24/05/96; RG.835/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/99 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato EMILIO D'AMORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'improcedibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 6.2.1975 Di NI PE, assumendo di essere affittuario del fondo con casa colonica esteso Ha. 10.44.30 sito in agro di Teora alla contrada Costa delle case di proprietà di UR IN e che questi aveva, in ultimo, promesso in vendita il fondo a IL LA, lo conveniva dinanzi al Tribunale di S.Angelo dei Lombardi, chiedendo che fosse dichiarato che spettava ad esso istante il diritto di prelazione di cui alle leggi n. 817/71 e n. 590/65.
Il UR, costituitosi in giudizio, contestava la domanda, deducendo che l'attore aveva rinunciato al diritto di prelazione e che esercitava l'attività di mugnaio.
Con successivo atto di citazione del 25.3.1976 Di NI PE, Di NI GA GE e RR GA, nelle qualità di affittuario e confinante il primo e di coltivatori diretti e confinanti gli altri due, assumendo che UR IN con atto del 2.5.1975 aveva venduto al detto IL LA un appezzamento di terreno sito alla contrada Serra dei mortali di Teora, esteso oltre sei ettari e censito in catasto al foglio 18, particelle 108, 99 e 170, nonché altro appezzamento con casa colonica, sito alla contrada Costa delle case, esteso oltre dieci ettari e censito al foglio 12, particelle 135, 119, 120, 134, 173 e 174, esercitavano, dinanzi allo stesso Tribunale, il riscatto nei confronti della vedova del IL, AR IN, in proprio e quale legale rappresentante dei figli minori IL AE e NA. RR IN, costituitasi nelle dette qualità, proponeva eccezioni di rito e di merito e chiamava in causa, per esserne garantita, il UR, il quale, costituitosi a sua volta, chiedeva dichiararsi infondata la domanda di riscatto e rigettarsi la domanda di garanzia.
Le due cause venivano riunite. Il processo, poi, veniva interrotto per la morte del UR e riassunto nei confronti di PU ID. Espletatasi quindi la relativa istruttoria, con sentenza n. 1/94 del 7.1.1994 il Tribunale rigettava entrambe le domande, vale a dire quella proposta da Di NI PE e quella proposta da quest'ultimo unitamente a Di NI GA GE e RR GA.
La pronuncia veniva appellata dagli stessi con atto 16.3.1994. Resistevano gli appellati PU ID, RR IN e IL AE e NA. RR IN e IL AE proponevano inoltre appello incidentale relativamente alla liquidazione dei diritti procuratorii effettuata dal primo giudice. Con sentenza del 24.5.1996 la Corte d'Appello di Napoli rigettava l'appello principale e accoglieva l'appello incidentale. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso Di NI PE, affidato ad unico motivo, illustrato da memorie, con il quale, denunciando violazione di norme di diritto (artt. 1647 c.c., 8 e 31 l.n. 590/1965 e l. n. 817/1971, 1362 e segg. c.c.) e vizi di motivazione, il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non ha fatto buon governo della documentazione versata in atti, oltre a non avere correttamente inquadrato la sua qualità di mugnaio e a non tenere conto del processo penale per falsa testimonianza intentato nei confronti dei testi.
Hanno resistito con controricorso RR IN e IL AE, che hanno dedotto l'inammissibilità del ricorso per motivi attinenti alla notifica.
L'altra intimata IL NA non ha svolto attività difensiva.
All'udienza del 10.6.1998 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Di NI GA GE e di RR GA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è improcedibile.
All'udienza del 10.6.1998 il Collegio, rilevato che il retratto di cui all'atto di citazione 25.3.1976 era stato esercitato da Di NI GA GE, da RR GA e da Di NI PE, anche in qualità di confinante, sicché si era instaurato un rapporto unitario di riscatto, con litisconsorzio necessario tra le parti, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento nei confronti di Di NI GA GE e di RR GA. Dell'integrazione si è dunque fatto carico il ricorrente Di NI PE, il quale, però, pur avendo provveduto alla notificazione del relativo atto a Di NI GA GE e a RR GA, non ha altresì provveduto al deposito dell'atto stesso notificato nel termine prescritto.
Ed infatti, ricordato che il termine assegnato ai fini dell'adempimento dell'integrazione fu di 60 giorni dalla comunicazione della relativa ordinanza assunta all'udienza del 10.6.1998 (come si afferma nello stesso atto integrativo) e che la notificazione del ricorso è avvenuta in data 22.7.1998, nella specie risulta in concreto che il ricorso notificato è pervenuto alla Corte di Cassazione, a fini di deposito, soltanto in data 13.1.1999 (v. plico postale), ben oltre perciò il termine di "venti giorni dalla scadenza del termine assegnato".
Stabilisce, invero, l'art. 371 bis c.p.c. che "qualora la Corte abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio, assegnando alle parti un termine perentorio per provvedervi, il ricorso notificato, contenente nell'intestazione le parole 'atto di integrazione del contraddittorio', deve essere depositato nella cancelleria della Corte stessa a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato".
Sicché, se è vero che precedentemente il documento comprovante l'effettuata integrazione del contraddittorio poteva essere depositato nei modi di cui all'art. 372 comma 2° c.p.c., la nuova norma dell'art. 371 bis, invece, almeno per quanto attiene all'atto di integrazione del contraddittorio, ne impone il deposito in cancelleria entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, a pena di improcedibilità del ricorso stesso, considerando l'atto di integrazione come un vero e proprio ricorso e, quindi, soggetto allo stesso procedimento previsto per il ricorso principale e per quello incidentale.
Il rilievo poi contenuto nella memoria di parte ricorrente, secondo cui Di NI GA GE e RR GA avevano proposto una domanda di riscatto a sè stante, oltre a restare decisivamente travolto dal detto mancato adempimento processuale, urta contro il dato obiettivo che nella specie versavasi in ipotesi di litisconsorzio necessario processuale e, sicuramente quanto ai Di NI, sostanziale.
Pertanto il ricorso va dichiarato improcedibile, compensandosi per giusti motivi le spese del presente giudizio di Cassazione tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e compensa tra le parti le spese di questo giudizio.
Così deciso, il 28.1.1999.
Depositata in cancelleria il 12 giugno 1999.