Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/06/2025, n. 4617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4617 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice designato dr. Gian Piero Vitale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 32266 del Registro Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(C.F. C.F. 1 ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1
procura agli atti, dagli Avv.ti Guido Bellatorre ed Emanuele Merli, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano, Via Turati, n. 40;
ATTRICE
E
P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1 C.F../P.Iva
sede in Milano, Via Marco Antonio Colonna n. 12, elettivamente domiciliata in Milano, alla via
Valparaiso n. 10, presso lo studio dell'Avv. Marco Pulvirenti, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti depositata in atti;
CONVENUTA
[
]E 1
Denis e dall'Avv. Roberto Bonacina, con studio in Desio (MB), via Mons. Cattaneo n. 2, presso il quale è eletto domicilio, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
NONCHE'
(C.F. P.IVA_2 ), con sede in Milano, alla Via della Posta n. 7, in Controparte_3
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Giovanni Bassi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, alla Via Crocefisso n.5;
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: risarcimento danni appalto.
CONCLUSIONI: come da fogli di precisazione conclusioni allegati telematicamente.
FATTO E DIRITTO
La motivazione della presente sentenza sarà redatta sulla base della sintetica e concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con breve riferimento allo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
Con ricorso ex art 702 bis cpc, regolarmente notificato in data 25.10.2023, la sig.ra Parte_1
[...] conveniva in giudizio la società formulando le seguenti CP_1 e l'arch. Controparte_2
,
conclusioni: "accertare e dichiarare la responsabilità di CP_1 per l'effettuazione di lavori di ristrutturazione non a regola d'arte e della loro incompleta realizzazione all'interno dell'immobile di proprietà della Signora Parte_1 sito a Milano, in via Tolmezzo 16, e, per l'effetto, condannare CP_1 al risarcimento in favore dell'odierna di tutti i danni patrimoniali patiti, che si quantificano in Euro 85.989,27, o nella misura minore o maggiore che sarà stabilita in corso di causa, per tutte le ragioni rappresentate in atti;
b) accertare e dichiarare la responsabilità dell'Arch. Controparte_2 per l'omessa vigilanza sulla corretta esecuzione delle opere eseguite da CP_1 all'interno dell'immobile di proprietà della Signora Parte_1 sito a Milano, in via Tolmezzo 16, e per l'effetto condannarlo in solido, con la medesima impresa appaltatrice, al risarcimento in favore dell'odierna ricorrente di tutti i danni patrimoniali patiti, che si quantificano in Euro 55.389,27, o nella misura minore o maggiore che sarà stabilita in corso di causa, per tutte le ragioni rappresentate in atti. In ogni caso: condannare le convenute, ai sensi dell'art. 4 del D.L.
12 settembre 2014, n. 132 e dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno nonché alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal decreto del Ministro della giustizia 13 agosto 2022, n. 147), oltre spese e oneri accessori"
A sostegno delle domande, la ricorrente, premesso di essere proprietaria di un immobile sito in
Milano, alla via Tolmezzo 16, deduceva: di avere dato incarico per la ristrutturazione di detto immobile alla società CP_1 e di avere conferito mandato professionale all'arch. CP_2
[...] per il ruolo di Direttore dei Lavori e Progettista;
- che il contratto di appalto veniva sottoscritto il 22.02.2021, stabilendo il corrispettivo di euro 75.750,97 Iva inclusa (di cui euro 71.119,48 pagati dalla ricorrente) e quale inizio e fine dei lavori le date, rispettivamente, del 22.02.2021 e del
03.05.2021 che nel corso dello svolgimento dei lavori, a partire dal 19.04.2021, vi erano stati
-
rallentamenti nella esecuzione degli stessi, fino all'abbandono del cantiere da parte dell'appaltatrice nel settembre 2021, senza alcuna segnalazione da parte del Direttore dei Lavori;
- che i lavori, oltre che non completati, presentavano gravi vizi e difetti, così come rilevato da una perizia di parte eseguita dall'arch. CP_4 in data 01.03.2022; che essa ricorrente, in data 30.03.2022,
-
comunicava alla ditta appaltatrice e al direttore dei lavori di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista nel contratto di appalto e promuoveva accertamento tecnico preventivo (iscritto al n. RG 33519/22 del Tribunale di Milano) che si concludeva con relazione depositata dal c.t.u., arch.
Persona_1 in data 3.03.2023, che accertava che l'immobile presentava opere non eseguite e non complete;
- che, pertanto, vi era responsabilità ascrivibile in via solidale alla società CP_1
e all'arch. CP_2, nei cui confronti la ricorrente chiedeva di essere risarcita per gli importi corrispondenti alla penale contrattuale per il mancato rispetto del termine di consegna delle opere
(pari ad euro 31.600,00, richiesti solo all'appaltatrice), ai costi delle opere di completamento e/o ripristino (pari ad euro 11.950,47), nonchè alla restituzione delle somme pagate in misura maggiore rispetto al valore delle opere realizzate (pari ad euro 13.199,64) e per le opere extra (pari ad euro
14.790,86), oltre al rimborso delle spese di c.t.u., c.t.p e spese legali.
,Con comparsa depositata il 27.12.2023, si costituiva l'arch. eccependo la Controparte_2
decadenza e prescrizione della domanda di garanzia per i vizi ai sensi dell'art. 1667 c.c. e contestando, nel merito, qualsiasi responsabilità a lui imputabile per la mancata conclusione dei lavori, come confermato anche dal c.t.u. in sede di a.t.p.. Il convenuto concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto delle domande della ricorrente e instando per la chiamata in causa della compagnia assicuratrice [...] ,con la quale era stata stipulata polizza per la responsabilità professionale, al fine di essere CP_3
da questa manlevata e garantita nel caso di condanna.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva, con comparsa depositata in data 8.03.2024, la compagnia Controparte_3 la quale contestava la domanda risarcitoria svolta dalla ricorrente nei
,
confronti del proprio assicurato ed eccepiva l'inoperatività della garanzia assicurativa, concludendo per il rigetto delle domande della ricorrente e della domanda di manleva dell'arch. CP_2 .
Si costituiva, infine, con comparsa depositata in data 8.03.2024, la resistente CP_1 asserendo di non avere alcuna responsabilità per il mancato completamento delle opere e di non avere abbandonato ingiustificatamente il cantiere;
in particolare, la convenuta affermava che la ricorrente, affidando parte dei lavori ad altre imprese e modificando gli accordi conclusi, aveva reso impossibile all'appaltatrice di procedere alla conclusione dei lavori affidati, vietando, poi, l'accesso agli operai della resistente. concludeva, pertanto, per il rigetto delle domande della ricorrente eCP_1 chiedeva, altresì, di essere autorizzata alla chiamata in giudizio di per essere Controparte_5
tenuta indenne in caso di condanna.
Dichiarata inammissibile la chiamata del terzo ad opera della convenuta in ragione della CP_1
tardività della sua costituzione, il Giudice, alla prima udienza del 20.03.2024, disponeva il mutamento del rito, concedendo i termini ex art. 171 ter cpc.; quindi, con ordinanza del 19.06.2024, rigettava le istanze istruttorie articolate dalle parti convenute e rinviava per la rimessione della causa in decisione all'udienza del 15.05.2025, concedendo i termini ex art. 189 c.p.c.. In tale udienza, svoltasi a trattazione scritta, la causa veniva assegnata in decisione.
Passando al merito, va premesso che la presente controversia riguarda i lavori oggetto del contratto di appalto del 22.02.2021 (doc. 5 di parte attrice), con cui la sig.ra in qualità Parte_1
,
di committente, aveva affidato all' Controparte_6 i lavori di ristrutturazione del proprio appartamento sito in Milano, alla Via Tolmezzo n. 16, e in relazione ai quali aveva incaricato quale progettista e direttore lavori l'arch. Controparte_2 con contratto sottoscritto in data 27.10.2020 (v.
doc. 3 attrice).
L'attrice committente, in particolare, ha agito in giudizio al fine di ottenere dalle parti convenute il risarcimento dei danni e il pagamento della penale contrattuale (questa richiesta solo nei confronti di conseguenti ai vizi, carenze e ritardi dei lavori appaltati, come dedotto nel ricorsoCP_1 introduttivo.
In primo luogo, va disattesa l'eccezione di prescrizione e decadenza dell'azione di garanzia ex art
1667 c.c. sollevata dal convenuto Controparte_2 Al riguardo, è appena il caso di evidenziare che la disciplina inerente alla garanzia per i vizi o difformità dell'opera, prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c., riguarda il contratto di appalto di cui non
è parte l'arch. CP_2 e che, in ogni caso, tale disciplina non trova applicazione nell'ipotesi - come pacificamente quella di specie – di mancato completamento dei lavori, dovendosi applicare, invece,
i princìpi generali in tema d'inadempimento contrattuale ex artt. 1453 e 1455 c.c., con l'ordinario termine di prescrizione decennale qui non decorso (v., ex plurimis, Cass. 2006, n.3303; Cass. 1988 n.
88).
Ciò posto, occorre premettere che, in base a costante giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. civ., Sez. Unite
30-10-2001, n. 13533).
Ebbene, parte attrice ha prodotto in giudizio i contratti di appalto e di opera professionale intervenuti con i convenuti ed ha allegato l'inadempimento di questi ultimi, asserendo che l'appaltatrice non aveva provveduto al completamento dei lavori (per i quali era stato previsto il termine finale del
03.05.2021) e che le opere eseguite presentavano vizi e difetti, come si evincerebbe dalla perizia di parte dell'arch. Per_2 dell'1.03.2022 (v. doc. 14 fascicolo attrice), senza che il Direttore dei
Lavori avesse vigilato adeguatamente sull'andamento e sulla corretta esecuzione dei lavori.
La committente ha richiesto, in primo luogo, la condanna dell'appaltatrice CP_1 al pagamento della penale prevista dall'art. 15 del contratto di appalto per il mancato rispetto del termine di consegna dei lavori fissato al 3.05.2021.
Nel caso in esame, è pacifico che non risulta essere stato rispettato il termine finale di consegna dei lavori e che gli stessi non sono stati completati, come confermato anche dalle risultanze del c.t.u.
nominata in sede di a.t.p..Persona_1
Deve rilevarsi, però, che gli elementi acquisiti in giudizio non consentono di ritenere addebitabile ad un comportamento colposo dei convenuti il mancato rispetto del termine finale del 3.05.2021.
Al riguardo, dalla messagistica wap allegata dalla convenuta e intercorsa tra la committente e la sig.ra di CP_1 (v. doc. 1 fascicolo CP_1 non specificamente contestata Parte_2
,
dall'attrice, emerge come, solo in data 21.05.2021, la Pt_1 aveva inviato all'appaltatrice i codici delle piastrelle e che occorreva almeno un mese per la fornitura delle stesse (cfr. Parte_2 nessuno ti ha mai detto questo.. ti ricordo che dopo numerosi solleciti mi hai inviato i codici Pt_1
delle piastrelle solo 6 gg. fa ovvero il 21 maggio ore 12.16 a stasera"; "non sto Parte_1
dicendo che sia colpa vostra, sto dicendo che prima di un mese non ci saranno" "è praticità non criticità Pt_2 ).
La stessa attrice riconosce, inoltre, che, a partire dal 19.04.2020, venivano svolti dall'appaltatrice anche i lavori extra di cui alle fatture n. 7 e 8/2021, regolarmente saldate dalla committente (v. doc.
12 attrice).
A ciò si aggiunga che deve ritenersi sufficientemente dimostrato che, successivamente alla scadenza del termine del 3.05.2021, era stato raggiunto tra le parti un accordo modificativo con l'invio, su richiesta della committente, di un nuovo capitolato dei lavori che prevedeva la sottrazione di parte delle opere (in particolare, posa infissi, pavimenti e rivestimenti bagno affidate ad altre ditte), come emerge chiaramente dal contenuto dello scambio di mail del 28.07.2021, con l'allegato capitolato aggiornato e l'intesa ad effettuare i collaudi dopo l'ultimazione dei lavori da parte delle ditte terze (v. doc. 2 fascicolo CP_1).
Tali circostanze e, soprattutto, il fatto che la committente avesse concordato con la ditta appaltatrice
- dopo che era decorso il termine del 3.05.2021 senza la consegna dei lavori (come detto non imputabile alle parti convenute) - un nuovo capitolato e un diverso piano di svolgimento dei lavori hanno reso priva di efficacia la penale pattuita in assenza della fissazione di un nuovo termine.
Deve considerarsi, altresì, che non vi è prova che l'appaltatrice abbia ingiustificatamente e inopinatamente abbandonato il cantiere nel settembre del 2021, così come dedotto da parte attrice.
Invero, sempre dalla messagistica allegata dalla convenuta e non specificamente contestata né smentita dall'attrice, è emerso che, in data 8.10.2021, gli operai di CP_1 non avevano potuto completare i lavori per la presenza delle altre ditte e altre difficoltà operative ( Parte_2
"Buongiorno Pt_1 i ragazzi sono venuti da te per completare il lavoro ma non è stato possibile
,
perché i locali sono pieni e tu li hai autorizzati a non toccare nulla. Inoltre, non c'è il contatore del gas ed il contatore dell'energia elettrica non ha la fornitura. Sistema tutto e contattami per terminare il lavoro") e che era stata la committente a richiedere ad CP_1 la consegna delle chiavi del cantiere
(Pt_1 "Vi chiedo di lasciarmi tutte le chiavi che avete"!!!).
Sulla scorta di tali elementi, non appare configurarsi, nella specie, un inadempimento colpevole dell'appaltatrice e del direttore dei lavori in relazione al mancato completamento dei lavori, dovendosi questo ritenere imputabile a condotte e scelte della stessa committente. Deve escludersi, inoltre, che le opere comunque realizzate da CP_1 presentassero vizi e difetti, come lamentato da parte attrice.
In tal senso, il nominato c.t.u., come emerge dalle conclusioni della perizia resa in sede di a.t.p. e non contestate dall'attrice, non ha riscontrato alcun vizio o difetto nelle opere eseguite (non potendo configurare vizio la mancanza di certificazioni di conformità delle opere impiantistiche).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che non possono trovare accoglimento le domanda attoree dirette ad ottenere la condanna di CP_7 al pagamento della penale contrattuale e la condanna dei convenuti al risarcimento corrispondente al costo dei lavori di completamento e/o ripristino.
Parte attrice ha chiesto, poi, la condanna della convenuta CP_1 alla restituzione degli importi pagati in misura maggiore rispetto al valore delle opere realizzate.
Ebbene, con riferimento alla quantificazione delle opere realizzate dalla convenuta CP_1 (v. pagg.
22-28 relazione c.t.u), l'ausiliario ha avuto modo su accertare, con riferimento al computo metrico in atti e ai rilievi sui luoghi, che il valore delle opere eseguite (sia contrattuali che extra) ammonta ad €
57.919,84 oltre IVA al 10%, ossia € 63.711,82 IVA compresa.
Tale quantificazione non è stata contestata dalle parti.
Dalla documentazione in atti risulta che l'attrice ha corrisposto ad CP_1 pagamenti per euro
71.119,48 oltre IVA al 10%, ossia euro 78.231,42 IVA compresa (v. docc. 8-9-12-13 fascicolo attrice).
Ne consegue che CP_1 come domandato dall'attrice, deve essere condannate alla restituzione,
in favore della Pt_1 dell'importo di euro 14.519,60 (78.231,42 - 63.711,82), oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, quale differenza tra gli importi pagati dalla committente e il valore delle opere effettivamente realizzate a regola d'arte dall'appaltatrice.
Non può essere riconosciuta, invece, la restituzione degli importi pagati dall'attrice per le opere extra eseguite da CP_1 trattandosi di lavori che per la loro tipologia (realizzazione di controsoffitto in cartongesso in tutto l'alloggio; fornitura di parquet industriale nella camera;
fornitura e posa di nuove soglie e davanzali, fornitura e posa di controtelai per porte scorrevoli;
fornitura e posa di vasca da bagno in acrilico;
fornitura e posa di tubi per rete fognaria;
rasatura del muro esterno di confine;
installazione valvola di non ritorno acque reflue) non possono non essere stati richiesti e/o autorizzati dalla committente, che, peraltro, ne ha regolarmente pagato il corrispettivo. In definitiva, la domanda avanzata da parte attrice va accolta solo nei confronti della convenuta CP_1
[...] e limitatamente alla somma di euro 14.519,60, oltre interessi legali, ai sensi dell'art. 1284 co. 4
c.c., dalla domanda giudiziale al saldo.
Va rigettata ogni domanda attorea nei confronti del convenuto Direttore dei Lavori arch. CP_2
[...] non essendo imputabili al medesimo - come già sopra evidenziato - i ritardi nell'esecuzione
,
dei lavori (dipesi da condotte dell'attrice e da modifiche degli accordi contrattuali intervenute direttamente tra la committente e la appaltatrice) e non essendo stati rilevati vizi nell'esecuzione degli stessi. Lo stesso c.t.u. ha espressamente escluso, nelle conclusioni delle relazione, qualsiasi responsabilità in capo al Direttore dei Lavori.
Il rigetto della domanda attorea nei confronti del convenuto Controparte_2 comporta l'assorbimento della domanda di garanzia avanzata da quest'ultimo verso la compagnia [...]
CP_3
Occorre, infine, procedere alla liquidazione delle spese di lite. CP_1Tenuto conto dell'esito del giudizio, quanto al rapporto tra parte attrice e la convenuta che vede una parziale soccombenza reciproca e una notevole riduzione delle pretese di parte attrice
(che ha visto accolta solo una delle domande proposte), va disposta la compensazione delle spese del presente giudizio, del procedimento di ATP e stragiudiziali nella misura del 50%, ponendo a carico della convenuta, stante la sua prevalente soccombenza, il residuo 50% delle spese.
Le stesse si liquidano tenuto conto del valore dell'accolto (scaglione da euro 5.200,00 ad euro
26.000,00) e dell'attività difensiva espletata, secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche.
Analogamente le spese della CTU svolta nella fase dell'ATP vanno poste a carico di entrambe le parti in via solidale e in pari misura, con conseguente obbligo in capo alla convenuta CP_1 di pagare all'attrice metà dell'importo corrisposto al CTU, pari ad euro 2.643,18, e metà dell'importo Cont corrisposto al proprio c.t.p. arch. pari ad euro 761,28 (v. docc. 25-26 fascicolo parte attrice).
In base alla soccombenza ex art. 91 c.p.c., l'attrice deve essere condannata a rifondere le spese processuali al convenuto Controparte_2 nonché alla terza chiamata CP_3 in quanto una '
volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, sia in virtù del principio di causalità che governa la regolamentazione delle spese di lite (v. Cass. 2011, n. 23552) sia in ragione del consolidato principio secondo cui "il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria" (cfr. Cass. 2012, n.7431). Tale principio trova un temperamento solo nell'ipotesi in cui la domanda proposta dal chiamante sia manifestamente infondata, nel qual caso deve ritenersi che "la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta l'applicabilità del principio di soccombenza nel rapporto processuale instauratosi tra loro, anche quando l'attore sia, a sua volta, soccombente nei confronti del convenuto chiamante, atteso che quest'ultimo sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale" (Cass.
2017, n. 10070).
Nel caso in esame la chiamata in causa della compagnia assicuratrice da parte del convenuto CP_2 ai fini della domanda di garanzia non può ritenersi arbitraria o manifestamente infondata, risultando in atti la polizza di responsabilità civile professionale architetti (certificato n° PI-36952518J0) stipulata dall'arch. CP_2 per il periodo decorrente dal 14/06/2018 al 14/06/2019 e poi rinnovata anche per le annualità successive.
Se ne deve concludere, pertanto, che parte attrice va condannata a rifondere integralmente le spese di giudizio sostenute dal convenuto CP_2 e dalla terza chiamata;
le stesse si liquidano come da dispositivo ex d.m. n. 55/14 e successive modifiche, con riduzione degli importi di cui alle note spese allegate, tenuto conto della non complessità delle questioni affrontate e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano -Settima Sezione Civile - in composizione monocratica, nella persona del dr. Gian Piero Vitale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa o assorbita, così provvede
Parte_1 e, per l'effetto, condanna la 1) ACCOGLIE la domanda avanzata da
CP_1 alla restituzione, in favore della parte attrice, dell'importo di euro convenuta
14.519,60, oltre interessi legali, ai sensi dell'art. 1284 co. 4 c.c., dalla domanda giudiziale al saldo, rigettando nel resto ogni altra domanda nei confronti della convenuta;
2) RIGETTA la domanda avanzata dall'attrice nei confronti del convenuto Controparte_2
3) DICHIARA assorbita la domanda di garanzia avanzata da Controparte_2 nei confronti di Controparte_3 4) NN la convenuta CP_1 al pagamento, in favore di parte attrice, della metà delle spese del presente giudizio, che liquida, già operata la compensazione, in euro
3.168,10, di cui euro 656,60 per spese stragiudiziali, 393,00 per spese vive ed euro
2.118,50 per competenze, oltre contributo forfettario del 15%, iva e cpa come per legge nonché al pagamento della metà delle spese sostenute da parte attrice in relazione al procedimento di ATP n. RG 33519/22, che liquida, già operata la compensazione, in euro
1.168,50 per competenze, oltre contributo forfettario del 15%, iva e cpa come per legge, nonché euro 761,28 per spese di c.t.p ed euro 2.643,18 per spese di c.t.u.;
,5) NN parte attrice alla refusione, in favore del convenuto Controparte_2 delle spese del presente giudizio, che liquida in € 3.809,00 per competenze, oltre alle spese generali del 15%, Iva e Cpa come per legge, nonché al pagamento delle spese relative al procedimento di ATP n. RG 33519/22, che liquida in € 1.528,00 per competenze, oltre a contributo forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge;
6) NN parte attrice alla refusione, in favore della terza chiamata Controparte_3
[...] delle spese del presente giudizio, che liquida in € 3.809,00 per competenze, oltre a contributo forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Milano, 05 giugno 2025 Il Giudice
Dr. Gian Piero Vitale