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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 22/05/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. ist. 14/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott. Giovanni Trere' - Presidente dott. Massimo Vicini - giudice dott. Paolo Gilotta - giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nel procedimento ex artt. 268 e ss. CCII promosso da
(C.F. ), nato a [...], in data [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...]
Con l'ausilio del Professionista dell'OCC rag. Ida Mazzoni
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice relatore;
rilevato, preliminarmente, che: sopra generalizzato, ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione Parte_1 controllata del proprio patrimonio, deducendo, con il conforto dei dati reddituali e delle certificazioni relative alla propria posizione debitoria, una condizione di sovraindebitamento, nonché dando evidenza di non essere assoggettabile alla liquidazione giudiziale ex art. 2 c.1 lett. d) CCI.
In particolare, il ricorrente, in conformità ai contenuti della relazione particolareggiata, deduce di trovarsi in stato di sovraindebitamento in ragione dell'accensione di un mutuo contratto nel 2013 per esigenze abitative e successivi finanziamenti per spese di trasporto e familiari;
condizione che gli ha impedito di onorare gli impegni restitutori assunti con i mutuanti;
Sussiste senz'altro una condizione di insolvenza, rilevabile dal raffronto numerico tra l'importo complessivo della debitoria riscontrata (€ 107.195,00) e l'attivo complessivamente disponibile nell'arco di durata presumibile della liquidazione, integralmente derivato dal reddito da lavoro dipendente del debitore (€ 14.200,00). pagina 1 di 3 Sul piano soggettivo, inoltre, il ricorrente non svolge attività imprenditoriale e l'indebitamento appare di esclusiva origine consumeristica, sicché egli appare pienamente legittimato – in forza dell'art. 2 lett.
c) CCI – a coltivare il presente ricorso.
Sul piano processuale, la presentazione in proprio dell'istanza in disamina assorbe ed esaurisce il diritto di difesa del ricorrente, rendendo ultronea la sua convocazione in udienza ex art. 41 CCI, da ritenersi invero applicabile con il limite della compatibilità ex art. 270 c. 5 CCI;
nel merito, vista la relazione depositata ex art. 269 CCII con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;
vista la sussistenza di rituale attestazione ex art. 268 c. 3 CCI circa la sussistenza di attivo distribuibile, specie ad esito dei chiarimenti alla Relazione dell'OCC depositati in data 1.04.2025;
ritenuto che
, pure, risultano divisati dall'OCC i profili attinenti alle cause del sovraindebitamento e alla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (cfr. art. 269 CCI); rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
precisato che la determinazione della quota di reddito e di patrimonio da lasciarsi nella disponibilità del debitore per il mantenimento proprio e della famiglia, nonché per poter continuare l'esercizio della propria attività (cfr. art. 268 co. 4 lett. b) CCI), spetterà al G.D. successivamente all'apertura della liquidazione (arg. ex. art. 270 CCI in rapporto al “vecchio” art. 14 quinquies co. 2 lett. f) L. 3/2012); visto l'art. 270 CCII;
ritenuto potersi confermare nell'incarico di liquidatore il già individuato gestore dell'OCC;
P.Q.M.
1. Dichiara l'apertura della liquidazione controllata sui beni di (C.F. Parte_1
) C.F._1
2. nomina, quale giudice delegato alla procedura, il dott. Paolo Gilotta;
3. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, rag. Ida Mazzoni;
4. ordina il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
5. assegna, ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
6. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7. dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
8. a precisazione di quanto sopra, invita il nominato liquidatore a valutare il subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo – nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di pagina 2 di 3 sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede – a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
9. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet del
Tribunale;
10. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
11. precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
12. invita il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
13. raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII.
14. dispone che il Liquidatore, decorsi 2 anni e 11 mesi dall'apertura della presente procedura, depositi motivato parere sulla sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione ex art. 282 CCI.
A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
Ravenna, 14/05/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Paolo Gilotta dott. Giovanni Trere'
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott. Giovanni Trere' - Presidente dott. Massimo Vicini - giudice dott. Paolo Gilotta - giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nel procedimento ex artt. 268 e ss. CCII promosso da
(C.F. ), nato a [...], in data [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...]
Con l'ausilio del Professionista dell'OCC rag. Ida Mazzoni
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice relatore;
rilevato, preliminarmente, che: sopra generalizzato, ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione Parte_1 controllata del proprio patrimonio, deducendo, con il conforto dei dati reddituali e delle certificazioni relative alla propria posizione debitoria, una condizione di sovraindebitamento, nonché dando evidenza di non essere assoggettabile alla liquidazione giudiziale ex art. 2 c.1 lett. d) CCI.
In particolare, il ricorrente, in conformità ai contenuti della relazione particolareggiata, deduce di trovarsi in stato di sovraindebitamento in ragione dell'accensione di un mutuo contratto nel 2013 per esigenze abitative e successivi finanziamenti per spese di trasporto e familiari;
condizione che gli ha impedito di onorare gli impegni restitutori assunti con i mutuanti;
Sussiste senz'altro una condizione di insolvenza, rilevabile dal raffronto numerico tra l'importo complessivo della debitoria riscontrata (€ 107.195,00) e l'attivo complessivamente disponibile nell'arco di durata presumibile della liquidazione, integralmente derivato dal reddito da lavoro dipendente del debitore (€ 14.200,00). pagina 1 di 3 Sul piano soggettivo, inoltre, il ricorrente non svolge attività imprenditoriale e l'indebitamento appare di esclusiva origine consumeristica, sicché egli appare pienamente legittimato – in forza dell'art. 2 lett.
c) CCI – a coltivare il presente ricorso.
Sul piano processuale, la presentazione in proprio dell'istanza in disamina assorbe ed esaurisce il diritto di difesa del ricorrente, rendendo ultronea la sua convocazione in udienza ex art. 41 CCI, da ritenersi invero applicabile con il limite della compatibilità ex art. 270 c. 5 CCI;
nel merito, vista la relazione depositata ex art. 269 CCII con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;
vista la sussistenza di rituale attestazione ex art. 268 c. 3 CCI circa la sussistenza di attivo distribuibile, specie ad esito dei chiarimenti alla Relazione dell'OCC depositati in data 1.04.2025;
ritenuto che
, pure, risultano divisati dall'OCC i profili attinenti alle cause del sovraindebitamento e alla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (cfr. art. 269 CCI); rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
precisato che la determinazione della quota di reddito e di patrimonio da lasciarsi nella disponibilità del debitore per il mantenimento proprio e della famiglia, nonché per poter continuare l'esercizio della propria attività (cfr. art. 268 co. 4 lett. b) CCI), spetterà al G.D. successivamente all'apertura della liquidazione (arg. ex. art. 270 CCI in rapporto al “vecchio” art. 14 quinquies co. 2 lett. f) L. 3/2012); visto l'art. 270 CCII;
ritenuto potersi confermare nell'incarico di liquidatore il già individuato gestore dell'OCC;
P.Q.M.
1. Dichiara l'apertura della liquidazione controllata sui beni di (C.F. Parte_1
) C.F._1
2. nomina, quale giudice delegato alla procedura, il dott. Paolo Gilotta;
3. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, rag. Ida Mazzoni;
4. ordina il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
5. assegna, ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
6. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7. dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
8. a precisazione di quanto sopra, invita il nominato liquidatore a valutare il subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo – nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di pagina 2 di 3 sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede – a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
9. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet del
Tribunale;
10. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
11. precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
12. invita il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
13. raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII.
14. dispone che il Liquidatore, decorsi 2 anni e 11 mesi dall'apertura della presente procedura, depositi motivato parere sulla sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione ex art. 282 CCI.
A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
Ravenna, 14/05/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Paolo Gilotta dott. Giovanni Trere'
pagina 3 di 3